Gazzetta n. 317 del 22 dicembre 2020 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 ottobre 2020, n. 175
Modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84, in materia di articolazioni decentrate dell'organizzazione giudiziaria.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare l'articolo 17;
Visto l'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, che prevede procedure semplificate e accelerate per il riordino dell'organizzazione dei Ministeri mediante l'adozione, entro il 30 giugno 2019, di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri;
Visto l'articolo 1, comma 5-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che ha autorizzato, per i Ministeri della giustizia, della salute e del lavoro e delle politiche sociali, l'utilizzazione delle procedure predette fino al 31 ottobre 2020;
Visti gli articoli 4, comma 4, 5, 16, 17, 18, 19 e 55, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, recante: «Individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari, nonche' decentramento su base regionale di talune competenze del Ministero della giustizia, a norma degli articoli 1, comma 1, lettera a), e 2, comma 1, lettere s) e t), e 12, della legge 25 luglio 2005, n. 150»;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante: «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante: «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione», e in particolare l'articolo 1, comma 7;
Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)», e in particolare l'articolo 1, comma 526;
Visto il decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16, recante: «Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti disposizioni in materia di delega di funzioni riguardanti l'attivita' amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari»;
Visto l'articolo 16-ter, comma 7, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, che ha modificato il predetto comma 4-bis del decreto-legge n. 86 del 2018;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, e in particolare l'articolo 1, commi 435 e 436»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2015, n. 133, recante «Regolamento sulle misure organizzative a livello centrale e periferico per l'attuazione delle disposizioni dei commi 527, 528, 529 e 530 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n, 84, recante: «Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 99, recante: «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero della giustizia, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84»;
Sentite le organizzazioni sindacali di settore;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 ottobre 2020;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 ottobre 2020;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 30 ottobre 2020;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1
Adeguamento delle competenze della Direzione generale delle risorse
materiali e delle tecnologie del Dipartimento dell'organizzazione
giudiziaria del personale e dei servizi e modifiche in materia di
amministrazione periferica dell'organizzazione giudiziaria.

