Gazzetta n. 223 del 8 settembre 2020 (vai al sommario)
BANCA D'ITALIA
PROVVEDIMENTO 25 agosto 2020
Disposizioni per l'invio dei dati aggregati.


IL DIRETTORE DELL'UNITA'
DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L'ITALIA

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche e integrazioni, infra anche decreto antiriciclaggio;
Visto l'art. 33 del decreto antiriciclaggio, il quale stabilisce che «gli intermediari bancari e finanziari, ad esclusione di quelli di cui all'art. 3, comma 2, lettere i), o), p), q) e v), nonche' le societa' fiduciarie di cui all'art. 3, comma 3, lettera a), trasmettono alla UIF dati aggregati concernenti la propria operativita', al fine di consentire l'effettuazione di analisi mirate a far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo nell'ambito di determinate zone territoriali» e che la UIF «individua le tipologie di dati da trasmettere, le modalita' e la cadenza della loro trasmissione e verifica il rispetto dell'obbligo di cui al presente articolo anche mediante accesso diretto ai dati e alle informazioni conservate dall'intermediario bancario o finanziario o dalla societa' fiduciaria»;
Visto l'art. 60, comma 1, del decreto antiriciclaggio, in base al quale «ai destinatari degli obblighi di trasmissione e informazione nei confronti della UIF, previsti dal presente decreto e dalle relative disposizioni attuative, che omettono di fornire alla medesima Unita' le informazioni o i dati richiesti per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro»;
Visto il provvedimento della Banca d'Italia del 26 marzo 2019, recante «disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo», adottato ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera a), del decreto antiriciclaggio;
Visto il provvedimento della Banca d'Italia del 24 marzo 2020, recante «disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo» adottato ai sensi dell'art. 34, comma 3, del decreto antiriciclaggio;
Tenuto conto del provvedimento del 23 dicembre 2013 recante «disposizioni per l'invio delle Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate» e del comunicato del 4 luglio 2017, emanati dall'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia;

Adotta
il seguente provvedimento:

Art. 1

Definizioni

1. Nel presente provvedimento e nei relativi allegati si intendono per:
a) «CAP»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private;
b) «causali aggregate»: codici rappresentativi di operazioni aventi caratteristiche omogenee;
c) «cliente»: il soggetto che instaura rapporti continuativi ovvero che compie operazioni con i destinatari indicati all'art. 2 del presente provvedimento;
d) «denaro contante»: le banconote e le monete metalliche, in euro o in valute estere, aventi corso legale;
e) «decreto antiriciclaggio», il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modifiche e integrazioni;
f) «dati SARA»: le Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate trasmesse ai sensi dell'art. 33 del decreto antiriciclaggio;
g) «mezzi di pagamento»: il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili quali gli assegni di traenza, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilita' finanziarie;
h) «operazione»: la trasmissione, la movimentazione o il trasferimento di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 5.000 euro;
i) «provvedimento conservazione»: il provvedimento della Banca d'Italia del 24 marzo 2020, recante «disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo» adottato ai sensi dell'art. 34, comma 3, del decreto antiriciclaggio;
j) «punto di contatto centrale»: il soggetto o la struttura, stabilito nel territorio della Repubblica, designato dagli istituti di moneta elettronica, quali definiti all'art. 2, primo paragrafo, punto 3), della direttiva 2009/110/CE, o dai prestatori di servizi di pagamento, quali definiti all'art. 4, punto 11), della direttiva (UE) 2015/2366, con sede legale e amministrazione centrale in un altro paese comunitario, che operano, senza succursale, sul territorio della Repubblica tramite i soggetti convenzionati e gli agenti di cui all'art. 1, comma 2, lettera nn), del decreto antiriciclaggio;
k) «punto operativo»: l'agente in attivita' finanziaria, il consulente finanziario, l'agente e il soggetto convenzionato eventualmente utilizzati dal destinatario;
l) «TUB»: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
m) «UIF»: l'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia istituita ai sensi dell'art. 6 del decreto antiriciclaggio.
 
