Gazzetta n. 177 del 15 luglio 2020 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 14 luglio 2020, n. 75
Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale.



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2017 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'unione mediante il diritto penale;
Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;
Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
Visto l'articolo 3 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, che contiene principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale;
Visto l'articolo 1 della legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e in particolare il comma 3, il quale dispone che i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di entrata in vigore della legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 2020;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 luglio 2020;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al codice penale

1. Al codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 316 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «La pena e' della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.»;
b) all'articolo 316-ter, al primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La pena e' della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.»;
c) all'articolo 319-quater, al secondo comma, dopo le parole «tre anni» sono aggiunte le seguenti: «ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000»;
d) all'articolo 322-bis, al primo comma, dopo il numero 5-quater), e' inserito il seguente: «5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attivita' corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.»;
e) all'articolo 640, secondo comma, numero 1), dopo le parole: «ente pubblico» sono inserite le seguenti: «o dell'Unione europea».

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE)
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 5 luglio 2017 relativa alla lotta contro
la frode che lede gli interessi finanziari dell'unione
mediante il diritto penale e' pubblicata nella G.U.U.E. 28
luglio 2017, n. L 198.
- Il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398
(Approvazione del testo definitivo del Codice penale) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1930, n.
251, Suppl. Straord.
- Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214,
Supplemento ordinario, cosi' recita:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Il decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova
disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e
sul valore aggiunto, a norma dell'art. 9 della legge 25
giugno 1999, n. 205) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
31 marzo 2000, n. 76.
- Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
(Disciplina della responsabilita' amministrativa delle
persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni
anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'art. 11
della legge 29 settembre 2000, n. 300) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2001, n. 140.
- Il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della
normativa e delle politiche dell'Unione europea),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3,
cosi' recita:
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le direttive
in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari. Il
Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni
formulate con riferimento all'esigenza di garantire il
rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione,
ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari
elementi integrativi d'informazione, per i pareri
definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i
profili finanziari, che devono essere espressi entro venti
giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo
puo' adottare disposizioni integrative e correttive di
decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine
di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'art. 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la
disciplina di cui all'art. 36 per il recepimento degli atti
delegati dell'Unione europea che recano meri adeguamenti
tecnici.
7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive
previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai
sensi dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione,
nelle materie di competenza legislativa delle regioni e
delle province autonome, si applicano alle condizioni e
secondo le procedure di cui all'art. 41, comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 33
e attinenti a materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome sono emanati alle
condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma
1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche
in mancanza di nuovo parere.».
«Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di
delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti
legislativi di cui all'art. 31 sono informati ai seguenti
principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il
riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione
esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
oggetto di delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
europea non possono prevedere l'introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'art.
14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28
novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie
della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi,
della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni
penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale.
Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
cose che servirono o furono destinate a commettere
l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi
decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti
dall'art. 240, terzo e quarto comma, del codice penale e
dall'art. 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati
nella presente lettera sono previste sanzioni anche
accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate
dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari
offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
decreti legislativi. Nelle materie di cui all'art. 117,
quarto comma, della Costituzione, le sanzioni
amministrative sono determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di
altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti
direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto
modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui
all'art. 31 si tiene conto delle eventuali modificazioni
delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute
fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di
recepimento, vengono attuate con un unico decreto
legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
che comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi;
i) e' assicurata la parita' di trattamento dei
cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in
ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini
italiani.».
- Il testo dell'art. 3 della legge 4 ottobre 2019, n.
117 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive
europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea -
Legge di delegazione europea 2018), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2019, n. 245, cosi' recita:
«Art. 3 (Principi e criteri direttivi per l'attuazione
della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro
la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione
mediante il diritto penale). - 1. Nell'esercizio della
delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, il
Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri
direttivi generali di cui all'art. 1, comma 1, anche i
seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) individuare i reati previsti dalle norme vigenti
che possano essere ritenuti reati che ledono gli interessi
finanziari dell'Unione europea, in conformita' a quanto
previsto dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della direttiva (UE)
2017/1371;
b) sostituire nelle norme nazionali vigenti che
prevedono reati che ledono gli interessi finanziari
dell'Unione europea il riferimento alle "Comunita' europee"
con il riferimento all'"Unione europea";
c) abrogare espressamente tutte le norme interne che
risultino incompatibili con quelle della direttiva (UE)
2017/1371 e in particolare quelle che stabiliscono che i
delitti che ledono gli interessi finanziari dell'Unione
europea di cui agli articoli 3 e 4 della medesima direttiva
non sono punibili a titolo di concorso o di tentativo;
d) modificare l'art. 322-bis del codice penale nel
senso di estendere la punizione dei fatti di corruzione
passiva, come definita dall'art. 4, paragrafo 2, lettera
a), della direttiva (UE) 2017/1371, anche ai pubblici
ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio di Stati
non appartenenti all'Unione europea, quando tali fatti
siano posti in essere in modo che ledano o possano ledere
gli interessi finanziari dell'Unione;
e) integrare le disposizioni del decreto legislativo
8 giugno 2001, n. 231, recante disciplina della
responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche,
delle societa' e delle associazioni anche prive di
personalita' giuridica, prevedendo espressamente la
responsabilita' amministrativa da reato delle persone
giuridiche anche per i reati che ledono gli interessi
finanziari dell'Unione europea e che non sono gia' compresi
nelle disposizioni del medesimo decreto legislativo;
f) prevedere, ove necessario, che i reati che ledono
gli interessi finanziari dell'Unione europea, qualora ne
derivino danni o vantaggi considerevoli, ai sensi dell'art.
7, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2017/1371, siano
punibili con una pena massima di almeno quattro anni di
reclusione;
g) prevedere, ove necessario, che, qualora un reato
che lede gli interessi finanziari dell'Unione europea sia
commesso nell'ambito di un'organizzazione criminale ai
sensi della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio,
del 24 ottobre 2008, cio' sia considerato una circostanza
aggravante dello stesso reato;
h) prevedere, ove necessario, che, in caso di reati
che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, in
aggiunta alle sanzioni amministrative previste dagli
articoli da 9 a 23 del decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231, siano applicabili, per le persone giuridiche,
talune delle sanzioni di cui all'art. 9 della direttiva
(UE) 2017/1371 e che tutte le sanzioni siano effettive,
proporzionate e dissuasive;
i) adeguare, ove necessario, le norme nazionali in
materia di giurisdizione penale a quanto previsto dall'art.
11, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2017/1371,
nonche' prevedere, ove necessario, una o piu' delle
estensioni di tale giurisdizione contemplate dall'art. 11,
paragrafo 3, della stessa direttiva.
2. I decreti legislativi per l'attuazione della
direttiva (UE) 2017/1371 sono adottati su proposta del
Ministro per gli affari europei e del Ministro della
giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle
finanze e degli affari esteri e della cooperazione
internazionale.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli
adempimenti di cui al presente articolo con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.».
- Il testo dell'art. 1 della legge 24 aprile 2020, n.
27 (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga
dei termini per l'adozione di decreti legislativi),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2020, n. 110,
Supplemento ordinario, cosi' recita:
«Art. 1. - 1. Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
recante misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori
e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19, e' convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
2. I decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n.
11, e 9 marzo 2020, n. 14, sono abrogati. Restano validi
gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base
dei medesimi decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo
2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14. Gli adempimenti e i
versamenti sospesi ai sensi dell'art. 5 del decreto legge 2
marzo 2020, n. 9 sono effettuati, senza applicazione di
sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16
settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo
di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento
della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa
luogo al rimborso di quanto gia' versato.
3. In considerazione dello stato di emergenza sul
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei
ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, i termini per
l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10
febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti
alla data di entrata in vigore della presente legge, sono
prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di
ciascuno di essi. I decreti legislativi di cui al primo
periodo, il cui termine di adozione sia scaduto alla data
di entrata in vigore della presente legge, possono essere
adottati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi e delle procedure previsti dalle rispettive leggi
di delega.
4. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
(Omissis).».

