Gazzetta n. 212 del 26 agosto 2020 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 2020
Scioglimento del consiglio comunale di Partinico e nomina della commissione straordinaria.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel Comune di Partinico (Palermo) gli organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 10 giugno 2018;
Visto il decreto in data 18 giugno 2019, con il quale il Presidente della Regione Siciliana, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali, ha nominato un commissario straordinario per la gestione dell'ente in sostituzione e con le funzioni di sindaco e della giunta comunale;
Considerato che dall'esito di approfonditi accertamenti sono emerse forme di ingerenza della criminalita' organizzata, che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialita' dell'attivita' comunale;
Rilevato, altresi', che la permeabilita' dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalita' organizzata ha arrecato grave pregiudizio per gli interessi della collettivita' e ha determinato la perdita di credibilita' dell'istituzione locale;
Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario l'intervento dello Stato mediante un commissariamento di adeguata durata, per rimuovere tempestivamente gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico e per assicurare il risanamento dell'ente locale;
Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione e' allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2020 , alla quale e' stato debitamente invitato il Presidente della Regione Siciliana;

Decreta:

Art. 1

Il consiglio comunale di Partinico (Palermo) e' sciolto.
 
Allegato

Al Presidente della Repubblica

Il Comune di Partinico (Palermo), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 10 giugno 2018, presenta forme di ingerenza da parte della criminalita' organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialita' dell'amministrazione nonche' il buon andamento e il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio per lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Con decreto del 18 giugno 2019 il Presidente della Regione Siciliana, preso atto dell'avvenuta decadenza del sindaco e della giunta comunale a causa delle dimissioni rassegnate dal primo cittadino, divenute irrevocabili a termini di legge, ha nominato un commissario straordinario per la gestione del comune in sostituzione degli organi decaduti, fino alla prima tornata elettorale utile.
In seguito, alla luce delle risultanze di un attento monitoraggio svolto nei confronti dell'amministrazione comunale, il prefetto di Palermo, con decreto del 16 gennaio 2020, successivamente prorogato, ha disposto l'accesso presso l'ente ex art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli accertamenti di rito.
Al termine delle indagini effettuate, la commissione incaricata dell'accesso ha depositato le proprie conclusioni, sulla scorta delle quali il prefetto, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo - direzione distrettuale antimafia, ha predisposto l'allegata relazione in data 10 aprile 2020, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si da' atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti e indiretti degli amministratori locali con la criminalita' organizzata e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando, pertanto, i presupposti per l'adozione del provvedimento dissolutorio di cui al menzionato art. 143.
I lavori svolti dall'organo ispettivo hanno preso in esame la cornice criminale e il contesto ambientale nonche' il complessivo andamento gestionale dell'amministrazione con particolare riguardo ai rapporti tra gli amministratori e le consorterie locali, evidenziando come l'uso distorto della cosa pubblica si sia concretizzato, nel tempo, nel favorire soggetti o imprese collegati direttamente o indirettamente ad ambienti criminali.
Il prefetto si sofferma sulla storia recente del locale mandamento mafioso, cristallizzata nelle sentenze di condanna emesse a seguito delle operazioni di polizia giudiziaria «Terra bruciata», «The end», «Nuovo mandamento», «Kelevra» e «Game over», che si sono susseguite dal 2005 al 2018. Le risultanze delle predette azioni di polizia hanno fatto emergere, tra l'altro, i numerosi avvicendamenti - a volte verificatisi a seguito di sanguinose faide tra consorterie rivali - ai vertici di quel mandamento, strettamente legato al c.d. clan dei corleonesi e dotato di un peso strategico nelle dinamiche criminali di «cosa nostra» in quanto radicato in un'area geografica ricca di importanti realta' economiche.
Dagli esiti dell'operazione «Game over» sono emersi i pregiudizievoli collegamenti tra esponenti della compagine di governo dell'ente ed elementi della criminalita' organizzata locale.
