Gazzetta n. 126 del 17 maggio 2020 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 maggio 2020
Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita' del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come un'emergenza di sanita' pubblica di rilevanza internazionale;
Vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita' dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;
Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di piu' ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformita' nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;
Visti i verbali n. 64, 65, 66, 67, 68 e 69, di cui alle sedute del 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 11 maggio 2020 del comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;
Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonche' i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'universita' e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport, per gli affari regionali e le autonomie, per le pari opportunita' e la famiglia, nonche' sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, che in data 17 maggio 2020 ha espresso il proprio parere condizionato, tra l'altro, alla necessita' che le linee guida condivise dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome siano richiamate nelle premesse e allegate al provvedimento;
Viste le linee guida per la riapertura delle attivita' economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, di cui all'allegato 17, trasmesse in data 17 maggio 2020 unitamente al parere del Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;

Decreta:

Art. 1
Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio
nazionale

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:
a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;
b) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici e' condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all'articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonche' della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; e' consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attivita' ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8;
c) a decorrere dal 15 giugno 2020, e' consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attivita' ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformita' alle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8; le Regioni e le Province Autonome possono stabilire una diversa data anticipata o posticipata a condizione che abbiano preventivamente accertato la compatibilita' dello svolgimento delle suddette attivita' con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali;
d) e' consentito svolgere attivita' sportiva o attivita' motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purche' comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attivita' sportiva e di almeno un metro per ogni altra attivita' salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;
e) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attivita' sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da COVID-19, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse. I soli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione a competizioni di livello nazionale ed internazionale, possono spostarsi da una regione all'altra, previa convocazione della federazione di appartenenza. Ai fini di quanto previsto dalla presente lettera, sono emanate, previa validazione del Comitato tecnico-scientifico istituito presso il Dipartimento della protezione civile, apposite linee-guida a cura dell'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva;
f) l'attivita' sportiva di base e l'attivita' motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attivita' dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a decorrere dal 25 maggio 2020. A tali fini, sono emanate linee guida a cura dell'Ufficio per lo Sport, sentita la FMSI, fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle regioni e dalle province autonome, ai sensi dell'art. 1, comma 14 del decreto-legge n. 33 del 2020. Le Regioni e le Province Autonome possono stabilire una diversa data anticipata o posticipata a condizione che abbiano preventivamente accertato la compatibilita' dello svolgimento delle suddette attivita' con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali;
g) per l'attuazione delle linee guida, di cui alle precedenti lettere e) e f), e in conformita' ad esse, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP, nonche' le associazioni, le societa', i centri e i circoli sportivi, comunque denominati, anche se non affiliati ad alcun organismo sportivo riconosciuto, adottano, per gli ambiti di rispettiva competenza e in osservanza della normativa in materia di previdenza e sicurezza sociale, appositi protocolli attuativi contenenti norme di dettaglio per tutelare la salute degli atleti, dei gestori degli impianti e di tutti coloro che, a qualunque titolo, frequentano i siti in cui si svolgono l'attivita' sportiva di base e l'attivita' motoria in genere;
h) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;
i) lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche e' consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell'articolo 18 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
l) sono sospese le attivita' di sale giochi, sale scommesse e sale bingo;
m) gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto restano sospesi fino al 14 giugno 2020. Dal 15 giugno 2020, detti spettacoli sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all'aperto e di 200 persone per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le regioni e le province autonome possono stabilire una diversa data, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori. L'attivita' degli spettacoli e' organizzata secondo le linee guida di cui all'allegato 9. Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto quando non e' possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui alla presente lettera; restano comunque sospese le attivita' che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, le fiere e i congressi.
n) l'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilita' di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
o) le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni di cui agli allegati da 1 a 7;
p) il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonche' dei flussi di visitatori (piu' o meno di 100.000 l'anno), garantiscano modalita' di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Il servizio e' organizzato tenendo conto dei protocolli o linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Le amministrazioni e i soggetti gestori dei musei e degli altri istituti e dei luoghi della cultura possono individuare specifiche misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonche' di tutela dei lavoratori, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi e delle attivita' svolte;
q) sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attivita' didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche' la frequenza delle attivita' scolastiche e di formazione superiore, comprese le Universita' e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e universita' per anziani, nonche' i corsi professionali e le attivita' formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilita' di svolgimento di attivita' formative a distanza. Sono esclusi dalla sospensione i corsi di formazione specifica in medicina generale. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attivita' dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalita' non in presenza. Sono altresi' esclusi dalla sospensione, a decorrere dal 20 maggio 2020, i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole, secondo le modalita' individuate nelle linee guida adottate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, e' da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;
r) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attivita' didattiche nelle scuole, modalita' di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilita';
s) nelle Universita' e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attivita' didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalita' a distanza, individuate dalle medesime Universita' e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilita'; le Universita' e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalita', assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalita', il recupero delle attivita' formative nonche' di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; nelle universita', nelle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e negli enti pubblici di ricerca possono essere svolti esami, tirocini, attivita' di ricerca e di laboratorio sperimentale e/o didattico ed esercitazioni, ed e' altresi' consentito l'utilizzo di biblioteche, a condizione che vi sia un'organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimita' e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione, contestualizzate al settore della formazione superiore e della ricerca, anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilita', di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL. Per le finalita' di cui al precedente periodo, le universita', le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e gli enti pubblici di ricerca assicurano, ai sensi dell'articolo 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, la presenza del personale necessario allo svolgimento delle suddette attivita';
t) a beneficio degli studenti ai quali non e' consentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attivita' didattiche o curriculari delle Universita' e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attivita' possono essere svolte, ove possibile, con modalita' a distanza, individuate dalle medesime Universita' e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilita'; le Universita' e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalita', il recupero delle attivita' formative, nonche' di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonche' ai fini delle relative valutazioni;
u) le amministrazioni di appartenenza possono, con decreto direttoriale generale o analogo provvedimento in relazione ai rispettivi ordinamenti, rideterminare le modalita' didattiche ed organizzative dei corsi di formazione e di quelli a carattere universitario del personale delle forze di polizia e delle forze armate, in fase di espletamento alla data del 9 marzo 2020, ai quali siano state applicate le previsioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera h) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, prevedendo anche il ricorso ad attivita' didattiche ed esami a distanza e l'eventuale soppressione di prove non ancora svoltesi, ferma restando la validita' delle prove di esame gia' sostenute ai fini della formazione della graduatoria finale del corso. I periodi di assenza da detti corsi di formazione, comunque connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19, non concorrono al raggiungimento del limite di assenze il cui superamento comporta il rinvio, l'ammissione al recupero dell'anno o la dimissione dai medesimi corsi;
v) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui e' coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilita'; e' altresi' differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attivita' convegnistica o congressuale;
z) sono sospese le attivita' di centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali e centri sociali;
aa) e' fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;
bb) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalita' e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, e' limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che e' tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
cc) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d'intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti, raccomandando di valutare la possibilita' di misure alternative di detenzione domiciliare. I colloqui visivi si svolgono in modalita' telefonica o video, anche in deroga alla durata attualmente prevista dalle disposizioni vigenti. In casi eccezionali puo' essere autorizzato il colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo assoluto una distanza pari a due metri. Si raccomanda di limitare i permessi e la semiliberta' o di modificare i relativi regimi in modo da evitare l'uscita e il rientro dalle carceri, valutando la possibilita' di misure alternative di detenzione domiciliare;
dd) le attivita' commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali piu' del tempo necessario all'acquisto dei beni; le suddette attivita' devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. Si raccomanda altresi' l'applicazione delle misure di cui all'allegato 11;
ee) le attivita' dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilita' dello svolgimento delle suddette attivita' con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10; continuano a essere consentite le attivita' delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Resta anche consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attivita' di confezionamento che di trasporto, nonche' la ristorazione con asporto, anche negli esercizi siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo le autostrade, fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;
ff) restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
gg) le attivita' inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilita' dello svolgimento delle suddette attivita' con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10; resta fermo lo svolgimento delle attivita' inerenti ai servizi alla persona gia' consentite sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020;
hh) restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonche' l'attivita' del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;
ii) il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le medesime finalita' il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, puo' disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da COVID-19, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonche' ai vettori ed agli armatori;
ll) in ordine alle attivita' professionali si raccomanda che:
a) sia attuato il massimo utilizzo di modalita' di lavoro agile per le attivita' che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalita' a distanza;
b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonche' gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
mm) le attivita' degli stabilimenti balneari sono esercitate a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilita' dello svolgimento delle suddette attivita' con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi. Detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto di quanto stabilito dalla presente lettera e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. Per tali attivita' e nelle spiagge di libero accesso deve essere in ogni caso assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro, secondo le prescrizioni adottate dalle regioni, idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi, delle infrastrutture e della mobilita'. I protocolli o linee guida delle regioni riguardano in ogni caso:
1) l'accesso agli stabilimenti balneari e gli spostamenti all'interno dei medesimi;
2) l'accesso dei fornitori esterni;
3) le modalita' di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche prescrizioni adottate per le attivita' di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione;
4) la distribuzione e il distanziamento delle postazioni da assegnare ai bagnanti;
5) le misure igienico-sanitarie per il personale e per gli utenti;
6) le modalita' di svolgimento delle attivita' ludiche e sportive;
7) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione degli utenti;
8) le modalita' di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire all'interno degli stabilimenti balneari;
9) le spiagge di libero accesso;
nn) le attivita' delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10, tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive. I protocolli o linee guida delle regioni riguardano in ogni caso:
1) le modalita' di accesso, ricevimento, assistenza agli ospiti;
2) le modalita' di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche prescrizioni adottate per le attivita' di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione;
3) le misure igienico-sanitarie per le camere e gli ambienti comuni;
4) l'accesso dei fornitori esterni;
5) le modalita' di svolgimento delle attivita' ludiche e sportive;
6) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione dei clienti;
7) le modalita' di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire all'interno delle strutture ricettive e negli eventuali spazi all'aperto di pertinenza.
 