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e) per "uffici periferici dell'organizzazione giudiziaria" gli uffici periferici dell'organizzazione giudiziaria di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240;» e la lettera f) e' soppressa;
b) all'articolo 5, comma 2:
1) all'alinea, le parole: «, oltre alle direzioni generali regionali,» sono soppresse;
2) alla lettera a), le parole «tra le circoscrizioni delle singole Direzioni regionali e trasferimenti» sono soppresse;
3) alla lettera b), dopo le parole: «elaborazione degli indirizzi e delle linee di pianificazione strategica e adozione delle misure organizzative di cui all'articolo 6 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 133 del 2015;» sono inserite le seguenti: «elaborazione dei programmi, degli indirizzi e delle direttive da impartire agli uffici periferici dell'organizzazione giudiziaria in materia di organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia di cui alla presente lettera;»;
c) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente:
«Art. 8 (Organi di decentramento amministrativo). - 1. Costituiscono organi periferici di livello dirigenziale generale del Ministero i provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria di cui all'articolo 32 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e relativa tabella E) come sostituita dalla tabella B) allegata al presente regolamento.
2. Costituiscono organi periferici di livello dirigenziale non generale del Ministero gli uffici periferici dell'organizzazione giudiziaria e i centri per la giustizia minorile di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, e all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146.»;
d) l'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
«Art. 9 (Funzioni degli uffici periferici dell'organizzazione giudiziaria). - 1. Sulla base di programmi, indirizzi e direttive impartite dalla direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie, ferma la facolta' di delega di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2015, n. 133, gli uffici periferici dell'organizzazione giudiziaria esercitano le seguenti attribuzioni nell'ambito territoriale di competenza:
a) analisi comparativa dei costi relativi alle diverse tipologie di beni e servizi per il fabbisogno degli uffici giudiziari;
b) acquisti di beni e servizi per il fabbisogno degli uffici giudiziari e gestione delle risorse materiali, dei beni e servizi dei medesimi uffici;
c) attivita' connesse all'onere delle spese per la gestione degli uffici giudiziari a norma dell'articolo 1, secondo comma, della legge 24 aprile 1941, n. 392;
d) supporto e ausilio all'attivita' delle conferenze permanenti di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2015, n. 133, nella determinazione del fabbisogno di beni e servizi degli uffici giudiziari;
e) predisposizione e attuazione dei programmi per l'acquisto, la costruzione, la permuta, la vendita, la ristrutturazione di beni immobili adibiti ad uffici giudiziari;
f) attivita' di raccordo con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l'Agenzia del demanio per la realizzazione di interventi in materia di edilizia giudiziaria.»;
e) l'articolo 10 e' sostituito dal seguente:
«Art. 10 (Risorse finanziarie degli uffici periferici dell'organizzazione giudiziaria). - 1. Il direttore generale delle risorse materiali e delle tecnologie assegna le risorse finanziarie e strumentali al dirigente preposto agli uffici periferici dell'organizzazione giudiziaria a norma dell'articolo 8 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240.»;
f) gli articoli da 11 a 15 sono abrogati;
g) all'articolo 16:
1) al comma 2 i primi due periodi, nonche', al terzo periodo, le parole: «, ivi compreso il trasferimento alle direzioni regionali delle strutture e risorse degli uffici di coordinamento interdistrettuale per i sistemi informativi automatizzati», sono soppressi;
2) al comma 4 i primi tre periodi sono soppressi;
3) il comma 7 e' abrogato;
4) al comma 12, terzo periodo, le parole: «di livello generale e non generale» sono sostituite dalle seguenti: «di livello generale o non generale»;
h) la tabella A e' soppressa e le tabelle C e D sono sostituite, rispettivamente, dagli allegati I e II, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse
- Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«Art.17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma
1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4-bis del
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97
(Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, delle politiche agricole
alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e
disabilita'):
«Art. 4-bis (Procedure per il riordino
dell'organizzazione dei Ministeri). - 1. Al fine di
semplificare ed accelerare il riordino dell'organizzazione
dei Ministeri, anche con riferimento agli adeguamenti
conseguenti alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2
del presente decreto, a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto e
fino al 30 giugno 2019, i regolamenti di organizzazione dei
Ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta
collaborazione, possono essere adottati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri.
I decreti previsti dal presente articolo sono soggetti al
controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti
ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14
gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del
Consiglio dei ministri richiede il parere del Consiglio di
Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei
predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero
interessato, il regolamento di organizzazione vigente.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 5-quater
del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8
(Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini
legislativi, di organizzazione delle pubbliche
amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica):
«Art. 1 (Proroga di termini in materia di pubbliche
amministrazioni). - 1. - 5-ter. (Omissis).
5-quater. Al fine di semplificare e accelerare il
riordino dell'organizzazione degli uffici del Ministero
della giustizia, del Ministero della salute e del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, compresi quelli di
diretta collaborazione, e' autorizzata per i medesimi, fino
al 31 ottobre 2020, l'utilizzazione delle procedure di cui
all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018,
n. 97. Dall'attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
6. - 10-septiesdecies. (Omissis).».
- Si riporta il testo degli articoli 4, comma 4, 5, 16,
17, 18, 19 e 55, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 4 (Disposizioni sull'organizzazione). 1. - 3.
(Omissis).
4. All'individuazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla
definizione dei relativi compiti, nonche' la distribuzione
dei predetti uffici tra le strutture di livello
dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale
di natura non regolamentare.
4-bis. - 6. (Omissis).»
«Art. 5 (I dipartimenti). - 1. I dipartimenti sono
costituiti per assicurare l'esercizio organico ed integrato
delle funzioni del ministero. Ai dipartimenti sono
attribuiti compiti finali concernenti grandi aree di
materie omogenee e i relativi compiti strumentali, ivi
compresi quelli di indirizzo e coordinamento delle unita'
di gestione in cui si articolano i dipartimenti stessi,
quelli di organizzazione e quelli di gestione delle risorse
strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite.
2. L'incarico di capo del dipartimento viene
