Gazzetta n. 3 del 5 gennaio 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 30 dicembre 2020
Aggiornamento del decreto 10 ottobre 2014, relativamente all'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti compresi quelli avanzati.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro dell'economia e delle finanze del 29 aprile 2008, n. 110, recante criteri, condizioni e modalita' per l'attuazione dell'obbligo di immissione in consumo nel territorio nazionale di una quota minima di biocarburanti, ai sensi dell'art. 1, comma 36, punto 3 della legge n. 296/2006;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 23 aprile 2008, n. 100 «Regolamento recante le sanzioni amministrative per il mancato raggiungimento dell'obbligo di immissione in consumo di una quota minima di biocarburanti, ai sensi dell'art. 2-quater, comma 2, della legge 11 marzo 2006, n. 81, cosi' come sostituito dall'art. 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;
Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, di attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, che prevede, tra l'altro, regimi di sostegno per l'utilizzo delle fonti rinnovabili nei trasporti;
Visto l'art. 34 «Disposizioni per la gestione e la contabilizzazione dei biocarburanti» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese, convertito con modificazioni con la legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha modificato l'art. 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
Visto il comma 5-sexies dell'art. 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e successive modificazioni, che prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2013, le competenze operative e gestionali assegnate al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi del provvedimento di attuazione dell'art. 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, cosi' come modificato dall'art. 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono attribuite al Ministero dello sviluppo economico, che le esercita anche avvalendosi del Gestore dei servizi energetici S.p.a.;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55, di attuazione della direttiva 2009/30/CE, che modifica la direttiva 98/70/CE, per quanto riguarda le specifiche tecniche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio, che introduce un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, e modifica la direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del 23 gennaio 2012, sul sistema nazionale di certificazione per biocarburanti e bioliquidi, emanato ai sensi dell'art. 2, comma 6, lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, del 13 febbraio 2013, che modifica le specifiche convenzionali dei carburanti e dei biocarburanti ai fini dell'obbligo di immissione in consumo nel territorio nazionale di una quota minima di biocarburanti;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dell'11 dicembre 2013, sugli oneri gestionali e relative modalita' di versamento al Gestore dei servizi energetici GSE S.p.a. per l'effettuazione delle attivita' operative e gestionali in materia di biocarburanti;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 5 dicembre 2013, recante modalita' di incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale;
Visto il comma 15 dell'art. 1 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni con la legge 21 febbraio 2014, n. 9, recante interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonche' misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015, che apporta modificazioni all'art. 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e nuove disposizioni per il sistema di immissione in consumo di biocarburanti disponendo in particolare che con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Comitato tecnico consultivo biocarburanti di cui all'art. 33, comma 5-sexies del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, si provvede a aggiornare le condizioni, i criteri e le modalita' di attuazione dell'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti;
Visti gli articoli 25 e 30-sexies, comma 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea», che apportano modificazioni rispettivamente in materia di modalita' di copertura di oneri sostenuti dal Gestore dei servizi energetici GSE S.p.a. ed in materia di obbligo di immissione in consumo di biocarburanti, ed in particolare che dispone che con lo stesso decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 1, comma 15, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni con la legge 21 febbraio 2014, n. 9, nell'aggiornare le condizioni, i criteri e le modalita' di attuazione dell'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti, si stabilisce per gli anni successivi al 2015 la quota minima di cui al comma 139 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e la sua ripartizione in quote differenziate tra diverse tipologie di biocarburanti, compresi quelli avanzati, e che con le stesse modalita' si provvede ad effettuare i successivi aggiornamenti;
Visto l'art. 30-sexies comma 2 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, che dispone che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Comitato tecnico consultivo biocarburanti di cui all'art. 33, comma 5-sexies del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, da emanare entro il 15 novembre 2014, sono fissate le sanzioni amministrative pecuniarie, proporzionali e dissuasive, per il mancato raggiungimento degli obblighi stabiliti con il decreto di cui al comma 1 dello stesso art. 30-sexies del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 ottobre 2014 di aggiornamento delle condizioni, dei criteri e delle modalita' di attuazione dell'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti compresi quelli avanzati, emanato ai sensi del comma 1, dell'art. 30-sexies del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
Visto in particolare il comma 4 dell'art. 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 ottobre 2014, con il quale si stabilisce che il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Comitato biocarburanti, puo' adeguare, con proprio decreto da emanare entro l'anno antecedente a quello di riferimento e con cadenza biennale, le percentuali minime di obbligo di immissione in consumo stabilite al comma 3, relativamente ai biocarburanti, a decorrere dall'anno 2017 e, ai biocarburanti avanzati, a decorrere dall'anno 2018, per tener conto dello sviluppo tecnologico, della effettiva disponibilita' di tali biocarburanti sul mercato, degli investimenti in atto nel settore e dello sviluppo delle altre forme di energia rinnovabile utilizzabili nei trasporti.
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 gennaio 2015, recante «Sanzioni amministrative per il mancato raggiungimento dell'obbligo di immissione in consumo di una quota minima di biocarburanti, ai sensi del comma 2, dell'art. 30-sexies del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 116»;
Visto il decreto legislativo 21 marzo 2017, n. 51, recante attuazione della direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel e della direttiva (UE) 2015/1513 che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 dicembre 2017, recante «Modifica delle percentuali minime di obbligo di immissione in consumo relativamente ai biocarburanti e ai biocarburanti avanzati»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 marzo 2018, recante «Promozione dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 novembre 2019, recante «Istituzione del sistema nazionale di certificazione della sostenibilita' dei biocarburanti e dei bioliquidi»;
Visto la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione) ed in particolare l'art. 25 sull'utilizzo dell'energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti;
Ritenuto opportuno emanare un nuovo provvedimento di cui comma 4, dell'art. 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 ottobre 2014, per tener conto dello sviluppo tecnologico, della effettiva disponibilita' dei biocarburanti convenzionali e avanzati sul mercato, degli investimenti in atto nel settore e dello sviluppo delle altre forme di energia rinnovabile utilizzabili nei trasporti;
Considerata la scarsa efficacia della norma sullo sviluppo dei biocarburanti avanzati liquidi di cui all'art. 7 del citato decreto 2 marzo 2018, a causa delle mutate condizioni di mercato e dei relativi prezzi dei biocarburanti avanzati e dei carburanti fossili;
Acquisito il parere positivo del Comitato tecnico consultivo biocarburanti di cui all'art. 33, comma 5-sexies del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, nella sua seduta del 23 novembre 2020 e da ultimo nella successiva seduta straordinaria del 30 dicembre 2020;