Allegato 1
Protocollo con la Conferenza Episcopale Italiana
circa la ripresa delle celebrazioni con il popolo
Per la graduale ripresa delle celebrazioni liturgiche con il popolo, il presente Protocollo ha per oggetto le necessarie misure di sicurezza, cui ottemperare con cura, nel rispetto della normativa sanitaria e delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2.

1. Accesso ai luoghi di culto in occasione di celebrazioni liturgiche

1.1. L'accesso individuale ai luoghi di culto si deve svolgere in modo da evitare ogni assembramento sia nell'edificio sia nei luoghi annessi, come per esempio le sacrestie e il sagrato.
1.2. Nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le persone, il legale rappresentante dell'ente individua la capienza massima dell'edificio di culto, tenendo conto della distanza minima di sicurezza, che deve essere pari ad almeno un metro laterale e frontale.
1.3. L'accesso alla chiesa, in questa fase di transizione, resta contingentato e regolato da volontari e/o collaboratori che - indossando adeguati dispositivi di protezione individuale, guanti monouso e un evidente segno di riconoscimento - favoriscono l'accesso e l'uscita e vigilano sul numero massimo di presenze consentite. Laddove la partecipazione attesa dei fedeli superi significativamente il numero massimo di presenze consentite, si consideri l'ipotesi di incrementare il numero delle celebrazioni liturgiche.
1.4. Per favorire un accesso ordinato, durante il quale andra' rispettata la distanza di sicurezza pari almeno 1,5 metro, si utilizzino, ove presenti, piu' ingressi, eventualmente distinguendo quelli riservati all'entrata da quelli riservati all'uscita. Durante l'entrata e l'uscita dei fedeli le porte rimangano aperte per favorire un flusso piu' sicuro ed evitare che porte e maniglie siano toccate.
1.5. Coloro che accedono ai luoghi di culto per le celebrazioni liturgiche sono tenuti a indossare mascherine.
1.6. Venga ricordato ai fedeli che non e' consentito accedere al luogo della celebrazione in caso di sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C.
1.7. Venga altresi' ricordato ai fedeli che non e' consentito l'accesso al luogo della celebrazione a coloro che sono stati in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti.
1.8. Si favorisca, per quanto possibile, l'accesso delle persone diversamente abili, prevedendo luoghi appositi per la loro partecipazione alle celebrazioni nel rispetto della normativa vigente.
1.9. Agli ingressi dei luoghi di culto siano resi disponibili liquidi igienizzanti.

2. Igienizzazione dei luoghi e degli oggetti

2.1. I luoghi di culto, ivi comprese le sagrestie, siano igienizzati regolarmente al termine di ogni celebrazione, mediante pulizia delle superfici con idonei detergenti ad azione antisettica. Si abbia, inoltre, cura di favorire il ricambio dell'aria.
2.2. Al termine di ogni celebrazione, i vasi sacri, le ampolline e altri oggetti utilizzati, cosi' come gli stessi microfoni, vengano accuratamente disinfettati.
2.3. Si continui a mantenere vuote le acquasantiere della chiesa.

3. Attenzioni da osservare nelle celebrazioni liturgiche

3.1. Per favorire il rispetto delle norme di distanziamento e' necessario ridurre al minimo la presenza di concelebranti e ministri, che sono comunque tenuti al rispetto della distanza prevista anche in presbiterio.
3.2. Puo' essere prevista la presenza di un organista, ma in questa fase si ometta il coro.
3.3. Tra i riti preparatori alla Comunione si continui a omettere lo scambio del segno della pace.
3.4. La distribuzione della Comunione avvenga dopo che il celebrante e l'eventuale ministro straordinario avranno curato l'igiene delle loro mani e indossato guanti monouso; gli stessi - indossando la mascherina, avendo massima attenzione a coprirsi naso e bocca e mantenendo un'adeguata distanza di sicurezza - abbiano cura di offrire l'ostia senza venire a contatto con le mani dei fedeli.
3.5. I fedeli assicurino il rispetto della distanza sanitaria.
3.6. Per ragioni igienico-sanitarie, non e' opportuno che nei luoghi destinati ai fedeli siano presenti sussidi per i canti o di altro tipo.
3.7. Le eventuali offerte non siano raccolte durante la celebrazione, ma attraverso appositi contenitori, che possono essere collocati agli ingressi o in altro luogo ritenuto idoneo.
3.8. Il richiamo al pieno rispetto delle disposizioni sopraindicate, relative al distanziamento e all'uso di idonei dispositivi di protezione personale si applica anche nelle celebrazioni diverse da quella eucaristica o inserite in essa: Battesimo, Matrimonio, Unzione degli infermi ed Esequie.1
3.9. Il sacramento della Penitenza sia amministrato in luoghi ampi e areati, che consentano a loro volta il pieno rispetto delle misure di distanziamento e la riservatezza richiesta dal sacramento stesso. Sacerdote e fedeli indossino sempre la mascherina.
3.10. La celebrazione del sacramento della Confermazione e' rinviata.

4. Adeguata comunicazione

4.1. Sara' cura di ogni Ordinario rendere noto i contenuti del presente Protocollo attraverso le modalita' che assicurino la migliore diffusione.
4.2. All'ingresso di ogni chiesa sara' affisso un manifesto con le indicazioni essenziali, tra le quali non dovranno mancare:
- il numero massimo di partecipanti consentito in relazione alla capienza dell'edificio;
- il divieto di ingresso per chi presenta sintomi influenzali/respiratori, temperatura corporea uguale o superiore ai 37,5° C o e' stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti;
- l'obbligo di rispettare sempre nell'accedere alla chiesa il mantenimento della distanza di sicurezza, l'osservanza di regole di igiene delle mani, l'uso di idonei dispositivi di protezione personale, a partire da una mascherina che copra naso e bocca.