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti normativi del regio decreto 19
ottobre 1930, n. 1398, si veda nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 316 del codice penale, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«c.p. art. 316. Peculato mediante profitto dell'errore
altrui.
Il pubblico ufficiale [c.p. 357] o l'incaricato di un
pubblico servizio [c.p. 358], il quale, nell'esercizio
delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore
altrui, riceve o ritiene indebitamente, per se' o per un
terzo, denaro od altra utilita', e' punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni.
La pena e' della reclusione da sei mesi a quattro anni
quando il fatto offende gli interessi finanziari
dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori
a euro 100.000.».
- Il testo dell'art. 316-ter del codice penale, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«c.p. art. 316-ter. Indebita percezione di erogazioni a
danno dello Stato.
Salvo che il fatto costituisca il reato previsto
dall'art. 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la
presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o
attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di
informazioni dovute, consegue indebitamente, per se' o per
altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre
erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi
o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione
europea e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
La pena e' della reclusione da uno a quattro anni se il
fatto e' commesso da un pubblico ufficiale o da un
incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua
qualita' o dei suoi poteri. La pena e' della reclusione da
sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi
finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto
sono superiori a euro 100.000.
Quando la somma indebitamente percepita e' pari o
inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro
5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non puo' comunque
superare il triplo del beneficio conseguito.».
- Il testo dell'art. 319-quater del codice penale, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«c.p. art. 319-quater. Induzione indebita a dare o
promettere utilita'.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il
pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che,
abusando della sua qualita' o dei suoi poteri, induce
taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un
terzo, denaro o altra utilita' e' punito con la reclusione
da sei anni a dieci anni e sei mesi.
Nei casi previsti dal primo comma, chi da' o promette
denaro o altra utilita' e' punito con la reclusione fino a
tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni
quando il fatto offende gli interessi finanziari
dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori
a euro 100.000.».
- Il testo dell'art. 322-bis del codice penale, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«c.p. art. 322-bis. Peculato, concussione, induzione
indebita a dare o promettere utilita', corruzione e
istigazione alla corruzione di membri delle Corti
internazionali o degli organi dell'Unione europea o di
assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni
internazionali e di funzionari dell'Unione europea e di
Stati esteri.
Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e
322, terzo e quarto comma, si applicano anche:
1) ai membri della Commissione dell'Unione europea,
del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della
Corte dei conti dell'Unione europea;
2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto
a norma dello statuto dei funzionari dell'Unione europea o
del regime applicabile agli agenti dell'Unione europea;
3) alle persone comandate dagli Stati membri o da
qualsiasi ente pubblico o privato presso l'Unione europea,
che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei
funzionari o agenti dell'Unione europea;
4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla
base dei Trattati che istituiscono l'Unione europea;
5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri
dell'Unione europea, svolgono funzioni o attivita'
corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli
incaricati di un pubblico servizio;
5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori
aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale
internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte
del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale
le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei
funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli
addetti a enti costituiti sulla base del Trattato
istitutivo della Corte penale internazionale;
5-ter) alle persone che esercitano funzioni o
attivita' corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e
degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di
organizzazioni pubbliche internazionali;
5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari
internazionali o di un'organizzazione internazionale o
sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti
internazionali.
Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo
comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche
se il denaro o altra utilita' e' dato, offerto o promesso:
1) alle persone indicate nel primo comma del presente
articolo;
2) a persone che esercitano funzioni o attivita'
corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli
incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri
Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali;
5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o
attivita' corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e
degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di
Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto
offende gli interessi finanziari dell'Unione.
Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai
pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni
corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio
negli altri casi.».
- Il testo dell'art. 640 del codice penale, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«c.p. art. 640. Truffa.
Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in
errore, procura a se' o ad altri un ingiusto profitto con
altrui danno, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre
anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032 [c.p. 29].
La pena e' della reclusione da uno a cinque anni e
della multa da euro 309 a euro 1.549 [c.p. 29, 63]:
1. se il fatto e' commesso a danno dello Stato o di un
altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di
far esonerare taluno dal servizio militare;
2. se il fatto e' commesso ingenerando nella persona
offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo
convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorita'
[c.p. 649, 661; c.p.m.p. 162];
2-bis. se il fatto e' commesso in presenza della
circostanza di cui all'art. 61, numero 5).
Il delitto e' punibile a querela della persona offesa,
salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal
capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista
dall'art. 61, primo comma, numero 7.».
 
