Gazzetta n. 203 del 14 agosto 2020 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
DELIBERA 11 giugno 2020
Agevolazioni alle imprese miste nei Paesi in via di sviluppo. (Delibera n. 5/2020).


IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125 recante «Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo», e successive modificazioni ed in particolare gli articoli 8, 15, 22 e 27;
Visto l'art. 1, comma 337, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha modificato l'art. 27, comma 3, della legge 11 agosto 2014, n. 125;
Vista la convenzione stipulata il 23 dicembre 2015 tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Cassa depositi e prestiti S.p.a., per la gestione del fondo rotativo fuori bilancio costituito ai sensi dell'art. 26, della legge 24 maggio 1977, n. 227, per la concessione dei crediti di cui agli articoli 8 e 27 della legge n. 125 del 2014;
Visto il Regolamento interno del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo, approvato con delibera del Comitato n. 1/2015 dell'11 giugno 2015 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell'8 luglio 2015, ed in particolare l'art. 1, comma 3, che dispone che il Vice Ministro della cooperazione allo sviluppo e' il segretario del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo e che, in caso di assenza o di impedimento del Vice Ministro, le funzioni di segretario, limitatamente alla singola seduta, sono svolte da altro Vice Ministro o Sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale designato dal Ministro,
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 11 giugno 2020, n. 4600/281-bis che designa il Sottosegretario di Stato, On. dott.ssa Emanuela Claudia Del Re, a svolgere le funzioni di segretario della riunione del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo dell'11 giugno 2020;
Ritenuto di modificare la delibera di questo Comitato del 23 marzo 2017, n. 5, alla luce delle richiamate modifiche normative all'art. 27, comma 3, della legge 11 agosto 2014, n. 125;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Delibera:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. In applicazione dell'art. 27, comma 4, della legge n. 125 del 2014, la presente delibera stabilisce:
a) la quota del fondo rotativo fuori bilancio di cui all'art. 8 della legge n. 125 del 2014 che puo' essere impiegata annualmente per le finalita' di cui all'art. 27, comma 3, della medesima legge;
b) i criteri per la selezione delle iniziative e le condizioni per la concessione di finanziamenti nella forma di prestiti ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera a), della legge n. 125 del 2014.
 
Art. 2

Quota del fondo rotativo impiegabile annualmente

1. La quota del fondo rotativo che puo' essere annualmente impiegata per le finalita' di cui all'art. 27, comma 3, della legge n. 125 del 2014, e' pari alle disponibilita' esistenti, come pro tempore variate in conseguenza degli utilizzi e degli incassi imputati per effetto della gestione al gia' istituito «sottoconto per i crediti agevolati ai sensi dell'art. 7 della legge n. 49/1987», che viene ridenominato «sottoconto per i finanziamenti ai sensi dell'art. 27, comma 3, della legge n. 125 del 2014».
 
Art. 3

Requisiti soggettivi dell'impresa richiedente

1. L'impresa richiedente soddisfa i seguenti requisiti soggettivi:
a) avere la sede legale nel territorio dell'Unione europea, essere costituita secondo le forme previste dalla legge di uno Stato membro dell'Unione europea e avere una sede, anche secondaria, in Italia;
b) possedere una comprovata esperienza nel settore in cui opera l'impresa mista.
 
Art. 4

Requisiti oggettivi dell'iniziativa

1. L'iniziativa da finanziare soddisfa i seguenti requisiti oggettivi:
a) i prestiti possono essere concessi per finanziare partecipazioni delle imprese richiedenti al capitale di rischio di nuove imprese miste oppure aumenti di capitale in imprese miste preesistenti, sottoscritti dalle imprese richiedenti e finalizzati alla ristrutturazione o all'ampliamento delle medesime imprese miste;
b) l'impresa mista e' stata costituita prima della domanda;
c) i conferimenti di capitale di rischio finanziabili sono effettuati non prima di sei mesi precedenti la data di presentazione della domanda;
d) l'impresa richiedente partecipa con una quota non inferiore al 20% al capitale di rischio dell'impresa mista;
e) il capitale di rischio del socio locale nell'impresa mista non e' inferiore al 25% del totale. Tale quota puo' essere ridotta fino al 10% se l'impresa mista e' costituita per la costruzione e la temporanea gestione di un impianto;
f) l'iniziativa non comporta delocalizzazione e, in particolare, prevede il mantenimento sul territorio dove ha sede l'impresa richiedente, delle attivita' di ricerca, sviluppo, attivita' commerciale, nonche' di una parte sostanziale delle attivita' produttive;
g) l'impresa mista e' costituita in un Paese partner che figura nell'elenco dei beneficiari di aiuto pubblico allo sviluppo stabilito dall'OCSE/DAC che offre adeguate garanzie a tutela degli investimenti stranieri;
h) l'impresa mista opera prevalentemente in uno o piu' Paesi partner che figurano nell'elenco dei beneficiari di aiuto pubblico allo sviluppo stabilito dall'OCSE/DAC;
i) l'iniziativa e' tesa alla creazione di occupazione, nel rispetto delle convenzioni internazionali sul lavoro, e di valore aggiunto locale per lo sviluppo sostenibile;
j) l'impresa mista opera prevalentemente in uno o piu' dei settori individuati nel documento triennale di programmazione e di indirizzo di cui all'art. 12 della legge n. 125 del 2014.
 