5. Altri suggerimenti

5.1. Ove il luogo di culto non e' idoneo al rispetto delle indicazioni del presente Protocollo, l'Ordinario del luogo puo' valutare la possibilita' di celebrazioni all'aperto, assicurandone la dignita' e il rispetto della normativa sanitaria.
5.2. Si ricorda la dispensa dal precetto festivo per motivi di eta' e di salute.
5.3. Si favoriscano le trasmissioni delle celebrazioni in modalita' streaming per la fruizione di chi non puo' partecipare alla celebrazione eucaristica.

Il Comitato Tecnico-Scientifico, nella seduta del 6 maggio 2020, ha esaminato e approvato il presente "Protocollo circa la ripresa delle celebrazioni con il popolo", predisposto dalla Conferenza Episcopale Italiana.

Il presente Protocollo entrera' in vigore a far data dal giorno lunedi' 18 maggio 2020.

Card. Prof. Avv. Cons. Pref.
Gualtiero Bassetti Giuseppe Conte Luciana Lamorgese
Presidente Presidente Ministro
della CEI del Consiglio dell'Interno

Roma, 7 maggio 2020

__________
 1 Nelle unzioni previste nell'amministrazione dei sacramenti del Battesimo e dell'Unzione degli infermi, il ministro indossi, oltre alla mascherina, guanti monouso.

 
Allegato 2
Protocollo con le Comunita' ebraiche italiane
L'esigenza di adottare misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 rende necessario la redazione di un Protocollo con le confessioni religiose.
Il Protocollo, nel rispetto del diritto alla liberta' di culto, prescinde dall'esistenza di accordi bilaterali, contemperando l'esercizio della liberta' religiosa con le esigenze di contenere l'epidemia in atto.
Al fine di agevolare l'esercizio delle manifestazioni del culto, sono predisposte le seguenti misure.

Accesso ai luoghi di culto in occasione di celebrazioni religiose

1.1 E' consentita ogni celebrazione e ogni incontro di natura religiosa nel rispetto di tutte le norme precauzionali previste in tema di contenimento dell'emergenza epidemiologica in corso. In particolare i partecipanti sono tenuti ad indossare idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e devono mantenere le distanze interpersonali di almeno un metro.
1.2 Nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le persone, il legale rappresentante dell'Ente individua il responsabile del luogo di culto al fine di stabilire la capienza massima dell'edificio di culto, tenendo conto degli eventuali sistemi di aerazione disponibili e della distanza minima di sicurezza, che deve essere pari ad almeno un metro laterale e frontale e, comunque non superando le 200 unita'.
1.3 Coloro che accedono ai luoghi di culto per le funzioni religiose sono tenuti a indossare mascherine.
1.4 L'accesso individuale ai luoghi di culto si deve svolgere in modo da evitare ogni assembramento sia nell'edificio sia nei luoghi annessi; ogni celebrazione dovra' svolgersi in tempi contenuti.
1.5 Alle autorita' religiose e' affidata la responsabilita' di individuare forme idonee di celebrazione dei riti allo scopo di garantire il distanziamento interpersonale, facendo rispettare tutte le prescrizioni di sicurezza.
1.6 L'accesso al luogo di culto, in questa fase di transizione, resta contingentato e regolato da volontari e/o collaboratori che - indossando adeguati dispositivi di protezione individuale, guanti monouso e un evidente segno di riconoscimento - favoriscono l'accesso e l'uscita e vigilano sul numero massimo di presenze consentite. Laddove la partecipazione attesa superi significativamente il numero massimo di presenze consentite, si consideri l'ipotesi di incrementare il numero delle funzioni.
1.7 Per favorire un accesso ordinato, si utilizzino, ove presenti, piu' ingressi, eventualmente distinguendo quelli riservati all'entrata da quelli riservati all'uscita. Durante l'entrata e l'uscita le porte rimangano aperte per favorire un flusso piu' sicuro ed evitare che porte e maniglie siano toccate.
1.8 Non e' consentito accedere al luogo della celebrazione a coloro che sono stati in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti. Parimenti, non e' consentito l'accesso in caso di sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C.
1.9 Si da' indicazione, ove possibile e consentito, di svolgere le funzioni negli spazi esterni dei luoghi di culto, avendo cura che, alla conclusione, i partecipanti si allontanino rapidamente dall'area dell'incontro.
1.10 In relazione a particolari aspetti del culto che potrebbero implicare contatti ravvicinati, e' affidata alle autorita' religiose competenti la responsabilita' di individuare le forme piu' idonee a mantenere le cautele necessarie ad escludere ogni rischio di contagio e di trasmissione del virus.
1.11 I ministri di culto possono svolgere attivita' di culto ed eccezionalmente spostarsi anche oltre i confini della Regione, sempre che ricorrano le motivazioni previste dalla normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto in tema di autocertificazione, corredata altresi' dalla certificazione dell'ente di culto.

Attenzioni da osservare nelle celebrazioni religiose

2.1 Per favorire il rispetto delle norme di distanziamento, e' necessario ridurre al minimo la presenza di ministri officianti, che sono, comunque, sempre tenuti al rispetto della distanza minima.
2.2 E' consentita la presenza di un solo cantore.
2.3 Gli aderenti alle rispettive comunita' assicurino il rispetto della distanza di sicurezza per almeno un metro.

Igienizzazione dei luoghi e degli oggetti

3.1 I luoghi di culto devono essere adeguatamente igienizzati prima e dopo ogni celebrazione o incontro.
3.2 All'ingresso del luogo di culto dovranno essere disponibili, per coloro che ne fossero sprovvisti, mascherine e liquidi igienizzanti e un incaricato della sicurezza esterna, individuato a cura della autorita' religiosa e munito di un distintivo, vigilera' sul rispetto del distanziamento sociale e limitera' l'accesso fino all'esaurimento della capienza stabilita.

Comunicazione

4.1 Sara' cura del responsabile del luogo di culto rendere noto i contenuti del presente Protocollo attraverso le modalita' che assicurino la migliore diffusione.
4.2 All'ingresso del luogo di culto dovra' essere affisso un cartello con le indicazioni essenziali, tra le quali non dovranno mancare:
- il numero massimo dei partecipanti ammessi, in relazione alla capienza dell'edificio;
- il divieto di ingresso per chi presenta sintomi influenzali/respiratori, temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C o e' stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti;
- l'obbligo di rispettare sempre il mantenimento della distanza di sicurezza, l'osservanza di regole di igiene delle mani, l'uso di idonei dispositivi di protezione personale, a partire da una mascherina che copra naso e bocca.

Altri suggerimenti

5.1 Ove il luogo di culto non sia idoneo al rispetto delle indicazioni del presente Protocollo, puo' essere valutata la possibilita' di svolgere le funzioni all'aperto, assicurandone la dignita' e il rispetto della normativa sanitaria, con la partecipazione massima di 1.000 persone.

Il Comitato Tecnico-Scientifico, nella seduta n. 71 del 12 maggio 2020 e n. 73 del 14 maggio 2020, ha esaminato e approvato il presente "Protocollo con le Comunita' Ebraiche Italiane", con le raccomandazioni che sono state recepite. Il testo finale emendato, su richiesta, e' stato trasmesso, in data odierna, al Comitato Tecnico Scientifico.

Il presente Protocollo entrera' in vigore a far data dal giorno 18 maggio 2020.

