Gazzetta n. 314 del 19 dicembre 2020 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 agosto 2020
Definizione dei requisiti ai fini della sperimentazione dell'incremento dei fondi per il trattamento economico accessorio del personale in servizio presso le regioni a statuto ordinario e le citta' metropolitane.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 settembre giugno 2019 che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione on. Fabiana Dadone;
Visto l'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il quale che stabilisce che «Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualita' dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicita' dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non puo' superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilita' interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non puo' superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016»;
Visto l'art. 23, comma 3, del citato decreto legislativo n. 75 del 2017, il quale stabilisce che «Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile»;
Visto l'art. 23, comma 4, del citato decreto legislativo n. 75 del 2017, il quale stabilisce che «A decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino al 31 dicembre 2020, in via sperimentale, le regioni a statuto ordinario e le citta' metropolitane che rispettano i requisiti di cui al secondo periodo possono incrementare, oltre il limite di cui al comma 2, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio presso i predetti enti, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore a una percentuale della componente stabile dei fondi medesimi definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, entro novanta giorni dalla entrata in vigore del presente provvedimento.»;
Considerato che l'ultimo periodo del predetto comma 4 dell'art. 23 del decreto legislativo n. 75 del 2017 prevede che, nella individuazione dei requisiti da rispettare ai fini della partecipazione alla suddetta sperimentazione di cui allo stesso comma 4, si tenga conto in particolare dei seguenti parametri:
a) fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 557-quater, della legge n. 296 del 2006, il rapporto tra le spese di personale e le entrate correnti considerate al netto di quelle a destinazione vincolata;
b) il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243;
c) il rispetto del termine di pagamento dei debiti di natura commerciale previsti dall'art. 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66;
d) la dinamica del rapporto tra salario accessorio e retribuzione complessiva.»;
Visto l'art. 1, comma 800, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che stabilisce che «Al fine di consentire la progressiva armonizzazione del trattamento economico del personale delle citta' metropolitane e delle province transitato in altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, comma 92, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e dell'art. 1, commi 424 e 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con quello del personale delle amministrazioni di destinazione, a decorrere dal 1° gennaio 2018 non si applica quanto previsto dall'art. 1, comma 96, lettera a), della predetta legge n. 56 del 2014, fatto salvo il mantenimento dell'assegno ad personam per le voci fisse e continuative, ove il trattamento economico dell'amministrazione di destinazione sia inferiore a quello dell'amministrazione di provenienza. Per le medesime finalita' di cui al primo periodo, a decorrere dal 1° gennaio 2018 i fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, degli enti presso cui il predetto personale e' transitato in misura superiore al numero del personale cessato possono essere incrementati, con riferimento al medesimo personale, in misura non superiore alla differenza tra il valore medio individuale del trattamento economico accessorio del personale dell'amministrazione di destinazione, calcolato con riferimento all'anno 2016, e quello corrisposto, in applicazione del citato art. 1, comma 96, lettera a), della legge n. 56 del 2014, al personale trasferito, a condizione che siano rispettati i parametri di cui all'art. 23, comma 4, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Ai conseguenti maggiori oneri le amministrazioni provvedono a valere e nei limiti delle rispettive facolta' assunzionali. Le regioni possono alternativamente provvedere ai predetti oneri anche a valere su proprie risorse, garantendo, in ogni caso, il rispetto dell'equilibrio di bilancio»;
Visto l'art. 67, comma 2, lettera e) del CCNL del comparto delle funzioni locali del 21 maggio 2018 che qualifica come stabili le risorse per l'adeguamento dei fondi per il trasferimento del personale di cui all'art. 1, commi da 793 a 800 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2019 avente ad oggetto «Disposizioni, in via sperimentale, sul trattamento accessorio del personale in servizio presso le regioni a statuto ordinario e le citta' metropolitane» che individua in particolare i requisiti necessari ai fini dell'incremento limitatamente all'anno 2018 e, con riferimento alle regioni, realizza in via permanente disposti dell'art. 1, comma 800 della legge n. 205/2017;
Vista la nota n. 5259 dell'8 novembre 2018, con cui il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, comunica che nella seduta dell'8 novembre sono stati condivisi i dati necessari all'elaborazione del provvedimento e approvata la nota metodologica di costruzione dei parametri;
Vista la nota 18/143 in pari data della Conferenza delle regioni e delle province autonome, avente ad oggetto «Parametri per la sperimentazione dell'art. 23 del decreto legislativo n. 75/2017 e attuazione del comma 800 della legge n. 205 del 2017», con cui sono proposti i parametri, gli indicatori per l'accesso alla sperimentazione, i dati alla base della costruzione degli stessi, nonche' la percentuale del 5 per cento di incremento da applicare alla componente stabile dei fondi medesimi;
Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, nella riunione del 18 dicembre 2019, anche in ordine alla condivisione dei dati contabili, riportati nell'allegato A, strumentali all'applicazione dei criteri di cui al presente decreto;

