Gazzetta n. 300 del 3 dicembre 2020 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 7 ottobre 2020, n. 125
Testo del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 (in Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2020, n. 248), coordinato con la legge di conversione 27 novembre 2020, n. 159 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuita' operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((....)).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1

Misure urgenti strettamente connesse con la proroga della
dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19

1. All'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «15 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2021»;
b) al comma 2, dopo la lettera hh) e' aggiunta la seguente: «hh-bis) obbligo di avere sempre con se' dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilita' di prevederne l'obbligatorieta' dell'utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attivita' economiche, produttive, amministrative e sociali, nonche' delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, restando esclusi da detti obblighi:
1) i soggetti che stanno svolgendo attivita' sportiva;
2) i bambini di eta' inferiore ai sei anni;
3) i soggetti con patologie o disabilita' incompatibili con l'uso della mascherina, nonche' coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilita'.».
2. Al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 16, le parole «, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della salute, anche ampliative»;
b) all'articolo 3, comma 1, le parole «15 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2021».
3. Al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 3, le parole: «15 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;
b) all'Allegato 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
((1) il numero 16-ter e' sostituito dal seguente:
«16-ter Articolo 87, commi 6 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27»;))

2) il numero 18 e' sostituito dal seguente: «18 Articolo 101, comma 6-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27»;
3) dopo il numero 19 e' inserito il seguente: «19-bis Articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27»;
4) dopo il numero 24 e' inserito il seguente: «24-bis Articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40»;
5) i numeri 28 e 29 sono soppressi;
6) dopo il numero 30-bis sono inseriti i seguenti:
«30-ter Articolo 33 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
30-quater Articolo 34 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;
((6-bis) al numero 32, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «L'articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' prorogato fino al 31 gennaio 2021 e comunque fino al termine dello stato di emergenza»;))
7) dopo il numero 33 e' inserito il seguente: «33-bis Articolo 221, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;
8) dopo il numero 34 e' aggiunto il seguente: «34-bis Articolo 35 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104((, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126»));
4. All'articolo 87, comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «del comma 1, primo periodo,» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 6 e 7».
((4-bis. All'articolo 100, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Si procede, in ogni caso, al rinnovo dei mandati dei componenti degli organi statutari degli enti di cui al presente comma, laddove scaduti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, entro il 31 gennaio 2021».
4-ter. Al fine di garantire la qualita' delle indagini effettuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi degli articoli 7 e 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, nel periodo dello stato emergenziale da COVID-19, i termini per la fornitura dei dati da parte dei soggetti indicati nel comma 1 del citato articolo 7, compresi nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, sono riaperti fino al 31 marzo 2021. L'ISTAT provvede alla riapertura delle relative piattaforme informatiche o alla comunicazione delle diverse modalita' per la fornitura dei dati statistici da parte dei soggetti indicati nel comma 1 del citato articolo 7 fino al 31 marzo 2021, data dalla quale decorrono i termini per l'accertamento delle violazioni.
4-quater. All'articolo 104, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «al 30 aprile 2021».
4-quinquies. All'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 dicembre 2020 e al 31 gennaio 2021».
4-sexies. Resta fermo il termine per il versamento dell'imposta municipale propria (IMU) previsto per il 16 dicembre 2020 ai sensi dell'articolo 1, comma 762, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, da effettuare sulla base degli atti pubblicati nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.
4-septies. L'eventuale differenza positiva tra l'IMU calcolata sulla base degli atti pubblicati ai sensi del comma 4-quinquies e l'imposta versata entro il 16 dicembre 2020 sulla base degli alti pubblicati ai sensi del comma 4-sexies e' dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 28 febbraio 2021. Nel caso emerga una differenza negativa, il rimborso e' dovuto secondo le regole ordinarie.
4-octies. All'articolo 116 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il termine previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, per l'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione degli uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ivi compresi quelli di diretta collaborazione, e' differito al 31 dicembre 2020».
4-novies. All'articolo 101, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: «31 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2021».
4-decies. All'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, le parole: «entro il 31 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2021».
4-undecies. In considerazione della crescente diffusione dell'accesso ai servizi finanziari in modalita' digitale da parte di cittadini e imprese durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19, della comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia in materia di finanza digitale per l'UE del 24 settembre 2020 (COM(2020) 591 final), nonche' delle proroghe di cui al comma 3, lettera b), numeri 3) e 4), del presente articolo, all'articolo 36 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-bis, le parole da: «entro» fino a «presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 gennaio 2021»;
b) al comma 2-ter:
1) alla lettera a), dopo le parole: «diciotto mesi» sono aggiunte le seguenti: «prorogabili per un massimo di ulteriori dodici mesi»;
2) alla lettera e), dopo le parole: «definizione di perimetri» sono inserite le seguenti: «e limiti»;
c) al comma 2-quater, dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:
«a-bis) i casi in cui un'attivita' puo' essere ammessa a sperimentazione;
a-ter) i casi in cui e' ammessa la proroga»;
d) al comma 2-quinquies, le parole: «al comma 2-ter» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 2-ter e 2-quater»;
e) al comma 2-sexies, le parole da: «ciascuna autorita'» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «la Banca d'Italia, la CONSOB e IVASS, nell'ambito delle proprie competenze e delle materie seguite, adottano i provvedimenti per l'ammissione alla sperimentazione delle attivita' di cui al comma 2-bis ed ogni altra iniziativa ad essi propedeutica. Nel rispetto della normativa inderogabile dell'Unione europea, l'ammissione alla sperimentazione puo' comportare la deroga o la disapplicazione temporanee degli orientamenti di vigilanza o degli atti di carattere generale emanati dalle autorita' di vigilanza, nonche' delle norme o dei regolamenti emanati dalle medesime autorita' di vigilanza, concernenti i profili di cui al comma 2-quater, lettere b), c), d), e), f), g), h), i) e l). Alle attivita' della Banca d'Italia, della CONSOB e dell'IVASS relative alla sperimentazione si applicano gli articoli 7 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, 4 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e 10 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonche' gli articoli 21 e 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262»;
f) al comma 2-octies, dopo le parole: «stabiliscono le attribuzioni del Comitato.» e' inserito il seguente periodo: «Per le attivita' svolte dal Comitato relative alla sperimentazione, i membri permanenti collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, e non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio».
4-duodecies. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, dalla data del 17 marzo 2020 e fino al 15 dicembre 2020, non si applica l'articolo 11, comma 15, del testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Nel suddetto periodo, agli organi delle societa' in house si applicano gli articoli 2385, secondo comma, e 2400, primo comma, ultimo periodo, del codice civile. Nel medesimo periodo sono fatti salvi gli atti posti in essere da tali organi e la loro eventuale cessazione, per scadenza del termine, non produce effetti fino a quando gli stessi non sono stati ricostituiti;
4-terdecies. Le elezioni dei comuni i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gia' indette per le date del 22 e 23 novembre 2020, sono rinviate e si svolgono entro il 31 marzo 2021 mediante l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le liste e le candidature a sindaco e a consigliere comunale. Fino al rinnovo degli organi di cui al primo periodo e' prorogata la durata della gestione della commissione straordinaria di cui all'articolo 144 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
4-quaterdecies. Limitatamente all'anno 2020, in caso di rinnovo del consiglio del comune capoluogo, il termine per procedere a nuove elezioni del consiglio metropolitano, di cui all'articolo 1, comma 21, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e' fissato in centottanta giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo.
4-quinquiesdecies. Le consultazioni elettorali concernenti le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d-bis), del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, sono rinviate, anche ove gia' indette, e si svolgono entro il 31 marzo 2021, mediante l'integrale rinnovo del relativo procedimento elettorale.
4-sexiesdecies. Fino al rinnovo degli organi di cui ai commi 4-quaterdecies e 4-quinquiesdecies e' prorogata la durata del mandato di quelli in carica.
4-septiesdecies. Dall'attuazione dei commi da 4-terdecies a 4-sexiesdecies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
4-duodevicies. In considerazione delle difficolta' gestionali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga al limite di cui all'articolo 24, comma 3, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018, relativo agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018, e' prorogato di ulteriori dodici mesi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Alle conseguenti attivita' e alle relative spese si fa fronte con le risorse gia' assegnate allo scopo con delibere del Consiglio dei ministri.
4-undevicies. Al solo fine di consentire, senza soluzione di continuita' e in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la conclusione degli interventi finanziati con le risorse di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all'articolo 24-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, la durata delle contabilita' speciali aperte ai sensi dell'articolo 27 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e sulle quali sono confluite le relative risorse, e' prorogabile fino al 31 dicembre 2024 con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile da adottare ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, previa verifica del cronoprogramma dei pagamenti predisposto tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in relazione agli interventi di cui al presente comma. Alle risorse disponibili sulle predette contabilita' speciali relative agli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018 si applicano le procedure di cui all'articolo 27 del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19, Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1. (Misure urgenti per evitare la diffusione
del COVID-19). - 1. Per contenere e contrastare i rischi
sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su
specifiche parti del territorio nazionale ovvero,
occorrendo, sulla totalita' di esso, possono essere
adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una
o piu' misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi
predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta
giorni, reiterabili e modificabili anche piu' volte fino al
31 gennaio 2021, termine dello stato di emergenza, e con
possibilita' di modularne l'applicazione in aumento ovvero
in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del
predetto virus.
2. Ai sensi e per le finalita' di cui al comma 1,
possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e
proporzionalita' al rischio effettivamente presente su
specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla
totalita' di esso, una o piu' tra le seguenti misure:
a) limitazione della circolazione delle persone,
anche prevedendo limitazioni alla possibilita' di
allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se
non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello
spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di
necessita' o urgenza, da motivi di salute o da altre
specifiche ragioni. Ai soggetti con disabilita' motorie o
con disturbi dello spettro autistico, con disabilita'
intellettiva o sensoriale o con problematiche psichiatriche
e comportamentali con necessita' di supporto, certificate
ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' consentito
uscire dall'ambiente domestico con un accompagnatore
qualora cio' sia necessario al benessere psico-fisico della
persona e purche' siano pienamente rispettate le condizioni
di sicurezza sanitaria;
b) chiusura al pubblico di strade urbane, parchi,
aree da gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi
pubblici;
c) limitazioni o divieto di allontanamento e di
ingresso in territori comunali, provinciali o regionali,
nonche' rispetto al territorio nazionale;
d) applicazione della misura della quarantena
precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti
con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che
entrano nel territorio nazionale da aree ubicate al di
fuori del territorio italiano;
e) divieto assoluto di allontanarsi dalla propria
abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura
della quarantena, applicata dal sindaco quale autorita'
sanitaria locale, perche' risultate positive al virus;
g) limitazione o sospensione di manifestazioni o
iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra
forma di riunione o di assembramento in luogo pubblico o
privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo,
ricreativo e religioso;
h) sospensione delle cerimonie civili e religiose,
limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto;
h-bis) adozione di protocolli sanitari, d'intesa
con la Chiesa cattolica e con le confessioni religiose
diverse dalla cattolica, per la definizione delle misure
necessarie ai fini dello svolgimento delle funzioni
religiose in condizioni di sicurezza;
i) chiusura di cinema, teatri, sale da concerto,
sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e
sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri
ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione;
l) sospensione dei congressi, ad eccezione di
quelli inerenti alle attivita' medico-scientifiche e di
educazione continua in medicina (ECM), di ogni tipo di
evento sociale e di ogni altra attivita' convegnistica o
congressuale, salva la possibilita' di svolgimento a
distanza;
m) limitazione o sospensione di eventi e
competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi
pubblici o privati, ivi compresa la possibilita' di
disporre la chiusura temporanea di palestre, centri
termali, centri sportivi, piscine, centri natatori e
impianti sportivi, anche se privati, nonche' di
disciplinare le modalita' di svolgimento degli allenamenti
sportivi all'interno degli stessi luoghi;
n) limitazione o sospensione delle attivita'
ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all'aperto o
in luoghi aperti al pubblico, garantendo comunque la
possibilita' di svolgere individualmente, ovvero con un
accompagnatore per i minori o le persone non completamente
autosufficienti, attivita' sportiva o attivita' motoria,
purche' nel rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale di almeno due metri per l'attivita' sportiva
e di almeno un metro per le attivita' motorie, ludiche e
ricreative;
o) possibilita' di disporre o di demandare alle
competenti autorita' statali e regionali la limitazione, la
riduzione o la sospensione di servizi di trasporto di
persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo,
marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonche'
di trasporto pubblico locale; in ogni caso, la prosecuzione
del servizio di trasporto delle persone e' consentita solo
se il gestore predispone le condizioni per garantire il
rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale
predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio
di contagio;
p) sospensione dei servizi educativi per l'infanzia
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 65, e delle attivita' didattiche delle scuole di
ogni ordine e grado, nonche' delle istituzioni di
formazione superiore, comprese le universita' e le
istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le
professioni sanitarie e universita' per anziani, nonche'
dei corsi professionali e delle attivita' formative svolti
da altri enti pubblici, anche territoriali e locali, e da
soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attivita'
formative o prove di esame, ferma la possibilita' del loro
svolgimento di attivita' in modalita' a distanza;
q) sospensione dei viaggi d'istruzione, delle
iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e
delle uscite didattiche comunque denominate, programmate
dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia
sul territorio nazionale sia all'estero;
r) limitazione o sospensione dei servizi di
apertura al pubblico o chiusura dei musei e degli altri
istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche'
dell'efficacia delle disposizioni regolamentari
sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;
s) limitazione della presenza fisica dei dipendenti
negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte
comunque salve le attivita' indifferibili e l'erogazione
dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso
a modalita' di lavoro agile;
t) limitazione o sospensione delle procedure
concorsuali e selettive, ad esclusione dei concorsi per il
personale sanitario e socio-sanitario, finalizzate
all'assunzione di personale presso datori di lavoro
pubblici e privati, con possibilita' di esclusione dei casi
in cui la valutazione dei candidati e' effettuata
esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalita' a
distanza, fatte salve l'adozione degli atti di avvio di
dette procedure entro i termini fissati dalla legge, la
conclusione delle procedure per le quali risulti gia'
ultimata la valutazione dei candidati e la possibilita' di
svolgimento dei procedimenti per il conferimento di
specifici incarichi;
u) limitazione o sospensione delle attivita'
commerciali di vendita al dettaglio o all'ingrosso, a
eccezione di quelle necessarie per assicurare la
reperibilita' dei generi agricoli, alimentari e di prima
necessita' da espletare con modalita' idonee ad evitare
assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore
di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di
una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e
adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio;
v) limitazione o sospensione delle attivita' di
somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonche'
di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e
ristoranti, ad esclusione delle mense e del catering
continuativo su base contrattuale, a condizione che sia
garantita la distanza di sicurezza interpersonale di almeno
un metro, e della ristorazione con consegna a domicilio
ovvero con asporto, nel rispetto delle norme
igienico-sanitarie previste per le attivita' sia di
confezionamento che di trasporto, con l'obbligo di
rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di
almeno un metro, con il divieto di consumare i prodotti
all'interno dei locali e con il divieto di sostare nelle
immediate vicinanze degli stessi;
z) limitazione o sospensione di altre attivita'
d'impresa o professionali, anche ove comportanti
l'esercizio di pubbliche funzioni, nonche' di lavoro
autonomo, con possibilita' di esclusione dei servizi di
pubblica necessita' previa assunzione di protocolli di
sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile
rispettare la distanza di sicurezza interpersonale
predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio
di contagio come principale misura di contenimento, con
adozione di adeguati strumenti di protezione individuale;
aa) limitazione o sospensione di fiere e mercati, a
eccezione di quelli necessari per assicurare la
reperibilita' dei generi agricoli, alimentari e di prima
necessita';
bb) specifici divieti o limitazioni per gli
accompagnatori dei pazienti nelle sale di attesa dei
dipartimenti di emergenza-urgenza e accettazione e dei
reparti di pronto soccorso (DEA/PS);
cc) divieto o limitazione dell'accesso di parenti e
visitatori in strutture di ospitalita' e lungodegenza,
residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture
riabilitative, strutture residenziali per persone con
disabilita' o per anziani, autosufficienti e no, nonche'
istituti penitenziari e istituti penitenziari per minori;
sospensione dei servizi nelle strutture semiresidenziali e
residenziali per minori e per persone con disabilita' o non
autosufficienti, per persone con disturbi mentali e per
persone con dipendenza patologica; sono in ogni caso
garantiti gli incontri tra genitori e figli autorizzati
dall'autorita' giudiziaria, nel rispetto delle prescrizioni
sanitarie o, ove non possibile, in collegamento da remoto;
dd) obblighi di comunicazione al servizio sanitario
nazionale nei confronti di coloro che sono transitati e
hanno sostato in zone a rischio epidemiologico come
identificate dall'Organizzazione mondiale della sanita' o
dal Ministro della salute;
ee) adozione di misure di informazione e di
prevenzione rispetto al rischio epidemiologico;
ff) predisposizione di modalita' di lavoro agile,
anche in deroga alla disciplina vigente;
gg) previsione che le attivita' consentite si
svolgano previa assunzione da parte del titolare o del
gestore di misure idonee a evitare assembramenti di
persone, con obbligo di predisporre le condizioni per
garantire il rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o
ridurre il rischio di contagio; per i servizi di pubblica
necessita', laddove non sia possibile rispettare tale
distanza interpersonale, previsione di protocolli di
sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di
protezione individuale;
hh) eventuale previsione di esclusioni dalle
limitazioni alle attivita' economiche di cui al presente
comma, con verifica caso per caso affidata a autorita'
pubbliche specificamente individuate;
hh-bis) obbligo di avere sempre con se' dispositivi
di protezione delle vie respiratorie, con possibilita' di
prevederne l'obbligatorieta' dell'utilizzo nei luoghi al
chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi
all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le
caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto,
sia garantita in modo continuativo la condizione di
isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque
con salvezza dei protocolli e delle linee guida
anti-contagio previsti per le attivita' economiche,
produttive, amministrative e sociali, nonche' delle linee
guida per il consumo di cibi e bevande, restando esclusi da
detti obblighi:
1) i soggetti che stanno svolgendo attivita'
sportiva;
2) i bambini di eta' inferiore ai sei anni;
3) i soggetti con patologie o disabilita'
incompatibili con l'uso della mascherina, nonche' coloro
che per interagire con i predetti versino nella stessa
incompatibilita'.
3. Per la durata dell'emergenza di cui al comma 1,
puo' essere imposto lo svolgimento delle attivita' non
oggetto di sospensione in conseguenza dell'applicazione di
misure di cui al presente articolo, ove cio' sia
assolutamente necessario per assicurarne l'effettivita' e
la pubblica utilita', con provvedimento del prefetto,
assunto dopo avere sentito, senza formalita', le parti
sociali interessate.».
- Si riporta il testo dell'articolo all'articolo 1,
comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1 (Misure di contenimento della diffusione del
COVID-19). - (Omissis).
16. Per garantire lo svolgimento in condizioni di
sicurezza delle attivita' economiche, produttive e sociali,
le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento
della situazione epidemiologica nei propri territori e, in
relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza
del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio
sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero
della salute, all'Istituto superiore di sanita' e al
comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo
del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio
2020, n. 630, e successive modificazioni. In relazione
all'andamento della situazione epidemiologica sul
territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con
decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 2 maggio
2020, e sue eventuali modificazioni, nelle more
dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del
2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro
della salute, puo' introdurre misure derogatorie
restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del
medesimo articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto
dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il
Ministro della salute, anche ampliative.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, Ulteriori misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
luglio 2020, n. 74, come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Disposizioni finali). - 1. Le misure di cui
al presente decreto si applicano dal 18 maggio 2020 al 31
gennaio 2021, fatti salvi i diversi termini previsti
dall'articolo 1.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 3 del
decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, Misure urgenti
connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e
disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di
organi del Sistema di informazione per la sicurezza della
Repubblica, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
settembre 2020, n. 124, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 1 (Proroga dei termini previsti dall'articolo
1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,
n. 35, e dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16
maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 luglio 2020, n. 74, nonche' di alcuni termini
correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da
COVID-19). - (Omissis).
3. I termini previsti dalle disposizioni legislative
di cui all'allegato 1 sono prorogati al 31 dicembre 2020,
salvo quanto previsto ai numeri 3 e 32 dell'allegato
medesimo, e le relative disposizioni vengono attuate nei
limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione
vigente.».
- Si riporta il testo dell'Allegato 1 al decreto-legge
30 luglio 2020, n. 83, Misure urgenti connesse con la
scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da
COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del
rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema
di informazione per la sicurezza della Repubblica,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre
2020, n. 124, come modificato dalla presente legge:

