Gazzetta n. 306 del 10 dicembre 2020 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 settembre 2020, n. 161
Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare l'articolo 17;
Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e in particolare, gli articoli 31 e 32, riguardanti gli uffici di segreteria delle commissioni tributarie;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e in particolare l'articolo 3;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante: «Testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica»;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, e in particolare l'articolo 4-bis, che prevede procedure semplificate e accelerate per il riordino dell'organizzazione dei ministeri;
Visto il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e in particolare, l'articolo 16-ter, commi 4 e 7;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;
Visto, in particolare, l'articolo 1, commi da 581 a 587, della predetta legge n. 160 del 2019 riguardante gli ulteriori ambiti di operativita' del Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A. del Ministero dell'economia e delle finanze, delle connesse modalita' attuative per il tramite di Consip S.p.a. e l'ampliamento degli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione del Programma medesimo;
Visto, altresi', l'articolo 1, comma 588, della suddetta legge n. 160 del 2019, che prevede che «il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in conformita' con la disciplina in materia di Poli strategici nazionali (PSN), stipula un apposito disciplinare con la societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la razionalizzazione ed ottimizzazione dei propri data center, definendo un modello innovativo di erogazione dei servizi di conduzione infrastrutturale e di connettivita'»;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l'articolo 4, comma 12;
Visto l'articolo 116 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che prevede che «i termini previsti dalla normativa vigente concernenti i provvedimenti di riorganizzazione dei Ministeri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con scadenza tra il 1° marzo e il 31 luglio 2020, sono prorogati di tre mesi rispetto alla data individuata dalle rispettive disposizioni normative»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, recante: «Regolamento per la riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante: «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 luglio 2014, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 214 del 15 settembre 2014, recante individuazione ed attribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale dei dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 20 del 26 gennaio 2016, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 185 del 9 agosto 2017, relativo alla individuazione delle Ragionerie territoriali dello Stato e alla definizione dei relativi compiti;
Ritenuto di dover adeguare l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze alle diposizioni di cui ai richiamati articoli 16-ter del decreto-legge n. 124 del 2019, 1, commi da 581 a 588, della legge n. 160 del 2019, e 4 del decreto-legge n. 1 del 2020;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2020;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 settembre 2020;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 30 settembre 2020;
Informate le organizzazioni sindacali;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Riorganizzazione del Ministero

