Gazzetta n. 8 del 12 gennaio 2021 (vai al sommario)
COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
DELIBERA 17 dicembre 2020
Valutazione di idoneita' dell'Accordo nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto dall'ARAN e dalle Organizzazioni sindacali FLC CGIL, CISL FSUR, UIL SCUOLA RUA, GILDA UNAMS, SNALS CONFSAL e ANIEF in data 2 dicembre 2020. (Delibera n. 20/303).


LA COMMISSIONE

Su proposta del Commissario prof.ssa Orsola Razzolini, delegato per il settore;
Premesso che:
l'art. 1, comma 2, lettera d), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, individua, tra i servizi pubblici essenziali da garantire in caso di sciopero, per quanto riguarda l'istruzione: «l'istruzione pubblica, con particolare riferimento all'esigenza di assicurare la continuita' dei servizi degli asili nido, delle scuole materne e delle scuole elementari, nonche' lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami, e l'istruzione universitaria, con particolare riferimento agli esami conclusivi dei cicli di istruzione;
attualmente, la disciplina sulle prestazioni indispensabili e sulle altre misure da garantire in caso di sciopero nel Comparto istruzione e ricerca e' contenuta nella legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nonche' nell'Accordo collettivo nazionale del 3 marzo 1999 per il comparto della scuola, valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 99/258-8.1, del 22 aprile 1999; nell'Accordo nazionale allegato al CCNL del 22 marzo 1996 per il personale del Comparto universita' - norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali (valutato idoneo dalla Commissione con delibera del 4 luglio 1996) e nell'Accordo nazionale del 17 maggio 1996, allegato al CCNL, per il personale del Comparto istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione;
il 2 agosto 2001, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 83/2000, che ha modificato e integrato la legge n. 146 del 1990 e reso necessario un adeguamento della disciplina descritta, e' stata sottoscritta tra l'ARAN e Cgil, Cisl, Uil e Snals una pre-intesa, relativa al solo settore della scuola, sui servizi minimi essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione: pre-intesa che, tuttavia, non e' mai stata recepita in un nuovo accordo ne', tantomeno, e' stata valutata idonea dalla Commissione di garanzia;
la Commissione, a distanza di quasi vent'anni, ha ritenuto quindi necessario sollecitare le parti sociali ad una riflessione sull'opportunita' di aggiornare le regole vigenti in tutti i settori del comparto istruzione e ricerca, con particolare riferimento a quello della scuola, anche alla luce del significativo incremento della conflittualita' registrata a livello nazionale, causata, tra l'altro, dall'eccessiva frammentazione sindacale e dalla tendenza delle sigle meno rappresentative ad utilizzare lo sciopero quale strumento di accreditamento nel sistema politico e delle relazioni industriali;
in particolare, e' stato osservato che, nella prassi, tali azioni di sciopero, pur non conseguendo statisticamente risultati rilevanti in termini di adesione, cagionano pregiudizi significativi alle famiglie e agli studenti, utenti del servizio, a causa dell'inadeguatezza manifestatasi nel tempo di alcune disposizioni della disciplina vigente;
ci si riferisce all'inefficacia del preventivo esperimento delle procedure di raffreddamento e di conciliazione, all'inidoneita' delle previsioni in merito ad una corretta comunicazione all'utenza da parte dell'Amministrazione, alle difficolta', per le istituzioni scolastiche, di adottare misure concretamente idonee a ridurre, o limitare, il pregiudizio recato all'utenza dall'astensione collettiva a causa dell'impossibilita' di conoscere preventivamente l'effettiva incidenza dello sciopero sulla funzionalita' del servizio, ai disservizi lamentati dagli utenti a causa di astensioni collettive incidenti sul medesimo bacino di utenza effettuate a breve distanza l'una dall'altra e, talvolta, a ridosso di festivita' o in occasione dell'apertura dell'anno scolastico, al problema del c.d. «effetto annuncio»;
per tali motivi la Commissione ha ritenuto necessario promuovere, attraverso una serie di incontri, un tavolo unitario fra l'ARAN, il MIUR e le organizzazioni sindacali rappresentative del comparto scuola, al fine di verificare l'eventuale sussistenza delle condizioni necessarie al raggiungimento di un nuovo accordo quanto piu' ampiamente condiviso fra le parti e volto ad assicurare un piu' equo contemperamento tra l'esercizio del diritto di sciopero ed il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati;
nel corso delle audizioni del 24 novembre 2016 e del 19 gennaio 2017, la Commissione ha illustrato alle parti sociali i punti sui quali avviare un confronto, rivolgendo a tutti gli attori l'invito ad adoperarsi per elaborare concrete proposte operative atte a superare le criticita' riscontrate e ad individuare un nuovo equilibrio tra i diritti costituzionali in gioco;
le principali questioni segnalate dalla Commissione possono essere cosi' riassunte: 1) disamina della pre-intesa del 2 agosto 2001 sottoscritta da Cgil, Cisl, Uil, Snals e Aran; 2) possibilita' di estendere le regole comuni della pre-intesa agli altri comparti nel settore della conoscenza (universita', ricerca e Afam), anche in considerazione della recente istituzione del comparto unico istruzione e ricerca; per quanto concerne il solo settore della scuola: 3) ampliamento delle prestazioni indispensabili per determinate figure professionali con particolare attenzione agli ATA; 4) introduzione di brevi periodi di franchigia coincidenti con i giorni di immediata ripresa delle attivita' didattiche (inizio anno scolastico, vacanze natalizie e pasquali), al fine di assicurare una corretta ed efficace informativa agli utenti; 5) rafforzamento degli obblighi di informazione all'utenza che fanno capo ai dirigenti scolastici, profili di responsabilita' del dirigente scolastico ed eventuale previsione di un obbligo per lo stesso di indicare agli utenti le organizzazioni sindacali che hanno proclamato l'azione di sciopero e le motivazioni poste a base della vertenza, unitamente ai dati relativi alle percentuali di adesione registrate nel corso delle ultime astensioni proclamate dalle medesime sigle;
in quella sede, tutte le parti sociali hanno convenuto sulla necessita' di procedere ad una revisione delle regole attualmente vigenti in caso di sciopero del personale dei comparti scuola, universita', istituzioni ed enti di ricerca, pur esprimendo le proprie perplessita' in ordine alle possibili soluzioni prospettate dall'Autorita' quali l'ampliamento delle prestazioni indispensabili, con particolare riferimento all'obbligo di vigilanza sui minori, e all'individuazione di strumenti idonei a migliorare l'adempimento, da parte del dirigente scolastico, dei propri obblighi di informazione verso gli utenti del servizio finale;
all'esito di tali audizioni, le parti e questa Autorita' (con nota prot. n. 2521 del 17 febbraio 2017) hanno concordato la sospensione del confronto in atto in considerazione dell'imminente riapertura del tavolo di contrattazione nazionale sfociato, successivamente, il 19 aprile 2018, nel nuovo CCNL istruzione e ricerca per il triennio 2016-2018, che, tuttavia, nulla ha previsto in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali rispetto ai previgenti accordi;
per tali ragioni, la Commissione, con nota del 18 luglio 2019, ha invitato l'ARAN a riprendere il confronto negoziale sul tema dello sciopero indicando quale termine ultimo il 31 dicembre 2019: termine che e' stato poi piu' volte prorogato dalla Commissione, sia per garantire alle stesse un piu' ampio confronto su tutti i punti oggetto di discussione sia a causa dell'emergenza epidemiologica derivante dalla diffusione del Covid 19;
nel contempo, su invito della Commissione, in data 8 aprile 2020 il MIUR ha comunicato di aver approfittato dei numerosi confronti avvenuti sul delicato tema dell'informazione agli utenti per avviare un progetto di manutenzione evolutiva della procedura informatizzata di rilevazione dei dati di adesione agli scioperi, al fine di consentire la formulazione di giudizi prognostici attendibili sull'effettivo impatto di un'astensione collettiva sul servizio scolastico, attraverso l'utilizzo di due principali indicatori quali il numero dei plessi scolastici e delle classi parzialmente e/o totalmente interessate da una possibile chiusura;
con nota del 27 agosto 2020, il MIUR ha reso noto alla Commissione e a tutti gli uffici scolastici regionali l'introduzione di una nuova procedura di rilevazione dei dati di adesione allo sciopero del personale in servizio presso le istituzioni scolastiche statali, divenuto operativo gia' in occasione dell'astensione nazionale del comparto scuola del 24-25 settembre 2020;
in data 2 dicembre 2020, dopo una trattativa lunga e complessa, e' stato sottoscritto tra l'ARAN e le organizzazioni sindacali FLC CGIL, CISL FSUR, UIL SCUOLA RUA, GILDA UNAMS, SNALS CONFSAL e ANIEF il nuovo Accordo nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel comparto istruzione e ricerca, successivamente trasmesso dall'ARAN alla Commissione, per la prescritta valutazione di idoneita', con nota del 3 dicembre 2020;
il 4 dicembre 2020 questa Commissione ha inviato il testo dell'accordo alle associazioni degli utenti e dei consumatori, di cui alla legge n. 281 del 30 luglio 1998, per l'acquisizione del relativo parere, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, assegnando loro come termine ultimo per la trasmissione dello stesso il 14 dicembre 2020: parere favorevole che e' successivamente pervenuto da parte di Federconsumatori il 9 dicembre 2020, la sola associazione ad aver risposto all'invito;
Considerato che:
l'Accordo del 2 dicembre 2020, allegato alla presente delibera quale parte integrante, risulta sottoscritto dall'ARAN, delegazione trattante di parte pubblica, e da tutte le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL di riferimento;
l'art. 1 di tale Accordo definisce puntualmente il campo di applicazione della disciplina, individuandolo nel personale dipendente dalle amministrazioni del comparto istruzione e ricerca, esclusi i dirigenti;
l'intesa, dunque, ha semplificato il quadro normativo vigente accorpando per la prima volta in un unico testo organico la disciplina dei servizi pubblici essenziali nei settori scuola, universita', ricerca ed AFAM, prevedendo sia delle regole comuni da rispettare in caso di astensione collettiva dalle prestazioni che previsioni particolari in materia di prestazioni indispensabili, contingente di personale ed informazione all'utenza dettate dalla peculiarita' dei singoli settori interessati dallo sciopero;
per quanto riguarda l'insieme delle previsioni comuni da rispettare in caso di astensione collettiva, l'art. 11 reca una disciplina analitica e puntuale delle procedure di raffreddamento e di conciliazione da esperire prima della proclamazione dello sciopero, nell'ottica della prevenzione del conflitto e di una possibile risoluzione delle vertenze aventi rilievo nazionale, regionale e locale e di una armonizzazione con le analoghe previsioni contenute negli accordi in materia di sciopero vigenti negli altri comparti di istruzione pubblica;
la riduzione del termine di preavviso minimo da quindici a dieci giorni, di cui all'art. 10, comma 1, mira ad una rideterminazione piu' funzionale dei termini previsti dalla previgente disciplina, almeno con riferimento al settore scuola, ed assicura alle amministrazioni un lasso di tempo sufficiente per ottemperare agli adempimenti relativi agli obblighi di informazione all'utenza e alla predisposizione del contingente di personale da esonerare in occasione di uno sciopero, rispettando quanto disposto dall'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;
l'ampliamento dell'intervallo minimo tra le azioni di sciopero a dodici giorni liberi (a fronte dei sette originariamente previsti nel settore della scuola e dei dieci per quelli dell'universita' e la ricerca), di cui all'art. 10, comma 4, lettera d), evita l'eccessiva concentrazione delle astensioni che incidono sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, salvaguardando, in tal modo, il diritto degli utenti di usufruire, con una certa continuita', del servizio pubblico;
l'art. 10, comma 4, lettere a), b) e c) stabilisce precisi limiti di durata temporale in relazione sia alla prima azione di sciopero, che avra' la durata massima di un'intera giornata, sia agli scioperi successivi ai primi, che avranno la durata massima di due giornate lavorative consecutive (48 ore), nonche' per gli scioperi brevi, fatta eccezione per la previsione relativa al solo settore scuola di cui al comma 6, lettera b), secondo il quale gli scioperi brevi possono essere effettuati soltanto nella prima o nell'ultima ora di lezione o di attivita' educative o di ciascun turno per il personale ATA, e per quella relativa al personale AFAM di cui al comma 10, lettera a);
l'introduzione dei periodi di franchigia durante i quali non saranno effettuati scioperi, prevista dall'art. 10, commi 6, lettera f), 7 lettera d) e 9 concede piu' ampi margini di garanzia del servizio a tutela degli utenti ed e' necessaria ai fini del perseguimento di un effettivo contemperamento tra il diritto di sciopero e i diritti costituzionali degli utenti;