Decreta:

Art. 1

Modifiche al decreto ministeriale 10 ottobre 2014

1. All'art. 2, comma 1, il primo periodo della lettera j) e' sostituito dal seguente: «quota massima di certificati rinviabili: separatamente per le diverse quote d'obbligo di cui all'art. 3, comma 3, lettere a), b), c) e d), numero massimo di certificati che ciascun soggetto obbligato o produttore di biometano puo' rinviare esclusivamente al secondo anno successivo a quello di immissione in consumo.».
2. All'art. 2, comma 1, lettera l), le parole «separatamente per i biocarburanti, per il biometano avanzato e per gli altri biocarburanti avanzati diversi dal biometano riportati all'allegato 4» sono sostituite con le parole «separatamente per le diverse quote d'obbligo di cui all'art. 3, comma 3, lettere a), b), c) e d), riportati nell'allegato 4.».
3. All'art. 2, comma 1, e' aggiunta in fondo la seguente lettera: «m) decreto ministeriale 2 marzo 2018: decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 marzo 2018.».
4. L'art. 3, comma 3, e' sostituito dal seguente: «I quantitativi minimi di biocarburanti e biocarburanti avanzati da immettere complessivamente in consumo ai fini del rispetto dell'obbligo sono calcolati sulla base della seguente formula:
Obbligo complessivo
Bio = Q% x Bt
dove:
Bio si intende il quantitativo minimo annuo di biocarburanti inclusi quelli avanzati, espresso in Gcal, da immettere in consumo nel corso dello stesso anno solare di immissione di benzina e gasolio;
Q% si intende la quota minima di biocarburanti inclusi quelli avanzati, espressa in percentuale, da immettere obbligatoriamente in consumo in un determinato anno secondo le seguenti percentuali:
anno 2015 = 5,0% di biocarburanti;
anno 2016 = 5,5% di biocarburanti;
anno 2017 = 6,5% di biocarburanti;
anno 2018 = 7,0% di biocarburanti;
anno 2019 = 8,0% di biocarburanti;
anno 2020 = 9,0% di biocarburanti;
dall'anno 2021 = 10,0% di biocarburanti;
Bt si intende il contenuto energetico, espresso in Gcal, del quantitativo di benzina e gasolio, immesso in consumo nel corso di un determinato anno, da utilizzare come base di calcolo e determinato sulla base della seguente formula:
Bt = (Pb x Xb) + (Pg x Yg),
dove per:
Pb si intende il potere calorifico inferiore della benzina espresso in Gcal/tonn;
Xb si intende il quantitativo, espresso in tonnellate, della benzina immessa in consumo nell'anno solare di riferimento;
Pg si intende il potere calorifico inferiore del gasolio espresso in Gcal/tonn;
Yg si intende il quantitativo, espresso in tonnellate, di gasolio immesso in consumo nell'anno solare di riferimento.
L'obbligo complessivo e' suddiviso nelle seguenti quote:
a) obbligo biometano avanzato D.M. 2 marzo 2018:
Biobmt av. D.M. 2 marzo 2018 = 0,75 x Q%av. D.M. 2 marzo 2018 x Bt;
b) obbligo altri biocarburanti avanzati D.M. 2 marzo 2018:
Bioaltri bioc. av. D.M. 2 marzo 2018 = 0,25 x Q%av. D.M. 2 marzo 2018 x Bt;
c) obbligo altri biocarburanti avanzati:
Bioaltri bioc. av. = Q%altri bioc. av. x Bt;
d) obbligo tradizionale:
Biotradizionale = Bio - Biobmt av. D.M. 2 marzo 2018 - Bioaltri bioc. av. D.M. 2 marzo 2018 - Bioaltri bioc. av ;
dove per:
Biobmt av. D.M. 2 marzo 2018 si intende il quantitativo minimo annuo di biometano avanzato incentivato ai produttori ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 2 marzo 2018, espresso in Gcal, da immettere in consumo nel corso dello stesso anno solare di immissione di benzina e gasolio;
Bioaltri bioc. av. D.M. 2 marzo 2018 si intende il quantitativo minimo annuo di biocarburanti avanzati diversi dal biometano, espresso in Gcal, da immettere in consumo nel corso dello stesso anno solare di immissione di benzina e gasolio;
