Gazzetta n. 196 del 6 agosto 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 23 giugno 2020
Fondo inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124. Riparto annualita' 2020.



IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalita' immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale nonche' di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici»;
Visto, in particolare, l'art. 6, comma 5, del citato decreto-legge che istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli e dispone che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, si provveda a ripartire le risorse assegnate al Fondo nonche' a stabilire i criteri e le priorita' da rispettare nei provvedimenti comunali che definiscono le condizioni di morosita' incolpevole che consentono l'accesso ai contributi;
Considerato, altresi', che il medesimo comma stabilisce, tra l'altro, che le risorse del Fondo siano assegnate prioritariamente alle regioni che abbiano emanato norme per la riduzione del disagio abitativo, che prevedano percorsi di accompagnamento sociale per i soggetti sottoposti a sfratto, anche attraverso organismi comunali;
Visto l'art. 2, comma 109 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, con il quale sono stati abrogati, a decorrere dal 1° gennaio 2010, gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386, e che pertanto non sono dovute erogazioni a carico del bilancio dello Stato previste da leggi di settore alle Province autonome di Trento e Bolzano;
Visto l'art. 1, comma 2 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 con il quale, tra l'altro, e' stata attribuita al Fondo in argomento la dotazione di 9,5 milioni di euro per l'anno 2020;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 14 maggio 2014, con il quale e' stato effettuato il riparto delle risorse relative all'anno 2014, nonche' individuati i criteri per il riparto della disponibilita' del Fondo nonche' quelli per la definizione di morosita' incolpevole, per l'accesso, il dimensionamento dei contributi e le priorita' nella concessione dei contributi e fornite indicazioni per la graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica e modalita' per il monitoraggio dell'utilizzo delle risorse ripartite;
Visto il decreto interministeriale 30 marzo 2016, con il quale e' stato effettuato il riparto delle risorse assegnate al Fondo inquilini morosi incolpevoli per l'anno 2016, nonche' rivisti i criteri, le procedure e le modalita' di accesso ai contributi al fine di rendere maggiormente efficace l'utilizzo delle risorse assegnate al Fondo anche in considerazione del carattere innovativo che il Fondo medesimo riveste;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2019, concernente il riparto dell'annualita' 2019 del Fondo inquilini morosi incolpevoli;
Visto l'art. 1, comma 21, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che stabilisce che le regioni possono destinare le somme non spese della dotazione del Fondo inquilini morosi incolpevoli nel periodo 2014-2018 all'incremento del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
Visto il decreto direttoriale 31 maggio 2019 emanato in attuazione del citato art. 1, comma 21 della legge n. 205 del 2017 con il quale sono state quantificate le risorse del Fondo non spese nel periodo 2014-2018, nonche' individuate le modalita' di trasferimento, di riprogrammazione e di utilizzo delle risorse indicate nella tabella ad esso allegata;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi» convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n 27;
Visto, in particolare, l'art. 65, comma 2-ter del citato decreto-legge 17 marzo 2020 che, al fine di accelerare l'erogazione delle risorse attribuite dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, per la riduzione del disagio abitativo, dispone che il riparto tra le regioni della disponibilita' complessiva assegnata per l'anno 2020 al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, pari a complessivi 60 milioni di euro, e il riparto dell'annualita' 2020 del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli istituito dall'art. 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, pari a 9,5 milioni di euro, sono effettuati entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge n. 18 del 2020, in deroga alle procedure ordinarie di determinazione dei coefficienti regionali e adottando gli stessi coefficienti gia' utilizzati per i riparti relativi all'annualita' 2019;
Visto, altresi', il comma 2-quater dell'art. 65 del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020 che stabilisce che nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge medesimo, le regioni attribuiscono ai comuni le risorse assegnate, anche in applicazione dell'art. 1, comma 21, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con procedura di urgenza, anche secondo le quote a rendiconto o programmate nelle annualita' pregresse, nonche' per l'eventuale scorrimento delle graduatorie vigenti del Fondo nazionale di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e che i comuni utilizzano i fondi anche ricorrendo all'unificazione dei titoli, capitoli e articoli delle rispettive voci di bilancio ai fini dell'ordinazione e pagamento della spesa;
Vista la nota prot. 2749/C4LLPP/C4TRASP/C4ERP del 9 aprile 2020, con la quale il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome ha trasmesso il documento n. 20/55/CR8/C4, approvato dalla Conferenza nella seduta dell'8 aprile 2020, contenente le proposte regionali per affrontare le gravi conseguenze dell'emergenza sanitaria in corso, con riguardo, tra l'altro, al settore dell'edilizia residenziale pubblica;
Considerato opportuno accogliere la proposta avanzata dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome per quanto attiene l'ampliamento della platea dei possibili destinatari dei contributi rispetto ai criteri di accesso ai contributi stabiliti con il decreto interministeriale 30 marzo 2016, anche ai soggetti che pur non essendo destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto, hanno subito, per effetto dell'emergenza da Covid-19, perdite reddituali accertate superiori al 30% rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente non riuscendo a sostenere il pagamento dei canoni di locazione, in assenza di liquidita' economica;
Considerata la necessita' di individuare, in via straordinaria per l'annualita' 2020, criteri idonei a soddisfare il fabbisogno di intervento pubblico connesso all'emergenza Covid-19 in assenza di indicatori preesistenti e di rendere piu' agevole e rapido l'accesso al Fondo onde evitare il ricorso alla sede giudiziale;

