Gazzetta n. 243 del 1 ottobre 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 28 settembre 2020
Modalita' operative per l'acquisizione dei dati necessari all'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento della tassa automobilistica per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente.


IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento delle finanze
del Ministero dell'economia e delle finanze

di concerto con

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Visto l'art. 5, trentaduesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, come modificato dall'art. 53, comma 5-quater, lettere a) e b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, che individua tra i soggetti tenuti al pagamento delle tasse automobilistiche anche gli utilizzatori dei veicoli a titolo di locazione a lungo termine senza conducente;
Visto l'art. 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99, come modificato dall'art. 53, comma 5-ter, del decreto-legge n. 124 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 157 del 2019, dall'art. 1, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e dall'art. 107 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, che detta disposizioni in materia di semplificazione e razionalizzazione della riscossione della tassa automobilistica dovuta per le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
Visto, in particolare, l'art. 7, comma 1, della legge n. 99 del 2009, che relativamente alla tassa dovuta per veicoli concessi in locazione finanziaria o in locazione a lungo termine senza conducente attribuisce alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano la possibilita' di stabilire le modalita' con le quali le imprese concedenti possono provvedere ad eseguire cumulativamente, in luogo dei singoli utilizzatori, il versamento delle tasse dovute per i periodi di tassazione compresi nella durata dei rispettivi contratti;
Visto l'art. 7, comma 1-bis, della legge n. 99 del 2009, il quale stabilisce che per contratto di locazione di veicoli a lungo termine senza conducente si intende il contratto di durata pari o superiore a dodici mesi e precisa che se lo stesso veicolo e' oggetto di contratti di locazione consecutivi di durata inferiore a un anno conclusi fra le stesse parti, comprese le proroghe degli stessi, la durata del contratto e' data dalla somma di quelle dei singoli contratti;
Visto l'art. 7, comma 2-bis, della legge n. 99 del 2009, il quale dispone, tra l'altro, che a decorrere dal 1° gennaio 2020 sono tenuti al pagamento della tassa automobilistica gli utilizzatori di veicoli in locazione a lungo termine senza conducente sulla base dei dati acquisiti al sistema informativo del Pubblico registro automobilistico - P.R.A. di cui all'art. 51, comma 2-bis, del decreto-legge n. 124 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 157 del 2019, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e fino alla scadenza del medesimo e che e' configurabile la responsabilita' solidale della societa' di locazione a lungo termine senza conducente solo nella particolare ipotesi in cui questa abbia provveduto, in base alle modalita' stabilite dall'ente competente, al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto;
Visto l'art. 7, comma 3, della legge 23 luglio 2009, n. 99, in base al quale la competenza ed il gettito della tassa automobilistica sono determinati in ogni caso in relazione al luogo di residenza dell'utilizzatore a titolo di locazione a lungo termine del veicolo senza conducente;
Visto l'art. 7, comma 3-bis, della legge 23 luglio 2009, n. 99, come modificato dall'art. 107 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, il quale dispone che con riferimento ai periodi tributari in scadenza nei primi nove mesi dell'anno 2020, per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente le somme dovute a titolo di tassa automobilistica sono versate entro il 31 ottobre 2020 senza l'applicazione di sanzioni e interessi;
