Gazzetta n. 177 del 15 luglio 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 11 giugno 2020
Criteri, condizioni e procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell'ambito dell'economia circolare.



IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», e in particolare l'art. 26, che dispone la concessione di agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell'ambito dell'economia circolare nella forma del finanziamento agevolato a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, utilizzando le risorse destinate, ai sensi dell'art. 30 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al sostegno dei programmi e gli interventi destinatari del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'art. 23 del medesimo decreto-legge, e nella forma del contributo diretto alla spesa a valere sulle disponibilita' per il 2020 del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, 147, ferma restando l'applicazione dell'art. 1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 16 maggio 2013, n. 113, con il quale, in applicazione dell'art. 23, comma 3, del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state individuate le priorita', le forme e le intensita' massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, come modificato dal regolamento (UE) n. 1084/2017 della commissione del 14 giugno 2017 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, l'art. 25 che stabilisce le condizioni per ritenere compatibili con il mercato interno ed esenti dall'obbligo di notifica gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo;
Visto l'art. 6, comma 1, del predetto decreto 8 marzo 2013, che prevede che per gli interventi attuati nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile volti all'avanzamento tecnologico del sistema produttivo nazionale e' assunto come quadro di riferimento il Programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020» di cui alla Comunicazione della commissione europea COM(2011) 808 def del 30 novembre 2011;
Vista la Comunicazione della Commissione europea COM(2012) 341 final del 26 giugno 2012 recante «Una strategia europea per le tecnologie abilitanti - Un ponte verso la crescita e l'occupazione»;
Considerato che il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ha definito, in materia di ricerca e innovazione, una Strategia nazionale di specializzazione intelligente, intesa come strategia di innovazione nazionale che individua specifiche aree tematiche prioritarie di intervento che riflettono un elevato potenziale imprenditoriale in termini di posizionamento competitivo, in grado di rispondere alle opportunita' emergenti e ai futuri sviluppi del mercato;
Vista la Comunicazione della commissione europea COM(2020) 102 final del 10 marzo 2020 recante «Una nuova strategia industriale per l'Europa», imperniata sull'innovazione industriale per la neutralita' climatica e per la leadership digitale, e che contiene in particolare le direttrici per la costruzione di una economia europea piu' circolare, che riduca la sua impronta di carbonio e quella relativa all'utilizzo delle materie prime, integrando la circolarita' trasversalmente a tutti i settori dell'economia;
Vista la Comunicazione della Commissione europea COM(2020) 98 final dell'11 marzo 2020 relativa a «Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare» che, sulla base delle iniziative in materia di economia circolare attivate a partire dal «Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare» di cui alla Comunicazione della Commissione europea COM(2015) 614 final del 2 dicembre 2015, individua le azioni volte ad accelerare la transizione verso un modello di crescita rigenerativo basato sull'economia circolare, e stabilisce un programma orientato al futuro per costruire un'Europa piu' pulita e competitiva;
Considerato che, ai sensi del comma 1 del piu' volte citato art. 26 del decreto-legge n. 34 del 2019, i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell'ambito dell'economia circolare sono stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Visto il decreto del direttore generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, 24 gennaio 2018, n. 116, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 maggio 2018, n. 106, relativo alla «Semplificazione in materia di costi a valere sui programmi operativi FESR 2014-2020: approvazione della metodologia di calcolo e delle tabelle dei costi standard unitari per le spese del personale dei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale» registrato alla Corte dei Conti in data 9 marzo 2018, al n. 1-465;
Tenuto conto che in premessa al predetto decreto direttoriale 24 gennaio 2018, e' previsto che le tabelle standard di costi unitari per la rendicontazione delle spese del personale dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di cui all'Allegato 2 del medesimo decreto possano essere utilizzate, oltre che per tutte le iniziative finanziate con risorse a valere sul FESR, anche per iniziative analoghe finanziate con fonti nazionali o regionali;
Visto il regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006, e, in particolare, l'art. 29 che prevede che i costi indiretti ammissibili sono determinati applicando un tasso forfettario del 25 per cento del totale dei costi diretti ammissibili;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 72963 del 12 luglio 2006, con il quale sono disciplinati i criteri, le condizioni e le modalita' di concessione della garanzia statale sulle risorse erogate da Cassa depositi e prestiti S.p.a. a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, ai sensi del comma 359 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
Visto il decreto del direttore generale del Tesoro n. 90562 del 15 novembre 2011, concernente le procedure e le modalita' operative del monitoraggio dei finanziamenti agevolati e l'intervento della garanzia dello Stato, emanato ai sensi dell'art. 3 del predetto decreto ministeriale n. 72963 del 12 luglio 2006;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico 26 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 giugno 2013, n. 130, ed in particolare l'art. 6, comma 4, che stabilisce che il tasso minimo da applicare ai finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile e' fissato in misura non inferiore allo 0,80 per cento annuo e che detto tasso potra' essere modificato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 5119 del 21 febbraio 2014, concernente la misura del tasso di interesse sulle somme erogate in anticipazione a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 358, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico 23 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2015, recante le modalita' di utilizzo delle risorse non utilizzate del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti di ricerca e riparto delle predette risorse tra gli investimenti destinatari del Fondo per la crescita sostenibile;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 27 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 144 del 24 giugno 2015, recante i contenuti minimi delle informazioni utili al monitoraggio degli interventi di agevolazione alle imprese, ai sensi dell'art. 25, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
Acquisita l'intesa n. 54 del 21 maggio 2020 della Conferenza unificata ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per l'adozione del presente decreto del Ministero dello sviluppo economico recante i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell'ambito dell'economia circolare, di cui al comma 1 del piu' volte citato art. 26 del decreto-legge n. 34 del 2019;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante «Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
a) «Banca finanziatrice»: la banca italiana o la succursale di banca estera comunitaria o extracomunitaria operante in Italia e autorizzata all'esercizio dell'attivita' bancaria di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia», aderente alla convenzione per la regolamentazione dei rapporti di concessione nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile, stipulata in data 17 febbraio 2016 ai sensi dell'art. 4 del decreto interministeriale 23 febbraio 2015, ivi compresi i relativi atti aggiuntivi o integrativi o addendum;
b) «CDP»: la Cassa depositi e prestiti S.p.a.;
c) «Centro di ricerca»: impresa con personalita' giuridica autonoma, che operi in via prevalente per il settore manifatturiero ovvero per quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere svolgendo attivita' di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale, non rientrante nella definizione di Organismo di ricerca;
d) «Contratto di rete»: il contratto di cui all'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni;
e) «Convenzione»: la convenzione per la regolamentazione dei rapporti di concessione nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile, stipulata ai sensi dell'art. 4 del decreto interministeriale 23 febbraio 2015, sottoscritta in data 17 febbraio 2016 tra il Ministero dello sviluppo economico, l'Associazione bancaria italiana e CDP, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' i relativi atti aggiuntivi o integrativi ed in particolare l'addendum relativo all'intervento di cui all'art. 26 del decreto-legge n. 34 del 2019;
f) «Decreto interministeriale 23 febbraio 2015»: il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico 23 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2015, recante «Modalita' di utilizzo delle risorse non utilizzate del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti di ricerca e riparto delle predette risorse tra gli interventi destinatari del Fondo per la crescita sostenibile»;
g) «ENEA»: l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile;
h) «Finanziamento agevolato»: il finanziamento a medio-lungo termine concesso da CDP ad una impresa beneficiaria per le spese ammissibili oggetto della domanda di agevolazione a valere sulle risorse del FRI individuate dal presente decreto;
i) «Finanziamento bancario»: il finanziamento a medio-lungo termine concesso dalla Banca finanziatrice ad una impresa beneficiaria per le spese oggetto della domanda di agevolazione;
j) «Finanziamento»: l'insieme del Finanziamento agevolato e del Finanziamento bancario;
k) «Fondo per la crescita sostenibile»: il Fondo di cui all'art. 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
l) «FRI»: il Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004 n. 311;
m) «FSC»: il Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 88 del 31 maggio 2011, e successive modifiche e integrazioni;
n) «Invitalia»: l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a.;
o) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per gli incentivi alle imprese;
p) «Organismo di ricerca»: un'entita' (ad esempio, Universita' o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entita' collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalita' principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attivita' di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attivita' mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entita' svolga anche attivita' economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attivita' economiche devono formare oggetto di contabilita' separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entita', ad esempio in qualita' di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati;
q) «PMI»: le piccole e medie imprese, come definite dall'allegato 1 del «Regolamento GBER»;
r) «Regolamento GBER»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, come modificato dal Regolamento (UE) n. 1084/2017 della Commissione del 14 giugno 2017, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
s) «Ricerca industriale»: la ricerca pianificata o le indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacita' da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e puo' includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se cio' e' necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;
t) «Sviluppo sperimentale»: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacita' esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attivita' destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario e' l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale puo' quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che e' necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione e' troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;
u) «Tecnologie abilitanti fondamentali» (Key Enabling Technologies, KETs): le tecnologie del Programma «Orizzonte 2020» (programma quadro di ricerca e innovazione di cui alla comunicazione della Commissione europea COM2011 808 definitivo del 30 novembre 2011) riportate nell'allegato n. 1 al presente decreto, caratterizzate da un'alta intensita' di conoscenza e associate a un'elevata intensita' di ricerca e sviluppo, a cicli di innovazione rapidi, a consistenti spese di investimento e a posti di lavoro altamente qualificati.
 
