Gazzetta n. 316 del 21 dicembre 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 7 agosto 2020, n. 174
Regolamento in materia di assunzione dei testimoni di giustizia in una pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera h), della legge 11 gennaio 2018, n. 6.


IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti gli articoli 7, comma 1, lettera h), e 26, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 6, recante «Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive integrazioni e modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 18 dicembre 2014, n. 204, recante «Regolamento in materia di assunzione dei testimoni di giustizia in una pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 2015, n. 30;
Sentita la Commissione centrale di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del 4 luglio 2019;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento, si intende per:
a) Commissione centrale: la Commissione centrale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82;
b) Servizio centrale: il Servizio centrale di protezione di cui all'articolo 14 del citato decreto-legge n. 8 del 1991;
c) amministrazioni pubbliche: quelle di cui all'articolo l, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

N O T E

Avvertenza:

- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto,
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 7, comma 1, lettere g)
e h), e dell'art. 26, comma 1, della legge 11 gennaio 2018,
n. 6 (Disposizioni per la protezione dei testimoni di
giustizia):
«Art. 7 (Misure di reinserimento sociale e
lavorativo). - 1. Al fine di assicurare ai testimoni di
giustizia e agli altri protetti l'immediato reinserimento
sociale e lavorativo, sono applicate speciali misure che
prevedono:
(Omissis);
g) la capitalizzazione del costo dell'assegno
periodico di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), in
alternativa allo stesso, qualora i testimoni di giustizia o
gli altri protetti non abbiano riacquistato l'autonomia
lavorativa o il godimento di un reddito proprio,
equivalenti a quelli pregressi. La capitalizzazione e'
quantificata ai sensi dei regolamenti di cui all'art. 26 ed
e' elevabile fino a un terzo se e' assolutamente necessario
al fine di realizzare l'autonomia reddituale del testimone
di giustizia o degli altri protetti. La capitalizzazione
puo' essere corrisposta sulla base di un concreto progetto
di reinserimento lavorativo, previa valutazione sulla sua
attuabilita' in relazione alle condizioni contingenti di
mercato, alle capacita' del singolo e alla situazione di
pericolo, con un'erogazione graduale commisurata alla
progressiva realizzazione del progetto. La capitalizzazione
puo' essere altresi' corrisposta, qualora il destinatario
non sia in grado di svolgere attivita' lavorativa o lo
richieda, attraverso piani di investimento o di erogazioni
rateali che ne assicurino la sussistenza;
h) l'accesso del testimone di giustizia, in
alternativa alla capitalizzazione e qualora non abbia
altrimenti riacquistato l'autonomia economica, a un
programma di assunzione in una pubblica amministrazione,
con qualifica e con funzioni corrispondenti al titolo di
studio e alle professionalita' possedute, fatte salve
quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti.
Alle assunzioni si provvede per chiamata diretta
nominativa, nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui
all'art. 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, nei limiti dei posti vacanti nelle piante
organiche e nel rispetto delle disposizioni limitative in
materia di assunzioni, sulla base delle intese conseguite
tra il Ministero dell'interno e le amministrazioni
interessate. A tale fine si applica ai testimoni di
giustizia il diritto al collocamento obbligatorio con
precedenza previsto dall'art. 1, comma 2, della legge 23
novembre 1998, n. 407, in materia di vittime del terrorismo
e della criminalita' organizzata. Al programma di
assunzione possono accedere anche i testimoni di giustizia
non piu' sottoposti allo speciale programma di protezione e
alle speciali misure di protezione ai sensi del
decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, ovvero
quelli che, prima della data di entrata in vigore della
legge 13 febbraio 2001, n. 45, erano ammessi alle speciali
misure o allo speciale programma di protezione deliberati
dalla commissione centrale di cui all'art. 10 del citato
decreto-legge n. 8 del 1991, di seguito denominata
"commissione centrale", e possedevano i requisiti di cui
all'art. 16-bis del medesimo decreto-legge n. 8 del 1991.
Per il coniuge e i figli ovvero, in subordine, per i
fratelli dei testimoni di giustizia, stabilmente
conviventi, a carico e ammessi alle speciali misure di
protezione, e' consentita l'assunzione esclusivamente in
via sostitutiva dell'avente diritto a titolo principale,
che non abbia esercitato il diritto al collocamento
obbligatorio. Le modalita' di attuazione, al fine,
altresi', di garantire la sicurezza dei testimoni di
giustizia e la loro formazione propedeutica all'assunzione
e di stabilire i criteri per il riconoscimento del diritto
anche in relazione alla qualita' e all'entita' economica
dei benefici gia' riconosciuti e alle cause e modalita'
dell'eventuale revoca del programma di protezione, sono
stabilite dai regolamenti di cui all'art. 26;
(Omissis).».
«Art. 26 (Regolamenti di attuazione). - 1. Con uno o
piu' regolamenti adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia,
sentita la commissione centrale, previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro
trenta giorni, sono stabilite le disposizioni per
l'attuazione della presente legge.
(Omissis).».
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.
- Il decreto del Ministro dell'interno 18 dicembre
2014, n. 204 (Regolamento in materia di assunzione dei
testimoni di giustizia in una pubblica amministrazione, ai
sensi dell'art. 7, comma 1, lettere a) e b) del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 2015, n. 30.
- Si riporta il testo dell'art. 10, comma 2, del
decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 (Nuove
norme in materia di sequestri di persona a scopo di
estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia,
nonche' per la protezione e il trattamento sanzionatorio di
coloro che collaborano con la giustizia):
«Art. 10 (Commissione centrale per la definizione e
applicazione delle speciali misure di protezione). - 1.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro della giustizia, sentiti i Ministri
interessati, e' istituita una commissione centrale per la
definizione e applicazione delle speciali misure di
protezione.
(Omissis).».

Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 10, comma 2, del decreto-legge
15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 marzo 1991, n. 82 (Nuove norme in materia di
sequestri di persona a scopo di estorsione e per la
protezione dei testimoni di giustizia, nonche' per la
protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che
collaborano con la giustizia), v. nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 14 del citato
decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82:
«Art. 14 (Servizio centrale di protezione). - 1. Alla
attuazione e alla specificazione delle modalita' esecutive
del programma speciale di protezione deliberato dalla
commissione centrale provvede il Servizio centrale di
protezione istituito, nell'ambito del Dipartimento della
pubblica sicurezza, con decreto del Ministro dell'interno,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
che ne stabilisce la dotazione di personale e di mezzi,
anche in deroga alle norme vigenti, sentite le
amministrazioni interessate. Il Servizio centrale di
protezione e' articolato in almeno due divisioni dotate di
personale e strutture differenti e autonome, in modo da
assicurare la trattazione separata delle posizioni dei
collaboratori di giustizia e dei testimoni di giustizia.
1-bis. All'attuazione del presente articolo si
provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del citato
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 1. (Finalita' ed ambito di applicazione (art. 1
del decreto legislativo n. 29 del 1993, come modificato
dall'art. 1 del decreto legislativo n. 80 del 1998)). -
(Omissis).
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte
le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
(Omissis).».
 
Art. 2

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera h), della legge 11 gennaio 2018, n. 6, nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive integrazioni e modificazioni.

Note all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 7, comma 1, lett. h) della
legge 11 gennaio 2018, n. 6, v. nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 2, commi 2 e 3, del
citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 2 (Fonti). - (Omissis).
2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle
disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice
civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato
nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute
nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a
carattere imperativo. Eventuali disposizioni di legge,
regolamento o statuto, che introducano o che abbiano
introdotto discipline dei rapporti di lavoro la cui
applicabilita' sia limitata ai dipendenti delle
amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono
essere derogate nelle materie affidate alla contrattazione
collettiva ai sensi dell'art. 40, comma 1, e nel rispetto
dei principi stabiliti dal presente decreto, da successivi
contratti o accordi collettivi nazionali e, per la parte
derogata, non sono ulteriormente applicabili.
3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2
sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono
stipulati secondo i criteri e le modalita' previste nel
titolo III del presente decreto; i contratti individuali
devono conformarsi ai principi di cui all'art. 45, comma 2.
L'attribuzione di trattamenti economici puo' avvenire
esclusivamente mediante contratti collettivi e salvo i casi
previsti dai commi 3-ter e 3-quater dell'art. 40 e le
ipotesi di tutela delle retribuzioni di cui all'art.
47-bis, o, alle condizioni previste, mediante contratti
individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti
amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non
previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data
dall'entrata in vigore dal relativo rinnovo contrattuale. I
trattamenti economici piu' favorevoli in godimento sono
riassorbiti con le modalita' e nelle misure previste dai
contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne
conseguono incrementano le risorse disponibili per la
contrattazione collettiva.
(Omissis).».
 
