Gazzetta n. 306 del 10 dicembre 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 20 ottobre 2020
Determinazione delle tariffe per le ispezioni svolte dal Corpo delle capitanerie di porto.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

e

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Visto, in particolare, l'art. 30, comma 4, della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234, che prevede che gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici sono posti a carico dei soggetti interessati secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso;
Visto il decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, recante attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri e, in particolare, l'art. 28;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 ottobre 2009, recante determinazione delle tariffe per l'attivita' ispettiva condotta a bordo delle unita' mercantili, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 256 del 3 novembre 2009;
Considerata la necessita' di aggiornare le tariffe di cui al richiamato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 ottobre 2009, in attuazione di quanto previsto all'art. 28 del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica alle attivita' ispettive svolte dal personale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera per le ispezioni previste dal decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53:
a) agli articoli 16 e 17, quando da tali ispezioni deriva un provvedimento di fermo della nave;
b) agli articoli 20 e 24 (allegato IX), per verificare la rispondenza della nave ai pertinenti requisiti delle convenzioni internazionali, a seguito di provvedimento di rifiuto di accesso ai porti.
 
Allegato I (art. 2)
TARIFFE PER I SERVIZI RESI DAL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO -
GUARDIA COSTIERA PER LE ISPEZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI 16, 17, 20 E
24 DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 MARZO 2011, N. 53

Ispezione dettagliata (art. 16 del decreto legislativo n. 53/2011):
Tariffa euro 623,42;
Ispezione estesa (art. 17 del decreto legislativo n. 53/2011):
Tariffa euro 1.169,98;
Ispezione a seguito di provvedimento di rifiuto o di divieto di accesso ai porti (articoli 20 e 24 del decreto legislativo n. 53/2011):
Tariffa euro 649,04.
 
Allegato II (art. 2)
TARIFFE AGGIUNTIVE PER I SERVIZI DI CUI ALL'ALLEGATO I, RESI DAL
PERSONALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO - GUARDIA COSTIERA
FUORI DALLA SEDE ORDINARIA DI SERVIZIO E/O OLTRE IL NORMALE ORARIO
DI LAVORO

Per missione effettuata e per ogni ispettore intervenuto:
in territorio nazionale: tariffa aggiuntiva euro 132,84;
in territorio estero: tariffa aggiuntiva euro 1.317,63.
Per ogni ora (o sua frazione) di servizio reso da un ispettore fuori dall'orario di lavoro ordinario:
in giornate lavorative: tariffa aggiuntiva euro 20,79;
in giornate non lavorative: tariffa aggiuntiva euro 23,51.
 
Art. 2

Tariffe

1. Le spese relative all'espletamento delle attivita' di cui all'art. 1 sono poste a carico dell'armatore, del raccomandatario marittimo o di altro suo rappresentante nello Stato, in solido con il proprietario.
2. Le relative tariffe, stabilite negli allegati I e II, sono aggiornate ogni tre anni.
3. I relativi importi, da versarsi all'entrata del bilancio dello Stato, sono corrisposti antecedentemente alla revoca del provvedimento di fermo di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) o del provvedimento di rifiuto di accesso di cui agli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53. In alternativa al versamento, e' consentita la fornitura di garanzia sufficiente per il rimborso degli importi medesimi.
 
Art. 3

Modalita' di pagamento

1. Il pagamento dovuto e' effettuato mediante versamento alla sezione di Tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio ovvero tramite versamento sul conto corrente postale ad essa intestato.
2. Nella causale del versamento sono specificati:
a) il riferimento «tariffe per l'attivita' ispettiva a bordo delle unita' mercantili straniere» con indicazione dell'art. 16, 17, 20 o 24 del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, in relazione al tipo di ispezione effettuata;
b) l'amministrazione che effettua le prestazioni: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
c) l'imputazione della somma al Capo XV, capitolo 2454, art. 3, dell'entrata del bilancio dello Stato.
 
Art. 4

Disposizioni abrogative

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' abrogato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 ottobre 2009, in premessa richiamato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Roma, 20 ottobre 2020

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
De Micheli

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Gualtieri

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare
Costa
Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 2020 Ufficio controllo atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, reg n. 3520