Allegato 1

Art. 4, comma 1

Elenco delle tecnologie abilitanti fondamentali

1. Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC);
1.1. Tecnologie connesse a una nuova generazione di componenti e sistemi (ingegneria dei componenti e sistemi integrati avanzati e intelligenti);
1.2. Tecnologie connesse all'elaborazione di prossima generazione (sistemi e tecnologie informatiche avanzate);
1.3. Tecnologie connesse con l'internet del futuro relative a infrastrutture, tecnologie e servizi;
1.4. Tecnologie di contenuto e gestione dell'informazione (TIC per i contenuti e la creativita' digitali);
1.5. Interfacce avanzate e robot (robotica e locali intelligenti).
1.6. Tecnologie relative alla microelettronica, alla nanoelettronica e alla fotonica;
2. Nanotecnologie;
2.1 Nanomateriali, nanodispositivi e nanosistemi di prossima generazione;
2.2 Strumenti e piattaforme scientifici convalidati per la valutazione e gestione dei rischi lungo tutto il ciclo di vita dei nanomateriali e dei nanosistemi;
2.3 Sviluppo della dimensione sociale delle nanotecnologie.
2.4 Sintesi e fabbricazione efficaci dei nanomateriali, dei loro componenti e dei loro sistemi;
2.5 Tecnologie di supporto per lo sviluppo e l'immissione sul mercato di nanomateriali e nanosistemi complessi (ad esempio: la caratterizzazione e manipolazione della materia su scala nanometrica, la modellizzazione, la progettazione su computer e l'ingegneria avanzata a livello atomico);
3. Materiali avanzati
3.1 Tecnologie connesse ai materiali funzionali, multifunzionali e strutturali (ad esempio: materiali autoriparabili, materiali biocompatibili);
3.2 Sviluppo e trasformazione dei materiali, al fine di favorire un ampliamento di scala efficiente e sostenibile volto a consentire la produzione industriale dei futuri prodotti;
3.3 Tecnologie di gestione dei componenti dei materiali (ad esempio: tecniche e sistemi nuovi e innovativi nel sistema del montaggio, dell'adesione, della separazione, dell'assemblaggio, dell'autoassemblaggio e del disassemblaggio, della decomposizione e dello smantellamento);
3.4 Tecnologie connesse ai materiali per un'industria sostenibile, in grado di facilitare la produzione a basse emissioni di carbonio, il risparmio energetico, nonche' l'intensificazione dei processi, il riciclaggio, il disinquinamento e l'utilizzo dei materiali ad elevato valore aggiunto provenienti dai residui e dalla ricostruzione;
3.5 Tecnologie connesse ai materiali per le industrie creative, in grado di favorire nuove opportunita' commerciali, inclusa la conservazione dei materiali con valore storico o culturale;
3.6 Metrologia, caratterizzazione, normalizzazione e controllo di qualita' (ad esempio: tecnologie quali la caratterizzazione, la valutazione non distruttiva e la modellizzazione di tipo predittivo delle prestazioni in grado di consentire progressi nella scienza e nell'ingegneria dei materiali);
3.7 Tecnologie connesse all'ottimizzazione dell'impiego di materiali, in grado di favorire utilizzi alternativi dei materiali e strategie aziendali innovative;
4. Biotecnologie;
4.1 Biotecnologie d'avanguardia (ad esempio: la biologia sintetica, la bioinformatica e la biologia dei sistemi);
4.2 Tecnologie connesse a processi industriali basati sulla biotecnologia (ad esempio: chimica, salute, industria mineraria, energia, pasta e carta, tessile, amido, trasformazione alimentare), anche al fine di individuare, monitorare, prevenire ed eliminare l'inquinamento.
4.3 Tecnologie di piattaforma innovative e competitive (ad esempio: genomica, metagenomica, proteomica, strumenti molecolari, in grado di rafforzare la leadership e il vantaggio competitivo in un'ampia gamma di settori economici);
5. Fabbricazione e trasformazione avanzate;
5.1. Tecnologie per le fabbriche del futuro, in grado di favorire incrementi di produttivita' accompagnati da un minore utilizzo dei materiali e dell'energia, da un minore inquinamento e da una minore produzione di rifiuti;
5.2. Tecnologie per edifici efficienti sul piano energetico, tecnologie di costruzione sostenibili in grado di favorire un maggior utilizzo di sistemi e materiali efficienti sotto il profilo energetico negli edifici nuovi, rinnovati e ristrutturati;
5.3. Tecnologie sostenibili e a basse emissioni di carbonio in processi industriali a elevata intensita' energetica, in grado di favorire la competitivita', il miglioramento dell'efficienza delle risorse e dell'energia, la riduzione dell'impatto ambientale delle industrie di trasformazione ad elevata intensita' energetica (ad esempio: l'industria chimica, della cellulosa e della carta, del vetro, dei metalli non ferrosi e dell'acciaio);
6. Spazio;
6.1. Tecnologie spaziali in grado di favorire la competitivita' europea, la non dipendenza e l'innovazione del settore spaziale e tecnologie connesse all'innovazione di terra con base spaziale, come ad esempio l'utilizzo dei sistemi di telerilevamento e dei dati di navigazione;
6.2. Tecnologie spaziali avanzate e concetti operativi dall'idea alla dimostrazione nello spazio (ad esempio: la navigazione e il telerilevamento, la protezione dei dispositivi spaziali da minacce quali detriti spaziali ed eruzioni solari);
6.3. Tecnologie in grado di favorire l'utilizzo dei dati spaziali, inerenti al trattamento, alla convalida e alla standardizzazione dei dati provenienti dai satelliti;
7. Tecnologie volte a realizzare i seguenti obiettivi della priorita' «Sfide per la societa'»;
7.1 Migliorare la salute e il benessere della popolazione;
7.2 Migliorare la sicurezza e la qualita' dei prodotti alimentari e favorire lo sviluppo di bioindustrie sostenibili e competitive;
7.3 Realizzare la transizione verso un sistema energetico affidabile, sostenibile e competitivo;
7.4 Realizzare un sistema di trasporti intelligenti, ecologici e integrati;
7.5 Consentire la transizione verso un'economia verde grazie all'innovazione ecocompatibile;
 
