Gazzetta n. 187 del 27 luglio 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 9 giugno 2020, n. 80
Regolamento concernente modifiche al decreto 9 febbraio 2018, n. 17, recante la disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.


IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 43 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, che prevede la disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato mediante l'adozione di un regolamento del Ministro della giustizia sentito il Consiglio nazionale forense;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che ha modificato l'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
Visto il decreto del Ministro della giustizia 9 febbraio 2018, n. 17, concernente regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
Visto il decreto del Ministro della giustizia 5 novembre 2018, n. 133, recante regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 9 febbraio 2018, n. 17;
Ritenuto necessario rimodulare la decorrenza degli effetti del predetto regolamento;
Acquisito il parere del Consiglio nazionale forense espresso in data 20 marzo 2020;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 aprile 2020;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in data 7 maggio 2020;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1
Modifiche al decreto del Ministro della giustizia 9 febbraio 2018, n.
17

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 9 febbraio 2018, n. 17, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 5 novembre 2018, n. 133, le parole «primo biennio» sono sostituite dalle seguenti: «primo quadriennio».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 9 giugno 2020

Il Ministro: Bonafede

Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 2020 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, registrazione n. 1557

N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note alle premesse

- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. - 2. (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4.- 4-bis.-4-ter. (Omissis)».
- Si riporta il testo dell'art. 43 della legge 31
dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento
della professione forense):
«Art. 43 (Corsi di formazione per l'accesso alla
professione di avvocato). - 1. Il tirocinio, oltre che
nella pratica svolta presso uno studio professionale,
consiste altresi' nella frequenza obbligatoria e con
profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di
corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da
ordini e associazioni forensi, nonche' dagli altri soggetti
previsti dalla legge.
2. Il Ministro della giustizia, sentito il CNF,
disciplina con regolamento:
a) le modalita' e le condizioni per l'istituzione
dei corsi di formazione di cui al comma 1 da parte degli
ordini e delle associazioni forensi giudicate idonee, in
maniera da garantire la liberta' ed il pluralismo
dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale;
b) i contenuti formativi dei corsi di formazione in
modo da ricomprendervi, in quanto essenziali,
l'insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione degli
atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti
giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di
redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di
ricerca;
c) la durata minima dei corsi di formazione,
prevedendo un carico didattico non inferiore a
centosessanta ore per l'intero periodo;
d) le modalita' e le condizioni per la frequenza
dei corsi di formazione da parte del praticante avvocato
nonche' quelle per le verifiche intermedie e finale del
profitto, che sono affidate ad una commissione composta da
avvocati, magistrati e docenti universitari, in modo da
garantire omogeneita' di giudizio su tutto il territorio
nazionale. Ai componenti della commissione non sono
riconosciuti compensi, indennita' o gettoni di presenza.».
- Il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2020, n. 8, reca: «Disposizioni urgenti in materia di
proroga di termini legislativi, di organizzazione delle
pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione
tecnologica».
- Si riporta il testo dell'art. 49 della citata legge
31 dicembre 2012, n. 247:
«Art. 49 (Disciplina transitoria per l'esame). - 1. Per
i primi nove anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio della
professione di avvocato si effettua, sia per quanto
riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto
riguarda le modalita' di esame, secondo le norme
previgenti.».
- Il decreto del Ministro della giustizia 5 novembre
2018, n. 133, reca: «Regolamento concernente modifiche al
decreto del Ministro della giustizia 9 febbraio 2018, n.
17, recante la disciplina dei corsi di formazione per
l'accesso alla professione di avvocato, ai sensi dell'art.
43, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247».

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 10 del citato decreto
del Ministro della giustizia 9 febbraio 2018, n. 17, come
modificato dal presente regolamento:
«Art. 10 (Decorrenza degli effetti). - 1. Il presente
regolamento si applica ai tirocinanti iscritti nel registro
dei praticanti con decorrenza dal giorno successivo alla
scadenza del primo quadriennio dalla sua entrata in
vigore.».