Gazzetta n. 309 del 14 dicembre 2020 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 settembre 2020, n. 165
Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'universita' e della ricerca.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare l'articolo 17;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e in particolare l'articolo 3;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in particolare l'articolo 14, comma 2;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e in particolare gli articoli 14 e 14-bis;
Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, e in particolare l'articolo 1, comma 345;
Considerato che l'articolo 3, comma 6, del citato decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, prevede l'adozione del regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'universita' e della ricerca con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri e stabilisce che su detto regolamento e' acquisito il parere del Consiglio di Stato;
Considerato che l'articolo 116 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha prorogato di tre mesi i termini previsti dalla normativa vigente per l'adozione dei regolamenti di riorganizzazione dei Ministeri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con scadenza tra il 1° marzo e il 31 luglio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140, recante regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 155, concernente regolamento recante l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Considerato che l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione proposta risulta coerente con i compiti e le funzioni attribuite al Ministero dell'universita' e della ricerca dalla normativa di settore vigente;
Sentito il Ministero dell'istruzione;
Sentite le organizzazioni sindacali;
Sentiti l'Organismo paritetico per l'innovazione e il Comitato unico di garanzia per le pari opportunita' e il benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 2020;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi reso nell'adunanza del 24 settembre 2020;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 settembre 2020;
Sulla proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Ministro e sottosegretari

1. Il Ministro dell'universita' e della ricerca, di seguito denominato «Ministro», e' l'organo di direzione politica del Ministero dell'universita' e della ricerca, di seguito denominato «Ministero», ed esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 14, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avvalendosi degli Uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 2, comma 2.
2. I sottosegretari di Stato coadiuvano il Ministro e svolgono le funzioni e i compiti a loro delegati dal Ministro con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

