Gazzetta n. 161 del 27 giugno 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 29 maggio 2020
Limitazione dell'afflusso di veicoli a motore per l'anno 2020 sull'Isola di Procida.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;
Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni ed i comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;
Vista la delibera della giunta comunale del Comune di Procida in data 20 febbraio 2020, n. 19, concernente il divieto di afflusso e di circolazione nell'Isola di Procida degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente sull'Isola;
Vista la nota della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli n. 135832 del 12 maggio 2020;
Viste le precedenti note inviate e, da ultimo, la nota di sollecito n. 3244 del 30 aprile 2020, con le quali si richiedeva alla Regione Campania, l'emissione del parere di competenza;
Ritenuto opportuno adottare il richiesto provvedimento restrittivo della circolazione stradale di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche nelle more dell'acquisizione del parere della Regione Campania;
Preso atto della situazione epidemiologica da COVID-19, che ha determinato l'adozione di misure urgenti, atte a contenerne la diffusione, restrittive degli spostamenti delle persone fisiche;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visti i decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e successivi, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020 e successivi, recanti disposizioni attuative dei decreti-legge citati;
Considerata la possibilita' che gli attuali divieti di circolazione delle persone fisiche, disposti a seguito della situazione epidemiologica da COVID-19, possano essere modificati in relazione all'evoluzione delle fasi emergenziali;

Decreta:

Art. 1

Divieti

1. Dalla data di pubblicazione del presente decreto fino al 30 settembre 2020, sono vietati l'afflusso e la circolazione nell'Isola di Procida degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente sull'isola, anche se risultino cointestati con persone ivi residenti.
 
Art. 2

Deroghe

1. Nel periodo di cui all'art. 1 sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli:
a) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori con targa estera e autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori di proprieta' di soggetti non residenti nella Regione Campania, sempre che siano condotti da persone non residenti in alcun comune della Campania, che possono sbarcare e circolare sull'isola solo per raggiungere il luogo di destinazione del soggiorno turistico. Essi dovranno rimanere in sosta nei luoghi di arrivo o in parcheggi privati;
b) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate nel territorio dell'isola che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, e che possono sbarcare e circolare sull'isola per raggiungere il luogo di destinazione. Per il libero transito sull'isola dovranno munirsi di specifico abbonamento alle aree di sosta in concessione ed esporre apposito contrassegno;
c) veicoli noleggiati e condotti da persone che hanno la propria residenza nel Comune di Procida;
d) autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine, veicoli tecnici delle aziende erogatrici di pubblici servizi nell'isola, carri funebri e veicoli al seguito, e autoveicoli appartenenti al servizio ecologico della Citta' Metropolitana;
e) veicoli che trasportano invalidi, purche' muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni, rilasciato da una competente autorita' italiana o estera;
f) veicoli appartenenti a ditte che lavorano sull'Isola di Procida, nonche' autoveicoli che trasportano artisti e relative attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo di interesse pubblico o anche in forma privata, previa autorizzazione rilasciata di volta in volta dall'amministrazione comunale;
g) autovetture trainanti caravan o carrelli tenda, nonche' autocaravan, che in ogni caso dovranno rimanere ferme, per tutto il periodo di divieto di cui all'art. 1, nel punto in cui hanno effettuato il primo parcheggio dopo lo sbarco;
h) veicoli destinati agli approvvigionamenti alimentari di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, ad eccezione di quelli diretti al rifornimento degli esercizi commerciali;
i) veicoli adibiti al trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico non superiore a 5 t, limitatamente ai giorni feriali dal lunedi' al venerdi';
j) veicoli di servizio per il trasporto di attrezzature in uso ad altre pubbliche amministrazioni, quale Regione, Citta' Metropolitana, Servizio territoriale del Dipartimento provinciale dell'ARPAC, della ASL e veicoli elettrici.
 
Art. 3

Autorizzazioni

1. Al Prefetto di Napoli e' concessa la facolta', in caso di appurata e reale necessita' ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco e di circolazione nell'Isola di Procida. Tali autorizzazioni dovranno avere una durata non superiore alle quarantotto ore di permanenza sull'isola. Qualora le esigenze che hanno dato luogo al rilascio di tali autorizzazioni non si esaurissero in questo termine temporale, l'amministrazione comunale, in presenza di fondati e comprovati motivi puo', con proprio provvedimento, autorizzare per lo stretto periodo necessario, un ulteriore periodo di circolazione.
 
Art. 4

Sanzioni

1. Chiunque violi i divieti di cui al presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 431 a euro 1.734 cosi' come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 27 dicembre 2018.
 
Art. 5

Attuazione e vigilanza

1. I divieti e le deroghe di cui al presente decreto sono subordinati all'osservanza dei regimi di circolazione delle persone fisiche disposti a livello nazionale e regionale in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gia' vigenti o da emanare in relazione all'evoluzione delle fasi emergenziali.
2. Il Prefetto di Napoli e' incaricato della esecuzione e della sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato, con particolare riferimento all'evoluzione dei divieti di circolazione delle persone fisiche disposti a livello nazionale e regionale in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Roma, 29 maggio 2020

Il Ministro: De Micheli

Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, n. 2913