in relazione a tale previsione, appaiono particolarmente significative le misure di garanzia del servizio scolastico introdotte dall'art. 10, comma 6, lettera f), che prevede un primo periodo di franchigia in coincidenza con l'inizio dell'anno scolastico (tra il 1° e il 5 settembre) al fine di consentire lo svolgimento delle attivita' propedeutiche all'avvio delle attivita' didattiche, nonche' due ulteriori periodi di franchigia che sono stati individuati nei tre giorni successivi la ripresa dell'attivita' didattica dopo la pausa natalizia e pasquale: tali misure, nel complesso, consentono di rimediare alla grave lacuna di cui al previgente Accordo del 1999, che nulla prevedeva in materia e, nel contempo, offrono un efficace rimedio contro i disagi lamentati dagli utenti per la proliferazione di azioni di sciopero a ridosso dell'apertura dell'anno scolastico e di alcune festivita': tempistica che, peraltro, non consentiva al dirigente scolastico di fornire all'utenza una adeguata informazione;
l'art. 10, comma 11, stabilisce che, in occasione del prossimo rinnovo del CCNL, le parti si impegneranno ad introdurre lo sciopero «virtuale», quale forma di astensione dalla prestazione di lavoro alternativa a quella ordinaria, definendo tipologia, modalita' attuative e importo della trattenuta da destinare a finalita' sociali, con evidenti effetti benefici per l'utenza;
per quanto riguarda le istituzioni scolastiche ed educative, l'art. 2 individua in maniera analitica i servizi pubblici essenziali e le prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero al fine di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con la garanzia del diritto all'istruzione e degli altri valori costituzionalmente tutelati;
il contingente del personale docente, educativo ed ATA necessario ad assicurare le prestazioni indispensabili, nonche' le relative figure professionali esonerate dallo sciopero, sono determinati secondo i criteri generali indicati nell'art. 3, primo comma. Il numero dei lavoratori interessati e i criteri di individuazione dei medesimi sono demandati ad appositi protocolli d'intesa che il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali rappresentative dovranno sottoscrivere presso ogni istituzione scolastica entro trenta giorni dall'entrata in vigore dell'allegato accordo;
all'art. 3, comma 5, viene prevista un'accurata informazione all'utenza da parte del dirigente scolastico, che deve comprendere l'indicazione delle organizzazioni sindacali che hanno proclamato l'azione di sciopero, le motivazioni poste a base della vertenza, i dati relativi alla rappresentativita' a livello nazionale, alle percentuali di voti, in rapporto al totale degli aventi diritto al voto, ottenuti da tali organizzazioni sindacali nelle ultima elezione delle RSU avvenuta nella singola istituzione scolastica, nonche' le percentuali di adesione registrate, a livello di istituzione scolastica, nel corso di tutte le astensioni proclamate nell'anno scolastico in corso ed in quello precedente, con l'indicazione delle sigle sindacali che hanno indetto tali astensioni o vi hanno aderito, l'elenco dei servizi che saranno comunque garantiti nonche' quelli di cui si prevede l'erogazione anche sulla base delle adesioni volontarie precedentemente comunicate;
tale previsione, peraltro contenuta anche nell'art. 5 della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, offre una soluzione efficace al problema dell'informazione agli utenti che sino ad oggi veniva formulata dai dirigenti scolastici in termini cosi' generici da impedire qualsiasi ragionevole valutazione prognostica circa l'effettivo impatto dell'astensione collettiva e, in ultima analisi, circa la possibilita'/probabilita' di fruire in concreto del servizio il giorno dello sciopero: una situazione, questa, non accettabile in un comparto in cui tanto i dati sulla rappresentativita' delle sigle sindacali quanto quelli sulle adesioni alle azioni di sciopero e, almeno a partire dal 2020, sulla concreta incidenza delle stesse sul servizio sono oggetto di rilevamento e misurazione ad opera del MIUR;
l'importanza di tale assunto e' stata gia' ampiamente rappresentata con la delibera del 26 febbraio 2015, n. 15/26 «la diffusione dei dati di cui all'art. 5 mediante l'utilizzo delle piu' moderne risorse tecnologiche consentirebbe un'informazione immediata sul reale andamento del conflitto collettivo, permettendo all'utenza di effettuare considerazioni sulla portata e sull'impatto delle astensioni in relazione al soggetto proclamante»; la medesima delibera ha sottolineato che «tale modalita' accrescerebbe, inoltre, la trasparenza, contribuendo a garantire l'accessibilita' totale sullo stesso operato delle amministrazioni o delle imprese erogatrici di servizi pubblici essenziali, tanto piu' necessaria allorquando i pregiudizi derivanti dal conflitto si riverberano sui soggetti fruitori dei servizi pubblici, completamente estranei alle dinamiche conflittuali», ravvisando «la necessita' di implementare i flussi di comunicazione istituzionale, mediante l'utilizzo delle tecnologie informatiche, in modo tale da consentire agli utenti di accedere, con la massima rapidita', ad informazioni ritenute utili»;
in una diversa visuale, e' risultato evidente, in questi anni, come a scioperi proclamati da sigle poco rappresentative sia stata talvolta data dalla stampa un'eccessiva e ingiustificata risonanza mediatica causando confusione e allarme negli utenti; la comunicazione agli organi di stampa da parte del MIUR e della Funzione pubblica, prevista all'art. 10, comma 3, circa i tempi e le modalita' dell'azione di sciopero nonche' delle percentuali di adesione registrate a livello nazionale o locale, relative agli scioperi indetti nell'anno in corso ed in quello precedente, dalle sigle sindacali interessate, costituisce un'indubbia novita' e offre una prima soluzione a tale problema assicurando una corretta informazione all'utenza ed evitando il c.d. «effetto annuncio»;
sempre nel settore della scuola, assume un'importanza centrale l'art. 10, comma 6, lettera a), ultimo periodo, nel quale e' previsto un ampliamento delle misure atte a rafforzare l'effettiva continuita' del diritto all'istruzione e all'attivita' educativa, prevedendo, oltre alle prestazioni indispensabili da garantire indicate nell'art. 2, un limite individuale al numero di ore di sciopero che possono essere effettuate dal personale (docente ed ATA) nel corso di ciascun anno scolastico, differenziato a seconda del grado di istruzione: quaranta ore nelle scuole materne e primarie e sessanta negli altri ordini e gradi di istruzione;
nella disposizione sopra richiamata e' stata altresi' introdotta, in via sperimentale, una clausola generale di chiusura in base alla quale viene in ogni caso, assicurata, nell'anno scolastico, l'erogazione per ciascuna classe di un monte ore non inferiore al 90% dell'orario scolastico complessivo;
tale clausola sperimentale e' accompagnata, all'art. 12, dall'assunzione del preciso impegno delle parti sociali a rivedersi qualora la stessa si dimostri nella prassi non in grado di garantire un ragionevole contemperamento tra i diritti costituzionali in gioco, anche tenendo conto dei dati raccolti attraverso la nuova procedura di monitoraggio introdotta dal MIUR, volta, come detto, a rilevare il numero di classi e plessi scolastici chiusi in conseguenza dello sciopero; a tale fine viene istituita una commissione paritetica composta da ARAN e organizzazioni sindacali che rappresenta un importante strumento di confronto e di coordinamento fra tutte le parti sociali coinvolte al fine di ridurre e contenere i relativi disservizi e assicurare l'effettivita' della nuova disciplina contrattuale;
infine, nell'art. 10, comma 5, e' previsto che i dirigenti scolastici siano tenuti ad adottare le misure organizzative utili a garantire l'erogazione del servizio anche in caso di sciopero, nel rispetto delle norme di legge e dei contratti collettivi nazionali: una disposizione, questa, finalizzata sia a consentire una piu' agile riprogrammazione del servizio sia a stimolare i dirigenti ad individuare misure organizzative idonee a mitigare l'impatto dell'astensione collettiva sugli utenti, assicurando, ove possibile, la continuita' del servizio;
per quanto riguarda il settore dell'universita' e le aziende ospedaliere universitarie, l'art. 4 individua adeguatamente i servizi pubblici da considerare essenziali, nonche' la continuita' delle prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati, mentre le modalita' di individuazione dei contingenti di personale, suddivisi per categorie e aree, da esonerare in caso di sciopero, sono demandate dall'art. 5 ad appositi protocolli di intesa tra le amministrazioni e le organizzazioni sindacali rappresentative in quanto ammesse alle trattative nazionali da stipularsi entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore dell'allegato accordo;
l'art. 6 elenca i servizi pubblici da considerare essenziali negli enti di ricerca di cui all'art. 5, comma 1, punto IV e V del CCNQ 13 luglio 2016, garantendo, in caso di sciopero, la continuita' delle prestazioni indispensabili individuate al comma 2, lettere A, B, C, D, E ed F;
per quanto concerne l'individuazione dei contingenti di personale, suddivisi per livelli e profili professionali, da esonerare in caso di sciopero degli enti di ricerca, nonche' i criteri e le modalita' da seguire per l'articolazione degli stessi, tenendo conto della peculiarita' dell'attivita' svolta e delle condizioni di sicurezza, l'art. 7 demanda ad appositi protocolli di intesa tra le amministrazioni e le organizzazioni sindacali rappresentative in quanto ammesse alle trattative nazionali da stipularsi entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore dell'allegato accordo;
l'art. 8 individua, per la prima volta, i servizi pubblici da considerare essenziali per le istituzioni di alta formazione (AFAM), con particolare riferimento alla continuita' del diritto all'istruzione, nonche' le prestazioni indispensabili da garantire al fine di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con gli altri diritti costituzionalmente tutelati, prevedendo al comma 2, lettera a1), lo svolgimento di lezioni, esercitazioni e seminari nel limite dei 2/3 del monte ore previsto per lo svolgimento delle attivita' didattiche nell'intero anno accademico e, in ogni caso, in misura tale da non pregiudicare il numero minimo legale di ore di insegnamento ove previsto per la validita' del corso;
l'art. 9, invece, rinvia ad appositi protocolli di intesa tra le amministrazioni e le organizzazioni sindacali rappresentative in quanto ammesse alle trattative nazionali da stipularsi entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore dell'allegato accordo per l'individuazione dei contingenti di personale amministrativo e tecnico, suddivisi per area, e dei docenti da esonerare dallo sciopero per garantire le prestazioni necessarie;
nel suo complesso, il testo recepisce, in maniera sostanziale, le richieste avanzate dalla Commissione con nota del 18 luglio 2019 ed esplicitate nei precedenti e successivi incontri con l'ARAN e le organizzazioni sindacali rappresentative del comparto istruzione e ricerca;
l'ARAN e le organizzazioni sindacali hanno mostrato un indiscutibile senso di responsabilita' e di disponibilita' nel ricercare, attraverso un percorso quanto piu' ampiamente condiviso, anche su impulso della Commissione e con il proficuo supporto del MIUR, le condizioni per il raggiungimento di un accordo sulle procedure di raffreddamento e sulle ulteriori misure da garantire in caso di astensione collettiva piu' rispondente alle attuali esigenze dell'utenza, pur nel rispetto del diritto di sciopero, nel suo nucleo essenziale;
resta l'impegno di tutti i soggetti coinvolti a collaborare al fine di assicurare che all'art. 10, comma 6, lettera a), sia assicurata piena effettivita', anche valutando l'opportunita' di adottare nei plessi scolastici gli strumenti di rilevazione ritenuti a tale fine adeguati, nonche' a vigilare sulla concreta idoneita' del sistema di limiti e garanzie istituito a realizzare il contemperamento tra i diritti costituzionali in gioco;
in questo senso, risulta altresi' significativa la creazione di una commissione paritetica e l'instaurazione di tavoli di confronto e monitoraggio permanente volti, nel loro complesso, a conferire all'accordo un carattere dinamico, non piu' statico, consentendo l'eventuale ripensamento e adeguamento delle disposizioni considerate «sperimentali» ai mutamenti tecnologici, economici e sociali che potranno intervenire nel corso del tempo;
Rilevato che l'Accordo nazionale del 2 dicembre 2020 appare idoneo a garantire il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, di cui alla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;
Valuta idoneo ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, l'Accordo nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel comparto istruzione e ricerca, sottoscritto dall'ARAN e dalle organizzazioni sindacali FLC CGIL, CISL FSUR, UIL SCUOLA RUA, GILDA UNAMS, SNALS CONFSAL e ANIEF in data 2 dicembre 2020;

