Gazzetta n. 272 del 31 ottobre 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 9 ottobre 2020
Recepimento della direttiva (UE) 2020/612, che modifica la direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Vista la direttiva n. 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida, recepita con il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59;
Vista la direttiva n. 2020/612/UE della Commissione del 4 maggio 2020 che modifica l'allegato II alla suindicata direttiva n. 2006/126/CE;
Visto, in particolare, l'art. 24, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 59 del 2011, che dispone che, salvo che sia diversamente disposto da leggi comunitarie, le direttive che modificano gli allegati al decreto stesso, necessarie per adeguare il contenuto degli stessi al progresso scientifico e tecnico, sono recepite con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri eventualmente interessati;
Sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro per gli affari europei;
Considerata la necessita' di dare attuazione alla direttiva n. 2020/612/UE;

Decreta:

Art. 1

Modifiche all'allegato II del decreto legislativo
18 aprile 2011, n. 59

1. All'allegato II al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il punto 5.1.3 e' sostituito dal seguente:
«5.1.3. Disposizioni specifiche concernenti i veicoli di categoria BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E.
Non sono indicate restrizioni per i veicoli con cambio automatico sulla patente di guida di un veicolo della categoria BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 o D1E di cui al punto 5.1.2, purche' il candidato sia gia' titolare di una patente di guida ottenuta su un veicolo con cambio manuale in almeno una delle seguenti categorie: B, BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 o D1E, e abbia eseguito le manovre descritte al punto 8.4 durante la prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti.»;
b) al punto 5.2, capoverso «Categoria A2», le parole: «la cilindrata del motore e' almeno di 400 cm³» sono sostituite dalle seguenti: «la cilindrata del motore e' almeno di 250 cm³».
 
Art. 2

Efficacia

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° novembre 2020.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 ottobre 2020

Il Ministro: De Micheli

Registrato alla Corte di conti il 18 ottobre 2020, Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg.ne n. 3399