Gazzetta n. 313 del 18 dicembre 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
DECRETO 11 novembre 2020
Fissazione di un termine unico per le proposte di aggiudicazione degli interventi di edilizia scolastica finanziati con i decreti n. 1007/2017, n. 94/2019, n. 392/2019 e n. 847/2019. (Decreto n. 158/2020)


IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia scolastica, e in particolare gli articoli 4 e 7, riguardanti, rispettivamente, disposizioni in materia di programmazione, attuazione e finanziamento degli interventi, nonche' di anagrafe dell'edilizia scolastica;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare l'art. 107, comma 1, lettera c);
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), e in particolare l'art. 80, comma 21;
Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, e in particolare l'art. 32-bis che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorita' per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle citta' d'arte, ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di euro 73.487.000,00 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, e in particolare l'art. 2, comma 276, che, al fine di conseguire l'adeguamento strutturale e antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonche' la costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico, ha incrementato di 20 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008, il predetto Fondo per interventi straordinari, prevedendone l'utilizzo secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischiosita';
Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) e, in particolare, l'art. 2, comma 109, che, per le leggi di settore, ha previsto la soppressione delle erogazioni di contributi a carico del bilancio della Stato per le Province autonome di Trento e Bolzano;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti;
Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonche' in tema di protezione civile e di commissariamento delle province, e in particolare l'art. 10;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese e in particolare l'art. 11, comma 4-sexies, con il quale e' stato disposto che, a partire dall'anno 2014, la somma di euro 20 milioni risulta iscritta nel fondo unico per l'edilizia scolastica di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l'art. 1, comma 160, il quale stabilisce che la programmazione nazionale predisposta in attuazione dell'art. 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, rappresenta il piano del fabbisogno nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2015-2017;
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, e in particolare l'art. 1, comma 140;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, e in particolare l'art. 1, comma 1072;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e in particolare l'art. 103;
Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato e in particolare l'art. 7-ter;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, recante ripartizione delle risorse del Fondo per investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'art. 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140, recante regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 26 settembre 2014, n. 753, ancora in vigore, che individua gli Uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e, in particolare, l'allegato 4;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 21 dicembre 2017, n. 1007, con il quale sono stati individuati gli interventi ammessi a finanziamento, ai sensi dell'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e le relative modalita' di monitoraggio e rendicontazione;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 3 ottobre 2018, n. 638, con il quale e' stata prevista la proroga del termine per la richiesta delle anticipazioni dei finanziamenti da parte degli enti locali beneficiari di cui al citato decreto ministeriale n. 1007 del 2017;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 11 febbraio 2019, n. 94, con il quale sono stati finanziati interventi di nuove costruzioni o di messa in sicurezza di edifici esistenti da destinare a palestre e/o a strutture sportive;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 30 aprile 2019, n. 392, con il quale sono stati finanziati, ai sensi della citata legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, interventi di adeguamento degli edifici scolastici alla normativa antisismica rientranti in alcuni piani regionali;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 13 giugno 2019, n. 471, con il quale sono stati modificati alcuni piani regionali finanziati con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 1007 del 2017 ed e' stato altresi' prorogato il termine di aggiudicazione dei lavori da parte degli enti locali dalla data del 19 agosto 2019 alla data del 31 marzo 2020;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 18 luglio 2019, n. 674, con il quale sono stati modificati alcuni piani regionali relativi a interventi di nuove costruzioni o di messa in sicurezza di edifici esistenti da destinare a palestre e/o a strutture sportive finanziati con il citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 94 del 2019;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 ottobre 2019, n. 847, con il quale sono stati finanziati ulteriori interventi di adeguamento degli edifici scolastici alla normativa antisismica e, in particolare, quelli rientranti nei piani regionali di Abruzzo, Molise, Emilia-Romagna e Toscana;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 7 febbraio 2020, n. 22, con il quale e' stato modificato, relativamente alla Regione Marche, il piano di interventi delle nuove costruzioni o di messa in sicurezza di edifici esistenti da destinare a palestre e/o a strutture sportive, finanziati con il decreto ministeriale n. 94 del 2019, ed e' stato, altresi', prorogato il termine di aggiudicazione dei lavori;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 10 marzo 2020, n. 174, con il quale, in considerazione dell'emergenza sanitaria in corso, e' stata disposta un'ulteriore proroga al 31 ottobre 2020 del termine di aggiudicazione dei lavori degli interventi finanziati con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 1007 del 2017;
Dato atto che con decreto-legge n. 1 del 2020 il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' stato diviso in Ministero dell'istruzione e in Ministero dell'universita' e della ricerca;
Considerato che, secondo quanto previsto dall'art. 2 del sopracitato decreto-legge n. 1 del 2020, le attivita' connesse alla sicurezza delle scuole e all'edilizia scolastica rientrano nelle aree funzionali del Ministero dell'istruzione;
Dato atto che da punto di vista contabile i finanziamenti sopra indicati afferiscono ai seguenti capitoli e piani gestionali:
1) decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 392 e n. 847 del 2019: cap. 8105 - piano gestionale 1;
2) decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 1007 del 2017: cap. 8105 - piani gestionali 8 e 9;
3) decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 94 del 2019: cap. 8105 - piani gestionali 11 e 12;
Considerato che molti enti locali in considerazione della situazione emergenziale in corso determinata dal COVID-19, hanno manifestato la propria difficolta' a rispettare le date di scadenza per l'aggiudicazione dei lavori finanziati con i decreti di finanziamento sopra citati;
Ritenuto quindi, opportuno, alla luce delle criticita' rappresentate dagli enti relativamente al termine di aggiudicazione e della oggettiva necessita' di realizzare i lavori di messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, anche alla luce delle anticipazioni di spesa gia' erogate, di individuare un nuovo termine per l'aggiudicazione degli interventi finanziati con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 21 dicembre 2017, n. 1007, 11 febbraio 2019, n. 94, 30 aprile 2019, n. 392 e 9 ottobre 2019, n. 847;

Decreta:

Art. 1
Individuazione termine di scadenza per le proposte di aggiudicazione
dei lavori

1. Per le motivazioni indicate in premessa, il termine per la proposta di aggiudicazione di tutti gli interventi autorizzati con i decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 21 dicembre 2017, n. 1007, 11 febbraio 2019, n. 94, 30 aprile 2019, n. 392 e 9 ottobre 2019, n. 847 e successivi decreti modificativi e' fissato al 31 gennaio 2021.
2. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 1 comporta la decadenza dai contributi e dai finanziamenti concessi con i relativi decreti ministeriali autorizzativi.
Il presente decreto e' sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2020

Il Ministro: Azzolina
Registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 2289