Gazzetta n. 213 del 27 agosto 2020 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERA 14 maggio 2020
Operazioni e rischi assicurabili per operazioni approvate da SACE S.p.a. nel corso dell'anno 2019 e garantibili dallo Stato ai sensi dell'articolo 2 comma 2 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 e della delibera CIPE 21 novembre 2019, n. 75. (Delibera n. 23/2020).


IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante «Unificazione dei Ministeri del tesoro e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94», che individua le funzioni svolte dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, sulla base di proposte delle amministrazioni competenti per materia, e che, in particolare, al comma 1, lettera a), prevede che il CIPE, tra l'altro, definisce le linee di politica economica da perseguire in ambito nazionale, comunitario e internazionale;
Visto l'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante «Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni, che attribuisce al CIPE il compito di definire con delibera le operazioni e le categorie di rischi assicurabili da parte dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (ora Sace S.p.a.), su proposta del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministero dell'economia e delle finanze), di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, tenendo anche conto degli accordi internazionali, nonche' della normativa e degli indirizzi dell'Unione europea in materia di privatizzazione dei rischi di mercato e di armonizzazione dei sistemi comunitari di assicurazione dei crediti all'esportazione gestiti con il sostegno dello Stato;
Visto, altresi', l'art. 8, comma 1, secondo periodo, del predetto decreto legislativo n. 143 del 1998, il quale dispone che la legge di approvazione del bilancio dello Stato definisce i limiti globali degli impegni assumibili in garanzia ai sensi del predetto art. 2, distintamente per le garanzie di durata inferiore e superiore a ventiquattro mesi;
Visto l'art. 5, comma 1, dello statuto di Sace S.p.a. che prevede, tra l'altro, che le attivita' che beneficiano della garanzia dello Stato sono soggette alle delibere del CIPE ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 8, comma 1, del decreto legislativo n. 143 del 1998;
Vista la direttiva 98/29/CE del 7 maggio 1998 del Consiglio dell'Unione europea relativa all'armonizzazione delle principali disposizioni in materia di assicurazione dei crediti all'esportazione per operazioni garantite a medio e lungo termine;
Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 95, recante «Attuazione della direttiva 98/29/CE in materia di assicurazione dei crediti all'esportazione per le operazioni garantite a medio e lungo termine», che ribadisce che le operazioni e le categorie di rischi assicurabili da Sace S.p.a. sono definite con delibera del CIPE ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 143 del 1998;
Visto l'art. 11-quinquies del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, che prevede che una quota parte dei limiti degli impegni assicurativi assistiti dalla garanzia dello Stato indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato possa essere riservata all'attivita' indicata nel comma 2, e in particolare alle garanzie e coperture assicurative in relazione a finanziamenti, prestiti obbligazionari, titoli di debito ed altri strumenti finanziari connessi al processo di internazionalizzazione delle imprese italiane;
Vista la comunicazione della Commissione europea agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine (2012/C 392/01);
Visto il regolamento delegato UE n. 727/2013 della Commissione europea del 14 marzo 2013 che modifica l'allegato II del regolamento UE n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico;
Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, il quale ha disposto ulteriori modifiche all'art. 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e, in particolare, ha disposto: con l'art. 2, comma 1, lettera a), la modifica dell'art. 6, comma 9; con l'art. 2, comma 1, lettera b), la sostituzione dei commi 9-bis, 9-ter, 9-quater, 9-quinquies, 9-sexies, 9-septies e 9-octies; con l'art. 2, comma 1, lettera c), l'introduzione del comma 14-bis;