Art. 2

Ambito operativo e risorse disponibili

1. Al fine di favorire la transizione delle attivita' economiche verso un modello di economia circolare, finalizzata alla riconversione produttiva del tessuto industriale, il presente decreto definisce i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni dirette al sostegno, nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile, di progetti di ricerca e sviluppo finalizzati ad un uso piu' efficiente e sostenibile delle risorse.
2. Per la concessione delle agevolazioni previste dal presente decreto sono rese disponibili le seguenti risorse:
a) cento milioni di euro per la concessione delle agevolazioni nella forma del finanziamento agevolato a valere sulle risorse del FRI di cui all'art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, utilizzando le risorse di cui all'art. 30 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134;
b) quaranta milioni di euro per la concessione delle agevolazioni nella forma del contributo diretto alla spesa, a valere sulle disponibilita' per il 2020 del FSC di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, 147, ferma restando l'applicazione dell'art. 1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. Risorse aggiuntive potranno essere rese disponibili per la concessione delle agevolazioni nell'ambito dell'intervento agevolativo di cui al presente decreto:
a) con un incremento fino a venti milioni di euro da parte del Ministero, a valere sulle disponibilita' del Fondo per la Crescita Sostenibile, da destinare alla concessione di contributi diretti alla spesa;
b) con un incremento fino a cinquanta milioni di euro, da destinare alla concessione di finanziamenti agevolati, a valere sulle risorse del FRI risultanti dal procedimento di ricognizione di cui all'art. 30, commi 3, 3-bis e 4, del decreto-legge del 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, cosi' come modificati dall'art. 26 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
c) con un incremento, destinato alla concessione dei contributi alla spesa, in ragione delle risorse rese disponibili dalle regioni e dalle province autonome per il finanziamento dei progetti realizzati nei territori di propria competenza, previo accordo delle amministrazioni co-finanziatrici con il Ministero e previa disponibilita' di risorse aggiuntive a valere sul FRI da destinare alla concessione di finanziamenti agevolati, ulteriori rispetto a quelle di cui alla lettera b).
4. Una quota pari al sessanta per cento delle risorse disponibili e' riservata annualmente ai programmi proposti da PMI e dalle reti di imprese. Nell'ambito della predetta riserva e' istituita una sottoriserva pari al 25 (venticinque) per cento della stessa destinata alle micro e piccole imprese.
5. Il Ministero attua l'intervento agevolativo avvalendosi, sulla base di apposita convenzione, del supporto di Invitalia in qualita' di soggetto gestore per gli adempimenti e le verifiche amministrative relativi alle attivita' connesse con la concessione ed erogazione delle agevolazioni, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102. Nell'ambito delle attivita' di attuazione dell'intervento, gli adempimenti tecnico-scientifici relativi alla valutazione dei progetti presentati e alle verifiche in merito alla realizzazione degli stessi sono svolti dall'ENEA, di cui il Ministero si avvale sulla base di apposita convenzione.
6. Qualora l'ENEA partecipi ad un progetto in qualita' di soggetto co-proponente ai sensi dell'art. 3, comma 2 ovvero fornisca nell'ambito di un progetto servizi di consulenza o altri servizi secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lettera c), per gli adempimenti tecnici relativi alla valutazione dei progetti presentati e alle verifiche in merito alla realizzazione degli stessi il Ministero si avvale dei competenti esperti in innovazione tecnologica iscritti all'albo istituito con decreto del Ministro delle attivita' produttive 7 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 luglio 2006, n. 153, e rinnovato con decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 dicembre 2015, n. 282.
7. Gli oneri per le predette attivita' svolte da Invitalia e dall'ENEA ovvero dai competenti esperti iscritti all'albo sono posti a carico del FCS, nel limite massimo del 3 per cento delle risorse destinate alla concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto.
 
Allegato 2

Art. 4, comma 2 Indicazioni di dettaglio per l'individuazione delle tematiche
rilevanti inerenti all'economia circolare
Per economia circolare si intende un modello economico in cui il valore dei prodotti, dei materiali e delle risorse e' mantenuto quanto piu' a lungo possibile, e la produzione di rifiuti e' ridotta al minimo.
Ai fini dell'accesso alle agevolazioni, le attivita' di ricerca industriale e sviluppo industriale previste dai progetti dovranno contribuire, mediante l'elaborazione e lo sviluppo di innovazioni di prodotto, di processo o di servizi innovativi ovvero attraverso il notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali di cui all'allegato n. 1, all'introduzione di modelli innovativi finalizzati alla riconversione produttiva delle attivita' economiche nell'ambito dell'economia circolare relative a:
a) innovazioni di prodotto e di processo in tema di utilizzo efficiente delle risorse e di trattamento e trasformazione dei rifiuti, compreso il riuso dei materiali in un'ottica di economia circolare o a «rifiuto zero» e di compatibilita' ambientale (innovazioni eco-compatibili);
b) progettazione e sperimentazione prototipale di modelli tecnologici integrati finalizzati al rafforzamento dei percorsi di simbiosi industriale, attraverso, ad esempio, la definizione di un approccio sistemico alla riduzione, riciclo e riuso degli scarti alimentari, allo sviluppo di sistemi di ciclo integrato delle acque e al riciclo delle materie prime;
c) sistemi, strumenti e metodologie per lo sviluppo delle tecnologie per la fornitura, l'uso razionale e la sanificazione dell'acqua;
d) strumenti tecnologici innovativi in grado di aumentare il tempo di vita dei prodotti e di efficientare il ciclo produttivo;
e) sperimentazione di nuovi modelli di packaging intelligente (smart packaging) che prevedano anche l'utilizzo di materiali recuperati;
f) sistemi di selezione del materiale multileggero, al fine di aumentare le quote di recupero e di riciclo di materiali piccoli e leggeri.
Nel seguito sono fornite le indicazioni di dettaglio per l'individuazione delle tematiche rilevanti inerenti all'economia circolare, individuate in coerenza con le priorita' stabilite nei piani d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare di cui alle comunicazioni della Commissione europea n. 614/2015 e n. 98/2020 .
Le attivita' di ricerca industriale e sviluppo sperimentale dei progetti e le innovazioni introdotte dagli stessi potranno interessare gli ambiti rilevanti nell'ambito dell'economia circolare di seguito indicati.
Rimane fermo che non sono ammissibili attivita' progettuali che consistano in modifiche di routine o modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti, ovvero attivita' di mero adeguamento agli standard e alle normative nazionali e comunitari. I. Ambiti relativi alle fasi della catena del valore
1. Produzione: modelli innovativi riferiti all'approvvigionamento delle risorse, al loro uso nella produzione e alla generazione di scarti durante l'intero ciclo di vita del prodotto.
1.1. Approvvigionamento delle risorse: soluzioni innovative:
1.1.1. che prevedano l'utilizzo di materie prime naturali ed il loro impiego in passaggi sequenziali, al fine di un loro piu' lungo ed efficace sfruttamento;
1.1.2. basate sul reimpiego di materie prime secondarie, in una ottica di sostituzione dei materiali vergini con materiali e sostanze riciclate, nonche' residui di produzione e sottoprodotti;
1.1.3. che eliminino, sostituiscano o riducano sostanzialmente la presenza di sostanze pericolose e problematiche per la salute nei materiali utilizzati, promuovendo ad esempio cicli di materiali atossici o una migliore tracciabilita' delle sostanze chimiche pericolose per l'uomo e l'ambiente nei prodotti al fine di facilitarne il riciclaggio;
1.2. Progettazione dei prodotti: soluzioni di progettazione ecocompatibile, di incremento della circolarita' e di limitazione dell'utilizzo monouso dei materiali e dei prodotti, finalizzate a:
1.2.1. estendere i tempi di vita dei prodotti (durabilita');
1.2.2. permettere la riparazione, la messa a nuovo o la rigenerazione dei prodotti (riparabilita' e riutilizzabilita'), e consentirne lo smontaggio al fine di permettere il recupero delle materie e componenti di valore che li costituiscono (modularita' e facilita' di disassemblaggio);
1.2.3. assicurare l'aggiornabilita' (upgrading) dei prodotti, in una ottica di superamento dell'obsolescenza prematura;
1.2.4. incrementare l'impiego di materiali riciclati, riciclabili e compostabili;
1.2.5. sviluppare nuovi materiali, compresi quelli a base biologica, riutilizzabili, riciclabili o compostabili;
1.2.6. assicurare efficienza nell'utilizzo delle risorse, anche energetiche, da parte dei prodotti;
1.3. Processi di produzione:
1.3.1. interventi mirati all'uso efficiente delle risorse nei processi produttivi, ivi comprese soluzioni volte a ridurre i materiali, le risorse e l'energia necessarie;
1.3.2. sviluppo di tecnologie di processo e linee di produzione industriale innovative, come quelle di simbiosi industriale in cui i rifiuti o i sottoprodotti di un'industria diventano fattori di produzione per un'altra;
2. Consumo: modelli innovativi di consumo, anche attraverso l'utilizzo di piattaforme informatiche o digitali;
2.1. Modelli di prodotto come servizio, basati tra l'altro su schemi di leasing, pay-per-use o abbonamento in cui i produttori mantengano la proprieta' del prodotto o la responsabilita' delle sue prestazioni per l'intero ciclo di vita;
2.2. Condivisione di prodotti e infrastrutture (economia collaborativa), che contribuiscano a sviluppare schemi di consumo basati sull'economia circolare; II. Ambiti trasversali alle fasi della catena del valore
3. Gestione dei rifiuti e degli scarti: soluzioni industriali caratterizzate da elevato contenuto innovativo, in una ottica di circolarita', per l'integrazione della gestione dei rifiuti e degli scarti e per la loro valorizzazione all'interno dei processi produttivi e di consumo.
3.1. Diminuzione della generazione di rifiuti e scarti nei processi industriali e di consumo;
3.2. Raccolta differenziata e logistica inversa di prodotti, materiali e rifiuti;
3.3. Cernita di elevata qualita' e rimozione dei contaminanti dai rifiuti, compresi quelli derivanti da contaminazione accidentale;
3.4. Recupero di materiali da rifiuti, residui di produzione e prodotti fuori uso e parti in preparazione per il riutilizzo e riciclaggio;
3.5. Recupero e valorizzazione di rifiuti organici, residui da biomassa e fanghi organici come alimenti, mangimi, nutrienti, fertilizzanti, materiali a base biologica o materie prime chimiche;
4. Gestione delle acque: tecnologie, processi e soluzioni industriali per l'uso razionale, la gestione efficiente, il riutilizzo e riciclaggio delle acque, specie quelle reflue;
5. Strumenti, applicazioni e servizi: sviluppo di strumenti, applicazioni e servizi che consentano modelli di economia circolare, quali ad esempio soluzioni per la digitalizzazione delle informazioni relative ai prodotti, ivi comprese soluzioni come i passaporti, le etichettature e le filigrane digitali, e per la tracciabilita', la rintracciabilita' e la mappatura delle risorse e delle sostanze, quali quelle identificate come estremamente preoccupanti, quelle con effetti cronici e quelle che presentano problemi tecnici nelle operazioni di recupero lungo le catene di approvvigionamento.
 