Dispone
la trasmissione della presente delibera all'ARAN, alle organizzazioni sindacali FLC CGIL, CISL FSUR, UIL SCUOLA RUA, GILDA UNAMS, SNALS CONFSAL e ANIEF, al MIUR, al Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, al Presidente della Repubblica e ai Presidenti di Camera e Senato, nonche' l'inserimento sul sito internet della Commissione di garanzia.
Dispone inoltre la pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 dicembre 2020

Il Presidente: Santoro-Passarelli
 
Allegato

COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA
accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici
essenziali e sulle procedure di raffreddamento
e conciliazione in caso di sciopero
Sommario
Art. 1. Campo di applicazione e finalita'.
Art. 2. Servizi pubblici essenziali e prestazioni indispensabili per le istituzioni scolastiche ed educative.
Art. 3. Contingenti di personale per le istituzioni scolastiche ed educative.
Art. 4. Servizi pubblici essenziali per le universita' e le AOU.
Art. 5. Contingenti di personale per universita' e le AOU.
Art. 6. Servizi pubblici essenziali negli enti di ricerca.
Art. 7. Contingenti di personale negli enti di ricerca.
Art. 8. Servizi pubblici essenziali nell'AFAM.
Art. 9. Contingenti di personale nell'AFAM.
Art. 10. Norme da rispettare in caso di sciopero.
Art. 11. Procedure di raffreddamento e di conciliazione.
Art. 12. Clausola sperimentale.
Art. 13. Norme finali.