In particolare, fonti tecniche di prova hanno disvelato sia l'interesse di un pregiudicato, gia' condannato in via definitiva per associazione di tipo mafioso, a ottenere la nomina di un consigliere alla carica di presidente del consiglio comunale sia i contatti intercorsi in tal senso tra il pregiudicato, il consigliere in questione e il coniuge di un altro componente dell'organo consiliare.
Gli accertamenti svolti dalle autorita' inquirenti hanno anche messo in luce le convergenze di interessi tra soggetti affiliati al citato mandamento mafioso e un ulteriore consigliere comunale nonche' i «rapporti amicali» tra un esponente di vertice del mandamento e quest'ultimo consigliere, rinviato a giudizio per il delitto di associazione per delinquere e per i delitti di cui agli articoli 81 cpv., 110, 640, comma 2, n. 1, del codice penale e art. 4, commi 1 e 4-bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, recante «Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive».
In tale contesto, il prefetto pone in rilievo le anomale vicende che hanno caratterizzato la vita politica dell'amministrazione eletta nel 2018, con un sindaco non sostenuto dalla sua stessa maggioranza consiliare in relazione all'adozione di provvedimenti essenziali per il ripristino della legalita' e per il risanamento finanziario del comune. Il primo cittadino ha dapprima proceduto, a gennaio 2019, alla designazione di nuovi assessori in sostituzione di quelli precedentemente nominati e, il successivo 3 maggio, ha rassegnato le dimissioni dalla carica elettiva.
Nella relazione prefettizia si riferisce poi dell'atto intimidatorio compiuto ai danni di un automezzo comunale in dotazione all'ufficio manutenzione, su cui il 1° ottobre 2018 sono stati rinvenuti una tanica di benzina e un accendino; analogo episodio intimidatorio si e' verificato il 28 dicembre dello stesso anno, quando due veicoli di proprieta' dell'ente sono stati danneggiati a seguito di incendio.
Gli accertamenti effettuati dalla commissione di indagine hanno altresi' fatto emergere che diversi esponenti degli organi elettivi e dell'apparato burocratico dell'ente - alcuni dei quali con pregiudizi di natura penale - sono risultati vicini ad ambienti criminali per rapporti familiari o di frequentazione.
In ordine all'attivita' contrattuale posta in essere dal comune, il prefetto segnala che fino all'insediamento - a novembre 2018 - del nuovo segretario generale, l'ente ha sistematicamente pretermesso di richiedere la prescritta documentazione antimafia. Parimenti, solo a decorrere da agosto 2019, a seguito delle specifiche iniziative assunte dal citato segretario generale, il comune ha iniziato a espletare i dovuti controlli antimafia nei confronti dei titolari di autorizzazioni, licenze e abilitazioni, alcuni dei quali sono risultati gravati da pregiudizi penali ovvero vicini ad ambienti criminali per rapporti familiari.
Le verifiche espletate in sede ispettiva hanno poi fatto emergere gravi, reiterate illegittimita' nel settore ambientale, in relazione al quale e' stato accertato che dal 2016 e fino a gennaio 2019, in violazione del principio della unicita' della gestione integrata del ciclo dei rifiuti - sancito dagli articoli 200 e 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e recepito dalla legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 - l'amministrazione comunale ha posto in essere plurime procedure di gara per il nolo, a freddo e a caldo, di automezzi da adibire al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani gestito dall'autorita' d'ambito ottimale.
Con maggior dettaglio esplicativo, il prefetto rimarca che successivamente alla revoca di una precedente aggiudicazione per grave illecito professionale ex art. 80, comma 5, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - «Codice dei contratti pubblici» - a marzo 2018 il comune ha indetto una gara informale con invito a cinque ditte per la fornitura a nolo degli automezzi in questione, conclusasi a febbraio 2019 in favore dell'unica impresa partecipante, poi destinataria di un'interdittiva antimafia emessa dalla prefettura di Palermo il 6 settembre 2019 e gia' beneficiaria nel 2016 di analoghi affidamenti disposti in via diretta a seguito di ripetuti, artificiosi frazionamenti e in spregio al principio di rotazione sancito dalla normativa vigente in materia.