Art. 3

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni:
a) le imprese che esercitano in via prevalente le attivita' di cui all'art. 2195 del codice civile, numeri 1) e 3), ivi comprese le imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
b) le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attivita' industriale;
c) le imprese che esercitano in via prevalente le attivita' ausiliarie di cui al numero 5) dell'art. 2195 del codice civile, in favore delle imprese di cui alle lettere a) e b);
d) i Centri di ricerca.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro o con Organismi di ricerca, previa indicazione del soggetto capofila. Gli Organismi di ricerca possono partecipare ai progetti realizzati congiuntamente e beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto unicamente in qualita' di co-proponenti.
3. I progetti congiunti di cui al comma 2 devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l'accordo di partenariato. Il contratto di rete o le altre forme contrattuali di collaborazione devono configurare una concreta collaborazione che sia stabile e coerente rispetto all'articolazione delle attivita', espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto proposto. In particolare, il contratto deve prevedere:
a) la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun partecipante;
b) la definizione degli aspetti relativi alla proprieta', all'utilizzo e alla diffusione dei risultati del progetto di ricerca e sviluppo;
c) l'individuazione, nell'ambito dei soggetti di cui al comma 1, del soggetto capofila, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero.
4. I soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda di cui all'art. 7, comma 2, devono possedere i seguenti requisiti:
a) essere regolarmente costituiti e iscritti nel registro delle imprese. I soggetti non residenti nel territorio italiano devono avere una personalita' giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall'omologo registro delle imprese; per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo, deve essere dimostrata, pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione, la disponibilita' di almeno un'unita' locale nel territorio nazionale ed il rispetto degli adempimenti di cui all'art. 9 terzo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;
b) non essere sottoposto a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
c) trovarsi in regime di contabilita' ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e depositati ovvero, per le imprese individuali e le societa' di persone, disporre di almeno due dichiarazioni dei redditi presentate;
d) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
e) essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
f) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficolta' cosi' come individuata nel regolamento GBER.
5. I soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni di cui all'art. 7, comma 2, devono aver ricevuto una positiva valutazione del merito di credito da parte di una Banca finanziatrice, nel rispetto del principio di ripartizione del rischio di credito stabilito dall'art. 3, commi 1 e 2 del decreto interministeriale 23 febbraio 2015.
6. Gli Organismi di ricerca, alla data di presentazione della domanda, devono possedere, ove compatibili in ragione della loro forma giuridica, tutti i requisiti di cui al comma 4, ad eccezione di quelli di cui alla lettera c).
7. Sono, in ogni caso, esclusi dalle agevolazioni di cui al presente decreto i soggetti di cui ai commi 1 e 2:
a) i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;
b) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni.
 
Art. 4

Progetti ammissibili

1. I progetti ammissibili alle agevolazioni devono prevedere attivita' di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, strettamente connesse tra di loro in relazione all'obiettivo previsto dal progetto, finalizzate alla riconversione produttiva delle attivita' economiche attraverso la realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali di cui all'allegato n. 1, relative a:
a) innovazioni di prodotto e di processo in tema di utilizzo efficiente delle risorse e di trattamento e trasformazione dei rifiuti, compreso il riuso dei materiali in un'ottica di economia circolare o a «rifiuto zero» e di compatibilita' ambientale (innovazioni eco-compatibili);
b) progettazione e sperimentazione prototipale di modelli tecnologici integrati finalizzati al rafforzamento dei percorsi di simbiosi industriale, attraverso, ad esempio, la definizione di un approccio sistemico alla riduzione, riciclo e riuso degli scarti alimentari, allo sviluppo di sistemi di ciclo integrato delle acque e al riciclo delle materie prime;
c) sistemi, strumenti e metodologie per lo sviluppo delle tecnologie per la fornitura, l'uso razionale e la sanificazione dell'acqua;
d) strumenti tecnologici innovativi in grado di aumentare il tempo di vita dei prodotti e di efficientare il ciclo produttivo;
e) sperimentazione di nuovi modelli di packaging intelligente (smart packaging) che prevedano anche l'utilizzo di materiali recuperati;
f) sistemi di selezione del materiale multileggero, al fine di aumentare le quote di recupero e di riciclo di materiali piccoli e leggeri.
2. Sono ammissibili progetti che presentino un elevato contenuto di innovazione tecnologica e sostenibilita', realizzati nell'ambito delle tematiche rilevanti per l'economia circolare di cui all'allegato n. 2.
3. Ai fini dell'ammissibilita' alle agevolazioni, i progetti di ricerca e sviluppo devono:
a) essere realizzati dai soggetti di cui all'art. 3 nell'ambito di una o piu' delle proprie unita' locali ubicate nel territorio nazionale;
b) prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) e non superiori a euro 2.000.000,00 (duemilioni/00);
c) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni e, comunque, pena la revoca, non oltre tre mesi dalla data del decreto di concessione. Per data di avvio del progetto di ricerca e sviluppo si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento oppure la data di inizio dell'attivita' del personale interno, a seconda di quale condizione si verifichi prima. La predetta data di avvio deve essere espressamente indicata dal soggetto beneficiario, che e' tenuto a trasmettere, entro trenta giorni dalla stessa data di avvio ovvero, qualora il progetto sia stato gia' avviato, entro trenta giorni dal decreto di concessione di cui all'art. 9, comma 3, una specifica dichiarazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
d) avere una durata non inferiore a dodici mesi e non superiore a 36 mesi. Su richiesta motivata del soggetto beneficiario, il Ministero puo' concedere una proroga del termine di ultimazione del progetto non superiore a sei mesi;
e) qualora presentati congiuntamente da piu' soggetti, prevedere che ciascun proponente sostenga costi e spese pari ad almeno euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) nel caso di imprese, ovvero pari ad almeno il 10 per cento dell'importo complessivo ammissibile del progetto nel caso di Organismi di ricerca, fermo restando che il progetto nella sua interezza deve prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).
4. Ai fini dell'accesso alla riserva di cui all'art. 2, comma 4, tutti i soggetti che propongono un progetto di ricerca e sviluppo in forma congiunta devono appartenere alla categoria delle PMI, fatti salvi gli eventuali Organismi di ricerca, o devono realizzare il progetto mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete.
 