Art. 1.

Campo di applicazione e finalita'

1. Le norme contenute nel presente accordo si applicano a tutto il personale con rapporto a tempo indeterminato o a tempo determinato, esclusi i dirigenti, dipendente dalle amministrazioni del comparto istruzione e ricerca, da ultimo elencate all'art. 5 del CCNQ sulla definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva stipulato il 13 luglio 2016.
2. Il presente accordo attua le disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, in materia di servizi pubblici essenziali in caso di sciopero, indicando le prestazioni indispensabili e fissando i criteri per la determinazione dei contingenti di personale tenuti a garantirle.
3. Nel presente accordo vengono altresi' indicati tempi e modalita' per l'espletamento delle procedure di raffreddamento e conciliazione dei conflitti, secondo le indicazioni stabilite nel Protocollo d'intesa sulle linee guida per le suddette procedure, firmato in data 31 maggio 2001 tra Aran e confederazioni sindacali.
4. Le norme del presente accordo si applicano alle azioni sindacali relative alle politiche di riforma, rivendicative e contrattuali:
a) a livello di comparto;
b) a livello nazionale con riferimento a tutte le amministrazioni o istituzioni ricomprese in ciascuna delle diverse tipologie indicate nei successivi articoli 2, 4, 6 e 8;
c) a livello di amministrazione, ivi compreso il caso di azioni che coinvolgano piu' amministrazioni o istituzioni di un territorio o di una grande ripartizione geografica;
d) a livello di sede decentrata di amministrazioni articolate sul territorio, ivi compreso il caso di azioni che coinvolgano piu' sedi di un territorio.
Le disposizioni in tema di preavviso e di indicazione della durata non si applicano nelle vertenze relative alla difesa dell'ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi dell'incolumita' e della sicurezza dei lavoratori.
5. Nel presente accordo con il termine «istituzioni scolastiche, educative o di alta formazione» si intendono:
I. le «istituzioni scolastiche ed educative» che sono: le scuole statali di ogni ordine e grado nonche' le istituzioni educative;
II. le «istituzioni di alta formazione», che sono: le accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di danza, l'Accademia nazionale di arte drammatica, gli istituti superiori per le industrie artistiche - (ISIA), i conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati.
6. Il riferimento alla legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni e' riportato nel testo del presente contratto come legge n. 146/1990.
 
Art. 2.

Servizi pubblici essenziali e prestazioni indispensabili
per le istituzioni scolastiche ed educative

1. Ai sensi della legge n. 146/1990, i servizi pubblici da considerare essenziali nelle istituzioni scolastiche ed educative sono:
a) istruzione scolastica, in particolare per gli aspetti contemplati dall'art. 1, comma 2, lettera d) della legge n. 146/1990;
b) igiene, sanita' e attivita' assistenziali a tutela dell'integrita' fisica delle persone;
c) attivita' relative alla produzione e alla distribuzione di energia e beni di prima necessita' nonche' gestione e manutenzione dei relativi impianti; sicurezza e salvaguardia degli edifici, delle strutture e degli impianti connessi con il servizio scolastico;
d) erogazione di assegni e di indennita' con funzione di sostentamento.
I servizi di cui alle lettere b) e c) sono considerati per gli aspetti strettamente connessi e collegati al servizio di cui alla lettera a).
2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1, e' garantita la continuita' delle seguenti prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero, al fine di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con la garanzia del diritto all'istruzione e degli altri valori e diritti costituzionalmente tutelati.
A) Istruzione scolastica:
a1) attivita', dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonche' degli esami di idoneita';
a2) vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio;
a3) vigilanza sui minori nelle istituzioni educative, anche nelle ore notturne.
B) Igiene, sanita' e attivita' assistenziali a tutela dell'integrita' fisica delle persone:
b1) raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi;
b2) servizi di cucina e mensa nelle istituzioni educative, erogabili anche attraverso la fornitura di pasti freddi o preconfezionati.
C) Attivita' relative alla produzione e alla distribuzione di energia e beni di prima necessita' nonche' gestione e manutenzione dei relativi impianti; sicurezza e salvaguardia degli edifici, delle strutture e degli impianti connessi con il servizio scolastico:
c1) vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse;
c2) attivita' riguardanti la conduzione dei servizi nelle aziende agricole per quanto attiene alla cura e all'allevamento del bestiame.
D) Erogazione di assegni e di indennita' con funzione di sostentamento:
d1) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti.
 
Art. 3.

Contingenti di personale per le istituzioni
scolastiche ed educative

1. I contingenti del personale docente, educativo ed A.T.A. necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili di cui all'art. 2 sono determinati sulla base dei seguenti criteri generali:
a) per garantire le prestazioni di cui all'art. 2, comma 2, lettera a1), e' indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali: docente, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 10, comma 6, lettere d) ed e), assistente amministrativo, assistente tecnico in rapporto alle specifiche aree di competenza, collaboratore scolastico per le attivita' connesse all'uso dei locali interessati, per l'apertura e chiusura della scuola e per la vigilanza sull'ingresso principale;
b) per garantire le prestazioni di cui all'art. 2, comma 2, lettera a2), e' indispensabile la presenza della seguente figura professionale: collaboratore scolastico;
c) per garantire le prestazioni di cui all'art. 2, comma 2, lettera a3), e' indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali: collaboratore scolastico, educatore, infermiere;
d) per garantire le prestazioni di cui all'art. 2, comma 2, lettera b1), e' indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali: assistente del reparto o del laboratorio e eventualmente collaboratore scolastico al solo fine di garantire l'accesso ai locali interessati;
e) per garantire le prestazioni di cui all'art. 2, comma 2, lettera b2) e' indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali: cuoco e/o collaboratore scolastico;
f) per garantire le prestazioni di cui all'art. 2, comma 2, lettera c1), e' indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali: assistente tecnico in rapporto con le specifiche aree di competenza, collaboratore scolastico per le eventuali attivita' connesse;
g) per garantire le prestazioni di cui all'art. 2, comma 2, lettera c2), e' indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali: assistente tecnico in rapporto con le specifiche aree di competenza, addetto alle aziende agrarie, collaboratore scolastico e dei servizi;
h) per garantire le prestazioni di cui all'art. 2, comma 2, lettera d1), e' indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali: direttore dei servizi generali ed amministrativi e/o assistente amministrativo.
2. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali rappresentative, in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 165/2001, individuano, in un apposito protocollo di intesa, nel rispetto di quanto indicato al comma 1, il numero dei lavoratori interessati ed i criteri di individuazione dei medesimi, tra i quali dovra' privilegiarsi la volontarieta' degli stessi e, in subordine, il criterio di rotazione. In ogni caso per garantire le prestazioni indispensabili si dovra' tendere ad utilizzare il numero minimo necessario di lavoratori.
3. Il protocollo d'intesa di cui al comma 2 deve essere stipulato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente accordo. Sulla base di tale protocollo di intesa ovvero dopo la scadenza del predetto termine, il dirigente scolastico emana un regolamento, nel rispetto del comma 1. In caso di dissenso da parte delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2 in ordine alla sottoscrizione del protocollo di intesa o al regolamento di cui sopra, sono attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti competenti in sede locale come previsto dall'art. 11 (procedure di raffreddamento e conciliazione), comma 2, del presente accordo.
4. In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed e' irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6. A tal fine, i dirigenti scolastici riportano nella motivazione della comunicazione il testo integrale del presente comma.
5. L'istituzione scolastica comunica alle famiglie nelle forme adeguate (ad esempio, siti internet, comunicazioni via e-mail, registro elettronico), almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero, le seguenti informazioni:
a) l'indicazione delle organizzazioni sindacali che hanno proclamato l'azione di sciopero, le motivazioni poste a base della vertenza di cui all'art. 10, comma 1, unitamente ai dati relativi alla rappresentativita' a livello nazionale, alle percentuali di voti, in rapporto al totale degli aventi diritto al voto, ottenuti da tali organizzazioni sindacali nelle ultima elezione delle RSU avvenuta nella singola istituzione scolastica, nonche' alle percentuali di adesione registrate, a livello di istituzione scolastica, nel corso di tutte le astensioni proclamate nell'anno scolastico in corso ed in quello precedente, con l'indicazione delle sigle sindacali che hanno indetto tali astensioni o vi hanno aderito;
b) l'elenco dei servizi che saranno comunque garantiti;
c) l'elenco dei servizi di cui si prevede l'erogazione, anche sulla base delle comunicazioni rese ai sensi del comma 4 e/o delle informazioni di cui alla lettera a).
6. I dirigenti scolastici, in occasione di ciascuno sciopero, individuano - anche sulla base della comunicazione del personale resa ai sensi del comma 4 - i nominativi del personale in servizio presso le medesime istituzioni scolastiche ed educative da includere nei contingenti di cui al precedente comma 2, tenuto alle prestazioni indispensabili per garantire la continuita' delle stesse ai sensi dell'art. 2. I nominativi inclusi nei contingenti sono comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero. Il soggetto individuato ha il diritto di ribadire, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volonta' di aderire allo sciopero gia' manifestata con la comunicazione di cui al comma 4, chiedendo la conseguente sostituzione che e' accordata solo nel caso sia possibile; l'eventuale sostituzione e' comunicata agli interessati entro le successive 24 ore. I dirigenti scolastici e gli organi dell'amministrazione scolastica, ai relativi livelli di competenza, sono tenuti a rendere pubblici i dati relativi all'adesione allo sciopero dopo la sua effettuazione, nonche' a comunicare al Ministero dell'istruzione la chiusura totale o parziale dell'istituzione scolastica, qualora avvenuta, espressa in numeri relativi ai plessi e alle classi.
 