conferito in conformita' alle disposizioni di cui
all'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il capo del dipartimento svolge compiti di
coordinamento, direzione e controllo degli uffici di
livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento
stesso, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni
dell'amministrazione ed e' responsabile dei risultati
complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti,
in attuazione degli indirizzi del ministro.
4. Dal capo del dipartimento dipendono funzionalmente
gli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel
dipartimento stesso.
5. Nell'esercizio dei poteri di cui ai precedenti
commi 3 e 4, in particolare, il capo del dipartimento:
a) determina i programmi per dare attuazione agli
indirizzi del ministro;
b) alloca le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi
secondo principi di economicita', efficacia ed efficienza,
nonche' di rispondenza del servizio al pubblico interesse;
c) svolge funzioni di propulsione, di
coordinamento, di controllo e di vigilanza nei confronti
degli uffici del dipartimento;
d) promuove e mantiene relazioni con gli organi
competenti dell'Unione europea per la trattazione di
questioni e problemi attinenti al proprio dipartimento;
e) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del
personale secondo criteri di efficienza, disponendo gli
opportuni trasferimenti di personale all'interno del
dipartimento;
f) e' sentito dal ministro ai fini dell'esercizio
del potere di proposta per il conferimento degli incarichi
di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale,
ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29;
g) puo' proporre al ministro l'adozione dei
provvedimenti di revoca degli incarichi di direzione degli
uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi
dell'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 e, comunque, viene sentito nel
relativo procedimento;
h) e' sentito dal ministro per l'esercizio delle
attribuzioni a questi conferite dall'articolo 14, comma 1,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
6. Con le modalita' di cui all'articolo 16, comma 5,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono
essere definiti ulteriori compiti del capo del
dipartimento.»
«Art. 16 (Attribuzioni). - 1. Il ministero di grazia
e giustizia e il ministero di grazia e giustizia assumono
rispettivamente la denominazione di ministro della
giustizia e ministero della giustizia.
2. Il ministero della giustizia svolge le funzioni e
i compiti ad esso attribuiti dalla Costituzione, dalle
leggi e dai regolamenti in materia di giustizia e attivita'
giudiziaria ed esecuzione delle pene, rapporti con il
consiglio superiore della magistratura, attribuzioni
concernenti i magistrati ordinari, vigilanza sugli ordini
professionali, archivi notarili, cooperazione
internazionale in materia civile e penale.
3. Il ministero esercita in particolare le funzioni e
i compiti concernenti le seguenti aree funzionali:
a) servizi relativi alla attivita' giudiziaria:
gestione amministrativa della attivita' giudiziaria in
ambito civile e penale; attivita' preliminare all'esercizio
da parte del ministro delle sue competenze in materia
processuale; casellario giudiziale; cooperazione
internazionale in materia civile e penale; studio e
proposta di interventi normativi nel settore di competenza;
b) organizzazione e servizi della giustizia:
organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla
giustizia; gestione amministrativa del personale
amministrativo e dei mezzi e strumenti anche informatici
necessari; attivita' relative alle competenze del ministro
in ordine ai magistrati; studio e proposta di interventi
normativi nel settore di competenza;
c) servizi dell'amministrazione penitenziaria:
gestione amministrativa del personale e dei beni della
amministrazione penitenziaria; svolgimento dei compiti
relativi alla esecuzione delle misure cautelari, delle pene
e delle misure di sicurezza detentive; svolgimento dei
compiti previsti dalle leggi per il trattamento dei
detenuti e degli internati;
d) servizi relativi alla giustizia minorile:
svolgimento dei compiti assegnati dalla legge al ministero
della giustizia in materia di minori e gestione
amministrativa del personale e dei beni ad essi relativi.
4. Relativamente all'ispettorato generale restano
salve le disposizioni della legge 12 agosto 1962, n. 1311 e
successive modifiche ed integrazioni, nonche' dell'articolo
8 della legge 24 marzo 1958, n. 195.»
«Art. 17 (Ordinamento). - 1. Il ministero si articola
in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5
del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non puo'
essere superiore a quattro, in riferimento alle aree
funzionali definite nel precedente articolo.»
«Art. 18 (Incarichi dirigenziali). - 1. Agli uffici
di diretta collaborazione con il ministro ed ai
dipartimenti, sono preposti i dirigenti di cui all'articolo
23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come
sostituito dall'articolo 15 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 80, i magistrati delle giurisdizioni
ordinarie e amministrative, i professori e ricercatori
universitari, gli avvocati dello Stato, gli avvocati;
quando ricorrono specifiche esigenze di servizio, ai
medesimi uffici possono essere preposti anche soggetti
estranei all'amministrazione ai sensi dell'articolo 19,
comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
come sostituito dall'articolo 23 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 80.
2. Agli uffici dirigenziali generali istituiti
all'interno dei dipartimenti, sono preposti i dirigenti di
cui all'articolo 23 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 15 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ed i magistrati della
giurisdizione ordinaria; quando ricorrono specifiche
esigenze di servizio, ai medesimi uffici possono essere
preposti anche gli altri soggetti elencati al comma 1.»
«Art. 19 (Magistrati). - 1. Il numero massimo dei
magistrati collocati fuori dal ruolo organico della
magistratura e destinati al Ministero non deve superare le
65 unita'.»
«Art. 55 (Procedura di attuazione ed entrata in
vigore). - 1. - 2. (Omissis).
3. Sino all'attuazione del comma 1, con regolamento
adottato ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, si puo' provvedere al
riassetto dell'organizzazione dei singoli ministeri, in
conformita' con la riorganizzazione del governo e secondo i
criteri ed i principi previsti dal presente decreto
legislativo.
4. - 9. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 7, della
legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione):
«Art. 1 (Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalita' nella
pubblica amministrazione). - 1. - 6. (Omissis).
7. L'organo di indirizzo individua, di norma tra i
dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza,
disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie
per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento
dell'incarico con piena autonomia ed effettivita'. Negli
enti locali, il Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza e' individuato, di norma,
nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e
motivata determinazione. Nelle unioni di comuni, puo'
essere nominato un unico responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala
all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di
valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle
misure in materia di prevenzione della corruzione e di
trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio
dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che