Visto inoltre l'art. 2, comma 2, del sopra citato decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, il quale dispone che «gli impegni assunti e le operazioni deliberate dal consiglio di amministrazione di Sace S.p.a. nonche' le garanzie rilasciate dallo Stato prima della data di entrata in vigore del presente decreto sulla base delle norme previgenti rispetto a quelle modificate dal comma 1, lettera b), del presente articolo, e delle disposizioni primarie e secondarie relative o collegate, restano regolate dalle medesime norme e dalle medesime disposizioni, salvo quanto previsto ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo»;
Considerato, pertanto, che per le fattispecie previste dal sopra richiamato art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 23 del 2020, trova applicazione il previgente art. 6, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 269 del 2003, introdotto dall'art. 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, il quale, tra l'altro, prevede: che la garanzia dello Stato per rischi non di mercato puo' operare in favore di Sace S.p.a. rispetto ad operazioni riguardanti settori strategici per l'economia italiana ovvero societa' di rilevante interesse nazionale in termini di livelli occupazionali, di entita' di fatturato o di ricadute per il sistema economico produttivo del Paese in grado di determinare in capo a Sace S.p.a. elevati rischi di concentrazione verso singole controparti, gruppi di controparti connesse o Paesi di destinazione; che in tal caso la garanzia dello Stato opera a copertura di eventuali perdite eccedenti determinate soglie e fino ad un ammontare massimo di capacita', compatibile con i limiti globali degli impegni assumibili in garanzia; che e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo a copertura delle garanzie dello Stato concesse ai sensi del predetto comma 9-bis (di seguito: «Fondo»);
Visto, altresi', per le medesime ragioni di cui al paragrafo precedente, il previgente testo dell'art. 6, comma 9-ter, del predetto decreto-legge n. 269 del 2003, anch'esso introdotto dall'art. 32 del decreto-legge n. 91 del 2014, che prevede, tra l'altro: che il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con Sace S.p.a. uno schema di convenzione che disciplina lo svolgimento dell'attivita' assicurativa per rischi non di mercato di cui ai previgenti commi 9 e 9-bis, e specificamente il funzionamento della garanzia di cui al previgente comma 9-bis, ivi inclusi i parametri per la determinazione della concentrazione del rischio, la ripartizione dei rischi e delle relative remunerazioni, i criteri di quantificazione del premio riconosciuto allo Stato, nonche' il livello minimo di patrimonializzazione che Sace S.p.a. e' tenuta ad assicurare per poter accedere alla garanzia e i relativi criteri di misurazione; che la convenzione ha una durata di dieci anni; che lo schema di convenzione e' approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto l'art. 6, comma 9, del sopra richiamato decreto-legge n. 269 del 2003 che prevede, tra l'altro, che gli impegni assunti da Sace S.p.a., nello svolgimento dell'attivita' assicurativa di cui al medesimo comma, sono garantiti dallo Stato nei limiti indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato distintamente per le garanzie di durata inferiore e superiore a ventiquattro mesi;
Vista la delibera di questo Comitato 20 luglio 2007, n. 62 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2007) concernente le operazioni e rischi assicurabili da Sace S.p.a.;
Vista la delibera di questo Comitato 14 febbraio 2014, n. 17 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2014), concernente le operazioni e le categorie di rischi assicurabili da Sace S.p.a., in base alla quale, fermo restando quanto stabilito nella delibera n. 62 del 2007 e nel rispetto dei limiti globali degli impegni assumibili definiti con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, nonche' degli accordi internazionali e della normativa dell'Unione europea e nazionale, Sace S.p.a. puo' intervenire nei settori caratterizzati, per la natura del mercato di riferimento, da un esiguo numero di controparti e dai conseguenti rischi;