Art. 5

Spese e costi ammissibili

1. Le spese e i costi ammissibili devono essere sostenuti direttamente dal soggetto beneficiario e pagati dallo stesso, e sono quelli relativi a:
a) il personale dipendente del soggetto proponente o in rapporto di collaborazione o di somministrazione lavoro ovvero titolare di specifico assegno di ricerca, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attivita' di ricerca e di sviluppo oggetto del progetto. Sono escluse le spese del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali. Le spese per il personale dipendente sono ammesse secondo la metodologia di calcolo e le tabelle dei costi standard unitari per le spese del personale di cui al decreto direttoriale 24 gennaio 2018 citato nelle premesse del presente decreto;
b) gli strumenti e le attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo. Nel caso in cui il periodo di utilizzo per il progetto degli strumenti e delle attrezzature sia inferiore all'intera vita utile del bene, sono ammissibili solo le quote di ammortamento fiscale ordinarie relative al periodo di svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo. Nel caso in cui gli strumenti e le attrezzature, o parte di essi, per caratteristiche d'uso siano caratterizzati da una vita utile pari o inferiore alla durata del progetto, i relativi costi possono essere interamente rendicontati, previa attestazione del responsabile tecnico del progetto e positiva valutazione di Invitalia;
c) i servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati per l'attivita' del progetto di ricerca e sviluppo, inclusa l'acquisizione o l'ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how, tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato;
d) le spese generali calcolate su base forfettaria nella misura del 25 per cento dei costi diretti ammissibili del progetto, secondo quanto stabilito dall'art. 29 del regolamento (UE) n. 1290/2013;
e) i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto, di nuova fabbricazione. Nel caso di utilizzo di materiali esistenti in magazzino, il costo ammissibile e' quello di inventario di magazzino, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali.
2. Le spese e i costi ammissibili di cui al comma 1, determinati secondo i criteri riportati in allegato al provvedimento di cui all'art. 7, comma 2, sono indicati nel decreto di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 9, comma 4, suddivisi per soggetto beneficiario, area geografica in cui vengono sostenuti e per attivita' di ricerca e di sviluppo. In sede di rendicontazione degli stati di avanzamento del progetto e' possibile rimodulare gli importi delle singole voci di spesa originariamente previsti dal decreto di concessione, fermo restando il limite massimo di agevolazioni concesse a ciascun soggetto beneficiario. Nel rispetto di detto limite e', inoltre, possibile, azzerare alcune voci di spesa o attivarne altre anche se inizialmente non previste. La rimodulazione delle voci di costo e' valutata da Invitalia preliminarmente all'erogazione delle agevolazioni.
3. Il soggetto beneficiario deve dotarsi di un sistema di contabilita' separata o di un'adeguata codificazione contabile atta a tenere separate tutte le transazioni relative al progetto agevolato. Inoltre, i costi sostenuti nell'ambito delle attivita' di sviluppo sperimentale (SS) devono essere rilevati separatamente da quelli sostenuti per attivita' di ricerca industriale (RI).
4. Non sono ammessi i titoli di spesa il cui importo sia inferiore a euro 500,00 (cinquecento/00) al netto di IVA.
5. Le spese e i costi di cui al comma 1 sono ammissibili solo in quanto si riferiscono a titoli di spesa o documenti contabili aventi valore probatorio equivalente la cui data e' compresa nel periodo di svolgimento del progetto, a condizione che sia stato effettuato il pagamento.
6. Il prototipo o il prodotto pilota realizzato nell'ambito delle attivita' di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale puo' essere utilizzato per scopi commerciali solo qualora sia necessariamente il prodotto commerciale finale e il costo di fabbricazione sia troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. In tale ipotesi, i relativi costi sono ammissibili in proporzione al periodo di utilizzo del prototipo stesso per le attivita' di ricerca e sviluppo rispetto all'ammortamento fiscale. In ogni caso, gli eventuali ricavi univocamente riconducibili all'utilizzo del prototipo, del prodotto/processo pilota nel corso di svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo, come ad esempio quelli derivanti dalla vendita dei risultati dei test di convalida e delle prove, sono dedotti dai costi ammissibili.
7. La documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese e ai costi ammessi deve essere conservata, ai sensi di quanto previsto dalle norme nazionali in materia, per almeno 10 anni dal pagamento del saldo delle agevolazioni. I documenti giustificativi di spesa devono essere conservati sotto forma di originali o, in casi debitamente giustificati, sotto forma di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica.
 
Art. 6

Agevolazioni concedibili

1. Le agevolazioni concedibili sono articolate nella forma del Finanziamento agevolato a valere sul FRI, e del contributo alla spesa a valere sulle risorse di cui all'art. 2, comma 2, lettera b) e successivo comma 3.
2. Il contributo alla spesa e' concesso per una percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili articolata come segue:
a) venti per cento per le imprese di micro e piccola dimensione, come definite dall'allegato 1 del Regolamento GBER;
b) uindici per cento per le imprese di media dimensione, come definite dall'allegato 1 del Regolamento GBER;
c) dieci per cento per le imprese di grande dimensione.
3. Il Finanziamento agevolato e' concesso alle imprese e ai centri di ricerca, copre una percentuale nominale delle spese ammissibili pari al cinquanta per cento ed e' concedibile in presenza di un finanziamento bancario associato concesso da una Banca finanziatrice. Il finanziamento bancario e' concesso a tasso di mercato e copre una percentuale nominale pari ad almeno il venti delle spese ammissibili.
4. Il finanziamento agevolato ed il Finanziamento bancario costituiscono insieme il finanziamento, regolato in modo unitario da un unico contratto. Il finanziamento, unitamente al contributo alla spesa a valere sul FSC, non puo' essere superiore al cento per cento dei costi e delle spese ammissibili, ferma restando la quota di contributo alla spesa di cui al comma 1 e la quota di finanziamento agevolato di cui al comma 3.
5. Il finanziamento puo' essere assistito da idonee garanzie.
6. La durata del Finanziamento e' compresa tra un minimo di quattro anni e un massimo di 11 (undici) anni, comprensivi di un periodo di preammortamento che, per il solo finanziamento agevolato, decorre dalla data di erogazione e puo' avere durata massima fino al 30 giugno o al 31 dicembre immediatamente successivo al terzo anno dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento. In ogni caso, la durata del periodo di ammortamento del finanziamento non puo' essere superiore a otto anni. E' facolta' del soggetto beneficiario, o di ciascuno dei soggetti beneficiari in caso di realizzazione del progetto in modo congiunto, rinunciare, in tutto o in parte, al periodo di preammortamento. Ciascun soggetto beneficiario ha altresi' la facolta' di estinguere anticipatamente, anche parzialmente, il Finanziamento nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa di attuazione, dalla Convenzione e dal contratto di finanziamento.
7. Il rimborso del Finanziamento avviene secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, fermo restando che il rimborso della quota capitale del finanziamento bancario puo' avere inizio solo una volta rimborsato almeno il sessanta per cento del differenziale, in termini di capitale, tra il finanziamento agevolato e il finanziamento bancario. Pertanto, la durata del periodo di preammortamento del finanziamento bancario puo' differire da quella del finanziamento agevolato. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle predette medesime scadenze del finanziamento.
8. Il finanziamento agevolato e' concesso a un tasso di interesse pari al 20 (venti) per cento del tasso di riferimento determinato secondo la metodologia di cui alla comunicazione della Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02), vigente alla data di adozione del decreto di concessione di cui all'art. 9, comma 4. In ogni caso il tasso agevolato non puo' essere inferiore alla misura fissata dall'art. 6, comma 4, del decreto 26 aprile 2013 citato nelle premesse.
9. Agli Organismi di ricerca e' concesso un contributo diretto alla spesa per una percentuale nominale delle spese e dei costi ammissibili complessivi pari al 20 per cento, comprensivo dell'agevolazione sostitutiva del finanziamento agevolato.
10. L'ammontare delle agevolazioni e' rideterminato al momento dell'erogazione a saldo e non puo' essere superiore a quanto previsto nel decreto di concessione.
11. Le agevolazioni sono concesse complessivamente nei limiti delle intensita' massime di aiuto stabilite dagli articoli 4 e 25 del regolamento GBER.
12. Le agevolazioni concesse in relazione ai progetti di ricerca e sviluppo di cui al presente decreto non sono cumulabili, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche che si configurano come aiuti di Stato notificati ai sensi dell'art. 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle concesse sulla base del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 (aiuti "de minimis"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali e di garanzia e comunque entro i limiti delle intensita' massime previste dal Regolamento GBER.
 
Art. 7

Procedura di accesso

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sulla base di procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il termine di apertura e le modalita' per la presentazione delle domande di agevolazioni sono definiti dal Ministero con successivo provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese, con il quale sono definiti gli schemi in base ai quali deve essere presentata la domanda di ammissione alle agevolazioni unitamente al piano di sviluppo e alla ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell'attivita' istruttoria. Con il medesimo provvedimento, in cui sono recepite le ulteriori disponibilita' di risorse di cui all'art. 2, comma 3 programmate nell'ambito del presente intervento agevolativo, sono inoltre definiti le modalita' di svolgimento dell'attivita' istruttoria, le condizioni, i punteggi massimi e le soglie minime per la valutazione delle domande di cui all'art. 10, le modalita' di presentazione e di valutazione delle richieste di erogazione, i criteri di dettaglio per la determinazione e la rendicontazione dei costi ammissibili, gli oneri informativi a carico delle imprese e gli eventuali ulteriori elementi utili a definire la corretta attuazione dell'intervento agevolativo.
3. Ciascun soggetto, sia in forma singola che congiunta, puo' presentare nell'ambito del presente intervento una sola domanda di accesso alle agevolazioni, ad eccezione di quanto previsto al comma 4 per gli Organismi di ricerca.
4. Gli Organismi di ricerca possono partecipare a piu' progetti congiunti mediante propri istituti, dipartimenti universitari o altre unita' organizzative-funzionali dotati di autonomia gestionale, organizzativa e finanziaria. Al fine di garantire la corretta realizzazione del progetto presentato, ciascuno di tali istituti, dipartimenti o unita' organizzative-funzionali dell'Organismo di ricerca puo' partecipare ad un solo progetto.
5. La domanda di agevolazioni deve essere corredata della documentazione indicata nel provvedimento di cui al comma 2, e deve essere presentata secondo gli schemi e con le modalita' definite con il medesimo provvedimento.
6. Ai sensi dell'art. 5 del decreto interministeriale 23 febbraio 2015, alla domanda presentata dal soggetto proponente deve essere unita l'attestazione, resa dalla Banca finanziatrice del singolo proponente redatta in conformita' con il modello definito nella Convenzione, di disponibilita' a concedere il finanziamento bancario.
 