N O T E

Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214:
«Art. 17. - 1. Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) ;
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al Visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma
1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.»
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 6, del
decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante «Disposizioni
urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e
del Ministero dell'universita' e della ricerca», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 2020, n. 6 e convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 2020, n. 61:
«6. Entro il 30 giugno 2020, i regolamenti di
organizzazione dei due Ministeri istituiti ai sensi
dell'art. 1, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta
collaborazione, possono essere adottati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri.
Su detti regolamenti e' acquisito il parere del Consiglio
di Stato. Il Ministro dell'istruzione e il Ministro
dell'universita' e della ricerca possono, ciascuno con
proprio decreto da adottare entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore dei regolamenti di cui al primo
periodo, confermare il personale in servizio presso i
rispettivi uffici di diretta collaborazione, senza
soluzione nella continuita' dei relativi incarichi e
contratti.»
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 14
gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1994, n. 10:
«Art. 3. - 1. Il controllo preventivo di legittimita'
della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui
seguenti atti non aventi forza di legge:
a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione
del Consiglio dei Ministri;
b) atti del Presidente del Consiglio dei ministri e
atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle
piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni
dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per
lo svolgimento dell'azione amministrativa;
c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di
programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
di norme comunitarie;
c-bis);
d) provvedimenti dei comitati interministeriali di
riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni
emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);
e) ;
f) provvedimenti di disposizione del demanio e del
patrimonio immobiliare;
f-bis) atti e contratti di cui all'art. 7, comma 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
f-ter) atti e contratti concernenti studi e
consulenze di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23
dicembre 2005, n. 266;
g) decreti che approvano contratti delle
amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome:
attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i
quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma
dell'art. 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in
ECU stabilito dalla normativa comunitaria per
l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei
contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo
superiore ad un decimo del valore suindicato;
h) decreti di variazione del bilancio dello Stato,
di accertamento dei residui e di assenso preventivo del
Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
di esercizi successivi;
i) atti per il cui corso sia stato impartito
l'ordine scritto del Ministro;
l) atti che il Presidente del Consiglio dei
ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo
preventivo o che la Corte dei conti deliberi di
assoggettare, per un periodo determinato, a controllo
preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta
irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo.
1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis)
e f-ter) del comma 1 e' competente in ogni caso la sezione
centrale del controllo di legittimita'.
2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo
acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo
non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel
termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine e'
interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi
integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal
ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il
provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne
rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del
controllo si pronuncia sulla conformita' a legge entro
trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti
divengono esecutivi. [Si applicano le disposizioni di cui
all'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742].
3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono,
con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di
notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed
amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della
Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il
riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro
ricezione, ferma rimanendone l'esecutivita'. Le
amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso al Ministro.
4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di
esercizio, il controllo successivo sulla gestione del
bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche,
nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di
provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la
regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei
controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta,
anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza
dei risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi
stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi,
modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.
La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di
riferimento del controllo sulla base delle priorita'
previamente deliberate dalle competenti Commissioni
parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti, anche
tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del
sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli
organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni
di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici,
autorita' amministrative indipendenti o societa' a
prevalente capitale pubblico.
5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il
controllo della gestione concerne il perseguimento degli
obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di
programma.
6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente,
al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del
controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresi'
inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la
Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie
osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed
agli organi elettivi, entro sei mesi dalla data di
ricevimento della relazione, le misure conseguenzialmente
adottate.
7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le
disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n.
786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni,
nonche', relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce
in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo
1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche
valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.
8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al
presente articolo, la Corte dei conti puo' richiedere alle
amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo
interno qualsiasi atto o notizia e puo' effettuare e
disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il
comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n.
453. Puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche non
territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a
legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a
seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso all'organo generale di
direzione. E' fatta salva, in quanto compatibile con le
disposizioni della presente legge, la disciplina in materia
di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonche'
dall'art. 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo,
si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni
della presente legge, le norme procedurali di cui al testo
unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con
regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive
modificazioni.
10. La sezione del controllo e' composta dal
presidente della Corte dei conti che la presiede, dai
presidenti di sezione preposti al coordinamento e da tutti
i magistrati assegnati a funzioni di controllo. La sezione
e' ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno
parte, in ogni caso, il presidente della Corte dei conti e
i presidenti di sezione preposti al coordinamento. I
collegi hanno distinta competenza per tipologia di
controllo o per materia e deliberano con un numero minimo
di undici votanti. L'adunanza plenaria e' presieduta dal
presidente della Corte dei conti ed e' composta dai
presidenti di sezione preposti al coordinamento e da
trentacinque magistrati assegnati a funzioni di controllo,
individuati annualmente dal Consiglio di presidenza in
ragione di almeno tre per ciascun collegio della sezione e
uno per ciascuna delle sezioni di controllo sulle
amministrazioni delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano. L'adunanza
plenaria delibera con un numero minimo di ventuno votanti.
10-bis. La sezione del controllo in adunanza plenaria
stabilisce annualmente i programmi di attivita' e le
competenze dei collegi, nonche' i criteri per la loro
composizione da parte del presidente della Corte dei conti.
11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste
dall'art. 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte
dei conti come sostituito dall'art. 1 della legge 21 marzo
1953, n. 161, la sezione del controllo si pronuncia in ogni
caso in cui insorge il dissenso tra i competenti magistrati
circa la legittimita' di atti. Del collegio viene chiamato
a far parte in qualita' di relatore il magistrato che
deferisce la questione alla sezione.
12. I magistrati addetti al controllo successivo di
cui al comma 4 operano secondo i previsti programmi
annuali, ma da questi possono temporaneamente discostarsi,
per motivate ragioni, in relazione a situazioni e
provvedimenti che richiedono tempestivi accertamenti e
verifiche, dandone notizia alla sezione del controllo.
13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli
atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria,
creditizia, mobiliare e valutaria.»
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203.
- La legge 7 giugno 2000, n. 150, recante «Disciplina
delle attivita' di informazione e di comunicazione delle
pubbliche amministrazioni», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 13 giugno 2000, n. 136.
- Si riporta il testo dell'art. 14, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106:
«2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1
il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione,
aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con
l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23
agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei
limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti
pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o
comando; collaboratori assunti con contratti a tempo
determinato disciplinati dalle norme di diritto privato;
esperti e consulenti per particolari professionalita' e
specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata
e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte
le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi
anche di livello dirigenziale e le consulenze e i
contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli
uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente
ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del
nuovo Ministro. Per i dipendenti pubblici si applica la
disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge 15
maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede
al riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari
di Stato. Con decreto adottato dall'autorita' di governo
competente, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, e' determinato, in attuazione dell'art. 12,
comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza
aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai
contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una
specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico
accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle
responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di
disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati
agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
Tale trattamento, consistente in un unico emolumento, e'
sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per
la produttivita' collettiva e per la qualita' della
prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore
del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le
norme del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e
successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra
norma riguardante la costituzione e la disciplina dei
gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei
Ministri e dei Sottosegretari di Stato.»
- Si riporta il testo degli articoli 14 e 14-bis
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante
«Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009, n.
254:
«Art. 14. - 1. Ogni amministrazione, singolarmente o
in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di
valutazione della performance. Il Dipartimento della
funzione pubblica assicura la corretta istituzione e
composizione degli Organismi indipendenti di valutazione.
2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i
servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui
al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita,
in piena autonomia, le attivita' di cui al comma 4.
Esercita, altresi', le attivita' di controllo strategico di
cui all'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n.
286 del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente
all'organo di indirizzo politico-amministrativo.
2-bis. L'Organismo indipendente di valutazione della
performance e' costituito, di norma, in forma collegiale
con tre componenti. Il Dipartimento della funzione pubblica
definisce i criteri sulla base dei quali le amministrazioni
possono istituire l'Organismo in forma monocratica.
2-ter. Il Dipartimento della funzione pubblica
individua i casi in cui sono istituiti Organismi in forma
associata tra piu' pubbliche amministrazioni.
3.
4. L'Organismo indipendente di valutazione della
performance:
a) monitora il funzionamento complessivo del
sistema della valutazione, della trasparenza e integrita'
dei controlli interni ed elabora una relazione annuale
sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e
raccomandazioni ai vertici amministrativi;
b) comunica tempestivamente le criticita'
riscontrate ai competenti organi interni di governo ed
amministrazione, nonche' alla Corte dei conti e al
Dipartimento della funzione pubblica;
c) valida la Relazione sulla performance di cui
all'art. 10, a condizione che la stessa sia redatta in
forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai
cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura la
visibilita' attraverso la pubblicazione sul sito
istituzionale dell'amministrazione;
d) garantisce la correttezza dei processi di
misurazione e valutazione con particolare riferimento alla
significativa differenziazione dei giudizi di cui all'art.
9, comma 1, lettera d), nonche' dell'utilizzo dei premi di
cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente
decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti
integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione,
nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e
della professionalita';
e) propone, sulla base del sistema di cui all'art.
7, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la
valutazione annuale dei dirigenti di vertice e
l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III;
f) e' responsabile della corretta applicazione
delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti
predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica sulla
base del decreto adottato ai sensi dell'art. 19, comma 10,
del decreto-legge n. 90 del 2014;
g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi
relativi alla trasparenza e all'integrita' di cui al
presente Titolo;
h) verifica i risultati e le buone pratiche di
promozione delle pari opportunita'.
4-bis. Gli Organismi indipendenti di valutazione
esercitano i compiti di cui al comma 4 e, in particolare,
procedono alla validazione della Relazione sulla
performance, tenendo conto anche delle risultanze delle
valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini
o degli altri utenti finali per le attivita' e i servizi
rivolti, nonche', ove presenti, dei risultati prodotti
dalle indagini svolte dalle agenzie esterne di valutazione
e dalle analisi condotte dai soggetti appartenenti alla
rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni
pubbliche, di cui al decreto emanato in attuazione
dell'art. 19 del decreto-legge n. 90 del 2014, e dei dati e
delle elaborazioni forniti dall'amministrazione, secondo le
modalita' indicate nel sistema di cui all'art. 7.
4-ter. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 4,
l'Organismo indipendente di valutazione ha accesso a tutti
gli atti e documenti in possesso dell'amministrazione,
utili all'espletamento dei propri compiti, nel rispetto
della disciplina in materia di protezione dei dati
personali. Tale accesso e' garantito senza ritardo.
L'Organismo ha altresi' accesso diretto a tutti i sistemi
informativi dell'amministrazione, ivi incluso il sistema di
controllo di gestione, e puo' accedere a tutti i luoghi
all'interno dell'amministrazione, al fine di svolgere le
verifiche necessarie all'espletamento delle proprie
funzioni, potendo agire anche in collaborazione con gli
organismi di controllo di regolarita' amministrativa e
contabile dell'amministrazione. Nel caso di riscontro di
gravi irregolarita', l'Organismo indipendente di
valutazione effettua ogni opportuna segnalazione agli
organi competenti.
5.
6. La validazione della Relazione sulla performance
di cui al comma 4, lettera c), e' condizione inderogabile
per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui
al Titolo III.
7.
8. I componenti dell'Organismo indipendente di
valutazione non possono essere nominati tra i dipendenti
dell'amministrazione interessata o tra soggetti che
rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti
politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano
rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito
simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili
rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione e'
costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, una struttura tecnica permanente per la
misurazione della performance, dotata delle risorse
necessarie all'esercizio delle relative funzioni.
10. Il responsabile della struttura tecnica
permanente deve possedere una specifica professionalita' ed
esperienza nel campo della misurazione della performance
nelle amministrazioni pubbliche.
11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal
funzionamento degli organismi di cui al presente articolo
si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate
ai servizi di controllo interno.
Art. 14-bis. - 1. Il Dipartimento della funzione
pubblica tiene e aggiorna l'Elenco nazionale dei componenti
degli Organismi indipendenti di valutazione, secondo le
modalita' indicate nel decreto adottato ai sensi dell'art.
19, comma 10, del decreto-legge n. 90 del 2014.
2. La nomina dell'organismo indipendente di
valutazione e' effettuata dall'organo di indirizzo
politico-amministrativo, tra gli iscritti all'elenco di cui
al comma 1, previa procedura selettiva pubblica.
3. La durata dell'incarico di componente
dell'Organismo indipendente di valutazione e' di tre anni,
rinnovabile una sola volta presso la stessa
amministrazione, previa procedura selettiva pubblica.
4. L'iscrizione all'Elenco nazionale dei componenti
degli Organismi indipendenti di valutazione avviene sulla
base di criteri selettivi che favoriscono il merito e le
conoscenze specialistiche, nel rispetto di requisiti
generali, di integrita' e di competenza individuati ai
sensi del comma 1.
5. Con le modalita' di cui al comma 1, sono stabiliti
gli obblighi di aggiornamento professionale e formazione
continua posti a carico degli iscritti all'elenco nazionale
dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione.
6. Le nomine e i rinnovi dei componenti degli
Organismi indipendenti di valutazione sono nulli in caso di
inosservanza delle modalita' e dei requisiti stabiliti
dall'art. 14 e dal presente articolo. Il Dipartimento della
funzione pubblica segnala alle amministrazioni interessate
l'inosservanza delle predette disposizioni.»
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 345, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilita' 2015)», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300:
«345. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il contingente
di personale di diretta collaborazione presso il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e'
individuato in 190 unita', inclusive della dotazione
relativa all'organismo indipendente di valutazione. Dalla
medesima data gli stanziamenti dei capitoli concernenti le
competenze accessorie agli addetti al Gabinetto sono
corrispondentemente ridotti di euro 222.000.»
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
21 ottobre 2019, n. 140, recante «Regolamento concernente
l'organizzazione del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 2019, n. 290.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
21 ottobre 2019, n. 155, concernente «Regolamento recante
l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21
dicembre 2019, n. 299.
- Si riporta il testo dell'art. 116 del decreto-legge
18 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 17 marzo 2020, n. 70, Edizione straordinaria e
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2020:
«Art. 116. - 1. In considerazione dello stato di
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del
Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, i
termini previsti dalla normativa vigente concernenti i
provvedimenti di riorganizzazione dei Ministeri con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, con scadenza tra
il 1° marzo e il 31 luglio 2020, sono prorogati di tre mesi
rispetto alla data individuata dalle rispettive
disposizioni normative.»