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, il comma 2, e' sostituito dal seguente: «2. Ciascun Dipartimento e' articolato negli uffici di livello dirigenziale generale di cui al capo II. Con uno o piu' decreti ministeriali di natura non regolamentare si provvede, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, alla individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e delle posizioni dirigenziali relative al corpo unico degli ispettori del Ministero ed agli incarichi di studio e ricerca nel numero massimo di seicentoquattro e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, seicentosei. In tale numero sono comprese le posizioni dirigenziali relative agli uffici di Segreteria delle commissioni tributarie ed al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, nonche' quelle relative agli uffici di diretta collaborazione e quelle relative all'Ufficio per il supporto al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e alla Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance. I Dipartimenti svolgono l'attivita' normativa nonche' l'attivita' prelegislativa previste dal presente decreto, fatte salve le competenze e il coordinamento degli uffici legislativi del Ministro.»;
b) all'articolo 4:
1) al comma 1, lettera f):
1.1) dopo le parole: «programmi di dismissione dell'attivo immobiliare pubblico;» sono inserite le seguenti: «nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti e, in particolare, dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175:»;
1.2) le parole: «gestione finanziaria delle partecipazioni azionarie dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «gestione delle partecipazioni societarie dello Stato»;
1.3) le parole: «dell'azionista» sono sostituite dalle seguenti: «del socio»;
1.4) le parole: «cessione e collocamento sul mercato finanziario delle partecipazioni azionarie dello Stato e relativa attivita' istruttoria e preparatoria;» sono sostituite dalle seguenti: «valorizzazione delle partecipazioni societarie dello Stato, anche tramite operazioni di privatizzazione e dismissione, e relativa attivita' istruttoria e preparatoria;»;
2) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. Per le specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca connesse ai compiti istituzionali del direttore generale del Tesoro, e' assegnato al Dipartimento un posto di funzione di livello dirigenziale generale con il compito, tra gli altri, di assicurare il supporto ai progetti trasversali alle strutture dipartimentali e alle attivita' istituzionali d'interesse comune.»;
3) dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: «5-bis. Il dirigente generale di cui al comma 4-bis per lo svolgimento dei compiti assegnati puo' avvalersi, secondo le direttive del direttore generale del Tesoro, degli uffici di livello dirigenziale non generale di cui al comma 5, ad esclusione dell'Ufficio di coordinamento e segreteria dell'Ufficio del direttore generale del tesoro.»;
c) all'articolo 5:
1) al comma 4, lettera d), le parole: «la Banca europea per gli investimenti (BEI) e altre» sono soppresse;
2) al comma 6:
2.1) alla lettera h), in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «rapporti con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. per forniture degli stampati comuni e delle pubblicazioni della pubblica amministrazione e gazzette ufficiali;»;
2.2) alla lettera i), le parole: «per le societa' a partecipazione statale» sono sostituite dalle seguenti: «per le partecipazioni statali»;
3) al comma 7:
3.1) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) analisi, gestione e valorizzazione delle partecipazioni societarie dello Stato nonche' esercizio dei diritti del socio, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti e, in particolare, dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;»;
3.2) alla lettera e), le parole: «per le societa' a partecipazione non statale» sono sostituite dalle seguenti: «per le partecipazioni non statali»;
3.3) alla lettera f), dopo la parola «dismissione» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' supporto ai processi di valorizzazione industriale delle societa' partecipate»;
d) all'articolo 7:
1) al comma 1:
1.1) alla lettera c), le parole: «e ricerca economica sugli impatti» sono sostitute dalle seguenti: «ricerca economica e valutazione degli impatti»;
1.2) alla lettera f), dopo le parole «prestazioni e modalita' operative» sono inserite le seguenti: «dei servizi e», e dopo le parole: «dei sistemi informativi», sono inserite le seguenti: «e di connettivita'»;
1.3) alla lettera l) , le parole: «anche attraverso i servizi ispettivi del Dipartimento,» sono sostituite dalle seguenti: «anche attraverso l'Ispettorato generale per i servizi ispettivi di finanza pubblica,»;
2) al comma 4:
2.1) dopo la lettera i), e' inserita la seguente: «i-bis) Ispettorato generale per i servizi ispettivi di finanza pubblica;»;
2.2) alla lettera m) sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e per il controllo interno dipartimentale»;
3) al comma 5 la parola: «sette» e' sostituita dalla seguente: «nove»;
e) all'articolo 8:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'Ispettorato generale di finanza si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni:
a) attivita' di vigilanza istituzionale sulle pubbliche amministrazioni in materia finanziaria e contabile;
b) monitoraggio, analisi e valutazione dei risultati finanziari, economici e patrimoniali di enti ed organismi pubblici, anche ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;
c) attivita' concernente la designazione alle funzioni sindacali, di revisione ed agli incarichi presso enti, societa' ed organismi pubblici e tenuta della relativa anagrafe; trattazione delle questioni concernenti il trattamento giuridico ed economico degli organi degli enti, ad eccezione di quelli di regioni ed enti locali, e degli organismi pubblici; tenuta dell'elenco di cui all'articolo 10, comma 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e coordinamento e indirizzo dell'attivita' di controllo e monitoraggio svolta ai sensi della medesima disposizione presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza del Ministero;
d) controllo legale dei conti ed accertamento del regolare adempimento dei compiti svolti dai sindaci e dai revisori;
e) svolgimento dei compiti attribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di revisione legale dei conti;
f) attivita' diretta ad assicurare, mediante opportune verifiche, la regolare ed uniforme tenuta delle scritture contabili e la puntuale resa dei conti da parte dei soggetti obbligati;
g) analisi e valutazione degli impatti delle politiche settoriali nelle materie di competenza dell'Ispettorato;
h) attivita' normativa, interpretativa, di indirizzo e coordinamento in materia di ordinamenti amministrativo-contabili delle pubbliche amministrazioni dello Stato, ivi compresi i profili relativi ai controlli, al fine anche di curare l'esatta ed uniforme interpretazione ed applicazione delle disposizioni della contabilita' pubblica; esame del regolamento di amministrazione e contabilita' degli enti ed organismi pubblici;
i) vigilanza sull'attivita' di liquidazione degli enti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto;
l) attivita' normativa, interpretativa e di indirizzo in materia di pagamenti dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni, nonche' coordinamento delle attivita' dipartimentali in materia dei predetti pagamenti;
m) attivita' prelegislativa nelle materie di competenza dell'Ispettorato.»;
2) al comma 2, dopo la lettera d), e' inserita la seguente: «d-bis) analisi e valutazione degli impatti delle politiche settoriali nelle materie di competenza dell'Ispettorato;»;
3) al comma 3, dopo la lettera b), e' inserita la seguente: «b-bis) analisi e valutazione degli impatti delle politiche settoriali nelle materie di competenza dell'Ispettorato;»;
4) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. L'Ispettorato generale per gli affari economici si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni:
a) attivita' normativa e consultiva in materia di interventi pubblici e di incentivazione di quelli privati nei diversi settori dell'economia, ivi inclusi gli interventi di prevenzione, emergenziali e di ripristino a seguito di eventi calamitosi, anche ai fini della valutazione della compatibilita' economico finanziaria; monitoraggio finanziario e proposte di semplificazione degli atti e delle procedure connesse;
b) attivita' normativa e consultiva in materia di programmazione e attuazione degli investimenti pubblici e relativo monitoraggio;
c) valutazione dei contratti di programma e di servizio, atti convenzionali e altre forme contrattuali anche ai fini della valutazione della compatibilita' economico finanziaria;
d) attivita' di analisi, consulenza e supporto normativo - per quanto di competenza del Dipartimento - ai fini dell'attivita' pre-deliberativa del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e connessi adempimenti di attuazione;
e) analisi e valutazione degli impatti delle politiche settoriali nelle materie di competenza dell'Ispettorato;
f) valutazione della fattibilita' ed impatto economico-finanziario dei provvedimenti e della normativa di attuazione delle materie di competenza;
g) rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di competenza, ivi inclusa la partecipazione ai relativi organi direttivi e finanziari;
h) supporto all'attivita' prelegislativa per quanto di competenza del Dipartimento, in attuazione delle direttive del Ragioniere generale dello Stato e in raccordo con gli uffici di coordinamento e con le altre strutture di livello dirigenziale generale;
i) attivita' prelegislativa nelle materie di competenza dell'Ispettorato.»;
5) al comma 5:
5.1) dopo la lettera b), e' inserita la seguente: «b-bis) coordinamento delle attivita' di programmazione e attuazione delle disposizioni in materia di investimenti degli enti territoriali, per quanto di competenza del Dipartimento, e relativo monitoraggio, nonche' analisi e valutazione degli impatti delle politiche settoriali nelle materie di competenza dell'Ispettorato;»;
5.2) dopo la lettera i), e' aggiunta la seguente: «i-bis) attivita' prelegislativa nelle materie di competenza dell'Ispettorato.»;
6) al comma 6:
6.1) dopo la lettera c), e' inserita la seguente: «c-bis) analisi e valutazione degli impatti delle politiche settoriali nelle materie di competenza dell'Ispettorato;»;
6.2) dopo la lettera g), e' aggiunta la seguente: «g-bis) attivita' prelegislativa nelle materie di competenza dell'Ispettorato.»;
7) al comma 7:
7.1) dopo la lettera b), e' inserita la seguente: «b-bis) analisi e valutazione degli impatti delle politiche settoriali nelle materie di competenza dell'Ispettorato;»;
7.2) dopo la lettera f), e' aggiunta la seguente: «f-bis) attivita' prelegislativa nelle materie di competenza dell'Ispettorato;»;
8) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. L'Ispettorato generale per l'informatica e l'innovazione tecnologica si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni:
a) definizione, sviluppo e gestione dei sistemi informatici e tecnologici integrati in materia di contabilita', bilancio e finanza pubblica, nonche' a supporto delle attivita' di monitoraggio e valutazione nei principali settori della spesa pubblica, ivi compresa la gestione informatica dei progetti Tessera sanitaria e Fascicolo sanitario elettronico, per l'implementazione delle attivita' del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, delle amministrazioni e degli enti pubblici e delle altre istituzioni competenti;
b) definizione del Piano strategico pluriennale in materia di informatica, innovazione tecnologica e digitalizzazione del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e relativi Piani operativi annuali;
c) presidio per la definizione e gestione delle infrastrutture, delle connettivita' e dei servizi informatici e tecnologici del Dipartimento e relative strategie evolutive; definizione di metodologie, standard di qualita' e di sicurezza fisica e delle informazioni; supporto agli adempimenti in materia di cyber security per quanto di competenza del Dipartimento;
d) monitoraggio e controllo sull'allineamento dei sistemi informatici e tecnologici agli obiettivi progettuali ed agli standard quali-quantitativi; verifica della qualita' e delle performance tecnico-funzionali dei software, dei sistemi tecnologici e dei servizi di assistenza tecnica agli utenti;
e) definizione di sistemi e metodi per la gestione, l'analisi e la valorizzazione del patrimonio dati del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche in collaborazione con amministrazioni ed enti pubblici e privati; gestione e sviluppo della banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP), del portale dati e servizi open, del sito istituzionale del Dipartimento;
f) gestione di programmi e progetti finanziati con risorse europee finalizzati allo sviluppo dei sistemi informatici e tecnologici del Dipartimento, delle competenze tecniche e delle capacita' di analisi e valutazione;
g) servizio di assistenza tecnica agli utenti delle strutture centrali e territoriali del Dipartimento per l'efficace utilizzo dei sistemi e degli strumenti informatici, tecnologici e digitali in dotazione;
h) gestione dei rapporti con la societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 588, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
i) programmazione dei fabbisogni e acquisizione dei beni e degli strumenti informatici e tecnici per le esigenze del Dipartimento; gestione del patrimonio e dell'inventario dei beni informatici del Dipartimento e relativa logistica;
l) attivita' normativa e prelegislativa nelle materie di competenza.»;
9) al comma 9, dopo la lettera h), e' aggiunta la seguente: «h-bis) attivita' prelegislativa nelle materie di competenza dell'Ispettorato;»;
10) dopo il comma 9 e' inserito il seguente: «9-bis. L'Ispettorato generale dei servizi ispettivi di finanza pubblica si articola in uffici dirigenziali di livello non generale e in posizioni dirigenziali non generali destinate allo svolgimento delle attivita' ispettive, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni:
a) attivita' ispettiva sulla regolarita' e proficuita' della gestione amministrativo-contabile delle pubbliche amministrazioni, degli enti e degli organismi pubblici, nonche' delle societa' di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;
b) attivita' ispettiva nelle materie di competenza dei dipartimenti del Ministero e sulle relative strutture, anche in relazione agli ambiti individuati in appositi programmi di attivita' definiti con i dipartimenti medesimi;
c) accertamenti su richiesta di autorita' giurisdizionali e verifiche sulla base di protocolli d'intesa o convenzioni con altre pubbliche amministrazioni;
d) indagini conoscitive sullo stato di attuazione delle misure adottate per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e sugli equilibri di bilancio dei soggetti indicati alla lettera a);
e) collaborazione all'attivita' di controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica e all'analisi e valutazione della sostenibilita' degli interventi in materia di entrata e di spesa;
f) acquisizione di ogni utile informazione, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sulla gestione degli enti e organismi di cui alla lettera a), nonche' degli enti di diritto privato vigilati dal Ministero dell'economia e delle finanze;
g) supporto all'attivita' normativa del Dipartimento e all'elaborazione di proposte volte alla razionalizzazione della spesa e al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica;
h) esecuzione di altri progetti o attivita' delegate dal Ragioniere generale dello Stato.»;
11) al comma 10:
11.1) dopo la lettera d), e' inserita la seguente: «d-bis) analisi, ricerca economica e valutazione degli impatti delle politiche settoriali nelle materie di competenza del Dipartimento;»;
11.2) dopo la lettera g), e' aggiunta la seguente: «g-bis) attivita' prelegislativa nelle materie di competenza del Servizio.»;
12) al comma 11:
12.1) dopo le parole: «sistema delle ragionerie» sono inserite le seguenti: «e per il controllo interno dipartimentale»;
12.2) dopo le parole: «dell'attivita' di verifica»; sono inserite le seguenti: «sugli uffici centrali di livello dirigenziale generale e»;
12.3) la lettera a), e' sostituita dalla seguente: «a) coordinamento, indirizzo e vigilanza, in raccordo con l'Ispettorato generale di finanza, sulle attivita' degli Uffici centrali di bilancio, ivi compreso quanto previsto in riferimento a tali articolazioni dipartimentali dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123;»;
12.4) la lettera b), e' sostituita dalla seguente: «b) coordinamento, indirizzo e vigilanza, in raccordo con l'Ispettorato generale di finanza, sulle attivita' delle Ragionerie territoriali dello Stato, ivi compreso quanto previsto con riferimento alle citate articolazioni territoriali dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123;»;
12.5) alla lettera c), secondo periodo, dopo le parole: «Pianificazione e conduzione di attivita' di revisione interna» sono inserite le seguenti: «sugli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Dipartimento e»;
12.6) dopo la lettera d), e' aggiunta la seguente: «d-bis) attivita' prelegislativa nelle materie di competenza del Servizio.»;
f) all'articolo 10:
1) al comma 1:
1.1) la lettera n) e' sostituita dalla seguente: «n) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'istruzione, che si articola in uffici dirigenziali non generali;»;
1.2) dopo la lettera n), e' inserita la seguente: «n-bis) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'universita' e della ricerca, che si articola in uffici dirigenziali non generali;»;
g) all'articolo 11, comma 4, le parole da «connesse a specifici compiti istituzionali» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «nelle materie di competenza degli uffici di cui al presente articolo sono assegnati al Dipartimento due posti di funzione di livello dirigenziale generale.»;
h) all'articolo 12, comma 6, lettera l), la parola «ispezione» e' sostituita dalla seguente: «audit»;
i) all'articolo 13:
1) al comma 1:
1.1) alla lettera d):
1.1.1) dopo le parole: «che devono essere assicurate» sono inserite le seguenti: «, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 588, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,»;
1.1.2) le parole: «gestione e sviluppo delle infrastrutture comuni del Ministero, comprese le reti locali e geografiche, i servizi di posta elettronica, eventuali servizi comuni e generalizzati», sono sostituite dalle seguenti: «servizi informativi comuni e trasversali del Ministero, ivi inclusi quelli infrastrutturali, affidati al Dipartimento d'intesa con gli altri Dipartimenti»;
1.1.3) le parole: «attuazione dell'Agenda digitale, in raccordo con gli altri dipartimenti», sono sostituite dalle seguenti: «attuazione per quanto di relativa competenza dell'agenda digitale»;
1.2) alla lettera e), le parole: «d'intesa con gli altri dipartimenti», sono sostituite dalle seguenti: «d'intesa con i dipartimenti indicati all'articolo 1, comma 1, lettere a) e c),»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il capo del Dipartimento assicura il coordinamento, la promozione e lo sviluppo nelle materie delle politiche del personale del Ministero, la programmazione delle risorse, la qualita' dei processi e dell'organizzazione, il coordinamento del sistema informativo concernente il personale del Ministero e degli eventuali altri progetti dei sistemi informativi dei dipartimenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e c), compresa la gestione delle relative risorse, nonche' della comunicazione istituzionale. Sono fatte salve le competenze del Dipartimento delle finanze relative al Sistema informativo della fiscalita', di cui all'articolo 11, comma 1, lettera n).»;
3) al comma 3:
3.1) la lettera a), e' sostituita dalla seguente: «a) Direzione per la razionalizzazione della gestione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali;»;
3.2) la lettera e), e' sostituita dalla seguente: «e) Direzione dei servizi del tesoro.»;
4) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Per le specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca nelle materie di competenza del Dipartimento, al medesimo e' assegnato un posto di funzione di livello dirigenziale generale anche al fine di garantire il supporto alle attivita' relative all'attuazione del programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi da parte di pubbliche amministrazioni, anche in riferimento all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e delle attivita' di revisione della spesa per l'attuazione delle politiche di spending review per gli aspetti relativi agli approvvigionamenti pubblici, di cui all'articolo 49-bis, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonche' per la definizione degli indirizzi e del controllo strategico nei confronti della societa' dedicata di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, in materia di programma di razionalizzazione degli acquisti.»;
5) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Alle dirette dipendenze del capo del Dipartimento operano uffici di livello dirigenziale non generale, con competenze in materia di: coordinamento e segreteria del capo Dipartimento, consulenza giuridico-legale, attivita' prelegislativa e verifica della compatibilita' economico finanziaria delle iniziative legislative dipartimentali, definizione e monitoraggio di progetti innovativi nelle materie di competenza del Dipartimento, con particolare riferimento a quelli finanziati dall'Unione europea e da istituzioni internazionali, nonche' amministrazioni ed enti pubblici, sviluppo organizzativo analisi dei processi e dei modelli di organizzazione del lavoro, organizzazione di eventi e comunicazione, in raccordo con la Direzione di cui al comma 3, lettera d), controllo di gestione, relazioni sindacali.»;
6) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Il dirigente generale di cui al comma 4 per lo svolgimento dei compiti assegnati puo' avvalersi, secondo le direttive del capo del Dipartimento, degli uffici di livello dirigenziale non generale di cui al comma 5, ad esclusione dell'Ufficio di coordinamento e segreteria del capo Dipartimento.»;
l) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente:
«Art. 14 (Attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi). - 1. La Direzione per la razionalizzazione della gestione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali svolge le seguenti funzioni con riguardo a tutto il Ministero:
a) acquisizione, amministrazione, manutenzione, servizi di igiene ambientale degli immobili del Ministero con i relativi impianti tecnologici non informatici;
b) salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; gestione degli spazi e delle superfici interni ed esterni;
c) gestione del patrimonio mobiliare del Ministero, anche di rilievo storico-artistico;
d) gestione degli affari e dei servizi di carattere generale, del protocollo e della corrispondenza; coordinamento e definizione del modello unitario di protocollo e gestione documentale in raccordo con gli altri dipartimenti;
e) gestione contabile del Dipartimento, in raccordo con le direzioni del Dipartimento; gestione unificata nelle materie comuni a piu' dipartimenti ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
f) servizio di economato e provveditorato, anche attraverso il ricorso agli strumenti informatici previsti per l'acquisto di beni e servizi;
g) cura dei rapporti amministrativi nei confronti della societa' dedicata di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, in materia di Programma di razionalizzazione degli acquisti; attuazione operativa del progetto di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni;
h) funzioni di indirizzo e controllo strategico, compresa la definizione degli indirizzi per la gestione della piattaforma di e-procurement - anche in riferimento al sistema nazionale di public procurement - nei confronti della societa' dedicata, in accordo con il responsabile della posizione dirigenziale di livello generale di cui all'articolo 13, comma 4;
i) supporto delle attivita' di cui all'articolo 49-bis, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, di revisione della spesa, per l'attuazione delle politiche di spending review per gli aspetti relativi agli approvvigionamenti pubblici;
l) procedure di gara fino alla dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione, per l'acquisizione di beni e servizi per il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi che esulano dalle attribuzioni specifiche di altre direzioni e uffici, sulla base dei fabbisogni e delle istruttorie degli uffici dipartimentali richiedenti laddove non sussista obbligo di ricorso al sistema delle convenzioni od altri strumenti di negoziazione ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dell'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
m) rilevamento, analisi delle esigenze logistiche e degli uffici centrali e locali ed attuazione delle misure atte al loro soddisfacimento;
n) coordinamento delle attivita' propedeutiche finalizzate alla presa in consegna degli immobili degli uffici centrali e periferici;
o) razionalizzazione della gestione degli immobili e degli spazi degli uffici centrali e territoriali;
p) rapporti con l'Agenzia del demanio;
q) contenzioso nelle materie di competenza;
r) supporto all'attivita' prelegislativa per quanto di competenza della Direzione in raccordo con gli uffici di livello dirigenziale non generale di cui all'articolo 13, comma 5 e con le altre strutture dipartimentali di livello dirigenziale generale.
2. La Direzione dei sistemi informativi e dell'innovazione svolge le seguenti funzioni:
a) definizione delle specifiche esigenze funzionali e delle conseguenti prestazioni e modalita' operative che devono essere assicurate, nell'ambito dei sistemi informativi specifici per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento, in materia di acquisti, logistica, personale, ed altri servizi dipartimentali;
b) sviluppo e conduzione della piattaforma nazionale per la gestione delle risorse umane delle pubbliche amministrazioni;
c) pagamento delle retribuzioni per il personale delle amministrazioni dello Stato e gestione del trattamento economico per le amministrazioni pubbliche, comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri dei dati aggregati relativi alla spesa per gli stipendi;
d) definizione di specifiche modalita' operative per le Ragionerie territoriali dello Stato, da adottare, nelle materie di competenza della Direzione, d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in materia di stipendi per il personale delle amministrazioni dello Stato;
e) ideazione, sviluppo ed attuazione di progetti di diffusione delle tecnologie informatiche;
f) definizione, in coerenza con le direttive impartite dagli uffici competenti per il controllo analogo, degli indirizzi e delle linee operative relativamente ai rapporti convenzionali intrattenuti dal Dipartimento con la societa' dedicata di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di sistemi informativi e cura dei relativi rapporti amministrativi;
g) attuazione dell'Agenda digitale per quanto di competenza del Dipartimento;
h) rapporti con l'Agenzia per l'Italia digitale;
i) gestione dei progetti, delle infrastrutture e dei servizi relativi ai sistemi informativi specifici per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento, inclusa la piattaforma e-procurement;
l) servizi informativi comuni e trasversali del Ministero, ivi inclusi quelli infrastrutturali in cloud, affidati al Dipartimento d'intesa con gli altri dipartimenti;
m) supporto all'attivita' prelegislativa per quanto di competenza della Direzione in raccordo con gli uffici di livello dirigenziale non generale di cui all'articolo 13, comma 5 e con le altre strutture dipartimentali di livello dirigenziale generale.
3. La Direzione del personale svolge le seguenti funzioni con riguardo a tutto il personale del Ministero:
a) elaborazione e definizione delle politiche del personale alla luce di modelli innovativi di gestione, valorizzazione e sviluppo, anche attraverso l'implementazione di banche dati l'ausilio di strumenti innovativi in materia di rilevazione ed analisi delle competenze e dei comportamenti, anche a fini di valorizzazione del capitale umano;
b) verifica degli impatti normativi ed economico finanziari dei provvedimenti di competenza della direzione;
c) programmazione e dimensionamento degli organici del Ministero sulla base dei fabbisogni rilevati;
d) selezione, reclutamento, formazione, sviluppo professionale, valutazione della performance riferita al personale nonche' organizzazione delle competenze;
e) cessazioni dal servizio;
f) procedimenti disciplinari;
g) mobilita', comandi, aspettative, distacchi e fuori ruolo del personale;
h) trattamento giuridico, retributivo e previdenziale;
i) contratti di lavoro del personale inquadrato nelle aree funzionali;
l) istruttoria per il conferimento degli incarichi dirigenziali, atti di conferimento, contratti di lavoro e relativi rapporti con gli organi di controllo;
m) gestione dei fondi per la retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti e del fondo risorse decentrate per il personale delle aree;
n) attuazione di politiche di benessere organizzativo e di conciliazione vita-lavoro anche attraverso la rilevazione e l'analisi del livello di benessere del personale e lo svolgimento di analisi di clima;
o) gestione degli adempimenti relativi alle denunce per infortuni;
p) conservazione e gestione dei fascicoli personali, definizione e gestione delle banche dati, del ruolo dei dirigenti e del ruolo unico del personale;
q) rilascio autorizzazioni per lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali e anagrafe degli incarichi;
r) contenzioso nelle materie di competenza della direzione e rappresentanza in giudizio di cui all'articolo 417-bis del codice di procedura civile;
s) rapporti con la Scuola nazionale di amministrazione e con enti e altre scuole di formazione del personale pubblico al fine di garantire il soddisfacimento dei fabbisogni formativi del Ministero; rapporti con Universita' e istituti scolastici per lo svolgimento di tirocini presso le strutture del Ministero, con l'Aran, con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e con gli altri soggetti istituzionali, coinvolti nelle materie di competenza;
t) supporto all'attivita' prelegislativa per quanto di competenza della Direzione in raccordo con gli uffici di livello dirigenziale non generale di cui all'articolo 13, comma 5, e con le altre strutture dipartimentali di livello dirigenziale generale.
4. La Direzione della comunicazione istituzionale assicura per il Ministero l'attuazione della strategia di comunicazione in coordinamento con il portavoce del Ministro, i Dipartimenti e le altre strutture del Ministero. A tal fine svolge le seguenti funzioni:
a) sviluppo e gestione delle iniziative di comunicazione del Ministero in conformita' ai principi generali previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150;
b) elaborazione del piano di comunicazione annuale del Ministero, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 150 del 2000;
c) coordinamento dei progetti di comunicazione interdipartimentali, assicurandone l'integrazione funzionale;
d) promozione di campagne informative di pubblico interesse;
e) coordinamento e gestione di eventi e manifestazioni del Dipartimento e supporto ad eventi e manifestazioni del Ministero;
f) sviluppo di iniziative volte a promuovere l'immagine e il rispetto dell'identita' visiva del Ministero;
g) gestione della biblioteca storica e delle iniziative di comunicazione ad esse collegate;
h) sviluppo e gestione del portale internet del Ministero e della Intranet;
i) coordinamento della comunicazione interna del Ministero;
l) supporto alle attivita' di comunicazione istituzionale di comitati e commissioni cui partecipa il Ministero;
m) sviluppo e gestione delle attivita' di relazione con il pubblico;
n) tenuta e aggiornamento del registro degli accessi ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; monitoraggio della qualita' dei servizi e della soddisfazione dei cittadini;
o) studi e analisi di dati e informazioni sulle attivita' di customer satisfaction;
p) promozione e coordinamento delle carte dei servizi erogati dal Ministero;
q) svolge le funzioni di ufficio di statistica del Ministero e provvede al coordinamento dell'informazione statistica e ai rapporti con l'ISTAT ed il Servizio statistico nazionale (SISTAN).
5. La Direzione dei servizi del Tesoro svolge le seguenti funzioni:
a) segreteria del Comitato di verifica per le cause di servizio;
b) organizzazione e coordinamento della Commissione medica superiore e delle Commissioni mediche di verifica;
c) emissione ordini di pagamento conseguenti a pronunce degli organi della giustizia amministrativa, contabile e tributaria per violazione del termine ragionevole di durata dei processi e su pronunce di condanna emesse dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali per l'inosservanza dei diritti sanciti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali;
d) riparazioni pecuniarie per ingiusta detenzione ed errore giudiziario;
e) risarcimenti per casi di responsabilita' civile dei giudici; spese per liti e arbitraggi;
f) gestione dei ruoli di spesa fissa sugli indennizzi per soggetti danneggiati da complicanze da vaccinazioni obbligatorie, da trasfusione di sangue ed emoderivati e per gli affetti da sindrome da talidomide;
g) gestione dei ruoli fissi di spesa per i vitalizi a favore delle vittime del terrorismo, della criminalita' organizzata, del dovere e soggetti equiparati;
h) gestione delle pensioni tabellari militari erogate all'estero;
i) servizio delle pensioni di guerra;
l) recupero crediti erariali derivanti da sentenze di condanna della Corte dei conti in materia di responsabilita' amministrativa;
m) sanzioni alternative su condanne a carico delle stazioni appaltanti;
n) gestione del servizio dei depositi definitivi;
o) segreterie della Commissione per gli ex perseguitati politici, antifascisti e razziali e della Commissione per gli ex deportati dei campi di sterminio nazisti e dei loro congiunti e concessione degli assegni vitalizi;
p) adempimenti connessi al pagamento dei benefici previsti dalla legge 27 dicembre 2002, n. 288, in favore dei grandi invalidi;
q) adempimenti connessi al condono edilizio di cui al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
r) indennizzi per i beni perduti all'estero;
s) definizione di specifiche modalita' operative per le Ragionerie territoriali dello Stato, da adottare, nelle materie di competenza della Direzione, d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
t) contenzioso nelle materie di competenza;
u) attivita' residuale in materia di procedimenti sanzionatori per irregolarita' nella trasmissione delle ricette mediche di cui all'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
v) supporto all'attivita' prelegislativa per quanto di competenza della Direzione in raccordo con gli uffici di livello dirigenziale non generale di cui all'articolo 13, comma 5, e con le altre strutture dipartimentali di livello dirigenziale generale.»;
m) l'articolo 19 e' sostituito dal seguente:
«Art. 19 (Dotazioni organiche). - 1. La dotazione organica del personale dirigenziale e' individuata nella tabella A allegata al presente decreto. A decorrere dal 1° gennaio 2021, in attuazione dell'articolo 4, comma 12, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, la dotazione organica del personale dirigenziale e' individuata nella tabella B allegata al presente decreto.»;
n) la tabella A e' sostituita dalle tabelle A e B allegate al presente decreto.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle Premesse
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della presidenza del Consiglio dei
ministri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica
italiana del 12 settembre 1988, n. 214:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e)
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere.
Tali regolamenti, per materie di competenza di piu'
ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma
1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.»
- Si riporta il testo degli articoli 31 e 32 del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 recante
«Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione
tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione
in attuazione della delega al governo contenuta nell'art.
30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana del 13 gennaio 1993,
n. 9:
«Art. 31 (Uffici di segreteria delle commissioni
tributarie). - 1. E' istituito presso ogni commissione
tributaria un ufficio di segreteria con funzioni di
assistenza e collaborazione nell'esercizio dell'attivita`
giurisdizionale nonche' per lo svolgimento di ogni altra
attivita' amministrativa attribuita alla stessa o ai suoi
componenti.»
«Art. 32 (Personale addetto agli uffici di segreteria
delle commissioni tributarie). - 1. Agli uffici di
segreteria delle commissioni tributarie sono addetti
dipendenti del Ministero delle finanze compresi in un
apposito contingente del personale indicato nell'art. 10
della legge 29 ottobre 1991, n. 358.
2. Il contingente del personale istituito a norma del
comma 1 e' costituito con la dotazione indicata,
complessivamente, nella tabella C e, per ogni commissione
tributaria, nella tabella D.
Il Ministro delle finanze di concerto con il Ministro
del tesoro, con proprio decreto determina ogni anno le
variazioni da apportare alle dotazioni del contingente in
relazione alle variazioni del numero di sezioni e del
flusso dei ricorsi presso ogni commissione tributaria.
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 14
gennaio 1994, n. 20 recante «Disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana del
14 gennaio 1994, n. 10:
«Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte
dei conti). - 1. Il controllo preventivo di legittimita'
della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui
seguenti atti non aventi forza di legge:
a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione
del Consiglio dei ministri;
b) atti del Presidente del Consiglio dei ministri e
atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle
piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni
dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per
lo svolgimento dell'azione amministrativa;
c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di
programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
di norme comunitarie;
c-bis)
d) provvedimenti dei comitati interministeriali di
riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni
emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);
e);
f) provvedimenti di disposizione del demanio e del
patrimonio immobiliare;
f-bis) atti e contratti di cui all'art. 7, comma 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
f-ter) atti e contratti concernenti studi e
consulenze di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23
dicembre 2005, n. 266;
g) decreti che approvano contratti delle
amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome:
attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i
quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'
art. 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; di
appalto d'opera, se di importo superiore al valore in ECU
stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione
delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi;
altri contratti passivi, se di importo superiore ad un
decimo del valore suindicato;
h) decreti di variazione del bilancio dello Stato,
di accertamento dei residui e di assenso preventivo del
Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
di esercizi successivi;
i) atti per il cui corso sia stato impartito
l'ordine scritto del Ministro;
l) atti che il Presidente del Consiglio dei ministri
richieda di sottoporre temporaneamente a controllo
preventivo o che la Corte dei conti deliberi di
assoggettare, per un periodo determinato, a controllo
preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta
irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo.
1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis)
e f-ter) del comma 1 e' competente in ogni caso la sezione
centrale del controllo di legittimita'.
2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo
acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo
non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel
termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine e'
interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi
integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal
ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il
provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne
rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del
controllo si pronuncia sulla conformita' a legge entro
trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti
divengono esecutivi. [Si applicano le disposizioni di cui
all'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.]
3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono,
con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di
notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed
amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della
Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il
riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro
ricezione, ferma rimanendone l'esecutivita'. Le
amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso al Ministro.
4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di
esercizio, il controllo successivo sulla gestione del
bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche,
nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di
provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la
regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei
controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta,
anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza
dei risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi
stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi,
modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.
La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di
riferimento del controllo sulla base delle priorita'
previamente deliberate dalle competenti Commissioni
parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti.
5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il
controllo della gestione concerne il perseguimento degli
obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di
programma.
6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente,
al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del
controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresi'
inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la
Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie
osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed
agli organi elettivi, entro sei mesi dalla data di
ricevimento della relazione, le misure conseguenzialmente
adottate.
7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le
disposizioni di cui al decreto legge 22 dicembre 1981, n.
786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni,
nonche', relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce
in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo
1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche
valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.
8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al
presente articolo, la Corte dei conti puo' richiedere alle
amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo
interno qualsiasi atto o notizia e puo' effettuare e
disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il
comma 4 dell'art. 2 del decreto legge 15 novembre 1993, n.
453. Puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche non
territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a
legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a
seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso all'organo generale di
direzione. E' fatta salva, in quanto compatibile con le
disposizioni della presente legge, la disciplina in materia
di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonche' dall'
art. 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo,
si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni
della presente legge, le norme procedurali di cui al testo
unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con
regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive
modificazioni.
10. La sezione del controllo e' composta dal
presidente della Corte dei conti che la presiede, dai
presidenti di sezione preposti al coordinamento e da tutti
i magistrati assegnati a funzioni di controllo. La sezione
e' ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno
parte, in ogni caso, il presidente della Corte dei conti e
