Gazzetta n. 317 del 22 dicembre 2020 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 settembre 2020
Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2018, recante disposizioni applicative per il funzionamento del Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

di concerto con

IL MINISTRO
DELLO SVILPPO ECONOMICO

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio», e, in particolare, l'art. 103 ove si prevede l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri del Registro pubblico generale delle opere protette ai sensi della medesima legge;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
Visto, in particolare, il comma 9 dell'art. 14 del citato decreto-legge n. 98 del 2011, secondo il quale il Ministro per i beni e le attivita' culturali emana, annualmente, un atto di indirizzo contenente, con riferimento a tre esercizi sociali, gli obiettivi strategici della societa' a responsabilita' limitata «Istituto Luce - Cinecitta'»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Vista la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante «Disciplina del cinema e dell'audiovisivo», che all'art. 32 istituisce presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali il Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive, con conseguente soppressione del Registro pubblico speciale per le opere cinematografiche e le opere audiovisive, di cui al comma 2 del citato art. 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633;
Visto, in particolare il comma 7 dell'art. 32 della citata legge 14 novembre 2016, n. 220, ove si prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono determinate le caratteristiche del Registro, le modalita' di registrazione delle opere, le tariffe relative alla tenuta del Registro, la tipologia e i requisiti formali degli atti soggetti a trascrizione, le modalita' e i limiti della pubblicazione delle informazioni previste dal comma 6 del medesimo art. 32, necessarie ad assicurare la trasparenza sui contributi pubblici;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2018, recante «Disposizioni applicative per l'attivazione del Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive»;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante, tra l'altro, disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'organismo indipendente di valutazione della performance» e, in particolare, l'art. 23;
Visto l'atto di indirizzo del 30 marzo 2020, emanato dal Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, concernente gli obiettivi strategici della societa' a responsabilita' limitata «Istituto Luce - Cinecitta'», da realizzarsi nell'anno 2020 e per il triennio 2020-2022, con il quale e' stato assegnato alla societa' il supporto alla Direzione generale Cinema e audiovisivo nella implementazione e tenuta del Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive, attraverso la realizzazione di un portale telematico e la dematerializzazione di tutta la documentazione afferente il PRC presso la SIAE;
Considerato che, ai sensi dell'art. 32, comma 3, lettera a) della legge 14 novembre 2016, n. 220, attraverso il Registro sono assicurate la pubblicita' e l'opponibilita' a terzi, sino a prova contraria, dell'attribuzione dell'opera ad autori e produttori;
Rilevata la necessita' che le disposizioni di funzionamento dell'istituendo Registro siano rese coerenti ed omogenee rispetto agli effetti di pubblicita' previsti dall'art. 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633, gia' validi per il Registro pubblico delle opere protette e il Pubblico registro cinematografico;
Rilevata la necessita' di modificare le disposizioni applicative contenute nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2018, in conformita' all'art. 32 della legge 14 novembre 2016, n. 220, in ragione delle esigenze attuative del Registro istituito dal medesimo articolo;
Su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

Decreta:

Art. 1

Modifiche all'art. 2 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2018

1. All'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2018, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, numero 1, la parola: «rispettivamente» e' soppressa e le parole: «dei beni e delle attivita' culturali e del turismo» sono sostituite dalle seguenti: «per i beni e le attivita' culturali e per il turismo»;
b) al comma 2, il numero 2 e' sostituito dal seguente: «2. "DG Cinema e audiovisivo": la Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo;»;
c) al comma 2, numero 4, punto 1, le parole: «; i parametri e i requisiti per definire tale destinazione sono» sono sostituite dalle seguenti: «, secondo i parametri»;
d) al comma 2, numero 4, punto 4, le parole: «come distinta al precedente punto» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al punto».
 
Art. 2

Modifiche all'art. 3 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2018

1. All'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2018, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «avvalendosi delle» sono sostituite dalle seguenti: «con le» e, dopo le parole: «legislazione vigente,», sono inserite le seguenti: «avvalendosi di Istituto Luce-Cinecitta' S.r.l., istituita dall'art. 14, comma 6 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,»;
b) al comma 2, lettera a), le parole: «dell'attribuzione» sono sostituite dalle seguenti: «, mediante verifica degli atti di attribuzione» e, dopo le parole: «opere cinematografiche e audiovisive», sono aggiunte le seguenti: «iscritte nel Registro»;
c) al comma 2, lettera b), le parole: «e sovranazionali» sono sostituite dalle seguenti: «, nonche' sui finanziamenti concessi dall'Unione europea e dai Fondi sovranazionali cui l'Italia partecipa,» e il numero 1 e' abrogato;
d) al comma 2, lettera c), le parole: «radio-televisivo» sono sostituite dalle seguenti: «radiofonico, televisivo e multimediale».
 