Art. 2

Modifiche al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Salvo che il fatto integri il reato previsto dall'articolo 8, la disposizione di cui al comma 1 non si applica quando gli atti diretti a commettere i delitti di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono compiuti anche nel territorio di altro Stato membro dell'Unione europea, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un valore complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.».

Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 6 del citato decreto legislativo
10 marzo 2000, n. 74, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
«Art. 6 (Tentativo). - 1. I delitti previsti dagli
articoli 2, 3 e 4 non sono comunque punibili a titolo di
tentativo.
1-bis. Salvo che il fatto integri il reato previsto
dall'art. 8, la disposizione di cui al comma 1 non si
applica quando gli atti diretti a commettere i delitti di
cui agli articoli 2, 3 e 4 sono compiuti anche nel
territorio di altro Stato membro dell'Unione europea, al
fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un valore
complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.».
 
Art. 3

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
23 gennaio 1973, n. 43

1. All'articolo 295 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43:
a) al secondo comma, alla lettera d) il segno di interpunzione «.» e' sostituito dal seguente: «;» e dopo la lettera d), e' inserita la seguente: «d-bis) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti e' superiore a centomila euro.»;
b) il terzo comma e' sostituito dal seguente: «Per gli stessi delitti, alla multa e' aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti e' maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila euro.».

Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 295 del decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (Approvazione del
testo unico delle disposizioni legislative in materia
doganale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 marzo
1973, n. 80, Supplemento ordinario, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 295 (Circostanze aggravanti del contrabbando). -
Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, e'
punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di
dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per
commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto
appartenenti a persona estranea al reato.
Per gli stessi delitti, alla multa e' aggiunta la
reclusione da tre a cinque anni:
a) quando nel commettere il reato, o immediatamente
dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a
mano armata;
b) quando nel commettere il reato, o immediatamente
dopo nella zona di vigilanza, tre o piu' persone colpevoli
di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in
condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di
polizia;
c) quando il fatto sia connesso con altro delitto
contro la fede pubblica o contro la pubblica
amministrazione;
d) quando il colpevole sia un associato per
commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso
sia tra quelli per cui l'associazione e' stata costituita;
d-bis) quando l'ammontare dei diritti di confine
dovuti e' superiore a centomila euro.
Per gli stessi delitti, alla multa e' aggiunta la
reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti
di confine dovuti e' maggiore di cinquantamila euro e non
superiore a centomila euro.».
 
Art. 4

Modifiche al decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8

1. All'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, dopo le parole «decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' ai reati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti e' superiore a euro diecimila».

Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 15
gennaio 2016, n. 8 (Disposizioni in materia di
depenalizzazione, a norma dell'art. 2, comma 2, della legge
28 aprile 2014, n. 67), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
22 gennaio 2016, n. 17, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 1 (Depenalizzazione di reati puniti con la sola
pena pecuniaria ed esclusioni). - 1. Non costituiscono
reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le
quali e' prevista la sola pena della multa o dell'ammenda.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche ai
reati in esso previsti che, nelle ipotesi aggravate, sono
puniti con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta
a quella pecuniaria. In tal caso, le ipotesi aggravate sono
da ritenersi fattispecie autonome di reato.
3. La disposizione del comma 1 non si applica ai reati
previsti dal codice penale, fatto salvo quanto previsto
dall'art. 2, comma 6, e a quelli compresi nell'elenco
allegato al presente decreto.
4. La disposizione del comma 1 non si applica ai reati
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
nonche' ai reati di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, quando l'ammontare dei
diritti di confine dovuti e' superiore a euro diecimila.
5. La sanzione amministrativa pecuniaria, di cui al
primo comma, e' cosi' determinata:
a) da euro 5.000 a euro 10.000 per i reati puniti con
la multa o l'ammenda non superiore nel massimo a euro
5.000;
b) da euro 5.000 a euro 30.000 per i reati puniti con
la multa o l'ammenda non superiore nel massimo a euro
20.000;
c) da euro 10.000 a euro 50.000 per i reati puniti
con la multa o l'ammenda superiore nel massimo a euro
20.000.
6. Se per le violazioni previste dal comma 1 e'
prevista una pena pecuniaria proporzionale, anche senza la
determinazione dei limiti minimi o massimi, la somma dovuta
e' pari all'ammontare della multa o dell'ammenda, ma non
puo', in ogni caso, essere inferiore a euro 5.000 ne'
superiore a euro 50.000.».
 
Art. 5

Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 24:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.»;
2) al comma 1 dopo le parole: «316-ter,» e' inserita la seguente «356,» e dopo le parole: «ente pubblico» sono inserite le seguenti: «o dell'Unione europea»;
3) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.»;
b) all'articolo 25:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilita', corruzione e abuso d'ufficio.»;
2) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale.»;
c) all'articolo 25-quinquiesdecies:
1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.»;
2) al comma 2, le parole «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»;
3) al comma 3, le parole «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 1-bis e 2»;
d) dopo l'articolo 25-quinquiesdecies e' aggiunto il seguente:
«Art. 25-sexiesdecies (Contrabbando). - 1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).».

Note all'art. 5:
- Il testo dell'art. 24 del citato decreto legislativo
8 giugno 2001, n. 231, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 24. Indebita percezione di erogazioni, truffa in
danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione
europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche,
frode informatica in danno dello Stato o di un ente
pubblico e frode nelle pubbliche forniture.
In vigore dal 4 luglio 2001.
1. In relazione alla commissione dei delitti di cui
agli articoli 316-bis, 316-ter, 356, 640, comma 2, n. 1,
640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di
altro ente pubblico o dell'Unione europea, del codice
penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a
cinquecento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui
al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante
entita' o e' derivato un danno di particolare gravita'; si
applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento
quote.
2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai
commi precedenti in relazione alla commissione del delitto
di cui all'art. 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano
le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2,
lettere c), d) ed e).».
- Il testo dell'art. 25 del citato decreto legislativo
8 giugno 2001, n. 231, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 25 (Peculato, concussione, induzione indebita a
dare o promettere utilita', corruzione e abuso d'ufficio).
- 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli
articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del
codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a
duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il
fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea,
in relazione alla commissione dei delitti di cui agli
articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui
agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4,
del codice penale, si applica all'ente la sanzione
pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui
agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'art.
319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto
di rilevante entita', 319-ter, comma 2, 319-quater e 321
del codice penale, si applica all'ente la sanzione
pecuniaria da trecento a ottocento quote.
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui
ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali
delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli
articoli 320 e 322-bis.
5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati
nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive
previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore
a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato e'
stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma
1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e
non superiore a quattro, se il reato e' stato commesso da
uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lettera b).
5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si
e' efficacemente adoperato per evitare che l'attivita'
delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per
assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei
responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre
utilita' trasferite e ha eliminato le carenze organizzative
che hanno determinato il reato mediante l'adozione e
l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire
reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni
interdittive hanno la durata stabilita dall'art. 13, comma
2.».
- Il testo dell'art. 25-quinquiesdecies del citato
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, come modificato
dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 25-quinquiesdecies. (Reati tributari). - 1. In
relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le
seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta
mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni
inesistenti previsto dall'art. 2, comma 1, la sanzione
pecuniaria fino a cinquecento quote;
b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta
mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni
inesistenti, previsto dall'art. 2, comma 2-bis, la sanzione
pecuniaria fino a quattrocento quote;
c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta
mediante altri artifici, previsto dall'art. 3, la sanzione
pecuniaria fino a cinquecento quote;
d) per il delitto di emissione di fatture o altri
documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 8,
comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
e) per il delitto di emissione di fatture o altri
documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 8,
comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento
quote;
f) per il delitto di occultamento o distruzione di
documenti contabili, previsto dall'art. 10, la sanzione
pecuniaria fino a quattrocento quote;
g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al
pagamento di imposte, previsto dall'art. 11, la sanzione
pecuniaria fino a quattrocento quote.
1-bis. In relazione alla commissione dei delitti
previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se
commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti
transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore
aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci
milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni
pecuniarie:
a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto
dall'art. 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto
dall'art. 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento
quote;
c) per il delitto di indebita compensazione previsto
dall'art. 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a
quattrocento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati
ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di
rilevante entita', la sanzione pecuniaria e' aumentata di
un terzo.
3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si
applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma
2, lettere c), d) ed e).».
 