i presidenti di sezione preposti al coordinamento. I
collegi hanno distinta competenza per tipologia di
controllo o per materia e deliberano con un numero minimo
di undici votanti. L'adunanza plenaria e' presieduta dal
presidente della Corte dei conti ed e' composta dai
presidenti di sezione preposti al coordinamento e da
trentacinque magistrati assegnati a funzioni di controllo,
individuati annualmente dal Consiglio di presidenza in
ragione di almeno tre per ciascun collegio della sezione e
uno per ciascuna delle sezioni di controllo sulle
amministrazioni delle regioni a statuto speciale e delle
Province autonome di Trento e di Bolzano. L'adunanza
plenaria delibera con un numero minimo di ventuno votanti.
10-bis. La sezione del controllo in adunanza plenaria
stabilisce annualmente i programmi di attivita' e le
competenze dei collegi, nonche' i criteri per la loro
composizione da parte del presidente della Corte dei conti.
11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste
dall'art. 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte
dei conti come sostituito dall'art. 1 della legge 21 marzo
1953, n. 161, la sezione del controllo si pronuncia in ogni
caso in cui insorge il dissenso tra i competenti magistrati
circa la legittimita' di atti. Del collegio viene chiamato
a far parte in qualita' di relatore il magistrato che
deferisce la questione alla sezione.
12. I magistrati addetti al controllo successivo di
cui al comma 4 operano secondo i previsti programmi
annuali, ma da questi possono temporaneamente discostarsi,
per motivate ragioni, in relazione a situazioni e
provvedimenti che richiedono tempestivi accertamenti e
verifiche, dandone notizia alla sezione del controllo.
13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli
atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria,
creditizia, mobiliare e valutaria.»
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana del 30 agosto 1999,
n. 203 Supplemento Ordinario n. 163.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana del 9 maggio 2001,
n. 106.
- Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante
«Testo unico in materia di societa' a partecipazione
pubblica» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica
italiana del 8 settembre 2016, n. 210.
- Si riporta il testo dell'art. 4-bis del decreto-legge
12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2018, n. 97 recante «Disposizioni urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle
politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia
di famiglia e disabilita'», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale Repubblica italiana del 12 luglio 2018, n. 160:
«Art. 4-bis (Procedure per il riordino
dell'organizzazione dei Ministeri). - 1. Al fine di
semplificare ed accelerare il riordino dell'organizzazione
dei Ministeri, anche con riferimento agli adeguamenti
conseguenti alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2
del presente decreto, a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto e
fino al 30 giugno 2019, i regolamenti di organizzazione dei
Ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta
collaborazione, possono essere adottati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri.
I decreti previsti dal presente articolo sono soggetti al
controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti
ai sensi dell'art. 3, commi da 1 a 3, della legge 14
gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del
Consiglio dei ministri richiede il parere del Consiglio di
Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei
predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero
interessato, il regolamento di organizzazione vigente.»
- Il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157
recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per
esigenze indifferibili» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale Repubblica italiana del 26 ottobre 2019, n. 252.
- Si riporta il testo vigente dei commi 4 e 7 dell'art.
16-ter del citato decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
2019, n. 157:
«Art. 16-ter (Potenziamento dell'amministrazione
finanziaria). - 1. - 3. Omissis
4. A decorrere dall'anno 2020, anche al fine di
garantire l'attuazione delle prioritarie esigenze di
controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza
pubblica e di analisi e valutazione della sostenibilita'
degli interventi in materia di entrata e di spesa di cui al
presente decreto, al fine di garantire il rispetto dei
saldi di finanza pubblica anche in relazione a quanto
previsto all'art. 59, comma 3, lettera a), del presente
decreto, il numero dei posti di funzione di livello
dirigenziale generale di consulenza, studio e ricerca
assegnati al Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi
dell'art. 7, comma 5, del regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n.
103, e' incrementato di due unita'. Per le medesime
esigenze di cui al primo periodo, per potenziare lo
svolgimento dei predetti compiti di controllo e
monitoraggio e riorganizzare complessivamente le competenze
ispettive esercitate dal Ministero dell'economia e delle
finanze, e' istituito, nell'ambito del predetto
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, un
ufficio dirigenziale di livello generale da cui dipende un
corpo unico di ispettori. Per tali finalita' sono istituiti
ulteriori venti posti di funzione dirigenziale di livello
non generale per i servizi ispettivi di finanza pubblica.
Il Ministero dell'economia e delle finanze e'
conseguentemente autorizzato, in aggiunta alle vigenti
facolta' assunzionali, a bandire, nel triennio 2020-2022,
procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo
indeterminato fino a venti unita' di personale con
qualifica di dirigente di livello non generale. Per le
specifiche finalita' di monitoraggio delle entrate
tributarie e di analisi e valutazione della politica
tributaria nazionale e internazionale, il numero dei posti
di funzione di livello dirigenziale generale di consulenza,
studio e ricerca assegnati al Dipartimento delle finanze
del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi
dell'art. 11, comma 4, del citato regolamento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 103
del 2019 e' incrementato di una unita', i cui maggiori
oneri, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, sono
compensati dalla soppressione di un numero di posti di
funzione dirigenziale di livello non generale equivalente
sul piano finanziario. Per il potenziamento dei compiti
finalizzati al miglioramento e all'incremento
dell'efficienza delle attivita' a supporto della politica
economica e finanziaria, e' istituito presso il
Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle
finanze un posto di funzione di livello dirigenziale
generale di consulenza, studio e ricerca, i cui maggiori
oneri, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, sono
compensati dalla soppressione di un numero di posti di
funzione dirigenziale di livello non generale equivalente
sul piano finanziario. Conseguentemente la dotazione
organica dirigenziale del Ministero dell'economia e delle
finanze e' rideterminata nel numero massimo di
sessantaquattro posizioni di livello generale e, fermo
restando il numero delle posizioni di fuori ruolo
istituzionale, di seicentoquattro posizioni di livello non
generale. A tale fine e' autorizzata la spesa di 3.680.000
euro annui a decorrere dall'anno 2020.
5. - 6. Omissis
7. L'organizzazione del Ministero dell'economia e
delle finanze, compresa quella degli uffici di diretta
collaborazione, e' adeguata con riferimento alle
disposizioni di cui al secondo periodo del comma 4 mediante
uno o piu' regolamenti che possono essere adottati, entro
il 30 giugno 2020, con le modalita' di cui all'art. 4-bis
del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97. Con
effetto dal 31 marzo 2020, al comma 1 del predetto art.
4-bis del decreto-legge n. 86 del 2018, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 97 del 2018, le parole: «ha
facolta' di richiedere» sono sostituite dalla seguente:
«richiede».
(Omissis).»
- La legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante «Bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana del
30 dicembre 2019, n. 304_Supplemento Ordinario n. 45.
- Si riporta il testo dei commi da 581 a 588 dell'art.
1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160:
«581. All'art. 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, al primo periodo, dopo le parole:
«telefonia mobile,» sono inserite le seguenti: «autoveicoli
di cui all'art. 54, comma 1, lettere a), b), ad eccezione
degli autoveicoli per il servizio di linea per trasporto di
persone, e c), del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, autoveicoli e
motoveicoli per le Forze di polizia e autoveicoli
blindati,»;
582. All'art. 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, al secondo periodo, dopo la
parola: «manutenzione» sono aggiunte le seguenti: «e lavori
pubblici»;
583. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1,
commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le
amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi
compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado,
le istituzioni educative e le istituzioni universitarie
nonche' gli enti nazionali di previdenza e assistenza
sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad
approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati
dalla Consip S.p.a. o il sistema dinamico di acquisizione
realizzato e gestito dalla Consip S.p.a.;
584. All'art. 2, comma 574, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, le parole: « e dell'accordo quadro » sono
soppresse;
585. All'art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre
1999, n. 488, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Ove previsto nel bando di gara, le convenzioni possono
essere stipulate per specifiche categorie di
amministrazioni ovvero per specifici ambiti territoriali».
586. Le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, e gli accordi quadro di cui all'art.
54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono essere stipulati
in sede di aggiudicazione di appalti specifici basati su un
sistema dinamico di acquisizione di cui all'art. 55 del
citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ad essi
si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 dell'art.
32 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016;
587. All'art. 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il terzo periodo e'
inserito il seguente: «La Consip S.p.a. puo', altresi',
svolgere, nell'ambito del Programma di razionalizzazione
degli acquisti, procedure di aggiudicazione di contratti di
concessione di servizi»;
588. Al fine di migliorare il livello di efficienza e
di qualita' dei servizi informatici a supporto dei processi
di finanza pubblica e perseguire il contenimento dei
relativi costi, il Ministero dell'economia e delle finanze
- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in
conformita' con la disciplina in materia di Poli strategici
nazionali (PSN), stipula un apposito disciplinare con la
societa' di cui all'art. 83, comma 15, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, per la razionalizzazione ed
ottimizzazione dei propri data center, definendo un modello
innovativo di erogazione dei servizi di conduzione
infrastrutturale e di connettivita'.»
- Si riporta il testo del comma 15 dell'art. 83 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria):
«Art. 83 (Efficienza dell'amministrazione
finanziaria). - 1. - 14. Omissis
15. Al fine di garantire la continuita' delle
funzioni di controllo e monitoraggio dei dati fiscali e
finanziari, i diritti dell'azionista della societa' di
gestione del sistema informativo dell'amministrazione
finanziaria ai sensi dell'art. 22, comma 4, della legge 30
dicembre 1991, n. 413, sono esercitati dal Ministero
dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 6, comma
7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che provvede agli atti
conseguenti in base alla legislazione vigente. Sono
abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il
presente comma. Il consiglio di amministrazione, composto
di cinque componenti, e' conseguentemente rinnovato entro
il 30 giugno 2008 senza applicazione dell'art. 2383 terzo
comma, del codice civile.
(Omissis).»
- Si riporta il testo del comma 12 dell'art. 4 del
decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12 recante
«Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero
dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della
ricerca», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica
italiana del 9 gennaio 2020, n. 6:
«Art. 4 (Disposizioni finali e transitorie). - 1. -
11. Omissis.
12. Le funzioni di controllo della regolarita'
amministrativa e contabile attribuite al Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia
e delle finanze, sugli atti adottati dai ministeri
istituiti ai sensi del comma 1 dell'art. 1, nella fase di
prima applicazione, continuano ad essere svolte dagli
uffici competenti in base alla normativa previgente. A
decorrere dall'anno 2021, al fine di assicurare il predetto
controllo sugli atti adottati dal Ministero
dell'universita' e della ricerca, e' istituito nell'ambito
del predetto Dipartimento un apposito Ufficio centrale di
bilancio di livello dirigenziale generale. Per le predette
finalita' sono, altresi', istituiti due posti di funzione
dirigenziale di livello non generale ed e' autorizzato il
Ministero dell'economia e delle finanze a bandire apposite
procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, in deroga ai
vigenti vincoli assunzionali, a tempo indeterminato 10
unita' di personale da inquadrare nell'area terza,
posizione economica F1. Conseguentemente le predette
funzioni di controllo sugli atti adottati dal Ministero
dell'istruzione continueranno ad essere svolte dal
coesistente Ufficio centrale di bilancio. A tal fine e'
autorizzata la spesa di 966.000 euro annui a decorrere
dall'anno 2021.»
- Si riporta il testo dell'art. 116 del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19):
«Art. 116 (Termini riorganizzazione Ministeri). - 1.
In considerazione dello stato di emergenza sul territorio
nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei
ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, i termini previsti
dalla normativa vigente concernenti i provvedimenti di
riorganizzazione dei Ministeri con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, con scadenza tra il 1° marzo e
il 31 luglio 2020, sono prorogati di tre mesi rispetto alla
data individuata dalle rispettive disposizioni normative.»
- Il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio
2003, n. 227 recante «Regolamento per la riorganizzazione
degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro
dell'economia e delle finanze» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale Repubblica italiana del 22 agosto 2003, n. 194.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
26 giugno 2019, n. 103 recante «Regolamento di
organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana
del 20 settembre 2019, n. 221.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 1, 4, 5, 7, 8,
10, 11, 12, comma 6, e 13 del citato decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 1 (Dipartimenti del Ministero). - 1. Il
Ministero dell'economia e delle finanze, di seguito
denominato «Ministero», esercita le funzioni di cui
all'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
e successive modificazioni. Il Ministero e' articolato nei
seguenti dipartimenti:
a) Dipartimento del tesoro;
b) Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato;
c) Dipartimento delle finanze;
d) Dipartimento dell'amministrazione generale, del
personale e dei servizi.
2. Ciascun Dipartimento e' articolato negli uffici di
livello dirigenziale generale di cui al capo II. Con uno o
piu' decreti ministeriali di natura non regolamentare si
provvede, ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e),
della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'art. 4, comma 4,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, alla
individuazione degli uffici di livello dirigenziale non
generale e delle posizioni dirigenziali relative al corpo
unico degli ispettori del Ministero ed agli incarichi di
studio e ricerca nel numero massimo di seicentoquattro e, a
decorrere dal 1° gennaio 2021, seicentosei. In tale numero
sono comprese le posizioni dirigenziali relative agli
uffici di Segreteria delle Commissioni tributarie ed al
Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, nonche'
quelle relative agli Uffici di diretta collaborazione e
quelle relative all'Ufficio per il supporto al responsabile
della prevenzione della corruzione e della trasparenza e
alla Struttura tecnica permanente per la misurazione della
performance. I Dipartimenti svolgono l'attivita' normativa
nonche' l'attivita' prelegislativa previste dal presente
decreto, fatte salve le competenze e il coordinamento degli
Uffici legislativi del Ministro.»
«Art. 4 (Competenze del Dipartimento del tesoro). -
1. Il Dipartimento del tesoro ha competenza nel settore
della politica economica e finanziaria, supporta
l'elaborazione e la definizione degli indirizzi e delle
strategie macroeconomiche di competenza del Ministro,
finalizzate alle scelte di politica economica e finanziaria
del Governo. A tal fine, provvede nelle seguenti aree
tematiche:
a) analisi dei problemi economici, monetari e
finanziari interni e internazionali; ricerca e analisi
degli impatti economico-finanziari a supporto dell'adozione
e del monitoraggio delle politiche economiche; elaborazione
delle linee di programmazione economica e finanziaria, in
funzione anche dei vincoli di convergenza e di stabilita'
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
b) copertura del fabbisogno finanziario, ricorso al
mercato finanziario, gestione del debito pubblico e
operazioni finanziarie, nonche' analisi dei relativi
andamenti e flussi;
c) affari economici e finanziari comunitari e
internazionali, fatte salve le competenze del Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali e del
turismo;
d) regolamentazione e politiche del sistema
finanziario; vigilanza in materia di stabilita' e
integrita' del sistema finanziario; prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illeciti;
sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nel settore
finanziario (cyber security), per quanto di competenza del
Ministero, ai sensi del decreto legislativo n. 65 del 2018;
e) interventi finanziari nei diversi settori
dell'economia, delle infrastrutture e del sostegno sociale,
nonche' a favore di organi, societa' ed enti pubblici;
monitoraggio della riforma delle societa' a partecipazione
pubblica; sostegno all'esportazione; valutazione degli
impatti degli interventi finanziari e politiche tariffarie
e concessorie; garanzie pubbliche; monetazione, carte
valori, prevenzione delle frodi e della falsificazione;
f) valorizzazione dell'attivo e del patrimonio
pubblico; censimento e analisi delle componenti dell'attivo
delle pubbliche amministrazioni; programmi di dismissione
dell'attivo immobiliare pubblico; nel rispetto di quanto
previsto dalle disposizioni normative vigenti e, in
particolare, dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n.
175: gestione delle partecipazioni societarie dello Stato;
esercizio dei diritti del socio; valorizzazione delle
partecipazioni societarie dello Stato, anche tramite
operazioni di privatizzazione e dismissione, e relativa
attivita' istruttoria e preparatoria;
g) affari legali e gestione del contenzioso nelle
materie di competenza del Dipartimento;
h) rapporti con gli investitori e le agenzie di
valutazione del merito di credito, comunicazione
istituzionale e relazioni esterne;
i) definizione delle esigenze del Dipartimento in
materia di politiche delle risorse umane e strumentali, in
coerenza con le linee generali elaborate dal Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi;
pianificazione strategica e controllo di gestione,
coordinamento amministrativo-contabile, innovazione e
informatica dipartimentale.
2. Il dirigente preposto al Dipartimento assume la
denominazione di «Direttore generale del tesoro».
3. Il Dipartimento e' articolato nei seguenti uffici
di livello dirigenziale generale:
a) Direzione I - analisi e ricerca
economico-finanziaria;
b) Direzione II - debito pubblico;
c) Direzione III - rapporti finanziari europei;
d) Direzione IV - rapporti finanziari
internazionali;
e) Direzione V - regolamentazione e vigilanza del
sistema finanziario;
f) Direzione VI - interventi finanziari
nell'economia;
g) Direzione VII - valorizzazione del patrimonio
pubblico;
h) Servizio affari legali e contenzioso;
i) Servizio relazioni con investitori e
comunicazione dipartimentale.
4. Gli uffici dirigenziali generali di cui al comma 3
provvedono, ciascuno nell'ambito delle rispettive
attribuzioni, al supporto all'istruttoria nella
predisposizione degli atti e nella formulazione delle
proposte, che il Ministero sottopone al Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE).
4-bis. Per le specifiche esigenze di consulenza,
studio e ricerca connesse ai compiti istituzionali del
Direttore generale del tesoro, e' assegnato al Dipartimento
un posto di funzione di livello dirigenziale generale con
il compito, tra gli altri, di assicurare il supporto ai
progetti trasversali alle strutture dipartimentali e alle
attivita' istituzionali d'interesse comune.
5. Alle dirette dipendenze del direttore generale del
tesoro operano uffici di livello dirigenziale non generale,
i cui compiti sono: coordinamento e segreteria dell'ufficio
del direttore generale del tesoro, pianificazione
strategica e controllo di gestione dipartimentale,
innovazione e informatica dipartimentale, coordinamento
dell'attivita' prelegislativa, coordinamento dell'attivita'
amministrativo-contabile, coordinamento con il Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi
nelle materie di cui al comma 1, lettera i).
5-bis. Il dirigente generale di cui al comma 4-bis
per lo svolgimento dei compiti assegnati puo' avvalersi,
secondo le direttive del Direttore generale del tesoro,
degli Uffici di livello dirigenziale non generale di cui al
comma 5, ad esclusione dell'Ufficio di coordinamento e
segreteria dell'ufficio del Direttore generale del tesoro.»
«Art. 5 (Attribuzioni delle direzioni del
Dipartimento del tesoro). - 1. La Direzione I - analisi e
ricerca economico-finanziaria - si articola in uffici
dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni:
a) elaborazione e coordinamento dei documenti di
programmazione economico-finanziaria e delle previsioni
macroeconomiche ufficiali;
b) ricerca e analisi congiunturale e strutturale
delle tematiche economiche, monetarie e finanziarie interne
ed internazionali;
c) sviluppo e gestione della modellistica ai fini
di previsione, valutazione e monitoraggio delle politiche
economiche e delle riforme strutturali;
d) analisi delle riforme strutturali,
predisposizione del Programma nazionale di riforma in
coordinamento con le altre amministrazioni; responsabilita'
per la procedura sugli squilibri macroeconomici della
Commissione europea (MIP);
e) analisi e sviluppo degli indicatori di benessere
equo e sostenibile (BES) ed elaborazione dei relativi
documenti programmatici;
f) analisi economica dell'andamento della finanza
pubblica e degli aspetti di governance fiscale ed
economica;
g) rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e
con gli organismi internazionali nelle materie di
competenza.
2. La Direzione II - debito pubblico - si articola in
uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti
funzioni:
a) emissione e gestione del debito pubblico interno
ed estero;
b) gestione della liquidita';
c) gestione del fondo per l'ammortamento dei titoli
di Stato;
d) analisi del funzionamento dei mercati finanziari
relativi al debito pubblico;
e) partecipazione all'elaborazione dei documenti
programmatici di finanza pubblica per le materie di
competenza;
f) coordinamento e monitoraggio dell'accesso ai
mercati finanziari di enti pubblici, enti territoriali ed
enti locali;
g) rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e
con gli organismi internazionali nelle materie di
competenza.
3. La Direzione III - rapporti finanziari europei -
si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le
seguenti funzioni:
a) affari economici monetari e finanziari europei;
b) analisi economica e istituzionale del
funzionamento dell'unione economica e monetaria, della
politica monetaria della Banca centrale europea, del tasso
di cambio dell'euro, dello SME2 e del processo di adozione
dell'euro;
c) partecipazione a Ecofin, Eurogruppo, Comitato
economico e finanziario, Euro Working Group e Comitato
interministeriale per gli affari europei;
d) procedure di sorveglianza fiscale, degli squilibri
macroeconomici e coordinamento delle politiche economiche
dei paesi dell'Unione europea;
e) partecipazione ai meccanismi di stabilita'
finanziaria e attivita' connesse ai programmi di assistenza
finanziaria nell'area dell'euro e nell'Unione europea;
f) relazioni bilaterali con i paesi e le istituzioni
dell'Unione europea.
4. La Direzione IV - rapporti finanziari
internazionali si articola in uffici dirigenziali non
generali e svolge le seguenti funzioni:
a) relazioni bilaterali con i paesi extraeuropei;
b) analisi del sistema economico, monetario e
finanziario internazionale e delle politiche economiche
delle principali aree;
c) governance globale, cooperazione finanziaria
internazionale e coordinamento delle attivita' relative ai
gruppi governativi informali, inclusi G7 e G20;
d) rapporti con le istituzioni internazionali a
carattere economico, monetario e finanziario, tra cui
l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
economico (OCSE), il Fondo monetario internazionale (FMI),
banche e fondi di sviluppo;
e) politiche e interventi per la cooperazione allo
sviluppo nell'ambito della governance nazionale prevista
dalla legge n. 125 del 2014;
f) accordi e trattati internazionali con contenuto
economico e finanziario;
g) rapporti con le istituzioni dell'Unione europea
nelle materie di competenza.
5. La Direzione V - regolamentazione e vigilanza del
sistema finanziario - si articola in uffici dirigenziali
non generali e svolge le seguenti funzioni:
a) analisi, regolamentazione e politiche di
vigilanza del sistema bancario, finanziario e dei
pagamenti, dei mercati finanziari e dei relativi operatori,
ivi inclusi i fondi pensione, gli intermediari finanziari
disciplinati nel testo unico bancario e l'attivita'
finanziaria delle imprese di assicurazione;
b) vigilanza in materia di stabilita' finanziaria e
gestione delle crisi in ambito bancario/finanziario;
c) politiche di educazione e inclusione
finanziaria, segreteria tecnica del Comitato per la
programmazione e il coordinamento dell'attivita' di
educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, di
cui all'art. 24-bis del decreto-legge 23 dicembre 2016, n.
237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio
2017, n. 15;
d) vigilanza sulla Banca d'Italia, spettante al
Ministero in base a speciali disposizioni, vigilanza sulle
fondazioni bancarie;
e) analisi dei rischi di vulnerabilita' del sistema
finanziario, politiche di sicurezza e di prevenzione e
contrasto all'utilizzo dello stesso per fini illeciti
(contrasto al riciclaggio e al finanziamento del
terrorismo, usura);
f) procedimenti sanzionatori per violazioni della
normativa di prevenzione del riciclaggio di denaro e in
materia valutaria;
g) segreteria del Comitato di sicurezza
finanziaria, embarghi finanziari;
h) rapporti con le istituzioni dell'Unione europea
e con gli organismi internazionali nelle materie di
competenza.
6. La Direzione VI - interventi finanziari
nell'economia - si articola in uffici dirigenziali non
generali e svolge le seguenti funzioni:
a) interventi finanziari nei diversi settori
dell'economia, delle infrastrutture, di sostegno sociale,
nonche' a favore di organi, societa' ed enti pubblici e
analisi economica dei relativi impatti;
b) garanzie pubbliche;
c) analisi, per quanto di competenza, delle
concessioni, convenzioni e contratti di servizio con le
societa' dello Stato;
d) sostegno pubblico all'esportazione e ai processi
di internazionalizzazione;
e) vigilanza di competenza del Dipartimento su enti
e fondazioni non bancarie;
f) esercizio del controllo analogo sulle societa'
in house di competenza del Dipartimento;
g) regolamento delle differenze di cambio per
pagamenti in valuta e vigilanza sulla gestione dei conti
correnti valuta tesoro;
h) monetazione, politiche di prevenzione della
falsificazione dell'euro e delle frodi sui mezzi di
pagamento; vigilanza sulle produzioni dell'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a.; rapporti con
l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. per
forniture degli stampati comuni e delle pubblicazioni della
pubblica amministrazione e gazzette ufficiali;
i) controllo e monitoraggio sull'attuazione del
decreto legislativo n. 175 del 2016, recante il Testo Unico
in materia di societa' a partecipazione pubblica, per le
partecipazioni statali;
l) rapporti con le istituzioni dell'Unione europea
e con gli organismi internazionali nelle materie di
competenza.
7. La Direzione VII - valorizzazione del patrimonio
pubblico - si articola in uffici dirigenziali non generali
e svolge le seguenti funzioni:
a) gestione delle banche dati realizzate mediante
il censimento delle componenti dell'attivo delle pubbliche
amministrazioni, tra i quali beni immobili, partecipazioni
e concessioni di beni demaniali e servizi, e analisi delle
informazioni raccolte;
b) politiche di razionalizzazione e valorizzazione
del patrimonio pubblico e coordinamento con le
amministrazioni e societa' pubbliche cui e' affidata la
gestione di immobili pubblici e di beni demaniali dati in
concessione;
c) attivita' di valorizzazione e dismissione
dell'attivo immobiliare pubblico, anche mediante la
costituzione di fondi immobiliari;
d) analisi, gestione e valorizzazione delle
partecipazioni societarie dello Stato nonche' esercizio dei
diritti del socio, nel rispetto di quanto previsto dalle
disposizioni normative vigenti e, in particolare, dal
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;
e) indirizzo, monitoraggio e controllo
sull'attuazione del decreto legislativo n. 175 del 2016,
recante Testo Unico in materia di societa' a partecipazione
pubblica, per le partecipazioni non statali;
f) gestione dei processi di societarizzazione,
privatizzazione e dismissione, nonche' supporto ai processi
di valorizzazione industriale delle societa' partecipate.
8. Il Servizio affari legali e contenzioso, posto
alle dirette dipendenze del Direttore generale del tesoro,
e' articolato in uffici dirigenziali non generali, con le
seguenti funzioni:
a) consulenza legale e giuridica a supporto delle
attivita' dipartimentali;
b) gestione del contenzioso nelle materie di
competenza;
c) precontenzioso e contenzioso UE; concorrenza e
aiuti di Stato.
9. Il Servizio relazioni con investitori e
comunicazione dipartimentale, posto alle dirette dipendenze
del Direttore generale del tesoro, e' articolato in uffici
dirigenziali non generali, con le seguenti funzioni svolte
in raccordo con le competenti Direzioni del Dipartimento:
a) rapporti con gli investitori;
b) rapporti con le agenzie di valutazione del
merito di credito;
c) comunicazione e relazioni esterne sui temi di
interesse del Dipartimento.»
«Art. 7 (Competenze del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato). - 1. Il Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato ha competenza nel settore
delle politiche di bilancio e del coordinamento e verifica
degli andamenti di finanza pubblica, sulla quale esercita
il monitoraggio, anche ai sensi della legge 31 dicembre
2009, n. 196 e della legge 24 dicembre 2012, n. 243, i
controlli e le verifiche previsti dall'ordinamento, ivi
comprese le funzioni ispettive ed i controlli di
regolarita' amministrativa e contabile. Provvede alla
valutazione della fattibilita' e della rilevanza
economico-finanziaria dei provvedimenti e delle iniziative
di innovazione normativa, anche di rilevanza europea,
nonche' alla relativa verifica della quantificazione degli
oneri e della loro coerenza con gli obiettivi programmatici
in materia di finanza pubblica. Nell'esercizio delle
funzioni istituzionali provvede, in particolare, nelle
seguenti materie:
a) previsioni economiche e finanziarie;
elaborazione dei conti finanziari ed economici delle
amministrazioni pubbliche; monitoraggio dei relativi saldi;
relazione sul conto consolidato di cassa delle
Amministrazioni pubbliche; predisposizione dei documenti di
programmazione economico-finanziaria per quanto di
competenza; verifica delle relazioni tecniche dei
provvedimenti; copertura finanziaria della legislazione di
spesa e di minore entrata;
b) formazione e gestione del bilancio dello Stato,
definizione del rendiconto generale dello Stato, nonche'
predisposizione del budget e del rendiconto economico;
c) evoluzione normativa dei bilanci pubblici;
analisi studio ricerca economica e valutazione degli
impatti delle politiche settoriali nelle materie di
competenza del Dipartimento;
d) coordinamento dei servizi di tesoreria statale;
integrazione e consolidamento della gestione per cassa del
bilancio dello Stato con i relativi flussi di tesoreria,
previsione e calcolo del fabbisogno;
e) rapporti con gli organismi e le istituzioni
nazionali e internazionali per quanto di competenza del
Dipartimento e con l'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) per i raccordi tra la contabilita' pubblica e la
contabilita' nazionale prevista dalla disciplina
dell'Unione europea e le rilevazioni statistiche
d'interesse del Sistema statistico nazionale. Definizione
dei principi, delle regole e della metodologia di
contabilita' economico-patrimoniale;
f) informatizzazione dei dati di finanza pubblica;
definizione delle esigenze funzionali, prestazioni e
modalita' operative dei servizi e dei sistemi informativi e
di connettivita' per lo svolgimento dei compiti
istituzionali del Dipartimento;
g) attivita' di indirizzo e coordinamento normativo
in materia di contabilita' delle amministrazioni pubbliche;
h) definizione dei principi e delle metodologie della
contabilita' economica, anche analitica e patrimoniale,
anche ai fini del controllo di gestione da parte delle
amministrazioni pubbliche in ordine alla loro
armonizzazione con quelli previsti nell'ambito dell'Unione
europea; individuazione degli strumenti per il controllo di
economicita' ed efficienza; analisi, verifica, monitoraggio
e valutazione dei costi dei servizi e dell'attivita' delle
amministrazioni pubbliche;
i) monitoraggio e valutazione degli effetti delle
leggi di spesa; monitoraggio e valutazione degli andamenti
generali della spesa sociale; monitoraggio degli oneri
derivanti dall'attuazione dei contratti collettivi in
materia di personale delle amministrazioni pubbliche;
analisi e verifica del costo del lavoro pubblico;
consulenza per l'attivita' predeliberativa del CIPE nonche'
relativi adempimenti di attuazione, per gli aspetti di
competenza del Dipartimento; partecipazione all'attivita'
preparatoria del Consiglio dei ministri e supporto tecnico
in sede di Consiglio dei ministri;
l) controllo e vigilanza dello Stato in materia di
gestioni finanziarie pubbliche, anche attraverso
l'Ispettorato generale per i servizi ispettivi di finanza
pubblica, secondo criteri di programmazione e flessibilita'
nonche' in relazione allo svolgimento dei compiti di cui
alle lettere g) e h);
m) partecipazione al processo di formazione,
esecuzione e certificazione del bilancio dell'Unione
europea e relativi adempimenti, compresa la quantificazione
dei conseguenti oneri a carico della finanza nazionale;
monitoraggio complessivo dei corrispondenti flussi
finanziari ed esercizio dei controlli comunitari affidati
dall'Unione europea; gestione del Fondo di rotazione per
l'attuazione delle politiche comunitarie istituito con la
legge 16 aprile 1987, n. 183;
n) definizione delle modalita' e dei criteri per
l'introduzione nelle amministrazioni pubbliche di principi
di contabilita' economica e per la trasmissione dei bilanci
in via telematica da parte di enti pubblici, regioni ed
enti locali;
o) svolgimento dei compiti attribuiti al Ministero,
ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in
materia di revisione legale dei conti;
p) definizione delle esigenze del Dipartimento in
materia di politiche delle risorse umane e strumentali in
coerenza con le linee generali di attivita' elaborate dal
Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e
dei servizi; definizione del fabbisogno e rappresentazione
delle esigenze per le attivita' amministrative in materia
di gestione delle risorse umane, acquisti e logistica di
competenza del Dipartimento dell'amministrazione generale,
del personale e dei servizi; rapporti con le articolazioni
territoriali. Comunicazione istituzionale di competenza del
Dipartimento, in raccordo con il Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi,
e relazioni esterne.
2. Il dirigente preposto al Dipartimento assume la
denominazione di «Ragioniere generale dello Stato».
3. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato si articola in:
a) Uffici centrali di livello dirigenziale
generale;
b) Uffici centrali del bilancio;
c) Ragionerie territoriali dello Stato.
4. Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici
centrali di livello dirigenziale generale:
a) Ispettorato generale di finanza;
b) Ispettorato generale del bilancio;
c) Ispettorato generale per gli ordinamenti del
personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico;
d) Ispettorato generale per gli affari economici;
e) Ispettorato generale per la finanza delle
pubbliche amministrazioni;
f) Ispettorato generale per i rapporti finanziari
con l'Unione europea;
g) Ispettorato generale per la spesa sociale;
h) Ispettorato generale per l'informatica e
l'innovazione tecnologica;
i) Ispettorato generale per la contabilita' e la
finanza pubblica;
i-bis) Ispettorato generale per i servizi ispettivi
di finanza pubblica;
l) Servizio studi dipartimentale;
m) Servizio centrale per il sistema delle
ragionerie e per il controllo interno dipartimentale.
5. Per le specifiche esigenze di consulenza studio e
ricerca nelle materie di competenza degli uffici di cui al
presente articolo sono assegnati al Dipartimento nove posti
di funzione di livello dirigenziale generale, di cui uno
per il coordinamento degli uffici di livello non generale
alle dirette dipendenze del Ragioniere generale dello
Stato.
6. Alle dirette dipendenze del Ragioniere generale
dello Stato operano uffici di livello dirigenziale non
generale, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'art. 1,
comma 2, con competenze nelle seguenti materie:
coordinamento dei processi relativi alla formalizzazione
dei documenti di competenza del Ragioniere generale dello
Stato, controllo di gestione dipartimentale, coordinamento
e monitoraggio dei progetti trasversali, coordinamento
dell'attivita' amministrativa, attivita' tecnica di
supporto all'Ufficio del Ragioniere generale dello Stato,
supporto giuridico e consulenza legale nelle materie di
competenza del Dipartimento, coordinamento delle attivita'
dipartimentali in materia di applicazione dei principi di
contabilita' nazionale elaborati in sede europea e studi
sulla regolamentazione emanata dalle autorita' statistiche
internazionali con riferimento al sistema dei conti
nazionali SEC, comunicazione istituzionale e relazioni
esterne, per quanto di competenza del Dipartimento, in
raccordo con la Direzione della comunicazione
istituzionale, coordinamento con il Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi
nelle materie di cui al comma 1, lettera p) del presente
articolo.»;
«Art. 8 (Attribuzioni degli uffici di livello
dirigenziale generale del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato). - 1. L'Ispettorato generale di
finanza si articola in Uffici dirigenziali non generali, i
cui compiti sono definiti ai sensi dell'art. 1, comma 2, e
svolge le seguenti funzioni:
a) attivita' di vigilanza istituzionale sulle
pubbliche amministrazioni in materia finanziaria e
contabile;
b) monitoraggio, analisi e valutazione dei
risultati finanziari, economici e patrimoniali di enti ed
organismi pubblici, anche ai fini del rispetto degli
obiettivi di finanza pubblica;
c) attivita' concernente la designazione alle
funzioni sindacali, di revisione ed agli incarichi presso
enti, societa' ed organismi pubblici e tenuta della
relativa anagrafe; trattazione delle questioni concernenti
il trattamento giuridico ed economico degli organi degli
enti, ad eccezione di quelli di regioni ed enti locali, e
degli organismi pubblici; tenuta dell'elenco di cui
all'art. 10, comma 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, e coordinamento e indirizzo dell'attivita' di
controllo e monitoraggio svolta ai sensi della medesima
disposizione presso i collegi di revisione degli enti
pubblici in rappresentanza del Ministero;
d) controllo legale dei conti ed accertamento del
regolare adempimento dei compiti svolti dai sindaci e dai
revisori;
e) svolgimento dei compiti attribuiti al Ministero
dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di revisione
legale dei conti;
f) attivita' diretta ad assicurare, mediante
opportune verifiche, la regolare ed uniforme tenuta delle
scritture contabili e la puntuale resa dei conti da parte
dei soggetti obbligati;
g) analisi e valutazione degli impatti delle
politiche settoriali nelle materie di competenza
dell'Ispettorato;
h) attivita' normativa, interpretativa, di indirizzo e
coordinamento in materia di ordinamenti
amministrativo-contabili delle pubbliche amministrazioni
dello Stato, ivi compresi i profili relativi ai controlli,
al fine anche di curare l'esatta ed uniforme
interpretazione ed applicazione delle disposizioni della
contabilita' pubblica; esame del regolamento di
amministrazione e contabilita' degli enti ed organismi
pubblici;
i) vigilanza sull'attivita' di liquidazione degli
enti in essere alla data di entrata in vigore del presente
decreto;
l) attivita' normativa, interpretativa e di
indirizzo in materia di pagamenti dei debiti commerciali
delle pubbliche amministrazioni, nonche' coordinamento
delle attivita' dipartimentali in materia dei predetti
pagamenti;
m) attivita' prelegislativa nelle materie di
competenza dell'Ispettorato.
2. L'Ispettorato generale del bilancio si articola in
uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono
definiti ai sensi dell'art. 1, comma 2, e svolge le
seguenti funzioni:
a) predisposizione del bilancio di previsione
annuale e pluriennale dello Stato a legislazione vigente,
nonche' del budget economico e delle note integrative;
b) predisposizione dei provvedimenti di
assestamento del bilancio, della revisione del budget,
nonche' del rendiconto generale dello Stato, delle note
integrative e del rendiconto economico; predisposizione
degli atti amministrativi di variazioni al bilancio e
coordinamento delle variazioni adottate dalle
amministrazioni interessate, definizione e revisione delle
classificazioni del bilancio dello Stato;
c) elaborazione e coordinamento della legge di
bilancio, delle relative note di variazione, dei
provvedimenti ad essa correlati e degli altri provvedimenti
legislativi in materia di finanza pubblica;
d) coordinamento, nell'ambito dell'attivita'
prelegislativa, in ordine al riscontro ed alla valutazione
della congruita' e degli effetti delle coperture
finanziarie, alla verifica delle relazioni tecniche, alla
valutazione delle clausole di salvaguardia;
d-bis) analisi e valutazione degli impatti delle
politiche settoriali nelle materie di competenza
dell'Ispettorato;
e) stima, analisi e monitoraggio dei flussi di
bilancio e dei dati economici; predisposizione, per quanto
di competenza del Dipartimento, di dati ed elementi ai fini
dell'elaborazione degli altri documenti di finanza
pubblica; raccordo tra le classificazioni di bilancio e i
conti nazionali; predisposizione di dati ed analisi sulle
interrelazioni tra il bilancio dello Stato e la tesoreria
statale;
f) analisi e monitoraggio degli andamenti della
spesa e delle entrate; coordinamento delle attivita'
istruttorie e predisposizione delle relazioni e dei
provvedimenti da adottare;
g) definizione dei principi, delle regole e delle
metodologie della contabilita' economico-patrimoniale e
analitica delle amministrazioni centrali dello Stato;
analisi e monitoraggio dei costi delle amministrazioni
centrali dello Stato; collaborazione con le amministrazioni
centrali dello Stato per la verifica dei risultati
raggiunti rispetto agli obiettivi programmatici riportati
nei documenti di programmazione, per il monitoraggio
dell'efficacia delle misure rivolte al loro conseguimento e
di quelle disposte per incrementare il livello di
efficienza delle amministrazioni stesse;
h) sperimentazione per l'adozione di un bilancio di
genere;
i) definizione, in raccordo con l'Ispettorato