non hanno attuato correttamente le misure in materia di
prevenzione della corruzione e di trasparenza. Eventuali
misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti
del Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza per motivi collegati, direttamente o
indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni devono
essere segnalate all'Autorita' nazionale anticorruzione,
che puo' chiedere informazioni all'organo di indirizzo e
intervenire nelle forme di cui al comma 3, articolo 15,
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
8.- 83. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 526, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
Legge di stabilita' 2015):
«Art. 1. - 1. - 525. (Omissis).
526. Alla legge 24 aprile 1941, n. 392, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma dell'articolo 1 e' sostituito
dal seguente:
«A decorrere dal 1° settembre 2015 le spese
obbligatorie di cui al primo comma sono trasferite dai
comuni al Ministero della giustizia e non sono dovuti ai
comuni canoni in caso di locazione o comunque utilizzo di
immobili di proprieta' comunale, destinati a sedi di uffici
giudiziari. Il trasferimento delle spese obbligatorie non
scioglie i rapporti in corso e di cui e' parte il comune
per le spese obbligatorie di cui al primo comma, ne'
modifica la titolarita' delle posizioni di debito e di
credito sussistenti al momento del trasferimento stesso. Il
Ministero della giustizia subentra nei rapporti di cui al
periodo precedente, fatta salva la facolta' di recesso.
Anche successivamente al 1° settembre 2015 i locali
demaniali adibiti ad uso di uffici giudiziari continuano a
conservare tale destinazione»;
b) gli articoli 2, 3, 4 e 5 sono abrogati con
decorrenza dal 1° settembre 2015.
527. - 735. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 16-ter, comma 7,
del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (Disposizioni
urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili):
«Art. 16-ter (Potenziamento dell'amministrazione
finanziaria). - 1. - 6. (Omissis).
7. L'organizzazione del Ministero dell'economia e
delle finanze, compresa quella degli uffici di diretta
collaborazione, e' adeguata con riferimento alle
disposizioni di cui al secondo periodo del comma 4 mediante
uno o piu' regolamenti che possono essere adottati, entro
il 30 giugno 2020, con le modalita' di cui all'articolo
4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97. Con
effetto dal 31 marzo 2020, al comma 1 del predetto articolo
4-bis del decreto-legge n. 86 del 2018, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 97 del 2018, le parole: «ha
facolta' di richiedere» sono sostituite dalla seguente:
«richiede».
8. - 12. (Omissis).».
- Si riporta l'articolo 1, commi 435 e 436, della legge
27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale
per il triennio 2020-2022):
«Art. 1. - 1. - 434. (Omissis).
435. Al fine di garantire la realizzazione di
interventi straordinari per la funzionalita'
dell'organizzazione giudiziaria anche in conseguenza del
trasferimento delle competenze di cui all'articolo 1, comma
526, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al decreto
legislativo 25 luglio 2006, n. 240, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, il comma 2-bis e' sostituito dal
seguente:
"2-bis. Con decreto adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23
agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono
rideterminati, nel rispetto della dotazione organica
complessiva, i posti di dirigente di seconda fascia negli
uffici giudiziari anche istituendo un unico posto per piu'
uffici giudiziari";
b) all'articolo 3, comma 1, le parole: "dal
direttore generale regionale o interregionale
territorialmente competente, ovvero" e le parole: ",
secondo le rispettive competenze e" sono soppresse;
c) all'articolo 4, comma 1, le parole: ", per
quanto di rispettiva competenza, dal direttore regionale o
interregionale di cui all'articolo 8, dal direttore tecnico
di cui all'articolo 5, per i distretti di Roma, Milano,
Napoli e Palermo, o" sono soppresse;
d) l'articolo 5 e' abrogato;
e) il capo II e' sostituito dal seguente:
"CAPO II (Articolazioni decentrate del ministero
della giustizia). - Art. 6 (Uffici periferici
dell'organizzazione giudiziaria). - 1. Il Ministero della
giustizia, nell'ambito della dotazione organica come
rideterminata ai sensi dell'articolo 7, esercita, con
organi periferici di livello dirigenziale non generale,
sulla base di programmi, indirizzi e direttive disposti
dall'amministrazione centrale, le funzioni e i compiti in
materia di organizzazione e funzionamento dei servizi
relativi alla giustizia anche derivanti dal trasferimento
delle competenze di cui all'articolo 1, comma 526, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. Gli uffici di cui al comma 1 svolgono altresi'
attivita' di raccordo con le amministrazioni competenti per
la realizzazione di interventi in materia di edilizia
giudiziaria.
3. Al fine di assicurare una piu' completa
attivita' di determinazione del fabbisogno di beni e
servizi dell'amministrazione periferica e degli uffici
giudiziari, il presidente del locale Consiglio dell'Ordine
degli avvocati fa parte, con diritto di voto, degli
organismi collegiali di cui all'articolo 3 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto
2015, n. 133. Per la predetta partecipazione non sono
dovuti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti
comunque denominati. All'eventuale rimborso delle spese di
missione si provvede con le risorse finanziarie del
Ministero della giustizia disponibili a legislazione
vigente.
Art. 7 (Organico). - 1. Per il compiuto
svolgimento delle specifiche attribuzioni di cui
all'articolo 6, la dotazione organica del personale
dirigenziale non generale dell'amministrazione giudiziaria
e' aumentata di 10 unita'.
2. Ai medesimi fini del comma 1, la dotazione
organica dell'amministrazione giudiziaria e' altresi'
aumentata di complessive 150 unita' di personale
amministrativo non dirigenziale appartenenti all'Area III e
all'Area II. All'individuazione delle figure professionali
si provvede ai sensi dell'articolo 6 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. Per la copertura della dotazione organica come
rideterminata ai sensi dei commi 1 e 2, il Ministero della
giustizia e' autorizzato, nel triennio 2020-2022, a bandire
procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo
indeterminato un corrispondente contingente di personale
dirigenziale e non dirigenziale in deroga ai limiti delle
facolta' assunzionali dell'amministrazione giudiziaria
previste dalla normativa vigente.
4. Il posto di direttore generale dell'ufficio
speciale per la gestione e la manutenzione degli uffici
giudiziari della citta' di Napoli e' soppresso e le
funzioni e i compiti di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 102, sono
esercitati da uno degli uffici di cui all'articolo 6 del
presente decreto con sede in Napoli.
Art. 8 (Risorse). - 1. L'assegnazione delle
risorse finanziarie e strumentali al dirigente
amministrativo preposto agli uffici periferici di cui
all'articolo 6 per l'espletamento del suo mandato e'
effettuata dal competente direttore generale
dell'amministrazione centrale secondo i criteri indicati
dal Ministro della giustizia, ai sensi degli articoli 4,
comma 1, lettera c), 14, comma 1, lettera b), e 16, comma
1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165".
436. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al
comma 435, e' autorizzata la spesa nel limite di euro
6.918.335 a decorrere dall'anno 2020.
437. - 884. (Omissis).».