Parte di provvedimento in formato grafico

- Si riporta il testo dell'articolo 87, comma 8, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 87 (Misure straordinarie in materia di lavoro
agile e di esenzione dal servizio e di procedure
concorsuali). - (Omissis).
8. Per il personale delle Forze di polizia, delle
Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
agli accertamenti diagnostici funzionali all'applicazione
delle disposizioni dei commi 6 e 7, possono provvedere i
competenti servizi sanitari.».
- Si riporta il testo dell'articolo 100, comma 2, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 100 (Misure a sostegno delle universita' delle
istituzioni di alta formazione artistica musicale e
coreutica e degli enti di ricerca). - (Omissis).
2. I mandati dei componenti degli organi statutari
degli Enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, ad esclusione
dell'Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT, il cui
consiglio e' validamente insediato con la nomina della
maggioranza dei membri previsti e, se non integrato, decade
il 31 dicembre 2020 sono prorogati, laddove scaduti alla
data di entrata in vigore del presente decreto ovvero in
scadenza durante il periodo dello stato di emergenza
deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio
2020, fino al perdurare dello stato di emergenza medesimo.
Si procede, in ogni caso, al rinnovo dei mandati dei
componenti degli organi statutari degli enti di cui al
presente comma, laddove scaduti alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del decreto-legge 7
ottobre 2020, n. 125, entro il 31 gennaio 2021.».
- Si riporta il testo degli articoli 7 e 11 del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, Norme sul Sistema
statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto
nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23
agosto 1988, n. 400:
«Art. 7 (Obbligo di fornire dati statistici). - 1. E'
fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti e organismi
pubblici di fornire tutti i dati che vengano loro richiesti
per le rilevazioni previste dal programma statistico
nazionale. Sono sottoposti al medesimo obbligo i soggetti
privati per le rilevazioni, rientranti nel programma
stesso, individuate ai sensi dell'articolo 13. Su proposta
del Presidente dell'ISTAT, sentito il Comitato di cui
all'articolo 17, con delibera del Consiglio dei Ministri e'
annualmente definita, in relazione all'oggetto, ampiezza,
finalita', destinatari e tecnica di indagine utilizzata per
ciascuna rilevazione statistica, la tipologia di dati la
cui mancata fornitura, per rilevanza, dimensione o
significativita' ai fini della rilevazione statistica,
configura violazione dell'obbligo di cui al presente comma.
I proventi delle sanzioni amministrative irrogate ai sensi
dell'articolo 11 confluiscono in apposito capitolo del
bilancio dell'ISTAT e sono destinati alla copertura degli
oneri per le rilevazioni previste dal programma statistico
nazionale.
2. Non rientrano nell'obbligo di cui al comma 1 i
dati personali di cui agli articoli 22 e 24 della legge 31
dicembre 1996, n. 675.
3. Coloro che, richiesti di dati e notizie ai sensi
del comma 1, non li forniscano, ovvero li forniscono
scientemente errati o incompleti, sono soggetti ad una
sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura di cui
all'art. 11, che e' applicata secondo il procedimento ivi
previsto.»
«Art. 11 (Sanzioni amministrative). - 1. Sanzioni
amministrative pecuniarie, di cui all'art. 7, sono
stabilite:
a) nella misura minima di lire quattrocentomila e
massima di lire quattromilioni per le violazioni da parte
di persone fisiche;
b) nella misura minima di lire un milione e massima
di lire diecimilioni per le violazioni da parte di enti e
societa'.
2. L'accertamento delle violazioni, ai fini
dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie,
e' effettuato dagli uffici di statistica, facenti parte del
Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2, che siano
venuti a conoscenza della violazione.
3. Il competente ufficio di statistica redige
motivato rapporto in ordine alla violazione e, previa
contestazione degli addebiti agli interessati secondo il
procedimento di cui agli articoli 13 e seguenti della legge
24 novembre 1981, n. 689, lo trasmette al prefetto della
provincia, il quale procede, ai sensi dell'art. 18 e
seguenti della medesima legge. Dell'apertura del
procedimento e' data comunicazione all'ISTAT.».
- Si riporta il testo dell'articolo 104, comma 1, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, Misure di potenziamento
del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico
per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 104 (Proroga della validita' dei documenti di
riconoscimento). - 1. La validita' ad ogni effetto dei
documenti di riconoscimento e di identita' di cui
all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
rilasciati da amministrazioni pubbliche, con scadenza dal
31 gennaio 2020 e' prorogata al 31 aprile 2021. La
validita' ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di
scadenza indicata nel documento.».
- Si riporta il testo dell'articolo 107, comma 2, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, Misure di potenziamento
del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico
per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 107 (Differimento di termini
amministrativo-contabili). - (Omissis).
2. Per le finalita' di cui al comma 1, per
l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1,
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' differito
al 30 settembre 2020 (460) e il termine di cui al comma 2
dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000
e' differito al 30 novembre 2020. Limitatamente all'anno
2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui
all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite,
rispettivamente, al 31 dicembre 2020 e al 31 gennaio 2021.
Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1,
del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 e' differito
al 31 gennaio 2021.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 762, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»:
«Art. 1.
762. In deroga all'articolo 52 del decreto
legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano
il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in
corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la
seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facolta'
del contribuente provvedere al versamento dell'imposta
complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da
corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima
rata e' pari all'imposta dovuta per il primo semestre
applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi
dell'anno precedente. In sede di prima applicazione
dell'imposta, la prima rata da corrispondere e' pari alla
meta' di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno
2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta
per l'intero anno e' eseguito, a conguaglio, sulla base
delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di
cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito
internet del Dipartimento delle finanze del Ministero
dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di
ciascun anno.».
- Si riporta il testo dell'articolo 116 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, Misure di potenziamento
del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico
per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 116 (Termini riorganizzazione Ministeri). - 1.
In considerazione dello stato di emergenza sul territorio
nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei
ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, i termini previsti
dalla normativa vigente concernenti i provvedimenti di
riorganizzazione dei Ministeri con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, con scadenza tra il 1° marzo e
il 31 luglio 2020, sono prorogati di tre mesi rispetto alla
data individuata dalle rispettive disposizioni normative.
Il termine previsto dall'articolo 4, comma 5, del
decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, per
l'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione degli
uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
ivi compresi quelli di diretta collaborazione, e' differito
al 31 dicembre 2020.».
- Si riporta il testo dell'articolo 101, comma 2 del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo
settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b),
della legge 6 giugno 2016, n. 106, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 101 (Norme transitorie e di attuazione). -
(Omissis).
2. Fino all'operativita' del Registro unico nazionale
del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme
previgenti ai fini e per gli effetti derivanti
dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus,
Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione
sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del
presente decreto entro il 31 marzo 2021. Entro il medesimo
termine, esse possono modificare i propri statuti con le
modalita' e le maggioranze previste per le deliberazioni
dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove
disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che
escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili
mediante specifica clausola statutaria.».
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, Revisione della
disciplina in materia di impresa sociale, a norma
dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno
2016, n. 106, come modificato dalla presente legge:
«Art. 17 (Norme di coordinamento e transitorie). -
(Omissis).
3. Le imprese sociali gia' costituite al momento
dell'entrata in vigore del presente decreto, si adeguano
alle disposizioni del presente decreto entro il 31 marzo
2021. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i
propri statuti con le modalita' e le maggioranze previste
per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di
adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di
introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove
disposizioni, derogabili mediante clausola statutaria.».
- Si riporta il testo dell''articolo 36 del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, Misure urgenti di
crescita economica e per la risoluzione di specifiche
situazioni di crisi, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 36 (Banche popolari e Fondo indennizzo
risparmiatori). - 1. All'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, la parola:
"2019" e' sostituita dalla seguente: "2020".
2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.
145, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 494, le parole "e aventi causa" sono
sostituite dalle seguenti: "mortis causa, o il coniuge, il
soggetto legato da unione civile, il convivente more uxorio
o di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, i
parenti entro il secondo grado, ove siano succeduti nel
possesso dei predetti strumenti finanziari in forza di
trasferimento a titolo particolare per atto tra vivi";
b) al comma 496, primo periodo, dopo le parole
«costo di acquisto,» sono inserite le seguenti: "inclusi
gli oneri fiscali,";
c) al comma 497, primo periodo, dopo le parole
"costo di acquisto," sono inserite le seguenti: "inclusi
gli oneri fiscali,";
d) al comma 500, secondo periodo, dopo le parole
"titoli di Stato con scadenza equivalente" sono aggiunte le
seguenti: "determinato ai sensi dei commi 3, 4 e 5
dell'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016,
n. 119";
e) al comma 501, i periodi secondo, terzo, quarto,
quinto e sesto sono sostituiti dai seguenti:
"Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono definite le modalita' di presentazione della
domanda di indennizzo nonche' i piani di riparto delle
risorse disponibili. Con il medesimo decreto e' istituita e
disciplinata una Commissione tecnica per: l'esame delle
domande e l'ammissione all'indennizzo del FIR
all'indennizzo del FIR; la verifica delle violazioni
massive, nonche' della sussistenza del nesso di causalita'
tra le medesime e il danno subito dai risparmiatori;
l'erogazione dell'indennizzo da parte del FIR. Le suddette
verifiche possono avvenire anche attraverso la preventiva
tipizzazione delle violazioni massive e la corrispondente
identificazione degli elementi oggettivi e/o soggettivi in
presenza dei quali l'indennizzo puo' essere direttamente
erogato. Il decreto indica i tempi delle procedure di
definizione delle istanze presentate entro il termine di
cui al penultimo periodo e, in modo non tassativo, le
fattispecie di violazioni massive. Il suddetto procedimento
non si applica ai casi di cui al comma 502-bis. La citata
Commissione e' composta da nove membri in possesso di
idonei requisiti di competenza, indipendenza, onorabilita'
e probita'. Con successivo decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze sono nominati i componenti
della Commissione tecnica e determinati gli emolumenti da
attribuire ai medesimi, nel limite massimo di 1,2 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Ai
relativi oneri si provvede mediante la corrispondente
riduzione della dotazione del FIR. Qualora l'importo dei
compensi da attribuire ai componenti della Commissione
tecnica risulti inferiore al predetto limite massimo, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
l'importo eccedente confluisce nel FIR. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare
le occorrenti variazioni di bilancio. La domanda di
indennizzo, corredata di idonea documentazione attestante i
