Gazzetta n. 198 del 8 agosto 2020 (vai al sommario)
BANCA D'ITALIA
COMUNICATO
SIM e gruppi di SIM - Decorrenza della disciplina sull'applicazione della definizione di default


Modifiche alla disciplina

Con la comunicazione del 29 luglio 2019, che modifica la disciplina contenuta nella comunicazione del 31 marzo 2014 (1)
concernente l'applicazione alle SIM e ai gruppi di SIM delle norme CRDIV/CRR (2) , la Banca d'Italia ha:
fissato la soglia di rilevanza per le obbligazioni creditizie in arretrato, ai sensi dell'art. 178 del regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR), come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 171/2018 della Commissione del 19 ottobre 2017 (RD);
recepito nella normativa nazionale gli orientamenti dell'EBA sull'applicazione della definizione di default ai sensi dell'art. 178 del CRR (Orientamenti).
La comunicazione indica il 31 dicembre 2020 quale data di prima applicazione della nuova disciplina, in coerenza con quanto il 27° aggiornamento della circolare n. 285 dispone per le banche meno significative.
Nel proprio Progress Report on the IRB Roadmap (3) , l'EBA ha chiarito che la nuova disciplina deve essere implementata entro il 31 dicembre 2020 per applicarsi a partire dal 1° gennaio 2021, anche ai fini delle segnalazioni di vigilanza.
In linea con le indicazioni dell'EBA si comunica che l'applicazione della disciplina sul default prudenziale per le SIM, contenuta nella comunicazione del 29 luglio 2019, e' posticipata al 1° gennaio 2021.

Entrata in vigore

La presente modifica normativa entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente comunicazione e' stata emanata previo parere della CONSOB, ai sensi dell'art. 6, comma 1, TUF.

(1) Cfr. Comunicazione del 31 marzo 2014 pubblicata sul Bollettino di
Vigilanza 3/2014 e successivamente integrata con Comunicazione
del 4 gennaio 2018.

(2) Direttiva 2013/36/UE (CRDIV) e Regolamento 575/2013/UE (CRR).

(3) https://eba.europa.eu/eba-publishes-report-on-progress-made-on-it
s-roadmap-to-repair-irb-models