Art. 6

Modifiche alla legge 23 dicembre 1986, n. 898

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 898, dopo le parole: «la reclusione da sei mesi a tre anni.» e' inserito il seguente periodo: «La pena e' della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.».

Note all'art. 6:
- Il testo dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1986, n.
898 (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure
urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla
produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e
penali in materia di aiuti comunitari nel settore
agricolo), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre
1986, n. 299, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
«Art. 2. - 1. Ove il fatto non configuri il piu' grave
reato previsto dall'art. 640-bis del codice penale,
chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi,
consegue indebitamente, per se' o per altri, aiuti, premi,
indennita', restituzioni, contributi o altre erogazioni a
carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di
garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
La pena e' della reclusione da sei mesi a quattro anni
quando il danno o il profitto sono superiori a euro
100.000. Quando la somma indebitamente percepita e' pari od
inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione
amministrativa di cui agli articoli seguenti.
2. Agli effetti della disposizione del precedente comma
1 e di quella del comma 1 dell'art. 3, alle erogazioni a
carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le
quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a
complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonche' le
erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale
sulla base della normativa comunitaria.
3. Con la sentenza il giudice determina altresi'
l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole
alla restituzione di esso all'amministrazione che ha
disposto la erogazione di cui al comma 1.».
 
Art. 7

Adeguamento normativo

1. In ogni norma penale vigente recante la disciplina dei reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea il riferimento alle parole «Comunita' europee» dovra' intendersi come riferimento alle parole «Unione europea».
 
Art. 8

Trasmissione dei dati statistici

1. Il Ministero della giustizia invia ogni anno alla Commissione europea una relazione con la quale sono esposti i dati statistici relativi a:
a) numero dei procedimenti iscritti, il numero di sentenze, di proscioglimento o di condanna, adottate, nonche' il numero dei provvedimenti di archiviazione relativi ai reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione europea;
b) importi delle somme sottoposte a confisca nei processi relativi ai reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione europea;
c) valore stimato dei beni, diversi dal denaro, sottoposti a confisca nei processi relativi ai reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione europea;
d) danno stimato per il bilancio dell'Unione europea o al bilancio di istituzioni, organi e organismi dell'Unione istituiti in virtu' dei trattati o dei bilanci da questi direttamente o indirettamente gestiti e controllati.
 
Art. 9

Invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 14 luglio 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Amendola, Ministro per gli affari
europei

Bonafede, Ministro della giustizia

Di Maio, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Gualtieri, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Bonafede