Vista la delibera di questo Comitato 10 novembre 2014, n. 52 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2015), concernente le operazioni e le categorie di rischi assicurabili da Sace S.p.a.;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2014, che ha: individuato i settori strategici per l'economia italiana e stabilito che i predetti settori possono essere modificati e/o integrati con delibere assunte dal CIPE; definito la disciplina del Fondo; istituito un Comitato con compiti, tra l'altro, di analisi delle risultanze relative al portafoglio in essere di Sace S.p.a., di proposta e di controllo (di seguito: «Comitato di monitoraggio»);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 novembre 2014 di approvazione della convenzione stipulata ai sensi e per gli effetti del previgente art. 6, commi 9, 9-bis e 9-ter, del citato decreto-legge n. 269 del 2003, tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e Sace S.p.a. (di seguito: «Convenzione»), che disciplina lo svolgimento dell'attivita' assicurativa per i rischi non di mercato di cui al predetto art. 6 e, specificamente, il funzionamento della garanzia di cui al comma 9-bis, ivi inclusi i parametri per la determinazione della concentrazione del rischio, la ripartizione dei rischi e delle relative remunerazioni, i criteri di quantificazione del premio riconosciuto allo Stato nonche' il livello minimo di patrimonializzazione che Sace S.p.a. e' tenuta ad assicurare per poter accedere alla garanzia e i relativi criteri di misurazione;
Visto l'art. 7.6 della Convenzione che prevede, da un lato, che il Comitato di monitoraggio approva le «soglie di attivazione» e determina la portata massima dell'insieme degli impegni a carico dello Stato rispetto alle variabili controparte, gruppo di controparti connesse, settore e Paese - limiti che, salvo quanto previsto dall'art. 7.8 della medesima Convenzione, restano validi per l'intera annualita' successiva; e, dall'altro, che la portata massima dell'esposizione a carico dello Stato non puo' in ogni caso superare per le variabili settore e Paese la quota percentuale massima sul portafoglio del 70% (settanta per cento) rispetto alla quota ritenuta da Sace S.p.a. e per la variabile controparte la quota percentuale massima sul portafoglio del 100% (cento per cento) rispetto alla quota ritenuta da Sace S.p.a.;
Visto l'art. 7.8 della Convenzione in base al quale qualora nel periodo annuale di validita' delle «soglie di attivazione» sia esaurita la predetta portata massima rispetto a una o piu' delle variabili di cui all'art. 7.6, Sace S.p.a. avra' la facolta' di richiedere la convocazione straordinaria, entro trenta giorni, del Comitato di monitoraggio per sottoporre a quest'ultimo l'innalzamento della portata massima cumulata a carico dello Stato (c.d. «limite speciale») per una delle variabili indicate. Il Comitato di monitoraggio valutera' detta richiesta e le eventuali condizioni tecniche di rilascio;
Visto l'art. 1, comma 879, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)», che ha incrementato la dotazione del Fondo di 150 (centocinquanta) milioni di euro per l'anno 2016;
Visto l'art. 3, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», che, al comma 3, ha fissato con riferimento agli impegni assumibili da Sace S.p.a. per l'anno finanziario 2019 rispettivamente in 3.000 (tremila) milioni di euro per le garanzie di durata fino a ventiquattro mesi e in 22.000 (ventiduemila) milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi, gli importi massimi di garanzia dello Stato e, al comma 4, ha disposto che Sace S.p.a. e' autorizzata, per l'anno finanziario 2019, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attivita' di cui al predetto art. 11-quinquies, comma 4, del decreto-legge n. 35 del 2005, entro una quota massima del 30% (trenta per cento) di ciascuno dei limiti indicati al medesimo comma 3;
Visto il parere dell'Avvocatura generale dello Stato reso al Ministero dell'economia e delle finanze con nota 18 aprile 2016, n. 188938, relativamente a «Garanzia dello Stato per rischi non di mercato in favore di Sace S.p.a. ex art. 6, commi 9-bis e 9-ter, del decreto-legge n. 269/2003 - innalzamento della portata massima a carico dello Stato (c.d. «limite speciale») previsto dall'art. 7.8 della richiamata Convenzione MEF-SACE del 19 novembre 2014», secondo cui, tra l'altro:
l'intervento del CIPE appare necessario sia alla luce della previsione dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 143 del 1998, che lo prescrive in via generale per tutte le operazioni e i rischi assicurabili da Sace S.p.a., sia in quanto detto intervento e' contemplato, altresi', dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 95 del 2000 attuativo della direttiva 29/98/CE in materia di assicurazione dei crediti all'esportazione per le operazioni a medio e lungo termine;
occorre valutare rigorosamente la compatibilita' dell'innalzamento della predetta portata massima cumulata a carico dello Stato con i meccanismi di funzionamento e salvaguardia del Fondo al fine di non superare i limiti globali degli impegni assumibili in garanzia;
il presupposto per poter aumentare la predetta portata massima e' l'esistenza nel Fondo di un idoneo accantonamento, fermo restando che nel Fondo dovrebbero residuare ulteriori risorse finanziarie disponibili a fronte di future istanze per il rilascio della garanzia, con conseguente onere di rifinanziamento in caso di esaurimento delle stesse;
Vista la delibera di questo Comitato del 9 novembre 2016, n. 51 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2016), che ha, tra l'altro stabilito:
a) di individuare i settori strategici per l'economia italiana con maggiore impatto economico-sociale per i quali e' possibile l'attivazione del «limite speciale» ai sensi dell'art. 7.8 della Convenzione, fissandone criteri e modalita';
b) di approvare le singole operazioni riferite ai predetti settori strategici con attivazione del «limite speciale», con eventuali indicazioni in termini di priorita' tra le operazioni, previa verifica istruttoria, da parte dei Ministeri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, della compatibilita' delle operazioni medesime con: i limiti globali degli impegni assumibili in garanzia da Sace S.p.a.; il principio della condivisione del rischio tra Stato e Sace S.p.a.; la dotazione del Fondo; i limiti di esposizione definiti per ciascun settore;
c) che per il settore croceristico puo' essere attivato il menzionato «limite speciale» ai sensi dell'art. 7.8 della Convenzione per operazioni nella pipeline 2016 - 2017 di SACE, fissandone i limiti (25 miliardi di euro di esposizione cumulata SACE + Stato; 40 per cento del portafoglio complessivo; garanzia statale pari al massimo 400 per cento del trattenuto da SACE), approvando alcune specifiche operazioni nel settore, disponendo, altresi', un incremento della dotazione del Fondo fino a un importo massimo di 500 (cinquecento) milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse del citato fondo di cui all'art. 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
Viste le osservazioni della Corte dei conti in sede di registrazione della citata delibera n. 51 del 2016 in ordine all'opportunita' di aggiornare la Convenzione, prevedendo un accantonamento aggiuntivo che tenga conto, oltre che della perdita attesa, anche delle perdite inattese, della concentrazione del rischio, della differenza tra premio commerciale e premio tecnico, del rating dell'impresa, e soprattutto, che Sace conservi una percentuale adeguata del rischio su ciascuna nuova operazione;
Vista la delibera di questo Comitato del 21 marzo 2018, n. 34, concernente «Operazioni e rischi assicurabili da Sace S.p.a. e garantibili dallo Stato ai sensi dell'art. 6, comma 9-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», con la quale, in particolare: sono state confermate, anche per il 2018, le previsioni di cui all'art. 2 della delibera di questo Comitato n. 51 del 2016 relativamente alle operazioni e rischi assicurabili nel settore crocieristico; ai sensi dell'art. 1 della stessa delibera n. 51 del 2016, in considerazione degli impatti sull'economia italiana e delle ricadute sul sistema produttivo del Paese, e' stata estesa la possibilita' di attivare il «limite speciale», entro limiti determinati, per il settore della difesa con controparte sovrana e per operazioni con controparte sovrana nei Paesi Argentina, Egitto e Kenya;
Visto il verbale della riunione del Comitato di monitoraggio in data 2 agosto 2019, nel quale, tra l'altro, detto Comitato, in considerazione dei favorevoli impatti per l'economia, si e' espresso positivamente sul documento «Piano annuale 2019» (ivi compresi: il quadro delle operazioni per ciascuno dei settori e Paesi per i quali si prevede la concessione del c.d. «limite speciale»;) le ipotesi di definizione dei limiti di operativita' della garanzia dello Stato e delle soglie di attivazione), indicando l'opportunita' di un'estensione dell'ambito di operativita' della delibera CIPE n. 51 del 2016 e della successiva delibera n. 34 del 2018 ai fini della concessione del c.d. «limite speciale» nel 2019 a:
a) ulteriori operazioni nella pipeline di SACE nel settore crocieristico, con i medesimi limiti (25 miliardi di euro di esposizione cumulata SACE + Stato; 40 per cento del portafoglio complessivo; garanzia statale pari al massimo al 400 per cento del trattenuto da SACE);
b) ulteriori operazioni nel settore della Difesa, con i medesimi limiti (18 miliardi di euro di esposizione cumulata SACE + Stato; 29 per cento del portafoglio complessivo; garanzia statale pari al massimo al 400 per cento del trattenuto da SACE) esclusivamente per operazioni con controparte sovrana;
c) ulteriori operazioni con controparte sovrana Egitto con i medesimi limiti (6 miliardi di euro di esposizione cumulata SACE + Stato; 10 per cento del portafoglio complessivo; garanzia statale pari al massimo al 400 per cento del trattenuto da SACE) coerentemente con le indicazioni della Cabina di regia per l'internazionalizzazione;
d) ulteriori operazioni con controparte sovrana Argentina, entro limiti piu' contenuti alla luce del mutato contesto economico di riferimento (1,5 miliardi di euro di esposizione cumulata SACE + Stato; 3 per cento del portafoglio complessivo; garanzia statale pari al massimo 150 per cento del trattenuto da SACE) coerentemente con le indicazioni della Cabina di regia per l'internazionalizzazione;
Considerato che il predetto piano annuale indica gli impatti potenziali sull'economia italiana del complesso di quei progetti, ricompresi nella pipeline di Sace S.p.a. per il 2019 e realizzabili solo con applicazione del «limite speciale», nei settori crocieristico e della difesa nonche' nei Paesi Argentina ed Egitto, in termini di maggiore: valore della produzione (complessivamente circa 127 miliardi di euro); PIL (complessivamente circa 43,4 miliardi di euro); livello occupazionale (complessivamente 595.900 Unita' lavorative annue - ULA);
Vista la successiva nota in data 10 settembre 2019, con la quale la SACE, in considerazione dell'intervenuto peggioramento del contesto macroeconomico dello Stato argentino, ha ritenuto, tenuto conto della linea di prudente apprezzamento costantemente adottata dal Comitato di monitoraggio, di non richiedere l'attivazione del c.d. «limite speciale» per la variabile «Paese Argentina», gia' prevista dal Piano annuale 2019;
Considerata l'esigenza di rafforzare ulteriormente, in un quadro stabile ed organico, l'azione di supporto all'export e all'internazionalizzazione delle imprese, in relazione al mutato contesto di mercato e alla crescente richiesta di assicurazione dei crediti all'esportazione, anche attraverso il ricorso alla garanzia dello Stato in favore di Sace S.p.a. per rischi non di mercato;
Considerato che la Sace S.p.a., con una istanza in data 23 gennaio 2020, ha presentato richiesta di concessione della garanzia dello Stato con applicazione del «limite speciale» per una operazione nel settore della Difesa con controparte MOF Egitto, gia' deliberata dalla societa' in data 27 novembre 2019 condizionatamente al rilascio della garanzia medesima (c.d. «garanzia proporzionale in eccedente»);
Considerato che la suddetta operazione, ricompresa nella pipeline della Sace S.p.a. per il 2019, trova riferimento nel citato documento «Piano annuale 2019», e che per tale operazione, e' riconosciuto un positivo impatto sull'economia italiana (stimato in circa 741,48 milioni di euro in termini di PIL e in 12.468 in termini di Unita' lavorative annue - ULA, applicando il modello di analisi della delibera n. 51 del 2016);
Vista la delibera del 21 novembre 2019, n. 75 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020) con la quale il CIPE: a) ha stabilito che anche per il 2019, in considerazione degli impatti sull'economia italiana e delle ricadute sul sistema produttivo nazionale, restano confermate: le previsioni contenute nell'art. 2 della delibera n. 51 del 2016 e al punto 1 della successiva delibera n. 34 del 2018 relativamente alle operazioni e rischi assicurabili nel settore crocieristico; le previsioni contenute al punto 2 nella delibera n. 34 del 2018 relativamente alle operazioni e rischi assicurabili nel settore della difesa con controparte sovrana; le previsioni contenute al punto 4 della delibera n. 34 del 2018 relativamente alle operazioni e rischi assicurabili riferite al Paese Egitto con controparte sovrana; b) ha approvato ai sensi dell'art. 1, comma 3, della delibera n. 51 del 2016, numero 6 operazioni con applicazione del «limite speciale» nel settore crocieristico;