Art. 8

Istruttoria delle domande di agevolazioni

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, le imprese hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
2. Il Ministero comunica tempestivamente, con provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel proprio sito internet, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. Con il medesimo provvedimento, e' disposta la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande. Le domande presentate nelle more della chiusura dello sportello che non trovano copertura finanziaria si considerano decadute.
3. Le domande di agevolazione accedono alla fase istruttoria sulla base dell'ordine cronologico giornaliero di presentazione. Le domande presentate nello stesso giorno sono, pertanto, considerate come pervenute nello stesso istante, indipendentemente dall' orario di presentazione.
4. Nel caso in cui le risorse finanziarie residue disponibili non consentano l'accoglimento integrale delle domande presentate nello stesso giorno, le domande stesse sono ammesse all'istruttoria in base alla posizione assunta nell'ambito di una specifica graduatoria di merito. La graduatoria e' formata dal Ministero in ordine decrescente sulla base del punteggio attribuito in relazione ai criteri di valutazione di cui all'art. 10 secondo le modalita' definite con il provvedimento di cui all'art. 7, comma 2. In caso di parita' di punteggio tra piu' progetti, prevale il progetto con il punteggio piu' alto attribuito in relazione al criterio della qualita' progettuale di cui all'art. 10, comma 1, lettera b) e, in caso di ulteriore parita', al criterio dell'impatto di cui all'art. 10, comma 1, lettera c). Nel caso in cui ENEA partecipi, in qualita' di soggetto co-proponente ai sensi dell'art. 3, comma 2 ovvero di fornitore di servizi di consulenza o altri servizi secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lettera c), ad uno o piu' dei progetti rientranti nella predetta graduatoria, la stessa e' definita dal Ministero sulla base delle valutazioni condotte da un panel di esperti iscritti all'albo istituito con decreto del Ministro delle attivita' produttive 7 aprile 2006 di cui all'art. 2, comma 6.
5. L'attivita' istruttoria, che si conclude con un giudizio complessivo di ammissibilita' del progetto, si compone della valutazione amministrativa, effettuata da Invitalia, e della valutazione tecnico-scientifica, effettuata dall'ENEA, secondo quanto disciplinato dal provvedimento di cui all'art. 7, comma 2.
6. Nel caso in cui, a seguito dello svolgimento dell'attivita' istruttoria, il costo complessivo ammissibile del progetto risulti inferiore alla soglia minima di ammissibilita' di cui all'art. 4, comma 3, lettera b), a causa di una riduzione superiore al 20 (venti) per cento delle spese e dei costi ammissibili di domanda, la domanda e' dichiarata non ammissibile.
7. Le attivita' istruttorie sono portate a termine entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda.
8. Nel caso di esito negativo dell'attivita' istruttoria, il Ministero provvede a comunicare al soggetto proponente i motivi che determinano il mancato accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.
 
Art. 9

Concessione delle agevolazioni

1. Nel caso di esito positivo dell'attivita' istruttoria, il Ministero provvede a comunicare le risultanze istruttorie al soggetto proponente invitando lo stesso a presentare la documentazione utile alla definizione del decreto di concessione di cui al comma 4, qualora non gia' prodotta in precedenza. I soggetti che hanno presentato domanda in forma congiunta sono tenuti anche a produrre il mandato conferito per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ove non precedentemente allegato alla domanda di agevolazioni. La predetta documentazione deve essere presentata nei termini e nelle modalita' stabiliti con il provvedimento di cui all'art. 7, comma 2, pena il rigetto della domanda di agevolazioni, e la presentazione della stessa costituisce condizione per l'adozione del decreto di concessione di cui al comma 4.
2. La documentazione presentata dal soggetto proponente ai sensi del comma 1 deve essere corredata della delibera di finanziamento bancario, redatta in conformita' con i modelli definiti dalla Convenzione. Verificate la predetta delibera e la documentazione presentata, ed effettuate le ulteriori verifiche propedeutiche all'ammissione ai benefici, Invitalia provvede entro il termine di 15 giorni alla trasmissione della proposta di concessione delle agevolazioni, completa delle indicazioni relative all'avvenuta delibera di finanziamento bancario, oltre che al Ministero, a CDP, al fine dell'assunzione da parte di quest'ultima della delibera di Finanziamento agevolato.
3. CDP, entro i dieci giorni lavorativi successivi al ricevimento della documentazione di cui al comma 2, adotta la delibera di finanziamento agevolato e la trasmette al Ministero, ad Invitalia e alla Banca finanziatrice.
4. Entro dieci giorni lavorativi successivi alla ricezione della delibera di finanziamento agevolato, il Ministero adotta il decreto di concessione delle agevolazioni e lo trasmette, per il tramite di Invitalia, alla Banca finanziatrice, a CDP e al soggetto beneficiario. Il decreto di concessione contiene l'indicazione delle spese e dei costi ammissibili, l'ammontare delle agevolazioni concedibili, gli impegni a carico del soggetto beneficiario anche in ordine agli obiettivi, tempi e modalita' di realizzazione del progetto, le modalita' di restituzione del finanziamento agevolato, nonche' le condizioni di revoca. Il soggetto beneficiario, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento, restituisce il decreto di concessione debitamente sottoscritto per accettazione, pena la decadenza delle agevolazioni, trasmettendone copia alla Banca finanziatrice e ad Invitalia.
5. L'efficacia della delibera adottata da CDP e l'efficacia del decreto di concessione sono condizionate alla stipula del contratto di Finanziamento tra la Banca finanziatrice, che agisce per conto proprio e in nome e per conto di CDP, e il soggetto beneficiario. La predetta stipula deve intervenire entro novanta giorni dalla ricezione da parte della Banca finanziatrice del decreto trasmesso da Invitalia, pena la decadenza delle agevolazioni, fatta salva la possibilita', da parte del soggetto beneficiario o della Banca finanziatrice, di richiedere al Ministero per il tramite di Invitalia una proroga del termine indicato non superiore a novanta giorni. Copia del contratto di finanziamento stipulato e' trasmessa tempestivamente dalla Banca finanziatrice a CDP e ad Invitalia, secondo le modalita' stabilite dalla convenzione.
 
Art. 10

Criteri di valutazione

1. Nell'ambito delle attivita' istruttorie, le domande di agevolazioni sono valutate dal punto di vista tecnico da ENEA ovvero dagli esperti in innovazione tecnologica di cui all'art. 2, comma 6, tramite l'attribuzione di punteggi sulla base dei seguenti criteri:
a) fattibilita' tecnico-organizzativa (da 0 a 25 punti), valutata sulla base dei seguenti elementi:
1) capacita' e competenze: capacita' di realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo con risorse interne, da valutare sulla base delle competenze e delle esperienze del proponente rispetto al settore/ambito in cui il progetto ricade;
2) qualita' delle collaborazioni: da valutare sulla base delle collaborazioni con Organismi di ricerca, sia in qualita' di co-proponenti che in qualita' di fornitori di servizi di consulenza che collaborino al progetto per almeno il 10 per cento dei costi ammissibili di domanda;
3) risorse tecniche e organizzative: tale elemento e' valutato con riferimento all'adeguatezza delle risorse strumentali e organizzative a disposizione del progetto, con particolare riguardo alla dotazione delle risorse, alla tempistica prevista e alla coerenza delle fasi in cui si articola il progetto;
b) qualita' del progetto (da 0 a 50 punti), valutata sulla base dei seguenti elementi:
1) validita' tecnica, misurata in termini di contenuti tecnico/scientifici e avanzamento delle conoscenze nello specifico ambito di attivita' da valutare rispetto allo stato dell'arte nazionale e internazionale;
2) rilevanza dei risultati attesi: tale elemento e' valutato sulla base della rilevanza, utilita' e originalita' dei risultati attesi e sulla capacita' del progetto di generare miglioramenti tecnologici nel processo produttivo dei beneficiari;
3) potenzialita' di sviluppo: da valutare in relazione al settore/ambito di riferimento e alla capacita' di generare ricadute positive anche in altri ambiti/settori nei quali la tecnologia innovativa puo' essere utilizzata ovvero di contribuire allo sviluppo di nuove filiere e/o catene del valore;
c) impatto del progetto (da 0 a 25 punti), valutato sulla base dei seguenti elementi:
1) potenzialita' economica intesa come capacita' del nuovo prodotto/processo/servizio di rispondere alla domanda di mercato esistente o di aprire nuovi mercati;
2) impatto industriale, dato dall'aumento della capacita' produttiva e dalla riduzione dei costi di produzione veicolati dalle innovazioni oggetto del progetto;
3) prossimita' al mercato degli obiettivi realizzativi, data dalla componente di sviluppo sperimentale sul totale del progetto.
2. Le modalita' di determinazione dei punteggi, le soglie minime dei criteri e i valori massimi e le soglie minime dei relativi elementi di cui al comma 1 sono stabiliti con il provvedimento di cui all'art. 7, comma 2.
 