I rappresentanti Prof. Avv. Cons. Pref.
Giuseppe Conte Luciana Lamorgese
Presidente Ministro
del Consiglio dell'Interno

Roma, 15 maggio 2020

 
Allegato 3
Protocollo con le Chiese Protestanti, Evangeliche, Anglicane
L'esigenza di adottare misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 rende necessario la redazione di un Protocollo con le confessioni religiose.
Il Protocollo, nel rispetto del diritto alla liberta' di culto, prescinde dall'esistenza di accordi bilaterali, contemperando l'esercizio della liberta' religiosa con le esigenze di contenere l'epidemia in atto.
Al fine di agevolare l'esercizio delle manifestazioni del culto, sono predisposte le seguenti misure.

Accesso ai luoghi di culto in occasione di celebrazioni religiose

1.12 E' consentita ogni celebrazione e ogni incontro di natura religiosa nel rispetto di tutte le norme precauzionali previste in tema di contenimento dell'emergenza epidemiologica in corso. In particolare i partecipanti sono tenuti ad indossare idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e devono mantenere le distanze interpersonali di almeno un metro.
1.13 Nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le persone, il legale rappresentante dell'Ente individua il responsabile del luogo di culto al fine di stabilire la capienza massima dell'edificio di culto, tenendo conto degli eventuali sistemi di aerazione disponibili e della distanza minima di sicurezza, che deve essere pari ad almeno un metro laterale e frontale e, comunque non superando le 200 unita'.
1.14 Coloro che accedono ai luoghi di culto per le funzioni religiose sono tenuti a indossare mascherine.
1.15 L'accesso individuale ai luoghi di culto si deve svolgere in modo da evitare ogni assembramento sia nell'edificio sia nei luoghi annessi; ogni celebrazione dovra' svolgersi in tempi contenuti.
1.16 Alle autorita' religiose e' affidata la responsabilita' di individuare forme idonee di celebrazione dei riti allo scopo di garantire il distanziamento interpersonale, facendo rispettare tutte le prescrizioni di sicurezza.
1.17 L'accesso al luogo di culto, in questa fase di transizione, resta contingentato e regolato da volontari e/o collaboratori che - indossando adeguati dispositivi di protezione individuale, guanti monouso e un evidente segno di riconoscimento - favoriscono l'accesso e l'uscita e vigilano sul numero massimo di presenze consentite. Laddove la partecipazione attesa superi significativamente il numero massimo di presenze consentite, si consideri l'ipotesi di incrementare il numero delle funzioni.
1.18 Per favorire un accesso ordinato, si utilizzino, ove presenti, piu' ingressi, eventualmente distinguendo quelli riservati all'entrata da quelli riservati all'uscita. Durante l'entrata e l'uscita le porte rimangano aperte per favorire un flusso piu' sicuro ed evitare che porte e maniglie siano toccate.
1.19 Non e' consentito accedere al luogo della celebrazione a coloro che sono stati in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti. Parimenti, non e' consentito l'accesso in caso di sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C.
1.20 Si da' indicazione, ove possibile e previsto dalle rispettive confessioni religiose, di svolgere le funzioni negli spazi esterni dei luoghi di culto, avendo cura che, alla conclusione, i partecipanti si allontanino rapidamente dall'area dell'incontro.
1.21 In relazione a particolari aspetti del culto che potrebbero implicare contatti ravvicinati, e' affidata alle autorita' religiose competenti la responsabilita' di individuare, per ciascuna confessione, le forme piu' idonee a mantenere le cautele necessarie ad escludere ogni rischio di contagio e di trasmissione del virus.
1.22 I ministri di culto possono svolgere attivita' di culto ed eccezionalmente spostarsi anche oltre i confini della Regione, sempre che ricorrano le motivazioni previste dalla normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto in tema di autocertificazione, corredata altresi' dalla certificazione dell'ente di culto o della confessione di riferimento.

Attenzioni da osservare nelle funzioni liturgiche

2.1 Per favorire il rispetto delle norme di distanziamento, e' necessario ridurre al minimo la presenza di ministri officianti, che sono, comunque, sempre tenuti al rispetto della distanza minima.
2.2 Ove prevista, e' consentita la presenza di un solo cantore e di un solo organista, adeguatamente distanziati.
2.3 Gli aderenti alle rispettive comunita' assicurino il rispetto della distanza di sicurezza per almeno un metro.
2.4 La distribuzione della Comunione - Cena del Signore avverra' dopo che il celebrante e l'eventuale ministro straordinario avranno curato l'igiene delle loro mani e indossato guanti monouso; gli stessi - indossando mascherina, avendo massima attenzione a coprirsi naso e bocca e mantenendo un'adeguata distanza di sicurezza - avranno cura di offrire il Pane senza venire a contatto con i fedeli.
2.5 Si ritiene imprescindibile, se dal punto di vista liturgico non risulta possibile espungere dalla cerimonia religiosa le fasi dei riti precedentemente rappresentati dove maggiore e' il rischio di contagio da SARS-CoV-2, richiamare gli officianti e tutti coloro ad ogni titolo coinvolti alla vigilanza nelle cerimonie ad un assoluto rispetto delle norme igienico-sanitarie, dell'uso dei dispositivi di protezione delle vie aeree e del distanziamento sociale.

Igienizzazione dei luoghi e degli oggetti

3.3 I luoghi di culto devono essere adeguatamente igienizzati prima e dopo ogni celebrazione o incontro.
3.4 All'ingresso del luogo di culto dovranno essere disponibili, per coloro che ne fossero sprovvisti, mascherine e liquidi igienizzanti e un incaricato della sicurezza esterna, individuato a cura della autorita' religiosa e munito di un distintivo, vigilera' sul rispetto del distanziamento sociale e limitera' l'accesso fino all'esaurimento della capienza stabilita.

Comunicazione

4.1 Sara' cura di ogni autorita' religiosa rendere noto i contenuti del presente Protocollo attraverso le modalita' che assicurino la migliore diffusione.
4.2 All'ingresso del luogo di culto dovra' essere affisso un cartello con le indicazioni essenziali, tra le quali non dovranno mancare:
- il numero massimo dei partecipanti ammessi, in relazione alla capienza dell'edificio;
- il divieto di ingresso per chi presenta sintomi influenzali/respiratori, temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C o e' stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti;
- l'obbligo di rispettare sempre il mantenimento della distanza di sicurezza, l'osservanza di regole di igiene delle mani, l'uso di idonei dispositivi di protezione personale, a partire da una mascherina che copra naso e bocca.

Altri suggerimenti

5.1 Ove il luogo di culto non sia idoneo al rispetto delle indicazioni del presente Protocollo, puo' essere valutata la possibilita' di svolgere le funzioni all'aperto, assicurandone la dignita' e il rispetto della normativa sanitaria, con la partecipazione massima di 1.000 persone.

Il Comitato Tecnico-Scientifico, nella seduta n. 71 del 12 maggio 2020 e n. 73 del 14 maggio 2020, ha esaminato e approvato il presente "Protocollo con le Chiese Protestanti, Evangeliche, Anglicane", con le raccomandazioni che sono state recepite. Il testo finale emendato, su richiesta, e' stato trasmesso, in data odierna, al Comitato Tecnico Scientifico.

Il presente Protocollo entrera' in vigore a far data dal giorno 18 maggio 2020.

I rappresentanti Prof. Avv. Cons. Pref.
Giuseppe Conte Luciana Lamorgese
Presidente Ministro
del Consiglio dell'Interno

Roma, 15 maggio 2020

 
Allegato 4
Protocollo con le Comunita' ortodosse
L'esigenza di adottare misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 rende necessario la redazione di un Protocollo con le confessioni religiose.
Il Protocollo, nel rispetto del diritto alla liberta' di culto, prescinde dall'esistenza di accordi bilaterali, contemperando l'esercizio della liberta' religiosa con le esigenze di contenere l'epidemia in atto.
Al fine di agevolare l'esercizio delle manifestazioni del culto, sono predisposte le seguenti misure.