Decreta:

Art. 1

Riparto della dotazione assegnata
per l'anno 2020

1. Le risorse disponibili, per l'annualita' 2020, sul capitolo 1693 «Fondo inquilini morosi incolpevoli» di cui all'art. 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, pari a 9,5 milioni di euro, attribuite dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, sono ripartite sulla base dell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Al fine di rendere piu' agevole l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 anche in forma coordinata con le risorse del Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, la platea dei beneficiari del Fondo e' ampliata anche ai soggetti che, pur non essendo destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto, presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito ai fini IRPEF superiore al 30% nel periodo marzo-maggio 2020 rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente e di non disporre di sufficiente liquidita' per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o agli oneri accessori. Il richiedente deve essere titolare di un contratto di locazione di unita' immobiliare registrato anche se tardivamente e deve risiedere nell'alloggio da almeno un anno. Sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie A1, A8 e A9.
3. I contributi concessi ai sensi del presente decreto non sono cumulabili con il c.d. reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
4. Ai sensi dell'art. 65, comma 2-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n 27, le regioni, entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge attribuiscono ai comuni le risorse assegnate, anche in applicazione dell'art. 1, comma 21, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con procedura di urgenza, anche secondo le quote a rendiconto o programmate nelle annualita' pregresse, nonche' per l'eventuale scorrimento delle graduatorie vigenti del Fondo nazionale di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431. I comuni utilizzano i fondi anche ricorrendo all'unificazione dei titoli, capitoli e articoli delle voci di bilancio ai fini dell'ordinazione e pagamento della spesa delle risorse di cui al Fondo del presente riparto e di quelle del Fondo di cui all'art. 11 della legge n. 431 del 1998.
5. Le regioni individuano i comuni cui destinare le risorse assegnate con il presente decreto unitamente ad eventuali stanziamenti regionali anche in deroga all'elenco dei comuni a tensione abitativa di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003, n. 87.
6. Le regioni assicurano il monitoraggio dell'utilizzo delle risorse assegnate ai sensi del presente decreto nonche' di quelle provenienti da eventuali stanziamenti regionali.
7. Le risorse assegnate alle regioni possono essere utilizzate, ai sensi dell'art. 11, comma 6 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 ottimizzandone l'efficienza, anche in forma coordinata con le risorse del Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della medesima legge n. 431 del 1998, al fine di rendere l'utilizzo delle risorse maggiormente aderente alla domanda espressa nelle singole realta' locali.
Il presente decreto, successivamente alla registrazione da parte degli organi di controllo, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 giugno 2020

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
De Micheli

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Gualtieri

Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2020, Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, reg. n. 3112
 
Allegato A

FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI
Legge 28 ottobre 2013, n. 124 (articolo 6, comma 5)
Riparto disponibilita' annualita' 2020 (euro 9.500.000,00)

Parte di provvedimento in formato grafico