Art. 4.

Servizi pubblici essenziali
per le universita' e le AOU

1. Ai sensi della legge n. 146/1990, i servizi pubblici da considerare essenziali per le universita', le istituzioni universitarie e le aziende ospedaliero-universitarie di cui alla lettera a) dell'art. 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, sono:
a) istruzione universitaria;
b) assistenza sanitaria;
c) sicurezza e salvaguardia dei laboratori, degli impianti e dei materiali ivi compresa la cura di animali e piante;
d) protezione civile, igiene e sanita' pubblica, tutela dell'ambiente e del territorio;
e) distribuzione di energia, gestione e manutenzione di impianti tecnologici;
f) erogazione di assegni e di indennita' con funzioni di sostentamento.
2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1 e' garantita la continuita' delle seguenti prestazioni indispensabili, al fine di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con la garanzia dei diritti costituzionalmente tutelati.
A. Istruzione universitaria:
a1) esami conclusivi dei cicli di istruzione di cui all'art. 3, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
a2) procedure di immatricolazione ed iscrizione ai corsi di istruzione universitaria per un periodo non inferiore a un terzo dei giorni lavorativi complessivamente previsti a tal fine in ciascuna amministrazione;
a3) certificazioni per partecipazione a concorsi, nei casi di documentata urgenza per scadenza dei termini e a condizione che non sia possibile l'autocertificazione.
B. Assistenza sanitaria:
b1) assistenza d'urgenza:
a. pronto soccorso, medico e chirurgico;
b. rianimazione, terapia intensiva
c. unita' coronariche;
d. assistenza ai grandi ustionati;
e. emodialisi;
f. prestazioni di ostetricia connesse ai parti;
g. medicina neonatale;
h. servizio ambulanze, compreso eliambulanze;
i. servizio trasporti infermi.
Alle suddette prestazioni indispensabili deve essere garantito il supporto attivo delle prestazioni specialistiche, diagnostiche e di laboratorio, ivi compresi i servizi trasfusionali, necessari al loro espletamento;
b2) assistenza ordinaria:
a. servizi di area chirurgica per l'emergenza, terapia sub-intensiva e attivita' di supporto ad esse relative;
b. unita' spinali;
c. prestazioni terapeutiche e riabilitative gia' in atto o da avviare, ove non dilazionabili senza danni per le persone interessate;
d. assistenza a persone portatrici di handicap mentali, trattamenti sanitari obbligatori;
e. assistenza, anche domiciliare e in casa protetta, ad anziani, portatori di handicap, persone non autosufficienti, ivi compresa l'igiene personale;
f. nido e assistenza neonatale;
g. attivita' farmaceutica concernente le prestazioni indispensabili.
Alle suddette prestazioni indispensabili deve essere garantito il supporto attivo delle prestazioni specialistiche, diagnostiche e di laboratorio, ivi compresi i servizi trasfusionali, necessari al loro espletamento;
b3) attivita' di supporto logistico, organizzativo ed amministrativo:
a. servizio di portineria sufficiente a garantire l'accesso e servizi telefonici essenziali che, in relazione alle tecnologie utilizzate nell'ente, assicurino la comunicazione all'interno ed all'esterno dello stesso;
b. servizi di cucina: preparazione delle diete speciali, preparazione con menu' unificato degli altri pasti o, in subordine, servizio sostitutivo; distribuzione del vitto e sua somministrazione alle persone non autosufficienti; banche latte per i neonati;
c. raccolta e allontanamento dei rifiuti solidi dai luoghi di produzione; raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti speciali, tossici, nocivi e radioattivi, secondo la legislazione vigente;
d. servizi della Direzione sanitaria finalizzati ad assicurare le prestazioni indispensabili;
e. attivita' amministrativa di accettazione relativa ai ricoveri urgenti.
C. Sicurezza e salvaguardia dei laboratori e cura di animali e di piante:
c1) sicurezza e salvaguardia degli impianti e delle apparecchiature operanti a ciclo continuo, laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse;
c2) salvaguardia degli esperimenti in corso, con modalita' irripetibili, laddove la loro interruzione ne pregiudichi il risultato;
c3) cura non rinviabile degli animali, delle piante e delle colture biologiche.
D. Protezione civile, igiene e sanita' pubblica, tutela dell'ambiente e del territorio:
d1) raccolta e trattamento dei rifiuti speciali, tossici, nocivi e radioattivi solidi, liquidi o gassosi;
d2) attivita' previste nei piani di protezione civile;
d3) attivita' comunque richieste nei casi di emergenza dalle competenti autorita' con particolare riferimento ad attivita' inerenti l'igiene e la sanita' pubblica, le osservazioni geologiche, geofisiche, sismologiche e vulcanologiche, con prestazioni ridotte anche in regime di reperibilita'.
E. Distribuzione di energia, gestione e manutenzione di impianti tecnologici:
e1) attivita' connesse alla funzionalita' delle centrali termoidrauliche e degli impianti tecnologici (luce, acqua, gas, ecc.) necessari per l'espletamento delle prestazioni suindicate;
e2) interventi urgenti di manutenzione degli impianti.
F. Erogazione di assegni e di indennita' con funzioni di sostentamento:
f1) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole amministrazioni, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti.
 
Art. 5.

Contingenti di personale
per universita' e le AOU

1. Le amministrazioni e le organizzazioni sindacali rappresentative in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 165/2001, individuano, in un apposito protocollo d'intesa, i contingenti di personale, suddivisi per categorie e aree, da esonerare dallo sciopero per garantire l'erogazione delle prestazioni necessarie nonche' i criteri e le modalita' da seguire per l'articolazione dei contingenti.
2. Il protocollo d'intesa di cui al comma 1 deve essere stipulato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente accordo. Sulla base di tale protocollo di intesa ovvero alla scadenza del predetto termine, l'amministrazione emana un regolamento contenente le indicazioni di cui al comma 1.
3. In caso di dissenso da parte delle organizzazioni sindacali sui criteri generali per la determinazione di contingenti di personale, sono attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti di cui all'art. 11 (procedure di raffreddamento e di conciliazione).
4. In conformita' ai regolamenti di cui al comma 2, le amministrazioni individuano in occasione di ciascuno sciopero che interessi i servizi essenziali di cui all'art. 4, ove possibile con criteri di rotazione, i nominativi del personale in servizio incluso nei contingenti come sopra individuati, tenuto alle prestazioni indispensabili ed esonerato dallo sciopero stesso per garantire la continuita' delle predette prestazioni e li comunicano alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero. Il personale individuato ha il diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volonta' di aderire allo sciopero e di chiedere la conseguente sostituzione, che sara' accordata solo nel caso sia possibile; l'eventuale sostituzione verra' comunicata agli interessati entro le successive 24 ore.
 