Visto l'art. 7, comma 3-ter, della legge 23 luglio 2009, n. 99, il quale stabilisce che per le fattispecie in esame i dati necessari all'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento della tassa automobilistica sono acquisiti a titolo non oneroso, secondo le modalita' del successivo comma 3-quater al sistema informativo di cui all'art. 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e che detti dati confluiscono negli archivi dell'Agenzia delle entrate, delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano al fine di consentire il corretto svolgimento dell'attivita' di gestione della tassa automobilistica ai sensi dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto l'art. 7, comma 3-quater, della legge 23 luglio 2009, n. 99, come modificato dall'art. 107 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, il quale dispone che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 30 settembre 2020, sentiti il gestore del sistema informativo di cui all'art. 51, comma 2-bis, del decreto-legge n. 124 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 157 del 2019, e l'Agenzia delle entrate, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalita' operative per l'acquisizione dei dati di cui al comma 3-ter del presente articolo, anche attraverso il coinvolgimento e la collaborazione delle associazioni rappresentative delle societa' di locazione a lungo termine;
Visto l'art. 38-ter del decreto-legge n. 124 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 157 del 2019, il quale stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2020 i pagamenti relativi alla tassa automobilistica sono effettuati esclusivamente secondo le modalita' di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale, vale a dire con il sistema dei pagamenti elettronici pagoPA;
Visto l'art. 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, che, allo scopo di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa ed al fine di favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ad ambiti affini, favorendo la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilita' tra le banche dati, nonche' allo scopo di eliminare duplicazioni, di contrastare l'evasione delle tasse automobilistiche e di conseguire risparmi di spesa, dispone l'acquisizione al sistema informativo del pubblico registro automobilistico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, anche dei dati delle tasse automobilistiche, per assolvere transitoriamente alla funzione di integrazione e coordinamento dei relativi archivi e stabilisce altresi' che detti dati sono resi disponibili all'Agenzia delle entrate, alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, le quali provvedono a far confluire in modo simultaneo e sistematico i dati dei propri archivi delle tasse automobilistiche nel suddetto sistema informativo;
Visto l'art. 94, comma 4-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada in base al quale gli atti da cui derivi una variazione dell'intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilita' del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall'intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento sono dichiarati dall'avente causa, entro trenta giorni, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici al fine dell'annotazione sulla carta di circolazione, nonche' della registrazione nell'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5 del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992;
Visto l'art. 247-bis, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada che, nel dettare norme sulla variazione dell'intestatario della carta di circolazione e intestazione temporanea di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, stabilisce che gli uffici del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, procedono, a richiesta degli interessati all'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli, di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5, del decreto legislativo n. 285 del 1992, nel caso di locazione senza conducente di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi per periodi superiori ai trenta giorni e che nel predetto archivio e' annotato il nominativo del locatario e la scadenza del relativo contratto;
Considerata la necessita' di dare attuazione a quanto stabilito dall'art. 7, comma 3-quater, della legge n. 99 del 2009 attraverso l'emanazione del decreto ivi previsto allo scopo di definire modalita' operative che consentano nelle forme piu' agevoli e semplificate l'acquisizione dei dati necessari a consentire al contribuente l'esatto assolvimento dell'obbligazione tributaria;
Sentito l'Automobil Club d'Italia, gestore del sistema informativo del pubblico registro automobilistico di cui all'art. 51, comma 2-bis, del decreto-legge n. 124 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 157 del 2019 che ha reso il parere di competenza con nota prot. n. aoodir023/0000731/20 del 10 settembre 2020;
Sentita l'Agenzia delle entrate che ha reso il parere di competenza con nota prot. n. 0300893 del 9 settembre 2020;
Sentita l'associazione rappresentativa delle societa' di locazione di veicoli a lungo termine senza conducente;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 24 settembre 2020;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Decreta:

