Gazzetta n. 10 del 14 gennaio 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 28 agosto 2020
Revisione della procedura di utilizzo del modello F24 EP.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, che ha istituito l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
Visto l'art. 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che stabilisce che le modalita' di versamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, recante «Istituzione del sistema di Tesoreria unica per enti ed organismi pubblici»;
Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, recante «Individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di Tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato»;
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato»;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato» e in particolare gli articoli 494 e seguenti, in materia di ritenute dirette sulle spese dello Stato, nonche' gli articoli 585 e seguenti, che regolano il funzionamento delle contabilita' speciali aperte presso le tesorerie statali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, recante «Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili» e in particolare gli articoli 8, 9 e 10, che regolano le aperture di credito e le contabilita' speciali aperte presso le tesorerie provinciali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito»;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e in particolare il capo III, che disciplina il versamento unitario delle imposte, dei contributi dovuti all'I.N.P.S. e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti;
Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale» e in particolare l'art. 32-ter, che estende il sistema di versamento F24 enti pubblici ad altre tipologie di tributi, ai contributi e ai premi dovuti ai diversi enti previdenziali e assicurativi;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 16 luglio 2007, n. 163, supplemento ordinario, recante «Approvazione delle istruzioni sul servizio di Tesoreria dello Stato» e in particolare l'art. 17, concernente la registrazione dei pagamenti in conto sospeso;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 ottobre 2007 recante «Modalita' di effettuazione del versamento diretto ai comuni dell'addizionale comunale all'IRPEF, da emanare ai sensi dell'art. 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2006, n. 296», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 ottobre 2007, n. 247;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 ottobre 2008, recante «Specifiche modalita' di versamento delle ritenute per addizionale comunale all'I.R.P.E.F. da parte dei funzionari delegati che operano in contabilita' speciale e in contabilita' ordinaria», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 16 dicembre 2008, n. 293;
Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 2007/172338 dell'8 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 novembre 2007, n. 276, supplemento ordinario, recante «Approvazione del modello "F24 enti pubblici"»;
Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 2009/45749 del 23 marzo 2009, recante «Modello di versamento "F24 enti pubblici" - estensione dell'utilizzo ad altre amministrazioni pubbliche nonche' ad altre tipologie di tributi erariali - approvazione nuove specifiche tecniche»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 marzo 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° aprile 2010, n. 76 recante «Utilizzo dei modelli F24 ordinario e F24 EP per il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi»;
Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 2009/79090 del 28 giugno 2013, recante «Estensione della modalita' di versamento "F24 Enti pubblici" al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, alla tariffa e alla maggiorazione di cui all'art. 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed approvazione della modifica al modello di versamento "F24 enti pubblici"»;
Ritenuta la necessita' di modificare alcuni aspetti delle procedure di versamento tramite il modello F24 enti pubblici, per migliorarne l'efficienza operativa e consentirne una piu' puntuale contabilizzazione;

Decreta:

Art. 1

Modifiche al decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze 5 ottobre 2007