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 4, comma 1 e 14,
comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106:
«Art. 4. - 1. Gli organi di governo esercitano le
funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo
gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli
altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e
verificano la rispondenza dei risultati dell'attivita'
amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
Ad essi spettano, in particolare:
a) le decisioni in materia di atti normativi e
l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed
applicativo;
b) la definizione di obiettivi, priorita', piani,
programmi e direttive generali per l'azione amministrativa
e per la gestione;
c) la individuazione delle risorse umane, materiali
ed economico-finanziarie da destinare alle diverse
finalita' e la loro ripartizione tra gli uffici di livello
dirigenziale generale;
d) la definizione dei criteri generali in materia
di ausili finanziari a terzi e di determinazione di
tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi
attribuiti da specifiche disposizioni;
f) le richieste di pareri alle autorita'
amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;
g) gli altri atti indicati dal presente decreto.»
«Art. 14. 1. Il Ministro esercita le funzioni di cui
all'art. 4, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque
ogni anno entro dieci giorni dalla pubblicazione della
legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei
dirigenti di cui all'art. 16:
a) definisce obiettivi, priorita', piani e
programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive
generali per l'attivita' amministrativa e per la gestione;
b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti
definiti ai sensi della lettera a), l'assegnazione ai
dirigenti preposti ai centri di responsabilita' delle
rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 4,
comma 1, lettera c), del presente decreto, ivi comprese
quelle di cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 279, e successive modificazioni ed integrazioni,
ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento
degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni
delle assegnazioni con le modalita' previste dal medesimo
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresi'
conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed
adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.»
 
Art. 2

Uffici di diretta collaborazione

1. Gli Uffici di diretta collaborazione svolgono compiti di supporto al Ministro e di raccordo tra questo e le strutture dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Sono Uffici di diretta collaborazione del Ministro:
a) l'Ufficio di gabinetto;
b) l'Ufficio legislativo;
c) l'Ufficio stampa;
d) la Segreteria del Ministro;
e) la Segreteria tecnica del Ministro;
f) le Segreterie dei sottosegretari di Stato.
3. Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro, i sottosegretari di Stato si avvalgono degli Uffici di gabinetto e legislativo.
4. I titolari degli Uffici di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) e) ed f) sono nominati dal Ministro, con proprio decreto, per la durata massima del proprio mandato e possono essere da questi revocati dall'incarico in qualsiasi momento.

Note all'art. 2:
- Il riferimento relativo all'art. 14, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' riportato
alle note alle premesse.
 
Art. 3

Ufficio di gabinetto

1. Il capo di gabinetto dirige e coordina gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, riferendo al medesimo, e assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attivita' di gestione del Ministero; verifica gli atti da sottoporre alla firma del Ministro; cura gli affari e gli atti la cui conoscenza e' sottoposta a particolari misure di sicurezza e cura i rapporti con l'Organismo indipendente di valutazione della performance.
2. Il capo di gabinetto e' nominato dal Ministro tra magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, professori universitari, dirigenti delle pubbliche amministrazioni oppure fra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di capacita' adeguate alle funzioni da svolgere e dotati di elevata professionalita', avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle esperienze maturate.
3. Il capo di gabinetto puo' nominare fino a due vice capi di gabinetto, di cui uno con funzioni vicarie. I vice capi di gabinetto possono essere scelti tra dirigenti di seconda fascia appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione, nonche', nel numero di non piu' di uno, tra i soggetti di cui all'articolo 9, comma 3.
4. L'Ufficio di gabinetto supporta il capo di gabinetto nello svolgimento delle proprie funzioni e di quelle delegate dal Ministro.
5. Nell'ambito dell'Ufficio di gabinetto opera il consigliere diplomatico del Ministro, scelto tra funzionari della carriera diplomatica di grado non inferiore a consigliere di legazione, che assiste il Ministro nelle iniziative in campo internazionale ed europeo, in raccordo con i competenti Uffici del Ministero. Il consigliere diplomatico promuove e assicura la partecipazione del Ministro agli organismi internazionali e dell'Unione europea e cura le relazioni internazionali, con particolare riferimento ai negoziati relativi agli accordi di cooperazione nelle materie di competenza del Ministero, anche in collaborazione con l'Ufficio legislativo.

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 23 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106:
«Art. 23. - 1. In ogni amministrazione dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, e' istituito il ruolo dei
dirigenti, che si articola nella prima e nella seconda
fascia, nel cui ambito sono definite apposite sezioni in
modo da garantire la eventuale specificita' tecnica. I
dirigenti della seconda fascia sono reclutati attraverso i
meccanismi di accesso di cui all'art. 28. I dirigenti della
seconda fascia transitano nella prima qualora abbiano
ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali
generali o equivalenti, in base ai particolari ordinamenti
di cui all'art. 19, comma 11, per un periodo pari almeno a
cinque anni senza essere incorsi nelle misure previste
dall'art. 21 per le ipotesi di responsabilita'
dirigenziale, nei limiti dei posti disponibili, ovvero nel
momento in cui si verifica la prima disponibilita' di posto
utile, tenuto conto, quale criterio di precedenza ai fini
del transito, della data di maturazione del requisito dei
cinque anni e, a parita' di data di maturazione, della
maggiore anzianita' nella qualifica dirigenziale.
2. E' assicurata la mobilita' dei dirigenti, nei
limiti dei posti disponibili, in base all'art. 30 del
presente decreto. I contratti o accordi collettivi
nazionali disciplinano, secondo il criterio della
continuita' dei rapporti e privilegiando la libera scelta
del dirigente, gli effetti connessi ai trasferimenti e alla
mobilita' in generale in ordine al mantenimento del
rapporto assicurativo con l'ente di previdenza, al
trattamento di fine rapporto e allo stato giuridico legato
all'anzianita' di servizio e al fondo di previdenza
complementare. La Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica cura una banca dati
informatica contenente i dati relativi ai ruoli delle
amministrazioni dello Stato.»
 
Art. 4

Segreteria del Ministro

1. La segreteria del Ministro svolge attivita' di supporto ai compiti del medesimo, provvede al coordinamento degli impegni dello stesso e ne cura il cerimoniale. Il capo della segreteria coadiuva e assiste il Ministro negli organismi a cui partecipa e adempie, su suo mandato, a compiti specifici riguardanti l'attivita' istituzionale e i rapporti politici del medesimo.
2. Della segreteria fa parte il segretario particolare del Ministro, che cura i rapporti personali del Ministro nello svolgimento dei compiti politico-istituzionali, curandone l'agenda e la tenuta della corrispondenza.
3. Il capo della segreteria e il segretario particolare del Ministro sono nominati dal Ministro tra soggetti anche estranei alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto di natura fiduciaria.
 