Considerato che, sulla base della verifica istruttoria condotta dai Ministeri proponenti ai sensi dell'art. 1, comma 4, della richiamata delibera di questo Comitato n. 51 del 2016, la suddetta operazione risulta compatibile con i principi e i limiti gia' fissati per il settore della Difesa e per la controparte Egitto dalla delibera n. 34 del 2018, che vengono riconfermati per il 2019 con la citata delibera n. 75 del 2019;
Considerato che, ai fini della concessione della garanzia su tale operazione, e' stato acquisito il parere di IVASS ai sensi dell'art. 6, comma 9-bis, del decreto-legge n. 269 del 2003, la quale, con nota n. 0069426/20, dell'11 marzo 2020, ha rilevato come l'assunzione dell'impegno derivante dalla suddetta operazione determina: un elevato rischio di concentrazione in capo a SACE per effetto del superamento della soglia di attivazione fissata con riguardo alla variabile controparte sovrana Egitto con rating B; il superamento della portata massima (limite percentuale) a carico dello Stato per le variabili controparte e paese. Per quanto riguarda il settore, nel caso in cui venissero considerate le controparti sovrane, il superamento della portata massima percentuale si verificherebbe anche per tale variabile. Pertanto, sulla base dell'iter approvato dal Comitato del 4 novembre 2016, la concessione del limite speciale e' condizionata all'approvazione dell'operazione in deroga da parte del CIPE. Sulla base dei criteri di valutazione fissati dal Comitato di monitoraggio, IVASS ha altresi' rilevato la congruita' del premio riconosciuto allo Stato;
Considerato che la «Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a.» (CONSAP) - gestore del Fondo - con comunicazione n. 0045625/20 del 5 marzo 2020 ha rappresentato che, tenuto conto delle perdite attese complessivamente stimate in 1.365,26 milioni di euro, comprensive dell'Add On di 140,21 milioni di euro, le risorse finanziarie del Fondo pari a 1.591,95 milioni di euro risultano adeguate per la concessione della garanzia dello Stato in relazione alla operazione in oggetto, con disponibilita' residue per il rilascio di ulteriori garanzie pari a 226,69 milioni di euro;
Vista la nota con la quale e' stata trasmessa la proposta a firma congiunta dei Ministri dell'economia e delle finanze e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, acquisita agli atti di questo Comitato con protocollo n. DIPE-0002491-A-11/05/2020, concernente l'approvazione di una operazione di supporto all'export nel settore della Difesa con controparte sovrana Egitto, che determina il superamento della portata massima a carico dello Stato con riferimento alle variabili Controparte e Paese;
Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (delibera del 28 novembre 2018, n. 82, art. 3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 3 aprile 2019);
Vista la nota prot. DIPE n. 2578-P del 14 maggio 2020, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base della odierna seduta del Comitato;
Su proposta congiunta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Delibera:

in ragione degli impatti positivi sull'economia italiana, per le motivazioni riportate nelle premesse, e' approvata l'operazione riferita al settore della Difesa con controparte sovrana Egitto, gia' deliberata da Sace S.p.a. in data 27 novembre 2019 e specificamente indicata nella allegata tabella 1 che costituisce parte integrante della presente delibera, la quale determina il superamento della portata massima dell'esposizione a carico dello Stato con riferimento alle variabili Controparte e Paese.

Roma,14 maggio 2020

Il Presidente: Conte
Il Segretario: Fraccaro

Registrato alla Corte dei conti il 16 agosto 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 975
 
Allegato
Tabella 1
Operazione Controparte MoF Egitto deliberata da SACE SpA condizionatamente all'ottenimento da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di una garanzia proporzionale in eccedente

Parte di provvedimento in formato grafico