Accesso ai luoghi di culto in occasione di celebrazioni religiose

1.23 E' consentita ogni celebrazione e ogni incontro di natura religiosa nel rispetto di tutte le norme precauzionali previste in tema di contenimento dell'emergenza epidemiologica in corso. In particolare i partecipanti sono tenuti ad indossare idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e devono mantenere le distanze interpersonali di almeno un metro.
1.24 Nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le persone, il legale rappresentante dell'Ente individua il responsabile del luogo di culto al fine di stabilire la capienza massima dell'edificio di culto, tenendo conto degli eventuali sistemi di aerazione disponibili e della distanza minima di sicurezza, che deve essere pari ad almeno un metro laterale e frontale e, comunque non superando le 200 unita'.
1.25 Coloro che accedono ai luoghi di culto per le funzioni religiose sono tenuti a indossare mascherine.
1.26 L'accesso individuale ai luoghi di culto si deve svolgere in modo da evitare ogni assembramento sia nell'edificio sia nei luoghi annessi; ogni celebrazione dovra' svolgersi in tempi contenuti.
1.27 Alle autorita' religiose e' affidata la responsabilita' di individuare forme idonee di celebrazione dei riti allo scopo di garantire il distanziamento interpersonale, facendo rispettare tutte le prescrizioni di sicurezza.
1.28 L'accesso al luogo di culto, in questa fase di transizione, resta contingentato e regolato da volontari e/o collaboratori che - indossando adeguati dispositivi di protezione individuale, guanti monouso e un evidente segno di riconoscimento - favoriscono l'accesso e l'uscita e vigilano sul numero massimo di presenze consentite. Laddove la partecipazione attesa superi significativamente il numero massimo di presenze consentite, si consideri l'ipotesi di incrementare il numero delle funzioni.
1.29 Per favorire un accesso ordinato, si utilizzino, ove presenti, piu' ingressi, eventualmente distinguendo quelli riservati all'entrata da quelli riservati all'uscita. Durante l'entrata e l'uscita le porte rimangano aperte per favorire un flusso piu' sicuro ed evitare che porte e maniglie siano toccate.
1.30 Non e' consentito accedere al luogo della celebrazione a coloro che sono stati in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti. Parimenti, non e' consentito l'accesso in caso di sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C.
1.31 Si da' indicazione, ove possibile e previsto dalle rispettive confessioni religiose, di svolgere le funzioni negli spazi esterni dei luoghi di culto, avendo cura che, alla conclusione, i partecipanti si allontanino rapidamente dall'area dell'incontro.
1.32 In relazione a particolari aspetti del culto che potrebbero implicare contatti ravvicinati, e' affidata alle autorita' religiose competenti la responsabilita' di individuare, per ciascuna confessione, le forme piu' idonee a mantenere le cautele necessarie ad escludere ogni rischio di contagio e di trasmissione del virus.
1.33 I ministri di culto (sacerdoti) possono svolgere attivita' di culto ed eccezionalmente spostarsi anche oltre i confini della Regione, sempre che ricorrano le motivazioni previste dalla normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto in tema di autocertificazione, corredata altresi' dalla certificazione dell'ente di culto o della confessione di riferimento.

Attenzioni da osservare nelle funzioni liturgiche

2.1 Per favorire il rispetto delle norme di distanziamento, e' necessario ridurre al minimo la presenza di ministri officianti, che sono, comunque, sempre tenuti al rispetto della distanza minima.
2.2 E' consentita la presenza di un cantore che possa salmodiare a voce bassa.
2.3 Gli aderenti alle rispettive comunita' assicurino il rispetto della distanza di sicurezza per almeno un metro.
2.4 La distribuzione della Comunione avverra' dopo che il celebrante e l'eventuale ministro straordinario avranno curato l'igiene delle loro mani e indossato guanti monouso; gli stessi - indossando mascherina, avendo massima attenzione a coprirsi naso e bocca e mantenendo un'adeguata distanza di sicurezza - avranno cura di offrire l'Eucarestia in conclusione della Divina Liturgia senza venire a contatto con i fedeli.
2.5 Si ritiene imprescindibile, se dal punto di vista liturgico non risulta possibile espungere dalla cerimonia religiosa le fasi dei riti precedentemente rappresentati dove maggiore e' il rischio di contagio da SARS-CoV-2, richiamare gli officianti e tutti coloro ad ogni titolo coinvolti alla vigilanza nelle cerimonie ad un assoluto rispetto delle norme igienico-sanitarie, dell'uso dei dispositivi di protezione delle vie aeree e del distanziamento sociale.

Igienizzazione dei luoghi e degli oggetti

3.5 I luoghi di culto devono essere adeguatamente igienizzati prima e dopo ogni celebrazione o incontro.
3.6 All'ingresso del luogo di culto dovranno essere disponibili, per coloro che ne fossero sprovvisti, mascherine e liquidi igienizzanti e un incaricato della sicurezza esterna, individuato a cura della autorita' religiosa e munito di un distintivo, vigilera' sul rispetto del distanziamento sociale e limitera' l'accesso fino all'esaurimento della capienza stabilita.

Comunicazione

4.1 Sara' cura del responsabile del luogo di culto (parroco) rendere noto i contenuti del presente Protocollo attraverso le modalita' che assicurino la migliore diffusione.
4.2 All'ingresso del luogo di culto dovra' essere affisso un cartello con le indicazioni essenziali, tra le quali non dovranno mancare:
- il numero massimo dei partecipanti ammessi, in relazione alla capienza dell'edificio;
- il divieto di ingresso per chi presenta sintomi influenzali/respiratori, temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C o e' stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti;
- l'obbligo di rispettare sempre il mantenimento della distanza di sicurezza, l'osservanza di regole di igiene delle mani, l'uso di idonei dispositivi di protezione personale, a partire da una mascherina che copra naso e bocca.

Altri suggerimenti

5.1 Ove il luogo di culto non sia idoneo al rispetto delle indicazioni del presente Protocollo, puo' essere valutata la possibilita' di svolgere le funzioni all'aperto, assicurandone la dignita' e il rispetto della normativa sanitaria, con la partecipazione massima di 1.000 persone.

Il Comitato Tecnico-Scientifico, nella seduta n. 71 del 12 maggio 2020 e n. 73 del 14 maggio 2020, ha esaminato e approvato il presente "Protocollo con le Comunita' ortodosse", con le raccomandazioni che sono state recepite. Il testo finale emendato, su richiesta, e' stato trasmesso, in data odierna, al Comitato Tecnico Scientifico.

Il presente Protocollo entrera' in vigore a far data dal giorno 18 maggio 2020.

I rappresentanti Prof. Avv. Cons. Pref.
Giuseppe Conte Luciana Lamorgese
Presidente Ministro
del Consiglio dell'Interno

Roma, 15 maggio 2020

 
Allegato 5
Protocollo con le Comunita' Induista, Buddista (Unione Buddista e
Soka Gakkai), Baha'i e Sikh
L'esigenza di adottare misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 rende necessario la redazione di un Protocollo con le confessioni religiose.
Il Protocollo, nel rispetto del diritto alla liberta' di culto, prescinde dall'esistenza di accordi bilaterali, contemperando l'esercizio della liberta' religiosa con le esigenze di contenere l'epidemia in atto.
Al fine di agevolare l'esercizio delle manifestazioni del culto, sono predisposte le seguenti misure.