Art. 3

Requisiti di applicazione

1. Possono essere ammessi al programma di assunzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera h), della legge 11 gennaio 2018, n. 6, coloro ai quali non e' stata applicata la speciale misura della capitalizzazione del costo dell'assegno periodico di cui all'articolo 7, comma 1, lettera g), della medesima legge ovvero, prima della data di entrata in vigore della legge n. 6 del 2018, la misura della capitalizzazione e le altre misure di assistenza economica finalizzate al reinserimento sociale di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e che non abbiano altrimenti riacquistato l'autonomia lavorativa o il godimento di un reddito proprio, equivalenti a quelli pregressi.
2. In conformita' a quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera h), della legge n. 6 del 2018, il diritto all'assunzione presso una pubblica amministrazione e' riconosciuto ai soggetti di cui all'articolo 2 salvo che i medesimi siano stati destinatari di provvedimenti di revoca delle speciali misure di protezione di cui al Capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 6, o di revoca o mancata proroga delle speciali misure ovvero dello speciale programma di protezione, disposti dalla Commissione centrale ai sensi dell'articolo 13-quater, comma 2, del decreto-legge n. 8 del 1991.

Note all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 7, comma 1, lett. g) e h),
della legge 11 gennaio 2018, n. 6 v. nelle note alle
premesse.
- Il Capo II della citata legge 11 gennaio 2018, n. 6,
concerne le speciali misure di protezione per i testimoni
di giustizia e per gli altri protetti.
- Si riporta il testo dell'art. 13-quater, comma 2, del
citato decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82:
«Art. 13-quater (Revoca e modifica delle speciali
misure di protezione). - (Omissis).
2. Costituiscono fatti che comportano la revoca delle
speciali misure di protezione l'inosservanza degli impegni
assunti a norma dell'art. 12, comma 2, lettere b) ed e),
nonche' la commissione di delitti indicativi del
reinserimento del soggetto nel circuito criminale.
Costituiscono fatti valutabili ai fini della revoca o della
modifica delle speciali misure di protezione l'inosservanza
degli altri impegni assunti a norma dell'art. 12, la
commissione di reati indicativi del mutamento o della
cessazione del pericolo conseguente alla collaborazione, la
rinuncia espressa alle misure, il rifiuto di accettare
l'offerta di adeguate opportunita' di lavoro o di impresa,
il ritorno non autorizzato nei luoghi dai quali si e' stati
trasferiti, nonche' ogni azione che comporti la rivelazione
o la divulgazione dell'identita' assunta, del luogo di
residenza e delle altre misure applicate. Nella valutazione
ai fini della revoca o della modifica delle speciali misure
di protezione, specie quando non applicate mediante la
definizione di uno speciale programma, si tiene particolare
conto del tempo trascorso dall'inizio della collaborazione
oltre che della fase e del grado in cui si trovano i
procedimenti penali nei quali le dichiarazioni sono state
rese e delle situazioni di pericolo di cui al comma 6
dell'art. 9.
(Omissis).».
 