Art. 5

Segreteria tecnica del Ministro

1. La segreteria tecnica assicura al Ministro il supporto conoscitivo specialistico per l'elaborazione e il monitoraggio delle linee di indirizzo e delle politiche riguardanti le attivita' del Ministero. Tali attivita' di supporto sono svolte sia nella fase di rilevazione delle questioni da affrontare sia in quella dell'elaborazione delle direttive e delle decisioni di competenza del Ministro e possono consistere, tra l'altro, nella promozione di nuove attivita' e iniziative, anche attraverso l'elaborazione di documenti, indagini e rapporti.
2. Il capo della segreteria tecnica e' scelto fra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di comprovati titoli professionali e culturali attinenti ai settori di competenza del Ministero.
 
Art. 6

Ufficio legislativo

1. L'Ufficio legislativo provvede allo studio e alla definizione della attivita' normativa nelle materie di competenza del Ministero, con la collaborazione, anche ai fini della elaborazione normativa, delle competenti strutture ministeriali, garantendo la qualita' del linguaggio normativo, l'applicabilita' delle norme introdotte, l'analisi dell'impatto e della fattibilita' della regolamentazione e la semplificazione normativa; esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei ministri e quelli di iniziativa parlamentare; cura, in particolare, il raccordo permanente con l'attivita' normativa del Parlamento, i conseguenti rapporti con la Presidenza del Consiglio dei ministri e le altre amministrazioni interessate, anche per quanto riguarda l'attuazione normativa di atti dell'Unione europea e la legislazione regionale; cura i rapporti di natura tecnico-giuridica con le autorita' amministrative indipendenti, con le conferenze di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con l'Avvocatura dello Stato e con il Consiglio di Stato; supporta gli Uffici competenti in relazione al contenzioso internazionale, comunitario e costituzionale; cura gli adempimenti relativi al contenzioso sugli atti del Ministro per i profili di propria competenza; cura le risposte agli atti parlamentari di controllo e di indirizzo riguardanti il Ministero e il seguito dato agli stessi; svolge attivita' di consulenza giuridica per il Ministro e i sottosegretari di Stato.
2. Il capo dell'Ufficio legislativo e' nominato dal Ministro tra i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, i magistrati ordinari, amministrativi o contabili, gli avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, nonche' tra i professori universitari in materie giuridiche e avvocati del libero foro iscritti al relativo albo professionale da almeno quindici anni, in possesso di adeguata capacita' ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della produzione normativa.
3. Il capo dell'Ufficio legislativo puo' avvalersi di un vice capo dell'Ufficio legislativo, nominato dal capo di gabinetto su proposta del capo dell'Ufficio legislativo, scelto tra i dirigenti di seconda fascia di cui all'articolo 9, comma 2, ovvero tra i soggetti di cui all'articolo 9, comma 3.
 
Art. 7

Ufficio stampa

1. L'Ufficio stampa, costituito ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, cura i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali e internazionali; effettua il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera e ne cura la rassegna, con particolare riferimento ai profili che attengono ai compiti istituzionali del Ministro.
2. Il capo dell'Ufficio stampa e' nominato dal Ministro tra giornalisti, operatori del settore dell'informazione o comunque tra soggetti, anche appartenenti alle pubbliche amministrazioni, in possesso di comprovata esperienza maturata nel campo della comunicazione istituzionale o dell'editoria, nel rispetto delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422.
3. Il Ministro, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150, puo' nominare un portavoce, che, in collaborazione con l'Ufficio stampa, cura i rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. Ove autorizzato dal Ministro, il capo dell'Ufficio stampa svolge anche le predette funzioni di portavoce.

Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 7 giugno
2000, n. 150, recante «Disciplina delle attivita' di
informazione e di comunicazione delle pubbliche
amministrazioni», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13
giugno 2000, n. 136:
«Art. 9. - 1. Le amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, possono dotarsi, anche in forma associata, di
un ufficio stampa, la cui attivita' e' in via prioritaria
indirizzata ai mezzi di informazione di massa.
2. Gli uffici stampa sono costituiti da personale
iscritto all'albo nazionale dei giornalisti. Tale dotazione
di personale e' costituita da dipendenti delle
amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando o
fuori ruolo, o da personale estraneo alla pubblica
amministrazione in possesso dei titoli individuati dal
regolamento di cui all'art. 5, utilizzato con le modalita'
di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nei
limiti delle risorse disponibili nei bilanci di ciascuna
amministrazione per le medesime finalita'.
3. L'ufficio stampa e' diretto da un coordinatore,
che assume la qualifica di capo ufficio stampa, il quale,
sulla base delle direttive impartite dall'organo di vertice
dell'amministrazione, cura i collegamenti con gli organi di
informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza,
chiarezza e tempestivita' delle comunicazioni da fornire
nelle materie di interesse dell'amministrazione.
4. I coordinatori e i componenti dell'ufficio stampa
non possono esercitare, per tutta la durata dei relativi
incarichi, attivita' professionali nei settori
radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle
relazioni pubbliche. Eventuali deroghe possono essere
previste dalla contrattazione collettiva di cui al comma 5.
5. Negli uffici stampa l'individuazione e la
regolamentazione dei profili professionali sono affidate
alla contrattazione collettiva nell'ambito di una speciale
area di contrattazione, con l'intervento delle
organizzazioni rappresentative della categoria dei
giornalisti. Dall'attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Ai giornalisti in servizio presso gli uffici
stampa delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, in via transitoria, sino
alla definizione di una specifica disciplina da parte di
tali enti in sede di contrattazione collettiva e comunque
non oltre il 31 ottobre 2019, continua ad applicarsi la
disciplina riconosciuta dai singoli ordinamenti.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 21
settembre 2001, n. 422, recante «Regolamento recante norme
per l'individuazione dei titoli professionali del personale
da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le
attivita' di informazione e di comunicazione e disciplina
degli interventi formativi», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 4 dicembre 2001, n. 282.
- Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 7 giugno
2000, n. 150, recante «Disciplina delle attivita' di
informazione e di comunicazione delle pubbliche
amministrazioni», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13
giugno 2000, n. 136:
«Art. 7. - 1. L'organo di vertice
dell'amministrazione pubblica puo' essere coadiuvato da un
portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti
di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere
politico-istituzionale con gli organi di informazione. Il
portavoce, incaricato dal medesimo organo, non puo', per
tutta la durata del relativo incarico, esercitare attivita'
nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa
e delle relazioni pubbliche.
2. Al portavoce e' attribuita una indennita'
determinata dall'organo di vertice nei limiti delle risorse
disponibili appositamente iscritte in bilancio da ciascuna
amministrazione per le medesime finalita'.»
 
Art. 8

Segreterie dei sottosegretari di Stato

1. Le segreterie dei sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei rispettivi sottosegretari.
2. I capi segreteria e i segretari particolari dei sottosegretari di Stato sono nominati dal Ministro, su proposta dei sottosegretari interessati, anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto di natura fiduciaria.
3. Alla segreteria di ciascuno dei sottosegretari di Stato, oltre al capo della segreteria e al segretario particolare, sono assegnate fino a un massimo di sei unita' di personale, scelte tra dipendenti del Ministero o di altre pubbliche amministrazioni, in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; due di tali unita' possono essere nominate tra estranei all'amministrazione, nell'ambito dei contingenti fissati all'articolo 9, comma 3, assunti con contratto a tempo determinato.
 
