Gazzetta n. 5 del 8 gennaio 2021 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 novembre 2020
Ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'» anno 2019, di cui agli articoli 5 e 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, per l'anno 2020.


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 16, concernente il Dipartimento per le pari opportunita';
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 aprile 2019, di riorganizzazione del Dipartimento per le pari opportunita', registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2019 n. 880;
Vista la direttiva del segretario generale del 18 settembre 2019, per la formulazione delle previsioni della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2020 e per il triennio 2020-2022;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2019, concernente l'approvazione del Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 353, della citata legge n. 160 del 2019 che prevede che per il finanziamento del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di cui all'art. 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, per il triennio 2020-2022, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita', di cui all'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 4.000.000,00 di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022;
Vista la nota preliminare al bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2020 di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2019 che destina al capitolo di spesa 496 «Somme da destinare al Piano contro la violenza alle donne», complessivi euro 27.558.970,00, cui vanno aggiunti ulteriori 4.000.000,00 stanziati in base al citato comma 353 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 sopra richiamata;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 4 settembre 2019 con il quale e' nominato Ministro senza portafoglio la prof.ssa Elena Bonetti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 settembre 2019, con il quale alla prof.ssa Elena Bonetti e' conferito l'incarico di Ministro per le pari opportunita' e la famiglia;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 settembre 2019, con il quale al Ministro per le pari opportunita' e la famiglia, prof.ssa Elena Bonetti, sono delegate le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di pari opportunita', famiglia e adozioni, infanzia e adolescenza;
Visto l'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il quale istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo denominato «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'» al fine di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita';
Visto l'art. 2, comma 463, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 che istituisce un Fondo da destinare al Piano contro la violenza alle donne;
Vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, cosiddetta «Convenzione di Istanbul», ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere nonche' in tema di protezione civile e di commissariamento delle province» ed in particolare l'art. 5-bis, comma 1;
Visto il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne, approvato dal Consiglio dei ministri il 23 novembre 2017;
Vista la legge 19 luglio 2019, n. 69 recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere» e, in particolare, l'art. 18, che modificando l'art. 5-bis comma 2, lettera d) del citato decreto-legge n. 93, sopprime la riserva di un terzo dei fondi disponibili da destinare all'istituzione di nuovi centri antiviolenza e di nuove case-rifugio;
Visto il comma 2 del medesimo art. 5-bis, cosi' come modificato dal citato art. 18 dalla legge 19 luglio 2019, n. 69, il quale prevede che il Ministro delegato per le pari opportunita', previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, provveda annualmente a ripartire tra le regioni le risorse di cui al comma 1 dello stesso art. 5-bis, tenendo conto della programmazione regionale e degli interventi gia' operativi per contrastare la violenza nei confronti delle donne, del numero dei centri antiviolenza pubblici e privati e del numero delle case-rifugio pubbliche e private gia' esistenti in ogni regione, nonche' della necessita' di riequilibrare la presenza dei centri antiviolenza e delle case-rifugio in ogni regione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 luglio 2014 con cui sono state ripartite le risorse relative al «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'» per il biennio 2013-2014 di cui all'art. 5-bis, comma 1, del citato decreto-legge n. 93 del 2013;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 novembre 2016 con cui sono state ripartite le risorse relative al «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'» per il biennio 2015-2016 di cui all'art. 5-bis, comma 1, del citato decreto-legge n. 93 del 2013;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° dicembre 2017 con cui sono state ripartite le risorse relative al «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'» per l'annualita' 2017 di cui all'art. 5-bis, comma 1, del citato decreto-legge n. 93 del 2013;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2018 con cui sono state ripartite le risorse relative al «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'» per l'annualita' 2018 di cui all'art. 5-bis, comma 1, del citato decreto-legge n. 93 del 2013;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 dicembre 2019, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 aprile 2020, con cui sono state ripartite le risorse relative al «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'» per l'annualita' 2019 di cui all'art. 5-bis, comma 1, del citato decreto-legge n. 93 del 2013;
Vista l'Intesa del 27 novembre 2014, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case-rifugio, prevista dall'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 luglio 2014;
Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;
