Gazzetta n. 251 del 10 ottobre 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 12 agosto 2020
Risorse destinate a ciclovie urbane.



IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 e, in particolare, l'art. 1, comma 640, che, al primo periodo, prevede che «... per la progettazione e la realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche, con priorita' per i percorsi Verona-Firenze (Ciclovia del Sole), Venezia-Torino (Ciclovia Vento), da Caposele (AV) a Santa Maria di Leuca (LE) attraverso la Campania, la Basilicata e la Puglia (Ciclovia dell'acquedotto pugliese) e Grande raccordo anulare delle biciclette (GRAB di Roma), ciclovia del Garda, ciclovia Trieste - Lignano Sabbiadoro - Venezia, ciclovia Sardegna, ciclovia Magna Grecia (Basilicata, Calabria, Sicilia), ciclovia Tirrenica e ciclovia Adriatica, nonche' per la progettazione e la realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, e' autorizzata la spesa di 17 milioni di euro per l'anno 2016 e di 37 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018», e, al terzo periodo, dispone che «I progetti e gli interventi sono individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ...»;
Visto il decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili» e, in particolare, l'art. 15, comma 2, lettera a), che ha disposto una riduzione di spesa per l'anno finanziario 2016 di 2.000.000,00 di euro sulle disponibilita' complessive previste dal citato art. 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019» e, in particolare, l'art. 1, comma 144, che, per gli interventi di cui all'art. 1, comma 640, primo periodo, della citata legge n. 208 del 2015, ha autorizzato l'ulteriore spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018 e di 40 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024;
Visto, altresi', l'art. 1, comma 140, della medesima legge n. 232 del 2016 che ha istituito un fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo del Paese e, nel cui riparto e' stato previsto il rifinanziamento del Fondo per la progettazione e la realizzazione di ciclovie turistiche e ciclostazioni, nonche' per la progettazione e la realizzazione di interventi concernenti la sicurezza della ciclabilita' cittadina per un importo di euro 5.000.000,00 per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, allocati nel capitolo 7582/MIT, PG2 di pertinenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, e, in particolare, l'art. 1, comma 1072, che ha previsto il rifinanziamento del fondo di cui al citato art. 1, comma 140, il cui riparto prevede il rifinanziamento del Fondo per la progettazione e la realizzazione di ciclovie turistiche e ciclostazioni, nonche' per la progettazione e la realizzazione di interventi concernenti la sicurezza della ciclabilita' cittadina, per un importo di euro 10.000.000,00 per l'anno 2019, euro 10.000.000,00 per l'anno 2020, euro 25.000.000,00 per l'anno 2021, euro 15.000.000,00 per l'anno 2022, euro 15.000.000,00 per l'anno 2023, euro 30.000.000,00 per l'anno 2024, euro 10.000.000,00 per l'anno 2025 ed euro 35.000.000,00 per l'anno 2026, allocati nel capitolo 7582/MIT, PG3;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, e, in particolare, l'art. 1, comma 95, che ha istituito un fondo il cui riparto prevede il rifinanziamento del Fondo per la progettazione e la realizzazione di ciclovie turistiche e ciclostazioni, nonche' per la progettazione e la realizzazione di interventi concernenti la sicurezza della ciclabilita' cittadina, per un importo di euro 3.604.458,00 per l'anno 2019, euro 3.000.000,00 per l'anno 2020, euro 800.000,00 per l'anno 2021, euro 5.000.000,00 per l'anno 2022, euro 5.226.598,00 per l'anno 2023, euro 5.291.640,00 per l'anno 2024, euro 5.365.975,00 per l'anno 2025, euro 5.156.910,00 per l'anno 2026, euro 5.616.852,00 per l'anno 2027, euro 5.760.873,00 per l'anno 2028, euro 6.318.377,00 per l'anno 2029, euro 6.504.212,00 per l'anno 2030, euro 6.508.858,00 per l'anno 2031, euro 6.508.858,00 per l'anno 2032, euro 6.109.313,00 per l'anno 2033, allocati nel capitolo 7582/MIT, PG4;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», con cui e' stato definito il profilo delle risorse disponibili a valere sul bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il triennio 2020-2022;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante: «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti», e, in particolare, l'art. 1 che prevede l'obbligo, per i soggetti individuati, di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente le informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali relative alla pianificazione e programmazione delle opere e dei relativi interventi, nonche' all'affidamento ed allo stato di attuazione di tali opere ed interventi, a partire dallo stanziamento iscritto in bilancio fino ai dati dei costi complessivi effettivamente sostenuti in relazione allo stato di avanzamento delle opere;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre 2017, n. 468, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con cui sono state ripartite, tra regioni e province autonome, le risorse destinate alla progettazione ed alla realizzazione di interventi per la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, per l'importo complessivo di euro 14.787.683,69, di cui euro 10.219.320,40 a valere sulle risorse previste per l'anno 2016 dall'art. 1, comma 640, della citata legge n. 208 del 2015;
Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 2, recante: «Disposizioni per lo sviluppo della mobilita' in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilita' ciclistica»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e il Ministro delle politiche agricole alimentari forestali ed il turismo 29 novembre 2018, n. 517, con il quale sono state destinate le risorse stanziate dall'art. 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al finanziamento della progettazione e della realizzazione del sistema nazionale di ciclovie turistiche, nonche' di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, al netto di quanto ripartito con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre 2017, n. 468, ed articolate come segue:
a) annualita' 2016: euro 4.780.679,60;
b) annualita' 2017: euro 50.000.000,00;
c) annualita' 2018: euro 67.000.000,00;
d) annualita' 2019: euro 40.000.000,00;
e) per ciascuna delle annualita' dal 2020 al 2024: euro 40.000.000,00;
Considerata la valenza strategica della promozione dello sviluppo della mobilita' ciclistica, quale modalita' di spostamento ecosostenibile;
Considerata la necessita' di promuovere ulteriormente, in area urbana e metropolitana, a mobilita' ciclistica come strumento di mobilita' congruente con le misure di contenimento e di prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e strumento idoneo a limitare il sovraffollamento dei mezzi pubblici ed a ridurre l'impiego dei mezzi privati;
Tenuto conto, pertanto, della necessita' di assicurare alla mobilita' ciclistica adeguati livelli di sicurezza mediante l'ampliamento della rete ciclabile e delle corsie ciclistiche presenti in aree urbane e metropolitane, fornendo, cosi', una risposta alle esigenze di mobilita' che possa garantire, nel contempo, sia una limitazione all'utilizzo diffuso dei mezzi privati sia, in un'ottica di mitigazione dei rischi che discendono da un sovraffollamento dei mezzi pubblici, un contenimento delle difficolta' dei sistemi di trasporto pubblico locale ad accogliere un elevato numero di utenti;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo 20 luglio 2020, n. 283, che ha modificato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali ed il turismo 29 novembre 2018, n. 517, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 22 gennaio 2019, n. 18, rimodulando le risorse in relazione allo stato effettivo di avanzamento degli interventi previsti, assicurando comunque la disponibilita' complessiva delle risorse gia' programmate con il medesimo decreto n. 517 del 2018, e garantendo nel contempo, per le ciclovie turistiche, un adeguato profilo di risorse disponibili per l'anno finanziario 2020, anche in considerazione dello sviluppo delle attivita' di progettazione attualmente in corso;
Considerato che sul capitolo 7582/MIT, PG1, PG2, PG3 e PG4 risultano disponibili per gli esercizi 2020-2021 complessivamente 144.538.004,57 euro, oltre le risorse, pari a 2.706.453,43 euro, gia' assegnate alla ciclovia GRAB di Roma con l'art. 3, comma 3, del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali ed il turismo 29 novembre 2018, n. 517;
Considerata la necessita' di adottare criteri di riparto che consentano l'immediata assegnazione delle risorse disponibili al fine della progettazione e realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina;
Ritenuto pertanto opportuno procedere ad una ripartizione delle risorse disponibili in relazione al numero di residenti presenti sul territorio degli enti locali beneficiari del contributo statale;
Considerato necessario ripartire le risorse disponibili tra gli enti locali in coerenza con i criteri di cui all'art. 229 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
Considerato, altresi', necessario, ai fini della ripartizione delle risorse disponibili, attribuire una premialita' ai comuni e alle citta' metropolitane che hanno gia' adottato il Piano urbano per la mobilita' sostenibile, di seguito PUMS, e prevedere per i comuni con piu' di 100.000 abitanti e le citta' metropolitane che ancora non lo abbiano adottato l'obbligo di tener conto degli interventi realizzati con le risorse di cui al presente decreto nel PUMS in corso di redazione;
Ritenuto opportuno prevedere in via sperimentale l'assegnazione di risorse destinate all'immediata realizzazione di piste ciclabili di collegamento tra le universita' e le principali stazioni ferroviarie;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2017, recante «Riequilibrio territoriale degli investimenti», adottato in applicazione dell'art. 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, e successive modificazioni;
Acquisita l'intesa in Conferenza unificata nella seduta del 18 giugno 2020, rep. atti n. 67/CU;