competente, dei principi, delle regole e dei requisiti da
implementare sui sistemi informatici relativi al bilancio e
al patrimonio dello Stato sui sistemi connessi alla loro
esecuzione, gestione e rendicontazione, nonche' sui sistemi
relativi alla contabilita' integrata finanziaria e
economico-patrimoniale dello Stato.
3. L'Ispettorato generale per gli ordinamenti del
personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico si
articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti
sono definiti ai sensi dell'art. 1, comma 2, e svolge le
seguenti funzioni:
a) analisi, verifica e monitoraggio del costo del
personale delle amministrazioni pubbliche ed adempimenti
attuativi del titolo V del decreto legislativo n. 165 del
2001;
b) coordinamento, nell'ambito dell'attivita'
prelegislativa, in ordine alla valutazione della congruita'
della quantificazione dei costi del personale delle
amministrazioni pubbliche;
b-bis) analisi e valutazione degli impatti delle
politiche settoriali nelle materie di competenza
dell'Ispettorato;
c) attivita' di supporto per la definizione delle
politiche retributive ed occupazionali del personale delle
pubbliche amministrazioni; predisposizione dei documenti di
finanza pubblica e verifica della compatibilita'
economico-finanziaria della contrattazione collettiva,
anche integrativa, per il personale delle pubbliche
amministrazioni, ai sensi della normativa vigente;
d) acquisizione e monitoraggio dei piani di
fabbisogno di personale delle pubbliche amministrazioni;
e) trattazione delle questioni e degli affari di
competenza del Dipartimento in materia di ordinamenti,
strutture ed organici delle amministrazioni pubbliche, di
trattamenti economici fondamentali ed accessori dei
dipendenti pubblici, anche a status internazionale, nonche'
di quelle relative alla ricollocazione di personale
connesso ai processi di trasferimento di funzioni tra
pubbliche amministrazioni.
4. L'Ispettorato generale per gli affari economici si
articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti
sono definiti ai sensi dell'art. 1, comma 2, e svolge le
seguenti funzioni:
a) attivita' normativa e consultiva in materia di
interventi pubblici e di incentivazione di quelli privati
nei diversi settori dell'economia, ivi inclusi gli
interventi di prevenzione, emergenziali e di ripristino a
seguito di eventi calamitosi, anche ai fini della
valutazione della compatibilita' economico finanziaria;
monitoraggio finanziario e proposte di semplificazione
degli atti e delle procedure connesse;
b) attivita' normativa e consultiva in materia di
programmazione e attuazione degli investimenti pubblici e
relativo monitoraggio;
c) valutazione dei contratti di programma e di
servizio, atti convenzionali e altre forme contrattuali
anche ai fini della valutazione della compatibilita'
economico finanziaria;
d) attivita' di analisi, consulenza e supporto
normativo - per quanto di competenza del Dipartimento - ai
fini dell'attivita' pre-deliberativa del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e
connessi adempimenti di attuazione;
e) analisi e valutazione degli impatti delle
politiche settoriali nelle materie di competenza
dell'Ispettorato;
f) valutazione della fattibilita' ed impatto
economico-finanziario dei provvedimenti e della normativa
di attuazione delle materie di competenza;
g) rapporti con gli organismi internazionali nelle
materie di competenza, ivi inclusa la partecipazione ai
relativi organi direttivi e finanziari;
h) supporto all'attivita' prelegislativa per quanto
di competenza del Dipartimento, in attuazione delle
direttive del Ragioniere generale dello Stato e in raccordo
con gli uffici di coordinamento e con le altre strutture di
livello dirigenziale generale;
i) attivita' prelegislativa nelle materie di
competenza dell'Ispettorato.
5. L'Ispettorato generale per la finanza delle
pubbliche amministrazioni si articola in uffici
dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai
sensi dell'art. 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni:
a) analisi e tecniche della previsione finanziaria;
rilevazione, previsione e consolidamento dei flussi di
cassa dei singoli comparti delle pubbliche amministrazioni
per la predisposizione dei documenti di finanza pubblica;
coordinamento del Sistema informativo delle operazioni
degli enti pubblici (SIOPE) per gli enti pubblici diversi
dallo Stato;
b) monitoraggio dei vincoli di finanza pubblica e
di tesoreria delle pubbliche amministrazioni; acquisizione
e analisi delle informazioni di bilancio degli enti
territoriali e dei loro organismi e enti strumentali, anche
ai fini della prevenzione delle situazioni di crisi
finanziarie;
b-bis) coordinamento delle attivita' di
programmazione e attuazione delle disposizioni in materia
di investimenti degli enti territoriali, per quanto di
competenza del Dipartimento, e relativo monitoraggio,
nonche' analisi e valutazione degli impatti delle politiche
settoriali nelle materie di competenza dell'Ispettorato;
c) coordinamento del servizio di tesoreria statale;
d) rapporti con la Banca d'Italia; disciplina della
tesoreria unica;
e) gestione dei conti di tesoreria, con esclusione di
quelli di cui al comma 6, lettera g) e di quelli affidati
in gestione ad altri uffici del Ministero; elaborazione del
conto riassuntivo del tesoro;
f) gestione dei rapporti finanziari con gli enti
decentrati di spesa;
g) attivita' di supporto alla verifica della
legittimita' costituzionale delle leggi regionali;
h) attivita' normativa, interpretativa e di
coordinamento in materia di rapporti finanziari con gli
enti territoriali; rapporti con la Conferenza
Stato-regioni, la Conferenza Unificata e la Conferenza
Stato-citta';
i) attivita' di supporto all'attuazione del
federalismo; attivita' di supporto all'attuazione della
riforma contabile di cui al decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118;
i-bis) attivita' prelegislativa nelle materie di
competenza dell'Ispettorato.
6. L'Ispettorato generale per i rapporti finanziari
con l'Unione europea si articola in uffici dirigenziali non
generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'art. 1,
comma 2, e svolge le seguenti funzioni:
a) partecipazione al processo di formazione,
esecuzione e certificazione del bilancio dell'Unione
europea e relativi adempimenti;
b) analisi dei riflessi finanziari e di bilancio
derivante dalla partecipazione dell'Italia all'Unione
europea e quantificazione degli oneri a carico della
finanza nazionale;
c) partecipazione al processo di definizione della
normativa e delle politiche in sede comunitaria e
coordinamento del processo di recepimento della normativa
comunitaria nell'ordinamento interno, per quanto di
competenza del Dipartimento;
c-bis) analisi e valutazione degli impatti delle
politiche settoriali nelle materie di competenza
dell'Ispettorato;
d) monitoraggio dei flussi finanziari intercorrenti
tra l'Italia e l'Unione europea; monitoraggio
dell'attuazione finanziaria, fisica e procedurale, degli
interventi di politica comunitaria, ivi compresi i Fondi
strutturali;
e) esercizio dei controlli sull'attuazione degli
interventi di politica comunitaria e sull'utilizzo delle
relative risorse finanziarie, ivi comprese le quote di
cofinanziamento nazionale, anche attraverso l'ausilio delle
Ragionerie territoriali dello Stato;
f) gestione del fondo di rotazione per l'attuazione
delle politiche comunitarie, di cui all'art. 5 della legge
16 aprile 1987, n. 183;
g) gestione dei conti correnti di tesoreria
riguardanti i flussi finanziari con l'Unione europea;
g-bis) attivita' prelegislativa nelle materie di
competenza dell'Ispettorato.
7. L'Ispettorato generale per la spesa sociale si
articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti
sono definiti ai sensi dell'art. 1, comma 2, e svolge le
seguenti funzioni:
a) monitoraggio e previsione degli andamenti
generali e delle dinamiche della spesa sociale, ai fini
della valutazione del relativo impatto sulle politiche
finanziarie e di bilancio;
b) attivita' normativa, di consulenza e di
coordinamento in materia di protezione sociale, nonche'
supporto delle delegazioni italiane presso organismi
internazionali;
b-bis) analisi e valutazione degli impatti delle
politiche settoriali nelle materie di competenza
dell'Ispettorato;
c) attivita' di verifica, di gestione, ove
prevista, e di supporto nei procedimenti riguardanti il
finanziamento del Servizio sanitario nazionale e degli
interventi di edilizia sanitaria, nonche' in materia di
assistenza sociale; verifica degli adempimenti regionali in
materia sanitaria, monitoraggio dei Piani di rientro e
della spesa sanitaria regionale;
d) vigilanza sulle attivita' degli enti
previdenziali in materia di contributi e prestazioni;
e) partecipazione al processo di definizione della
normativa e delle politiche per il settore sanitario;
f) monitoraggio, analisi e verifica degli andamenti
della spesa sanitaria, farmaceutica e di quella relativa
alle prescrizioni mediche. Coordinamento e gestione delle
attivita' non informatiche connesse al progetto Tessera
sanitaria e al Fascicolo sanitario elettronico;
f-bis) attivita' prelegislativa nelle materie di
competenza dell'Ispettorato.
8. L'Ispettorato generale per l'informatica e
l'innovazione tecnologica si articola in uffici
dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai
sensi dell'art. 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni:
a) definizione, sviluppo e gestione dei sistemi
informatici e tecnologici integrati in materia di
contabilita', bilancio e finanza pubblica, nonche' a
supporto delle attivita' di monitoraggio e valutazione nei
principali settori della spesa pubblica, ivi compresa la
gestione informatica dei progetti Tessera sanitaria e
Fascicolo sanitario elettronico, per l'implementazione
delle attivita' del Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, delle amministrazioni e degli enti pubblici e
delle altre istituzioni competenti;
b) definizione del Piano strategico pluriennale in
materia di informatica, innovazione tecnologica e
digitalizzazione del Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato e relativi Piani operativi annuali;
c) presidio per la definizione e gestione delle
infrastrutture, delle connettivita' e dei servizi
informatici e tecnologici del Dipartimento e relative
strategie evolutive; definizione di metodologie, standard
di qualita' e di sicurezza fisica e delle informazioni;
supporto agli adempimenti in materia di cyber security per
quanto di competenza del Dipartimento;
d) monitoraggio e controllo sull'allineamento dei
sistemi informatici e tecnologici agli obiettivi
progettuali ed agli standard quali-quantitativi; verifica
della qualita' e delle performance tecnico-funzionali dei
software, dei sistemi tecnologici e dei servizi di
assistenza tecnica agli utenti;
e) definizione di sistemi e metodi per la gestione,
l'analisi e la valorizzazione del patrimonio dati del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche
in collaborazione con amministrazioni ed enti pubblici e
privati; gestione e sviluppo della banca dati delle
pubbliche amministrazioni (BDAP), del Portale Dati e
Servizi Open, del sito istituzionale del Dipartimento;
f) gestione di programmi e progetti finanziati con
risorse europee finalizzati allo sviluppo dei sistemi
informatici e tecnologici del Dipartimento, delle
competenze tecniche e delle capacita' di analisi e
valutazione;
g) servizio di assistenza tecnica agli utenti delle
strutture centrali e territoriali del Dipartimento per
l'efficace utilizzo dei sistemi e degli strumenti
informatici, tecnologici e digitali in dotazione;
h) gestione dei rapporti con la societa' di cui
all'art. 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, anche in attuazione di quanto previsto
dall'art. 1, comma 588, della legge 27 dicembre 2019, n.
160;
i) programmazione dei fabbisogni e acquisizione dei
beni e degli strumenti informatici e tecnici per le
esigenze del Dipartimento; gestione del patrimonio e
dell'inventario dei beni informatici del Dipartimento e
relativa logistica;
l) attivita' normativa e prelegislativa nelle
materie di competenza.
9. L'Ispettorato generale per la contabilita' e la
finanza pubblica, si articola in uffici dirigenziali non
generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'art. 1,
comma 2, e svolge, le seguenti funzioni:
a) iniziative volte all'armonizzazione per
l'adeguamento dei sistemi contabili e dei bilanci pubblici
con le disposizioni contenute nella normativa nazionale e
in quella comunitaria, al fine di consentire il
monitoraggio, le verifiche e il consolidamento delle
risultanze dei bilanci dei vari enti e per la costruzione
del conto economico consolidato delle amministrazioni
pubbliche;
b) previsione, monitoraggio e consuntivo del
fabbisogno del settore statale e pubblico e dei flussi
giornalieri di cassa, anche ai fini della gestione della
liquidita';
c) previsione e monitoraggio dell'indebitamento
netto delle pubbliche amministrazioni;
d) coordinamento delle attivita' inerenti i
rapporti con ISTAT ed Eurostat e con gli organismi
comunitari, europei e internazionali per gli aspetti di
policy e di programmazione economico-finanziaria, nonche'
in materia di metodologia e classificazione dei dati di
finanza pubblica;
e) coordinamento e gestione del modello
disaggregato di finanza pubblica e del modello integrato
con le variabili macroeconomiche;
f) coordinamento nella predisposizione delle
Relazioni sul conto consolidato di cassa delle
Amministrazioni pubbliche ed elaborazione degli altri
documenti di previsione e consuntivo in materia di finanza
pubblica;
g) analisi e monitoraggio dell'impatto sui saldi di
finanza pubblica delle operazioni di partenariato
pubblico-privato ivi compreso l'esame normativo e
l'elaborazione degli schemi contrattuali e delle
convenzioni;
h) previsione e monitoraggio delle entrate
tributarie, con il supporto del Dipartimento delle finanze,
delle entrate extra tributarie e della spesa anche mediante
l'analisi dei relativi provvedimenti ai fini della
valutazione dell'impatto sui saldi di finanza pubblica;
h-bis) attivita' prelegislativa nelle materie di
competenza dell'Ispettorato.
9-bis. L'Ispettorato generale dei servizi ispettivi
di finanza pubblica si articola in Uffici dirigenziali di
livello non generale e in posizioni dirigenziali non
generali destinate allo svolgimento delle attivita'
ispettive, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'art.
1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni:
a) attivita' ispettiva sulla regolarita' e
proficuita' della gestione amministrativo-contabile delle
pubbliche amministrazioni, degli enti e degli organismi
pubblici, nonche' delle societa' di cui al decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175;
b) attivita' ispettiva nelle materie di competenza
dei dipartimenti del Ministero e sulle relative strutture,
anche in relazione agli ambiti individuati in appositi
programmi di attivita' definiti con i dipartimenti
medesimi;
c) accertamenti su richiesta di autorita'
giurisdizionali e verifiche sulla base di protocolli
d'intesa o convenzioni con altre pubbliche amministrazioni;
d) indagini conoscitive sullo stato di attuazione
delle misure adottate per il conseguimento degli obiettivi
di finanza pubblica e sugli equilibri di bilancio dei
soggetti indicati alla lettera a);
e) collaborazione all'attivita' di controllo e
monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica e
all'analisi e valutazione della sostenibilita' degli
interventi in materia di entrata e di spesa;
f) acquisizione di ogni utile informazione, ai
sensi dell'art. 28, comma 1, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, sulla gestione degli enti e organismi di cui alla
lettera a), nonche' degli enti di diritto privato vigilati
dal Ministero dell'economia e delle finanze;
g) supporto all'attivita' normativa del
Dipartimento e all'elaborazione di proposte volte alla
razionalizzazione della spesa e al conseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica;
h) esecuzione di altri progetti o attivita'
delegate dal Ragioniere generale dello Stato.
10. Il Servizio studi dipartimentale, posto alle
dirette dipendenze del Ragioniere generale dello Stato, si
articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti
sono definiti ai sensi dell'art. 1, comma 2, e svolge
attivita' di analisi metodologica, studio e ricerca a
supporto delle attivita' di tutto il Dipartimento. Il
Servizio svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
a) ricerca economica e metodologica in materia di
finanza pubblica per l'analisi degli effetti delle
politiche di bilancio;
b) analisi e studi finalizzati allo sviluppo di
metodologie e modelli econometrici in materia di finanza
pubblica;
c) studio dell'evoluzione dei bilanci delle
amministrazioni pubbliche ai fini del supporto alle
iniziative di riforma e delle relative attivita' di
monitoraggio e controllo; studio e analisi comparata delle
discipline contabili adottate nei paesi dell'UE;
d) attivita' di analisi e studio in materia di
contabilita' pubblica economico-patrimoniale per la
definizione di principi, regole e metodologie; elaborazione
di proposte di modifica della normativa vigente;
d-bis) analisi, ricerca economica e valutazione
degli impatti delle politiche settoriali nelle materie di
competenza del Dipartimento;
e) definizione di procedure, di metodologie e di
tecniche per l'analisi della performance delle
amministrazioni pubbliche tramite indicatori di
economicita', efficacia ed efficienza;
f) studio e analisi dei profili normativi,
regolatori e gestionali delle societa' a partecipazione
pubblica, anche ai fini della valutazione dell'impatto
sulla finanza pubblica;
g) studi e analisi statistiche riguardanti il
monitoraggio dei pagamenti dei debiti commerciali delle
pubbliche amministrazioni;
g-bis) attivita' prelegislativa nelle materie di
competenza del Servizio.
11. Servizio centrale per il sistema delle ragionerie
e per il controllo interno dipartimentale, posto alle
dirette dipendenze del Ragioniere generale dello Stato, si
articola in uffici dirigenziali non generali, posizioni
dirigenziali non generali destinate allo svolgimento
dell'attivita' di verifica sugli uffici centrali di livello
dirigenziale generale e sul sistema delle ragionerie e
svolge le seguenti funzioni:
a) coordinamento, indirizzo e vigilanza, in
raccordo con l'Ispettorato generale di finanza, sulle
attivita' degli Uffici centrali di bilancio, ivi compreso
quanto previsto in riferimento a tali articolazioni
dipartimentali dall'art. 2, comma 3, del decreto
legislativo 30 giugno 2011, n. 123;
b) coordinamento, indirizzo e vigilanza, in
raccordo con l'Ispettorato generale di finanza, sulle
attivita' delle Ragionerie territoriali dello Stato, ivi
compreso quanto previsto con riferimento alle citate
articolazioni territoriali dall'art. 2, comma 3, del
decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123;
c) attivita' di analisi per valutare la
completezza, l'adeguatezza, la funzionalita' e
l'affidabilita' dei processi interni di gestione, dei
programmi e delle procedure di lavoro rientranti nelle
materie di competenza del sistema delle Ragionerie.
Pianificazione e conduzione di attivita' di revisione
interna sugli uffici centrali di livello dirigenziale
generale del Dipartimento e sul sistema delle Ragionerie;
d) svolgimento delle attivita' previste dall'art.
7, comma 1, lettera p), con riferimento al sistema delle
Ragionerie, in collaborazione con i competenti uffici alle
dirette dipendenze del Ragioniere generale dello Stato;
d-bis) attivita' prelegislativa nelle materie di
competenza del Servizio.»;
«Art. 10 (Uffici centrali di bilancio). - 1. Ai sensi
dell'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3
luglio 2003, n. 173, gli uffici centrali del bilancio di
seguito riportati, sono uffici di livello dirigenziale
generale:
a) Ufficio centrale del bilancio presso il
Ministero degli affari esteri, che si articola in uffici
dirigenziali non generali;
b) Ufficio centrale del bilancio presso il
Ministero dell'interno, che si articola in uffici
dirigenziali non generali;
c) Ufficio centrale del bilancio presso il
Ministero della giustizia, che si articola in uffici
dirigenziali non generali;
d) Ufficio centrale del bilancio presso il
Ministero della difesa, che si articola in uffici
dirigenziali non generali;
e) Ufficio centrale del bilancio presso il
Ministero dell'economia e delle finanze, che si articola in
uffici dirigenziali non generali;
f) Ufficio centrale del bilancio presso il
Ministero dello sviluppo economico, che si articola in
uffici dirigenziali non generali;
g) Ufficio centrale del bilancio presso il
Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e
del turismo, che si articola in uffici dirigenziali non
generali;
h) Ufficio centrale del bilancio presso il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, che si articola in uffici dirigenziali non generali;
i) Ufficio centrale del bilancio presso il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che si
articola in uffici dirigenziali non generali;
l) Ufficio centrale del bilancio presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si
articola in uffici dirigenziali non generali;
m) Ufficio centrale del bilancio presso il
Ministero della salute, che si articola in uffici
dirigenziali non generali;
n) Ufficio centrale del bilancio presso il
Ministero dell'istruzione, che si articola in uffici
dirigenziali non generali;
n-bis) Ufficio centrale del bilancio presso il
Ministero dell'universita' e della ricerca, che si articola
in uffici dirigenziali non generali;
o) Ufficio centrale del bilancio presso il
Ministero per i beni e le attivita' culturali, che si
articola in uffici dirigenziali non generali.
2. Le modalita' organizzative interne degli Uffici
centrali di bilancio e le rispettive competenze sono
definite con decreto ministeriale, di cui all'art. 1, comma
2, prevedendo anche, nel caso in cui l'ambito di competenza
dei predetti uffici ricomprenda piu' Ministeri, la
suddivisione operativa in corrispondenti sezioni di livello
dirigenziale non generale ferma restando la direzione
unitaria. La denominazione e l'ambito di competenza degli
uffici centrali di bilancio di cui al comma 1 si adeguano
altresi' alle eventuali successive modificazioni
legislative relative al Ministero di riferimento.
3. Gli uffici centrali del bilancio svolgono, in modo
coordinato, le seguenti funzioni:
a) concorrono alla formazione degli stati di
previsione dei singoli Ministeri nelle sue diverse fasi e
curano in gestione le variazioni di bilancio da adottarsi
