Gazzetta n. 317 del 22 dicembre 2020 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 ottobre 2020
Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, concernenti il Dipartimento della protezione civile.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto l'art. 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare l'art. 4;
Visto, in particolare, l'art. 7, commi 1, 2 e 3, del predetto decreto legislativo n. 303 del 1999, ai sensi del quale il Presidente del Consiglio dei ministri individua, con propri decreti, le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e indica, per tali strutture e per quelle di cui si avvalgono ministri o Sottosegretari di Stato da lui delegati, il numero massimo degli uffici e dei servizi, restando l'organizzazione interna delle strutture medesime affidata alle determinazioni del Segretario generale o dei ministri e sottosegretari delegati, secondo le rispettive competenze;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l'art. 21 relativo al Dipartimento della protezione civile;
Visto l'art. 74-bis, comma 1 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito, con modificazioni, nella legge n. 27 del 24 aprile 2020, in cui si dispone che la dotazione organica del ruolo speciale tecnico-amministrativo del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia della protezione civile, di cui all'art. 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e' incrementata nella misura di un posto di prima fascia e di un posto di seconda fascia;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 2019, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. dott. Riccardo Fraccaro e' stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, a esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Ritenuto opportuno procedere alla ridefinizione dell'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di adeguare l'organizzazione del Dipartimento della protezione civile alle modifiche introdotte dal citato art. 74-bis, comma 1 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020;
Informate le organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1
Modifiche all'art. 21 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 1° ottobre 2012

1. All'art. 21, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, le parole: «non piu' di sette uffici» sono sostituite dalle seguenti: «non piu' di otto uffici» e le parole: «non piu' di trentatre' servizi» sono sostituite dalle seguenti: «non piu' di trentaquattro servizi».
 
Art. 2

Disposizioni finali

1. Entro novanta giorni dall'emanazione del presente decreto e' adottato il decreto di organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012.
2. L'attuale organizzazione del Dipartimento della protezione civile resta ferma sino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1.
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2020

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
Fraccaro

Registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 2020 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 2623