Art. 9

Personale degli Uffici di diretta collaborazione

1. Il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione e' stabilito complessivamente in sessanta unita'. Entro tale limite il Ministro, con proprio provvedimento, individua i dipendenti da inserire nel decreto degli Uffici di diretta collaborazione, scegliendoli prioritariamente tra i dipendenti del Ministero ovvero di altre amministrazioni pubbliche.
2. Nell'ambito del contingente complessivo di cui al comma 1 sono compresi, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, cinque unita' di personale di livello dirigenziale non generale. I relativi incarichi sono attribuiti anche ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; in tal caso essi concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili a tale titolo nell'ambito del Ministero. Il contingente di personale con qualifica dirigenziale fa parte del contingente complessivo del personale con qualifica dirigenziale del Ministero dell'universita' e della ricerca.
3. Il Ministro puo' individuare collaboratori estranei all'amministrazione assunti con contratto a tempo determinato in numero non superiore a venti. Il Ministro puo' individuare, non piu' di quindici esperti o consulenti di alta professionalita' o specializzazione nelle materie di competenza del Ministero e in quelle giuridico-amministrative, da individuarsi in tal caso tra soggetti in possesso di adeguate competenze nel settore giuridico e di produzione legislativa, comprovate anche da precedenti esperienze nel settore, nonche' nel management e nell'analisi e definizione delle politiche pubbliche, desumibili da specifici attestati culturali e professionali. La durata massima di tutti gli incarichi e' limitata alla permanenza in carica del Ministro che ne ha disposto la nomina, ferma restando la possibilita' di revoca anticipata, da parte del Ministro stesso, per il venir meno del rapporto fiduciario e, comunque, in caso di incarichi su proposta del sottosegretario di Stato, non puo' essere superiore alla permanenza in carica del sottosegretario di Stato proponente. Gli incarichi di cui al presente comma sono da intendersi aggiuntivi rispetto al contingente di cui al comma 1.
4. Le posizioni di capo di gabinetto, capo dell'Ufficio legislativo, capo dell'Ufficio stampa, capo della segreteria del Ministro, segretario particolare del Ministro, capo della segreteria tecnica del Ministro, consigliere diplomatico del Ministro, capi delle segreterie dei sottosegretari di Stato nonche' le posizioni dei componenti dell'Organismo indipendente di valutazione della performance sono da intendersi aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1.
5. Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, e' posto in posizione di comando, fuori ruolo o aspettativa retribuita, ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317. Nei limiti del contingente di personale di cui al comma 1, si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
6. L'assegnazione del personale, delle risorse finanziarie e strumentali tra gli Uffici di diretta collaborazione e' disposta con provvedimento del capo di gabinetto.

Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 19, commi 5-bis e 6,
nonche' dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106:
«5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di
ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da
1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna
amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai
ruoli di cui all'art. 23, purche' dipendenti delle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, ovvero di
organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo,
aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi di cui ai
commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti entro il limite
del 15 per cento della dotazione organica dei dirigenti
appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo
art. 23 e del 10 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia. I suddetti limiti
percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale
diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal
comma 6.
(Omissis).
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria
richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al
possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
didattico previgente al regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.»
- Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto-legge 12
giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' alla legge 23
agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del
Governo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 giugno
2001, n. 134 e convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2001, n. 317, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6
agosto 2001, n. 181:
«Art. 13. - 1. Gli incarichi di diretta
collaborazione con il Presidente del Consiglio dei ministri
e con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei ministri, Segretario del Consiglio dei
Ministri o con i singoli Ministri, anche senza portafoglio,
possono essere attribuiti anche a dipendenti di ogni
ordine, grado e qualifica delle amministrazioni di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, nel rispetto dell'autonomia statutaria degli enti
territoriali e di quelli dotati di autonomia funzionale. In
tal caso essi, su richiesta degli organi interessati, sono
collocati, con il loro consenso, in posizione di fuori
ruolo o di aspettativa retribuita, per l'intera durata
dell'incarico, anche in deroga ai limiti di carattere
temporale previsti dai rispettivi ordinamenti di
appartenenza e in ogni caso non oltre il limite di cinque
anni consecutivi, senza oneri a carico degli enti di
appartenenza qualora non si tratti di amministrazioni dello
Stato.
2. Nelle ipotesi indicate al comma 1, gli attuali
contingenti numerici eventualmente previsti dai rispettivi
ordinamenti di appartenenza dei soggetti interessati ed
ostativi al loro collocamento fuori ruolo o in aspettativa
retribuita sono aumentati fino al 30 per cento e, comunque,
non oltre il massimo di trenta unita' aggiuntive per
ciascun ordinamento.
3. Per i magistrati ordinari, amministrativi e
contabili e per gli avvocati e procuratori dello Stato,
nonche' per il personale di livello dirigenziale o comunque
apicale delle regioni, delle province, delle citta'
metropolitane e dei comuni, gli organi competenti
deliberano il collocamento fuori ruolo o in aspettativa
retribuita, ai sensi di quanto disposto dai commi
precedenti, fatta salva per i medesimi la facolta' di
valutare motivate e specifiche ragioni ostative al suo
accoglimento.
4. All'attuazione del presente articolo si provvede
nel rispetto di quanto previsto, dall'art. 39 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in
materia di programmazione delle assunzioni del personale
delle amministrazioni pubbliche.»
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 14, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1997, n. 127:
«14. Nel caso in cui disposizioni di legge o
regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le
amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla
richiesta.»
 
Art. 10

Trattamento economico

1. Ai responsabili degli Uffici di diretta collaborazione spetta un trattamento economico omnicomprensivo, determinato con la modalita' di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonche' dall'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e composto come segue:
a) per il capo di gabinetto, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti agli Uffici di livello dirigenziale generale del Ministero incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e in un emolumento accessorio da fissare in un importo equivalente alla misura massima del trattamento accessorio, ivi compresa l'indennita' di risultato, spettante al segretario generale del Ministero;
b) per il capo dell'Ufficio legislativo e per il presidente dell'organismo indipendente di valutazione della performance di cui all'articolo 11, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a Uffici di livello dirigenziale generale del Ministero, incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio, ivi compresa l'indennita' di risultato, spettante ai dirigenti di Uffici dirigenziali generali dello stesso Ministero;
c) per il segretario particolare del Ministro, per il capo della segreteria del Ministro, per il consigliere diplomatico, per il capo della segreteria tecnica e per i capi delle segreterie dei sottosegretari di Stato, in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a Ufficio dirigenziale di livello non generale del Ministero e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di Uffici dirigenziali non generali del Ministero;
d) per il capo dell'Ufficio stampa del Ministro e, se nominato, per il portavoce del Ministro, un trattamento economico conforme a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo. Il trattamento economico del Capo dell'Ufficio stampa e' da intendersi unico e onnicomprensivo anche in caso di attribuzione delle funzioni di portavoce del Ministro ai sensi dell'articolo 7, comma 3.
2. Ai dirigenti di seconda fascia assegnati agli Uffici di diretta collaborazione e' corrisposta una retribuzione di posizione variabile in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero nonche' un'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta del capo di gabinetto, di importo pari a due terzi della retribuzione di posizione complessiva. Con decreto del Ministro puo' essere attribuita ai vice capo di gabinetto e vice capo Ufficio legislativo, in relazione alle responsabilita' connesse all'incarico, un'indennita' avente natura di retribuzione accessoria nel limite complessivo di spesa, per tutte le posizioni attivabili, di 86.000,00 euro annui, nel limite massimo pro capite di 30.000,00 euro annui, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. Nel caso dei vice capo di gabinetto e vice capo Ufficio legislativo appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 165 del 2001, la predetta indennita' si somma a quella sostitutiva della retribuzione di risultato.
3. Al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di disponibilita' a orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonche' dalle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli Uffici, spetta un'indennita' accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttivita' e al miglioramento dei servizi. Il personale beneficiario della predetta indennita' e' determinato dal capo di gabinetto, sentiti i responsabili degli Uffici stessi. La misura dell'indennita' e' determinata ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 con decreto del Ministro, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa.
4. Il trattamento economico del personale di cui all'articolo 9, comma 3, e' determinato dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico, nel limite delle risorse disponibili negli ordinari stanziamenti di bilancio. Tale trattamento, comunque, non puo' essere superiore a quello corrisposto al personale dipendente dell'amministrazione che svolge funzioni equivalenti. Il relativo onere grava sugli appositi stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero, missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche», programma «Indirizzo politico».

