Gazzetta n. 240 del 28 settembre 2020 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 agosto 2020
Disposizioni applicative in materia di contributo una tantum a favore delle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione.



IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Vista la legge 26 ottobre 2016, n. 198, recante «Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale», ed in particolare l'art. 1, concernente le fonti di alimentazione, le finalita' ad esso riferibili, nonche' le modalita' di ripartizione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione;
Visto l'art. 189 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ed in particolare il comma 1 che dispone che «A titolo di sostegno economico per gli oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell'attivita' durante l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione, e' riconosciuto un contributo una tantum fino a 500 euro, entro il limite di 7 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa»;
Visto altresi' il comma 2 del citato art. 189 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ai sensi del quale «Il contributo e' concesso a ciascun soggetto di cui al comma 1, nel rispetto del limite di spesa ivi indicato previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al contributo astrattamente spettante ai sensi del comma 1»;
Visto, inoltre, il successivo comma 3 del citato art. 189 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, secondo il quale «Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;
Visto altresi' il comma 4 del citato art. 189 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che prescrive che «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di' entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalita', i contenuti, la documentazione richiesta e i termini per la presentazione della domanda di cui al comma 2»;
Visto, infine, il comma 5 del citato art. 189 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in base al quale «Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'art. 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri che e' corrispondentemente incrementato di 7 milioni di euro per l'anno 2020. All'incremento del predetto fondo si provvede ai sensi dell'art. 265»;
Visto l'art. 265 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Disposizioni finanziarie finali» ed, in particolare, il comma 16 che dispone: «Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto e nelle more dell'emissione dei titoli di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa, e' effettuata entro la conclusione dell'esercizio 2020»;
Vista la nota prot. DIE n. 5224 del 18 giugno 2020, con la quale, nelle more della disponibilita' delle previste risorse finanziarie sul pertinente capitolo di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria ha richiesto al Ministero dell'economia e delle finanze l'anticipazione di tesoreria dell'importo di 7 milioni di euro, ai sensi del sopracitato art. 265, comma 16, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze - RGS prot. n. 125749 del 15 luglio 2020, acquisita al prot. DIE n. 5716 del 15 luglio 2020, con la quale l'Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni ha autorizzato la Banca d'Italia ad impartire le necessarie istruzioni alla competente tesoreria per scritturare in un conto sospeso il richiesto pagamento di 7 milioni di euro da accreditare sul conto corrente di tesoreria centrale intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
Vista la nota prot. DIE 5774 del 20 luglio 2020 con la quale il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri ha chiesto all'Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarita' amministrativo-contabile l'istituzione di un nuovo capitolo di bilancio denominato «bonus una tantum edicole di cui all'art. 189 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;
Considerato che il Dipartimento per l'informazione e l'editoria ha gia' stipulato con Unioncamere e InfoCamere un accordo di collaborazione - sottoscritto digitalmente dai rispettivi rappresentanti in data 23 luglio, 30 luglio e 31 luglio 2019, attualmente vigente ed operativo - per la gestione tecnica del credito d'imposta a favore degli esercenti le attivita' commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, istituito e disciplinato dall'art. 1, commi da 806 a 809, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in ragione della necessita' di garantire la piena e tempestiva attuazione della misura agevolativa avvalendosi del supporto degli enti che provvedono istituzionalmente alla predisposizione, tenuta, conservazione e gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle imprese e del Repertorio economico amministrativo (R.E.A.);
Considerato che la misura disciplinata dall'art. 189 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, presenta diversi aspetti di analogia (particolarmente nella platea dei destinatari e nelle modalita' di accesso e di controllo dei requisiti) rispetto a quella disciplinata dall'art. 1, commi da 806 a 809, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e che pertanto appare opportuno e vantaggioso utilizzare anche in questo caso le sinergie create attraverso il citato accordo con Unioncamere - InfoCamere, anche nell'intento di ridurre il carico dell'onere amministrativo per i richiedenti;
Vista la direttiva del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 8 novembre 2017, con la quale sono state disciplinate le fattispecie, le motivazioni e le modalita' con le quali si puo' procedere all'apertura di conti correnti bancari intestati alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
Considerato che l'elevata numerosita' della platea dei possibili beneficiari della misura non consentirebbe la necessaria rapidita' e contestualita' nel pagamento del contributo a tutti i richiedenti ammessi, ove si utilizzassero le ordinarie procedure contabili di pagamento tramite il sistema SICOGE, e che pertanto e' necessario autorizzare il Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria ad aprire un apposito conto corrente bancario o postale dedicato, avente le caratteristiche stabilite nella direttiva di cui sopra, presso un ente o istituto che garantisca la gestione massiva dei predetti pagamenti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 26 settembre 2019, con il quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato dott. Andrea Martella, tra le altre, le funzioni in materia di editoria e prodotti editoriali, diritto d'autore, vigilanza sulla SIAE, nonche' l'attuazione delle relative politiche;

Decreta:

Art. 1

Oggetto e beneficiari

1. Ai sensi dell'art. 189, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' riconosciuto un contributo una tantum fino a 500 euro alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione, a titolo di sostegno economico per gli oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell'attivita' durante l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19.
 