Decreta:

Art. 1

Finalita'

1. Il presente decreto reca l'assegnazione, per le finalita' di cui al comma 2 e secondo i criteri di cui all'art. 2 e all'art. 3, delle risorse di cui all'autorizzazione di spesa recata dall'art. 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dai suoi successivi rifinanziamenti, pari ad euro 137.244.458,00, di cui euro 51.444.458,00 per l'anno 2020 ed euro 85.800.000,00 per l'anno 2021.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alla progettazione e realizzazione da parte di citta' metropolitane, comuni capoluogo di citta' metropolitana, comuni capoluogo di regione o di provincia, comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti e comuni di cui all'art. 3, comma 2, di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, quali l'ampliamento della rete ciclabile e la realizzazione di corsie ciclabili, effettuati in coerenza con i relativi aspetti urbani degli strumenti di programmazione regionale, i Piani urbani per la mobilita' sostenibile (PUMS) e i Piani urbani della mobilita' ciclistica denominati «biciplan», qualora adottati, al fine di far fronte all'incremento elevato della medesima mobilita' a seguito delle misure adottate per limitare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
 
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Criteri di ripartizione

1. Le risorse di cui all'art. 1, ad esclusione di quelle di cui al comma 4 e all'art. 3, comma 1, pari ad euro 123.700.000,00, di cui euro 46.367.478,39 per l'anno 2020 e ad euro 77.332.521,61 per l'anno 2021, sono assegnate:
a) nella misura del 30 per cento in favore delle citta' metropolitane;
b) nella misura del 40 per cento in favore dei comuni capoluogo delle citta' metropolitane;
c) nella misura del 27 per cento in favore dei comuni con popolazione residente superiore a 50.000 abitanti;
d) nella misura del 3 per cento in favore dei comuni capoluogo di regione o di provincia con popolazione residente inferiore a 50.000 abitanti.
2. Le risorse di cui al comma 1 assegnate a ciascuna delle diverse categorie di enti locali aventi le caratteristiche di cui alle lettere da a), a d) del medesimo comma sono ripartite tra i diversi enti ricompresi in ciascuna categoria in proporzione all'entita' della popolazione residente sul territorio degli enti beneficiari, risultanti dai dati Istat riferiti all'anno 2019.
3. Per le citta' metropolitane, ai fini del calcolo di cui al comma 2, non sono presi in considerazione i residenti del comune capoluogo a cui e' attribuita una specifica assegnazione di risorse.
4. La ripartizione di cui all'art. 1 e' effettuata riconoscendo una premialita', pari a complessivi euro 9.300.000,00, di cui euro 3.485.994,84 per l'anno 2020 ed euro 5.814.005,16 per l'anno 2021, in favore delle citta' metropolitane o dei comuni con piu' di 100.000 abitanti che hanno adottato, alla data del 30 aprile 2020, il PUMS in applicazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 agosto 2017, n. 397, nella misura di:
a) 800.000,00 euro per ciascuna citta' metropolitana;
b) 400.000,00 euro per ciascun comune capoluogo di citta' metropolitana;
c) 250.000,00 euro per ciascun altro comune avente popolazione residente superiore ai 100.000 abitanti.
5. L'applicazione dei criteri di cui ai commi da 1 a 4 assicura, in ogni caso, che il 34 per cento delle risorse di cui al comma 1 viene destinata al finanziamento della progettazione e della realizzazione di interventi localizzati all'interno dei territori di citta' metropolitane o comuni presenti nelle regioni del Sud Italia.
6. Nell'allegato 1 del presente decreto e' indicata la ripartizione delle risorse effettuata in applicazione dei criteri di cui ai commi da 1 a 4.
 