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 1, 5 e 16 del
citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15
giugno 2015, n. 84, come modificato dal presente decreto:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si intende:
a) per "Ministro" il Ministro della giustizia;
b) per "Ministero" il Ministero della giustizia;
c) per "decreto legislativo» il decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300;
d) per "amministrazione centrale" i dipartimenti,
le direzioni generali e le altre articolazioni centrali
previsti dal titolo II del presente decreto;
e) per "uffici periferici dell'organizzazione
giudiziaria" gli uffici periferici dell'organizzazione
giudiziaria di cui all'articolo 6 del decreto legislativo
25 luglio 2006, n. 240;
f) (Soppressa).»
«Art. 5 (Dipartimento dell'organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi). - 1. Il
Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale
e dei servizi esercita le funzioni e i compiti inerenti le
aree funzionali individuate dall'articolo 16, comma 3,
lettera b), del decreto legislativo.
2. Per l'espletamento delle funzioni del Dipartimento
dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei
servizi sono istituiti i seguenti uffici dirigenziali
generali, con le competenze per ciascuno di seguito
indicate:
a) Direzione generale del personale e della
formazione: ruolo e matricola del personale dirigenziale e
non dirigenziale; reclutamento, nomina e prima assegnazione
del personale dirigenziale e non dirigenziale
dell'amministrazione centrale e degli uffici giudiziari
nazionali; reclutamento, nomina e prima assegnazione del
personale dirigenziale e non dirigenziale
dell'amministrazione periferica e degli uffici giudiziari
diversi da quelli nazionali nei casi previsti dall'articolo
35, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165; reclutamento per mobilita'; piano delle
assunzioni obbligatorie ai sensi della legge 12 marzo 1999,
n. 68; gestione del personale dell'amministrazione centrale
e degli uffici giudiziari nazionali; trasferimento del
personale amministrativo da e per altre amministrazioni;
comandi verso altre amministrazioni e collocamenti fuori
ruolo; provvedimenti disciplinari piu' gravi della
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione
per piu' di dieci giorni; formazione professionale dei
dirigenti; formazione e riqualificazione professionale del
personale dell'amministrazione centrale e degli uffici
giudiziari nazionali; relazioni sindacali; provvedimenti in
materia pensionistica, ferme le competenze della Direzione
generale dei magistrati; Cassa di previdenza degli
ufficiali giudiziari. Restano ferme le competenze del
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e quelle
del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita';
b) Direzione generale delle risorse materiali e
delle tecnologie: determinazione del fabbisogno di beni e
servizi dell'amministrazione centrale e degli uffici
giudiziari nazionali; attivita' connesse all'onere delle
spese per la gestione degli uffici giudiziari a norma
dell'articolo 1, secondo comma, della legge 24 aprile 1941,
n. 392; stipula degli accordi e delle convenzioni quadro di
cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 18 agosto 2015, n. 133; elaborazione degli
indirizzi e delle linee di pianificazione strategica e
adozione delle misure organizzative di cui all'articolo 6
del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 133
del 2015; elaborazione dei programmi, degli indirizzi e
delle direttive da impartire agli uffici periferici
dell'organizzazione giudiziaria in materia di
organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla
giustizia di cui alla presente lettera; acquisti, per
importi pari o superiori alle soglie di cui all'articolo 35
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di beni e
servizi omogenei ovvero comuni a piu' distretti di corte di
appello; acquisizione di veicoli; acquisizione,
progettazione e gestione dei beni mobili, immobili e dei
servizi dell'amministrazione centrale e degli uffici
giudiziari nazionali; emissione del parere previsto
dall'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119;
predisposizione degli elementi necessari alla
determinazione delle priorita' di intervento ai sensi
dell'articolo 50 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
espletamento dei compiti e delle funzioni di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254;
servizio di documentazione degli atti processuali a norma
dell'articolo 51 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271; predisposizione e attuazione dei programmi per
l'acquisto, la costruzione, la permuta, la vendita, la
ristrutturazione di beni immobili; competenze residue del
Ministero in materia di predisposizione e attuazione degli
atti in materia di procedimenti relativi alla concessione
ai comuni di contributi per le spese di gestione degli
uffici giudiziari. La Direzione generale esercita altresi'
una competenza generale in materia di procedure
contrattuali del Ministero e a tal fine si avvale
dell'attivita' istruttoria svolta dalle direzioni generali
interessate all'esecuzione dei contratti; sono comprese le
procedure di formazione dei contratti riguardanti
l'acquisizione di beni e servizi di telecomunicazione e
fonia in coerenza con le misure di coordinamento strategico
e di indirizzo dello sviluppo dei sistemi di
telecomunicazione e fonia adottate a norma dell'articolo 17
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. I raccordi con
le competenze in materia di risorse e tecnologie degli
altri dipartimenti sono definiti con i decreti di cui
all'articolo 16, comma 2;
c) Direzione generale del bilancio e della
contabilita': adempimenti connessi alla formazione del
bilancio di previsione, al disegno di legge di assestamento
del bilancio dello Stato e al conto consuntivo;
predisposizione del budget economico per centri di costo e
rilevazione dei costi; variazioni di bilancio;
predisposizione del conto annuale; erogazione del
trattamento economico fondamentale e accessorio al
personale dell'amministrazione centrale; erogazione del
trattamento economico fondamentale al personale degli
Uffici giudiziari centrali; gestione dei fondi relativi al
trattamento economico accessorio; rimborso degli oneri
relativi al trattamento economico fondamentale del
personale comandato da altre amministrazioni ed enti;
servizio dei buoni pasto spettanti ai dipendenti
dell'amministrazione giudiziaria; liquidazione di interessi
e rivalutazione sulle somme spettanti al personale;
d) Direzione generale dei magistrati: attivita'
preparatorie e preliminari relative all'esercizio
dell'azione disciplinare e altre attivita' di supporto
nelle materie di competenza del Ministro in ordine ai
magistrati professionali e onorari, salve le competenze
dell'Ispettorato generale del Ministero, e conseguenti
rapporti con il Consiglio superiore della magistratura;
gestione del personale di magistratura ordinaria e
onoraria; tabelle di composizione degli uffici giudiziari;
gestione dei concorsi per l'ammissione in magistratura;
provvedimenti in materia pensionistica relativi al
personale di magistratura; contenzioso relativo al
