Gazzetta n. 10 del 14 gennaio 2021 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERA 26 novembre 2020
Fondo sanitario nazionale 2020. Riparto delle somme stanziate per la formazione dei medici di medicina generale dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 35 del 30 aprile 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 60 del 25 giugno 2019 (c.d. decreto Calabria). (Delibera n. 73/2020).


IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria e, in particolare, l'art. 12, comma 3, il quale dispone che il Fondo sanitario nazionale (FSN) sia ripartito dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito (CIPE), su proposta del Ministro della sanita', sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito (Conferenza Stato-Regioni);
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, e, in particolare, l'art. 1, comma 34 e 34-bis, il quale prevede che il CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, vincoli quote del FSN per la realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale;
Visto l'art. 12, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, con il quale vengono vincolati 2 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2019, in relazione al corso 2019-2021, 2020, in relazione al corso 2020-2022, e 2021, in relazione al corso 2021-2023, sulle risorse destinate al finanziamento degli obiettivi di piano sanitario nazionale, di cui alla menzionata legge n. 662 del 1996, per consentire l'accesso al corso di formazione specifica in medicina generale, senza borsa di studio, agli idonei al concorso per l'ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale, che abbiano svolto incarichi, nell'ambito delle funzioni convenzionali previste dall'accordo collettivo nazionale, per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, per almeno ventiquattro mesi. Lo stesso comma stabilisce che le somme vincolate debbano essere utilizzate per il finanziamento delle spese di organizzazione di questi ulteriori corsi e ripartite tra le regioni secondo le effettive carenze dei medici di medicina generale, calcolate sulla base del numero complessivo degli incarichi pubblicati e rimasti vacanti;
Vista la delibera CIPE 14 maggio 2020, n. 21, concernente il riparto, tra le regioni, delle risorse del FSN 2020 vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale e, in particolare, il punto 9) della lettera b) del deliberato con il quale vengono vincolati 2 milioni di euro alla «copertura degli oneri previsti dall'art. 12, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, relativi alle ulteriori spese di organizzazione dei corsi di formazione specifica di medicina generale per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, da ripartirsi successivamente tra le regioni secondo i criteri individuati nella citata norma e sulla base dei dati che dovranno essere forniti dalle stesse regioni»;
Vista la normativa che stabilisce che le seguenti regioni e province autonome provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN) nei propri territori senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato e, in particolare, l'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, relativo alla Regione Valle d'Aosta e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, l'art. 1, comma 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, relativo alla Regione Friuli Venezia Giulia e l'art. 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativo alla Regione Sardegna;
Visto, altresi', l'art. 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale la Regione Siciliana compartecipa alla spesa sanitaria con una quota pari al 49,11 per cento;
Visto il Patto per la salute 2019-2021, sancito dalla Conferenza Stato-Regioni, con l'Intesa n. 209, nella seduta del 18 dicembre 2019, ed in particolare la scheda 1 la quale prevede, tra l'altro, che per una tempestiva assegnazione delle risorse per lo svolgimento delle relative attivita' in corso d'anno, fermi restando i criteri di assegnazione come definiti nelle ultime proposte di riparto relative alle quote oggetto di riconduzione e sulle quali sono state sancite le Intese della Conferenza Stato-Regioni, la possibilita' di predisporre le proposte di riparto con i dati attualmente a disposizione, operando nell'anno successivo a quello di riferimento i dovuti conguagli sulla base degli ultimi dati disponibili;
Vista la proposta del Ministro della salute concernente il riparto, tra le regioni, delle risorse del FSN 2020 stanziate per la formazione dei medici di medicina generale, pari a 2 milioni di euro, trasmessa a questo Comitato con nota dell'Ufficio di Gabinetto del predetto Ministro, n. 18375 - P del 16 novembre 2020;
Considerato che nella medesima proposta si evidenzia la necessita' di una tempestiva assegnazione delle risorse, coerentemente con quanto gia' indicato nel citato Patto per la salute, scheda n. 1, e che, quindi, non avendo a disposizione i dati, posti a base del calcolo, relativi all'anno 2020, sono stati utilizzati quelli a disposizione relativi al precedente anno 2019, con la conseguenza che gli importi determinati per le singole regioni sono suscettibili di eventuale futuro conguaglio da effettuarsi all'atto del prossimo analogo riparto riguardante il finanziamento per i corsi di formazione per il triennio 2021-2023;
Vista l'intesa della Conferenza Stato-Regioni, sancita nella seduta del 5 novembre 2020 (Rep. atti n. 184/CSR), sulla proposta del Ministro della salute concernente il riparto delle risorse complessivamente disponibili, pari a 2 milioni di euro a valere sul FSN 2020, per il finanziamento della formazione dei medici di medicina generale;
Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi dell'art. 3 della propria delibera 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica»;
Vista la nota, prot. DIPE n. 6516-P del 26 novembre 2020, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base della odierna seduta del Comitato;

Delibera:

A valere sulle disponibilita' del FSN 2020, la somma di 2 milioni di euro, gia' all'uopo accantonata da questo Comitato con delibera del 14 maggio 2020, n. 21, lettera b), punto 9) e vincolata al finanziamento degli oneri relativi alle ulteriori spese di organizzazione dei corsi di formazione specifica di medicina generale per l'anno 2020, in relazione al triennio 2020-2022, viene ripartita a tale scopo, tra le regioni a statuto ordinario e la Regione Siciliana, come da allegata tabella che costituisce parte integrante della presente delibera.
Per motivi di tempestiva assegnazione delle risorse in oggetto, cosi' come gia' indicato nelle premesse della presente delibera, i singoli importi spettanti alle regioni devono considerarsi in modalita' di acconto in quanto calcolati sulla base dei dati disponibili per l'anno 2019 e che, pertanto, sono suscettibili di eventuale conguaglio che verra' effettuato all'atto del prossimo analogo riparto riguardante il finanziamento dei medesimi corsi di formazione per l'anno 2021, in relazione al triennio 2021-2023.

Roma, 26 novembre 2020

Il Ministro dello sviluppo economico
con funzioni di Presidente
Patuanelli Il Segretario
Fraccaro

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1622
 
Allegato

FSN 2020 - Ripartizione in acconto della quota vincolata per la formazione dei medici di medicina generale - Corsi di formazione 2020/2022 - Articolo 12, comma 3, decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.

Parte di provvedimento in formato grafico