Art. 2

Requisiti

1. Sono requisiti di ammissione al beneficio di cui all'art. 1, comma 1:
a) l'esercizio dell'attivita' di rivendita esclusiva di giornali e riviste, con l'indicazione nel registro delle imprese del codice di classificazione ATECO 47.62.10, quale codice di attivita' primario, con sede legale in uno Stato dell'Unione europea o nello Spazio economico europeo. La predetta attivita' puo' essere esercitata da persona fisica in forma di impresa individuale, ovvero da persona fisica quale socio titolare dell'attivita' nell'ambito di societa' di persone;
b) non essere titolare di redditi da lavoro dipendente o redditi da pensione;
 
Art. 3

Accesso al contributo

1. I soggetti che intendono accedere al contributo di cui all'articolo 1 del presente decreto presentano apposita domanda, per via telematica, al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso la procedura disponibile nell'area riservata del portale www.impresainungiorno.gov.it Il termine per l'invio della domanda telematica e' fissato nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 ottobre 2020.
2. La domanda di cui al comma 1 deve includere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta e sottoscritta attraverso la suddetta procedura telematica, attestante il possesso di ognuno dei requisiti di cui all'art. 2 del presente decreto, nonche' gli estremi del conto corrente intestato al beneficiario.
 
Art. 4

Riconoscimento del contributo

1. Acquisite le domande di cui all'art. 3, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede a formare l'elenco dei soggetti ai quali e' riconosciuto il contributo, con l'importo a ciascuno spettante, nel limite massimo di 500 euro.
2. Qualora il totale dei contributi richiesti risulti superiore alle risorse disponibili, si procede al riparto proporzionale tra tutti i soggetti aventi diritto. In tal caso l'importo indicato nell'elenco di cui al comma 1 e' determinato tenendo conto dell'esito della ripartizione proporzionale.
3. L'elenco di cui al comma 1 e' approvato, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di accesso al contributo, con decreto del Capo del Dipartimento e immediatamente pubblicato, con la dovuta evidenza, sul sito istituzionale del Dipartimento.
4. In considerazione della necessita' di garantire la piu' rapida e tempestiva fruizione del beneficio in favore di tutti i richiedenti in possesso dei requisiti di legge, il Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria e' autorizzato ad accendere un apposito conto corrente bancario o postale dedicato, nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla direttiva del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 8 novembre 2017, presso un ente o istituto che garantisca la gestione massiva dei predetti pagamenti.
 
Art. 5

Erogazione del contributo

1. Il contributo di cui all'art. 1 del presente decreto e' erogato mediante accredito sul conto corrente intestato al beneficiario, dichiarato nella domanda ai sensi dell'art. 4, comma 2, del presente decreto.
2. Il contributo di cui all'art. 1 del presente decreto non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
 
Art. 6

Cause di revoca e di recupero del contributo

1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria, qualora, a seguito dei controlli effettuati, accerti l'insussistenza di uno o piu' dei requisiti previsti, ovvero nel caso in cui risultino false le dichiarazioni rese, procede alla revoca del riconoscimento e al recupero del contributo erogato.
2. I soggetti beneficiari del contributo erogato ai sensi del presente decreto sono tenuti a comunicare tempestivamente al Dipartimento per l'informazione e l'editoria l'eventuale perdita dei requisiti di ammissibilita' al beneficio richiesto, nonche' ogni altra variazione che incida sulla concessione dello stesso.
 
Art. 7

Disposizioni finali

1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria assicura l'attuazione del presente decreto, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Il contributo di cui all'art. 1 del presente decreto e' riconosciuto ed erogato agli aventi diritto nel limite di spesa complessivo previsto dal comma 1 dell'art. 189 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Il presente decreto sara' trasmesso ai compenti organi di controllo.
Roma, 3 agosto 2020

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato con delega
in materia di informazione ed editoria
Martella

Registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2020 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 2111