Bioaltri bioc. av. si intende il quantitativo minimo annuo di biocarburanti avanzati diversi dal biometano, espresso in Gcal, da immettere in consumo nel corso dello stesso anno solare di immissione di benzina e gasolio;
Q%av. D.M. 2 marzo 2018 si intende la quota minima di biocarburanti avanzati incentivata ai produttori ai sensi del decreto ministeriale 2 marzo 2018, espressa in percentuale, da immettere obbligatoriamente in consumo in un determinato anno secondo le seguenti percentuali:
anno 2015 = 0% di biocarburanti avanzati;
anno 2016 = 0% di biocarburanti avanzati;
anno 2017 = 0% di biocarburanti avanzati;
anno 2018 = 06 % di biocarburanti avanzati;
anno 2019 = 0,8% di biocarburanti avanzati;
anno 2020 = 0,9% di biocarburanti avanzati;
anno 2021 = 2,0% di biocarburanti avanzati;
anno 2022 = 2,5% di biocarburanti avanzati;
dall'anno 2023 = 3,0% di biocarburanti avanzati;
Q%altri bioc. av si intende la quota minima di biocarburanti avanzati diversi dal biometano, espressa in percentuale, da immettere obbligatoriamente in consumo in un determinato anno secondo le seguenti percentuali:
fino all'anno 2020 = 0% di biocarburanti avanzati;
anno 2021 = 0,5% di biocarburanti avanzati;
anno 2022 = 0,6% di biocarburanti avanzati;
dall'anno 2023 uguale ai valori percentuali definiti con successivi decreti del Ministero dello sviluppo economico, sentito il Comitato biocarburanti.».
5. All'art. 3, comma 4, il penultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Inoltre, con decreto del direttore generale competente del MISE, sentito il Comitato biocarburanti, da emanare entro l'anno antecedente a quello di riferimento, puo' essere modificata la percentuale di ripartizione tra gli obblighi avanzati di cui all'art. 3, comma 3, lettere a) e b), per tener conto della effettiva disponibilita' ed economicita' dei diversi tipi di biocarburanti avanzati.»
6. L'art. 5, comma 2 e' sostituito dal seguente: «Dall'anno 2018 l'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti di cui all'art. 3, comma 3:
lettera a) deve essere assolto tramite l'acquisto dei corrispondenti CIC rilasciati ai produttori per l'immissione in consumo di biometano avanzato ai sensi del decreto ministeriale 2 marzo 2018. Tale obbligo puo' essere assolto anche tramite meccanismi di valorizzazione predeterminata dei certificati di immissione in consumo da parte del GSE, di cui al decreto ministeriale 2 marzo 2018, art. 6, comma 1, con o senza il ritiro del biometano avanzato e con preadesione da parte dei soggetti obbligati;
lettera b) deve essere assolto tramite l'immissione in consumo di biocarburanti avanzati diversi dal biometano. Tale obbligo puo' essere assolto anche tramite meccanismi di valorizzazione predeterminata dei certificati di immissione in consumo da parte del GSE, di cui al decreto ministeriale 2 marzo 2018, art. 7, comma 1 e con preadesione da parte dei soggetti obbligati;
lettera c) deve essere assolto tramite l'immissione in consumo di biocarburanti avanzati diversi dal biometano;
lettera d) deve essere assolto immettendo in consumo indifferentemente uno o piu' prodotti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) del presente decreto.
I soggetti obbligati che al 1° gennaio 2021 non risultano aderenti al meccanismo di valorizzazione predeterminata dei certificati di immissione in consumo da parte del GSE, di cui al decreto ministeriale 2 marzo 2018, art. 7, comma 1, hanno facolta' di aderire al citato meccanismo entro il 28 febbraio 2021, stipulando gli appositi contratti con il GSE.».
7. L'art. 5, comma 4 e' abrogato.