Art. 5

Criteri di selezione

1. In conformita' con le finalita' della legge n. 125 del 2014, i finanziamenti sono diretti a mobilitare risorse finanziarie aggiuntive attraverso partenariati pubblico-privati che promuovono uno sviluppo sostenibile ed inclusivo nei Paesi partner nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenzialita' e responsabilita' sociale, privilegiando la creazione di occupazione nel rispetto delle convenzioni internazionali sul lavoro e di valore aggiunto locale. Nella concessione dei finanziamenti le risorse disponibili sono assegnate di preferenza alle piccole e medie imprese.
2. I finanziamenti sono concessi, in via preferenziale, in relazione a imprese miste le cui attivita' sono prevalentemente localizzate in Paesi prioritari individuati nel documento triennale di programmazione e di indirizzo di cui all'art. 12 della legge n. 125 del 2014.
 
Art. 6

Condizioni finanziarie

1. Il prestito non supera il 70% della quota di capitale conferito dall'impresa richiedente nell'impresa mista e non puo' essere superiore a euro 10.000.000. Il prestito finanzia conferimenti in denaro o in natura. I conferimenti in natura hanno carattere tangibile e non superano il 20% del conferimento dell'impresa richiedente. Il conferimento in natura e' oggetto di specifica analisi di congruita' nell'ambito dell'istruttoria.
2. Il tasso di interesse del prestito e' stabilito in misura non inferiore al tasso indicato con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento, adottato in applicazione della comunicazione della Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02). Il prestito e' rimborsato in un periodo massimo non inferiore a tre anni e non superiore a quindici anni a partire dalla data della prima erogazione, con un periodo di grazia per il capitale non inferiore a un anno e non superiore a cinque anni.
3. L'impresa beneficiaria che, prima della scadenza del prestito, disinveste quote di capitale di rischio oggetto del finanziamento ne da' immediata comunicazione alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e alla Cassa depositi e prestiti e rimborsa una quota di finanziamento proporzionale al disinvestimento effettuato. Se la partecipazione scende al di sotto del 20% del capitale complessivo dell'impresa mista, l'impresa beneficiaria rimborsa l'intero credito residuo.
4. Se, successivamente alla concessione del prestito, la partecipazione del socio locale scende al di sotto della quota minima prevista dalla presente delibera, l'impresa beneficiaria ne da' immediata comunicazione e adeguata motivazione alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e alla Cassa depositi e prestiti. Se tale situazione perdura per un periodo superiore a sei mesi, il prestito e' revocato.
5. Se piu' imprese richiedono piu' prestiti per una stessa impresa mista, le richieste rispettano singolarmente e nel loro complesso i limiti di cui al comma 1.
6. Il prestito e' erogato sulla base delle scadenze previste dal contratto di finanziamento a fronte di documentazione comprovante l'avvenuto conferimento nell'impresa mista da parte dell'impresa richiedente.
7. La Cassa depositi e prestiti, in qualita' di soggetto gestore, puo' richiedere all'impresa richiedente garanzie sul prestito.
8. In deroga al comma 6, possono essere concesse anticipazioni del finanziamento in misura non superiore al 70% dell'importo totale. Le anticipazioni sono interamente assistite da garanzie bancarie.
9. Se denominato in valuta estera, l'apporto di capitale dell'impresa beneficiaria nell'impresa mista e' convertito in euro secondo il tasso di cambio vigente alla data del decreto di autorizzazione emesso dal Ministero dell'economia e delle finanze.
 
Art. 7

Motivi generali di esclusione e di revoca

1. Resta ferma l'applicazione dei motivi di esclusione e di revoca dei prestiti, previsti dall'ordinamento italiano, ivi inclusi quelli in materia di contrasto alla criminalita' organizzata, al terrorismo, anche internazionale, e ai reati finanziari.
 
Art. 8

Disposizioni attuative

1. Entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera, su proposta del direttore generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo definisce le indicazioni operative per lo svolgimento delle attivita' previste dalla presente delibera.
 
Art. 9

Entrata in vigore

1. La presente delibera si applica a partire dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
2. Ai prestiti di cui all'art. 27, comma 3, lettera a), della legge n. 125 del 2014 cessa di applicarsi la delibera del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo n. 5 del 23 marzo 2017, pubblicata nella Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 87 del 13 aprile 2017.
Roma, 11 giugno 2020

Il Segretario del CICS: Del Re