Vista la nota n. 128699 del 5 febbraio 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze che, in attuazione del predetto comma 109 della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna amministrazione si astenga dall'erogare finanziamenti alle autonomie speciali e comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze le somme che sarebbero state alle province stesse attribuite in assenza del predetto comma 109 per l'anno 2010, al fine di consentire le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti a partire dal 2010;
Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. 110783, del 17 gennaio 2011, che conferma l'esigenza di mantenere accantonati i fondi spettanti alle Province autonome di Trento e Bolzano;
Considerato che per il riparto delle risorse di cui al presente decreto occorre ricomprendere anche le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano, ai soli fini del calcolo delle risorse da attribuire;
Visto il decreto interministeriale 21 febbraio 2014, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di riparto delle risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, incluse le quote riferite alle Provincie autonome di Trento e Bolzano;
Ritenuto di avvalersi delle percentuali stabilite nel citato decreto interministeriale 21 febbraio 2014 ai fini del riparto delle risorse di cui all'art. 3 commi 2 e 3 del presente decreto;
Tenuto conto dei dati emersi dalla rilevazione su tutto il territorio nazionale dei centri antiviolenza e delle case rifugio promossa dal Dipartimento per le pari opportunita' nell'ambito degli Accordi di collaborazione sottoscritti con l'Istituto nazionale di statistica (di seguito ISTAT) ed il Consiglio nazionale delle ricerche (di seguito CNR);
Vista la comunicazione via PEC del 13 ottobre 2020, con la quale il Coordinamento tecnico della VIII Commissione «politiche sociali» della Conferenza delle regioni e delle province autonome ha trasmesso al Dipartimento per le pari opportunita' i dati aggiornati relativi al numero dei centri antiviolenza e delle case-rifugio esistenti nelle regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano;
Tenuto conto di quanto stabilito in merito agli indirizzi del Piano operativo di cui al «Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne (2017-2020)»;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4, 9 marzo 2020, 11 marzo, 22 marzo recanti «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, recante «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2020 che dispone che l'efficacia dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri della salute gia' adottati in data 8, 9, 11, 22 marzo 2020 e applicabili sull'intero territorio nazionale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020 che detta misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale a far data dal 14 aprile e fino al 3 maggio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 recante misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale e per lo svolgimento in sicurezza delle attivita' produttive, industriali e commerciali;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, con il quale lo stato di emergenza dichiarato in data 31 gennaio 2020 e' stato prorogato fino al 15 ottobre 2020;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Viste la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 con la quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita' operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», ed in particolare l'art. 18-bis sul Finanziamento delle case rifugio che prevede che «in considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e delle norme di contenimento ad essa collegate, e' autorizzata per l'anno 2020 l'ulteriore spesa di 3 milioni di euro in favore delle case rifugio pubbliche e private esistenti su tutto il territorio nazionale al fine di sostenere l'emersione del fenomeno della violenza domestica e di garantire un'adeguata protezione alle vittime.»;
Ritenuto di provvedere alla ripartizione delle risorse, individuate secondo la tabella 1, parte integrante del presente provvedimento, per la somma di euro 22.000.000,00, gravanti sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, Centro di Responsabilita' 8, capitolo di spesa 496, da destinare al potenziamento delle forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalita' omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, attraverso il finanziamento dei centri antiviolenza e delle case-rifugio, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 5-bis, comma 2, lettere a), b), c) e d) del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 e delle risorse, individuate secondo la Tabella 3, parte integrante del presente provvedimento, per la somma di euro 3.000.000,00 di cui all'art. 18-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 che ha previsto un finanziamento aggiuntivo da destinare alle case rifugio in considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti, derivanti dalla diffusione del COVID-19 e delle norme di contenimento ad essa collegate;
Ritenuto, inoltre, di provvedere con il medesimo provvedimento, in un'ottica di ottimizzazione del sistema, alla ripartizione delle ulteriori risorse individuate secondo la tabella 2 parte integrante del presente decreto, per la somma di euro 6.000.000,00, gravanti sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, Centro di Responsabilita' 8, capitolo di spesa 496, da destinare, ai sensi dell'art. 5 del citato decreto-legge n. 93 del 2013, coerentemente con gli obiettivi declinati dal Piano operativo di cui al «Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne (2017-2020)», per perseguire le finalita' dell'art. 5 comma 2 lettere a), b), c), e), f), g), h), i) e l);
Ritenuto altresi' opportuno destinare parte delle risorse ripartite ad interventi finalizzati a superare l'emergenza da COVID-19 nonche' per il sostegno alla ripartenza economica e sociale delle donne nel loro percorso di fuoruscita dal circuito di violenza;
Acquisita in data 5 novembre 2020 l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Art. 1