Accesso ai luoghi di culto in occasione di funzioni religiose

1.34 E' consentita ogni celebrazione di natura religiosa nel rispetto di tutte le norme precauzionali previste in tema di contenimento dell'emergenza epidemiologica in corso. In particolare i partecipanti sono tenuti ad indossare idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e devono mantenere le distanze interpersonali di almeno un metro.
1.35 Nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le persone, il legale rappresentante dell'Ente individua il responsabile del luogo di culto al fine di stabilire la capienza massima dell'edificio di culto, tenendo conto degli eventuali sistemi di aerazione disponibili e della distanza minima di sicurezza, che deve essere pari ad almeno un metro laterale e frontale e, comunque non superando le 200 unita'.
1.36 Coloro che accedono ai luoghi di culto per la funzione religiosa sono tenuti a indossare mascherine.
1.37 L'accesso individuale ai luoghi di culto si deve svolgere in modo da evitare ogni assembramento sia nell'edificio sia nei luoghi annessi; ogni celebrazione dovra' svolgersi in tempi contenuti.
1.38 Alle autorita' religiose o responsabili del luogo di culto e' affidato il compito di individuare forme idonee di celebrazione dei riti allo scopo di garantire il distanziamento interpersonale, facendo rispettare tutte le prescrizioni di sicurezza.
1.39 L'accesso al luogo di culto, in questa fase di transizione, resta contingentato e regolato da volontari e/o collaboratori che - indossando adeguati dispositivi di protezione individuale, guanti monouso e un evidente segno di riconoscimento - favoriscono l'accesso e l'uscita e vigilano sul numero massimo di presenze consentite. Laddove la partecipazione prevista superi significativamente il numero massimo di presenze consentite, si consideri l'ipotesi di incrementare il numero delle funzioni.
1.40 Per favorire un accesso ordinato, si utilizzino, ove presenti, piu' ingressi, eventualmente distinguendo quelli riservati all'entrata da quelli riservati all'uscita. Durante l'entrata e l'uscita le porte rimangano aperte per favorire un flusso piu' sicuro ed evitare che porte e maniglie siano toccate.
1.41 Non e' consentito accedere al luogo della funzione religiosa a coloro che sono stati in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti. Parimenti, non e' consentito l'accesso in caso di sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C.
1.42 Si da' indicazione, ove possibile e previsto dalle rispettive Comunita' religiose, di svolgere le funzioni negli spazi esterni dei luoghi di culto, avendo cura che, alla conclusione, i partecipanti si allontanino rapidamente dall'area della funzione religiosa.
1.43 In relazione a particolari aspetti del culto che potrebbero implicare contatti ravvicinati, e' affidata alle autorita' religiose competenti la responsabilita' di individuare le forme piu' idonee a mantenere le cautele necessarie ad escludere ogni rischio di contagio e di trasmissione del virus.
1.44 Le autorita' religiose, i ministri di culto o i responsabili del luogo di culto (uomini e donne) autorizzati dalle rispettive confessioni religiose possono svolgere attivita' di culto ed eccezionalmente spostarsi anche oltre i confini della Regione, sempre che ricorrano le motivazioni elencate nella normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto in tema di autocertificazione, corredata altresi' dalla certificazione della confessione di riferimento.

Attenzioni da osservare nelle funzioni religiose

2.1 Per favorire il rispetto delle norme di distanziamento, e' necessario ridurre al minimo la presenza di ministri officianti, che sono, comunque, sempre tenuti al rispetto della distanza minima.
2.2 Ove previsto, e' consentita la presenza di un solo cantore e di un solo organista, adeguatamente distanziati.
2.3 Gli aderenti alle rispettive comunita' assicurino il rispetto della distanza di sicurezza per almeno un metro.

Igienizzazione dei luoghi e degli oggetti

3.7 I luoghi di culto devono essere adeguatamente igienizzati prima e dopo ogni funzione.
3.8 All'ingresso del luogo di culto dovranno essere disponibili, per coloro che ne fossero sprovvisti, mascherine e liquidi igienizzanti e un incaricato della sicurezza esterna, individuato a cura della autorita' religiosa e munito di un distintivo, vigilera' sul rispetto del distanziamento sociale e limitera' l'accesso fino all'esaurimento della capienza stabilita.

Comunicazione

4.1 Sara' cura del responsabile del luogo di culto rendere noto i contenuti del presente Protocollo attraverso le modalita' che assicurino la migliore diffusione.
4.2 All'ingresso del luogo di culto dovra' essere affisso un cartello con le indicazioni essenziali, tra le quali non dovranno mancare:
- il numero massimo dei partecipanti ammessi, in relazione alla capienza dell'edificio;
- il divieto di ingresso per chi presenta sintomi influenzali/respiratori, temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C o e' stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti;
- l'obbligo di rispettare sempre il mantenimento della distanza di sicurezza, l'osservanza di regole di igiene delle mani, l'uso di idonei dispositivi di protezione personale, a partire da una mascherina che copra naso e bocca.

Altri suggerimenti

5.1 Ove il luogo di culto non sia idoneo al rispetto delle indicazioni del presente Protocollo, puo' essere valutata la possibilita' di svolgere le funzioni all'aperto, assicurandone la dignita' e il rispetto della normativa sanitaria, con la partecipazione massima di 1.000 persone.

Il Comitato Tecnico-Scientifico, nella seduta n. 71 del 12 maggio 2020 e n. 73 del 14 maggio 2020, ha esaminato e approvato il presente Protocollo con le confessioni "Comunita' Induista, Buddista (Unione Buddista e Soka Gakkai), Baha'i e Sikh", con le raccomandazioni che sono state recepite. Il testo finale emendato, su richiesta, e' stato trasmesso, in data odierna, al Comitato Tecnico Scientifico.

Il presente Protocollo entrera' in vigore a far data dal giorno 18 maggio 2020.

I rappresentanti Prof. Avv. Cons. Pref.
Giuseppe Conte Luciana Lamorgese
Presidente Ministro
del Consiglio dell'Interno

Roma, 15 maggio 2020

 
Allegato 6
Protocollo con le Comunita' Islamiche
L'esigenza di adottare misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 rende necessario la redazione di un Protocollo con le confessioni religiose.
Il Protocollo, nel rispetto del diritto alla liberta' di culto, prescinde dall'esistenza di accordi bilaterali, contemperando l'esercizio della liberta' religiosa con le esigenze di contenere l'epidemia in atto.
Al fine di agevolare l'esercizio delle manifestazione del culto, sono predisposte le seguenti misure.