requisiti di cui al comma 494, e' inviata entro il termine
di centottanta giorni decorrenti dalla data individuata con
apposito decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze.";
f) dopo il comma 501 e' inserito il seguente comma:
"501-bis. Le attivita' di supporto per
l'espletamento delle funzioni della Commissione tecnica di
cui al comma 501 sono affidate dal Ministero dell'economia
e delle finanze, nel rispetto dei pertinenti principi
dell'ordinamento nazionale e di quello dell'Unione europea,
a societa' a capitale interamente pubblico, su cui
l'amministrazione dello Stato esercita un controllo analogo
a quello esercitato su propri servizi e che svolge la
propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti della
predetta amministrazione. Gli oneri e le spese relative
alle predette attivita' sono a carico delle risorse
finanziarie del FIR non oltre il limite massimo complessivo
di 12,5 milioni di euro.";
g) il comma 502 e' sostituito dal seguente:
"502. I risparmiatori di cui al comma 502-bis
sono soddisfatti con priorita' a valere sulla dotazione del
FIR.";
h) dopo il comma 502, sono aggiunti i seguenti:
"502-bis. Previo accertamento da parte della
Commissione tecnica di cui al comma 501 esclusivamente dei
requisiti soggettivi e oggettivi previsti nel presente
comma, hanno diritto all'erogazione da parte del FIR di un
indennizzo forfettario dell'ammontare determinato ai sensi
dei precedenti commi 496 e 497 i risparmiatori persone
fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli,
coltivatori diretti, in possesso delle azioni e delle
obbligazioni subordinate delle banche di cui al comma 493
alla data del provvedimento di messa in liquidazione coatta
amministrativa - ovvero i loro successori mortis causa o il
coniuge, il soggetto legato da unione civile, il convivente
more uxorio o di fatto, i parenti entro il secondo grado in
possesso dei suddetti strumenti finanziari a seguito di
trasferimento con atto tra vivi - che soddisfano una delle
seguenti condizioni: a) patrimonio mobiliare di proprieta'
del risparmiatore di valore inferiore a 100.000 euro; b)
ammontare del reddito complessivo del risparmiatore ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a
35.000 euro nell'anno 2018, al netto di eventuali
prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma
di rendita. Il valore del patrimonio mobiliare di cui alla
suddetta lettera a) risulta dal patrimonio mobiliare
posseduto al 31 dicembre 2018, esclusi gli strumenti
finanziari di cui al comma 494, nonche' i contratti di
assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita,
calcolato secondo i criteri e le istruzioni approvati con
decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali,
di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze del 13 aprile 2017, n. 138,
recante approvazione del modello tipo di dichiarazione
sostitutiva unica (DSU), nonche' delle relative istruzioni
per la compilazione, ai sensi dell'articolo 10, comma 3,
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5
dicembre 2013, n. 159. Con il decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze previsto dal precedente comma
501 sono stabilite le modalita' di presentazione
dell'istanza di erogazione del menzionato indennizzo
forfettario. Nell'erogazione degli indennizzi effettuata ai
sensi del presente comma e' data precedenza ai pagamenti di
importo non superiore a 50.000 euro.
502-ter. Il limite di valore del patrimonio
mobiliare di proprieta' del risparmiatore, di cui al comma
502-bis, lettera a), puo' essere elevato fino a 200.000
euro con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,
previo assenso della Commissione europea. Il decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 501,
secondo periodo, e' conseguentemente adeguato.".
2-bis. Al fine di promuovere e sostenere
l'imprenditoria, di stimolare la competizione nel mercato e
di assicurare la protezione adeguata dei consumatori, degli
investitori e del mercato dei capitali, nonche' di favorire
il raccordo tra le istituzioni, le autorita' e gli
operatori del settore, il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentiti la Banca d'Italia, la Commissione
nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) e l'Istituto
per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), adotta, entro
il 31 gennaio 2021, uno o piu' regolamenti per definire le
condizioni e le modalita' di svolgimento di una
sperimentazione relativa alle attivita' di tecno-finanza
(FinTech) volte al perseguimento, mediante nuove tecnologie
quali l'intelligenza artificiale e i registri distribuiti,
dell'innovazione di servizi e di prodotti nei settori
finanziario, creditizio, assicurativo e dei mercati
regolamentati.
2-ter. La sperimentazione di cui al comma 2-bis si
conforma al principio di proporzionalita' previsto dalla
normativa dell'Unione europea ed e' caratterizzata da:
a) una durata massima di diciotto mesi prorogabili
per un massimo di ulteriori dodici mesi;
b) requisiti patrimoniali ridotti;
c) adempimenti semplificati e proporzionati alle
attivita' che si intende svolgere;
d) tempi ridotti delle procedure autorizzative;
e) definizione di perimetri e limiti di
operativita'.
2-quater. Nel rispetto della normativa inderogabile
dell'Unione europea, i regolamenti di cui al comma 2-bis
stabiliscono o individuano i criteri per determinare:
a) i requisiti di ammissione alla sperimentazione;
a-bis) i casi in cui un'attivita' puo' essere
ammessa a sperimentazione;
a- ter) i casi in cui e' ammessa la proroga;
b) i requisiti patrimoniali;
c) gli adempimenti semplificati e proporzionati
alle attivita' che si intende svolgere;
d) i perimetri di operativita';
e) gli obblighi informativi;
f) i tempi per il rilascio di autorizzazioni;
g) i requisiti di professionalita' degli esponenti
aziendali;
h) i profili di governo societario e di gestione
del rischio;
i) le forme societarie ammissibili anche in deroga
alle forme societarie previste dal testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, e dal codice delle assicurazioni private, di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
l) le eventuali garanzie finanziarie;
m) l'iter successivo al termine della
sperimentazione.
2-quinquies. Le misure di cui ai commi 2-ter e
2-quater possono essere differenziate e adeguate in
considerazione delle particolarita' e delle esigenze dei
casi specifici; esse hanno carattere temporaneo e
garantiscono adeguate forme di informazione e di protezione
a favore di consumatori e investitori, nonche' del corretto
funzionamento dei mercati. L'operativita' delle misure
cessa al termine del relativo periodo, ovvero alla perdita
dei requisiti o al superamento dei limiti operativi
stabiliti, nonche' negli altri casi previsti dai
regolamenti di cui al comma 2-bis.
2-sexies. La sperimentazione non comporta il rilascio
di autorizzazioni per l'esercizio di attivita' riservate da
svolgersi al di fuori di essa. Nel rispetto delle norme
stabilite dai regolamenti di cui al comma 2-bis e delle
finalita' del periodo di sperimentazione, la Banca
d'Italia, la CONSOB e IVASS, nell'ambito delle proprie
competenze e delle materie seguite, adottano i
provvedimenti per l'ammissione alla sperimentazione delle
attivita' di cui al comma 2-his ed ogni altra iniziativa ad
essi propedeutica. Nel rispetto della normativa
inderogabile dell'Unione europea, l'ammissione alla
sperimentazione puo' comportare la deroga o la
disapplicazione temporanee degli orientamenti di vigilanza
o degli atti di carattere generale emanati dalle autorita'
di vigilanza, nonche' delle norme o dei regolamenti emanati
dalle medesime autorita' di vigilanza, concernenti i
profili di cui al comma 2-quater, lettere h), c), d), e),
0, g), h), i) e l). Alle attivita' della Banca d'Italia,
della CONSOB e dell'IVASS relative alla sperimentazione si
applicano gli articoli 7 del testo unico di cui al decreto
legislativo l " settembre 1993, n. 385, 4 del testo unico
di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e 10
del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, nonche' gli articoli 21 e 24, comma 6-bis, della
legge 28 dicembre 2005, n. 262.
2-septies. La Banca d'Italia, la CONSOB e l'IVASS
redigono annualmente, ciascuno per quanto di propria
competenza, una relazione d'analisi sul settore
tecno-finanziario, riportando quanto emerge
dall'applicazione del regime di sperimentazione di cui al
comma 2-bis, e segnalano eventuali modifiche normative o
regolamentari necessarie per lo sviluppo del settore, la
tutela del risparmio e la stabilita' finanziaria.
2-octies. E' istituito presso il Ministero
dell'economia e delle finanze il Comitato FinTech. Il
Comitato ha il compito di individuare gli obiettivi,
definire i programmi e porre in essere le azioni per
favorire lo sviluppo della tecno-finanza, anche in
cooperazione con soggetti esteri, nonche' di formulare
proposte di carattere normativo e agevolare il contatto
degli operatori del settore con le istituzioni e con le
autorita'. Sono membri permanenti del Comitato il Ministro
dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo
economico, il Ministro per gli affari europei, la Banca
d'Italia, la CONSOB, l'IVASS, l'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato, il Garante per la protezione dei
dati personali, l'Agenzia per l'Italia digitale e l'Agenzia
delle entrate. Il Comitato puo' invitare alle proprie
riunioni, con funzioni consultive e senza diritto di voto,
ulteriori istituzioni e autorita', nonche' associazioni di
categoria, imprese, enti e soggetti operanti nel settore
della tecno-finanza. I regolamenti di cui al comma 2-bis
stabiliscono le attribuzioni del Comitato. Per le attivita'
svolte dal Comitato relative alla sperimentazione, i membri
permanenti collaborano tra loro, anche mediante scambio di
informazioni, e non possono reciprocamente opporsi il
segreto d'ufficio. Dall'attuazione delle disposizioni dei
commi da 2-bis al presente comma non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2-novies. Le autorita' di vigilanza e di controllo
sono autorizzate, singolarmente o in collaborazione tra
loro, a stipulare accordi con una o piu' universita'
sottoposte alla vigilanza del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e con centri di ricerca ad
esse collegati, aventi ad oggetto lo studio
dell'applicazione alla loro attivita' istituzionale degli
strumenti di intelligenza artificiale, di registri
contabili criptati e di registri distribuiti, nonche' la
formazione del proprio personale. Agli oneri derivanti
dagli accordi di cui al presente comma le autorita'
provvedono nell'ambito dei rispettivi stanziamenti di
bilancio.
2-decies. All'articolo 24-bis del decreto-legge 23
dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 febbraio 2017, n. 15, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7. Dall'istituzione del Comitato di cui al comma
6 non devono derivare oneri a carico della finanza
pubblica, salvo quanto previsto dal comma 9";
b) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
"9. Il Comitato opera attraverso riunioni
periodiche, prevedendo, ove necessario, la costituzione di
specifici gruppi di ricerca cui possono partecipare
accademici ed esperti nella materia. La partecipazione al
Comitato non da' titolo ad alcun emolumento o compenso o
gettone di presenza. E' fatta salva la corresponsione ai
componenti del Comitato dei rimborsi delle spese di viaggio
e di alloggio, sostenute per la partecipazione alle
riunioni periodiche di cui al primo periodo, a valere sui
fondi previsti dal comma 11".
2-undecies. All'articolo 48-bis, comma 1, secondo
periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "nonche' ai risparmiatori di cui all'articolo 1,
comma 494, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che hanno
subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro
controllate aventi sede legale in Italia, poste in
liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015
e prima del 16 gennaio 2018".
2-duodecies. All'articolo 5, comma 1, del
decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, le
parole: "ad operarvi nel periodo transitorio," sono
sostituite dalle seguenti: "ad operare con le medesime
modalita' nel periodo transitorio,".
2-terdecies. La CONSOB ordina ai fornitori di
connettivita' alla rete internet ovvero ai gestori di altre
reti telematiche o di telecomunicazione, o agli operatori
che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di
telecomunicazione, la rimozione delle iniziative di
chiunque nel territorio della Repubblica, attraverso le
reti telematiche o di telecomunicazione, offre o svolge
servizi o attivita' di investimento senza esservi
abilitato. I destinatari degli ordini comunicati ai sensi
del primo periodo hanno l'obbligo di inibire
l'utilizzazione delle reti delle quali sono gestori o in
relazione alle quali forniscono servizi. La CONSOB puo'
stabilire con regolamento le modalita' e i termini degli
adempimenti previsti dal presente comma.».
- Si riporta il testo dell'articolo 11, comma 15, del
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, Testo unico in
materia di societa' a partecipazione pubblica:
«Art. 11 (Organi amministrativi e di controllo delle
societa' a controllo pubblico). - (Omissis).
15. Agli organi di amministrazione e controllo delle
societa' in house si applica il decreto-legge 16 maggio
1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 1994, n. 444.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2385, secondo
comma, del codice civile:
«Art. 2385 (Cessazione degli amministratori). -
(Omissis).
2. La cessazione degli amministratori per scadenza
del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di