Ambito e definizioni

1. In attuazione degli articoli 5 e 5-bis, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il presente decreto provvede a ripartire tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano le risorse finanziarie del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita' stanziate per l'anno 2020, in base ai criteri indicati nei successivi articoli.
2. Ai fini della ripartizione e dell'utilizzo delle risorse di cui all'art. 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, di cui al successivo art. 2, si applicano le definizioni e i requisiti previsti dal capo I e dal capo II dell'Intesa del 27 novembre 2014, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case-rifugio, prevista dall'art. 3, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 luglio 2014.
3. Con il presente decreto si da' altresi' attuazione all'art. 18-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che ha previsto, in considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e delle norme di contenimento ad essa collegate, un finanziamento aggiuntivo pari a 3 milioni di euro da destinare alle case rifugio pubbliche e private esistenti su tutto il territorio nazionale al fine di sostenere l'emersione del fenomeno della violenza domestica e di garantire un'adeguata protezione alle vittime.
 
Tabella 1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Criteri di riparto per il finanziamento dei centri antiviolenza e
delle case-rifugio

1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 5, comma 2, lettera d) del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, e tenuto conto di quanto disposto dall'art. 18-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si provvede a ripartire tra le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano l'importo di euro 22.000.000,00 a valere sul Fondo di cui all'art. 5-bis del medesimo decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, in base ai seguenti criteri:
a) euro 9.500.000,00 al finanziamento dei centri antiviolenza pubblici e privati gia' esistenti in ogni regione;
b) euro 9.500.000,00 al finanziamento delle case-rifugio pubbliche e private gia' esistenti in ogni regione.
c) euro 3.000.000,00 in favore delle case rifugio pubbliche e private esistenti su tutto il territorio nazionale in considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e delle norme di contenimento ad essa collegate.
2. Nella programmazione degli interventi di cui al comma 1 le regioni considerano l'adozione di opportune modalita' volte alla sostenibilita' finanziaria ed operativa dei centri antiviolenza e delle case-rifugio e delle loro articolazioni secondo le specifiche esigenze territoriali anche in considerazione degli effetti causati dalle misure adottate per contrastare l'emergenza nazionale epidemiologica da COVID-19.
3. Il riparto delle risorse finanziarie di cui al comma 1 del presente articolo tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, si basa sui dati Istat al 1° gennaio 2020 riferiti alla popolazione residente nelle regioni e nelle province autonome nonche' sui dati aggiornati forniti al Dipartimento per le pari opportunita' dal Coordinamento tecnico della VIII commissione «Politiche sociali» della Conferenza delle regioni e delle province autonome, relativi al numero di centri antiviolenza e delle case-rifugio esistenti nelle regioni e nelle province autonome, secondo la tabella 1 e la tabella 3 allegate al presente decreto.
4. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 5-bis, comma 2, lettera d) del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, le schede programmatiche di cui al successivo art. 4, dovranno indicare gli eventuali interventi previsti per riequilibrare la presenza dei centri antiviolenza e delle case rifugio in ogni regione.
5. La quota di risorse ripartita sulla base dei criteri del presente articolo alle Province autonome di Trento e Bolzano, pari rispettivamente ad euro 113.721,44 ed euro 284.529,64, e' acquisita al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tale fine la predetta quota e' versata all'entrata del bilancio dello Stato, al capo X, capitolo 2368, art. 6.
 
Tabella 2

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 3
Criteri di riparto per il finanziamento degli interventi regionali di
cui all'art. 5 del decreto-legge n. 93 del 2014, lettere a), b),
c), e), f), h), i) e l).