Art. 4

Istruttoria della domanda
di assunzione

1. La domanda per accedere ad un programma di assunzione per chiamata diretta nominativa presso una pubblica amministrazione e' redatta in forma scritta utilizzando gli appositi modelli predisposti dalla Commissione centrale e presentata dai soggetti di cui all'articolo 2 alla Commissione centrale per il tramite del Servizio centrale.
2. I soggetti di cui all'articolo 2 che non intendono esercitare personalmente il diritto al collocamento obbligatorio, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera h), della citata legge n. 6 del 2018, indicano in via sostitutiva un solo beneficiario tra il coniuge, i figli, ovvero, in subordine, i fratelli stabilmente conviventi a carico e ammessi alle speciali misure di protezione. L'indicazione, univoca e non modificabile, e' espressa in forma scritta utilizzando gli appositi modelli predisposti dalla Commissione centrale.
3. Il Servizio centrale, ricevuta la domanda di cui al comma 1, comunica alla Commissione centrale ogni dato, notizia o informazione utile per la verifica dei requisiti di cui all'articolo 3.
4. Il Servizio centrale comunica altresi' alla Commissione centrale ogni dato, notizia o informazione utile con riferimento:
a) alle misure di reinserimento sociale e lavorativo di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), i), della legge n. 6 del 2018;
b) agli interventi contingenti finalizzati ad agevolare il reinserimento sociale ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82;
c) alle misure straordinarie di natura economica ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 8 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 82 del 1991.
5. La Commissione centrale, ricevuti dal Servizio centrale gli elementi conoscitivi di cui ai commi 3 e 4, verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 3 e delibera il riconoscimento della speciale misura dell'accesso al programma di assunzione in una pubblica amministrazione, trasmettendo gli atti al Servizio centrale che ne da' comunicazione agli interessati e provvede agli adempimenti di cui all'articolo 5.

Note all'art. 4:
- Per il testo dell'art. 7, comma 1, lett. h) della
legge 11 gennaio 2018, n. 6 (Disposizioni per la protezione
dei testimoni di giustizia), v. nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 13, commi 4 e 5, del
citato decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82:
«Art. 13 (Contenuti delle speciali misure di
protezione e adozione di provvedimenti provvisori). -
(Omissis).
4. Il contenuto del piano provvisorio di protezione
previsto dal comma 1 e delle speciali misure di protezione
che la commissione centrale puo' applicare nei casi in cui
non provvede mediante la definizione di uno speciale
programma e' stabilito nei decreti previsti dall'art.
17-bis, comma 1. Il contenuto delle speciali misure di
protezione puo' essere rappresentato, in particolare, oltre
che dalla predisposizione di misure di tutela da eseguire a
cura degli organi di polizia territorialmente competenti,
dalla predisposizione di accorgimenti tecnici di sicurezza,
dall'adozione delle misure necessarie per i trasferimenti
in comuni diversi da quelli di residenza, dalla previsione
di interventi contingenti finalizzati ad agevolare il
reinserimento sociale nonche' dal ricorso, nel rispetto
delle norme dell'ordinamento penitenziario, a modalita'
particolari di custodia in istituti ovvero di esecuzione di
traduzioni e piantonamenti.
5. Se, ricorrendone le condizioni, la commissione
centrale delibera la applicazione delle misure di
protezione mediante la definizione di uno speciale
programma, questo e' formulato secondo criteri che tengono
specifico conto delle situazioni concretamente prospettate
e puo' comprendere, oltre alle misure richiamate nel comma
4, il trasferimento delle persone non detenute in luoghi
protetti, speciali modalita' di tenuta della documentazione
e delle comunicazioni al servizio informatico, misure di
assistenza personale ed economica, cambiamento delle
generalita' a norma del decreto legislativo 29 marzo 1993,
n. 119, e successive modificazioni, misure atte a favorire
il reinserimento sociale del collaboratore e delle altre
persone sottoposte a protezione oltre che misure
straordinarie eventualmente necessarie.
(Omissis).».
 
Art. 5

Elenco delle domande di assunzione

1. Il Servizio centrale provvede alla costituzione, alla tenuta e all'aggiornamento di un elenco dei testimoni di giustizia che hanno accesso al programma di assunzione ai sensi dell'articolo 4, comma 5. Nell'elenco gli stessi sono ordinati in modo inversamente proporzionale all'entita' delle misure di cui all'articolo 4, comma 4, conseguite da ciascuno fino a quel momento e, comunque, in via prioritaria, vengono collocati coloro che non godono di nessuna delle misure elencate dal citato articolo 4, comma 4. Nel caso in cui piu' soggetti si collochino nella medesima posizione e' preferito il piu' giovane di eta'.
2. Il soggetto individuato, in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, si colloca nella medesima posizione che sarebbe ricoperta dal testimone di giustizia avente diritto a titolo principale.
3. Ai fini dell'assunzione, relativamente ai soggetti inseriti nell'elenco di cui al comma 1, il Servizio centrale individua, d'intesa con i prefetti competenti, gli ambiti territoriali compatibili con la tutela delle concrete esigenze di sicurezza e riservatezza personale.
 