Art. 1
Adempimenti a carico dei proprietari di veicoli concessi in locazione
a lungo termine senza conducente

1. I proprietari di veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente sono tenuti a comunicare al Sistema informativo del pubblico registro automobilistico - P.R.A. di cui all'art. 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 - di seguito: «Sistema informativo del P.R.A.» - i dati indicati nell'art. 2 del presente decreto relativi ai contratti stipulati o con effetti decorrenti dal 1° ottobre 2020 entro il termine del decimo giorno successivo alla data della stipula del contratto. Le variazioni contrattuali devono essere comunicate entro il termine del decimo giorno successivo alla data di modifica del contratto. Detti dati, necessari per l'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento della tassa automobilistica e della regione o provincia autonoma destinatari dello stesso, sono trasmessi al Sistema informativo del P.R.A. secondo le modalita' stabilite nell'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto.
2. In sede di prima applicazione, i proprietari di veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente sono tenuti a comunicare al Sistema informativo del P.R.A. entro il termine del 10 ottobre 2020 i dati indicati nell'art. 2 del presente decreto relativi ai contratti vigenti nel periodo compreso dal 1° gennaio 2020 al 30 settembre 2020.
3. Qualora la locazione del medesimo veicolo assume, per effetto di contratti consecutivi di durata inferiore ad un anno conclusi tra le stesse parti, comprese le proroghe degli stessi, la natura di contratto di locazione a lungo termine, ai sensi dell'art. 7, comma 1-bis, della legge 23 luglio 2009, n. 99, il proprietario del veicolo e' tenuto a provvedere alla comunicazione di cui al comma 1 entro il termine del decimo giorno successivo alla data della proroga o del rinnovo del contratto. In tale ipotesi la soggettivita' passiva e attiva della tassa automobilistica di cui all'art. 7, commi 2-bis e 3, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e' individuabile dal periodo tributario successivo alla data della proroga o del rinnovo del contratto.
4. Per i veicoli concessi in sublocazione a lungo termine senza conducente, oltre al proprietario e' tenuto agli adempimenti del presente articolo anche il sublocatore.
 
Allegato A

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Dati necessari per l'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento
della tassa automobilistica

1. Il proprietario del veicolo concesso in locazione a lungo termine senza conducente deve comunicare al Sistema informativo del P.R.A. i seguenti dati:
a) dati anagrafici e codice fiscale della persona fisica, denominazione o ragione sociale e codice fiscale della persona giuridica proprietari del veicolo;
b) tipologia di veicolo;
c) targa del veicolo;
d) dati identificativi del contratto di locazione a lungo termine senza conducente, ivi incluse le date di decorrenza e di conclusione del contratto;
e) dati anagrafici e codice fiscale della persona fisica, denominazione o ragione sociale e codice fiscale della persona giuridica, utilizzatori del veicolo;
f) residenza dell'utilizzatore del veicolo.
2. I dati di cui al comma 1 sono acquisiti al Sistema informativo del P.R.A. a titolo non oneroso.
 
Art. 3
Adempimenti a carico del gestore del Sistema informativo del pubblico
registro automobilistico - P.R.A.

1. Il gestore del Sistema informativo del P.R.A. rende fruibili, a titolo non oneroso, alle regioni, alle province autonome e all'Agenzia delle entrate tramite le modalita' di cui all'allegato A del presente decreto, i dati acquisiti ai sensi dell'art. 2 con periodicita' giornaliera.
2. A seguito della ricezione dei dati di cui al comma 1 le regioni, le province autonome e l'Agenzia delle entrate consentono agli utilizzatori dei veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente il pagamento della tassa automobilistica tramite il sistema PagoPa, ai sensi dell'art. 38-ter del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. Il pagamento della tassa, a norma dell'art. 7, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, puo' essere eseguito cumulativamente dalle imprese proprietarie di veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente in luogo dei singoli utilizzatori.
3. Il gestore del Sistema informativo del P.R.A. si avvale anche dei dati di cui all'art. 94, comma 4-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada.
 
Art. 4

Disposizioni finali

1. Il gestore del Sistema informativo del P.R.A. mette a disposizione delle regioni, delle province autonome, dell'Agenzia delle entrate, dei proprietari e dei sublocatori dei veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente i servizi informativi indicati nell'allegato A del presente decreto.
2. Le eventuali modifiche all'allegato A del presente decreto sono effettuate dal gestore del Sistema informativo del P.R.A. sulla base degli indirizzi forniti dal Comitato interregionale di gestione dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche, istituito ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Protocollo di intesa fra le regioni ed il Ministero dell'economia e delle finanze sulle modalita' di gestione, aggiornamento e controllo degli archivi automobilistici, approvato dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 19 dicembre 2002, previa approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 settembre 2020

Il direttore generale
del Dipartimento delle finanze
Lapecorella
Il Capo del Dipartimento
per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale
De Matteo