Art. 3

Collegamenti con i poli universitari

1. Una quota delle risorse di cui all'autorizzazione di spesa recata dall'art. 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dai suoi successivi rifinanziamenti, pari ad euro 4.244.458,00, di cui euro 1.590.984,77 per l'anno 2020 ed euro 2.653.473,23 per l'anno 2021, e' destinata alla progettazione e realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, diretti a collegare le stazioni ferroviarie con i poli universitari.
2. Con decreto del direttore generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi ed il trasporto pubblico locale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Ministero dell'universita' e della ricerca, si procede, nei limiti di cui al comma 1, all'assegnazione di risorse in favore dei comuni, nei cui territori sono ubicate le sedi di universita' statali o di universita' non statali legalmente riconosciute.
 
Art. 4

Tempistica ed attuazione degli interventi

1. Gli enti locali beneficiari delle risorse provvedono alla realizzazione degli interventi entro ventidue mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Entro due mesi dalla realizzazione degli interventi, e comunque non oltre ventiquattro mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, gli enti beneficiari dei finanziamenti provvedono ad inviare alla Direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi ed il trasporto pubblico locale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la rendicontazione relativa all'intervento finanziato.
3. La mancata ultimazione dell'intervento finanziato entro il termine previsto dal comma 1 ovvero il mancato adempimento da parte dell'ente locale degli obblighi di rendicontazione di cui al comma 2 determina la revoca del finanziamento ai sensi dell'art. 7 del presente decreto.
4. Le disponibilita' derivanti dalle economie conseguite nell'ambito delle procedure di affidamento, progettazione e realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina sono destinate al finanziamento di ulteriori interventi con le medesime finalita' del presente decreto.
 
