Gazzetta n. 37 del 13 febbraio 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 21 gennaio 2021
Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 1,25%, con godimento 1° agosto 2016 e scadenza 1° dicembre 2026, quindicesima tranche.


IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale e' stato approvato il «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita';
Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 (di seguito «decreto di massima»), e successive modifiche, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e le modalita' di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;
Visto il decreto ministeriale n. 21973 del 30 dicembre 2020, emanato in attuazione dell'art. 3 del testo unico (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2021 gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del Tesoro dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;
Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare l'art. 23, relativo agli operatori «specialisti in titoli di Stato italiani»;
Visto il decreto dirigenziale n. 993039 dell'11 novembre 2011 (decreto dirigenziale specialisti), concernente la selezione e valutazione degli specialisti in titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale n. 143 del 17 aprile 2000, con cui e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto 23 agosto 2000, con cui e' stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»;
Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (stripping)»;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui e' stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 gennaio 2021 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia' effettuati, a 25.809 milioni di euro;
Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;
Viste le linee guida della gestione del debito pubblico 2021;
Visti i propri decreti in data 26 luglio, 26 agosto, 27 settembre, 26 ottobre, 25 novembre e 27 dicembre 2016, nonche' 12 giungo 2019, con i quali e' stata disposta l'emissione delle prime quattordici tranche dei buoni del Tesoro poliennali 1,25% con godimento 1° agosto 2016 e scadenza 1° dicembre 2026;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quindicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;
Considerato che in concomitanza con l'emissione della tranche predetta vengono disposte le emissioni della sedicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,80%, con godimento 1° agosto 2018 e scadenza 1° dicembre 2028 e della diciassettesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 1,35% con godimento 1° settembre 2019 e scadenza 1° aprile 2030;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «testo unico» nonche' del «decreto cornice», e' disposta l'emissione di una quindicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 1,25% con godimento 1° agosto 2016 e scadenza 1° dicembre 2026. I predetti titoli vengono emessi congiuntamente ai BTP 2,80%, con godimento 1° agosto 2018 e scadenza 1° dicembre 2028 e ai BTP 1,35% con godimento 1° settembre 2019 e scadenza 1° aprile 2030, per un ammontare nominale complessivo di 1.500 milioni di euro, da regolarsi secondo quanto previsto dall'art. 5.
I buoni fruttano l'interesse annuo lordo dell'1,25%, pagabile in due semestralita' posticipate, il 1° giugno ed il 1° dicembre di ogni anno di durata del prestito.
Le prime nove cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.
Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalita' di emissione stabilite dal citato «decreto di massima».
Sui buoni medesimi, come previsto dal citato decreto ministeriale 7 dicembre 2012, n. 96718, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».
 
Art. 2

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto verra' svolta attraverso l'utilizzo della piattaforma elettronica MTS CMF platforms TRS - Treasury Operations Section messa a disposizione da MTS S.p.a.
Sono ammessi a partecipare alle operazioni di collocamento esclusivamente gli operatori «specialisti in titoli di Stato» di cui all'art. 23 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009.
La provvigione di collocamento non verra' corrisposta.
 
Art. 3

Le proposte d'acquisto degli operatori devono contenere il quantitativo di titoli che gli operatori stessi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.
I prezzi indicati dagli operatori, espressi in termini percentuali, devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.
Ciascuna proposta d'acquisto non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali proposte d'importo inferiore verranno rifiutate dalla piattaforma di cui all'art. 2.
Ciascuna proposta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore vengono accettate limitatamente all'importo medesimo.
 
Art. 4

Gli operatori, a partire dalle ore 12,30, potranno inserire le proposte d'acquisto relative alle tranche di cui all'art. 1 fino a conclusione del collocamento il cui orario non potra' andare oltre le ore 13,30.
 
Art. 5

Il meccanismo di collocamento utilizzato prevede l'assegnazione dei titoli in emissione al prezzo indicato da ciascun operatore e accettato dal Ministero dell'economia e delle finanze durante il periodo di apertura del collocamento. L'ammontare finale collocato sara' determinato sulla base del complesso dei contratti chiusi durante il periodo di apertura del collocamento e verra' reso noto mediante comunicato stampa in cui verranno parimenti comunicati i prezzi medi ponderati di emissione di ciascun titolo.
 
Art. 6

Il regolamento dei titoli sottoscritti sara' effettuato dagli assegnatari il 25 gennaio 2021, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per giorni cinquantacinque. A tal fine, la Banca d'Italia provvedera' ad inserire le partite, relative ai titoli in emissione da regolare, nel servizio di compensazione e liquidazione, con valuta pari al giorno di regolamento.
In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.
Il 25 gennaio 2021 la Banca d'Italia provvedera' a versare presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato gli importi predetti.
La predetta sezione di Tesoreria rilascera' per detti versamenti separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unita' di voto parlamentare 4.1.1.) per l'importo relativo ai buoni sottoscritti, ed al capitolo 3240, art. 3 (unita' di voto parlamentare 2.1.3.) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.
La Banca d'Italia trasmettera' alla Monte Titoli S.p.a. l'elenco dei Titoli di Stato emessi.
 
Art. 7

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2021 faranno carico al capitolo 2214 (unita' di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.
L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2026 fara' carico al capitolo che verra' iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unita' di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.
 
Art. 8

Con apposito decreto del direttore generale del Tesoro verranno accertati i quantitativi dei titoli emessi a seguito delle operazioni di cui al presente decreto con i relativi prezzi d'emissione, nonche' il capitale residuo circolante.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 2021

p. Il direttore generale del Tesoro Iacovoni