Gazzetta n. 244 del 2 ottobre 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO
Proposta di modifica unionale del nome della DOP dei vini «Colli di Rimini» in «Rimini» e del relativo disciplinare di produzione.


Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, tuttora vigente ai sensi dell'art. 90, comma 3, della legge n. 238 del 12 dicembre 2016, nelle more dell'adozione del nuovo decreto sulla procedura in questione, ai sensi della citata legge n. 238/2016, nonche' del regolamento delegato UE n. 33/2019 della commissione e del regolamento di esecuzione UE n. 34/2019 della commissione, applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013;
Visto il decreto ministeriale 19 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 280 del 29 novembre 1996, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata «Colli di Rimini» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione qualita' - Vini DOP e IGP e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2011, con il quale e' stato approvato il disciplinare consolidato della DOP «Colli di Rimini»;
Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul sito internet del Ministero - Qualita' - Vini DOP e IGP con il quale e' stato da ultimo consolidato il disciplinare di produzione della DOC dei vini «Colli di Rimini»;
Esaminata la documentata domanda presentata, per il tramite della Regione Emilia Romagna, dall'Ente tutela vini di Romagna, con sede in Faenza (RA), intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli di Rimini», nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;
Considerato che per l'esame della predetta domanda e' stata esperita la procedura di cui agli articoli 6, 7 e 10 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, relativa alle modifiche «non minori» dei disciplinari, che comportano modifiche al documento unico, ai sensi della preesistente normativa dell'Unione europea, in particolare:
e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Emilia Romagna;
e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP nella riunione del 20 maggio 2020, relativamente alle modifiche concernenti la variazione del nome della denominazione da «Colli di Rimini» in «Rimini» nonche' la previsione dell'imbottigliamento in zona delimitata;
Considerato che ai sensi del citato reg. UE n. 33/2019, entrato in vigore il 14 gennaio 2019, le predette modifiche sono considerate «unionali» e come tali seguono l'analoga procedura stabilita dalla preesistente normativa dell'Unione europea per le modifiche non minori e, pertanto, nelle more dell'adozione del nuovo decreto sulla procedura nazionale relativa alle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, sono da seguire per la pubblicizzazione nazionale delle domande di modifiche «unionali» le disposizioni di cui al decreto ministeriale 7 novembre 2012;
Provvede alla pubblicazione dell'allegata proposta di «modifica unionale» del nome della DOP dei vini «Colli di Rimini» in «Rimini» e del relativo disciplinare di produzione.
Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Ufficio PQAI IV, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della predetta proposta.
 
Allegato
Proposta di modifica unionale del nome della DOP dei vini «Colli di
Rimini» in «Rimini» e del relativo disciplinare di produzione

1. Il nome della denominazione di origine controllata dei vini «Colli di Rimini», riconosciuta con decreto ministeriale 19 novembre 1996 richiamato in premessa, e registrata in data 14 aprile 2004 come DOP nel registro della Commissione UE, ai sensi dell'art. 107 del reg. UE n. 1308/2013, e' modificato in «Rimini».
2. Conseguentemente alla modifica di cui al punto 1, al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Colli di Rimini», il nome della denominazione, nel titolo e nelle parti dell'articolato dove lo stesso e' indicato, e' sostituito con il nome «Rimini».
3. All'art. 5 (Norme per la vinificazione) il testo del comma 1:
«1. Le operazioni di vinificazione, affinamento e invecchiamento devono essere effettuate nell'intero territorio amministrativo della Provincia di Rimini.», e' sostituito con il seguente testo:
«1. Le operazioni di vinificazione, imbottigliamento, affinamento e di invecchiamento devono essere effettuate nell'intero territorio amministrativo della Provincia di Rimini.
A salvaguardia della qualita' e della reputazione, nonche' a garantire l'origine del prodotto e l'efficacia dei controlli conformemente alla vigente normativa unionale e nazionale, le operazioni di imbottigliamento devono essere effettuate nell'intero territorio amministrativo della Provincia di Rimini.
Inoltre, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento al di fuori della predetta area di imbottigliamento delimitata, sono previste autorizzazioni individuali in conformita' alla normativa dell'unione europea e nazionale.».