personale di magistratura;
e) Direzione generale per i sistemi informativi
automatizzati: attuazione delle linee strategiche per la
riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione
della giustizia; adempimento dei compiti di cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, quale ufficio unico responsabile per la transizione
digitale a norma della medesima disposizione;
programmazione, progettazione, sviluppo, gestione, accesso
e disponibilita' dei sistemi informativi automatizzati, di
telecomunicazione e fonia per tutti gli uffici del
Ministero, gli uffici amministrativi decentrati e gli
uffici giudiziari; integrazione e interconnessione dei
sistemi nel rispetto degli standard; interconnessione con i
sistemi informativi automatizzati, di telecomunicazione e
fonia delle altre amministrazioni; pareri di congruita'
tecnico-economica sugli acquisti per i quali non e'
richiesto il parere obbligatorio dell'Agenzia per l'Italia
digitale; predisposizione e gestione del piano per la
sicurezza informatica dell'Amministrazione della giustizia;
promozione e sviluppo degli strumenti di innovazione
tecnologica in materia informatica, telecomunicazione,
telematica e fonia; procedure di formazione dei contratti
riguardanti l'acquisizione di beni e servizi informatici e
dei connessi lavori di impiantistica riguardanti
esclusivamente le sale server;
f) Direzione generale di statistica e analisi
organizzativa: compiti previsti dal decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322, quale ufficio del Sistema
statistico nazionale, ivi compresa la realizzazione e
gestione di banche dati di statistica giudiziaria;
redazione del programma statistico nazionale attraverso
l'individuazione di criteri unici e omogenei sul territorio
nazionale, assicurando a livello centrale, per i rapporti
con l'ISTAT, il coordinamento con gli uffici del Ministero,
gli uffici amministrativi decentrati e gli uffici
giudiziari; rapporti con organismi europei e internazionali
di settore.
3. Il Capo del dipartimento svolge altresi' le
seguenti funzioni:
a) rilevazione dei fabbisogni e programmazione
degli interventi su circoscrizioni giudiziarie, dotazioni,
piante organiche di personale da destinare alle varie
strutture e articolazioni dell'amministrazione giudiziaria,
nel quadro delle dotazioni organiche esistenti;
b) gestione dell'Ufficio relazioni con il pubblico,
ai sensi degli articoli 1, comma 4, lettere b) e c), e 8,
della legge 7 giugno 2000, n. 150.»
«Art. 16 (Disposizioni transitorie e finali). - 1.
All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non
generale nonche' alla definizione dei relativi compiti e
alla distribuzione dei predetti tra le strutture di livello
dirigenziale generale si provvede con decreti del Ministro,
ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, da emanarsi
entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto. Non possono essere individuati uffici dirigenziali
non generali in numero superiore a quello dei posti di
dirigente di seconda fascia previsti, per ciascun
dipartimento, nelle tabelle D), E), F) e G) allegate al
presente decreto.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro si provvede
alla razionalizzazione e all'informatizzazione delle
strutture degli uffici dell'Amministrazione giudiziaria,
del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria,
nonche' dell'Amministrazione degli archivi notarili; con i
medesimi decreti possono essere istituiti presidi
territoriali in luogo dei soppressi provveditorati
regionali dell'amministrazione penitenziaria e ne sono
definiti competenze e compiti. Con uno o piu' decreti del
Ministro si provvede alla razionalizzazione ed
all'informatizzazione delle strutture degli uffici del
Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita'
nonche' alla definizione di linee operative omogenee per
l'attivita' di gestione trattamentale.
3. Con uno o piu' decreti del Ministro, nell'ambito
delle dotazioni organiche del Ministero, sono determinate
le piante organiche del personale amministrativo degli
uffici giudiziari e delle strutture centrali e periferiche
in cui si articola l'Amministrazione.
4. Le strutture organizzative esistenti, interessate
dal processo di riorganizzazione di cui al presente
decreto, e i corrispondenti incarichi dirigenziali, sono
fatti salvi fino alla definizione delle procedure di
conferimento degli incarichi dirigenziali di prima fascia
relativi alla nuova organizzazione del Ministero da
concludersi entro il termine di 180 giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto.
5. Alle necessita' di riduzione degli uffici
dirigenziali di livello generale previste dall'articolo 1,
comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, e dall'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, si provvede anche mediante la soppressione
dei corrispondenti posti recati in aumento dall'articolo 5
del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240.
6. La tabella A) allegata al decreto legislativo 25
luglio 2006, n. 240, e' sostituita dalla tabella A)
allegata al presente decreto e che ne costituisce parte
integrante.
7. (Abrogato).
8. La tabella E) allegata alla legge 15 dicembre
1990, n. 395, e' sostituita dalla tabella B) allegata al
presente decreto e che ne costituisce parte integrante.
9. Le dotazioni organiche del personale dirigenziale
e non dirigenziale dell'Amministrazione giudiziaria, del
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, del
Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' e
dell'Amministrazione degli archivi notarili, sono previste
dalle tabelle C), D), E), F) e G) allegate al presente
decreto e che ne costituiscono parte integrante. Con
successivi decreti del Ministro della giustizia ripartisce
i contingenti di personale come sopra rideterminati nelle
fasce retributive e nei profili professionali.
10. Fermo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto
legislativo 25 luglio 2006, n. 240, e la riduzione di cui
all'articolo 5 del medesimo decreto legislativo, il
Ministro provvede con proprio decreto all'attribuzione
delle risorse ai dipartimenti.
11. Con successivo decreto del Ministro di natura
regolamentare e' definito il nuovo modello organizzativo
della Direzione generale della formazione.
12. E' istituita una struttura temporanea, di livello
dirigenziale generale, per il coordinamento delle attivita'
nell'ambito della politica regionale, nazionale e
comunitaria, che ha la responsabilita' del coordinamento,
gestione e controllo dei programmi e degli interventi
volti, nell'ambito della politica di coesione, al
perseguimento degli obiettivi del Ministero inerenti
all'organizzazione del sistema giustizia. La conferenza dei
capi dipartimento di cui all'articolo 3, comma 6, svolge
altresi' funzione di programmazione, indirizzo e controllo
relativamente alle competenze della direzione di cui al
primo periodo. Ai fini dell'invarianza della spesa e
nell'ambito delle dotazioni organiche del Ministero sono
resi indisponibili in misura corrispondente posti di
funzione dirigenziale, di livello generale o non generale,
equivalenti dal punto di vista finanziario.
13. Le dotazioni organiche del Ministero sono
definite dal presente decreto ad ogni effetto di legge.».
 

