Gazzetta n. 13 del 18 gennaio 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 23 dicembre 2020
Adeguamento dei massimali delle polizze assicurative previste per la responsabilita' civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attivita' venatoria.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, recante nuove norme sul procedimento amministrativo;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli 4 e 14;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, e, in particolare, l'art. 1, comma 16, il quale statuisce che la denominazione «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» sostituisce ad ogni effetto la denominazione «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, cosi' come modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132» registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2020 al n. 89;
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private, modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74;
Visto, in particolare, l'art. 12 della sopracitata legge n. 157/92 e in particolare il comma 8 il quale stabilisce che: «L'attivita' venatoria puo' essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di eta' e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilita' civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attivita' venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di cui lire 750 milioni per ogni persona danneggiata e lire 250 milioni per danni ad animali ed a cose, nonche' di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attivita' venatoria, con massimale di lire 100 milioni per morte o invalidita' permanente»;
Visto, altresi', il comma 9 dell'art. 12 il quale stabilisce che: «Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, provvede ogni quattro anni, con proprio decreto, ad aggiornare i massimali suddetti»;
Visto l'art. 8 della citata legge 11 febbraio 1992, n. 157 con il quale e' stabilito che presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' istituito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN) al quale sono conferiti compiti di organo tecnico consultivo per tutto quello che concerne l'applicazione della medesima legge;
Visto il comma 20 dell'art. 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, recante: «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario», con il quale e' stabilito che a decorrere dalla data di scadenza degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, le attivita' svolte dagli organismi stessi sono definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni nell'ambito delle quali operano;
Sentito l'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni - il quale, con nota n. 0226007 del 19 novembre 2020, acquisita a seguito di richiesta formulata con nota ministeriale n. 9193076 del 30 settembre 2020, non ha espresso osservazioni sullo schema del provvedimento amministrativo in questione, in quanto sostanzialmente in linea con le informazioni e i suggerimenti in precedenza forniti dall'Istituto stesso con note 51788/20 del 18 febbraio 2020 e n. 164265/20 del 12 agosto 2020;
Considerato che tra i criteri di individuazione dei nuovi massimali di legge, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) ha indicato anche il metodo della rivalutazione monetaria degli importi originari;
Ritenuto pertanto di utilizzare, quale criterio di individuazione dei nuovi massimali di legge, il metodo della rivalutazione monetaria degli importi originari nonche' di tenere in considerazione, altresi', gli effetti che la predetta rivalutazione determinerebbe sul funzionamento del Fondo di garanzia per le vittime della caccia (FGVC) di cui all'art. 26 della legge n. 157/92;
Ritenuto pertanto di dover adeguare i massimali riportati dal citato art. 12, comma 8 della legge n. 157/1992, determinandone l'importo sulla base di un calcolo operato convertendo in euro le relative somme e rivalutando le stesse alla luce dei valori riportati nelle tabelle Istat;

Decreta:

Art. 1

1. I massimali delle polizze assicurative previste per la responsabilita' civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attivita' venatoria, indicati all'art. 12, comma 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 sono aggiornati ai seguenti valori:
a) euro 903.283,12 per ogni sinistro, quale importo complessivo ripartito nel seguente modo:
1. euro 677.462,34, quale massimale di copertura per ogni persona danneggiata;
2. euro 225.820,78 quale massimale di copertura nel caso di danni ad animali o cose;
3. nonche' di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attivita' venatoria, con massimale di euro 90.328,31 per morte o invalidita' permanente.
 
Art. 2

1. L'adeguamento dei massimali assicurativi di cui al precedente art. 1, decorre dalla data di pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Il pagamento del rateo di premio, connesso all'adeguamento dei massimali dei contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, potra' essere riscosso dall'impresa di assicurazione alla prima scadenza utile.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2020

Il Ministro: Bellanova