Note all'art. 10:
- Il riferimento relativo all'art. 14, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' riportato
alle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 19, comma 4, del
medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001:
«4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.»
- Il riferimento relativo all'art. 23, del medesimo
decreto legislativo e' riportato alle note all'art. 3.
- Si riporta il testo dell'art. 23-ter del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante
«Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il
consolidamento dei conti pubblici» pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 2011, n. 284 e convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2011:
«Art. 23-ter. - 1. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, e' definito il trattamento economico
annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle
finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di
rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche
amministrazioni statali, di cui all' art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, ivi incluso il personale in regime di
diritto pubblico di cui all' art. 3 del medesimo decreto
legislativo, e successive modificazioni, stabilendo come
parametro massimo di riferimento il trattamento economico
del primo presidente della Corte di cassazione. Ai fini
dell'applicazione della disciplina di cui al presente comma
devono essere computate in modo cumulativo le somme
comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di
piu' organismi, anche nel caso di pluralita' di incarichi
conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno.
2. Il personale di cui al comma 1 che e' chiamato,
conservando il trattamento economico riconosciuto
dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio di
funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in
posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri
o enti pubblici nazionali, comprese le autorita'
amministrative indipendenti, non puo' ricevere, a titolo di
retribuzione o di indennita' per l'incarico ricoperto, o
anche soltanto per il rimborso delle spese, piu' del 25 per
cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico
percepito.
3. Con il decreto di cui al comma 1 possono essere
previste deroghe motivate per le posizioni apicali delle
rispettive amministrazioni ed e' stabilito un limite
massimo per i rimborsi di spese.
4. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle
misure di cui al presente articolo sono annualmente versate
al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.»
- Il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante
«Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia
sociale» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile
2014, n. 95 e convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n. 89, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23
giugno 2014, n. 143.
 
Art. 11

Organismo indipendente
di valutazione della performance

1. L'organismo indipendente di valutazione della performance, di seguito «OIV», svolge in piena autonomia le attivita' di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
2. Al presidente dell'OIV e' corrisposto un emolumento onnicomprensivo determinato all'atto della nomina, entro la soglia fissata dall'articolo 10, comma 1, lettera b).
3. L'OIV e' costituito con decreto del Ministro, ai sensi degli articoli 14 e 14-bis del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in forma collegiale.
4. Ai componenti dell'OIV e' corrisposto un trattamento economico determinato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alla complessita' della struttura organizzativa dell'amministrazione e, comunque, nel limite delle risorse indicate all'articolo 14, comma 11, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Note all'art. 11:
- Il riferimento relativo agli articoli 14 e 14-bis,
del decreto legislativo n. 150 del 2009, sono riportati
alle note alle premesse.
 
Art. 12

Struttura tecnica permanente
per la misurazione della performance

1. Ai sensi dell'articolo 14, commi 9 e 10, del decreto legislativo n. 150 del 2009, presso l'OIV opera la Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, di seguito «Struttura tecnica», dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni.
2. Il responsabile della Struttura tecnica e' nominato dal Ministro con proprio decreto, su proposta dell'OIV, e individuato nel dirigente di seconda fascia di cui al comma 3, in possesso di specifica professionalita' ed esperienza nel campo della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche.
3. Alla Struttura tecnica e' assegnato un apposito contingente di personale, all'interno di quello complessivamente previsto all'articolo 9, comma 1, costituito fino a un massimo di sei unita', di cui una di qualifica dirigenziale non generale, compresa nel contingente di cui all'articolo 9, comma 2.

Note all'art. 12:
- Il riferimento relativo all'art. 14 della legge 7
giugno 2000, n. 150 e' riportato alle note alle premesse.
 
Art. 13

Modalita' di gestione

1. Gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e l'OIV costituiscono, ai fini di cui all'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, un unico centro di responsabilita' amministrativa.
2. La gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici individuali e le indennita' spettanti al personale assegnato agli Uffici di cui all'articolo 2, comma 2, per le spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro e dei sottosegretari di Stato, per l'acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti Uffici, nonche' la gestione delle risorse umane e strumentali, e' attribuita, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 165 del 2001, alla responsabilita' del capo di gabinetto, che puo' delegare i relativi adempimenti ai vice capi di gabinetto o ai dirigenti in servizio presso l'Ufficio di gabinetto. Con decreto del Ministro, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, a un unico ufficio del Ministero possono essere delegati gli adempimenti relativi alla gestione delle spese comuni a piu' centri di responsabilita' amministrativa.