Art. 6

Ricognizione dei posti disponibili

1. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Servizio centrale, al fine di avviare il programma assunzionale d'intesa con le amministrazioni interessate, provvede alla preliminare ricognizione dei posti disponibili, acquisendo, presso ciascuna amministrazione pubblica presente negli ambiti territoriali di cui all'articolo 5, comma 3, le consistenze numeriche, le sedi e la tipologia dei posti da riservare ai fini del presente regolamento, assicurando la tutela della riservatezza degli interessati.
2. Per gli uffici periferici delle amministrazioni centrali presenti nei medesimi ambiti territoriali di cui al comma 1, la ricognizione viene effettuata dal Servizio centrale d'intesa con il prefetto competente.
3. Le amministrazioni presso le quali e' stata effettuata la ricognizione ai sensi dei commi 1 e 2 comunicano tempestivamente al Servizio centrale, l'esito, anche negativo, della citata ricognizione.
4. Il Servizio centrale informa la Commissione centrale delle risultanze della ricognizione di cui al presente articolo e provvede, con cadenza semestrale, ad aggiornare l'elenco di cui all'articolo 5, fornendone notizia alla Commissione centrale.
 
Art. 7

Assegnazione dei posti disponibili

1. Il Servizio centrale dispone l'assegnazione dei posti disponibili ai soggetti inseriti nell'elenco di cui all'articolo 5, tenuto conto del titolo di studio e della professionalita' posseduti, compatibilmente con le esigenze di sicurezza personale.
2. Entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica dell'assegnazione, ciascun interessato manifesta al Servizio centrale il proprio assenso.
3. In caso di rifiuto o di mancato assenso all'assegnazione, il Servizio centrale provvede a darne comunicazione alla Commissione centrale, che dispone il collocamento dell'interessato nell'ultima posizione utile dell'elenco di cui all'articolo 5, fatte salve gravi, sopravvenute e imprevedibili ragioni, la cui documentazione, ricevuta dal Servizio centrale, e' trasmessa alla Commissione centrale. Se la Commissione centrale valuta le ragioni rilevanti a giustificare il rifiuto o il mancato assenso, l'interessato permane nella medesima posizione a lui gia' assegnata.
4. Il Servizio centrale definisce, sulla base di apposite intese adottate con le singole amministrazioni interessate, modalita' e criteri per lo svolgimento delle prove di idoneita' di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, ai fini del presente regolamento e adotta i necessari accorgimenti a tutela della riservatezza. Il Servizio centrale comunica, con le modalita' ritenute piu' idonee per garantire la sicurezza, la riservatezza e l'anonimato di ciascun candidato, la data, l'ora e il luogo di svolgimento delle medesime prove. Il giudizio di idoneita' non comporta valutazione comparativa ed e' volto ad accertare esclusivamente l'idoneita' del lavoratore a svolgere le mansioni del profilo nel quale avviene l'assunzione.

Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 32 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487
(Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi):
«Art. 32 (Modalita' di assunzione). - 1. Le richieste
di avviamento da parte di amministrazioni ed enti pubblici,
anche a carattere nazionale e regionale, devono essere
rivolte alla direzione provinciale del lavoro - servizio
politiche del lavoro competente nella sede presso la quale
il lavoratore dovra' prestare servizio. Tali richieste
devono essere rese pubbliche mediante avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
2. Le direzioni provinciali del lavoro, in
conformita' alla disciplina attuativa dell'art. 16 della
legge 28 febbraio 1987, n. 56, in quanto applicabile,
avviano i soggetti aventi titolo all'assunzione
obbligatoria alla prova tendente ad accertare l'idoneita' a
svolgere le mansioni, secondo l'ordine di graduatoria di
ciascuna categoria, in misura pari ai posti da ricoprire.
3. Le prove selettive devono essere espletate,
dall'amministrazione o ente interessati, entro
quarantacinque giorni dalla data di avviamento a selezione
ed il loro esito deve essere comunicato anche alla
direzione provinciale del lavoro entro cinque giorni dalla
conclusione della prova. Il lavoratore puo' essere avviato
ad altra selezione soltanto dopo che e' trascorso il
suddetto periodo di cinquanta giorni, anche se la
precedente selezione non e' stata ancora espletata.
4. Le prove non comportano valutazione comparativa e
sono preordinate ad accertare l'idoneita' a svolgere le
mansioni del profilo nel quale avviene l'assunzione.
5. In mancanza di iscritti appartenenti alla
categoria richiesta, la direzione provinciale del lavoro,
d'intesa con l'amministrazione o ente richiedente, avvia a
selezione proporzionalmente i riservatari di altre
categorie.
6. Qualora non vi siano iscritti in possesso della
professionalita' richiesta, la direzione provinciale del
lavoro concorda con l'ente interessato l'avviamento a
selezione di lavoratori in possesso di diverse
professionalita' di livello corrispondente.
7. La visita di controllo della permanenza dello
stato invalidante di cui all'art. 9, comma 1, del
decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, deve
essere richiesta direttamente dall'amministrazione o ente
pubblico interessati, prima di procedere all'assunzione,
nei confronti di tutti i lavoratori invalidi, qualunque sia
il tipo e il grado di invalidita'. Copia del certificato
sanitario deve essere trasmessa entro trenta giorni alla
direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del
lavoro a cura dell'ente che ha richiesto l'accertamento.».
 
Art. 8

Attuazione del programma
di assunzione

1. Per l'attuazione dei successivi adempimenti connessi all'assunzione, il Servizio centrale concorda con le amministrazioni interessate le modalita' ritenute piu' idonee a garantire la sicurezza, la riservatezza e l'anonimato, nel rispetto delle disposizioni vigenti e dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, dandone comunicazione alla Commissione centrale.
2. Il Servizio centrale garantisce la formazione propedeutica all'assunzione dei soggetti inseriti nell'elenco di cui all'articolo 5 mediante corsi di breve periodo e comunque compatibili con la durata delle misure speciali di protezione.
 
Art. 9

Misure per la tutela del posto di lavoro

1. In presenza di motivi di sicurezza che impediscono ai soggetti di cui all'articolo 2 di continuare a svolgere attivita' lavorativa presso la pubblica amministrazione che ha provveduto alla loro assunzione, sono attivate le procedure per l'assegnazione degli interessati ad altra sede o altro ufficio della medesima amministrazione ovvero per la loro assegnazione in comando o distacco presso altre amministrazioni.
 
Art. 10

Tutela della riservatezza
dei soggetti assunti

1. Nei confronti dei soggetti ammessi a speciali misure di protezione che svolgono attivita' lavorativa durante il periodo di sottoposizione alle stesse, le amministrazioni pubbliche adottano, d'intesa con il Servizio centrale, disposizioni idonee ad impedire, in caso di consultazione di banche dati o archivi informatici, l'individuazione degli interessati e del luogo in cui gli interessati effettuano le prestazioni. La medesima disciplina si applica ai soggetti non piu' sottoposti alle speciali misure di protezione, che risultano destinatari della misura del cambio delle generalita' di cui al decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119.

Note all'art. 10:
- Il decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119
(Disciplina del cambiamento delle generalita' per la
protezione di coloro che collaborano con la giustizia), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1993, n. 95.
 
Art. 11

Abrogazioni

1. Il regolamento 18 dicembre 2014, n. 204, e' abrogato.

Note all'art. 11:
- Per il decreto del Ministro dell'interno 18 dicembre
2014, n. 204, v. nelle note alle premesse.
 
Art. 12

Clausola di neutralita' finanziaria

1. L'attuazione del presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato ed e' assicurata mediante l'utilizzo di beni e risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato e sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 7 agosto 2020

Il Ministro dell'interno
Lamorgese

Il Ministro della giustizia
Bonafede
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 2020 Interno, foglio n. 2776