Art. 3

Modifiche all'art. 4 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2018

1. All'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2018, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, la parola: «dichiarativa» e' sostituita dalle seguenti: «e di opponibilita' a terzi» e le parole: «sul Registro vengono iscritte» sono sostituite dalle seguenti: «sono iscritte nel Registro»;
b) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) in via obbligatoria, le opere cinematografiche e audiovisive di nazionalita' italiana, di cui agli articoli 5 e 6 della legge 14 novembre 2016, n. 220, che hanno beneficiato di contributi pubblici statali, regionali, degli enti locali o di finanziamenti dell'Unione europea o di Fondi sovranazionali cui l'Italia partecipa nonche' gli atti, gli accordi e le sentenze aventi ad oggetto i diritti alla distribuzione, rappresentazione o sfruttamento in Italia e all'estero, incluse le cessioni dei contributi pubblici ricevuti ai sensi della legge n. 220 del 2016, per le medesime opere;»;
c) al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) in via facoltativa, le opere cinematografiche e audiovisive di nazionalita' italiana, di cui agli articoli 5 e 6 della legge 14 novembre 2016, n. 220, che non hanno beneficiato di contributi pubblici statali, regionali, degli enti locali o di finanziamenti dell'Unione europea o di Fondi sovranazionali cui l'Italia partecipa, nonche' tutti gli atti, gli accordi e sentenze aventi ad oggetto i diritti alla distribuzione, rappresentazione o sfruttamento in Italia e all'estero, delle medesime opere;»;
d) al comma 1, dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente: «b-bis) in via facoltativa, le opere cinematografiche e audiovisive non aventi nazionalita' italiana, incluse quelle importate in Italia, nonche' gli atti, accordi e sentenze aventi ad oggetto i diritti relativi alla distribuzione, rappresentazione o sfruttamento in Italia delle medesime opere, per le quali e' ammessa l'iscrizione anche da parte del distributore nazionale o internazionale.»;
e) il comma 2 e' abrogato;
f) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. I dati relativi alle sovvenzioni pubbliche, nonche' all'acquisto, alla distribuzione e alla cessione dei diritti di antenna alle reti del servizio pubblico delle opere iscritte al Registro, sono liberamente accessibili e consultabili sul sito internet istituzionale della DG Cinema e audiovisivo, tramite apposito link al sito istituzionale del Ministero.».
 
Art. 4

Modifiche all'art. 5 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2018

1. All'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2018, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il produttore, l'impresa cinematografica o audiovisiva italiana che esercita l'attivita' di produzione e realizzazione di opere cinematografiche e audiovisive ed e' titolare dei diritti di sfruttamento economico dell'opera ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, richiede l'iscrizione delle medesime opere nel Registro, presentando apposita domanda alla DG Cinema e audiovisivo entro novanta giorni dalla data della prima uscita in sala o della prima diffusione televisiva o sul web. E' fatto salvo quanto disposto dall'art. 4, commi 1, lettera b-bis), e 3.»;
b) al comma 2, le parole: «utilizzando la piattaforma messa a disposizione dalla DG Cinema ed» sono sostituite dalle seguenti: «secondo le indicazioni specifiche contenute nei moduli predisposti dalla DG Cinema e audiovisivo e»;
c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente comma 2-bis: «2-bis. Nel caso di opera cinematografica o audiovisiva destinataria di contributi pubblici di cui all'art. 3, comma 2, lettera b), con la richiesta di iscrizione deve essere allegata copia degli atti concessori o indicato il sito istituzionale che riporta i dati relativi all'assegnazione dei contributi. La richiesta di iscrizione di un'opera cinematografica o audiovisiva italiana destinataria di contributi concessi ai sensi della legge 14 novembre 2016, n. 220, attesta, mediante dichiarazione della Cineteca nazionale, l'avvenuto deposito dell'opera ai sensi dell'art. 7 della medesima legge. Qualora, al momento della richiesta di iscrizione, l'opera non sia stata ultimata e, conseguentemente, non ancora depositata presso la Cineteca nazionale, la dichiarazione di cui al secondo periodo deve essere comunque trasmessa ad integrazione della richiesta di iscrizione entro il termine di cui al comma 1.».
 