1. Le risorse finanziarie del Fondo di cui all'art. 1, per un importo pari ad euro 6.000.000,00 vengono ripartite tra regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, coerentemente con gli obiettivi declinati dal Piano operativo di cui al «Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne (2017-2020)», per gli interventi previsti dall'art. 5, comma 2, lettere a), b), c), e), f), g), h), i) e l) del citato decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, tenuto anche conto di quanto potra' essere discusso nei tavoli di coordinamento regionali di cui all'art. 5 comma 1 del presente decreto, in particolare per il 2020 prioritariamente per i seguenti interventi, secondo le specifiche esigenze della programmazione territoriale:
a. iniziative volte a superare le difficolta' connesse all'emergenza da COVID-19 e a sostenere la ripartenza economica e sociale delle donne nel loro percorso di fuoruscita dal circuito di violenza, nel rispetto delle scelte programmatiche di ciascuna regione;
b. rafforzare la rete dei servizi pubblici e privati attraverso interventi di prevenzione, assistenza, sostegno e accompagnamento delle donne vittime di violenza;
c. interventi per il sostegno abitativo, il reinserimento lavorativo e piu' in generale per l'accompagnamento nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza;
d. azioni per migliorare le capacita' di presa in carico delle donne migranti anche di seconda generazione vittime di violenza;
e. progetti rivolti anche a donne minorenni vittime di violenza e a minori vittime di violenza assistita;
f. azioni di informazione, comunicazione e formazione;
g. programmi rivolti agli uomini maltrattanti, anche a seguito dell'emanazione di apposite linee guida nazionali.
2. Il riparto delle risorse finanziarie di cui al presente articolo, si basa sui criteri percentuali di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali previsti nel decreto interministeriale 21 febbraio 2014, secondo la tabella 3 allegata al presente decreto.
3. La quota di risorse ripartita sulla base dei criteri del presente decreto alle Province autonome di Trento e Bolzano, pari rispettivamente a euro 50.400,26 ed euro 49.200,13 e' acquisita al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tale fine la predetta quota e' versata all'entrata del bilancio dello Stato, al capo X, capitolo 2368, art. 6.
 
Tabella 3

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 4

Modalita' di trasferimento delle risorse

1. Il Dipartimento per le pari opportunita' trasferisce alle regioni le risorse indicate nelle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente decreto, a seguito di specifica richiesta da parte delle regioni da inoltrare, a cura delle stesse, al Coordinamento tecnico politiche sociali che, successivamente, provvedera' a trasmettere la documentazione al Dipartimento per le pari opportunita', all'indirizzo di posta elettronica certificata progettiviolenza@pec.governo.it A detta richiesta, da inviare entro sessanta giorni dalla data della comunicazione da parte del Dipartimento per le pari opportunita' dell'avvenuta registrazione da parte degli organi di controllo del presente decreto, dovra' essere allegata un'apposita scheda programmatica, che dovra' recare, per ciascuno degli interventi di cui agli articoli 2 e 3, del presente decreto:
a. la declinazione degli obiettivi che la regione intende conseguire mediante l'utilizzo delle risorse oggetto del riparto;
b. l'indicazione delle attivita' da realizzare per l'attuazione degli interventi;
c. il cronoprogramma delle attivita';
d. la descrizione degli interventi che si prevede di realizzare ai fini di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 5-bis, comma 2, lettera d);
e. un piano finanziario coerente col citato cronoprogramma.
2. Il Dipartimento per le pari opportunita' provvedera' a trasferire le risorse a ciascuna regione in un'unica soluzione, secondo gli importi indicati nelle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente decreto, entro trenta giorni dall'approvazione, da parte del Dipartimento medesimo, della scheda programmatica di cui al comma 1 del presente articolo.
 