Art. 2

Destinatari

1. I destinatari del presente provvedimento sono:
a) banche;
b) Poste Italiane S.p.a., per l'attivita' di bancoposta;
c) istituti di moneta elettronica (IMEL);
d) istituti di pagamento (IP);
e) societa' di intermediazione mobiliare (SIM);
f) societa' di gestione del risparmio (SGR);
g) societa' di investimento a capitale variabile (SICAV);
h) societa' di investimento a capitale fisso (SICAF);
i) intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del TUB;
j) imprese di assicurazione che operano nei rami di cui all'art. 2, comma 1, CAP;
k) succursali insediate in Italia dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo;
l) societa' fiduciarie iscritte nell'albo previsto ai sensi dell'art. 106 del TUB;
m) societa' fiduciarie, diverse da quelle iscritte nell'albo previsto ai sensi dell'art. 106 del TUB, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966.
n) Cassa depositi e prestiti S.p.a.;
o) le banche, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro paese comunitario tenuti a designare un punto di contatto centrale in Italia ai sensi dell'art. 43, comma 3, del decreto antiriciclaggio.
 
Art. 3

Contenuto degli obblighi

1. I destinatari trasmettono alla UIF dati aggregati concernenti la propria operativita' per consentire l'effettuazione di analisi volte a far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo nell'ambito di determinate zone territoriali; a tal fine essi aggregano le operazioni di importo pari o superiore a 5.000 euro, effettuate dalla clientela, secondo i criteri descritti al successivo art. 4.
2. I destinatari di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), b), c), d) e o), del presente provvedimento, e le succursali insediate in Italia delle medesime categorie di soggetti aventi sede legale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo aggregano anche le operazioni occasionali, senza limiti di importo, relative alla prestazione di servizi di pagamento e all'emissione e distribuzione di moneta elettronica effettuate per il tramite di agenti in attivita' finanziaria di cui all'art. 3, comma 3, lettera c), del decreto antiriciclaggio ovvero per il tramite di soggetti convenzionati e agenti di cui all'art. 1, comma 2, lettera nn), del medesimo decreto. Resta ferma la deroga prevista dall'art. 44, comma 3, del decreto antiriciclaggio.
3. Sono escluse dagli obblighi di cui ai commi 1 e 2 le operazioni poste in essere con:
a. i destinatari del presente provvedimento, ad eccezione di quelli indicati alle lettere l) e m);
b. intermediari bancari e finanziari non destinatari del presente provvedimento comunitari o con sede in un paese terzo caratterizzato da un basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, secondo i criteri indicati nell'allegato 1 alle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela;
c. i soggetti di cui all'art. 3, comma 8, del decreto antiriciclaggio;
d. la tesoreria provinciale dello Stato o la Banca d'Italia.
4. Ove nel corso del mese non siano state effettuate operazioni rilevanti ai fini della produzione dei dati aggregati i segnalanti sono tenuti a trasmettere una segnalazione negativa, secondo le modalita' indicate all'art. 5, comma 1.
 
Art. 4

Criteri di aggregazione

1. I destinatari aggregano su base mensile le operazioni indicate nell'art. 3, commi 1 e 2, in base alle causali aggregate di cui all'allegato 1 del presente provvedimento.
2. Per ciascuna causale aggregata i destinatari indicano l'importo totale delle operazioni, in unita' di euro, nonche' il numero delle operazioni poste in essere nel periodo di riferimento, attribuendo separata evidenza al numero delle operazioni eseguite in contante e al relativo importo. I destinatari trasmettono altresi' le informazioni sulla residenza e sull'attivita' economica del cliente - secondo i codici di cui all'allegato 2 del presente provvedimento - sul segno monetario e sulla valuta dell'operazione, nonche' sulla dipendenza o punto operativo presso la quale la stessa e' stata disposta.
3. Per le operazioni di bonifico vanno indicate anche le informazioni sull'ubicazione dell'intermediario della controparte e, ove note, sulla residenza della controparte.
4. Per le rimesse di denaro con l'estero va indicato anche il paese dal quale o verso il quale sono trasferiti i fondi. Per le rimesse domestiche va indicato, ove noto, anche il comune dal quale o verso il quale sono trasferiti i fondi. In entrambi i casi vanno indicati, ove noti, il comune, ovvero in caso di residenza all'estero, il paese della controparte.
 