8. L'art. 6, comma 3 e' sostituito dal seguente: «Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo tradizionale di cui all'art. 3, comma 3, lettera d) i certificati hanno un valore unitario di 10 Gcal. Ai soli fini dell'assolvimento degli obblighi avanzati di cui all'art. 3, comma 3, lettere a), b) e c), i certificati hanno un valore unitario di 5 Gcal.».
9. L'art. 7, comma 1 e' sostituito dal seguente: «Fatto salvo quanto previsto al comma 5, l'obbligo:
a) biometano avanzato decreto ministeriale 2 marzo 2018, di cui all'art. 3, comma 3, lettera a), e' assolto se il numero dei certificati relativi all'immissione in consumo di biometano avanzato nella disponibilita' di ciascun soggetto obbligato uguaglia o supera il numero definito dalla seguente formula:
Obbligo CICbmt av. D.M. 2 marzo 2018 = Biobmt av. D.M. 2 marzo 2018 /5;
in alternativa, tale obbligo puo' essere assolto anche tramite adesione al meccanismo di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 2 marzo 2018.
b) altri biocarburanti avanzati decreto ministeriale 2 marzo 2018 di cui all'art. 3, comma 3, lettera b), e' assolto se il numero dei certificati relativi all'immissione in consumo di biocarburanti avanzati diversi dal biometano nella disponibilita' di ciascun soggetto obbligato uguaglia o supera il numero definito dalla seguente formula:
Obbligo CICaltri bioc. av. D.M. 2 marzo 2018 = Bioaltri bioc. av. D.M. 2 marzo 2018 /5;
in alternativa, tale obbligo puo' essere assolto anche tramite adesione al meccanismo di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 2 marzo 2018.
c) altri biocarburanti avanzati di cui all'art. 3, comma 3, lettera c), e' assolto se il numero dei certificati relativi all'immissione in consumo di biocarburanti avanzati diversi dal biometano nella disponibilita' di ciascun soggetto obbligato uguaglia o supera il numero definito dalla seguente formula:
Obbligo CICaltri bioc. av. = Bioaltri bioc. av. /5;
d) tradizionale di cui all'art. 3, comma 3, lettera d), e' assolto se il numero dei certificati nella disponibilita' di ciascun soggetto obbligato uguaglia o supera il numero definito dalla seguente formula:
Obbligo CICtradizionale = Biotradizionale /10.
Le suindicate quantita' vengono calcolate mediante arrotondamento con criterio commerciale.».
10. All'art. 7, comma 5 il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Qualora, a seguito della verifica di cui al comma 2, un soggetto obbligato disponga, per ciascuna quota d'obbligo, di cui all'art. 3, comma 3, lettere a), b), c) e d), di un numero di certificati inferiore al 100% dei rispettivi obblighi ma superiore alla soglia di sanzionabilita' indicata per ciascun anno nella tabella di cui all'allegato 4 del presente decreto, puo' compensare la quota residua esclusivamente nell'anno successivo.».
11. All'art. 7, comma 6, i periodi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: «I certificati relativi ai biocarburanti avanzati eccedenti le rispettive quote di obbligo avanzato possono essere utilizzati anche per assolvere l'obbligo tradizionale. Qualora tali certificati eccedano l'obbligo tradizionale, possono essere rinviati all'anno successivo esclusivamente per coprire il citato obbligo.».
12. L'allegato 2 e' sostituito dal seguente:

ALLEGATO 2
Determinazione incentivo
in caso di utilizzo del biometano nel trasporto

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Norme finali

1. Il presente decreto e' comunicato ai soggetti obbligati di cui all'art. 1, comma 1, lettera k), del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 ottobre 2014, mediante pubblicazione sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico ed avviso diretto effettuato a tutti i soggetti obbligati registrati al portale BIOCAR operativo presso il Gestore dei servizi energetici S.p.a.
2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2020

Il Ministro: Patuanelli