Gazzetta n. 37 del 13 febbraio 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 28 dicembre 2020
Armonizzazione del trattamento assicurativo contro gli infortuni in servizio e le infermita' contratte per causa diretta ed immediata di servizio previsto in favore del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.


IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», come modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127;
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante il «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»;
Visto, in particolare, l'art. 10 del decreto legislativo n. 139 del 2006, in base al quale il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' assicurato contro gli infortuni in servizio e le infermita' contratte per causa diretta e immediata di servizio ed i relativi massimali sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, recante «Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall'art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, recante «Regolamento concernente disciplina delle procedure per il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Visto il decreto interministeriale 19 agosto 1993, n. 30266/3012, con il quale sono stati stabiliti i massimali per la liquidazione degli indennizzi e delle indennita' di infortunio per il predetto personale volontario;
Visto che, l'art. 1, comma 398, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto l'armonizzazione del trattamento assicurativo contro gli infortuni in servizio e le infermita' contratte per causa diretta e immediata di servizio previsto in favore del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, con quello previsto per il personale di ruolo del medesimo Corpo, autorizzando la spesa annua di euro 200.000 per l'anno 2019 e di euro 400.000 a decorrere dall'anno 2020;
Considerato che, per quanto sopra, occorre rivedere le misure indennitarie previste dal citato decreto del 19 agosto 1993;
Valutato che, ai fini della suddetta armonizzazione, le misure indennitarie da incrementare riguardano in particolare quelle relative all'inabilita' temporanea assoluta;
Rilevato che il medesimo art. 1, comma 398, della legge n. 145 del 2018, al fine di stabilire le relative misure indennitarie nonche' il procedimento di monitoraggio per il rispetto dei limiti di spesa di cui al primo periodo del suddetto comma, prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'interno, con il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze espresso con nota n. 7921 del 23 settembre 2020;

Decreta:

Art. 1

Massimali di indennizzo per inabilita' permanente assoluta,
inabilita' permanente parziale e decesso

1. Per l'assicurazione contro gli infortuni occorsi in servizio al personale volontario nonche' contro le infermita' contratte per causa diretta e immediata di servizio dal personale medesimo, ivi inclusi gli infortuni e le infermita' contratte durante i periodi di formazione e di addestramento, compreso quello iniziale, che abbiano dato luogo ad inabilita' permanente assoluta, ad inabilita' permanente parziale o a decesso, sono stabiliti i seguenti massimali per l'indennizzo in capitale:
a) inabilita' permanente assoluta: euro 51.695,69;
b) inabilita' permanente parziale: il massimale stabilito nella precedente lettera a) per il caso di inabilita' permanente assoluta e' rapportato, ai fini della determinazione dell'ammontare dei relativi indennizzi, alle percentuali di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, stabilite per la liquidazione dell'equo indennizzo concesso a favore degli impiegati civili dello Stato che, per infermita' contratte per causa di servizio, abbiano riportato una menomazione dell'integrita' fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alle tabelle A e B annesse al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834. Il massimale e' ridotto del 25 per cento se l'infortunato al momento dell'evento dannoso ha superato i cinquanta anni di eta';
c) decesso:
1.1. Euro 25.822,84 al coniuge superstite, sempreche' non sia stata pronunciata sentenza di annullamento del matrimonio ovvero sentenza di separazione addebitabile allo stesso passata in giudicato o di divorzio.
1.2. Da euro 5.164,27, fino ad un massimo di euro 25.822,84 per ogni figlio convivente a carico.
1.3. In mancanza del coniuge avente diritto, euro 25.822,84 per un solo figlio, aumentati di euro 5.164,57 per ogni altro figlio, fino ad un massimo di euro 51.145,69, da dividere equamente fra gli aventi diritto.
1.4. In mancanza di coniuge e figli, per ogni genitore, euro 10.329,14.
 
Art. 2
Misure indennita' giornaliera
per inabilita' temporanea assoluta

1. Per l'assicurazione contro gli infortuni occorsi in servizio al personale volontario nonche' contro le infermita' contratte per causa diretta e immediata di servizio dal personale medesimo, ivi inclusi gli infortuni e le infermita' contratte durante i periodi di formazione e di addestramento, compreso quello iniziale, che abbiano dato luogo ad inabilita' temporanea assoluta, e' stabilita la seguente indennita' giornaliera:
a) inabilita' temporanea assoluta:
1. Vigile del fuoco volontario: euro 70,26;
2. Capo squadra volontario: euro 77,39;
3. Capo reparto volontario: euro 79,97;
4. Funzionario tecnico antincendio volontario: euro 86,14.
2. L'indennita' di cui al comma 1 e' corrisposta dal giorno successivo a quello in cui si e' verificato lo stato di inabilita' fino al giorno di formulazione del giudizio sulla idoneita' o inidoneita' al soccorso e agli altri servizi di istituto, da parte della competente Commissione medica ospedaliera.
3. Qualora il periodo di inabilita' temporanea assoluta sia inferiore ai novanta giorni, il riconoscimento della riacquistata idoneita' potra' essere effettuato dal medico incaricato dell'attivita' sanitaria presso la sede di servizio del vigile del fuoco in questione.
4. Al personale volontario che per legge, regolamento o altro atto amministrativo o per contratto sia individuale che collettivo abbia comunque diritto a percepire, durante il tempo trascorso nello stato di inabilita' temporanea assoluta, un trattamento economico gravante su un datore di lavoro privato, una pubblica amministrazione, un ente pubblico o privato, ovvero su un ente di previdenza ed assistenza di diritto pubblico, l'indennita' giornaliera di cui al presente articolo e' ridotta di un importo pari al predetto trattamento economico. E' tuttavia fatto salvo, a favore del medesimo personale, il diritto ad una quota di detta indennita' pari ad un quinto dell'indennita' giornaliera prevista.
 
Art. 3
Monitoraggio

1. Alle occorrenze finanziarie di cui al presente decreto si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente sul capitolo di spesa 1811 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2019 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, gia' incrementate di euro 200.000 per l'anno 2019 e di euro 400.000 a decorrere dall'anno 2020, per effetto del citato art. 1, comma 398, della legge n. 145 del 2018.
2. Il procedimento di monitoraggio della spesa e' svolto semestralmente dai competenti uffici del Ministero dell'interno, con produzione annuale di un report da inviare ai competenti Ispettorati del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
3. Laddove dal monitoraggio di cui al comma 2 emergano risparmi strutturali, si procedera' alla rideterminazione delle misure indennitarie previste dall'art. 2, incrementando automaticamente le misure stesse in via percentuale, nel rispetto del limite di spesa autorizzato con lo stanziamento del citato capitolo 1811. Nel caso in cui dal medesimo monitoraggio emerga che l'andamento della spesa possa determinare eccedenze, le misure indennitarie di cui all'art. 2 saranno proporzionalmente ridotte nel rispetto dello stanziamento del predetto capitolo 1811.
 
Art. 4
Decorrenza

1. Le misure indennitarie stabilite con il presente decreto sono applicate agli infortuni in servizio e alle infermita' contratte per causa diretta e immediata di servizio verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2019.
 
Art. 5
Registrazione

1. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, 28 dicembre 2020

Il Ministro dell'interno
Lamorgese
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Gualtieri
Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2021, foglio n. 188