Accesso ai luoghi di culto in occasione di preghiera

1.45 E' consentita ogni celebrazione di natura religiosa nel rispetto di tutte le norme precauzionali previste in tema di contenimento dell'emergenza epidemiologica in corso. In particolare i partecipanti sono tenuti ad indossare idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e devono mantenere le distanze interpersonali di almeno un metro.
1.46 Nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le persone, il legale rappresentante dell'Ente individua il responsabile del luogo di culto al fine di stabilire la capienza massima dell'edificio di culto, tenendo conto degli eventuali sistemi di aerazione disponibili e della distanza minima di sicurezza, che deve essere pari ad almeno un metro laterale e frontale e, comunque non superando le 200 unita'.
1.47 Coloro che accedono ai luoghi di culto per la preghiera sono tenuti a indossare mascherine.
1.48 L'accesso individuale ai luoghi di culto si deve svolgere in modo da evitare ogni assembramento sia nell'edificio sia nei luoghi annessi; ogni celebrazione dovra' svolgersi in tempi contenuti.
1.49 Alle autorita' religiose e' affidata la responsabilita' di individuare forme idonee di preghiera allo scopo di garantire il distanziamento interpersonale, facendo rispettare tutte le prescrizioni di sicurezza.
1.50 L'accesso al luogo di culto, in questa fase di transizione, resta contingentato e regolato da volontari e/o collaboratori che - indossando adeguati dispositivi di protezione individuale, guanti monouso e un evidente segno di riconoscimento - favoriscono l'accesso e l'uscita e vigilano sul numero massimo di presenze consentite. Laddove la partecipazione prevista superi significativamente il numero massimo di presenze consentite, si consideri l'ipotesi di incrementare il numero delle funzioni.
1.51 Per favorire un accesso ordinato, si utilizzino, ove presenti, piu' ingressi, eventualmente distinguendo quelli riservati all'entrata da quelli riservati all'uscita. Durante l'entrata e l'uscita le porte rimangano aperte per favorire un flusso piu' sicuro ed evitare che porte e maniglie siano toccate.
1.52 Non e' consentito accedere al luogo della preghiera a coloro che sono stati in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti. Parimenti, non e' consentito l'accesso in caso di sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C.
1.53 Si da' indicazione, ove possibile e previsto dalle rispettive comunita', di svolgere le funzioni negli spazi esterni dei luoghi di culto, avendo cura che, alla conclusione, i partecipanti si allontanino rapidamente dall'area della preghiera.
1.54 In relazione a particolari aspetti del culto che potrebbero implicare contatti ravvicinati, e' affidata alle autorita' religiose competenti la responsabilita' di individuare le forme piu' idonee a mantenere le cautele necessarie ad escludere ogni rischio di contagio e di trasmissione del virus.
1.55 I ministri di culto o responsabili di comunita' (uomini e donne) autorizzati dai rispettivi organismi religiosi possono svolgere attivita' di culto ed eccezionalmente spostarsi anche oltre i confini della Regione, sempre che ricorrano le motivazioni elencate nella normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto in tema di autocertificazione, corredata altresi' dalla certificazione del responsabile della comunita'.

Attenzioni da osservare nella preghiera

2.1 Per favorire il rispetto delle norme di distanziamento, e' necessario ridurre al minimo la presenza di ministri officianti, che sono, comunque, sempre tenuti al rispetto della distanza minima.
2.2 Gli aderenti alle rispettive comunita' assicurino il rispetto della distanza di sicurezza per almeno un metro.
2.3 Si ritiene imprescindibile, se dal punto di vista liturgico non risulta possibile espungere dalla cerimonia religiosa le fasi dei riti precedentemente rappresentati dove maggiore e' il rischio di contagio da SARS-CoV-2, richiamare gli officianti e tutti coloro ad ogni titolo coinvolti alla vigilanza nelle cerimonie ad un assoluto rispetto delle norme igienico-sanitarie, dell'uso dei dispositivi di protezione delle vie aeree e del distanziamento sociale - in particolare ove sia prevista la posizione in ginocchio.

Igienizzazione dei luoghi e degli oggetti

3.9 I luoghi di culto devono essere adeguatamente igienizzati prima e dopo ogni preghiera.
3.10 All'ingresso del luogo di culto dovranno essere disponibili, per coloro che ne fossero sprovvisti, mascherine e liquidi igienizzanti e un incaricato della sicurezza esterna, individuato a cura della autorita' religiosa e munito di un distintivo, vigilera' sul rispetto del distanziamento sociale e limitera' l'accesso fino all'esaurimento della capienza stabilita.

Comunicazione

4.1 Sara' cura di ogni autorita' religiosa rendere noto i contenuti del presente Protocollo attraverso le modalita' che assicurino la migliore diffusione.
4.2 All'ingresso del luogo di culto dovra' essere affisso un cartello con le indicazioni essenziali, tra le quali non dovranno mancare:
- il numero massimo dei partecipanti ammessi, in relazione alla capienza dell'edificio;
- il divieto di ingresso per chi presenta sintomi influenzali/respiratori, temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C o e' stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti;
- l'obbligo di rispettare sempre il mantenimento della distanza di sicurezza, l'osservanza di regole di igiene delle mani, l'uso di idonei dispositivi di protezione personale, a partire da una mascherina che copra naso e bocca.

Altri suggerimenti

5.1 Ove il luogo di culto non sia idoneo al rispetto delle indicazioni del presente Protocollo, puo' essere valutata la possibilita' di svolgere le funzioni all'aperto, assicurandone la dignita' e il rispetto della normativa sanitaria, con la partecipazione massima di 1.000 persone.
5.2 Il luogo di culto restera' chiuso qualora non si sia in grado di rispettare le misure sopra disciplinate.

Il Comitato Tecnico-Scientifico, nella seduta n. 71 del 12 maggio 2020 e n. 73 del 14 maggio 2020, ha esaminato e approvato il presente "Protocollo con le Comunita' Islamiche", con le raccomandazioni che sono state recepite. Il testo finale emendato, su richiesta, e' stato trasmesso, in data odierna, al Comitato Tecnico Scientifico.

Il presente Protocollo entrera' in vigore a far data dal giorno 18 maggio 2020.

I rappresentanti Prof. Avv. Cons. Pref.
Giuseppe Conte Luciana Lamorgese
Presidente Ministro
del Consiglio dell'Interno

Roma, 15 maggio 2020

 
Allegato 7
Protocollo con la Comunita' della Chiesa di Gesu' Cristo
dei Santi degli ultimi giorni
L'esigenza di adottare misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 rende necessario la redazione di un Protocollo con le confessioni religiose.
Il Protocollo, nel rispetto del diritto alla liberta' di culto, prescinde dall'esistenza di accordi bilaterali, contemperando l'esercizio della liberta' religiosa con le esigenze di contenere l'epidemia in atto.
Al fine di agevolare l'esercizio delle manifestazione del culto, sono predisposte le seguenti misure.

Accesso ai luoghi di culto in occasione di celebrazioni religiose

1.56 E' consentita ogni celebrazione e ogni incontro di natura religiosa nel rispetto di tutte le norme precauzionali previste in tema di contenimento dell'emergenza epidemiologica in corso. In particolare i partecipanti sono tenuti ad indossare idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e devono mantenere le distanze interpersonali di almeno un metro.
1.57 Nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le persone, il legale rappresentante dell'Ente individua il responsabile del luogo di culto al fine di stabilire la capienza massima dell'edificio di culto, tenendo conto degli eventuali sistemi di aerazione disponibili e della distanza minima di sicurezza, che deve essere pari ad almeno un metro laterale e frontale e, comunque non superando le 200 unita'.
1.58 Coloro che accedono ai luoghi di culto per le funzioni religiose sono tenuti a indossare mascherine.
1.59 L'accesso individuale ai luoghi di culto si deve svolgere in modo da evitare ogni assembramento sia nell'edificio sia nei luoghi annessi; ogni celebrazione dovra' svolgersi in tempi contenuti.
1.60 Alle autorita' religiose e' affidata la responsabilita' di individuare forme idonee di celebrazione dei riti allo scopo di garantire il distanziamento interpersonale, facendo rispettare tutte le prescrizioni di sicurezza.
1.61 L'accesso al luogo di culto, in questa fase di transizione, resta contingentato e regolato da volontari e/o collaboratori che - indossando adeguati dispositivi di protezione individuale, guanti monouso e un evidente segno di riconoscimento - favoriscono l'accesso e l'uscita e vigilano sul numero massimo di presenze consentite. Laddove la partecipazione prevista superi significativamente il numero massimo di presenze consentite, si consideri l'ipotesi di incrementare il numero delle funzioni.
1.62 Per favorire un accesso ordinato, si utilizzino, ove presenti, piu' ingressi, eventualmente distinguendo quelli riservati all'entrata da quelli riservati all'uscita. Durante l'entrata e l'uscita le porte rimangano aperte per favorire un flusso piu' sicuro ed evitare che porte e maniglie siano toccate.
1.63 Non e' consentito accedere al luogo della celebrazione a coloro che sono stati in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti. Parimenti, non e' consentito l'accesso in caso di sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C.
1.64 Si da' indicazione, ove possibile e previsto dalle rispettive confessioni religiose, di svolgere le funzioni negli spazi esterni dei luoghi di culto, avendo cura che, alla conclusione, i partecipanti si allontanino rapidamente dall'area dell'incontro.
1.65 In relazione a particolari aspetti del culto che potrebbero implicare contatti ravvicinati, e' affidata alle autorita' religiose competenti la responsabilita' di individuare, per ciascuna confessione, le forme piu' idonee a mantenere le cautele necessarie ad escludere ogni rischio di contagio e di trasmissione del virus.
1.66 I ministri di culto possono svolgere attivita' di culto ed eccezionalmente spostarsi anche oltre i confini della Regione, sempre che ricorrano le motivazioni previste dalla normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto in tema di autocertificazione, corredata altresi' dalla certificazione dell'ente di culto o della confessione di riferimento.

