Gazzetta n. 279 del 9 novembre 2020 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 settembre 2020
Approvazione dello statuto dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia «ItaliaMeteo».


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'art. 8;
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante il codice della protezione civile;
Visto l'art. 13, comma 1, lettera g) del predetto decreto legislativo n. 1 del 2018 che, tra le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, individua le strutture preposte alla gestione dei servizi meteorologici a livello nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto l'art. 1, commi da 549 a 561, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, concernenti il rafforzamento e la razionalizzazione dell'azione nazionale nei settori della meteorologia e climatologia, nonche' l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia denominata «ItaliaMeteo» e del comitato d'indirizzo per la meteorologia e la climatologia, e, in particolare, il comma 557, che disciplina lo statuto dell'Agenzia ItaliaMeteo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 aprile 2018 che, in attuazione dell'art. 1, comma 549, della legge n. 205 del 2017, ha costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il comitato di indirizzo per la meteorologia e climatologia, con il compito, tra gli altri, di predisporre lo statuto dell'Agenzia ItaliaMeteo che e' approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi del citato comma 557, della legge n. 205 del 2017;
Visto lo schema di statuto dell'Agenzia ItaliaMeteo predisposto dal comitato di indirizzo per la meteorologia e la climatologia nella riunione del 31 ottobre 2018;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca;
Considerato che sullo schema di statuto predisposto dal comitato sono state apportate alcune modifiche in esito a riunioni di coordinamento tra le amministrazioni interessate all'attuazione della normativa sopra citata;
Ritenuto, pertanto, di approvare lo statuto dell'Agenzia ItaliaMeteo;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 30 maggio 2019;

Decreta:

Art. 1

Approvazione dello Statuto

1. E' approvato lo statuto dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia denominata «ItaliaMeteo» che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante.
 
Allegato

AGENZIA ITALIAMETEO STATUTO

Art. 1.

Natura giuridica e sede legale

1. L'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia «ItaliaMeteo», di seguito denominata «Agenzia», istituita ai sensi dell'art. 1, comma 551, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' agenzia di diritto pubblico ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed e' dotata di autonomia organizzativa, contabile e di bilancio.
2. L'Agenzia ha sede in Bologna e puo' avvalersi, previa stipula di apposite convenzioni a carattere volontario, delle strutture poste a disposizione dalle amministrazioni pubbliche statali, regionali e dalle province autonome che operano nel settore della meteorologia e climatologia.
3. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
4. L'attivita' dell'Agenzia e' regolata dalla legge, dalle disposizioni del presente statuto e dal regolamento di organizzazione.
 
Art. 2

Compiti di vigilanza

1. Il Ministro dell'universita' e della ricerca esercita i compiti di vigilanza amministrativa, contabile e finanziaria sull'Agenzia ItaliaMeteo.
2. Il comitato di indirizzo esercita la vigilanza tecnico-scientifica sull'Agenzia ItaliaMeteo e ne formula le linee strategiche; il comitato di indirizzo puo' delegare a una o piu' amministrazioni statali, anche congiuntamente, la vigilanza sulle attivita' correlate ai compiti di cui all'art. 1, comma 551, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Il presente decreto e' sottoposto ai competenti organi di controllo.

Roma, 24 settembre 2020

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Conte
Registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 2020 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2357
 
Art. 2.