Art. 11

Erogazione delle agevolazioni

1. Le agevolazioni sono erogate sulla base delle richieste avanzate periodicamente al Ministero dai soggetti beneficiari ovvero dal soggetto capofila in caso di progetti congiunti, in non piu' di 3 soluzioni, piu' l'ultima a saldo, in relazione a stati di avanzamento del progetto. Gli stati di avanzamento, fatto salvo quanto previsto per la prima richiesta di erogazione e per l'ultimo stato di avanzamento di cui, rispettivamente, al comma 5 e al comma 6, devono essere relativi a un periodo temporale pari a un semestre o a un multiplo di semestre, a partire dalla data del decreto di concessione ovvero, nel caso in cui il progetto sia avviato successivamente all'adozione del decreto di concessione, a partire dalla data di effettivo avvio delle attivita'.
2. Il semestre in relazione al quale puo' essere effettuata la rendicontazione della singola spesa o del singolo costo e' individuato con riferimento alla data in cui la spesa o il costo e' sostenuto per cassa, fatto salvo quanto previsto al comma 6.
3. Il contratto di finanziamento puo' prevedere che il Finanziamento sia erogato in anticipazione nel limite del cinquanta per cento. L'eventuale erogazione in anticipazione e' regolata dal contratto anche attraverso l'acquisizione di idonee garanzie, sulla base delle valutazioni effettuate dalla Banca finanziatrice, secondo quanto previsto nella Convenzione. Il soggetto beneficiario richiede l'eventuale anticipazione direttamente alla Banca finanziatrice, che ne da' comunicazione ad Invitalia.
4. Ai fini dell'erogazione per stati di avanzamento il soggetto beneficiario deve presentare idonea documentazione, relativa alle attivita' svolte e alle spese e ai costi effettivamente sostenuti nel periodo temporale di cui al comma 1, consistente in fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente ad eccezione di quanto previsto per le spese generali e per le spese del personale dipendente di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e d). I pagamenti dei titoli di spesa e dei costi devono essere effettuati con modalita' che consentano la loro piena tracciabilita' e la loro riconducibilita' alla fattura o al documento contabile di valore probatorio equivalente a cui si riferiscono.
5. La prima richiesta di erogazione per stato di avanzamento deve essere presentata, pena la revoca delle agevolazioni, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera f), entro dodici mesi dalla data del decreto di concessione e puo' riguardare, indipendentemente dalla cadenza semestrale, anche il periodo temporale che va dall'avvio del progetto fino alla data del decreto di concessione stesso. La richiesta di erogazione per anticipazione del finanziamento agevolato di cui al comma 3 non e' considerata utile ai fini del rispetto del predetto termine ultimo di 12 mesi dalla data del decreto di concessione previsto per la presentazione della prima richiesta di erogazione per stato di avanzamento.
6. Ai fini dell'ultima erogazione a saldo, il soggetto beneficiario trasmette, entro 3 mesi dalla data di ultimazione del progetto, la relativa richiesta corredata di una relazione tecnica finale, redatta secondo lo schema definito con il provvedimento di cui all'art. 7, comma 2, concernente il raggiungimento degli obiettivi e la documentazione relativa alle spese e ai costi complessivi sostenuti. Tale richiesta di erogazione dell'ultimo stato di avanzamento puo' riguardare un periodo temporale diverso da un semestre e deve essere presentata entro il predetto limite, pena la revoca delle agevolazioni, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera h). Il pagamento delle spese o dei costi sostenuti nell'ultimo stato di avanzamento puo' essere effettuato anche nei 3 mesi successivi alla data di ultimazione del progetto, ma, comunque, prima della richiesta di erogazione.
7. L'ammontare complessivo delle erogazioni per ciascuna tipologia agevolativa (contributo alla spesa e finanziamento agevolato) non puo' superare il 90 per cento del relativo importo concesso o del relativo importo spettante, ove inferiore. Il residuo 10 per cento delle agevolazioni, da sottrarre dall'ultimo stato di avanzamento o, se non sufficiente, anche da quello immediatamente precedente, e' erogato a saldo, secondo quanto disposto al comma 6.
8. Ai fini dell'erogazione delle agevolazioni, il soggetto beneficiario e' tenuto a seguire le modalita' di rendicontazione delle spese e dei costi indicate nel provvedimento di cui all'art. 7, comma 2. Con il medesimo provvedimento sono definite le modalita' di valutazione delle richieste di erogazione.
9. L'erogazione delle quote di Finanziamento, compresa l'eventuale anticipazione di cui al precedente comma 3, e' effettuata dalla Banca finanziatrice, che vi provvede entro 30 giorni dalla comunicazione da parte di Invitalia dell'esito positivo delle verifiche effettuate. La messa a disposizione alla Banca finanziatrice da parte di CDP delle risorse per l'erogazione del Finanziamento agevolato e' disciplinata dalla Convenzione. La Convenzione stabilisce, tra l'altro, le modalita' di erogazione del Finanziamento, nonche' gli impegni del Ministero ovvero del soggetto gestore da questo incaricato ai sensi dell'art. 15, comma 5, del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 8 marzo 2013, della Banca finanziatrice e di CDP, in conformita' alle previsioni del presente articolo.
10. L'erogazione delle quote di contributo alla spesa e' effettuata da Invitalia. Il Ministero trasferisce periodicamente ad Invitalia le somme necessarie per le erogazioni di cui al presente comma, sulla base del relativo fabbisogno, fermo restando il rispetto dei vincoli sull'utilizzo dei relativi fondi.
11. Le erogazioni sono disposte, compatibilmente con la disponibilita' di cassa delle risorse finanziarie e salvo eventuali richieste di integrazione della documentazione presentata, entro 90 giorni dalla ricezione dello stato di avanzamento e della relativa documentazione, fatta salva l'erogazione a saldo che e' disposta entro 6 mesi dalla data di ricezione della documentazione finale di spesa, al fine di consentire lo svolgimento delle verifiche di cui all'art. 12, comma 3, e degli accertamenti sull'avvenuta realizzazione di ciascun progetto e l'adozione del decreto di concessione definitivo di cui all'art. 12, comma 5.
 
Art. 12

Verifica intermedia e verifica finale

1. Indipendentemente dalla presentazione di stati di avanzamento lavori, Invitalia con la partecipazione dell'ENEA effettua una verifica intermedia in loco di natura tecnica sullo stato di attuazione del progetto di ricerca e sviluppo, a meta' del periodo di realizzazione previsto, calcolato a partire dalla data di avvio comunicata ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera c). Tale verifica e' indirizzata a valutare, rispetto agli obiettivi realizzativi individuati nel piano di sviluppo e approvati in sede istruttoria, lo stato di svolgimento del progetto, le eventuali criticita' tecniche riscontrate e le modifiche apportate rispetto alle attivita' previste, o che sarebbe utile apportare ai fini della positiva conclusione del progetto. Nel caso in cui la verifica si concluda con esito negativo, Invitalia tenuto conto delle risultanze tecniche prodotte dall'ENEA, propone al Ministero la revoca delle agevolazioni.
2. Al fine di consentire lo svolgimento della verifica intermedia di cui al comma 1 con un adeguato supporto da parte del soggetto beneficiario ed in termini coerenti con la predetta disposizione, il soggetto beneficiario stesso trasmette, anche prima della data prevista di svolgimento della verifica, una relazione sullo stato di attuazione del progetto, secondo quanto specificato nel provvedimento di cui all'art. 7, comma 2.
3. Invitalia, entro trenta giorni dalla data di trasmissione dell'ultimo stato di avanzamento lavori e prima dell'erogazione corrispondente, effettua, con il concorso dell'ENEA, una verifica finale volta ad accertare l'effettiva realizzazione del progetto, il raggiungimento degli obiettivi tecnologici previsti e la pertinenza e congruita' dei relativi costi. In esito a tale verifica finale, Invitalia, tenuto conto delle risultanze tecniche prodotte dall'ENEA, trasmette una relazione tecnica al Ministero che si conclude con un giudizio positivo o negativo sul progetto realizzato.
4. Al fine di consentire lo svolgimento della verifica finale di cui al comma 3, il soggetto beneficiario deve mantenere presso la propria sede, in originale, la documentazione giustificativa delle spese rendicontate. In particolare, il soggetto beneficiario deve rendere disponibile la documentazione integrale relativa al personale (libro unico del lavoro, buste paga, registri - timesheet, documentazione attestante il pagamento di ritenute e oneri fiscali/previdenziali), alle attrezzature (registro beni ammortizzabili o, in alternativa, libro degli inventari o libro giornale riportanti le opportune annotazioni), nonche' le evidenze contabili di tutte le spese sostenute (libro IVA, libro giornale). Il soggetto beneficiario e' tenuto comunque a rendere disponibile ulteriore documentazione, se necessaria ad effettuare opportuni approfondimenti. Il soggetto beneficiario deve, inoltre, rendere disponibile la documentazione tecnica di progetto utile a dimostrare l'effettiva realizzazione delle attivita' di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale.
5. Il Ministero, ai fini dell'adozione del decreto di concessione definitivo delle agevolazioni e dell'erogazione del saldo delle agevolazioni spettanti, dispone accertamenti sull'avvenuta realizzazione di ciascun progetto, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla direttiva del Ministro dello sviluppo economico 10 luglio 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 settembre 2008, n. 212.
 