con atto amministrativo;
b) effettuano gli adempimenti relativi alla
predisposizione del rendiconto di ciascun Ministero, sia
relativamente al conto del bilancio, che al conto del
patrimonio;
c) esercitano, sia in via preventiva che
successiva, anche a campione, il controllo di regolarita'
amministrativa e contabile sugli atti adottati dalle
Amministrazioni centrali statali. Esercitano il controllo
di regolarita' amministrativa e contabile sui decreti
interministeriali. Provvedono alla tenuta delle scritture
contabili in relazione alle spese e alle entrate e alla
registrazione degli atti di spesa, risultanti dai
provvedimenti assunti dagli uffici amministrativi, sotto la
responsabilita' dei dirigenti competenti. Verificano
l'applicazione delle disposizioni sul piano finanziario dei
pagamenti - cronoprogramma;
d) effettuano, in via successiva, anche a campione,
il riscontro amministrativo contabile dei rendiconti
amministrativi resi dai funzionari delegati, della
rendicontazione dettagliata dei pagamenti relativi alle
competenze fisse e accessorie del personale centrale dello
Stato e dei rendiconti prodotti ai sensi di leggi di
settore che li prevedano; effettuano, altresi', il
riscontro amministrativo contabile sui conti giudiziali
resi dagli agenti contabili;
e) coordinano i lavori della Conferenza permanente
di cui all'art. 9, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, con lo scopo
anche di favorire un'ottimale collaborazione
interistituzionale in materia di programmazione, controllo
e monitoraggio dell'attivita' finanziaria, ai fini indicati
dall'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 279;
f) verificano l'uniformita' e la corretta tenuta
delle scritture di contabilita' integrata finanziaria,
economico e patrimoniale, di cui all'art. 38-bis della
legge n. 196 del 2009;
g) effettuano gli adempimenti relativi alle
rilevazioni previste dal titolo V del decreto legislativo
n. 165 del 2001, sui dati comunicati dalle amministrazioni,
in materia di consistenza del personale, delle relative
spese, nonche' delle attivita' svolte;
h) effettuano il controllo sulla compatibilita' dei
costi della contrattazione collettiva integrativa con i
vincoli di bilancio ai sensi dell'art. 5 comma 2, lettera
e), del decreto legislativo n. 123 del 2011;
i) svolgono compiti di controllo, verifica e
monitoraggio ad essi demandati da specifiche norme;
j) svolgono gli altri compiti ad essi demandati
dalle vigenti norme in materia di contabilita' generale
dello Stato e di gestioni fuori bilancio;
k) svolgono le attivita' delegate dalle strutture
di livello dirigenziale generale del Dipartimento;
l) provvedono al controllo ed alla
contabilizzazione delle entrate dello Stato, curando i
connessi adempimenti relativi al rendiconto.»
«Art. 11 (Competenze del Dipartimento delle finanze).
- 1. Il Dipartimento delle finanze, nell'esercizio delle
competenze ad esso attribuite, svolge, in particolare, le
seguenti funzioni statali:
a) analisi, elaborazione e valutazione delle
politiche economico-fiscali, in relazione alle quali:
assicura l'acquisizione sistematica di dati e informazioni,
anche nel contesto dei rapporti istituzionali con il
Servizio statistico nazionale; sviluppa e gestisce modelli
economici per la valutazione delle politiche fiscali e
delle previsioni delle entrate; predispone analisi, studi,
indagini, simulazioni e previsioni per l'elaborazione di
politiche e interventi in materia fiscale, in ambito
nazionale e internazionale;
b) valutazione degli effetti economico-finanziari
generati dalle misure fiscali;
c) previsioni, monitoraggio e consuntivazione delle
entrate tributarie erariali e territoriali;
d) analisi, elaborazione e valutazione delle
politiche e delle norme in materia tributaria, in ambito
nazionale, europeo e internazionale; valutazione
dell'impatto amministrativo della normativa, anche quanto
all'incidenza sulle convenzioni con le Agenzie;
e) valutazione e predisposizione di elementi
amministrativi e tecnici sui progetti di legge, sugli
emendamenti parlamentari e sugli atti di sindacato
ispettivo, anche acquisendo informazioni dalle agenzie
fiscali e dagli altri enti della fiscalita';
f) emanazione di direttive interpretative della
legislazione tributaria, al fine di assicurare la coerenza
con gli obiettivi di politica economica e tributaria e il
rispetto, da parte degli uffici, delle esigenze di equita',
semplicita' e omogeneita' di trattamento, con particolare
riguardo ai principi fissati dallo Statuto dei diritti del
contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212;
g) verifica delle modalita' di assolvimento degli
obblighi tributari rispetto alle esigenze di
semplificazione nonche' di riduzione dei costi di gestione
degli adempimenti, sia per i contribuenti sia per
l'amministrazione finanziaria;
h) relazioni con gli altri Stati e con gli
organismi dell'Unione europea e internazionali per le
materie di competenza del Dipartimento, fatte salve le
competenze del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e del Ministero dello sviluppo
economico;
i) pianificazione e coordinamento, in relazione
alle quali: raccoglie ed elabora le informazioni necessarie
per la definizione degli indirizzi e della strategia di
politica fiscale; formula e coordina le proposte al
Ministro per l'individuazione dei contenuti dell'atto di
indirizzo triennale previsto dall'art. 59 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300; svolge attivita'
propedeutica e preparatoria per la stipula delle
convenzioni; assicura, sulla base degli indirizzi del
Ministro, il coordinamento generale per preservare
l'unitarieta' del sistema nell'esercizio delle funzioni
fiscali e promuove la collaborazione tra i soggetti
operanti in campo fiscale; contribuisce alla programmazione
delle risorse finanziarie necessarie per il funzionamento
delle agenzie fiscali e degli altri enti della fiscalita';
l) monitoraggio, verifica e controllo in relazione
alle quali: ferma rimanendo l'attivita' del Ministro di
valutazione e controllo strategico nonche' di alta
vigilanza, monitora l'andamento gestionale delle agenzie;
verifica i risultati di gestione delle agenzie in relazione
agli obiettivi fissati dalle convenzioni; monitora e
attribuisce le risorse da trasferire alle agenzie fiscali e
agli enti della fiscalita'; svolge le attivita' istruttorie
relative alle deliberazioni dei comitati di gestione delle
agenzie di cui all'art. 60 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed
integrazioni; svolge le attivita' di controllo previste
dalla legge nei confronti delle societa' partecipate;
m) vigilanza, in relazione alla quale: valuta,
ferma restando l'attivita' del Ministro di alta vigilanza,
le modalita' di esercizio delle funzioni fiscali da parte
delle agenzie, e degli altri enti della fiscalita' di
competenza dello Stato, sotto il profilo della trasparenza,
imparzialita' e correttezza nell'applicazione delle norme,
con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti
nonche' a quanto previsto dalla legge n. 212 del 2000;
n) coordinamento del sistema informativo della
fiscalita', in relazione al quale: svolge attivita' di
supporto al Ministro per la definizione degli obiettivi
strategici e delle linee guida dello sviluppo
dell'informatica e delle tecnologie di comunicazione;
assicura, sulla base degli indirizzi del Ministro,
l'attuazione, l'integrazione ed il coordinamento del
sistema informativo della fiscalita' e della rete unitaria
di settore; definisce criteri e regole per l'utilizzazione
delle informazioni e dei dati che costituiscono il sistema
informativo della fiscalita';
o) gestione dei servizi relativi al funzionamento
della giustizia tributaria; programmazione, progettazione,
sviluppo e gestione dei servizi dell'amministrazione della
giustizia tributaria e degli uffici giudiziari; analisi,
elaborazione e monitoraggio delle norme ordinamentali e
processuali in materia di giustizia tributaria e relative
alle spese di giustizia nel processo tributario;
rilevazioni e analisi statistiche sull'andamento del
processo tributario; valutazione e predisposizione di
elementi amministrativi e tecnici sui progetti di legge,
sugli emendamenti parlamentari e sugli atti di sindacato
ispettivo; analisi giurisprudenziale in materia di tributi;
emanazione di direttive interpretative della legislazione
in materia di processo tributario e delle relative spese di
giustizia; gestione dell'elenco nazionale dei difensori
abilitati all'assistenza tecnica di cui all'art. 12 del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
p) definizione delle esigenze del Dipartimento in
materia di politiche delle risorse umane e strumentali in
coerenza con le linee generali di attivita' elaborate dal
Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e
dei servizi.
2. Il dirigente preposto al Dipartimento assume la
denominazione di «Direttore generale delle finanze». Alle
dirette dipendenze del direttore generale delle finanze
operano uffici di livello dirigenziale non generale, i cui
compiti sono definiti ai sensi dell'art. 1, comma 2, con
competenze nelle seguenti materie: coordinamento
dell'ufficio del direttore generale delle finanze;
controllo di gestione dipartimentale; coordinamento e
monitoraggio dei progetti dipartimentali; coordinamento
dell'attivita' amministrativa; attivita' tecnica di
supporto all'ufficio del direttore generale delle finanze;
supporto nell'attivita' prelegislativa e di studio, analisi
e legislazione fiscali; comunicazione istituzionale e
relazioni esterne; coordinamento con il Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi
nelle materie di cui al comma 1, lettera p), del presente
articolo.
3. Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici di
livello dirigenziale generale:
a) Direzione studi e ricerche economico-fiscali;
b) Direzione legislazione tributaria e federalismo
fiscale;
c) Direzione agenzie ed enti della fiscalita';
d) Direzione rapporti fiscali europei e
internazionali;
e) Direzione sistema informativo della fiscalita';
f) Direzione della giustizia tributaria.
4. Per le specifiche esigenze di consulenza, studio e
ricerca nelle materie di competenza degli uffici di cui al
presente articolo sono assegnati al Dipartimento due posti
di funzione di livello dirigenziale generale.
5. Con decreto del Ministro sono stabilite le
modalita' attraverso le quali sono assicurati il
collegamento con la Guardia di finanza e il coordinamento
dell'attivita' svolta dai militari della Guardia di finanza
impiegati con funzioni di collegamento o di supporto presso
il Ministero. Fino alla emanazione del decreto previsto dal
presente comma, il coordinamento degli appartenenti al
Corpo in servizio presso il Ministero e' assicurato da un
ufficiale della Guardia di finanza scelto dal Ministro.»;
«Art. 12 (Attribuzioni degli uffici di livello
dirigenziale generale del Dipartimento delle finanze). - 1.
- 5. Omissis.
6. La Direzione della giustizia tributaria si
articola in uffici dirigenziali non generali e provvede
alla gestione ed al funzionamento dei servizi relativi alla
giustizia tributaria, svolgendo, ai sensi dell'art. 11,
comma 1, lettera o), le seguenti funzioni:
a) provvede all'organizzazione e al coordinamento
dell'attivita' amministrativa degli uffici di segreteria
degli organi giudiziari tributari e dell'attivita' di
supporto all'attivita' giurisdizionale;
b) provvede alla programmazione, alla
progettazione, allo sviluppo e alla gestione dei servizi
relativi al processo tributario e all'attivita' degli
uffici giudiziari;
c) provvede periodicamente alla rilevazione statistica
sull'andamento dei processi nonche' sul valore economico
delle controversie avviate e definite e alla
predisposizione della relazione annuale sullo stato della
giustizia tributaria di cui all'art. 29 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;
d) effettua il monitoraggio sull'andamento delle
spese di giustizia tributaria e predispone le relative
stime di gettito;
e) fornisce pareri interpretativi agli uffici di
segreteria degli organi giudiziari tributari in materia di
spese di giustizia nel processo tributario e provvede alla
gestione e al coordinamento del relativo contenzioso;
f) assicura il coordinamento degli Uffici del
massimario degli organi di giurisdizione tributaria; rileva
ed esamina le questioni di rilevante interesse o di
ricorrente frequenza, nonche' i casi in cui non vi sia un
univoco orientamento giurisprudenziale nelle controversie
tributarie, anche sulla base di segnalazioni periodiche dei
presidenti delle Commissioni tributarie;
g) predispone schemi di atti normativi, relazioni
illustrative e relazioni tecnico-normative sui disegni di
legge e sugli emendamenti e analisi di impatto della
regolamentazione, in materia ordinamentale e processuale
tributaria e in materia di definizione agevolata delle
controversie tributarie;
h) predispone schemi di atti normativi, relazioni
illustrative e relazioni tecnico-normative sui disegni di
legge e sugli emendamenti e analisi di impatto della
regolamentazione, in materia di spese di giustizia riferite
al processo tributario;
i) cura la predisposizione dei provvedimenti
relativi alla gestione del personale giudicante;
l) svolge attivita' di vigilanza e di audit sugli
uffici di segreteria degli organi di giurisdizione
tributaria proponendo le necessarie misure organizzative,
in coerenza con il piano della prevenzione della corruzione
e della trasparenza, al fine di garantire l'efficiente
svolgimento dell'attivita' giurisdizionale;
m) provvede all'amministrazione delle risorse
finanziarie destinate al pagamento dei compensi dei giudici
tributari, al funzionamento del Consiglio di presidenza
della giustizia tributaria e del Garante del contribuente;
n) gestisce le procedure per il rilascio delle
autorizzazioni alla difesa tecnica nel processo tributario
e l'elenco nazionale di cui all'art. 12, comma 4, del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
o) gestisce il contenzioso relativo alle materie di
competenza, compreso quello instaurato in materia di equa
riparazione in caso di eccessiva durata del processo, ai
sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, per quanto riguarda
il processo tributario.
p) definisce i livelli di servizio e dei fabbisogni
per le attivita' amministrative in materia di gestione
delle risorse umane e della formazione, acquisti e
logistica degli uffici giudiziari. Cura l'istruttoria
relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali e non
dirigenziali di direttore degli Uffici giudiziari,
assegnando gli obiettivi e valutando i risultati.»
«Art. 13 (Competenze del Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale e dei
servizi). - 1. Il Dipartimento dell'amministrazione
generale, del personale e dei servizi svolge attivita' di
supporto per il Ministero ed ulteriori servizi, tra cui gli
approvvigionamenti delle pubbliche amministrazioni, anche
in riferimento al sistema nazionale di public procurement,
e la gestione e lo sviluppo della piattaforma immateriale
nazionale centralizzata per la gestione giuridica ed
economica del personale delle pubbliche amministrazioni;
definisce il modello unitario del controllo di gestione in
raccordo con gli altri dipartimenti.
Il Dipartimento e' competente nelle materie di
seguito indicate:
a) amministrazione generale, spese a carattere
strumentale dei dipartimenti e comuni del Ministero,
servizi logistici e servizi comuni del Ministero, ivi
compresa l'attuazione delle disposizioni contenute nel
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, gestione delle
attivita' e dei sistemi informativi legati
all'amministrazione generale, alla gestione degli
approvvigionamenti e della logistica sulla base delle
esigenze definite dai Dipartimenti;
b) elaborazione degli indirizzi generali
concernenti il personale del Ministero, anche in attuazione
di norme, direttive e circolari emanate dalle
amministrazioni competenti; programmazione generale del
fabbisogno di personale del Ministero, sentiti gli altri
dipartimenti; rappresentanza unitaria del Ministero nei
rapporti sindacali e indirizzo generale della
rappresentanza della parte pubblica nell'ambito della
contrattazione integrativa decentrata; elaborazione ed
attuazione delle politiche del personale e gestione delle
risorse umane; gestione delle attivita' e dei sistemi
informativi legati alla gestione del personale;
elaborazione degli indirizzi metodologici in materia di
rilevazione ed analisi delle competenze e dei comportamenti
anche a fini di valorizzazione del capitale umano; rapporti
con soggetti esterni nelle materie di competenza;
c) servizi del tesoro incluso il pagamento delle
retribuzioni per il personale delle amministrazioni dello
Stato e di altre pubbliche amministrazioni ed il pagamento
e la liquidazione di altri assegni erogati dallo Stato a
particolari categorie di cittadini;
d) definizione delle specifiche esigenze funzionali
e delle conseguenti prestazioni e modalita' operative che
devono essere assicurate, fatto salvo quanto previsto
dall'art. 1, comma 588, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, nell'ambito dei sistemi informativi trasversali del
Ministero e gestione e sviluppo dei sistemi informativi
specifici per lo svolgimento dei compiti istituzionali del
Dipartimento; servizi informativi comuni e trasversali del
Ministero, ivi inclusi quelli infrastrutturali, affidati al
Dipartimento d'intesa con gli altri Dipartimenti;
attuazione per quanto di relativa competenza dell'agenda
digitale.
e) definizione, in coerenza con le direttive
impartite dagli uffici competenti per il controllo analogo,
e, in materia di sistemi informativi d'intesa con i
dipartimenti indicati all'art. 1, comma 1, lettere a) e c),
degli indirizzi e delle linee operative relativamente ai
rapporti convenzionali con le societa' di cui all'art. 4,
commi 3-bis e 3-ter del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95
convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.
135, in materia di sistemi informativi e gestione del
Programma di razionalizzazione degli acquisti; cura dei
relativi rapporti amministrativi, fermi restando i rapporti
operativi con la societa' di cui all'art. 4, comma 3-bis
del citato decreto-legge da parte degli altri dipartimenti
in materia di sviluppo e gestione di sistemi informativi di
specifico interesse;
f) comunicazione istituzionale, in relazione alla
quale: attua le strategie e le iniziative di comunicazione
del Ministero in raccordo con il Portavoce del Ministro, i
Dipartimenti e le altre strutture del Ministero; cura lo
sviluppo e la gestione del Portale internet del Ministero e
della Intranet; assolve agli adempimenti della legge 7
giugno 2000, n. 150; svolge le attivita' di comunicazione
istituzionale esterna ed interna; promuove la conoscenza
delle attivita' del Ministero; coordina e gestisce le
funzioni di informazione e assistenza agli utenti; supporta
e gestisce gli eventi e le manifestazioni; cura le
attivita' di customer satisfaction; promuove e coordina la
realizzazione delle carte dei servizi erogati dal
Ministero; svolge le funzioni di ufficio di statistica del
Ministero;
g) contenzioso e affari legali nelle materie di
competenza;
h) coordinamento del Tavolo tecnico dei soggetti
aggregatori in attuazione delle disposizioni di cui
all'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,
n. 89; supporto alle attivita' nelle politiche di spending
review con riferimento agli aspetti relativi agli
approvvigionamenti pubblici.
2. Il capo del Dipartimento assicura il
coordinamento, la promozione e lo sviluppo nelle materie
delle politiche del personale del Ministero, la
programmazione delle risorse, la qualita' dei processi e
dell'organizzazione, il coordinamento del sistema
informativo concernente il personale del Ministero e degli
eventuali altri progetti dei sistemi informativi dei
dipartimenti di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e c),
compresa la gestione delle relative risorse, nonche' della
comunicazione istituzionale. Sono fatte salve le competenze
del Dipartimento delle finanze relative al Sistema
informativo della fiscalita', di cui all'art. 11, comma 1,
lettera n).
3. Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici di
livello dirigenziale generale:
a) Direzione per la razionalizzazione della
gestione degli immobili, degli acquisti, della logistica e
gli affari generali;
b) Direzione dei sistemi informativi e
dell'innovazione;
c) Direzione del personale;
d) Direzione della comunicazione istituzionale;
e) Direzione dei servizi del tesoro.
4. Per le specifiche esigenze di consulenza, studio e
ricerca nelle materie di competenza del Dipartimento, al
medesimo e' assegnato un posto di funzione di livello
dirigenziale generale anche al fine di garantire il
supporto alle attivita' relative all'attuazione del
programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e
servizi da parte di pubbliche amministrazioni, anche in
riferimento all'attuazione delle disposizioni di cui
all'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,
n. 89, e delle attivita' di revisione della spesa per
l'attuazione delle politiche di spending review per gli
aspetti relativi agli approvvigionamenti pubblici, di cui
all'art. 49-bis, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, nonche' per la definizione degli indirizzi e
del controllo strategico nei confronti della societa'
dedicata di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n.
414, in materia di programma di razionalizzazione degli
acquisti.
5. Alle dirette dipendenze del capo del Dipartimento
operano uffici di livello dirigenziale non generale, con
competenze in materia di: coordinamento e segreteria del
capo Dipartimento, consulenza giuridico-legale, attivita'
prelegislativa e verifica della compatibilita' economico
finanziaria delle iniziative legislative dipartimentali,
definizione e monitoraggio di progetti innovativi nelle
materie di competenza del Dipartimento, con particolare
riferimento a quelli finanziati dall'Unione europea e da
istituzioni internazionali, nonche' amministrazioni ed enti
pubblici, sviluppo organizzativo analisi dei processi e dei
modelli di organizzazione del lavoro, organizzazione di
eventi e comunicazione, in raccordo con la Direzione di cui
al comma 3, lettera d), controllo di gestione, relazioni
sindacali.
6. Il dirigente generale di cui al comma 4 per lo
svolgimento dei compiti assegnati puo' avvalersi, secondo
le direttive del capo del Dipartimento, degli Uffici di
livello dirigenziale non generale di cui al comma 5, ad
esclusione dell'Ufficio di coordinamento e segreteria del
capo Dipartimento.»
 