amministrazione e' stato ricostituito.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2400, primo comma,
del codice civile:
«Art. 2400 (Nomina e cessazione dall'ufficio).- 1. I
sindaci sono nominati per la prima volta nell'atto
costitutivo e successivamente dall'assemblea, salvo il
disposto degli articoli 2351, 2449 e 2450. Essi restano in
carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea
convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo
esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per
scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il
collegio e' stato ricostituito.».
- Si riporta il testo dell'articolo 143 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali:
«Art. 143 (Scioglimento dei consigli comunali e
provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di
condizionamento di tipo mafioso o similare. Responsabilita'
dei dirigenti e dipendenti). - 1. Fuori dai casi previsti
dall' articolo 141, i consigli comunali e provinciali sono
sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati
a norma dell' articolo 59, comma 7, emergono concreti,
univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o
indiretti con la criminalita' organizzata di tipo mafioso o
similare degli amministratori di cui all' articolo 77,
comma 2, ovvero su forme di condizionamento degli stessi,
tali da determinare un'alterazione del procedimento di
formazione della volonta' degli organi elettivi ed
amministrativi e da compromettere il buon andamento o
l'imparzialita' delle amministrazioni comunali e
provinciali, nonche' il regolare funzionamento dei servizi
ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare
grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza
pubblica.
2. Al fine di verificare la sussistenza degli
elementi di cui al comma 1 anche con riferimento al
segretario comunale o provinciale, al direttore generale,
ai dirigenti ed ai dipendenti dell'ente locale, il prefetto
competente per territorio dispone ogni opportuno
accertamento, di norma promuovendo l'accesso presso l'ente
interessato. In tal caso, il prefetto nomina una
commissione d'indagine, composta da tre funzionari della
pubblica amministrazione, attraverso la quale esercita i
poteri di accesso e di accertamento di cui e' titolare per
delega del Ministro dell'interno ai sensi dell' articolo 2,
comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre
1991, n. 410. Entro tre mesi dalla data di accesso,
rinnovabili una volta per un ulteriore periodo massimo di
tre mesi, la commissione termina gli accertamenti e
rassegna al prefetto le proprie conclusioni.
3. Entro il termine di quarantacinque giorni dal
deposito delle conclusioni della commissione d'indagine,
ovvero quando abbia comunque diversamente acquisito gli
elementi di cui al comma 1 ovvero in ordine alla
sussistenza di forme di condizionamento degli organi
amministrativi ed elettivi, il prefetto, sentito il
comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica
integrato con la partecipazione del procuratore della
Repubblica competente per territorio, invia al Ministro
dell'interno una relazione nella quale si da' conto della
eventuale sussistenza degli elementi di cui al comma 1
anche con riferimento al segretario comunale o provinciale,
al direttore generale, ai dirigenti e ai dipendenti
dell'ente locale. Nella relazione sono, altresi', indicati
gli appalti, i contratti e i servizi interessati dai
fenomeni di compromissione o interferenza con la
criminalita' organizzata o comunque connotati da
condizionamenti o da una condotta antigiuridica. Nei casi
in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al
presente articolo o per eventi connessi sia pendente
procedimento penale, il prefetto puo' richiedere
preventivamente informazioni al procuratore della
Repubblica competente, il quale, in deroga all'articolo 329
del codice di procedura penale, comunica tutte le
informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete per
le esigenze del procedimento.
4. Lo scioglimento di cui al comma 1 e' disposto con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri entro tre mesi dalla trasmissione della
relazione di cui al comma 3, ed e' immediatamente trasmesso
alle Camere. Nella proposta di scioglimento sono indicati
in modo analitico le anomalie riscontrate ed i
provvedimenti necessari per rimuovere tempestivamente gli
effetti piu' gravi e pregiudizievoli per l'interesse
pubblico; la proposta indica, altresi', gli amministratori
ritenuti responsabili delle condotte che hanno dato causa
allo scioglimento. Lo scioglimento del consiglio comunale o
provinciale comporta la cessazione dalla carica di
consigliere, di sindaco, di presidente della provincia, di
componente delle rispettive giunte e di ogni altro incarico
comunque connesso alle cariche ricoperte, anche se
diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di
ordinamento e funzionamento degli organi predetti.
5. Anche nei casi in cui non sia disposto lo
scioglimento, qualora la relazione prefettizia rilevi la
sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con
riferimento al segretario comunale o provinciale, al
direttore generale, ai dirigenti o ai dipendenti a
qualunque titolo dell'ente locale, con decreto del Ministro
dell'interno, su proposta del prefetto, e' adottato ogni
provvedimento utile a far cessare immediatamente il
pregiudizio in atto e ricondurre alla normalita' la vita
amministrativa dell'ente, ivi inclusa la sospensione
dall'impiego del dipendente, ovvero la sua destinazione ad
altro ufficio o altra mansione con obbligo di avvio del
procedimento disciplinare da parte dell'autorita'
competente.
6. A decorrere dalla data di pubblicazione del
decreto di scioglimento sono risolti di diritto gli
incarichi di cui all' articolo 110, nonche' gli incarichi
di revisore dei conti e i rapporti di consulenza e di
collaborazione coordinata e continuativa che non siano
stati rinnovati dalla commissione straordinaria di cui all'
articolo 144 entro quarantacinque giorni dal suo
insediamento.
7. Nel caso in cui non sussistano i presupposti per
lo scioglimento o l'adozione di altri provvedimenti di cui
al comma 5, il Ministro dell'interno, entro tre mesi dalla
trasmissione della relazione di cui al comma 3, emana
comunque un decreto di conclusione del procedimento in cui
da' conto degli esiti dell'attivita' di accertamento. Le
modalita' di pubblicazione dei provvedimenti emessi in caso
di insussistenza dei presupposti per la proposta di
scioglimento sono disciplinate dal Ministro dell'interno
con proprio decreto.
7-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 7, qualora dalla
relazione del prefetto emergano, riguardo ad uno o piu'
settori amministrativi, situazioni sintomatiche di condotte
illecite gravi e reiterate, tali da determinare
un'alterazione delle procedure e da compromettere il buon
andamento e l'imparzialita' delle amministrazioni comunali
o provinciali, nonche' il regolare funzionamento dei
servizi ad esse affidati, il prefetto, sulla base delle
risultanze dell'accesso, al fine di far cessare le
situazioni riscontrate e di ricondurre alla normalita'
l'attivita' amministrativa dell'ente, individua, fatti
salvi i profili di rilevanza penale, i prioritari
interventi di risanamento indicando gli atti da assumere,
con la fissazione di un termine per l'adozione degli
stessi, e fornisce ogni utile supporto
tecnico-amministrativo a mezzo dei propri uffici. Decorso
inutilmente il termine fissato, il prefetto assegna
all'ente un ulteriore termine, non superiore a 20 giorni,
per la loro adozione, scaduto il quale si sostituisce,
mediante commissario ad acta, all'amministrazione
inadempiente. Ai relativi oneri gli enti locali provvedono
con le risorse disponibili a legislazione vigente sui
propri bilanci.
8. Se dalla relazione prefettizia emergono concreti,
univoci e rilevanti elementi su collegamenti tra singoli
amministratori e la criminalita' organizzata di tipo
mafioso, il Ministro dell'interno trasmette la relazione di
cui al comma 3 all'autorita' giudiziaria competente per
territorio, ai fini dell'applicazione delle misure di
prevenzione previste nei confronti dei soggetti di cui all'
articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575.
9. Il decreto di scioglimento e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale. Al decreto sono allegate la proposta
del Ministro dell'interno e la relazione del prefetto,
salvo che il Consiglio dei ministri disponga di mantenere
la riservatezza su parti della proposta o della relazione
nei casi in cui lo ritenga strettamente necessario.
10. Il decreto di scioglimento conserva i suoi
effetti per un periodo da dodici mesi a diciotto mesi
prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi
eccezionali, dandone comunicazione alle Commissioni
parlamentari competenti, al fine di assicurare il regolare
funzionamento dei servizi affidati alle amministrazioni,
nel rispetto dei principi di imparzialita' e di buon
andamento dell'azione amministrativa. Le elezioni degli
organi sciolti ai sensi del presente articolo si svolgono
in occasione del turno annuale ordinario di cui
all'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e
successive modificazioni. Nel caso in cui la scadenza della
durata dello scioglimento cada nel secondo semestre
dell'anno, le elezioni si svolgono in un turno
straordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15
ottobre e il 15 dicembre. La data delle elezioni e' fissata
ai sensi dell' articolo 3 della citata legge n. 182 del
1991, e successive modificazioni. L'eventuale provvedimento
di proroga della durata dello scioglimento e' adottato non
oltre il cinquantesimo giorno antecedente alla data di
scadenza della durata dello scioglimento stesso, osservando
le procedure e le modalita' stabilite nel comma 4.
11. Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed
accessoria eventualmente prevista, gli amministratori
responsabili delle condotte che hanno dato causa allo
scioglimento di cui al presente articolo non possono essere
candidati alle elezioni per la Camera dei deputati, per il
Senato della Repubblica e per il Parlamento europeo nonche'
alle elezioni regionali, provinciali, comunali e
circoscrizionali, in relazione ai due turni elettorali
successivi allo scioglimento stesso, qualora la loro
incandidabilita' sia dichiarata con provvedimento
definitivo. Ai fini della dichiarazione d'incandidabilita'
il Ministro dell'interno invia senza ritardo la proposta di
scioglimento di cui al comma 4 al tribunale competente per
territorio, che valuta la sussistenza degli elementi di cui
al comma 1 con riferimento agli amministratori indicati
nella proposta stessa. Si applicano, in quanto compatibili,
le procedure di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del
codice di procedura civile.
12. Quando ricorrono motivi di urgente necessita', il
prefetto, in attesa del decreto di scioglimento, sospende
gli organi dalla carica ricoperta, nonche' da ogni altro
incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria
amministrazione dell'ente mediante invio di commissari. La
sospensione non puo' eccedere la durata di sessanta giorni
e il termine del decreto di cui al comma 10 decorre dalla
data del provvedimento di sospensione.
13. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli
organi, a norma del presente articolo, quando sussistono le
condizioni indicate nel comma 1, ancorche' ricorrano le
situazioni previste dall' articolo 141.».
- Si riporta il testo dell'articolo 144 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali:
«Art. 144 (Commissione straordinaria e Comitato di
sostegno e monitoraggio). - 1. Con il decreto di
scioglimento di cui all'articolo 143 e' nominata una
commissione straordinaria per la gestione dell'ente, la
quale esercita le attribuzioni che le sono conferite con il
decreto stesso. La commissione e' composta di tre membri
scelti tra funzionari dello Stato, in servizio o in
quiescenza, e tra magistrati della giurisdizione ordinaria
o amministrativa in quiescenza. La commissione rimane in
carica fino allo svolgimento del primo turno elettorale
utile.
2. Presso il Ministero dell'interno e' istituito, con
personale della amministrazione, un comitato di sostegno e
di monitoraggio dell'azione delle commissioni straordinarie
di cui al comma 1 e dei comuni riportati a gestione
ordinaria.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono determinate le modalita' di
organizzazione e funzionamento della commissione
straordinaria per l'esercizio delle attribuzioni ad essa
conferite, le modalita' di pubblicizzazione degli atti
adottati dalla commissione stessa, nonche' le modalita' di
organizzazione e funzionamento del comitato di cui al comma
2.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 21, della
legge 7 aprile 2014, n. 56, Disposizioni sulle citta'
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di
comuni:
«Art. 1. - (Omissis).
21. Il consiglio metropolitano dura in carica cinque
anni. In caso di rinnovo del consiglio del comune
capoluogo, si procede a nuove elezioni del consiglio
metropolitano entro sessanta giorni dalla proclamazione del
sindaco del comune capoluogo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, lettera
d-bis), del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26,
Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali
per l'anno 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge
19 giugno 2020, n. 59:
«Art. 1 (Misure eccezionali in materia di
consultazioni elettorali per l'anno 2020). - 1. In
considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19,
in via eccezionale, i termini per le consultazioni