Missione e compiti

1. L'Agenzia svolge attivita' a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale e di ricerca e sviluppo nel settore della meteorologia e climatologia ed esprime una posizione unitaria nazionale nelle organizzazioni internazionali di settore, fatte salve la rappresentanza di cui all'art. 1, comma 549 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e quella di cui all'art. 3 della legge 14 giugno 1986, n. 265.
2. L'Agenzia costituisce il riferimento ufficiale per i dati meteo italiani ed opera, in collaborazione con i soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro che operano nel settore della meteorologia e climatologia, di seguito «enti meteo», quale centro di elaborazione e produzione di servizi generali di interesse comune, nonche' organo di coordinamento preposto alla gestione dei dati meteorologici e climatologici ufficiali.
3. L'Agenzia, tenuto conto delle linee strategiche fissate dal comitato di indirizzo di cui all'art. 1, comma 549, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, di seguito «Comitato», svolge i compiti previsti dalla legge anche in raccordo con le regioni e con le province autonome, perseguendo la razionalizzazione, la promozione, lo sviluppo e la diffusione dell'azione nazionale nei settori delle previsioni meteorologiche e marine e della climatologia e nel settore della ricerca applicata in materia, potenziando la competitivita' italiana e la strategia nazionale.
4. L'Agenzia, nel perseguire i propri compiti istituzionali, e nell'ambito delle attivita' di coordinamento di cui al comma 558 della legge n. 205 del 2017, al fine di aumentare la competitivita' e l'efficienza del sistema meteorologico, provvede inoltre a:
a. realizzare e distribuire prodotti e servizi meteorologici e climatici di rilevanza nazionale e globale, fra cui i sistemi di monitoraggio da remoto e da reti convenzionali, la modellistica e la climatologia nazionali;
b. gestire e contribuire anche finanziariamente alla gestione di reti, infrastrutture e impianti di rilevanza nazionale;
c. assicurare il monitoraggio e la previsione dell'evoluzione degli eventi meteorologici in atto a scala nazionale, fatto salvo quanto disposto dall'art. 691-bis del codice della navigazione, avvalendosi delle informazioni rese disponibili dalle reti sviluppando specifici strumenti e procedure;
d. promuovere l'omogeneita' e la qualita' dei prodotti e dei servizi offerti alla collettivita' dagli enti meteo anche tramite l'adozione di standard minimi comuni;
e. condividere con gli enti meteo standard uniformi per le reti osservative, stabilendo i criteri tecnologici di qualita', di frequenza di acquisizione temporale e di risoluzione spaziale;
f. rendere disponibili agli enti meteo prodotti e servizi di interesse comune assicurandone la disponibilita', l'integrita' e la riservatezza attraverso l'adozione di adeguate misure per la sicurezza relative alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
g. raccogliere i dati osservativi, le previsioni, le simulazioni che gli enti meteo trasmettono e a ridistribuire agli stessi enti meteo dati, prodotti, elaborati, analisi, previsioni meteorologiche e valutazioni climatologiche;
h. concordare con gli enti meteo le modalita' di trasmissione e di scambio dei dati e la misura del contributo dell'agenzia alle spese di gestione e manutenzione delle reti che garantiscono gli standard qualitativi, ovvero l'eventuale cessione delle reti all'agenzia;
i. concordare con gli enti meteo l'utilizzo delle infrastrutture di calcolo ed informatiche e degli archivi dei dati;
j. promuovere e assicurare la partecipazione e la rappresentanza del Paese ad organismi, progetti e programmi, anche di cooperazione, europei ed internazionali, favorendo l'accesso ai fondi europei erogati su progetti in materia di meteorologia e climatologia, anche con finalita' e obiettivi locali, attraverso il supporto alle attivita' dei servizi meteorologici regionali;
k. promuovere e svolgere attivita' di ricerca e sviluppo applicate di settore;
l. definire la «data policy» dei dati e dei prodotti meteorologici e climatologici, omogenea sul territorio nazionale, previa approvazione del comitato;
m. accrescere le conoscenze della collettivita' mediante attivita' di comunicazione, informazione, divulgazione e formazione, anche post-universitaria;
n. offrire prodotti e servizi di meteorologia operativa in via sussidiaria anche a scala locale, nelle aree del territorio nazionale ove non operino a tal fine altri enti meteo.
5. Per gli aspetti riguardanti l'allertamento e la gestione del rischio meteo-idrogeologico nei settori delle previsioni, del monitoraggio e della sorveglianza meteorologici, sono fatte salve le specifiche competenze del Servizio nazionale della protezione civile di cui all'art. 3 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e quelle dei centri funzionali decentrati istituiti ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2004.
 