In base agli esiti dell'accesso la predetta gara informale e' risultata connotata da innumerevoli profili di irregolarita', tra cui la previsione in sede di bando di requisiti immotivatamente restrittivi del favor partecipationis in ordine alla capacita' tecnica nonche' l'erronea indicazione dell'importo a base d'asta - quale parametro per la verifica della capacita' economico-finanziaria dei concorrenti - determinato in misura inferiore a quella effettiva, atteso che nel contratto era stata inserita la clausola sulla facolta' di proroga dell'affidamento per ulteriori sei mesi.
E' stato anche riscontrato l'immotivato ricorso al criterio di aggiudicazione del «prezzo piu' basso» in violazione dell'art. 95, commi 4 e 5, del codice dei contratti pubblici oltre che l'elusione - attraverso l'affidamento della fornitura degli automezzi con il sistema del «nolo a caldo» - dei limiti imposti all'assunzione di nuovo personale nel settore della gestione integrata dei rifiuti dall'art. 19, commi 6 e 7, della menzionata legge regionale n. 9 del 2010.
L'impresa affidataria della fornitura si e' poi resa responsabile di gravi e reiterate inadempienze nella fase esecutiva del contratto tra cui, segnatamente, l'utilizzo come deposito degli automezzi di un terreno di proprieta' di una societa' - che annovera tra i propri soci e dipendenti soggetti vicini ad ambienti criminali per rapporti familiari o di frequentazione - in violazione delle clausole contrattuali che prevedevano la consegna degli automezzi al comune il quale avrebbe quindi provveduto alla loro custodia.
In relazione alla descritta vicenda, il prefetto evidenzia, altresi', che nonostante le ripetute segnalazioni delle predette inadempienze da parte dell'autorita' d'ambito ottimale - attestate anche dalle risultanze di un controllo effettuato, su disposizione del sindaco, dalla polizia locale a settembre 2018 - i competenti uffici comunali si sono limitati ad applicare lievi penali alla ditta affidataria e solo nel successivo mese di novembre, in conseguenza di reiterate sollecitazioni del segretario generale, si sono determinati ad avviare il procedimento finalizzato alla risoluzione del contratto, avvenuta il 31 dicembre 2018.
Nel settore dei servizi socio-assistenziali le risultanze dell'accesso hanno messo in luce il sistematico ricorso a procedure di affidamento non concorrenziali, senza garantire adeguati livelli di trasparenza e senza effettuare le prescritte verifiche antimafia ovvero effettuandole con notevole ritardo.
Il prefetto riferisce che da tale modus operandi hanno tratto vantaggio tre ditte beneficiarie della quasi totalita' degli affidamenti disposti dall'amministrazione comunale dal 2018 a oggi, le quali hanno operato anche congiuntamente - come associazione temporanea di imprese oppure facendo ricorso all'istituto dell'avvalimento ex art. 89 del codice dei contratti pubblici - in un regime di sostanziale oligopolio.
In merito a tali vicende assume valore sintomatico la circostanza che le tre ditte in questione annoverano tra i propri dipendenti o amministratori soggetti legati da vincoli familiari a esponenti della criminalita' mafiosa locale.
Per quanto riguarda piu' nel dettaglio la gestione di una casa di riposo comunale, l'organo ispettivo ha rilevato gravi anomalie e illegittimita' nelle procedure espletate dall'ente negli anni 2017 - 2019 per l'individuazione di «figure professionali diverse». In particolare, viene stigmatizzata la reiterata inosservanza del divieto di artificioso frazionamento del valore dell'affidamento - in violazione degli articoli 30, comma 2, e 35, commi 4 e 6, del summenzionato codice - con conseguente elusione delle verifiche antimafia prescritte per gli appalti «sopra soglia».
Ancora, il prefetto sottolinea la sostanziale disapplicazione del protocollo di legalita' stipulato il 5 marzo 2019, atteso che per gli affidamenti ivi contemplati l'amministrazione comunale ha inoltrato alla prefettura di Palermo le richieste di documentazione antimafia come previste dallo stesso protocollo successivamente alla conclusione dei rapporti contrattuali con le imprese affidatarie o comunque in ritardo e, anche in questo caso, a seguito di sollecitazione da parte del segretario generale.
Sempre con riferimento alla gestione della casa di riposo comunale, la commissione di indagine ha anche riscontrato plurime illegittimita' quali: l'omessa adozione del criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa previsto dall'art. 95, comma 3, lettera a), del codice dei contratti pubblici per gli affidamenti di servizi sociali; il mancato rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 9, comma 22, della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 per la composizione delle commissioni di gara; la violazione delle norme contabili in materia di copertura finanziaria e di riconoscimento dei debiti fuori bilancio di cui agli articoli 183, comma 6, 191, comma 1 e 194 del decreto legislativo n. 267 del 2000 nonche' la sistematica inosservanza dell'art. 32, commi 5 e 7, del piu' volte citato codice dei contratti pubblici, nella parte in cui prevede la verifica dei requisiti per contrarre con la pubblica amministrazione quale adempimento successivo all'aggiudicazione a cui e' subordinata l'efficacia dell'aggiudicazione stessa.