Art. 5

Modifiche all'art. 6 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2018

1. All'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2018, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Ai fini della trascrizione degli atti di cui all'art. 4, e' presentata apposita nota di trascrizione contenente gli elementi indicati nell'allegato 3 e secondo quanto specificato nei moduli predisposti dalla DG Cinema e audiovisivo.»;
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente comma 1-bis: «1-bis. Qualora un atto abbia per oggetto piu' opere cinematografiche e audiovisive, devono essere redatte e presentate altrettante distinte note di trascrizione, ognuna riportante il contenuto dispositivo relativo a ciascuna opera.»;
c) il comma 2 e' abrogato;
d) al comma 3, le parole: «si riferisce» sono sostituite dalle seguenti: «e la nota si riferiscono. Per le opere di cui all'art. 5, comma 1, la DG Cinema e audiovisivo verifica altresi' la regolarita' e la continuita' dei trasferimenti dei diritti.»;
e) al comma 4, le parole: «ovvero la mancata trascrizione specificando, in quest'ultimo caso, le relative motivazioni» sono sostituite dalle seguenti: «o la richiesta di rettifiche, integrazioni oppure le motivazioni della mancata trascrizione»;
f) dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: «5-bis. Con l'eccezione degli atti di concessione di sovvenzioni pubbliche, ai fini della trascrizione sul Registro, gli atti di cui all'art. 4 devono essere debitamente registrati presso l'Agenzia delle entrate e devono essere presentati in modalita' telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Con apposito decreto, il direttore generale Cinema e audiovisivo puo' specificare le ulteriori modalita' operative relative alla tenuta del Registro.».
 
Art. 6

Modifiche all'art. 7 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2018

1. L'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2018, e' sostituito dal seguente:
«1. Il Registro assicura la pubblicita' e l'opponibilita' a terzi sino a prova contraria, ai sensi dell'art. 32, comma 3 della legge 14 novembre 2016, n. 220, dell'esistenza dell'opera cinematografica e audiovisiva, mediante verifica dei relativi atti di attribuzione agli autori e ai produttori, nonche' della pubblicita' in merito all'assegnazione dei contributi previsti dalla vigente normativa e in merito all'acquisto, alla distribuzione e alla cessione di diritti d'antenna alle reti del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale.
2. Il Registro tenuto dalla DG Cinema e audiovisivo e' pubblico. La nota di trascrizione, nonche' gli estremi degli atti e dei documenti allegati, sono accessibili nel rispetto della normativa vigente.».
 
Art. 7

Modifiche all'art. 8 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2018

1. All'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2018, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «bilancio dello Stato,» sono inserite le seguenti: «per essere riassegnate ad apposito capitolo della DG Cinema e audiovisivo dello stato di previsione della spesa del Ministero,»;
b) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «opera cinematografica» sono inserite le seguenti: «o audiovisiva»;
c) al comma 1, dopo la lettera a), e' inserita la seguente: «a-bis) per ogni iscrizione di cortometraggio, film o altra opera audiovisiva di cortometraggio euro 55,65;»;
d) al comma 1, la lettera b) e' abrogata;
e) al comma 1, lettera c), le parole: da «qualora» fino alla fine della lettera sono soppresse;
f) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Oltre alle tariffe di cui al comma 1, trovano applicazione le norme sull'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.»;
g) al comma 2, le parole: «come sopra» sono soppresse, dopo la parola: «determinate» sono inserite le seguenti: «ai sensi del comma 1» e le parole: «dei beni e delle attivita' culturali e del turismo» sono sostituite dalle seguenti: «per i beni e le attivita' culturali e per il turismo».
 
Art. 8

Modifiche all'art. 9 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2018

1. All'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2018, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: «al» e' sostituita dalle seguenti: «all'art. 103, comma 2 della», le parole: «art. 103, comma 2,» sono soppresse e, dopo la parola: «cinema», sono inserite le seguenti: «e audiovisivo»;
b) al comma 3, le parole: da «, ad eccezione» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «. Sono iscrivibili presso il nuovo Registro le opere di cui all'art. 5, comma 1 del presente decreto, non iscritte nel soppresso Registro pubblico speciale tenuto dalla Societa' italiana autori ed editori (S.I.A.E.) e in possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione a decorrere dal 1° gennaio 2017.».
 
Art. 9

Modifiche agli allegati al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2018