1. Al comma 1 dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 ottobre 2007 e' aggiunto infine il seguente periodo: «E' considerato tempestivo il pagamento la cui richiesta e' inviata all'Agenzia delle entrate entro la relativa data di scadenza».
2. Il comma 4, dell'art. 4, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 ottobre 2007 e' sostituito dal seguente:
«4. Nella data di regolamento indicata dall'Agenzia delle entrate con il flusso di cui al comma 3, la Banca d'Italia addebita i conti di tesoreria intestati ai soggetti di cui al comma 1, per gli importi indicati nel flusso ed effettua l'accredito sulla contabilita' speciale 1777 per l'importo complessivo. I prelevamenti sui conti interessati sono effettuati mediante registrazioni nelle evidenze informatiche senza emissione di titoli di spesa».
3. Il comma 5, dell'art. 4, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 ottobre 2007 e' sostituito dal seguente:
«5. Nell'ipotesi di incapienza, anche parziale, dei predetti conti, le disposizioni di addebito non sono eseguite e vengono stralciate; la Banca d'Italia ne informa, con apposito flusso informativo, l'Agenzia delle entrate che, a sua volta, ne da' comunicazione agli enti interessati».
4. Al comma 1 dell'art. 5 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 ottobre 2007 e' aggiunto infine il seguente periodo: «E' considerato tempestivo il pagamento la cui richiesta e' inviata all'Agenzia delle entrate entro la relativa data di scadenza».
5. Il comma 2, dell'art. 5, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 ottobre 2007 e' sostituito dal seguente:
«2. La struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate, verifica la correttezza formale dei flussi trasmessi ed invia alla Banca d'Italia, secondo tempi e modalita' da concordare, un flusso informativo contenente la richiesta di accredito delle somme sulla contabilita' speciale 1777, l'elenco dei conti di tesoreria da addebitare e tutti gli elementi necessari affinche' la tesoreria centrale possa effettuare gli addebiti.»
6. Il comma 3, dell'art. 5, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 ottobre 2007 e' sostituito dal seguente:
«3. Nella data di regolamento indicata dall'Agenzia delle entrate con il flusso di cui al comma 2, la Banca d'Italia addebita i conti di tesoreria intestati ai soggetti di cui al comma 1, per gli importi indicati nel flusso ed effettua l'accredito sulla contabilita' speciale 1777 per l'importo complessivo. I prelevamenti sui conti interessati sono effettuati mediante registrazioni nelle evidenze informatiche».
7. Dopo il comma 3, dell'art. 5, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 ottobre 2007 e' inserito il seguente:
«3-bis. Nell'ipotesi di incapienza, anche parziale, dei predetti conti, le disposizioni di addebito non sono eseguite e vengono stralciate; la Banca d'Italia ne informa, con apposito flusso informativo, l'Agenzia delle entrate che, a sua volta, ne da' comunicazione agli enti interessati».
 
Art. 2

Modifiche al decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze 22 ottobre 2008

1. All'art. l, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 ottobre 2008, la lettera b) e' abrogata.
2. Al comma 1 dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 ottobre 2008 e' aggiunto infine il seguente periodo: «E' considerato tempestivo il pagamento la cui richiesta e' inviata all'Agenzia delle entrate entro la relativa data di scadenza».
3. Il comma 3, dell'art. 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanzi 22 ottobre 2008 e' sostituito dal seguente:
«3. Nella data di regolamento indicata dall'Agenzia delle entrate con il flusso di cui al comma 2, la Banca d'Italia addebita le contabilita' speciali intestate ai soggetti di cui alla lettera a) dell'art. 1 per le somme indicate nel flusso ed effettua l'accredito sulla contabilita' speciale 1777 per l'importo complessivo. I prelevamenti sulle contabilita' speciali sono effettuati mediante registrazioni nelle evidenze informatiche. La richiesta di pagamento di cui al comma 1, inoltrata all'Agenzia delle entrate, costituisce titolo giustificativo dell'imputazione del pagamento alla contabilita' speciale e della conseguente rendicontazione».
4. Il comma 4, dell'art. 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 ottobre 2008 e' sostituito dal seguente:
«4. Nell'ipotesi di incapienza, anche parziale, delle predette contabilita' speciali, le disposizioni di addebito non sono eseguite e vengono stralciate; la Banca d'Italia ne informa, con apposito flusso informativo, l'Agenzia delle entrate che, a sua volta ne da' comunicazione ai soggetti interessati».
5. L'art. 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 ottobre 2008 e' abrogato.
 
Art. 3

Disposizioni finali

1. L'attuazione delle modifiche procedurali di cui agli articoli 1 e 2 richiede un adeguamento dei programmi informatici dedicati da parte della Banca d'Italia e dell'Agenzia delle entrate.
2. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, la Banca d'Italia e l'Agenzia delle entrate concordano la decorrenza dell'applicazione delle nuove procedure, che puo' avvenire in via progressiva, mano a mano che le modifiche tecniche sono realizzate, informandone gli utenti interessati.
3. Dall'attuazione delle presenti disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di competenza nel limite delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 agosto 2020

Il Ministro: Gualtieri

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1674