Decreta:

Art. 1

1. Nell'anno 2019, in via sperimentale, le regioni a statuto ordinario possono incrementare l'ammontare della componente variabile dei propri fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio presso i predetti enti, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al 5 per cento della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016, a condizione che le medesime risultino in possesso dei seguenti requisiti:
a) fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 557-quater, della legge n. 296 del 2006, il rapporto tra gli impegni per le spese di personale dell'anno 2017, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, risulti non superiore, per le regioni con piu' di 1.600.000 abitanti, al 10 per cento e per le restanti regioni al 13 per cento della media degli accertamenti, relativi agli anni 2016 e 2017, delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III, desunti dai rendiconti, considerati al netto di quelli la cui destinazione e' vincolata, identificati, per le finalita' di cui al presente decreto, in quelle relativi al Servizio sanitario nazionale ed al trasporto pubblico locale, ed al netto del fondo crediti dubbia esigibilita';
b) rispetto, nell'anno precedente a quello di riferimento, del pareggio di bilancio di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243;
c) rispetto, nell'anno precedente a quello di riferimento, del termine di pagamento dei debiti di natura commerciale previsto dall'art. 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, come risultante dall'indicatore di tempestivita' dei pagamenti pubblicato da ciascuna amministrazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
d) dinamica del rapporto fra le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio, come definite all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e gli impegni per spese di personale, al netto dei contributi sociali a carico dell'ente, non superiore al 6,0 per cento;
e) il rapporto tra gli impegni per le spese di personale dell'anno precedente a quello di riferimento, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, risulti non superiore, per le regioni con piu' di 1.600.000 abitanti, al 15 per cento, e per le restanti regioni al 20 per cento, della media degli accertamenti, relativi al biennio precedente, delle entrate correnti relativi al titolo I, considerati al netto di quelli la cui destinazione e' vincolata, identificati, per le finalita' di cui al presente decreto, in quelli relativi al Servizio sanitario nazionale ed al trasporto pubblico locale, ed al netto del fondo crediti dubbia esigibilita';
f) il valore pro-capite complessivo dei fondi per le risorse decentrate, definiti ai sensi dell'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dell'anno precedente a quello di riferimento risulti non superiore al valore pro-capite medio, pari ad euro 12.308;
g) approvazione, da parte della giunta, del rendiconto dell'anno precedente a quello di riferimento nei termini previsti dall'art. 18, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
2. Le regioni che soddisfano i requisiti di cui al comma 1 possono incrementare nell'anno 2019, nel limite del 5 per cento richiamato al primo periodo del medesimo comma, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio presso i predetti enti, anche di livello dirigenziale, in misura tale da non superare, nel medesimo anno, il valore dell'indicatore di cui alla lettera e).
 
Art. 2

1. Nell'anno 2019, in via sperimentale, le citta' metropolitane possono incrementare l'ammontare della componente variabile dei propri fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio presso i predetti enti, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al 5 per cento della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016, a condizione che le medesime risultino in possesso dei seguenti requisiti:
a) fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 557-quater, della legge n. 296 del 2006, il rapporto tra gli impegni per le spese di personale dell'anno precedente a quello di riferimento, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, risulti non superiore, al valore medio pari al 24 per cento della media degli accertamenti, relativi al biennio precedente, delle entrate correnti relativi al titolo I, considerati al netto di quelli la cui destinazione e' vincolata ed al netto del fondo crediti dubbia esigibilita' riproporzionato al 100 per cento;
b) rispetto, nell'anno precedente a quello di riferimento, del pareggio di bilancio di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243;
c) rispetto, nell'anno di riferimento, del termine di pagamento dei debiti di natura commerciale previsto dall'art. 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, come risultante dall'indicatore di tempestivita' dei pagamenti pubblicato da ciascuna amministrazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
d) dinamica del rapporto fra le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio, come definite all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e gli impegni per spese di personale, al netto dei contributi sociali a carico dell'ente, non superiore all'11 per cento;
e) il valore pro-capite complessivo dei fondi per le risorse decentrate, definiti ai sensi dell'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dell'anno precedente a quello di riferimento risulti non superiore al valore pro-capite medio pari ad euro 9.309.
2. Le citta' metropolitane che soddisfano i requisiti di cui al comma 1, previa verifica del rispetto del requisito di cui alla lettera c) valutato sull'esercizio 2019, possono incrementare nell'anno 2019, nel limite del 5 per cento richiamato al primo periodo del medesimo comma, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio presso i predetti enti, anche di livello dirigenziale, in misura tale da non superare, nell'anno di riferimento, il valore dell'indicatore di cui alla lettera a).
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 agosto 2020

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Ministro per la pubblica
amministrazione
Dadone
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Gualtieri
Registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2020 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2594