Allegato I (articolo 1, comma 1, lettera h)) sostituisce la tabella C) del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 84 del 2015

+-------------------------------------------------+
| Ministero della giustizia |
+-------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------+
| Dotazione organica complessiva del personale |
| dirigenziale |
+-----------------------------+-------------------+
|Qualifiche dirigenziali - | |
|carriera amministrativa | Dotazione organica|
+-----------------------------+-------------------+
|Dirigenti prima fascia | 17|
+-----------------------------+-------------------+
|Dirigenti seconda fascia | 388|
+-----------------------------+-------------------+
|Totale dirigenti | 405|
+-----------------------------+-------------------+
| |
+-----------------------------+-------------------+
|Qualifiche dirigenziali - | |
|carriera penitenziaria | Dotazione organica|
+-----------------------------+-------------------+
|Dirigenti generali | |
|penitenziari | 17|
+-----------------------------+-------------------+
|Dirigenti penitenziari | 341|
+-----------------------------+-------------------+
|Totale dirigenti | 358|
+-----------------------------+-------------------+

 

Allegato II (articolo 1, comma 1, lettera h)) sostituisce la tabella D) del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 84 del 2015

+-------------------------------------------------+
| Ministero della giustizia |
+-------------------------------------------------+
| Amministrazione giudiziaria |
+-------------------------------------------------+
| Dipartimento per gli affari di giustizia |
| Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, |
| del personale e dei servizi |
+-------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------+
| Dotazione organica complessiva del personale |
| amministrativo |
+-------------------------------------------------+
+-----------------------------+-------------------+
| Qualifiche dirigenziali | Dotazione organica|
+-----------------------------+-------------------+
|Dirigenti prima fascia | 13|
+-----------------------------+-------------------+
|Dirigenti seconda fascia | 326|
+-----------------------------+-------------------+
|Totale dirigenti | 339|
+-----------------------------+-------------------+
+-----------------------------+-------------------+
| Aree | Dotazione organica|
+-----------------------------+-------------------+
|Terza area | 11.993|
+-----------------------------+-------------------+
|Seconda area | 26.715|
+-----------------------------+-------------------+
|Prima area | 4.415|
+-----------------------------+-------------------+
| |
+-----------------------------+-------------------+
|Totale qualifiche | |
|dirigenziali | 339|
+-----------------------------+-------------------+
|Totale aree | 43.123|
+-----------------------------+-------------------+
|Totale complessivo | 43.462|
+-----------------------------+-------------------+

 

Allegato III (articolo 2, comma 1) sostituisce la tabella F) del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 84 del 2015

+-------------------------------------------------+
| Ministero della giustizia |
+-------------------------------------------------+
| Dipartimento per la giustizia minorile |
| e di comunita' |
+-------------------------------------------------+
| Dotazione organica complessiva del personale |
| amministrativo |
+-------------------------------------------------+
+-----------------------------+-------------------+
| Qualifiche dirigenziali | Dotazione organica|
+-----------------------------+-------------------+
|Dirigenti prima fascia - | |
|carriera amministrativa | 3|
+-----------------------------+-------------------+
|Dirigente generale | |
|penitenziario | 1|
+-----------------------------+-------------------+
|Dirigenti seconda fascia - | |
|carriera amministrativa | 16|
+-----------------------------+-------------------+
|Dirigenti esecuzione penale | |
|esterna e IPM - carriera | |
|penitenziaria | 41|
+-----------------------------+-------------------+
|Totale dirigenti | 61|
+-----------------------------+-------------------+
| |
+-----------------------------+-------------------+
| Aree | Dotazione organica|
+-----------------------------+-------------------+
|Terza area | 2.378|
+-----------------------------+-------------------+
|Seconda area | 985|
+-----------------------------+-------------------+
|Prima area | 115|
+-----------------------------+-------------------+
| |
+-----------------------------+-------------------+
|Totale qualifiche | |
|dirigenziali | 61|
+-----------------------------+-------------------+
|Totale aree | 3.478|
+-----------------------------+-------------------+
|Totale complessivo | 3.539|
+-----------------------------+-------------------+

 
Art. 2
Modifiche alla tabella sulla dotazione organica del Dipartimento per
la giustizia minorile e di comunita'

1. La tabella F) allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, e' sostituita dall'allegato III, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 3