elettorali di cui al presente comma sono fissati come di
seguito indicato:
a) - d) (omissis);
d-bis) in deroga a quanto previsto dall'articolo 1,
comma 79, lettera b), della legge 7 aprile 2014, n. 56,
limitatamente all'anno 2020, le elezioni dei presidenti
delle province e dei consigli provinciali si svolgono entro
novanta giorni dalle elezioni dei consigli comunali di cui
alla lettera b) del presente comma; fino al rinnovo degli
organi e' prorogata la durata del mandato di quelli in
carica.».
- Si riporta il testo dell''articolo 24, comma 3, del
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, Codice della
protezione civile:
«Art. 24 (Deliberazione dello stato di emergenza di
rilievo nazionale - articoli 5 legge 225/1992; articoli 107
e 108 decreto legislativo 112/1998; articolo 5-bis, comma
5, decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001; articolo
14 decreto-legge 90/2008, conv. legge 123/2008; articolo 1,
comma 422, legge 147/2013-):
Omissis).
3. La durata dello stato di emergenza di rilievo
nazionale non puo' superare i 12 mesi, ed e' prorogabile
per non piu' di ulteriori 12 mesi.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1028,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021:
«Art. 1.
1028. E' autorizzata la spesa di 800 milioni di euro
per l'anno 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2020 e 2021, al fine di permettere l'immediato avvio e
la realizzazione nell'arco del medesimo triennio degli
investimenti strutturali e infrastrutturali urgenti di cui
all'articolo 25, comma 2, lettere d) ed e), del codice di
cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,
finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio
idraulico e idrogeologico nonche' all'aumento del livello
di resilienza delle strutture e infrastrutture individuate
dai rispettivi Commissari delegati, nominati a seguito
delle deliberazioni del Consiglio dei ministri di
dichiarazione dello stato di emergenza ancora in corso alla
data di entrata in vigore della presente legge, ovvero nei
casi in cui alla stessa data lo stato di emergenza sia
terminato da non oltre sei mesi, ai sensi e nei limiti
dell'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del citato
decreto legislativo. Detti investimenti sono realizzati
secondo le modalita' previste dall'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre
2018. Per gli investimenti di valore superiore alla soglia
di cui all'articolo 35, comma 2, lettera a), del codice di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, puo'
essere finanziata anche la sola progettazione da realizzare
nell'anno 2019.».
- Si riporta il testo dell'articolo 24-quater del
decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (Disposizioni urgenti
in materia fiscale e finanziaria, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136):
«Art. 24-quater (Fondo per gli investimenti delle
regioni e delle province autonome colpite da eventi
calamitosi). - 1. Al fine di far fronte alle esigenze
derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di
settembre e ottobre dell'anno 2018, e' istituito presso il
Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo
trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri un
fondo con una dotazione iniziale di 474,6 milioni di euro
per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Il fondo di cui al comma 1 e' destinato alle
esigenze per investimenti delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano di cui al presente
articolo, in particolare nei settori di spesa dell'edilizia
pubblica, comprese le manutenzioni e la sicurezza, della
manutenzione della rete viaria e del dissesto
idrogeologico.
3. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con i Ministri competenti,
previa intesa da sancire in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 gennaio 2019
sono individuati gli enti destinatari, le risorse per
ciascun settore, i comparti, i criteri di riparto, gli
importi da destinare a ciascun beneficiario e le modalita'
di utilizzo, di monitoraggio, anche in relazione
all'effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque
tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica,
nonche' le modalita' di recupero e di eventuale
riassegnazione delle somme non utilizzate.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
474,6 milioni di euro per l'anno 2019 e a 50 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 13 milioni di
euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione
delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di
conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale
2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e, quanto
a 461,6 milioni di euro per l'anno 2019 e a 50 milioni di
euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo di
quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo
9, commi da 1 a 8.».
- Si riporta il testo dell'articolo 27 del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione
civile):
«Art. 27 (Contabilita' speciali per la gestione delle
emergenze di rilievo nazionale e altre disposizioni in
materia amministrativa e procedimentale - articoli 5 legge
225/1992; articoli 107 e 108 decreto legislativo 112/1998;
articolo 6, comma 1, decreto-legge 263/2006, conv. legge
290/2006 -). - 1. Per l'attuazione delle ordinanze di
protezione civile, ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 44-ter, comma 8, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, puo' essere autorizzata l'apertura di
apposite contabilita' speciali, le quali possono essere
mantenute per un periodo massimo di quarantotto mesi dalla
data di deliberazione dei relativi stati di emergenza.
2. Le risorse stanziate a valere sul Fondo emergenze
nazionali di cui alla delibera prevista dall'articolo 24,
comma 1, sono trasferite integralmente a seguito della
nomina del commissario delegato sulla contabilita' speciale
aperta ai sensi del comma 1. Le ulteriori somme previste
dalla delibera di cui all'articolo 24, comma 2, vengono
corrisposte nella misura del 50 per cento a seguito
dell'emanazione della delibera medesima, mentre il restante
50 per cento all'attestazione dello stato di attuazione
degli interventi finanziati.
3. Sulle contabilita' speciali di cui al presente
articolo puo' essere autorizzato il versamento di eventuali
ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento
dello specifico contesto emergenziale, diverse da quelle
stanziate a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di
cui all'articolo 44, e rese disponibili dalle Regioni e
dagli enti locali interessati, da individuarsi con apposite
ordinanze di protezione civile adottate di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze. Sulle medesime
contabilita' possono, altresi', confluire le risorse
finanziarie eventualmente provenienti da donazioni, da
altre amministrazioni, nonche' dal Fondo di solidarieta'
dell'Unione europea.
4. Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 60 e 61
del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e
dell'articolo 333 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827,
e successive modificazioni, ai fini del rispetto dei
vincoli di finanza pubblica, i Commissari delegati titolari
di contabilita' speciali, rendicontano, entro il
quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio e
dal termine della gestione o del loro incarico, tutte le
entrate e tutte le spese riguardanti gli interventi di cui
coordinano l'attuazione, indicando la provenienza dei
fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di spesa,
secondo uno schema da stabilire con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Dipartimento
della protezione civile, che contenga, altresi',
l'indicazione dei crediti e dei debiti e delle relative
scadenze, gli interventi eventualmente affidati a soggetti
attuatori all'uopo individuati, gli obblighi in materia di
trasmissione e comunicazione dei rendiconti, anche ai fini
di quanto previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni. Per
l'omissione o il ritardo nella rendicontazione si applica
l'articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Al
fine di garantire la trasparenza dei flussi finanziari e
della rendicontazione di cui al presente comma sono vietati
girofondi tra le contabilita' speciali.
5. Per la prosecuzione e il completamento degli
interventi e delle attivita' previste dalle ordinanze
adottate ai sensi dell'articolo 25 ove non ultimati o
conclusi alla scadenza dello stato di emergenza di rilievo
nazionale la durata della contabilita' speciale puo' essere
prorogata per un periodo di tempo determinato fermo
restando il limite di cui al comma 1. Per gli ulteriori
interventi ed attivita' da porre in essere secondo le
ordinarie procedure di spesa con le disponibilita' che
residuano alla chiusura della contabilita' speciale, le
risorse ivi giacenti possono essere trasferite alla regione
ovvero, ove esistenti, alle agenzie regionali preposte allo
svolgimento della funzione di protezione civile o ai
soggetti attuatori competenti. Per gli interventi e le
attivita' di cui al presente comma di competenza di
Amministrazioni dello Stato, le risorse finanziarie
relative che residuano sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione.
6. Le risorse derivanti dalla chiusura delle
contabilita' speciali di cui al presente codice sono
vincolate alla realizzazione degli interventi previsti nei
piani di attuazione delle ordinanze adottate ai sensi
dell'articolo 25 e sono utilizzate secondo le modalita' e i
termini previsti dalle ordinanze di cui all'articolo 26. Le
eventuali somme residue sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al
Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, ad
eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa
provenienza, che vengono versate al bilancio delle
Amministrazioni di provenienza. Al fine di favorire
l'utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle
contabilita' speciali di cui al presente comma secondo le
procedure ordinarie di spesa, si applica quanto previsto
dall'articolo 1, commi 787, 788, 789 e 790 della legge 27
dicembre 2017, n. 205.
7. Fermo quanto previsto dall'articolo 1 del
decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, fino
alla cessazione degli effetti delle ordinanze di protezione
civile, resta sospesa ogni azione esecutiva, ivi comprese
quelle di cui agli articoli 543 e seguenti del codice di
procedura civile e quelle di cui agli articoli 91 e
seguenti del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e
sono privi di effetto i pignoramenti comunque notificati.
8. Il comma 7, si applica alle risorse comunque
dirette a finanziare le contabilita' speciali istituite con
ordinanze di protezione civile; tali risorse sono
insuscettibili di pignoramento o sequestro fino alla
definitiva chiusura delle pertinenti contabilita' speciali.
9. Le controversie relative all'esecuzione di
interventi ed attivita' realizzati in base alle ordinanze
di cui all'articolo 25 o comprese in programmi di
ricostruzione di territori colpiti da calamita' naturali
non possono essere devolute a collegi arbitrali.
10. Al fine di assicurare risparmi di spesa, i
compromessi e le clausole compromissorie inserite nei
contratti stipulati per la realizzazione d'interventi o per
l'espletamento di attivita' connessi alle dichiarazioni di
stato di emergenza ai sensi dell'articolo 24, sono nulli.
11. Per l'esecuzione dei provvedimenti
giurisdizionali emessi a seguito delle controversie
relative all'esecuzione di interventi ed attivita'
derivanti dal presente decreto, il termine previsto
dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre
1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1997, n. 30, e' fissato in centottanta giorni.».
- Si riporta il testo dell'articolo 25, comma 5, del
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, Codice della
protezione civile:
«Art. 25 (Ordinanze di protezione civile -articoli 5
e 20 legge 225/1992; articoli 107 e 108 decreto legislativo
112/1998; articolo 14 decreto-legge 90/2008, conv. legge
123/2008; articolo 40, comma 2, lettera p), legge 196/2009
-). - (Omissis).
5. Oltre il trentesimo giorno dalla deliberazione
dello stato di emergenza di rilievo nazionale le ordinanze
sono emanate previo concerto con il Ministero dell'economia
e delle finanze, limitatamente ai profili finanziari.».
- Il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,
reca: "Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f)
e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di
procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle
opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei
finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo
opere e del Fondo progetti.".
- Si riporta il testo dell''articolo 45, comma 5, del
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, Codice della
protezione civile:
«Art. 45 (Fondo regionale di protezione civile
(articolo 138, commi 16 e 17, legge 388/2000; articolo
19-sexies, comma 1, decreto-legge 266/2004, n. 266, conv.
legge 306/2004 -). - 1. Il «Fondo regionale di protezione
civile», iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza
del Consiglio dei ministri, contribuisce al potenziamento
del sistema di protezione civile delle Regioni e degli Enti
locali, e concorre agli interventi diretti a fronteggiare
esigenze urgenti conseguenti alle emergenze di cui
all'articolo 7, comma 1, lettera b).
2. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata, vengono
disciplinati i criteri di riparto e le modalita' di
trasferimento delle risorse da destinare a ciascuna
Regione, nonche' le relative attivita' di monitoraggio.».
 
