Gazzetta n. 233 del 19 settembre 2020 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 settembre 2020
Scioglimento del consiglio comunale di Sambuci e nomina del commissario straordinario.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Sambuci (Roma) non e' riuscito a provvedere all'approvazione del rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario del 2019, negligendo cosi' un preciso adempimento previsto dalla legge, avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;
Visto l'art. 227, comma 2-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce espressamente che, in caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione, si applica la procedura prevista dal comma 2 dell'art. 141 dello stesso decreto legislativo;
Considerato che, in applicazione del citato art. 227, comma 2-bis, il prefetto di Roma ha avviato la procedura per lo scioglimento del consiglio comunale;
Ritenuto che ricorrono gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;
Visto l'art. 141 del citato decreto legislativo;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione e' allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1

Il consiglio comunale di Sambuci (Roma) e' sciolto.
 
Allegato

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Sambuci (Roma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019, composto dal sindaco e da dieci consiglieri, non ha provveduto, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2019.
La scadenza del termine previsto dall'art. 227, comma 2-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prorogato dall'art. 107, comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per l'adozione del predetto documento contabile, ha concretizzato la fattispecie per l'applicazione della procedura di cui all'art. 141, comma 2, dello stesso decreto legislativo.
Il prefetto di Roma, pertanto, con provvedimento del 20 luglio 2020, ha diffidato il consiglio comunale ad approvare il rendiconto di gestione entro il termine di venti giorni dalla data di notifica della diffida.
Decorso infruttuosamente tale termine il prefetto di Roma ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7 del richiamato decreto legislativo, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 17 agosto 2020.
Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non e' riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi.
Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sambuci (Roma) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Jean Francois de Martino Rosaroll, in servizio presso la Prefettura di Roma.
Roma, 25 agosto 2020

Il Ministro dell'interno: Lamorgese
 
Art. 2

Il dott. Jean Francois de Martino Rosaroll e' nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.
Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.
Dato a Roma, addi' 3 settembre 2020

MATTARELLA

Lamorgese, Ministro dell'interno