Gazzetta n. 239 del 26 settembre 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO
Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi



Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/004007/XVJ(53) del 4 settembre 2020, su istanza del sig. Lorenzo Galletti, titolare delle licenze ex articoli 28 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Mugnaioni S.r.l.» con stabilimento sito in Ponsacco (PI), via del Poggino n. 12, gli esplosivi di seguito elencati, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono riconosciuti e classificati nella IV categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritti nell'Allegato «A» al medesimo regio decreto:
razzo a paracadute con bengala illuminante denominato PIM-RPIL (massa attiva g 140);
razzo a paracadute con bengala illuminante IR denominato PIM-RPILIR (massa attiva g 140);
razzo a paracadute con bengala rosso denominato PIM-RPR (massa attiva g 140);
razzo a paracadute con bengala giallo denominato PIM-RPG (massa attiva g 140);
razzo a paracadute con bengala verde denominato PIM-RPV (massa attiva g 140);
razzo a paracadute con bengala bianco denominato PIM-RPB (massa attiva g 140).
Tali prodotti sono destinati ad esclusivo uso delle Forze armate e di polizia.
Avverso tale provvedimento e', dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.