Art. 6.

Servizi pubblici essenziali
negli enti di ricerca

1. Ai sensi della legge n. 146/1990, i servizi pubblici da considerare essenziali negli enti di ricerca di cui all'art. 5, comma 1, punto IV e V del CCNQ 13 luglio 2016 sono:
a) attivita' connessa alla tutela della sicurezza pubblica;
b) sicurezza e prevenzione sul lavoro;
c) sicurezza e salvaguardia dei laboratori, degli impianti e dei materiali, ivi compresa la cura di animali e piante;
d) protezione civile, igiene e sanita' pubblica, tutela dell'ambiente e del territorio;
e) distribuzione di energia, gestione e manutenzione di impianti tecnologici;
f) erogazione di assegni e di indennita' con funzioni di sostentamento.
2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1 e' garantita la continuita' delle seguenti prestazioni indispensabili, al fine di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con la garanzia dei diritti costituzionalmente tutelati.
A. Attivita' connessa alla tutela della sicurezza pubblica:
a1) attivita' relative a situazioni di emergenza, dichiarata dalle competenti autorita', nel campo della sicurezza pubblica.
B. Sicurezza e prevenzione sul lavoro:
b1) attivita' relative a situazione di grave rischio per la sicurezza sul lavoro.
C. Sicurezza e salvaguardia dei laboratori, degli impianti e dei materiali ivi compresa la cura di animali e piante:
c1) sicurezza e salvaguardia dei laboratori, delle apparecchiature e degli impianti anche a ciclo continuo laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse, con particolare riferimento agli impianti dove vengono esplicate attivita' di ricerca scientifica per le quali sono utilizzate sostanze radioattive naturali o artificiali, nonche' ai depositi di materiali fissili speciali, di materie grezze, di minerali e di materie radioattive;
c2) salvaguardia degli esperimenti e campagne sperimentali in corso, con modalita' difficilmente ripetibili, laddove la loro interruzione ne pregiudichi il risultato;
c3) cura non rinviabile degli animali, delle piante destinate alla sperimentazione e delle colture biologiche.
D. Protezione civile, igiene e sanita' pubblica, tutela dell'ambiente e del territorio:
d1) raccolta e trattamento dei rifiuti speciali, tossici, nocivi, radioattivi solidi, liquidi o gassosi;
d2) prestazioni attinenti ai servizi di protezione civile;
d3) attivita' comunque richieste nei casi di emergenza dalle autorita' preposte alla protezione civile, con particolare riferimento ad attivita' inerenti l'igiene e la sanita' pubblica, le osservazioni geologiche, geofisiche, sismologiche e vulcanologiche, con prestazioni ridotte anche in regime di reperibilita';
d4) attivita' di sorveglianza e osservazione per il controllo sismico e vulcanologico;
d5) attivita' di sorveglianza permanente del livello di radioattivita' per prevenire le irradiazioni e le contaminazioni;
d6) informazioni e notizie per il servizio meteorologico;
d7) attivita' di controllo dell'inquinamento del mare, dei laghi, dei fiumi e dei bacini idrici, in situazioni di emergenza;
d8) controllo e prevenzione dei rischi ambientali imminenti.
E. Distribuzione di energia, gestione e manutenzione di impianti:
e1) attivita' connessa alla sicurezza e funzionamento degli impianti termoelettrici, tecnologici (luce, acqua, gas, ecc.) limitatamente a quanto necessario per assicurare la continuita' dei servizi essenziali;
e2) interventi urgenti di manutenzione degli impianti;
e3) attivita' connessa alla sicurezza e funzionamento dei servizi gestione delle infrastrutture informatiche e delle banche dati per non compromettere la funzionalita' e la continuita' degli stessi.
F. Erogazione di assegni e di indennita' con funzioni di sostentamento:
f1) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione dei singoli enti, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti.
 
Art. 7.

Contingenti di personale
negli enti di ricerca

1. Gli enti e le organizzazioni sindacali rappresentative in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 165/2001, individuano, in un apposito protocollo d'intesa, i contingenti di personale, suddivisi per livelli e profili professionali, da esonerare dallo sciopero per garantire l'erogazione delle prestazioni necessarie nonche' i criteri e le modalita' da seguire per l'articolazione dei contingenti, tenendo conto delle peculiarita' delle attivita' svolte in turno continuativo e del personale che in ogni contingenza deve garantire lo svolgimento delle suddette attivita' in condizioni di sicurezza.
2. Il protocollo d'intesa di cui al comma 1 deve essere stipulato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presene accordo. Sulla base di tale protocollo di intesa ovvero alla scadenza del predetto termine, l'amministrazione emana un regolamento contenente le indicazioni di cui al comma 1.
3. I protocolli di cui al comma 1 possono prevedere, qualora riguardino enti articolati per aree geografiche di ricerca ovvero enti con piu' sedi periferiche autonome, che in tale ambito siano concordate modalita' particolari per adattare alle esigenze locali l'articolazione dei contingenti e la loro suddivisione in livelli e profili professionali fermi restando i contingenti complessivi per profilo professionale definiti in sede nazionale.
4. In caso di dissenso da parte delle organizzazioni sindacali sui criteri generali per la determinazione di contingenti di personale, sono attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti di cui all'art. 11 (procedure di raffreddamento e di conciliazione).
5. In conformita' ai regolamenti di cui al comma 2, gli enti individuano in occasione di ciascuno sciopero che interessi i servizi essenziali di cui all'art. 6, ove possibile con criteri di rotazione, i nominativi del personale in servizio incluso nei contingenti come sopra individuati, tenuto alle prestazioni indispensabili ed esonerato dallo sciopero stesso per garantire la continuita' delle predette prestazioni, e li comunicano alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati, entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero. Il personale individuato ha il diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volonta' di aderire allo sciopero e di chiedere la conseguente sostituzione, che sara' accordata solo nel caso sia possibile; l'eventuale sostituzione verra' comunicata agli interessati entro le successive 24 ore.
 
Art. 8.

Servizi pubblici essenziali nell'AFAM

1. Ai sensi della legge n. 146/1990, i servizi pubblici da considerare essenziali per le istituzioni di alta formazione sono:
a) istruzione, in particolare per gli aspetti contemplati dall'art. 1, comma 2, lettera d) della legge n. 146/1990;
b) distribuzione di energia, gestione e manutenzione di impianti tecnologici;
c) erogazione di assegni e di indennita' con funzioni di sostentamento.
2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1 e' garantita la continuita' delle seguenti prestazioni indispensabili, al fine di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con la garanzia dei diritti costituzionalmente tutelati.
A. Istruzione:
a1) lezioni, esercitazioni e seminari, nel limite dei 2/3 del monte ore previsto per lo svolgimento delle attivita' didattiche nell'intero anno accademico e, in ogni, caso, in misura tale da non pregiudicare il numero minimo legale di ore di insegnamento ove previsto per la validita' del corso;
a2) esami di profitto e di diploma; in particolare vanno salvaguardati gli appelli previsti per ogni sessione o necessari per il conseguimento dei diplomi ai vari livelli;
a3) procedure di immatricolazione ed iscrizione ai corsi di studio per un periodo non inferiore a un terzo dei giorni lavorativi complessivamente previsti a tal fine in ciascuna istituzione; vanno in ogni caso salvaguardati gli esami di ammissione ai corsi;
a4) certificazioni per partecipazione a concorsi, nei casi di documentata urgenza per scadenza dei termini e a condizione che non sia possibile l'autocertificazione;
a5) attivita', dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento delle attivita' di cui alle lettere precedenti.
B. Distribuzione di energia, gestione e manutenzione di impianti tecnologici:
b1) attivita' connesse alla funzionalita' delle centrali termoidrauliche e degli impianti tecnologici (luce, acqua, gas, ecc.) necessari per l'espletamento delle prestazioni suindicate;
b2) interventi urgenti di manutenzione degli impianti.
C. Erogazione di assegni e di indennita' con funzioni di sostentamento:
c1) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti.
 
Art. 9.