Art. 3.

Convenzioni

1. L'Agenzia e il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il comitato e il Ministro dell'universita' e della ricerca, stipulano ogni tre anni, in conformita' all'art. 8, comma 4, lettera e) del decreto legislativo n. 300 del 1999, una convenzione nella quale sono definiti:
a. i servizi dovuti ai sensi del piano triennale delle attivita' di cui all'art. 10;
b. le direttive generali sui criteri della gestione ed i vincoli da rispettare conformemente alle linee strategiche elaborate dal comitato;
c. le risorse disponibili, l'entita' e le modalita' dei finanziamenti per l'Agenzia;
d. gli indicatori ed i parametri in base ai quali misurare l'andamento della gestione;
e. gli elementi di valutazione dell'operato del direttore.
2. L'Agenzia stipula convenzioni di sistema con gli enti meteo.
 
Art. 4.

Organi

1. Sono organi dell'Agenzia:
a. il direttore dell'Agenzia;
b. il comitato direttivo;
c. il collegio dei revisori dei conti.
 
Art. 5.

Il direttore dell'Agenzia

1. L'incarico di direttore dell'Agenzia, di seguito «direttore», e' conferito, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 300 del 1999, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il comitato e il Ministro dell'universita' e della ricerca. Il direttore dell'Agenzia e' scelto tra soggetti dotati di elevata professionalita', di capacita' manageriale e di qualificata esperienza nel settore della meteorologia e climatologia. L'incarico ha durata triennale ed e' incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato o di lavoro autonomo, nonche' con qualsiasi altra attivita' professionale privata, anche occasionale, che possa entrare in conflitto con gli scopi e i compiti posti in capo all'Agenzia. Il trattamento economico complessivo del direttore non puo' essere superiore a quello massimo previsto per i Capi Dipartimento del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il direttore non puo' essere contemporaneamente anche membro del comitato.
2. Il direttore e' il legale rappresentante dell'Agenzia, la dirige e ne e' responsabile. Svolge tutti i compiti non espressamente assegnati dalle disposizioni di legge e dal presente statuto ad altri organi e in particolare:
a. presiede il comitato direttivo;
b. predispone e sottopone al Ministro dell'universita' e della ricerca, previo parere del comitato, il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
c. predispone e sottopone all'approvazione del comitato e attua il Piano triennale delle attivita', di seguito PTA, di cui all'art. 10 e i relativi aggiornamenti annuali, trasmettendoli al Ministro dell'universita' e della ricerca;
d. definisce gli indirizzi e i programmi generali necessari per raggiungere i risultati previsti dal PTA e attribuisce le risorse necessarie per l'attuazione dei programmi e dei progetti;
e. stipula la convenzione di cui all'art. 3, comma 1, nonche' le altre convenzioni per conto dell'Agenzia;
f. svolge funzioni di propulsione, di coordinamento, di controllo e di vigilanza nei confronti delle strutture dell'Agenzia;
g. pone in essere gli atti di gestione ed esercita i relativi poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, fatte salve le competenze dei dirigenti;
h. adotta e sottopone all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro dell'universita' e della ricerca, il Ministro per la pubblica amministrazione e il comitato di indirizzo, i regolamenti e gli atti generali che regolano il funzionamento dell'Agenzia;
i. adotta e sottopone all'approvazione del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il regolamento di contabilita' e di bilancio dell'agenzia. Il regolamento interno di contabilita' e' ispirato, ove richiesto dall'attivita' dell'agenzia, a principi civilistici e disciplina in dettaglio le modalita' di redazione del bilancio di previsione, le eventuali variazioni e il conto consuntivo, in conformita' alla disciplina vigente ed ai principi generali previsti in materia di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al decreto legislativo n. 91 del 2011;
j. assicura le misure di coordinamento con i direttori e i rappresentanti degli enti meteo;
k. pone in essere, d'intesa con gli enti meteo interessati, le idonee azioni ed adotta le adeguate misure al fine di assicurare la resilienza dell'infrastruttura informatica di coordinamento degli enti meteo e di raccordare le capacita' di risposta delle singole amministrazioni e superare le problematiche di interdipendenza ed effetti «domino»;
l. assicura l'attivita' di supporto dell'agenzia nei confronti delle amministrazioni destinatarie dei servizi;
m. promuove e mantiene relazioni con gli organi competenti dell'Unione europea per la trattazione di questioni e problemi attinenti i compiti, gli obiettivi e le attivita' dell'Agenzia;
n. provvede, nei limiti e con le modalita' previsti dalla legge e dai contratti collettivi delle funzioni centrali, alle nomine dei dirigenti e alla definizione dei relativi incarichi, responsabilita' ed eventuali deleghe;
o. richiede pareri alle autorita' amministrative indipendenti e agli organi istituzionali di consulenza giuridica e tecnica su questioni di particolare rilevanza;
p. puo' proporre al comitato le modifiche allo statuto dell'Agenzia.
3. Le attribuzioni del direttore, in caso di assenza dal servizio, impedimento o cessazione a qualunque titolo dall'incarico, sono esercitate dal direttore vicario per l'ordinaria amministrazione e gli atti urgenti e indifferibili. Il direttore vicario e' nominato dal direttore fra i dirigenti dell'Agenzia. Nel caso di contemporanea assenza del direttore e del direttore vicario, gli atti urgenti e indifferibili sono adottati dal dirigente con maggiore anzianita' di servizio.
4. Il direttore, se dipendente di pubblica amministrazione puo', a domanda, essere collocato in aspettativa senza assegni e il relativo trattamento giuridico e economico omnicomprensivo sono determinati con contratto individuale di lavoro.
 