Note all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'art. 21 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e
finanza pubblica», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
31 dicembre 2009, n. 303:
«Art. 21. - 1. Il disegno di legge del bilancio di
previsione si riferisce ad un periodo triennale e si
compone di due sezioni.
1-bis. La prima sezione del disegno di legge di
bilancio dispone annualmente il quadro di riferimento
finanziario e provvede alla regolazione annuale delle
grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di
adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi. Essa
contiene, per ciascun anno del triennio di riferimento, le
misure quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi
programmatici indicati all'art. 10, comma 2, e i loro
eventuali aggiornamenti ai sensi dell'art. 10-bis.
1-ter. La prima sezione del disegno di legge di
bilancio contiene esclusivamente:
a) la determinazione del livello massimo del
ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da
finanziare in termini di competenza e di cassa, per ciascun
anno del triennio di riferimento, in coerenza con gli
obiettivi programmatici del saldo del conto consolidato
delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 10, comma
2;
b) norme in materia di entrata e di spesa che
determinano effetti finanziari, con decorrenza nel triennio
di riferimento, sulle previsioni di bilancio indicate nella
seconda sezione o sugli altri saldi di finanza pubblica,
attraverso la modifica, la soppressione o l'integrazione
dei parametri che regolano l'evoluzione delle entrate e
della spesa previsti dalla normativa vigente o delle
sottostanti autorizzazioni legislative ovvero attraverso
nuovi interventi;
c) norme volte a rafforzare il contrasto e la
prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva ovvero a
stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e
contributivi;
d) gli importi dei fondi speciali previsti
dall'art. 18 e le corrispondenti tabelle;
e) l'importo complessivo massimo destinato, in
ciascun anno del triennio di riferimento, al rinnovo dei
contratti del pubblico impiego, ai sensi dell'art. 48,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
alle modifiche del trattamento economico e normativo del
personale dipendente dalle amministrazioni statali in
regime di diritto pubblico. Il suddetto importo, per la
parte non utilizzata al termine dell'esercizio, e'
conservato nel conto dei residui fino alla sottoscrizione
dei relativi contratti di lavoro o all'emanazione dei
provvedimenti negoziali;
f) eventuali norme recanti misure correttive degli
effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 17, commi 12
e 13, e, qualora si rendano necessarie a garanzia dei saldi
di finanza pubblica, misure correttive degli effetti
finanziari derivanti dalle sentenze definitive di cui al
medesimo comma 13 dell'art. 17;
g) le norme eventualmente necessarie a garantire il
concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza
pubblica, ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
1-quater. Le nuove o maggiori spese disposte dalla
prima sezione del disegno di legge di bilancio non possono
concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese,
sia correnti sia in conto capitale, incompatibili con gli
obiettivi determinati ai sensi dell'art. 10, comma 2,
lettera e), nel DEF, come risultante dalle conseguenti
deliberazioni parlamentari.
1-quinquies. Ai sensi dell'art. 15, comma 2, della
legge 24 dicembre 2012, n. 243, la prima sezione del
disegno di legge di bilancio non deve in ogni caso
contenere norme di delega, di carattere ordinamentale o
organizzatorio, ne' interventi di natura localistica o
microsettoriale ovvero norme che dispongono la variazione
diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute
nella seconda sezione del predetto disegno di legge.
1-sexies. La seconda sezione del disegno di legge di
bilancio e' formata sulla base della legislazione vigente,
tenuto conto dei parametri indicati nel DEF, ai sensi
dell'art. 10, comma 2, lettera c), dell'aggiornamento delle
previsioni per le spese per oneri inderogabili e
fabbisogno, di cui, rispettivamente, alle lettere a) e c)
del comma 5 del presente articolo, e delle rimodulazioni
proposte ai sensi dell'art. 23, ed evidenzia, per ciascuna
unita' di voto parlamentare di cui al comma 2 del presente
articolo, gli effetti finanziari derivanti dalle
disposizioni contenute nella prima sezione.
2. La seconda sezione del disegno di legge di
bilancio espone per l'entrata e, distintamente per ciascun
Ministero, per la spesa le unita' di voto parlamentare
determinate con riferimento rispettivamente alla tipologia
di entrata e ad aree omogenee di attivita'. Per la spesa,
le unita' di voto sono costituite dai programmi. I
programmi rappresentano aggregati di spesa con finalita'
omogenea diretti al perseguimento di risultati, definiti in
termini di prodotti e di servizi finali, allo scopo di
conseguire gli obiettivi stabiliti nell'ambito delle
missioni. Le missioni rappresentano le funzioni principali
e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa. La
realizzazione di ciascun programma e' affidata ad un unico
centro di responsabilita' amministrativa, corrispondente
all'unita' organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai
sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300. I programmi sono univocamente raccordati alla
nomenclatura COFOG (Classification of the functions of
government) di secondo livello. Nei casi in cui cio' non
accada perche' il programma corrisponde in parte a due o
piu' funzioni COFOG di secondo livello, deve essere
indicata la relativa percentuale di attribuzione da
calcolare sulla base dell'ammontare presunto delle unita'
elementari di bilancio, ai fini della gestione e della
rendicontazione, di diversa finalizzazione ricompresi nel
programma.
2-bis. La significativita' dei programmi del bilancio
e l'affidamento di ciascun programma di spesa a un unico
centro di responsabilita' amministrativa costituiscono
criteri di riferimento per i processi di riorganizzazione
delle amministrazioni.
2-ter. Con il disegno di legge di bilancio viene
annualmente effettuata la revisione degli stanziamenti
iscritti in ciascun programma e delle relative
autorizzazioni legislative, anche ai fini dell'attribuzione
dei programmi medesimi a ciascuna amministrazione sulla
base delle rispettive competenze.
3. In relazione ad ogni singola unita' di voto sono
indicati:
a) l'ammontare presunto dei residui attivi o
passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello
cui il bilancio si riferisce;
b) l'ammontare delle entrate che si prevede di
accertare e delle spese che si prevede di impegnare
nell'anno cui il bilancio si riferisce;
c) le previsioni delle entrate e delle spese
relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale;
d) l'ammontare delle entrate che si prevede di
incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno
cui il bilancio si riferisce, senza distinzione fra
operazioni in conto competenza ed in conto residui. Si
intendono per incassate le somme versate in Tesoreria e per
pagate le somme erogate dalla Tesoreria.
4. Nell'ambito delle dotazioni previste in relazione
a ciascun programma di cui al comma 2 sono distinte le
spese correnti, con indicazione delle spese di personale, e
le spese d'investimento. In appositi allegati agli stati di
previsione della spesa e' indicata, per ciascun programma
la distinzione tra spese di parte corrente e in conto
capitale nonche' la quota delle spese di oneri
inderogabili, di fattore legislativo e di adeguamento al
fabbisogno di cui, rispettivamente, alle lettere a), b) e
c) del comma 5.
5. Nell'ambito di ciascun programma le spese si
ripartiscono in:
a) oneri inderogabili, in quanto spese vincolate a
particolari meccanismi o parametri che ne regolano
l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti
normativi. Rientrano tra gli oneri inderogabili le
cosiddette spese obbligatorie, ossia quelle relative al
pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese
fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da
obblighi comunitari e internazionali, le spese per
ammortamento di mutui, nonche' quelle cosi' identificate
per espressa disposizione normativa;
b) fattori legislativi, ossia le spese autorizzate
da espressa disposizione legislativa che ne determina
l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il
periodo di iscrizione in bilancio;
c) spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese
diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), quantificate
tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.
5-bis. In allegato alla seconda sezione del disegno
di legge di bilancio e' riportato, con riferimento a
ciascuno stato di previsione della spesa e a ciascun
programma, un prospetto riepilogativo da cui risulta la
ripartizione della spesa tra oneri inderogabili, fattori
legislativi e adeguamento al fabbisogno, distintamente per
gli stanziamenti di parte corrente e in conto capitale. Il
prospetto e' aggiornato all'atto del passaggio dell'esame
del disegno di legge di bilancio tra i due rami del
Parlamento.
6.
7.
8. Le spese di cui al comma 5, lettera b), sono
rimodulabili ai sensi dell'art. 23, comma 3.
9. Formano oggetto di approvazione parlamentare solo
le previsioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 3.
Le previsioni di spesa di cui alle lettere b) e d)
costituiscono, rispettivamente, i limiti per le
autorizzazioni di impegno e di pagamento.
10. La seconda sezione del disegno di legge di
bilancio e' costituita dallo stato di previsione
dell'entrata, dagli stati di previsione della spesa
distinti per Ministeri, e dal quadro generale riassuntivo
con riferimento al triennio.
11. Ciascuno stato di previsione riporta i seguenti
elementi informativi, da aggiornare al momento
dell'approvazione della legge di bilancio:
a) la nota integrativa al bilancio di previsione.
Per le entrate, oltre a contenere i criteri per la
previsione relativa alle principali imposte e tasse, essa
specifica, per ciascun titolo, la quota non avente
carattere ricorrente e quella avente carattere ricorrente.
Per la spesa, illustra le informazioni relative al quadro