Contingenti di personale nell'AFAM

1. Le istituzioni e le organizzazioni sindacali rappresentative in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 165/2001 individuano, in un apposito protocollo d'intesa, i contingenti di personale amministrativo e tecnico, suddivisi per area, e dei docenti da esonerare dallo sciopero per garantire l'erogazione delle prestazioni necessarie nonche' i criteri e le modalita' da seguire per l'articolazione dei contingenti.
2. Il protocollo d'intesa di cui al comma 1 deve essere stipulato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente accordo. Sulla base di tale protocollo di intesa ovvero alla scadenza del predetto termine, l'amministrazione emana un regolamento contenente le indicazioni di cui al comma 1.
3. In caso di dissenso da parte delle organizzazioni sindacali sui criteri generali per la determinazione di contingenti di personale, sono attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti di cui all'art. 11 (procedure di raffreddamento e di conciliazione).
4. In conformita' ai regolamenti di cui al comma 2, le amministrazioni individuano in occasione di ciascuno sciopero che interessi i servizi essenziali di cui all'art. 8, ove possibile con criteri di rotazione, i nominativi del personale in servizio incluso nei contingenti come sopra individuati, tenuto alle prestazioni indispensabili ed esonerato dallo sciopero stesso per garantire la continuita' delle predette prestazioni e li comunicano alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero. Il personale individuato ha il diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volonta' di aderire allo sciopero e di chiedere la conseguente sostituzione, che sara' accordata solo nel caso sia possibile; l'eventuale sostituzione verra' comunicata agli interessati entro le successive 24 ore.
 
Art. 10.

Norme da rispettare in caso di sciopero

1. La comunicazione della proclamazione di qualsiasi azione di sciopero da parte delle strutture e rappresentanze sindacali deve avvenire con un preavviso non inferiore a dieci giorni e deve contenere l'indicazione se lo sciopero sia indetto per l'intera giornata oppure se sia indetto per un periodo piu' breve nonche' le motivazioni dell'astensione collettiva dal lavoro. In caso di revoca di uno sciopero indetto in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione alle amministrazioni, al fine di garantire la regolarita' al servizio per il periodo temporale interessato dallo sciopero stesso.
2. La proclamazione, la revoca, la sospensione o il rinvio degli scioperi devono essere comunicati:
a) nel caso delle vertenze di cui all'art. 1, comma 4, lettere a) e b): alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dell'istruzione - Gabinetto del Ministro - e/o al Ministero dell'universita' e della ricerca - Gabinetto del Ministro;
b) nel caso delle vertenze di cui all'art. 1, comma 4, lettera c): alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica nonche' alle amministrazioni o enti o istituzioni con le quali si ha la vertenza ovvero, nel caso di azioni che riguardino piu' istituzioni scolastiche presenti in un territorio o in una grande ripartizione geografica, alle competenti direzioni scolastiche regionali del Ministero dell'istruzione;
c) nel caso di vertenze di cui all'art. 1, comma 4, lettera d): agli uffici periferici coinvolti.
3. Nei casi in cui lo sciopero incida sui servizi resi all'utenza, i soggetti di al comma 2 che ricevono la comunicazione sono tenuti a trasmettere agli organi di stampa dell'area interessata dallo sciopero, una comunicazione circa i tempi e le modalita' dell'azione di sciopero nonche' delle percentuali di adesione registrate a livello nazionale o locale, relative agli scioperi indetti nell'anno in corso ed in quello precedente, dalle sigle sindacali interessate. Analoga comunicazione e' effettuata dagli stessi soggetti anche nell'ipotesi di revoca, sospensione o rinvio dello sciopero, ai sensi dell'art. 11, comma 10.
4. Ogni proclamazione deve avere ad oggetto una sola azione di sciopero. I tempi e la durata delle azioni di sciopero sono cosi' articolati:
a) non sono effettuati scioperi a tempo indeterminato;
b) il primo sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza, non puo' superare, anche nelle strutture complesse ed organizzate per turni, la durata massima di un'intera giornata; gli scioperi successivi al primo, per la medesima vertenza, non possono superare i due giorni consecutivi; nel caso in cui dovessero essere previsti a ridosso dei giorni festivi, la loro durata non puo' comunque superare la giornata;
c) gli scioperi brevi - che sono alternativi rispetto agli scioperi indetti per l'intera giornata - possono essere effettuati soltanto in un unico periodo di ore continuative all'inizio o alla fine di ciascun turno, salvo quanto previsto al comma 6, lettera b) e dal comma 10, lettera a); l'orario deve essere comunicato alla proclamazione;
d) in caso di scioperi distinti nel tempo, sia della stessa che di altre organizzazioni sindacali, che incidono sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, l'intervallo minimo tra l'effettuazione di una azione di sciopero e la successiva e' fissato in dodici giorni liberi, ivi incluso il preavviso di cui al comma 1; il bacino di utenza puo' essere nazionale, regionale, provinciale o locale; la comunicazione dell'esistenza di scioperi che insistono sul medesimo bacino di utenza rivolta alle organizzazioni sindacali che hanno proclamato lo sciopero successivo e' fornita, nel caso degli scioperi di cui all'art. 1, comma 4, lettere a), b), c), dal Dipartimento della funzione pubblica e, negli altri casi, dalle amministrazioni competenti per territorio che ricevono la comunicazione di cui al comma 2, entro 24 ore dalla stessa;
e) gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravita' o in caso di calamita' naturale;
f) sono escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole unita' operative funzionalmente non autonome; le organizzazioni sindacali garantiscono che eventuali scioperi riguardanti singole aree professionali e/o organizzative comunque non compromettano le prestazioni individuate come indispensabili; sono escluse forme surrettizie di sciopero quali, ad esempio, le assemblee permanenti;
5 I competenti dirigenti, senza incidere sull'esercizio del diritto di sciopero, possono adottare tutte le misure organizzative utili per garantire l'erogazione del servizio, nel rispetto della legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
6. In considerazione della peculiarita' dei servizi resi nel settore scolastico, i tempi e la durata delle azioni di sciopero nelle Istituzioni scolastiche ed educative sono disciplinati dal presente articolo, con le precisazioni che seguono:
a) atteso che l'effettiva garanzia del diritto all'istruzione e all'attivita' educativa si ottiene solo se non viene compromessa l'efficacia dell'anno scolastico, espressa in giorni, nelle istituzioni scolastiche ed educative gli scioperi, inclusi quelli brevi di cui alla successiva lettera b), non possono superare nel corso di ciascun anno scolastico il limite di 40 ore individuali (equivalenti a otto giorni per anno scolastico) nelle scuole materne e primarie e di 60 ore annue individuali (equivalenti a dodici giorni per anno scolastico) negli altri ordini e gradi di istruzione. Deve comunque essere assicurata l'erogazione nell'anno scolastico di un monte ore non inferiore al 90% dell'orario complessivo di ciascuna classe;
b) in deroga a quanto previsto al comma 4, lettera c), nelle istituzioni scolastiche ed educative gli scioperi brevi - che sono alternativi rispetto agli scioperi indetti per l'intera giornata - possono essere effettuati soltanto nella prima oppure nell'ultima ora di lezione o di attivita' educative, o di servizio per il personale ATA; in caso di organizzazione delle attivita' su piu' turni, gli scioperi possono essere effettuati soltanto nella prima o nell'ultima ora di ciascun turno; se le attivita' si protraggono in orario pomeridiano gli scioperi saranno effettuati nella prima ora del turno antimeridiano e nell'ultima del turno pomeridiano; la proclamazione dello sciopero breve deve essere puntuale; deve essere precisato se lo sciopero riguarda la prima oppure l'ultima ora di lezione, non essendo consentita la formula alternativa; gli scioperi brevi sono computabili ai fini del raggiungimento dei tetti di cui alla lettera a); a tal fine 5 ore di sciopero breve corrispondono ad una giornata di sciopero; la durata degli scioperi brevi per le attivita' funzionali all'insegnamento deve essere stabilita con riferimento all'orario predeterminato in sede di programmazione;
c) gli scioperi effettuati in concomitanza con le iscrizioni degli alunni dovranno garantirne comunque l'efficace svolgimento e non potranno comportare un differimento oltre il terzo giorno successivo alle date previste come terminali delle operazioni relative alle disposizioni ministeriali;
d) gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali e' prevista l'effettuazione degli scrutini non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;
e) gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali e' prevista l'effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell'attivita' valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione; negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione;
f) in aggiunta a quanto previsto dal comma 4, non possono essere proclamati scioperi:
dal 1° al 5 settembre;
nei tre giorni successivi alla ripresa delle attivita' didattiche dopo la pausa natalizia o pasquale.
7. In considerazione della natura dei servizi resi dalle strutture sanitarie e del carattere integrato della relativa organizzazione, i tempi e la durata delle azioni di sciopero nelle strutture sanitarie universitarie sono disciplinati dal presente articolo, con le precisazioni che seguono:
a) per le prestazioni indispensabili relative alla «Assistenza sanitaria d'urgenza» di cui all'art. 4, lettera B1), va mantenuto in servizio il personale medico, paramedico, amministrativo e ausiliario normalmente impiegato durante il turno in cui viene effettuato lo sciopero;
b) per i contingenti di personale da impiegare nelle altre prestazioni indispensabili, va fatto riferimento a contingenti non inferiori a quelli dei giorni festivi; ove si tratti di prestazioni che normalmente sono sospese durante le giornate festive, i contingenti vanno definiti in sede decentrata di amministrazione con i regolamenti di cui all'art. 5, comma 1, in quanto necessari;
c) in deroga a quanto previsto dal comma 4, lettere b), non possono essere indetti scioperi di durata superiore a una giornata lavorativa;
d) in aggiunta a quanto previsto dal comma 4, non possono essere proclamati scioperi:
nel mese di agosto;
dal 23 dicembre al 7 gennaio;
nei giorni dal giovedi' antecedente la Pasqua al martedi' successivo.
8. In aggiunta a quanto previsto al comma 4, nelle universita', qualora il termine finale ordinariamente previsto per le immatricolazioni ed iscrizioni ai corsi di istruzione universitaria coincida con una giornata di sciopero, lo stesso viene prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
9. In aggiunta a quanto previsto al comma 4, negli enti ed istituzioni di ricerca e sperimentazione non possono essere proclamati scioperi:
nel mese di agosto;
dal 23 dicembre al 7 gennaio;
nei giorni dal giovedi' antecedente la Pasqua al martedi' successivo.
10. In considerazione della peculiarita' dei servizi resi nel settore dell'alta formazione artistica e musicale, i tempi e la durata delle azioni di sciopero nelle istituzioni di alta formazione sono disciplinati dal presente articolo, con le precisazioni che seguono:
a) in deroga a quanto previsto al comma 4, lettera c), nelle istituzioni di alta formazione gli scioperi brevi - che sono alternativi rispetto agli scioperi indetti per l'intera giornata - possono essere effettuati soltanto nella prima oppure nell'ultima ora di lezione o di servizio per il personale amministrativo; in caso di organizzazione delle attivita' su piu' turni, gli scioperi possono essere effettuati soltanto nella prima o nell'ultima ora di ciascun turno; se le attivita' si protraggono in orario pomeridiano gli scioperi saranno effettuati nella prima ora del turno antimeridiano e nell'ultima del turno pomeridiano; la proclamazione dello sciopero breve deve essere puntuale; deve essere precisato se lo sciopero riguarda la prima oppure l'ultima ora di lezione, non essendo consentita la formula alternativa; gli scioperi brevi sono computabili ai fini del raggiungimento dei tetti di cui all'art. 8, comma 2, lettera a1); a tal fine 5 ore di sciopero breve corrispondono ad una giornata di sciopero;
b) gli scioperi effettuati in concomitanza con le immatricolazioni o iscrizioni ai corsi dovranno garantirne comunque l'efficace svolgimento e non potranno comportare un differimento alle date previste come terminali;
c) gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali e' prevista l'effettuazione degli scrutini non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;
d) gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali e' prevista l'effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell'attivita' valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione; negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione.
11. Il contratto collettivo nazionale di comparto definira' altre forme di astensione collettiva che prevedano la prestazione lavorativa, con particolare riferimento allo sciopero «virtuale», definendo tipologia, modalita' attuative e importo della trattenuta da destinare a finalita' sociali.
 