Art. 6.

Comitato direttivo

1. Il comitato direttivo coadiuva il direttore nell'esercizio delle proprie attribuzioni ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 300 del 1999. Il comitato e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed e' composto dal direttore e dai quattro dirigenti dell'Agenzia.
2. Il comitato direttivo si riunisce su convocazione del direttore e, con proprio regolamento, stabilisce le disposizioni per il suo funzionamento.
 
Art. 7.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di controllo sulla regolarita' amministrativa e contabile dell'Agenzia. Il collegio e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed e' composto dal presidente, designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, da un membro designato dal Presidente del Consiglio dei ministri e da un membro designato dal Ministro dell'universita' e della ricerca. Un membro supplente e' designato dal Presidente del Consiglio dei ministri. I componenti del collegio dei revisori sono scelti fra gli iscritti al registro dei revisori legali o tra persone in possesso di specifica professionalita'.
2. I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. Il collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e all'art. 2403 del codice civile per quanto applicabile.
3. I componenti del collegio non possono partecipare, in qualsiasi forma, alle attivita' attinenti alle competenze dell'agenzia o a quelle di altri organismi che svolgono compiti collegati alle attivita' dell'Agenzia.
4. I compensi dei membri del collegio dei revisori sono stabiliti con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia.
5. Il collegio dei revisori dei conti:
a. accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;
b. vigila sull'osservanza delle leggi, del presente statuto e dei regolamenti dell'Agenzia;
c. esamina e controlla il bilancio;
d. accerta periodicamente la consistenza di cassa;
e. redige le relazioni di propria competenza;
f. puo' chiedere al direttore notizie sull'andamento e la gestione dell'Agenzia, ovvero su singole questioni, riferendo al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'universita' e della ricerca e al Ministro dell'economia e delle finanze le eventuali irregolarita' riscontrate;
g. svolge il controllo di regolarita' secondo le disposizioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e del decreto legislativo n. 123 del 2011;
h. esercita ogni altro compito relativo alle funzioni in materia di revisione dei conti.
 