di riferimento in cui l'amministrazione opera e le
priorita' politiche, in coerenza con quanto indicato nel
Documento di economia e finanza e nel decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art.
22-bis, comma 1. La nota integrativa riporta inoltre il
contenuto di ciascun programma di spesa con riferimento
alle azioni sottostanti. Per ciascuna azione sono indicate
le risorse finanziarie per il triennio di riferimento con
riguardo alle categorie economiche di spesa, i relativi
riferimenti legislativi e i criteri di formulazione delle
previsioni. La nota integrativa riporta inoltre il piano
degli obiettivi, intesi come risultati che le
amministrazioni intendono conseguire, correlati a ciascun
programma e formulati con riferimento a ciascuna azione, e
i relativi indicatori di risultato in termini di livello
dei servizi e di interventi, in coerenza con il programma
generale dell'azione di Governo, tenuto conto di quanto
previsto dal decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91;
b)
c) per ogni programma l'elenco delle unita'
elementari di bilancio, ai fini della gestione e della
rendicontazione, e dei relativi stanziamenti, distinti con
riferimento alle voci del piano dei conti integrato di cui
all'art. 38-ter;
d) per ogni programma un riepilogo delle dotazioni
secondo l'analisi economica e funzionale;
e)
f) il budget dei costi della relativa
amministrazione. Le previsioni economiche sono
rappresentate secondo le voci del piano dei conti, distinte
per programmi e per centri di costo. Il budget espone le
previsioni formulate dai centri di costo
dell'amministrazione ed include il prospetto di
riconciliazione al fine di collegare le previsioni
economiche alle previsioni finanziarie di bilancio.
11-bis. Allo stato di previsione dell'entrata e'
allegato un rapporto annuale sulle spese fiscali, che
elenca qualunque forma di esenzione, esclusione, riduzione
dell'imponibile o dell'imposta ovvero regime di favore,
derivante da disposizioni normative vigenti, con separata
indicazione di quelle introdotte nell'anno precedente e nei
primi sei mesi dell'anno in corso. Ciascuna misura e'
accompagnata dalla sua descrizione e dall'individuazione
della tipologia dei beneficiari e, ove possibile, dalla
quantificazione degli effetti finanziari e del numero dei
beneficiari. Le misure sono raggruppate in categorie
omogenee, contrassegnate da un codice che ne caratterizza
la natura e le finalita'. Il rapporto individua le spese
fiscali e ne valuta gli effetti finanziari prendendo a
riferimento modelli economici standard di tassazione,
rispetto ai quali considera anche le spese fiscali
negative. Ove possibile e, comunque, per le spese fiscali
per le quali sono trascorsi cinque anni dalla entrata in
vigore, il rapporto effettua confronti tra le spese fiscali
e i programmi di spesa destinati alle medesime finalita' e
analizza gli effetti micro-economici delle singole spese
fiscali, comprese le ricadute sul contesto sociale.
11-ter. Nella seconda sezione del disegno di legge di
bilancio e' annualmente stabilito, per ciascun anno del
triennio di riferimento, in relazione all'indicazione del
fabbisogno del settore statale, effettuata ai sensi
dell'art. 10-bis, comma 1, lettera b), l'importo massimo di
emissione di titoli dello Stato, in Italia e all'estero, al
netto di quelli da rimborsare.
12. Gli effetti finanziari derivanti dalle modifiche
apportate da ciascuna Camera alla prima sezione del disegno
di legge di bilancio sono incorporati, per ciascuna unita'
di voto parlamentare, nella seconda sezione, quale
risultante dagli emendamenti approvati, attraverso
un'apposita nota di variazioni, presentata dal Governo e
votata dalla medesima Camera prima della votazione finale.
Per ciascuna delle predette unita' di voto la nota
evidenzia altresi', distintamente con riferimento sia alle
previsioni contenute nella seconda sezione sia agli effetti
finanziari derivanti dalle disposizioni della prima
sezione, le variazioni apportate rispetto al testo del
disegno di legge presentato dal Governo ovvero rispetto al
testo approvato nella precedente lettura parlamentare.
12-bis. Il disegno di legge di bilancio e' corredato
di una relazione tecnica nella quale sono indicati:
a) la quantificazione degli effetti finanziari
derivanti da ciascuna disposizione normativa introdotta
nell'ambito della prima sezione;
b) i criteri essenziali utilizzati per la
formulazione, sulla base della legislazione vigente, delle
previsioni di entrata e di spesa contenute nella seconda
sezione;
c) elementi di informazione che diano conto della
coerenza del valore programmatico del saldo netto da
finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici
di cui all'art. 10-bis, comma 1.
12-ter. Alla relazione tecnica prevista dal comma
12-bis sono allegati, a fini conoscitivi, per il triennio
di riferimento, un prospetto riepilogativo degli effetti
finanziari derivanti da ciascuna disposizione normativa
introdotta nell'ambito della prima sezione ai sensi del
presente articolo e un prospetto riassuntivo degli effetti
finanziari derivanti dalle riprogrammazioni e dalle
variazioni quantitative, disposte nella seconda sezione ai
sensi dell'art. 23, comma 3, sul saldo netto da finanziare
del bilancio dello Stato, sul saldo di cassa delle
amministrazioni pubbliche e sull'indebitamento netto del
conto consolidato delle amministrazioni pubbliche. Tali
prospetti sono aggiornati al passaggio dell'esame del
disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento.
12-quater. Al disegno di legge di bilancio e'
allegata una nota tecnico-illustrativa con funzione di
raccordo, a fini conoscitivi, tra il medesimo disegno di
legge di bilancio e il conto economico delle
amministrazioni pubbliche. In particolare, essa indica:
a) elementi di dettaglio sulla coerenza del valore
programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare
con gli obiettivi programmatici di cui all'art. 10-bis,
comma 1, dando separata evidenza alle regolazioni contabili
e debitorie pregresse;
b) i contenuti della manovra, i relativi effetti
sui saldi di finanza pubblica articolati nei vari settori
di intervento e i criteri utilizzati per la quantificazione
degli stessi;
c) le previsioni del conto economico delle
amministrazioni pubbliche, secondo quanto previsto all'art.
10, comma 3, lettera b), e del conto di cassa delle
medesime amministrazioni pubbliche, integrate con gli
effetti delle modificazioni proposte con il disegno di
legge di bilancio per il triennio di riferimento.
12-quinquies. La nota tecnico-illustrativa di cui al
comma 12-quater e' aggiornata al passaggio dell'esame del
disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento.
13.
14. L'approvazione dello stato di previsione
dell'entrata, di ciascuno stato di previsione della spesa e
dei totali generali della spesa nonche' del quadro generale
riassuntivo e' disposta, nell'ordine, con distinti articoli
del disegno di legge, con riferimento sia alle dotazioni di
competenza sia a quelle di cassa.
15. L'approvazione dei fondi previsti dagli articoli
26, 27, 28 e 29 e' disposta con apposite norme.
16.
17. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con le amministrazioni interessate, le
unita' di voto parlamentare della legge di bilancio sono
ripartite in unita' elementari di bilancio ai fini della
gestione e della rendicontazione. Entro dieci giorni dalla
pubblicazione della legge di bilancio i Ministri assegnano
le risorse ai responsabili della gestione. Nelle more
dell'assegnazione delle risorse ai responsabili della
gestione da parte dei Ministri, e comunque non oltre
sessanta giorni successivi all'entrata in vigore della
legge di bilancio, e' autorizzata la gestione sulla base
delle medesime assegnazioni disposte nell'esercizio
precedente, anche per quanto attiene la gestione unificata
relativa alle spese a carattere strumentale di cui all'art.
4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.
18. Agli stati di previsione della spesa dei singoli
Ministeri sono allegati, secondo le rispettive competenze,
gli elenchi degli enti cui lo Stato contribuisce in via
ordinaria, con indicazione di quelli per i quali alla data
di predisposizione del disegno di legge di bilancio non
risulta trasmesso il conto consuntivo.»
- Il riferimento relativo all'art. 14 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' riportato alle note
alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279, recante «Individuazione
delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato,
riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione
del rendiconto generale dello Stato», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1997, n. 195:
«Art. 4. - 1. Al fine del contenimento dei costi e di
evitare duplicazioni di strutture, la gestione di talune
spese a carattere strumentale, comuni a piu' centri di
responsabilita' amministrativa nell'ambito dello stesso
Ministero, puo' essere affidata ad un unico ufficio o
struttura di servizio.
2. L'individuazione delle spese che sono svolte con
le modalita' di cui al comma 1, nonche' degli uffici o
strutture di gestione unificata, e' effettuata dal Ministro
competente, con proprio decreto, previo assenso Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato.
3. I titolari dei centri di responsabilita'
amministrativa ai quali le spese comuni sono riferite
provvedono a quanto necessario affinche' l'ufficio di
gestione unificata, possa procedere, anche in via
continuativa, all'esecuzione delle spese e all'imputazione
delle stesse all'unita' previsionale di rispettiva
pertinenza.»
 
Art. 14

Disposizioni transitorie e finali

1. Il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 155, e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 30 settembre 2020

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Conte

Il Ministro dell'universita'
e della ricerca
Manfredi

Il Ministro
per la pubblica amministrazione
Dadone

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Gualtieri
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2020 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 2127

Note all'art. 14:
- Il riferimento relativo al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 155, e'
riportato alle note alle premesse.