Art. 13

Variazioni

1. Le variazioni ai progetti di ricerca e sviluppo devono essere tempestivamente comunicate ad Invitalia con un'argomentata relazione corredata di idonea documentazione.
2. Nel caso di variazioni conseguenti a operazioni straordinarie dell'assetto aziendale (fusione/incorporazione, scissione, conferimento o cessione di ramo d'azienda, con esclusione dell'affitto di ramo d'azienda) che comportino la variazione di titolarita' del progetto da agevolare o agevolato, ovvero conseguenti alla rinuncia di uno o piu' dei soggetti co-proponenti di un progetto congiunto, il soggetto proponente o beneficiario (il capofila, nel caso di progetti congiunti) deve darne tempestiva comunicazione ad Invitalia, con un'argomentata relazione corredata di idonea documentazione. Invitalia procede, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, alle opportune verifiche e valutazioni, nonche' alle conseguenti proposte al Ministero al fine dell'espressione da parte di quest'ultimo dell'eventuale assenso alla prosecuzione dell'iter agevolativo, ovvero alla decadenza della domanda di agevolazioni o alla revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse.
3. Fino a quando le proposte di variazione di cui al comma 2, nonche' le proposte di variazione riguardanti gli obiettivi del progetto, non siano state assentite dal Ministero, Invitalia sospende l'erogazione delle agevolazioni.
4. Tutte le variazioni diverse da quelle indicate ai commi 2 e 3, compresa l'eventuale modifica della tempistica di realizzazione, sono valutate da Invitalia con l'eventuale concorso dell'ENEA in caso di elementi inerenti alla parte tecnico-scientifica del progetto.
5. Le variazioni, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del soggetto beneficiario, sono sottoposte da Invitalia al Ministero per l'adozione degli atti di propria competenza; per le fattispecie che non richiedano l'adozione di determinazioni ministeriali, in caso di approvazione Invitalia informa, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di variazione, il soggetto beneficiario ed il Ministero, procedendo alla regolare prosecuzione dell'iter agevolativo.
 
Art. 14

Revoche

1. Le agevolazioni sono revocate, in tutto o in parte, con provvedimento del Ministero, adottato sulla base delle verifiche e delle valutazioni effettuate da Invitalia, in caso di:
a) verifica dell'assenza di uno o piu' requisiti di ammissibilita', ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;
b) fallimento del soggetto beneficiario ovvero apertura nei confronti del medesimo di altra procedura concorsuale, fatto salvo quanto previsto al comma 6;
c) mancata realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo;
d) mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto di ricerca e sviluppo, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili;
e) mancato avvio del progetto nei termini indicati all'art. 4, comma 3, lettera c);
f) mancata presentazione del primo stato di avanzamento lavori entro dodici mesi dalla data del decreto di concessione;
g) mancato rispetto dei termini massimi previsti dall'art. 4, comma 3, lettera d), per la realizzazione del progetto;
h) mancata trasmissione della documentazione finale di spesa entro tre mesi dalla conclusione del progetto;
i) mancata restituzione protratta per oltre un anno degli interessi di preammortamento ovvero delle rate di finanziamento concesso;
j) mancata o non corretta trasmissione dei dati richiesti dal Ministero per il monitoraggio del progetto agevolato, in caso di reiterata inadempienza secondo quanto previsto dall'art. 15, comma 2;
k) in tutti gli altri casi previsti dal decreto di concessione.
2. Con riferimento ai casi di revoca di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e j), la revoca delle agevolazioni e' totale; in tali casi il soggetto beneficiario non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire il beneficio gia' erogato, maggiorato degli interessi di legge e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
3. Con riferimento ai casi di revoca di cui al comma 1, lettere g) e h), la revoca delle agevolazioni e' parziale; in tali casi e' riconosciuta esclusivamente la quota parte di agevolazioni relativa alle attivita' effettivamente realizzate, qualora si configuri il raggiungimento di obiettivi parziali significativi.
4. Con riferimento al caso di revoca di cui al comma 1, lettera i), la revoca e' commisurata alla quota di finanziamento agevolato non restituita.
5. Con riferimento ai casi di revoca di cui al comma 1, lettera k), la revoca e' parziale o totale a seconda della fattispecie riscontrata.
6. Nel caso di apertura nei confronti del soggetto beneficiario di una procedura concorsuale diversa dal fallimento, il Ministero valuta la compatibilita' della procedura medesima con la prosecuzione del progetto di ricerca e sviluppo interessato dalle agevolazioni, concedendo, ove necessario, una proroga aggiuntiva del termine di realizzazione del progetto non superiore a 2 anni. A tal fine l'istanza, corredata di argomentata relazione e di idonea documentazione, e' presentata al Ministero e comunicata ad Invitalia, che verifica la documentazione prodotta e sospende le erogazioni fino alla determinazione del Ministero in ordine alla revoca delle agevolazioni ovvero alla prosecuzione del progetto di ricerca e sviluppo. Al fine di completare le predette valutazioni, il Ministero acquisisce una nuova valutazione del merito di credito effettuata dalla Banca finanziatrice sul soggetto beneficiario.
7. Il Ministero si riserva di valutare il mantenimento o meno delle agevolazioni nel caso in cui, nei cinque anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato, ovvero treanni per le imprese di piccole e medie dimensioni, il soggetto beneficiario riduca i livelli occupazionali e/o la capacita' produttiva, in misura tale da incidere negativamente sul raggiungimento degli obiettivi connessi alle ricadute economiche e industriali dei progetti agevolati.
 
Art. 15

Monitoraggio, controlli e pubblicita'

1. Il Ministero effettua il monitoraggio e la valutazione dei risultati dei progetti di ricerca e sviluppo e dell'efficacia degli interventi di cui al presente decreto, anche in termini di ricaduta economica, finanziaria e occupazionale.
2. Ai sensi dell'art. 25, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e dell'art. 15, comma 7, del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 8 marzo 2013, i soggetti beneficiari sono tenuti a trasmettere al Ministero, anche per il tramite di Invitalia, la documentazione e tutte le informazioni utili al monitoraggio dei programmi agevolati. In caso di mancata o non corretta alimentazione del sistema di monitoraggio da parte dei soggetti beneficiari degli interventi, il Ministero, anche per il tramite di Invitalia, sospende nei confronti dell'impresa inadempiente l'erogazione dei benefici fino al ripristino delle condizioni di corretta alimentazione del sistema medesimo. Qualora l'inadempimento sia reiterato, e' disposta la revoca del beneficio concesso secondo quanto previsto all'art. 14, comma 1, lettera j).
3. Gli impatti attesi dell'intervento agevolativo, di cui all'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 8 marzo 2013, sono determinati tramite gli indicatori e i relativi valori-obiettivo individuati con il provvedimento di cui all'art. 7, comma 2. Tali indicatori e i relativi valori-obiettivo possono essere rideterminati in funzione di cambiamenti della situazione di contesto, o a seguito di modifiche procedurali che incidano sulla tempistica e sulle modalita' di realizzazione dell'intervento e dei progetti finanziati.
4. In ogni fase del procedimento il Ministero puo' effettuare, anche per il tramite di Invitalia, controlli e ispezioni sulle iniziative agevolate, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonche' lo stato di attuazione degli interventi finanziati.
5. I soggetti beneficiari sono in ogni caso tenuti a:
a) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero e per il tramite dei soggetti dallo stesso incaricati, anche successivamente alla conclusione dei programmi agevolati;
b) acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dal Ministero, nonche' da competenti organismi statali o comunitari competenti in materia, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento delle iniziative e le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni, mettendo a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese e ai costi ammessi alle agevolazioni;
c) aderire a tutte le forme atte a dare idonea pubblicita' disposte dal Ministero.
6. Con il provvedimento di cui all'art. 7, comma 2 sono definite le ulteriori disposizioni per il monitoraggio dei progetti agevolati, tenuto conto dei vincoli stabiliti per l'utilizzo dei fondi utilizzati.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 giugno 2020

Il Ministro: Patuanelli

Registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 645