Disposizioni transitorie e finali

1. Alla riorganizzazione degli uffici della direzione generale di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, nonche' alla definizione dei relativi compiti, conseguenti alle modifiche di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 3), alla individuazione degli uffici periferici dell'organizzazione giudiziaria e alla definizione della loro competenza territoriale, si provvede, nei limiti della vigente dotazione organica, con uno o piu' decreti del Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 1, le funzioni di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, come modificato dal presente decreto, sono esercitate dalla direzione generale di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, e possono essere delegate ai capi degli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2015, n. 133.
3. Con uno o piu' decreti del Ministro della giustizia, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le misure necessarie al coordinamento informativo ed operativo, che compete alla direzione generale di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, tra la medesima direzione generale e gli uffici periferici dell'organizzazione giudiziaria.
4. L'ufficio speciale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 102, resta operante fino alla data di entrata in funzione dell'ufficio periferico dell'organizzazione giudiziaria individuato come competente a norma del comma 1.

Note all'art. 3:
- Per il testo dell'articolo 5, comma 2, lettera b),
del citato decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 15 giugno 2015, n. 84, si vedano le note
all'articolo 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 4-bis,
della citata legge 23 agosto 1988, n. 400:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. - 4. (Omissis).
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. (Omissis).».
- Per il testo dell'articolo 4, comma 4, del citato
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le
note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 9 del citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno
2015, n. 84:
«Art. 9 (Funzioni e compiti). - 1. Il Direttore
regionale, nel rispetto delle disposizioni e sotto la
vigilanza dei capi dei dipartimenti di cui all'articolo 2,
comma 1, lettere a) e b), svolge i compiti attribuitigli
dal decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240 e dal
presente regolamento, in coordinamento, per le materie di
rispettiva competenza, con le articolazioni
dell'amministrazione centrale.
2. Il Direttore regionale:
a) gestisce le risorse umane, materiali e
finanziarie di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto
legislativo 25 luglio 2006, n. 240 ed esercita i relativi
poteri di spesa;
b) definisce per gli uffici giudiziari i limiti
entro i quali possono essere adottati gli atti che
comportano oneri di spesa;
c) assegna agli uffici le risorse finanziarie e
strumentali a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo
25 luglio 2006, n. 240;
d) svolge le attivita' di programmazione,
individuazione, rilevazione, controllo, gestione, verifica,
anche a consuntivo, delle risorse finanziarie assegnate;
verifica la coerenza tra lo stanziamento e l'allocazione
effettiva delle risorse finanziarie finalizzate alla
realizzazione degli obiettivi programmati; svolge attivita'
di analisi e rendiconto periodica finalizzata al supporto
decisionale; analizza gli scostamenti tra quanto
programmato e quanto conseguito; svolge le attivita' di
individuazione, rilevazione, controllo e gestione di dati e
informazioni finalizzate al supporto dei processi
decisionali e del controllo di gestione
dell'amministrazione centrale.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 3, del
citato decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto
2015, n. 133:
«Art. 6 (Rapporti con l'amministrazione centrale). -
1. - 2. (Omissis).
3. Ferme le competenze del Dipartimento
dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei
servizi del Ministero connesse alle spese di funzionamento
degli uffici giudiziari, ivi incluse le competenze dei
titolari delegati ai poteri di spesa, possono essere
delegate ai capi degli uffici giudiziari le competenze
relative alla formazione dei contratti necessari
all'attuazione dei compiti di cui all'articolo 4, comma 1.
Nella materia della sicurezza le medesime competenze
possono essere delegate al procuratore generale.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
16 dicembre 1993, n. 522, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 febbraio 1994, n. 102 (Istituzione di un
ufficio speciale presso il Ministero di grazia e giustizia
per la gestione e la manutenzione degli uffici giudiziari
della citta' di Napoli):
«Art. 1. - 1. Nell'ambito della organizzazione del
Ministero di grazia e giustizia e' istituito l'ufficio
speciale per la gestione e la manutenzione del nuovo
complesso giudiziario della citta' di Napoli e degli
edifici e locali ospitanti uffici giudiziari nella stessa
citta', nonche' degli edifici e locali ospitanti il
tribunale di Napoli nord e la procura della Repubblica
presso il medesimo tribunale.
2. All'ufficio speciale sono attribuite, in deroga
all'articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, le
attivita' necessarie a rendere funzionante il nuovo
complesso giudiziario e l'edificio destinato a sede della
procura della Repubblica presso il tribunale, entrambi siti
nel centro direzionale di Napoli, le attivita' concernenti
la gestione, la manutenzione e la conservazione dei beni
immobili e delle strutture, nonche' quelle concernenti i
servizi, compresi il riscaldamento, la climatizzazione, la
ventilazione, la telefonia, le reti informatiche, il
controllo informatico centralizzato delle strutture, la
pulizia e custodia degli immobili e loro pertinenze, e
quant'altro necessario per il funzionamento degli edifici
giudiziari della citta' di Napoli. Le attivita' di cui al
periodo precedente sono attribuite all'ufficio speciale
anche in relazione agli edifici e ai locali ospitanti il
tribunale di Napoli nord e la procura della Repubblica
presso il medesimo tribunale.
3. L'ufficio speciale ha sede presso il nuovo
complesso giudiziario della citta' di Napoli, sito nel
centro direzionale di tale citta'.».
 
Art. 4

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 30 ottobre 2020

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Conte

Il Ministro della giustizia
Bonafede

Il Ministro
per la pubblica amministrazione
Dadone

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Gualtieri
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2020 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 2795