Allegato


Tabella A

Tabella organici dirigenziali

Dirigenti di prima fascia

Uffici di diretta collaborazione con il
Ministero 2

Dipartimento del Tesoro 11

Dipartimento della Ragioneria generale
dello stato 35

Dipartimento delle finanze 9

Dipartimento dell'amministrazione
generale, del personale e dei servizi 7

Totale 64

Dirigenti di seconda fascia

Dirigenti di seconda fascia 604*

*Non sono compresi gli otto posti di livello dirigenziale non generale corrispondenti a posizioni di fuori ruolo istituzionale del Ministero (sette presso i collegi sindacali degli enti previdenziali e uno presso l'AGEA).


Tabella B

In vigore dal 1° gennaio 2021

Tabella organici dirigenziali

Dirigenti di prima fascia

Uffici di diretta collaborazione con il
Ministero 2

Dipartimento del Tesoro 11

Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato 36

Dipartimento delle finanze 9

Dipartimento dell'amministrazione
generale, del personale e dei servizi 7

Totale 65

Dirigenti di seconda fascia

Dirigenti di seconda fascia 606*

*Non sono compresi gli otto posti di livello dirigenziale non generale corrispondenti a posizioni di fuori ruolo istituzionale del Ministero (sette presso i collegi sindacali degli enti previdenziali e uno presso l'AGEA).
 
Art. 2

Disposizioni transitorie e finali

1. L'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'universita' e della ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), del presente decreto, e' istituito in attuazione dell'articolo 4, comma 12, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, a decorrere dal 1° gennaio 2021. Nelle more dell'istituzione del citato ufficio, le funzioni di controllo di regolarita' amministrativa e contabile sugli atti del predetto Ministero sono esercitate dall'Ufficio centrale del bilancio della Ragioneria generale presso il preesistente Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, che viene denominato «Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'istruzione ed il Ministero dell'universita' e della ricerca».
2. Ferma l'applicazione dell'articolo 2, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, con riferimento alle strutture riorganizzate, la decadenza dagli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale relativi a dette strutture si verifica con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 30 settembre 2020

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Conte

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Gualtieri

Il Ministro
per la pubblica amministrazione
Dadone
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg.ne n. 1371

Note all'art. 2:
- Il testo del comma 12 dell'art. 4 del decreto-legge 9
gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 marzo 2020, n. 12 e' riportato nelle Ninote alle
premesse.
- Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 2 del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125
(Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni):
«Art. 2 (Disposizioni in tema di accesso nelle
pubbliche amministrazioni, di assorbimento delle eccedenze
e potenziamento della revisione della spesa anche in
materia di personale). - 1. - 7. Omissis
8. Le amministrazioni di cui all'art. 2, comma 1, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'esito
degli interventi di riorganizzazione di cui al comma 7,
provvedono al conferimento degli incarichi dirigenziali per
le strutture riorganizzate seguendo le modalita', le
procedure ed i criteri previsti dall'art. 19 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sono salvaguardati, fino
alla scadenza dei relativi contratti, i rapporti di lavoro
in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135 mediante conferimento di
incarico dirigenziale secondo la disciplina del presente
comma. Per un numero corrispondente alle unita' di
personale risultante in soprannumero all'esito delle
procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali, e'
costituito, in via transitoria e non oltre il 31 dicembre
2014, un contingente ad esaurimento di incarichi
dirigenziali da conferire ai sensi dell'art. 19, comma 10,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo
restando l'obbligo di rispettare le percentuali previste
dall'art. 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n.
165 del 2001, calcolate sulla dotazione organica ridotta.
Il contingente di tali incarichi, che non puo' superare il
valore degli effettivi soprannumeri, si riduce con le
cessazioni dal servizio per qualsiasi causa dei dirigenti
di ruolo, comprese le cessazioni in applicazione dell'art.
2, comma 11, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, nonche' con la scadenza degli incarichi
dirigenziali non rinnovati del personale non appartenente
ai ruoli dirigenziali dell'amministrazione. Per le
amministrazioni di cui al presente comma e' fatta salva la
possibilita', per esigenze funzionali strettamente
necessarie e adeguatamente motivate, di proseguire gli
incarichi conferiti a dirigenti di seconda fascia ai sensi
del comma 4 dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, fino alla data di adozione dei regolamenti
organizzativi e comunque non oltre il 31 dicembre 2013.
Nelle more dei processi di riorganizzazione, per il
conferimento degli incarichi dirigenziali di cui all'art.
19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
qualora l'applicazione percentuale per gli incarichi
previsti dal comma 6 del medesimo art. 19 determini come
risultato un numero con decimali, si procedera'
all'arrotondamento all'unita' superiore.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'art. 19 del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1.
Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione
dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e
alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla
complessita' della struttura interessata, delle attitudini
e delle capacita' professionali del singolo dirigente, dei
risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di
appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche
competenze organizzative possedute, nonche' delle
esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero,
presso il settore privato o presso altre amministrazioni
pubbliche, purche' attinenti al conferimento dell'incarico.
Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi
diversi non si applica l'art. 2103 del codice civile.
1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche
mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito
istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di
funzione che si rendono disponibili nella dotazione
organica ed i criteri di scelta; acquisisce le
disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta.
1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere
revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di cui
all'art. 21, comma 1, secondo periodo.
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorita' ai piani e ai
programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti
di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
anni ne' eccedere il termine di cinque anni. La durata
dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se coincide
con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili.
Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un
contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti
dall'art. 24. E' sempre ammessa la risoluzione consensuale
del rapporto. In caso di primo conferimento ad un dirigente
della seconda fascia di incarichi di uffici dirigenziali
generali o di funzioni equiparate, la durata dell'incarico
e' pari a tre anni. Resta fermo che per i dipendenti
statali titolari di incarichi di funzioni dirigenziali ai
sensi del presente articolo, ai fini dell'applicazione
dell'art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive
modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato
nell'ultima retribuzione percepita in relazione
all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo
periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del
trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonche'
dell'applicazione dell'art. 43, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e
successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato
nell'ultima retribuzione percepita prima del conferimento
dell'incarico avente durata inferiore a tre anni.
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali e nelle percentuali
previste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di
funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai
sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c).
5-bis . Ferma restando la dotazione effettiva di
ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da
1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna
amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai
ruoli di cui all'art. 23, purche' dipendenti delle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, ovvero di
organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo,
aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi di cui ai
commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti entro il limite
del 15 per cento della dotazione organica dei dirigenti
appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo
art. 23 e del 10 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia. I suddetti limiti
percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale
diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal
comma 6.
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti
ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria
richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al
possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
didattico previgente al regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei
dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante
dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4,
5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo
decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore, se
esso e' uguale o superiore a cinque.
6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2.
6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'art. 8
del regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il numero
complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del comma
6 e' elevato rispettivamente al 20 per cento della
dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima
fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a condizione
che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma
6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di
ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad
accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale
e specifica professionalita' da parte dei soggetti
interessati nelle materie oggetto dell'incarico,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente.
7.
8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al
comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla
fiducia al Governo.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data
comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle
esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di
revisione degli enti pubblici in rappresentanza di
amministrazioni ministeriali.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per
il Ministero degli affari esteri nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'art. 3, comma 1, il
conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi
ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di
cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
12-bis. Le disposizioni del presente articolo
costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi
collettivi.»