Gazzetta n. 287 del 18 novembre 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 17 novembre 2020
Autorizzazione all'apertura dei punti di ristoro nei porti e negli interporti.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;
Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita' operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) n. 2020/739 del 3 giugno 2020»;
Visto il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 novembre 2020, n. 275;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 9, lettera hh) del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, ai sensi del quale «restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro»;
Visti gli articoli 2, comma 4, lettera c) e 3, comma 4, lettera c) del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, che prevedono la medesima disposizione di cui al richiamato art. 1, comma 9, lettera hh), rispettivamente per le Regioni che si collocano in uno «scenario di tipo 3» con un livello di rischio «alto» e in uno «scenario di tipo 4» con un livello di rischio «alto»;
Preso atto dell'esigenza manifestata dagli operatori di settore e dalle OO.SS. di categoria dei lavoratori del trasporto di merci su strada, di tenere aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, quali servizi essenziali, anche nei porti e negli interporti;
Ritenuto necessario, a tal fine, prevedere l'estensione delle disposizioni richiamate anche nelle suddette aree;

Emana
la seguente ordinanza:

Art. 1

L'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e' consentita, oltre che nei siti di cui agli articoli 1, comma 9, lettera hh), 2, comma 4, lettera c) e 3, comma 4, lettera c), del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, anche nei porti e negli interporti.
 
Art. 2

La presente ordinanza produce effetti dal giorno dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunque non oltre il 3 dicembre 2020.
La presente ordinanza e' trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,17 novembre 2020

Il Ministro della salute
Speranza Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
De Micheli

Registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture, dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg.ne n. 2186