((Art. 1 bis

Disposizioni in materia di riscossione

1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nei commi 1 e 2-ter, le parole: «15 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre»;
b) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis, sono prorogati di dodici mesi:
a) il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
b) anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e salvo quanto previsto dall'articolo 157, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento. Relativamente ai termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2020 per la notifica delle cartelle di pagamento, si applica quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
2. All'articolo 152, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «15 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre».
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 109,5 milioni di euro per l'anno 2020 e 72,8 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di saldo netto da finanziare e in 316 milioni di euro per l'anno 2020 e 210 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, si provvede:
a) quanto a 275,8 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129, a valere sulle somme trasferite alla predetta Agenzia per effetto dell'articolo 65 del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dell'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
b) quanto a 72,8 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 55, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
c) quanto a 40,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 137,2 milioni di euro per l'anno 2021, in termini di indebitamento e fabbisogno, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
4. Nei confronti degli armatori delle imbarcazioni sequestrate dalle autorita' libiche in data 1° settembre 2020, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, e' riconosciuta la sospensione dei termini per gli adempimenti e i versamenti dei tributi nonche' dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, dal 1° settembre 2020 e fino al 31 dicembre 2020. I versamenti sospesi possono essere eseguiti a decorrere dal 10 gennaio 2021 mediante corresponsione del 70 per cento dell'importo dovuto in un'unica soluzione o nel numero massimo di 120 rate mensili, senza applicazione di sanzioni e interessi. Non si procede alla restituzione degli eventuali versamenti eccedenti il 70 per cento dell'importo dovuto.
5. Il beneficio previsto al comma 4 e' concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del comma 4 e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
6. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 4, pari a 204.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento del Fondo per il riaccertamento dei residui passivi di parte corrente, di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 68 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 68 (Sospensione dei termini di versamento dei
carichi affidati all'agente della riscossione). - 1. Con
riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono
sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo
dall'8 marzo al 31 dicembre 2020, derivanti da cartelle di
pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonche'
dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I
versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati
in unica soluzione entro il mese successivo al termine del
periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di
quanto gia' versato. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015,
n. 159.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a
3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012,
n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile
1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonche' agli
atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27
dicembre 2019, n. 160.
2-bis. Nei confronti delle persone fisiche che, alla
data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la
sede operativa nel territorio dei comuni individuati
nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle
persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020,
avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede
operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e
2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020.
2-ter. Relativamente ai piani di dilazione in essere
alla data dell'8 marzo 2020 e ai provvedimenti di
accoglimento emessi con riferimento alle richieste
presentate fino al 31 dicembre 2020, gli effetti di cui
all'articolo 19, comma 3, lettere a), b) e c) del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di
rateazione, di dieci rate anche non consecutive.
3. Il mancato ovvero insufficiente ovvero tardivo
versamento, alle relative scadenze, delle rate, da
corrispondere nell'anno 2020, delle definizioni di cui agli
articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30
aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e
193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non determina
l'inefficacia delle stesse definizioni se il debitore
effettua l'integrale versamento delle predette rate entro
il termine del 10 dicembre 2020, al quale non si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 14-bis, del
medesimo decreto-legge n. 119 del 2018.
3-bis. Relativamente ai debiti per i quali, alla data
del 31 dicembre 2019, si e' determinata l'inefficacia delle
definizioni di cui al comma 3 del presente articolo, in
deroga all'articolo 3, comma 13, lettera a), del
decreto-legge n. 119 del 2018, possono essere accordate
nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.
4. In considerazione delle previsioni contenute nei
commi 1 e 2 del presente articolo, e in deroga alle
disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le comunicazioni di
inesigibilita' relative alle quote affidate agli agenti
della riscossione nell'anno 2018, nell'anno 2019 e
nell'anno 2020 sono presentate, rispettivamente, entro il
31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024 e entro il 31
dicembre 2025.
4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle
entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente
della riscossione durante il periodo di sospensione di cui
ai commi 1 e 2-bis, sono prorogati di dodici mesi:

a) il termine di cui all'articolo 19, comma 2,
lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
b) anche in deroga alle disposizioni dell'articolo
3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e salvo
quanto previsto dall'articolo 157, comma 3, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i termini
di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2021 per
la notifica delle cartelle di pagamento. Relativamente ai
termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno
2020 per la notifica delle cartelle di pagamento, si
applica quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del
decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.».
- Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 2,
lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112
(Riordino del servizio nazionale della riscossione, in
attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre
1998, n. 337):
«Art. 19 (Discarico per inesigibilita'). - (Omissis).
2. Costituiscono causa di perdita del diritto al
discarico:
a) la mancata notificazione imputabile al
concessionario, della cartella di pagamento, prima del
decorso del nono mese successivo alla consegna del ruolo e
nel caso previsto dall'articolo 32, comma 2, lettera b),
del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, entro il
terzo mese successivo all'ultima rata indicata nel ruolo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 3, della
legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di
statuto dei diritti del contribuente):
«Art. 3 (Efficacia temporale delle norme tributarie).
- (Omissis).
3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli
accertamenti di imposta non possono essere prorogati.».
- Si riporta il testo dell'articolo 157, comma 3, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al
lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19):
«Art. 157 (Proroga dei termini al fine di favorire la
graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali). -
(Omissis).
3. I termini di decadenza per la notificazione delle
cartelle di pagamento previsti dall'articolo 25, comma 1,
lettere a) e b), del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati di un
anno relativamente:
a) alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018,
per le somme che risultano dovute a seguito dell'attivita'
di liquidazione prevista dagli articoli 36-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633;
b) alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta
presentate nell'anno 2017, per le somme che risultano
dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
c) alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e
2018, per le somme che risultano dovute a seguito
dell'attivita' di controllo formale prevista dall'articolo
36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600.».
- Si riporta il testo dell'articolo 12, comma 2, del
decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 (Misure per
la semplificazione e razionalizzazione delle norme in
materia di riscossione, in attuazione dell'articolo 3,
comma 1, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23):
«Art. 12 (Sospensione dei termini per eventi
eccezionali). - (Omissis).
2. I termini di prescrizione e decadenza relativi
all'attivita' degli uffici degli enti impositori, degli
enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della
riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti
dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori
di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio
fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da
eventi eccezionali e per i quali e' stata disposta la
sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari,
che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni
durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati,
in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della
legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del
secondo anno successivo alla fine del periodo di
sospensione.».
 
((Art. 1 ter

Proroga di termini in materia di assunzioni
nelle pubbliche amministrazioni

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: «31 dicembre 2020», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini
previsti da disposizioni legislative), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1 (Proroga di termini in materia di pubbliche
amministrazioni). - (Omissis).
2. Il termine per procedere alle assunzioni di
personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni
verificatesi negli anni 2013, 2014, 2015, 2016 , 2017 e
2018, previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114,
dall'articolo 66, commi 9-bis e 13-bis del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e'
prorogato al 31 dicembre 2021 e le relative autorizzazioni
ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il
31 dicembre 2021.».
 
