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| Gazzetta n. 10 del 14 gennaio 2021 (vai al sommario) |  | AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  | DETERMINA 4 gennaio 2021 |  | Regime di rimborsabilita' e prezzo, a seguito  di  nuove  indicazioni terapeutiche,  del  medicinale  per  uso  umano  «Docetaxel  Accord». (Determina n. DG/5/2021). |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE
 
 Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
 Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269, recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;
 Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e dell'economia  e  delle  finanze,  con  cui  e'  stato   emanato   il «Regolamento recante norme sull'organizzazione  ed  il  funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art.  48,  comma  13, del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326»,  cosi'  come modificato dal decreto 29  marzo  2012,  n.  53  del  Ministro  della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione  e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma  10,  del  decreto-legge  6 luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15 luglio 2011, n. 111»;
 Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA, rispettivamente  con  deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12  e  con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della  salute,  di concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  nel  proprio sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana della Repubblica italiana, Serie  generale, n. 140 del 17 giugno 2016;
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;
 Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e  per  favorire  lo  scambio  di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;
 Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale dell'Agenzia  italiana  del  farmaco   ed   il   relativo   contratto individuale di lavoro  sottoscritto  in  data  2  marzo  2020  e  con decorrenza in pari data;
 Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;
 Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;
 Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre  2003,  n.  326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati  dal Servizio   sanitario   nazionale   tra   agenzia   e   titolari    di autorizzazioni;
 Visto l'art. 5 della legge 29 novembre  2007,  n.  222,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  279  del  30 novembre  2007   e   rubricata   «Interventi   urgenti   in   materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale»;
 Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219  di  attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e  successive  direttive  di  modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali  per  uso umano;
 Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;
 Vista la determina AIFA del 29 ottobre  2004  («Note  AIFA  2004  - Revisione delle note CUF»)  e  successive  modificazioni,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  259  del  4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162;
 Vista la  determina  AIFA  del  3  luglio  2006,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n.  156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali  di  classe  a) rimborsabili  dal  Servizio  sanitario  nazionale  (SSN)   ai   sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge  30  settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24  novembre 2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;
 Vista la determina AIFA del  27  settembre  2006  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n.  227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;
 Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n. 158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189  e successive modificazioni e integrazioni;
 Vista  la  decisione  di  esecuzione  della   Commissione   europea C(2012)3454 del 22 maggio 2012 di  autorizzazione  all'immissione  in commercio del medicinale «Docetaxel Accord»  (docetaxel),  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, Serie C  190/1  del  29 giugno  2012,  con  iscrizione  nel  registro   comunitario   al   n. EU/1/12/769/001-003;
 Vista la determina AIFA n. 695/2012 del 20  novembre  2012  recante «Regime di rimborsabilita' e prezzo di vendita del medicinale per uso umano «Docetaxel  Accord»  (docetaxel)»,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale,  n.  284  del  5 dicembre 2012;
 Vista  la  decisione  di  esecuzione  della   Commissione   europea C(2019)1829 del 1° marzo 2019 di autorizzazione al  trasferimento  di titolarita' dalla societa' Accord Healthcare  Limited  alla  societa' Accord  Healthcare,  S.L.U.   del   medicinale   «Docetaxel   Accord» (docetaxel), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, Serie C  153/1  del  3  maggio  2019,  con  iscrizione  nel  registro comunitario al n. EU/1/12/769;
 Vista  la  decisione  di  esecuzione  della   Commissione   europea C(2020)1150 del 21 febbraio 2020  di  approvazione  della  variazione EMEA/H/C/002539/IB/0047,   pubblicata   nella   Gazzetta    Ufficiale dell'Unione europea, Serie C 101/1 del 27 marzo 2020, con  iscrizione nel registro comunitario al n. EU/1/12/769;
 Vista la domanda presentata il 29 giugno 2020 dalla azienda  Accord Healthcare, S.L.U., con la quale e' stata chiesta l'estensione  delle indicazioni  terapeutiche  in  regime  di  rimborso  del   medicinale «Docetaxel Accord» (docetaxel);
 Visto il parere della  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica rilasciato nella sua seduta del 16-18 settembre 2020;
 Visto il parere del Comitato  prezzi  e  rimborso  dell'AIFA,  reso nella sua seduta straordinaria del 3 novembre 2020;
 Visti tutti gli atti d'ufficio;
 
 Determina:
 
 Art. 1
 
 Classificazione ai fini della rimborsabilita'
 
 Le nuove indicazioni terapeutiche del medicinale  DOCETAXEL  ACCORD (docetaxel):
 «Docetaxel Accord in associazione  con  terapia  di  deprivazione androgenica  (androgen-deprivation  therapy,  ADT),   con   o   senza prednisone  o  prednisolone,  e'  indicato  per  il  trattamento  dei pazienti con cancro della prostata metastatico ormono-sensibile»,
 sono rimborsate alle stesse condizioni di classe e prezzo riportati nella determina AIFA n. 695/2012 del 20 novembre 2012 recante «Regime di rimborsabilita' e prezzo di vendita del medicinale per  uso  umano «Docetaxel Accord» (docetaxel)», pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale,  n.  284  del  5  dicembre 2012.
 Qualora  il  principio  attivo,  sia  in  monocomponente   che   in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla  presente determina ha  efficacia,  ai  sensi  dell'art.  11,  comma  1-bis,del decreto-legge  13   settembre   2012,   n.   158,   convertito,   con modificazioni, nella legge  8  novembre  2012,  n.  189,  dal  giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o  del  certificato  di protezione complementare, pubblicata  dal  Ministero  dello  sviluppo economico.
 Sino alla scadenza del termine  di  cui  al  precedente  comma,  il medicinale «Docetaxel Accord» (docetaxel) e' classificato,  ai  sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.  158, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012,  n.  189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci  non  ancora  valutati  ai fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive modificazioni, denominata classe C(nn).
 
 |  |  |  | Art. 2 
 Tutela brevettuale
 
 Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco   generico   e'   esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni normative in materia brevettuale.
 Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico   e',   altresi', responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219,  che  impone di non includere negli stampati  quelle  parti  del  riassunto  delle caratteristiche del prodotto del medicinale  di  riferimento  che  si riferiscano ad indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto  al momento dell'immissione in commercio del medicinale.
 
 |  |  |  | Art. 3 
 Disposizioni finali
 
 La presente determina ha effetto dal  giorno  successivo  alla  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e sara'   notificata   alla   societa'   titolare   dell'autorizzazione all'immissione in commercio.
 
 Roma, 4 gennaio 2021
 
 Il direttore generale: Magrini
 
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