Art. 8.

Sistema dei controlli

1. L'Agenzia e' sottoposta al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
2. Le attivita' di controllo interno all'Agenzia, comprese quelle relative alla valutazione del personale dirigenziale, sono svolte secondo le disposizioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
3. Le risultanze delle attivita' di controllo interno sono trasmesse al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'universita' e della ricerca, anche ai fini della valutazione dell'operato del direttore.
 
Art. 9.

Personale

1. Il rapporto di lavoro del personale e' disciplinato dalla normativa vigente sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche nonche' dal contratto collettivo nazionale delle funzioni centrali, considerando, per il personale non dirigente, il trattamento economico previsto per il personale dei ministeri, nonche', per il personale dirigente, il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro della corrispondente area dirigenziale.
2. La dotazione organica dell'Agenzia e' determinata in cinquantadue unita' complessive, di cui quattro dirigenti di seconda fascia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
 
Art. 10.

Piani di attivita'

1. Il piano triennale dell'Agenzia e' predisposto e aggiornato annualmente dal direttore dell'agenzia, sulla base delle linee strategiche elaborate dal comitato. Il PTA definisce i programmi e le attivita', gli obiettivi operativi, la pianificazione temporale e costituisce la base per la predisposizione del bilancio preventivo e del piano del personale, nonche' per la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi.
2. Il PTA e i relativi aggiornamenti annuali sono trasmessi entro il 15 settembre di ciascun anno al comitato che provvede alla approvazione degli stessi entro i successivi trenta giorni.
3. Il PTA e' adottato dal direttore entro il 31 dicembre dell'anno precedente alla annualita' in cui il piano ha efficacia.
 
Art. 11.

Bilancio

1. L'Agenzia dispone di autonomia di bilancio, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo in apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca.
2. Le delibere di adozione del bilancio di previsione e del conto consuntivo sono trasmesse entro dieci giorni dalla data di adozione delle delibere stesse al Ministero dell'universita' e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze per l'approvazione.
3. Sulla base del PTA, entro il 31 ottobre di ogni anno il direttore, previo parere del comitato e del collegio dei revisori dei conti, adotta il bilancio preventivo per l'anno successivo. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione il Ministro dell'universita' e della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, approva il bilancio preventivo ovvero indica le motivazioni della eventuale mancata approvazione. Il direttore si conforma alle indicazioni del Ministero dell'universita' e della ricerca, entro i successivi quindici giorni. Il bilancio preventivo approvato e' trasmesso al comitato.
4. Entro il 30 aprile di ogni anno, previo parere del collegio dei revisori dei conti, il direttore adotta il conto consuntivo dell'anno precedente. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'universita' e della ricerca approva il conto consuntivo ovvero indica le motivazioni della mancata approvazione. In tal caso, il direttore entro i successivi quindici giorni si conforma. Il conto consuntivo approvato, unitamente alla relazione del collegio dei revisori dei conti, e' trasmesso anche al comitato.
5. Il bilancio preventivo, le relative variazioni e il conto consuntivo sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Agenzia.
 
Art. 12.

Risorse finanziarie dell'agenzia

1. Le entrate dell'Agenzia sono costituite da:
a. finanziamenti a carico del bilancio dello Stato;
b. gli eventuali corrispettivi per i servizi erogati sulla base di convenzioni con soggetti pubblici o privati;
c. altri proventi patrimoniali e di gestione;
d. proventi derivanti da cessione onerosa di prodotti e servizi;
e. risorse economiche derivanti da partecipazione a progetti e altre iniziative internazionali, dell'Unione europea e nazionali.
 
Art. 13.

Norma di salvaguardia

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle Provincie autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
 
DOTAZIONE ORGANICA ITALIAMETEO


Dirigenti
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| Dirigenti di seconda fascia | 4 |
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Personale - Aree funzionali
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| | Area I | Area II | Area III |
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|48 Unita'| 2 | 5 | 41 |
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