Art. 11.

Procedure di raffreddamento e di conciliazione

1. Sono confermate le procedure di raffreddamento gia' previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale del comparto istruzione e ricerca.
2. In caso di insorgenza di una controversia sindacale che possa portare alla proclamazione di uno sciopero, vengono espletate le procedure di conciliazione di cui ai commi seguenti.
3. I tentativi di conciliazione relativi a conflitti sindacali di rilievo nazionale, ivi compresi - per i settori scuola e AFAM - quelli inerenti alla contrattazione integrativa a livello nazionale, si svolgono presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
4. I tentativi di conciliazione relativi a conflitti di ambito regionale si svolgono presso la prefettura del capoluogo di regione, mentre quelli di ambito provinciale o locale presso la prefettura della provincia interessata.
5. In caso di insorgenza di una controversia sindacale che possa portare alla proclamazione di uno sciopero nazionale, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro tre giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione della comunicazione scritta che chiarisca le motivazioni e gli obiettivi della formale proclamazione dello stato di agitazione e richieda l'apertura della procedura conciliativa, provvede a convocare le parti in controversia al fine di tentare la conciliazione del conflitto. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali puo' chiedere alle organizzazioni sindacali e alle amministrazioni pubbliche coinvolte notizie e chiarimenti per la utile conduzione del tentativo di conciliazione che deve esaurirsi entro l'ulteriore termine di tre giorni lavorativi dall'apertura del confronto, decorso il quale il tentativo di conciliazione si considera comunque espletato, ai fini di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990.
6. Con le stesse procedure e modalita' di cui ai commi precedenti, nel caso di controversie regionali, provinciali o locali, i soggetti di cui al comma 4 provvedono alla convocazione delle OO.SS. per l'espletamento del tentativo di conciliazione entro un termine di tre giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta dello stato di agitazione. Il tentativo deve esaurirsi entro l'ulteriore termine di cinque giorni lavorativi dall'apertura del confronto, decorso il quale il tentativo si considera comunque espletato ai fini di quanto previsto dall'art. 2, legge n. 146/1990.
7. Il tentativo di conciliazione si considera altresi' espletato ove i soggetti di cui ai commi 3 e 4 non abbiano provveduto a convocare le parti in controversia entro il termine stabilito ai commi 5 e 6.
8. Il periodo complessivo della procedura conciliativa di cui al comma 5 ha una durata complessivamente non superiore a sei giorni lavorativi dalla formale proclamazione dello stato di agitazione; quello del comma 6, una durata complessiva non superiore a dieci giorni lavorativi.
9. Del tentativo di conciliazione di cui al comma 5 viene redatto verbale che, sottoscritto dalle parti, e' inviato alla Commissione di garanzia. Se la conciliazione riesce, il verbale dovra' contenere l'espressa dichiarazione di revoca dello sciopero proclamato che non costituisce forma sleale di azione sindacale ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge n. 146/1990. In caso contrario, nel verbale dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo e le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.
10. Le revoche, le sospensioni ed i rinvii spontanei dello sciopero proclamato devono essere comunicati immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dalla data prevista per lo sciopero medesimo. Il superamento di tale limite puo' avvenire solo in conseguenza del raggiungimento di un accordo o nel caso in cui emergano elementi di novita' nella posizione datoriale, ovvero qualora sia giustificato da un intervento della Commissione di garanzia o dell'autorita' competente alle precettazioni.
11. Fino al completo esaurimento in tutte le loro fasi delle procedure sopra individuate, le parti non intraprendono iniziative unilaterali e non possono adire l'autorita' giudiziaria sulle materie oggetto della controversia.
12. Ove sia proclamata una seconda iniziativa di sciopero, nell'ambito della medesima vertenza e da parte del medesimo soggetto, a distanza di non piu' di 120 giorni dall'effettuazione o revoca della precedente azione di sciopero, non sussiste l'obbligo di reiterare la procedura di cui ai commi precedenti.
 
Art. 12.

Clausola sperimentale

1. L'art. 10, comma 6, lettera a), ultimo periodo si configura come clausola sperimentale volta ad assicurare il contemperamento dei diritti di sciopero e di istruzione, entrambi costituzionalmente garantiti.
2. Tenuto conto che il Ministero dell'istruzione ha avviato nel presente anno scolastico una procedura di monitoraggio delle azioni di sciopero volta a verificarne gli impatti nelle singole istituzioni scolastiche ed educative, e' istituita una Commissione - composta da ARAN, organizzazioni sindacali rappresentative e Ministero dell'istruzione - che valutera' sulla base dei dati emersi dal suddetto monitoraggio relativo all'anno scolastico 2020-2021, se la clausola sperimentale di cui al comma 1 possa ritenersi adeguata a conciliare il diritto di sciopero riconosciuto ai lavoratori con il diritto all'istruzione. Laddove da tale monitoraggio emergano criticita', le parti si impegnano a rivedere il presente accordo.
 
Art. 13.

Norme finali

1. In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel presente accordo e riferite ai servizi pubblici essenziali, si applica quanto previsto dagli articoli 4 e 9 della legge n. 146/1990.
2. E' altresi' confermata la procedura prevista dall'art. 13, comma 1, lettera h, della legge n. 146/1990.