Art. 5

Modalita' di erogazione delle risorse

1. Entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ciascuno degli enti di cui all'allegato 1 provvede a richiedere alla Direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'assegnazione delle risorse con l'indicazione del relativo conto di tesoreria sul quale procedere al versamento.
2. Entro dieci giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, la Direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede al trasferimento, a titolo di anticipazione, di un importo pari al 50 per cento del contributo concesso.
3. Ai fini dell'erogazione dell'importo residuo, l'ente locale provvede a trasmettere alla Direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la seguente documentazione:
a) descrizione dell'intero programma di interventi attivato a seguito del finanziamento, con descrizione sintetica dei singoli interventi, quali, a titolo esemplificativo, indicazione della localizzazione della pista ciclabile, estensione in metri lineari, costo di realizzazione comprensivo del costo di progettazione, costo di gestione delle procedure e similari, del loro stato di realizzazione e del cronoprogramma previsto per il loro completamento nonche' con indicazione del relativo codice unico di progetto, di seguito CUP;
b) attestazione dell'ente beneficiario circa il rispetto della normativa vigente in materia di affidamento ed esecuzione delle opere;
c) attestazione dell'ente beneficiario di aver provveduto direttamente o tramite il soggetto attuatore agli adempimenti di cui all'art. 7;
d) assunzione da parte dell'ente beneficiario dell'obbligo di garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'intervento finanziato per un periodo non inferiore a cinque anni;
e) documentazione attestante il pagamento dei costi relativi a ciascun intervento sino alla concorrenza complessiva di un importo pari al 40 per cento del contributo assegnato;
f) nel caso di citta' metropolitana o di comune con piu' di 100.000 abitanti, dichiarazione della coerenza dell'intervento con il PUMS adottato ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 agosto 2017, n. 397, e successive modificazioni, ovvero che lo stesso e' stato considerato in sede di redazione o aggiornamento del PUMS;
g) dichiarazione dell'ente beneficiario con cui si garantisce a regime la manutenzione ordinaria e straordinaria delle piste ciclabili oggetto di contribuzione per almeno un quinquennio.
 
Art. 6

Rendicontazione delle spese sostenute

1. I soggetti attuatori o, comunque, i soggetti titolari dei CUP effettuano il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, trasmettendo le informazioni al sistema di monitoraggio delle opere pubbliche nell'ambito della banca dati delle amministrazioni pubbliche.
2. Le quote di risorse assegnate e successivamente impegnate ed erogate a favore di ciascun intervento sono oggetto di rendicontazione attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 1, con particolare riferimento alle informazioni concernenti l'affidamento dei lavori, i pagamenti e l'avanzamento fisico-procedurale dei lavori.
3. In caso di mancata realizzazione degli interventi, la Direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dispone la revoca dell'intero contributo, con conseguente obbligo dell'ente beneficiario di procedere alla restituzione delle somme incassate maggiorate degli interessi; in caso di parziale realizzazione, la revoca puo' essere anche solo parziale, previa verifica, sentito il Tavolo permanente di monitoraggio di cui all'art. 7, dell'utilita' delle parti di intervento realizzate.
4. In caso di revoca del contributo, le risorse vengono versate in conto entrate del bilancio dello Stato entro novanta giorni dalla notifica del provvedimento di revoca, riportando la seguente causale: «somma revocata finanziata dall'art. 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208». La ricevuta dell'avvenuto versamento e' trasmessa alla Direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi ed il trasporto pubblico locale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
 
Art. 7

Tavolo permanente di monitoraggio

1. Il monitoraggio degli interventi di cui al presente decreto, senza nuovi ne' maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e' effettuato dal Tavolo di monitoraggio istituito ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 agosto 2017, n. 397.
2. Il monitoraggio di cui al comma 1, tra l'altro, ha l'obiettivo di:
a) monitorare, sia durante la fase della realizzazione degli interventi sia in quella successiva, il progressivo avanzamento del programma di interventi finanziati con le risorse di cui al presente decreto e gli effetti prodotti dallo stesso sulla mobilita' urbana;
b) supportare la Direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi ed il trasporto pubblico locale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella valutazione della documentazione presentata da parte degli enti beneficiari;
c) verificare la coerenza degli interventi effettuati dai comuni con i relativi aspetti urbani degli strumenti di programmazione regionale, i Piani urbani per la mobilita' sostenibile (PUMS) e i Piani urbani della mobilita' ciclistica denominati «biciplan», qualora adottati, e svolgere, entro il 30 novembre 2020, un coordinamento degli interventi da effettuarsi nell'anno 2021 da parte dei comuni con gli strumenti di programmazione regionale e i Piani urbani di mobilita' sostenibile, qualora adottati;
d) promuovere azioni di coordinamento con le altre forme di finanziamento e supporto alle politiche di mobilita' ciclistica.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 agosto 2020

Il Ministro: De Micheli