La commissione di indagine ha rilevato analoghe, gravi illegittimita' anche nelle procedure per la fornitura di derrate alimentari destinate alla casa di riposo comunale che nel biennio 2017 - 2018 si sono tutte concluse in favore di una ditta il cui titolare e' legato da vincoli di parentela a esponenti di spicco della mafia corleonese.
A tale proposito il prefetto sottolinea che il regime di sostanziale monopolio in cui aveva operato la ditta in questione e' cessato solo in conseguenza dell'intervento del segretario generale che a dicembre 2018 ha invitato gli uffici competenti a procedere, previa indagine di mercato, all'acquisto delle anzidette derrate alimentari.
Nella relazione prefettizia viene rimarcato che ad agosto 2019 il segretario generale ha avviato una verifica ispettiva sugli affidamenti dei servizi inerenti alla gestione della casa di riposo comunale, a seguito della quale il dirigente competente e' stato invitato a ripristinare, in via di autotutela, la legalita' dell'azione amministrativa. In conseguenza degli esiti della predetta verifica, due funzionari comunali sono stati destinatari di sanzioni disciplinari.
In relazione a tale vicenda, il prefetto segnala inoltre che l'organo consiliare si e' illegittimamente ingerito nell'attivita' riservata alle figure dirigenziali - in violazione del generale principio di cui all'art. 107 del decreto legislativo n. 267 del 2000 - con particolare riferimento alla gestione del personale comunale assegnato alla casa di riposo in questione.
Lo stesso organo consiliare - competente a deliberare l'affidamento in concessione dei servizi ai sensi dell'art. 32, comma 2, lettera f), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 - ha ripetutamente e immotivatamente rigettato la proposta della giunta di «esternalizzare» i servizi inerenti la gestione della citata casa di riposo comunale e solo il 20 gennaio 2020 - successivamente all'insediamento della commissione di indagine - ha approvato la proposta in parola.
A tal riguardo il prefetto stigmatizza la circostanza che l'ostruzionismo del consiglio comunale nel procedere alla predetta esternalizzazione non solo ha impedito di realizzare un notevole risparmio, con grave pregiudizio per il comune che si trova in stato di dissesto finanziario, ma ha anche comportato il protrarsi delle descritte irregolarita' e illegittimita' nella gestione della struttura, da cui hanno tratto vantaggio anche le imprese sopra menzionate.
Infine, sul piano economico gli accertamenti esperiti hanno evidenziato la situazione gravemente deficitaria dell'ente - come detto, in stato di dissesto finanziario - sulla quale hanno pesantemente inciso sia i ritardi e le inefficienze nell'attivita' di riscossione delle entrate comunali sia la scarsa incisivita' dell'azione di contrasto dei fenomeni di evasione tributaria, di cui hanno beneficiato anche soggetti organici o contigui alle locali consorterie criminali.
Le circostanze analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del prefetto hanno rivelato una serie di condizionamenti nell'amministrazione comunale di Partinico (Palermo), volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali, che hanno determinato lo svilimento e la perdita di credibilita' dell'istituzione locale nonche' il pregiudizio degli interessi della collettivita', rendendo necessario l'intervento dello Stato per assicurare la riconduzione dell'ente alla legalita'.
Ritengo, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Partinico (Palermo), ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo n. 267 del 2000.
In relazione alla presenza e all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.
Roma, 21 luglio 2020

Il Ministro dell'interno: Lamorgese
 
Art. 2

La gestione del Comune di Partinico (Palermo) e' affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:
dott. Guido Nicolo' Longo - prefetto a riposo;
dott.ssa Maria Baratta - viceprefetto aggiunto;
dott.ssa Isabella Giusto - funzionario economico finanziario.
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 3

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta e al sindaco nonche' ogni altro potere e incarico connesso alle medesime cariche.
Dato a Roma, addi' 29 luglio 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Lamorgese, Ministro dell'interno

Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2020 Interno, foglio n. 2161