Gazzetta n. 14 del 19 gennaio 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 29 ottobre 2020
Individuazione dei dirigenti generali e dei dirigenti dell'amministrazione penitenziaria, della giustizia minorile e di comunita' e del Corpo di polizia penitenziaria per i quali non sono pubblicati i dati di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.


IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e, in particolare, l'art. 1, comma 7, che prevede che, con regolamento da adottarsi entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro della giustizia, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro della difesa, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati i dati di cui al comma 1 dell'art. 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che le pubbliche amministrazioni devono pubblicare con riferimento ai titolari di incarichi dirigenziali, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla medesima disposizione;
Visto l'art. 1, comma 7-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che prevede che l'amministrazione dell'interno, l'amministrazione degli affari esteri e della cooperazione internazionale, le forze di polizia, le forze armate e l'amministrazione penitenziaria, nelle more dell'adozione del regolamento di cui al comma 7 del medesimo art. 1, possono individuare, con decreto del Ministro competente, i dirigenti, ivi compresi i titolari di incarichi dirigenziali di cui all'art. 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per i quali non sono pubblicati i dati di cui all'art. 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in ragione del pregiudizio alla sicurezza nazionale interna ed esterna e all'ordine e sicurezza pubblica, nonche' in rapporto ai compiti svolti per la tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna;
Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante adeguamento delle strutture e degli organici dell'amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonche' istituzione dei ruoli direttivo ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, recante ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della legge 27 luglio 2005, n. 154;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art. 14 che disciplina gli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di Governo e i titolari di incarichi dirigenziali;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma, 1 lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, recante disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 1, commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 99, recante regolamento concernente l'organizzazione del Ministero della giustizia, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 84/2015;
Visto il decreto del Ministro della giustizia 17 novembre 2015 concernente l'individuazione presso il Dipartimento per la giustizia minorile di comunita' degli uffici di livello dirigenziale non generale, la definizione dei relativi compiti nonche' l'organizzazione delle articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell'art. 16, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84;
Visto il decreto del Ministro della giustizia 2 marzo 2016 concernente l'individuazione presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria degli uffici di livello dirigenziale non generale, la definizione dei relativi compiti e l'organizzazione delle articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell'art. 16, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, nonche' l'individuazione dei posti di funzione da conferire nell'ambito degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione penitenziaria ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63;
Considerato che, nelle more dell'emanazione del regolamento previsto dall'art. 1, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, da emanarsi sentito il Garante della protezione dei dati personali, non e' possibile procedere, con riferimento ai dati dei titolari di incarichi dirigenziali, alla graduazione degli obblighi di pubblicazione di cui alle lettere b) ed e) dell'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ne' alla valutazione della possibilita' di prevedere la sola comunicazione all'amministrazione di appartenenza dei dati di cui alla lettera f) del medesimo art. 14, comma 1;
Ritenuto necessario, alla luce delle funzioni affidate ai dirigenti dell'amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile e di comunita', nonche' del Corpo di polizia penitenziaria, finalizzate alla salvaguardia di interessi pubblici di primaria rilevanza, tutelare la riservatezza delle informazioni concernenti i titolari di incarichi dirigenziali preposti allo svolgimento di attivita' operative e investigative, nonche' allo svolgimento di attivita' di controllo e indirizzo delle stesse, anche strategico, e di quelle ad esse funzionali e di supporto;
Ritenuto pertanto di dover procedere, nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, all'individuazione degli incarichi dirigenziali per i quali, in ragione del pregiudizio alla sicurezza nazionale interna ed esterna e all'ordine e sicurezza pubblica, nonche' in rapporto ai compiti svolti per la tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, non sono pubblicati i dati di cui all'art. 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
Sentite le organizzazioni sindacali di settore;

Decreta:

Art. 1
Individuazione dei dirigenti generali e dei dirigenti
dell'amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile e di
comunita', nonche' del Corpo di polizia penitenziaria, per i quali
non sono pubblicati i dati di cui all'art. 14 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33

1. Fino all'adozione del regolamento di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ai sensi del comma 7-bis del medesimo art. 1, non sono pubblicati i dati di cui all'art. 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in relazione ai dirigenti generali e ai dirigenti dell'amministrazione penitenziaria di seguito individuati:
Articolazioni centrali:
a) Capo del Dipartimento;
b) vice Capo del Dipartimento;
c) direttore generale del personale e delle risorse;
d) direttore generale dei detenuti e del trattamento;
e) direttore generale della formazione;
f) dirigenti in servizio presso l'Ufficio I - Segreteria generale e l'Ufficio III - Attivita' ispettiva e di controllo dell'Ufficio del Capo del Dipartimento;
g) dirigenti in servizio presso la Direzione generale dei detenuti e del trattamento;
h) dirigenti in servizio presso la Direzione generale del personale e delle risorse, Uffici: I - Affari generali, II - Corpo di polizia penitenziaria, III - Personale dirigenziale, amministrativo e non di ruolo, IV - Relazioni sindacali, V - Trattamento economico e previdenziale, VI - Concorsi, X - Traduzioni e piantonamenti e XI - Disciplina;
i) dirigenti in servizio presso la Direzione generale della formazione, Ufficio IV - Formazione del personale di polizia penitenziaria;
l) dirigenti in servizio presso il Nucleo investigativo centrale;
m) dirigenti in servizio presso il Gruppo operativo mobile;
n) dirigenti in servizio presso l'Ufficio per la sicurezza personale e per la vigilanza;
Articolazioni regionali e interregionali:
o) Provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria;
p) dirigenti in servizio presso gli uffici dei provveditorati regionali che svolgono i seguenti compiti: Affari generali, Personale e formazione, Detenuti e trattamento, Sicurezza e traduzioni;
q) dirigenti in servizio presso il Nucleo investigativo regionale;
Articolazioni territoriali:
r) dirigenti in servizio presso istituti penitenziari;
s) dirigenti in servizio presso il Nuclei traduzioni e piantonamenti cittadino, provinciale o interprovinciale;
t) dirigenti in servizio presso scuole o istituti di istruzione.
2. Fino all'adozione del regolamento di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ai sensi del comma 7-bis del medesimo art. 1 non sono pubblicati i dati di cui all'art. 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in relazione ai dirigenti generali e dirigenti dell'amministrazione per la giustizia minorile e di comunita' di seguito individuati:
a) Capo del Dipartimento;
b) vice Capo del Dipartimento
c) direttore generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile;
d) direttore generale dell'esecuzione penale esterna e di messa alla prova;
e) dirigenti in servizio presso l'Ufficio I della Direzione generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile;
f) dirigenti in servizio presso l'Ufficio I del Capo Dipartimento;
g) dirigenti in servizio presso la segreteria di sicurezza UE/S;
h) dirigenti in servizio presso l'Ufficio per l'attivita' ispettiva e del controllo;
i) dirigenti in servizio presso l'Ufficio delle autorita' centrali;
l) dirigenti in servizio presso il reparto di sicurezza e vigilanza del Dipartimento;
m) dirigenti in servizio presso gli uffici di esecuzione penale esterna;
n) dirigenti in servizio presso i centri per la giustizia minorile;
o) dirigenti in servizio presso gli istituti penali per i minorenni.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 ottobre 2020

Il Ministro: Bonafede