Art. 2

Continuita' operativa del sistema di allerta COVID

1. All'articolo 6, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al solo fine indicato al comma 1, previa valutazione d'impatto ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679, e' consentita l'interoperabilita' con le piattaforme che operano, con le medesime finalita', nel territorio dell'Unione europea.»;
b) al comma 6, le parole: «dello stato di emergenza disposto con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020,» sono sostituite dalle seguenti: «delle esigenze di protezione e prevenzione sanitaria, legate alla diffusione del COVID-19 anche a carattere transfrontaliero, individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, e comunque entro il 31 dicembre 2021,».
((1-bis. Ai fini del miglioramento delle azioni di prevenzione e dell'efficientamento nell'uso della piattaforma unica nazionale del sistema di allerta COVID, e' consentito ai lavoratori del settore pubblico e privato l'utilizzo dei propri dispositivi telematici e telefonici durante l'orario di lavoro, limitatamente alle finalita' di cui al presente comma, in via temporanea anche in deroga ai regolamenti aziendali fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.))
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 6, commi 3 e 6, del
decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la
funzionalita' dei sistemi di intercettazioni di
conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in
materia di ordinamento penitenziario, nonche' disposizioni
integrative e di coordinamento in materia di giustizia
civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per
l'introduzione del sistema di allerta Covid-19), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 6 (Sistema di allerta Covid-19). - (Omissis).
3. I dati raccolti attraverso l'applicazione di cui
al comma 1 non possono essere trattati per finalita'
diverse da quella di cui al medesimo comma 1, salva la
possibilita' di utilizzo in forma aggregata o comunque
anonima, per soli fini di sanita' pubblica, profilassi,
statistici o di ricerca scientifica, ai sensi degli
articoli 5, paragrafo 1, lettera a) e 9, paragrafo 2,
lettere i) e j), del Regolamento (UE) 2016/679. Al solo
fine indicato al comma 1, previa valutazione d'impatto ai
sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679, e'
consentita l'interoperabilita' con le piattaforme che
operano, con le medesime finalita', nel territorio
dell'Unione europea.
(Omissis).
6. L'utilizzo dell'applicazione e della piattaforma,
nonche' ogni trattamento di dati personali effettuato ai
sensi al presente articolo sono interrotti alla data di
cessazione delle esigenze di protezione e prevenzione
sanitaria, legate alla diffusione del COVID-19 anche a
carattere transfrontaliero, individuata con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro della salute, e comunque entro il 31 dicembre
2021, ed entro la medesima data tutti i dati personali
trattati devono essere cancellati o resi definitivamente
anonimi.».
 
Art. 3
Proroga di termini in materia di nuovi trattamenti di cassa
integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in
deroga, nonche' applicazione di norme in materia di accordi di
ristrutturazione dei debiti e di concordati preventivi.

1. I termini di cui all'articolo 1, commi 9 e 10, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, ((convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,)) sono differiti al 31 ottobre 2020.
((1-bis. In considerazione della situazione di crisi economica per le imprese determinata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 180, quarto comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di voto da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione e' determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 177 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie e' conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria»:
b) all'articolo 182-his, quarto comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il tribunale omologa l'accordo anche in mancanza di adesione da parte dell' amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione e' decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale di cui al primo comma e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui al medesimo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie e' conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria»:
c) all'articolo 182-ter:
1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «natura chirografaria» sono inserite le seguenti: «anche a seguito di degradazione per incapienza»:
2) al comma 5, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «In tali casi l'attestazione del professionista, relativamente ai crediti tributari o contributivi, e relativi accessori, ha ad oggetto anche la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale; tale punto costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale»;
3) al comma 5, dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: «Ai fini della proposta di accordo su crediti aventi ad oggetto contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, e relativi accessori, copia della proposta e della relativa documentazione, con testualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata all'ufficio competente sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore».
1-ter. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto cessa di avere applicazione il provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2»;))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 9 e 10,
del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il
sostegno e il rilancio dell'economia):
«Art. 1 (Nuovi trattamenti di cassa integrazione
ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in
deroga). - (Omissis).
9. I termini decadenziali di invio delle domande di
accesso ai trattamenti collegati all'emergenza COVID-19 e
di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per
il saldo degli stessi, compresi quelli differiti in via
amministrativa, in scadenza entro il 31 luglio 2020, sono
differiti al 31 agosto 2020.
10. I termini di invio delle domande di accesso ai
trattamenti collegati all'emergenza COVID-19 e di
trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il
saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina
ordinaria, si collocano tra il 1° e il 31 agosto 2020 sono
differiti al 30 settembre 2020.».
- Si riporta il testo degli articoli 161, comma 3, 177
e 180, comma 4, 182-bis, comma 4, e 182-ter, commi 1 e 5,
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del
fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione
controllata e della liquidazione coatta amministrativa),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 161 (Domanda di concordato). - (Omissis).
3. Il piano e la documentazione di cui ai commi
precedenti devono essere accompagnati dalla relazione di un
professionista, designato dal debitore, in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d),
che attesti la veridicita' dei dati aziendali e la
fattibilita' del piano medesimo. Analoga relazione deve
essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della
proposta o del piano.».
«Art. 177 (Maggioranza per l'approvazione del
concordato). - 1. Il concordato e' approvato dai creditori
che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al
voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il
concordato e' approvato se tale maggioranza si verifica
inoltre nel maggior numero di classi. Quando sono poste al
voto piu' proposte di concordato ai sensi dell'articolo
175, quinto comma, si considera approvata la proposta che
ha conseguito la maggioranza piu' elevata dei crediti
ammessi al voto; in caso di parita', prevale quella del
debitore o, in caso di parita' fra proposte di creditori,
quella presentata per prima. Quando nessuna delle proposte
concorrenti poste al voto sia stata approvata con le
maggioranze di cui al primo e secondo periodo del presente
comma, il giudice delegato, con decreto da adottare entro
trenta giorni dal termine di cui al quarto comma
dell'articolo 178, rimette al voto la sola proposta che ha
conseguito la maggioranza relativa dei crediti ammessi al
voto, fissando il termine per la comunicazione ai creditori
e il termine a partire dal quale i creditori, nei venti
giorni successivi, possono far pervenire il proprio voto
con le modalita' previste dal predetto articolo. In ogni
caso si applicano il primo e secondo periodo del presente
comma.
2. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca,
ancorche' la garanzia sia contestata, dei quali la proposta
di concordato prevede l'integrale pagamento, non hanno
diritto al voto se non rinunciano in tutto od in parte al
diritto di prelazione. Qualora i creditori muniti di
privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte
alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla
garanzia sono equiparati ai creditori chirografari; la
rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato.
3. I creditori muniti di diritto di prelazione di cui
la proposta di concordato prevede, ai sensi dell'articolo
160, la soddisfazione non integrale, sono equiparati ai
chirografari per la parte residua del credito.
4. Sono esclusi dal voto e dal computo delle
maggioranze il coniuge del debitore, i suoi parenti e
affini fino al quarto grado, la societa' che controlla la
societa' debitrice, le societa' da questa controllate e
quelle sottoposte a comune controllo, nonche' i cessionari
o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima
della proposta di concordato.».
«Art. 180 (Giudizio di omologazione). - (Omissis).
4. Se sono state proposte opposizioni, il Tribunale
assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti
di ufficio, anche delegando uno dei componenti del
collegio. Nell'ipotesi di cui al secondo periodo del primo
comma dell'articolo 177 se un creditore appartenente ad una
classe dissenziente ovvero, nell'ipotesi di mancata
formazione delle classi, i creditori dissenzienti che
rappresentano il 20 per cento dei crediti ammessi al voto,
contestano la convenienza della proposta, il tribunale puo'
omologare il concordato qualora ritenga che il credito
possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non
inferiore rispetto alle alternative concretamente
praticabili. Il tribunale omologa il concordato preventivo
anche in mancanza di voto da parte dell'amministrazione
finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o
assistenza obbligatorie quando l'adesione e' determinante
ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui
all'articolo 177 e quando, anche sulla base delle
risultanze della relazione del professionista di cui
all'articolo 161, terzo comma, la proposta di
soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti
gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie e'
conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.».
«Art. 182-bis (Accordi di ristrutturazione dei
debiti). - (Omissis).
4. Entro trenta giorni dalla pubblicazione i
creditori e ogni altro interessato possono proporre
opposizione. Il tribunale, decise le opposizioni, procede
all'omologazione in camera di consiglio con decreto
motivato. Il tribunale omologa l'accordo anche in mancanza
di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o
degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza
obbligatorie quando l'adesione e' decisiva ai fini del
raggiungimento della percentuale di cui al primo comma e
quando, anche sulla base delle risultanze della relazione
del professionista di cui al medesimo comma, la proposta di
soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti
gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie e'
conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.».
«Art. 182-ter (Trattamento dei crediti tributari e
contributivi). - 1. Con il piano di cui all'articolo 160 il
debitore, esclusivamente mediante proposta presentata ai
sensi del presente articolo, puo' proporre il pagamento,
parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi
accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonche' dei
contributi amministrati dagli enti gestori di forme di
previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi
accessori, se il piano ne prevede la soddisfazione in
misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione
della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di
liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato
attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la
causa di prelazione, indicato nella relazione di un
professionista in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 67, terzo comma, lettera d). Se il credito
tributario o contributivo e' assistito da privilegio, la
percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie
non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a
quelli offerti ai creditori che hanno un grado di
privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione
giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle
agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e
assistenza obbligatorie; se il credito tributario o
contributivo ha natura chirografaria anche a seguito di
degradazione per incapienza, il trattamento non puo' essere
differenziato rispetto a quello degli altri creditori
chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi,
dei creditori rispetto ai quali e' previsto un trattamento
piu' favorevole. Nel caso in cui sia proposto il pagamento
parziale di un credito tributario o contributivo
privilegiato, la quota di credito degradata al chirografo
deve essere inserita in un'apposita classe.
(Omissis).
5. Il debitore puo' effettuare la proposta di cui al
comma 1 anche nell'ambito delle trattative che precedono la
stipulazione dell'accordo di ristrutturazione di cui
all'articolo 182-bis. In tali casi l'attestazione del
professionista, relativamente ai crediti tributari o
contributivi, e relativi accessori, ha ad oggetto anche la
convenienza del trattamento proposto rispetto alla
liquidazione giudiziale; tale punto costituisce oggetto di
specifica valutazione da parte del tribunale. La proposta
di transazione fiscale, unitamente alla documentazione di
cui all'articolo 161, e' depositata presso gli uffici
indicati al comma 2 del presente articolo. Ai fini della
proposta di accordo su crediti aventi ad oggetto contributi
amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza ed
assistenza obbligatorie, e relativi accessori, copia della
proposta e della relativa documentazione, con testualmente
al deposito presso il tribunale, deve essere presentata
all'ufficio competente sulla base dell'ultimo domicilio
fiscale del debitore. Alla proposta di transazione deve
altresi' essere allegata la dichiarazione sostitutiva, resa
dal debitore o dal suo legale rappresentante ai sensi
dell'articolo 47del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui aldecreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la documentazione
di cui al periodo precedente rappresenta fedelmente e
integralmente la situazione dell'impresa, con particolare
riguardo alle poste attive del patrimonio. L'adesione alla
proposta e' espressa, su parere conforme della competente
direzione regionale, con la sottoscrizione dell'atto
negoziale da parte del direttore dell'ufficio. L'atto e'
sottoscritto anche dall'agente della riscossione in ordine
al trattamento degli oneri di riscossione di cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.
112. L'assenso cosi' espresso equivale a sottoscrizione
dell'accordo di ristrutturazione.».
- Si riporta il testo dell'articolo 32, comma 6, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il
sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
nazionale):
«Art. 32 (Riscossione). - (Omissis).
6. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto-legge, sono definite le modalita' di
applicazione nonche' i criteri e le condizioni di
accettazione da parte degli enti previdenziali degli
accordi sui crediti contributivi.».
 