Art. 5

Adempimenti delle regioni e del Governo

1. Le regioni si impegnano ad assicurare la consultazione dell'associazionismo di riferimento e di tutti gli altri attori pubblici e privati che, direttamente o indirettamente, siano destinatari delle risorse statali ripartite con il presente decreto o che comunque, a diverso titolo, partecipino con la loro attivita' al perseguimento delle finalita' di cui all'art. 5, comma 2, lettera d), del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93. A tal fine, tenuto conto anche della necessita' di potenziare il monitoraggio sull'attuazione del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020 cui concorrono le risorse oggetto del presente decreto, le regioni si impegnano ad istituire ed a convocare, almeno su base semestrale, tavoli di coordinamento regionali per la programmazione e per il monitoraggio delle attivita'. A tali Tavoli possono partecipare anche rappresentanti del Dipartimento per le pari opportunita'.
2. Le regioni e tutti gli enti coinvolti, nel caso in cui la gestione degli interventi previsti sia affidata o delegata dalle regioni ai comuni, alle citta' metropolitane, agli enti di area vasta, agli enti gestori degli ambiti sociali territoriali o ad altri enti pubblici, mettono a disposizione del Dipartimento per le pari opportunita' i dati e le informazioni in loro possesso, al fine di consentire lo svolgimento delle funzioni di controllo e di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse nonche' sull'attuazione del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne e del correlato Piano operativo, secondo le modalita' che saranno individuate dal Dipartimento per le pari opportunita' mediante l'adozione di apposite linee guida.
3. Ai fini di dare attuazione all'art. 5-bis, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, anche ai fini di cui al successivo comma 7 del medesimo art. 5-bis, le regioni presentano altresi', entro il 30 marzo 2021, una relazione riepilogativa, utilizzando un apposito format, delle iniziative adottate nell'anno solare precedente a valere sulle risorse erogate ed effettivamente impegnate, riferite a DPCM precedentemente emanati (DPCM 2017-2018), unitamente al monitoraggio finanziario circa l'utilizzo delle risorse assegnate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 dicembre 2019.
4. Entro il 30 novembre 2021, le regioni trasmettono al Dipartimento per le pari opportunita', per il tramite del Coordinamento tecnico politiche sociali, un'apposita relazione sull'utilizzo delle risorse ripartite con il presente decreto nonche' sui lavori dei tavoli di coordinamento di cui al comma 1 del presente articolo, utilizzando a tal fine il format appositamente predisposto dal Dipartimento per le pari opportunita'.
5. Le regioni si impegnano a dedicare un'apposita sezione dei propri siti istituzionali alla tematica della violenza contro le donne, al fine di assicurare il rispetto degli obblighi di trasparenza, nonche' a pubblicare tutti i provvedimenti adottati a seguito del presente riparto.
6. Le regioni e lo Stato adottano tutte le opportune iniziative affinche' i servizi minimi garantiti dai centri antiviolenza e dalle case-rifugio, ai sensi dell'art. 4 e dell'art. 11 della citata Intesa del 27 novembre 2014, siano erogati a favore delle persone interessate senza limitazioni dovute alla residenza, domicilio o dimora in uno specifico territorio regionale.
7. Nel caso in cui la gestione degli interventi previsti dal presente decreto sia affidata o delegata dalle regioni ai comuni, alle citta' metropolitane, agli enti di area vasta, agli enti gestori degli ambiti sociali territoriali o ad altri enti pubblici, dovra' essere assicurato il rispetto delle finalita' e di ogni adempimento stabilito dal presente decreto da ciascuno di tali enti, rispetto ai quali le regioni dovranno esercitare le opportune attivita' di monitoraggio, delle quali daranno evidenza nelle relazioni di cui all'art. 5, commi 3 e 4 del presente decreto.
8. Le regioni, nell'ambito dei propri ordinamenti, individuano una struttura referente unica per tutte le comunicazioni relative agli interventi previsti dal presente decreto e ai connessi adempimenti.
9. Il mancato utilizzo delle risorse da parte delle regioni, secondo le modalita' indicate dal presente decreto, entro l'esercizio finanziario 2022, comporta la revoca dei finanziamenti, i quali saranno versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva assegnazione al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri - Centro di Responsabilita' n. 8 «Pari Opportunita'» - Capitolo n. 496, per la successiva redistribuzione tra le regioni da effettuarsi secondo i medesimi criteri di cui al presente decreto.
10. L'inosservanza di quanto previsto dai commi da 1 a 5 del presente articolo comporta l'esclusione della regione interessata dal successivo provvedimento di riparto, a valere sul medesimo Fondo.
 
Art. 6

Azioni a titolarita' nazionale

1. Con ulteriori risorse a valere sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento per le pari opportunita' provvede a programmare e realizzare azioni di sistema volte a dare attuazione agli interventi a titolarita' nazionale previsti dal Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020 e dal correlato Piano operativo.
2. Con le medesime risorse, sono adottate misure volte al potenziamento del monitoraggio e della valutazione degli interventi di cui al presente decreto, anche mediante il supporto di specifici servizi di assistenza tecnica.
 
Art. 7

Efficacia

Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 2020

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Ministro
per le pari opportunita'
e la famiglia
Bonetti

Registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 2020 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 2672