Art. 5

Modalita' di trasmissione delle segnalazioni

1. I destinatari trasmettono i dati aggregati tramite il portale Infostat-UIF della Banca d'Italia previa adesione al sistema di segnalazione on-line. Lo schema della segnalazione e' indicato nell'allegato 3 del presente provvedimento.
2. Entro trenta giorni dall'iscrizione nel relativo albo/elenco i destinatari compilano il modulo di adesione al sistema di segnalazione, secondo le modalita' di cui al precedente comma. Entro il medesimo termine comunicano eventuali variazioni intervenute nelle informazioni relative all'intermediario o al responsabile antiriciclaggio trasmesse con il modulo di adesione.
3. Le modalita' per l'adesione al sistema di segnalazione e per la trasmissione delle segnalazioni sono indicate in apposite comunicazioni pubblicate sul sito internet della UIF.
4. Entro trenta giorni dalla cancellazione dal relativo albo/elenco i destinatari informano la UIF dell'avvenuta cancellazione attraverso una comunicazione indirizzata alla casella PEC uif@pec.bancaditalia.it.
 
Art. 6

Termini di trasmissione e periodicita'

1. Le segnalazioni hanno periodicita' mensile e devono essere trasmesse alla UIF entro il secondo giorno del terzo mese successivo a quello di riferimento.
2. In caso di errori nelle segnalazioni trasmesse nel corso degli ultimi cinque anni, l'intermediario provvede a inviare senza ritardo dati sostitutivi. Qualora gli errori riguardino periodi antecedenti, comunque non oltre i dieci anni, prima di effettuare la correzione il segnalante comunica alla UIF la tipologia di errore, le operativita' coinvolte e il relativo numero di operazioni nonche' l'ammontare delle operazioni.
3. Qualora i dati errati siano inerenti a periodi antecedenti l'entrata in vigore delle presenti istruzioni le segnalazioni sostitutive saranno inviate sulla base dei criteri di aggregazione tempo per tempo vigenti.
4. Nel caso di operazioni di cessione di dipendenze, di rami di azienda o di rapporti giuridici in blocco, ovvero di operazioni di scissione o fusione, i destinatari possono inviare i dati aggregati riferiti ai tre mesi successivi alla data di esecutivita' dell'operazione sulla base dei sistemi di conservazione preesistenti all'operazione stessa.
 
Art. 7

Referente SARA

1. Il referente SARA e' la persona indicata nel modulo di adesione al portale Infostat-UIF. Il referente SARA coincide con il responsabile antiriciclaggio; per i destinatari tenuti a designare un punto di contatto centrale il referente SARA e' il responsabile dello stesso punto di contatto; nel caso di succursali, qualora il responsabile antiriciclaggio sia individuato presso la casa madre, il referente SARA e' il rappresentante legale della succursale.
2. Il referente SARA, attraverso il portale Infostat-UIF, puo' abilitare altri soggetti all'inserimento e alla trasmissione dei dati SARA.
3. Il referente SARA e' responsabile della trasmissione dei dati aggregati alla UIF e rappresenta l'interlocutore dell'Unita' per tutte le questioni attinenti alle segnalazioni aggregate. Il referente verifica il corretto funzionamento del sistema informativo interno per la produzione delle segnalazioni.
 
Art. 8

Controlli e sanzioni

1. Ai fini della verifica del rispetto dell'obbligo di trasmissione dei dati SARA la UIF acquisisce dati e informazioni sulle operazioni oggetto di aggregazione, anche in sede ispettiva.
2. Il mancato assolvimento degli obblighi informativi relativi ai dati aggregati e' valutato ai sensi dell'art. 60, comma 1, del decreto antiriciclaggio.
 
Art. 9

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano a partire dalle segnalazioni riferite alle operazioni inerenti al mese di gennaio 2021 da inviare secondo le modalita' di inoltro di cui agli articoli 5 e 6 del presente provvedimento entro il 2 aprile 2021.
3. Dalla data di applicazione del presente provvedimento e' abrogato il provvedimento del 23 dicembre 2013.
Roma, 25 agosto 2020

Il direttore: Clemente