((Art. 3 bis

Proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza

1. All'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «il 31 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19»;
b) dopo il comma 2-quinquies e' inserito il seguente:
«2-sexies. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2».
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 10, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le previsioni di cui alle lettere n) e b) del comma 1 non si applicano ai documenti unici di regolarita' contributiva di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, che continuano ad essere assoggettati alla disciplina ordinaria di cui al medesimo decreto ministeriale.
3. I permessi di soggiorno e i titoli di cui all'articolo 103, commi 2-quater e 2-quinquies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, compresi quelli aventi scadenza sino al 31 dicembre 2020, conservano la loro validita' fino alla cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 7 ottobre 2020 e avente scadenza il 31 gennaio 2021.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 103, commi 2,
2-quater, 2-quinquies e 2-sexies, del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
recante misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori
e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti
legislativi), come modificato dalla presente legge:
«Art. 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti
amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in
scadenza). - (Omissis).
2. Tutti i certificati, attestati, permessi,
concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque
denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione
dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della
dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validita'
per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di
cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui
al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni
certificate di inizio attivita', alle segnalazioni
certificate di agibilita', nonche' alle autorizzazioni
paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque
denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro
dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati
rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello
stato di emergenza.
(Omissis).
2-quater. I permessi di soggiorno dei cittadini di
Paesi terzi conservano la loro validita' fino al 31 agosto
2020. Sono prorogati fino al medesimo termine anche:
a) i termini per la conversione dei permessi di
soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro
stagionale a lavoro subordinato non stagionale;
b) le autorizzazioni al soggiorno di cui
all'articolo 5, comma 7, del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
c) i documenti di viaggio di cui all'articolo 24
del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
d) la validita' dei nulla osta rilasciati per
lavoro stagionale, di cui al comma 2 dell'articolo 24 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
e) la validita' dei nulla osta rilasciati per il
ricongiungimento familiare di cui agli articoli 28, 29 e
29-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998;
f) la validita' dei nulla osta rilasciati per
lavoro per casi particolari di cui agli articoli 27 e
seguenti del decreto legislativo n. 286 del 1998, tra cui
ricerca, blue card, trasferimenti infrasocietari.
2-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 2-quater
si applicano anche ai permessi di soggiorno di cui agli
articoli 22, 24, 26, 30, 39-bis e 39-bis.1 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Il presente comma si
applica anche alle richieste di conversione.
2-sexies. Tutti i certificati, attestati, permessi,
concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque
denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto
2020 e la data di entrata in vigore della legge di
conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, e che
non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono
soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2.».
- Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 10, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale):
«Art. 8 (Altre disposizioni urgenti in materia di
contratti pubblici). - (Omissis).
10. In ogni caso in cui per la selezione del
contraente o per la stipulazione del contratto
relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in
qualunque modo disciplinati dal presente decreto, e'
richiesto di produrre documenti unici di regolarita'
contributiva di cui al decreto del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero di
indicare, dichiarare o autocertificare la regolarita'
contributiva ovvero il possesso dei predetti documenti
unici, non si applicano le disposizioni dell'articolo 103,
comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, relative alla
proroga oltre la data del 31 luglio 2020 della validita'
dei documenti unici di regolarita' contributiva in scadenza
tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio.».
- Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali 30 gennaio 2015 (Semplificazione in materia di
documento unico di regolarita' contributiva (DURC)), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno
2015.
- La delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre
2020 (Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili) e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 7 ottobre 2020.
 
Art. 4
Attuazione della direttiva (UE) 2020/739 della Commissione del 3
giugno 2020, concernente l'inserimento del SARS-CoV-2 nell'elenco
degli agenti biologici di cui e' noto che possono causare malattie
infettive nell'uomo.

1. All'allegato XLVI del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nella sezione VIRUS, dopo la voce: «Coronaviridae - 2» e' inserita la seguente: «Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2)(0a) - 3»; la nota 0a) e' cosi' formulata: «0a) In linea con l'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il lavoro di laboratorio diagnostico non propagativo riguardante il SARS-CoV-2 deve essere condotto in una struttura in cui si utilizzano procedure equivalenti almeno al livello di contenimento 2. Il lavoro propagativo riguardante il SARS-CoV-2 deve essere condotto in un laboratorio con livello di contenimento 3 a una pressione dell'aria inferiore a quella atmosferica.».

Riferimenti normativi

- La direttiva (UE) 2020/739 della Commissione del 3
giugno 2020 modifica l'allegato III della direttiva
2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda l'inserimento del SARS-CoV-2 nell'elenco
degli agenti biologici di cui e' noto che possono causare
malattie infettive nell'uomo e modifica la direttiva (UE)
2019/1833 della Commissione.
- Si riporta la sezione VIRUS dell'allegato XLVI del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificata
dalla presente legge:

Parte di provvedimento in formato grafico
 
((Art. 4 bis

Disposizioni in materia di poteri di istruttoria
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni

1. In considerazione delle difficolta' operative e gestionali derivanti dall'emergenza sanitaria in atto, in armonia con i principi di cui alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 3 settembre 2020, nella causa C-719/18, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per i successivi sei mesi, nel caso in cui un soggetto operi contemporaneamente nei mercati delle comunicazioni elettroniche e in un mercato diverso, ricadente nel sistema integrato delle comunicazioni (SIC), anche attraverso partecipazioni in grado di determinare un'influenza notevole ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e' tenuta ad avviare un'istruttoria, da concludere entro il termine di sei mesi dalla data di avvio del procedimento, volta a verificare la sussistenza di effetti distorsivi o di posizioni comunque lesive del pluralismo, sulla base di criteri previamente individuati, tenendo conto, fra l'altro, dei ricavi, delle barriere all'ingresso nonche' del livello di concorrenza nei mercati coinvolti, adottando, eventualmente, i provvedimenti di cui all'articolo 43, comma 5, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per inibire l'operazione o rimuoverne gli effetti.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresi' ai procedimenti gia' conclusi dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni in applicazione del comma II dell'articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
3. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni provvede agli adempimenti previsti ai commi 1 e 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 2359 del codice
civile:
«Art. 2359 (Societa' controllate e societa'
collegate). - Sono considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa' dispone
della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea
ordinaria;
2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di
voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza dominante
di un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli
contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del
primo comma si computano anche i voti spettanti a societa'
controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta;
non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le societa' sulle quali
un'altra societa' esercita un'influenza notevole.
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un
decimo se la societa' ha azioni quotate in borsa.».
- Si riporta l'articolo 43, comma 5 e comma 11, del
testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici,
di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177:
«Art. 43 (Posizioni dominanti nel sistema integrato
delle comunicazioni). - (Omissis).
5. L'Autorita', adeguandosi al mutare delle
caratteristiche dei mercati, ferma restando la nullita' di
cui al comma 4, adotta i provvedimenti necessari per
eliminare o impedire il formarsi delle posizioni di cui ai
commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12, o comunque lesive del
pluralismo. Qualora ne riscontri l'esistenza, apre
un'istruttoria nel rispetto del principio del
contraddittorio, al termine della quale interviene
affinche' esse vengano sollecitamente rimosse; qualora
accerti il compimento di atti o di operazioni idonee a
determinare una situazione vietata ai sensi dei commi 7, 8,
9, 10, 11 e 12, ne inibisce la prosecuzione e ordina la
rimozione degli effetti. Ove l'Autorita' ritenga di dover
disporre misure che incidano sulla struttura dell'impresa,
imponendo dismissioni di aziende o di rami di azienda, e'
tenuta a determinare nel provvedimento stesso un congruo
termine entro il quale provvedere alla dismissione; tale
termine non puo' essere comunque superiore a dodici mesi.
In ogni caso le disposizioni relative ai limiti di
concentrazione di cui al presente articolo si applicano in
sede di rilascio ovvero di proroga delle concessioni, delle
licenze e delle autorizzazioni.
(Omissis).
11. Le imprese, anche attraverso societa' controllate
o collegate, i cui ricavi nel settore delle comunicazioni
elettroniche, come definito ai sensi dell'articolo 18 del
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono superiori
al 40 per cento dei ricavi complessivi di quel settore, non
possono conseguire nel sistema integrato delle
comunicazioni ricavi superiori al 10 per cento del sistema
medesimo.».
 
Art. 5

Ultrattivita' del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 7 settembre 2020

1. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque non oltre il 15 ottobre 2020, continuano ad applicarsi le misure previste nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 settembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 settembre 2020, n. 222, nonche' le ulteriori misure, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera hh-bis), del decreto-legge n. 19 del 2020, come introdotta dal presente decreto, dell'obbligo di avere sempre con se' un dispositivo di protezione delle vie respiratorie, nonche' dell'obbligo di indossarlo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e linee guida anti-contagio previsti per le attivita' economiche, produttive, amministrative e sociali, nonche' delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, ma con esclusione dei predetti obblighi:
a) per i soggetti che stanno svolgendo attivita' sportiva;
b) per i bambini di eta' inferiore ai sei anni;
c) per i soggetti con patologie o disabilita' incompatibili con l'uso della mascherina, nonche' per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilita'.

Riferimenti normativi

- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
7 settembre 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e
del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7
settembre 2020, n. 222.
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19:
«Art. 2 (Attuazione delle misure di contenimento). -
1. Le misure di cui all'articolo 1 sono adottate con uno o
piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro
dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro
dell'economia e delle finanze e gli altri ministri
competenti per materia, nonche' i presidenti delle regioni
interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una
regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente
della Conferenza delle regioni e delle province autonome,
nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale. I
decreti di cui al presente comma possono essere altresi'
adottati su proposta dei presidenti delle regioni
interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una
regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente
della Conferenza delle regioni e delle province autonome,
nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale,
sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell'interno,
il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle
finanze e gli altri ministri competenti per materia. Il
Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui
delegato illustra preventivamente alle Camere il contenuto
dei provvedimenti da adottare ai sensi del presente comma,
al fine di tenere conto degli eventuali indirizzi dalle
stesse formulati; ove cio' non sia possibile, per ragioni
di urgenza connesse alla natura delle misure da adottare,
riferisce alle Camere ai sensi del comma 5, secondo
periodo. Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni
di adeguatezza e proporzionalita', i provvedimenti di cui
al presente comma sono adottati sentito, di norma, il
Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo
del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020,
n. 630, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8
febbraio 2020.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, lettera
hh-bis), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,
n. 35 (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19),
come modificato dalla presente legge.
«Art. 1 (Misure urgenti per evitare la diffusione del
Covid-19). - (Omissis).
hh-bis) obbligo di avere sempre con se' dispositivi
di protezione delle vie respiratorie, con possibilita' di
prevederne l'obbligatorieta' dell'utilizzo nei luoghi al
chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi
all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le
caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto,
sia garantita in modo continuativo la condizione di
isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque
con salvezza dei protocolli e delle linee guida
anti-contagio previsti per le attivita' economiche,
produttive, amministrative e sociali, nonche' delle linee
guida per il consumo di cibi e bevande, restando esclusi da
detti obblighi:
1) i soggetti che stanno svolgendo attivita'
sportiva;
2) i bambini di eta' inferiore ai sei anni;
3) i soggetti con patologie o disabilita'
incompatibili con l'uso della mascherina, nonche' coloro
che per interagire con i predetti versino nella stessa
incompatibilita'.».
 
((Art. 5 bis

Disposizioni in materia di assemblee condominiali

1. All'articolo 66, sesto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, le parole: «di tutti i condomini» sono sostituite dalle seguenti: «della maggioranza dei condomini».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 66, sesto comma,
delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo
1942, n. 318, come modificato dalla presente legge:
«Art. 66. - (Omissis).
6. Anche ove non espressamente previsto dal
regolamento condominiale, previo consenso della maggioranza
dei condomini, la partecipazione all'assemblea puo'
avvenire in modalita' di videoconferenza. In tal caso, il
verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal
presidente, e' trasmesso all'amministratore e a tutti i
condomini con le medesime formalita' previste per la
convocazione.».
 
Art. 6

Copertura finanziaria

1. All'attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a eccezione di quanto previsto dal comma 2.
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al n. 34-bis dell'allegato 1 al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, come modificato dal presente decreto, e' autorizzata per l'anno 2020 l'ulteriore spesa di euro 6.197.854 di cui euro 1.365.259 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 4.832.595 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 44, comma 1, del
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della
protezione civile):
«Art. 44 (Fondo per le emergenze nazionali) (Articolo
5, legge n. 225/1992). - 1. Per gli interventi conseguenti
agli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c),
relativamente ai quali il Consiglio dei ministri delibera
la dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo
nazionale, si provvede con l'utilizzo delle risorse del
Fondo per le emergenze nazionali, istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
protezione civile.».
 
Art. 7

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.