1. All'allegato 1 «Contenuto del Pubblico registro» al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2018, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla sezione A:
1) la lettera f) e' abrogata;
2) alla lettera g), sono premesse le seguenti parole: «se ottenuto,»;
3) alla lettera h), sono aggiunte, in fine, le parole seguenti: «e, qualora conseguito, gli estremi del riconoscimento in via provvisoria della nazionalita' italiana»;
4) alla lettera i), sono premesse le seguenti parole: «per le opere ultimate di cui all'art. 5, comma 2-bis, ultimo periodo, del presente decreto,»;
5) alla lettera j), le parole: «di prima proiezione in pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «della prima uscita in sala o della prima diffusione televisiva o sul web, ove gia' avvenute»;
6) la lettera k) e' abrogata;
7) alla lettera m), le parole: «i dati» sono sostituite dalle seguenti: «gli atti»;
8) alla lettera n), le parole: «i contributi pubblici statali, regionali e degli enti locali e sovranazionali» sono sostituite dalle seguenti: «copia degli atti concessori, o stralcio dal sito istituzionale con i dati essenziali, dei contributi pubblici statali, regionali, degli enti locali o di finanziamenti dell'Unione europea o di un Fondo sovranazionale cui l'Italia partecipa» e il numero 1 e' abrogato;
9) alla lettera o), le parole: «radio-televisivo» sono sostituite dalle seguenti: «radiofonico, televisivo e multimediale, ove disponibili»;
b) alla sezione B:
1) alla lettera e), le parole: «la data di importazione» sono sostituite dalle seguenti: «la data di acquisizione dei diritti» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per la proiezione ovvero la diffusione in Italia»;
2) alla lettera g), le parole: «di prima proiezione in pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «della prima uscita in sala o della prima diffusione televisiva o sul web, ove gia' avvenute»;
3) alla lettera h), le parole: «i dati» sono sostituite dalle seguenti: «gli atti»;
4) alla lettera i), le parole: «radio-televisivo» sono sostituite dalle seguenti: «radiofonico, televisivo e multimediale, ove disponibili».
2. All'allegato 2 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2018, «Tipologia degli atti soggetti a trascrizione nel Registro», al numero 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «radio-televisivo» sono sostituite dalle seguenti: «radiofonico, televisivo e multimediale»;
b) la lettera l) e' sostituita dalla seguente: «l) gli atti relativi a vicende societarie idonee a modificare o estinguere i diritti di cui alle lettere precedenti;»;
c) la lettera m) e' abrogata;
d) alla lettera o), le parole: «le domande giudiziali,» sono soppresse;
e) alla lettera p), dopo le parole: «dell'Unione europea», sono inserite le seguenti: «o di un Fondo sovranazionale cui l'Italia partecipa»;
f) dopo la lettera p), e' inserita la seguente: «p-bis) gli atti di cessione del credito di imposta e dei contributi pubblici ricevuti ai sensi della legge n. 220 del 2016, per le medesime opere;».
3. All'allegato 2 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2018, «Requisiti formali degli atti soggetti a trascrizione» sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il numero 1 e' sostituito dal seguente: «1. Con l'eccezione di quelli previsti dalla lettera o), ai fini della trascrizione sul Registro, tutti gli atti di cui al presente allegato, stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto nella forma prescritta a norma di legge per la loro validita', devono essere debitamente registrati presso l'Agenzia delle entrate e presentati in modalita' telematica, con firma digitale, alla DG Cinema e audiovisivo.»;
b) il numero 2 e' abrogato;
c) al numero 3, sono aggiunte, in fine, le parole seguenti: «, se richiesto dalla legge in relazione all'atto da trascrivere, oppure da una traduzione con attestazione di conformita' all'originale»;
d) i numeri 4 e 5 sono abrogati.
4. All'allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2018, «Nota di trascrizione» sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 1, lettera c):
1) al punto 1, le parole: «con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente» sono soppresse;
2) il punto 3 e' abrogato;
3) al punto 5, le parole: «dell'evento giuridico che si vuole rendere conoscibile» sono sostituite dalle seguenti: «degli atti giuridici che s'intendono rendere conoscibili»;
4) al punto 6, le parole: «del suddetto evento giuridico» sono sostituite con le seguenti: «degli stessi atti giuridici» e le parole: «ed alla quantita'» sono sostituite dalle seguenti: «e alla tipologia»;
b) al numero 3, lettera b), punto 5, dopo la parola: «rispetto», e' inserita la seguente: «di».
 
Art. 10

Disposizioni transitorie e finali

1. Alla denominazione «DG Cinema», ovunque ricorra nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2018 e negli atti a questo allegati, e' sostituita la denominazione «DG Cinema e audiovisivo», in adeguamento al regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019.
2. Entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto la DG Cinema e audiovisivo assicura l'operativita' del Registro e ne da' pubblico avviso nel proprio sito web. La richiesta di iscrizione al Registro di opere, la cui prima uscita in sala o la prima diffusione televisiva o sul web e' avvenuta nel periodo dal 1° gennaio 2017 al centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto, deve essere presentata entro novanta giorni dalla data del pubblico avviso di cui al primo periodo.
3. Con provvedimento del direttore generale Cinema e audiovisivo, da adottare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, sono disciplinate le modalita' di trasferimento dei dati, delle informazioni e della documentazione concernenti il Registro pubblico speciale per le opere cinematografiche e audiovisive, soppresso dalla legge 14 novembre 2016, n. 220, che confluisce nel Registro di cui al presente decreto.
Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 2020

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Conte

Il Ministro per i beni
e le attivita' culturali
e per il turismo
Franceschini

Il Ministro
dello sviluppo economico
Patuanelli
Registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2020 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 2757