Attenzioni da osservare nelle funzioni liturgiche

2.1 Per favorire il rispetto delle norme di distanziamento, e' necessario ridurre al minimo la presenza di ministri officianti, che sono, comunque, sempre tenuti al rispetto della distanza minima.
2.2 Ove prevista, e' consentita la presenza di un solo cantore e di un solo organista, adeguatamente distanziati.
2.3 Gli aderenti alle rispettive comunita' assicurino il rispetto della distanza di sicurezza per almeno un metro.
2.4 La distribuzione del Pane e dell'Acqua avverra' dopo che il celebrante avra' curato l'igiene delle mani e indossato guanti monouso; lo stesso indossando mascherina, avendo massima attenzione a coprirsi naso e bocca e mantenendo un'adeguata distanza di sicurezza - avra' cura di offrire il Pane e l'Acqua senza venire a contatto con i fedeli.
2.5 Si ritiene imprescindibile, se dal punto di vista liturgico non risulta possibile espungere dalla cerimonia religiosa le fasi dei riti precedentemente rappresentati dove maggiore e' il rischio di contagio da SARS-CoV-2, richiamare gli officianti e tutti coloro ad ogni titolo coinvolti alla vigilanza nelle cerimonie ad un assoluto rispetto delle norme igienico-sanitarie, dell'uso dei dispositivi di protezione delle vie aeree e del distanziamento sociale.

Igienizzazione dei luoghi e degli oggetti

3.11 I luoghi di culto devono essere adeguatamente igienizzati prima e dopo ogni celebrazione o incontro.
3.12 All'ingresso del luogo di culto dovranno essere disponibili, per coloro che ne fossero sprovvisti, mascherine e liquidi igienizzanti e un incaricato della sicurezza esterna, individuato a cura della autorita' religiosa e munito di un distintivo, vigilera' sul rispetto del distanziamento sociale e limitera' l'accesso fino all'esaurimento della capienza stabilita.

Comunicazione

4.1 Sara' cura di ogni autorita' religiosa rendere noto i contenuti del presente Protocollo attraverso le modalita' che assicurino la migliore diffusione.
4.2 All'ingresso del luogo di culto dovra' essere affisso un cartello con le indicazioni essenziali, tra le quali non dovranno mancare:
- il numero massimo dei partecipanti ammessi, in relazione alla capienza dell'edificio;
- il divieto di ingresso per chi presenta sintomi influenzali/respiratori, temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C o e' stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti;
- l'obbligo di rispettare sempre il mantenimento della distanza di sicurezza, l'osservanza di regole di igiene delle mani, l'uso di idonei dispositivi di protezione personale, a partire da una mascherina che copra naso e bocca.

Altri suggerimenti

5.1 Ove il luogo di culto non sia idoneo al rispetto delle indicazioni del presente Protocollo, puo' essere valutata la possibilita' di svolgere le funzioni all'aperto, assicurandone la dignita' e il rispetto della normativa sanitaria, con la partecipazione massima di 1.000 persone.

Il Comitato Tecnico-Scientifico, nella seduta n. 71 del 12 maggio 2020 e n. 73 del 14 maggio 2020, ha esaminato e approvato il presente "Protocollo con la Comunita' della Chiesa di Gesu' Cristo dei Santi degli ultimi giorni" con le raccomandazioni che sono state recepite. Il testo finale emendato, su richiesta, e' stato trasmesso, in data odierna, al Comitato Tecnico Scientifico.

Il presente Protocollo entrera' in vigore a far data dal giorno 18 maggio 2020.

I rappresentanti Prof. Avv. Cons. Pref.
Giuseppe Conte Luciana Lamorgese
Presidente Ministro
del Consiglio dell'Interno

Roma, 15 maggio 2020

 
Allegato 8
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per le politiche della famiglia
Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunita'
organizzate di socialita' e gioco per bambini ed adolescenti
nella fase 2 dell'emergenza covid-19

Introduzione: nuove opportunita' per garantire ai bambini ed agli adolescenti l'esercizio del diritto alla socialita' ed al gioco

L'emergenza sanitaria determinatasi in conseguenza della diffusione epidemica del COVID-19 ha reso necessari provvedimenti di protezione che hanno limitato fortemente, in particolare nella cosiddetta fase 1 dell'emergenza, la possibilita' di movimento al di fuori del contesto domestico. In particolare, con la sospensione di tutte le attivita' educative e scolastiche in presenza, si e' limitata drasticamente la possibilita' di svolgere esperienze al di fuori del contesto domestico e familiare per i bambini e gli adolescenti.
Sebbene le esigenze di garantire condizioni di sicurezza e di salute per la popolazione abbiano positivamente giustificato i provvedimenti restrittivi di cui sopra, una delle conseguenze degli stessi e' stata quella di incidere fortemente su quelle condizioni di ordinario benessere dei bambini e degli adolescenti che si legano strettamente a diritti fondamentali come quelli all'incontro sociale fra pari, al gioco ed all'educazione.
Partendo dalle circostanze sopra richiamate, le presenti linee guida hanno l'obiettivo individuare orientamenti e proposte per realizzare, nella attuale fase 2 dell'emergenza COVID-19, opportunita' organizzate di socialita' e gioco per bambini ed adolescenti.
Tale prospettiva e' stata perseguita ricercando il giusto bilanciamento tra il diritto alla socialita', al gioco ed in generale all'educazione dei bambini e degli adolescenti e, d'altra parte, la necessita' di garantire condizioni di tutela della loro salute, nonche' di quella delle famiglie e del personale educativo ed ausiliario impegnato nello svolgimento delle diverse iniziative.
Nel momento in cui si immagina una, seppur ridotta e controllata, interazione tra persone, non e' infatti possibile azzerare completamente il rischio di contagio, il quale va governato e ridotto al minimo secondo precise linee guida e protocolli contenenti adeguate misure di sicurezza e di tutela della salute.
Esiste peraltro una diffusa convergenza di orientamenti che sottolineano la necessita' di avere linee guida generali ed unitarie relativamente ai requisiti per la riapertura delle attivita', in relazione agli standard ambientali, di rapporto numerico ed alla definizione dei controlli sanitari preventivi sui bambini e gli adolescenti, sugli operatori e sulle famiglie.
Al contempo, occorrono anche indicazioni chiare circa i necessari protocolli operativi da adottare in corso di frequenza sia sui minori, che per garantire appropriate condizioni igieniche ai locali ed ai diversi materiali impiegati.
Il punto di maggiore attenzione riguarda infatti il come attuare condizioni che consentano di offrire opportunita' positive in condizioni di sicurezza, o almeno nel maggior grado di sicurezza possibili date le circostanze.
Costituiscono elementi di riferimento trasversali alle esperienze ed attivita' prospettate nelle diverse sezioni del documento:
1) la centratura sulla qualita' della relazione interpersonale, mediante il rapporto individuale adulto e bambino, nel caso dei bambini di eta' inferiore ai 3 anni, e mediante l'organizzazione delle attivita' in piccoli gruppi nel caso dei bambini piu' grandi e degli adolescenti, evitando contatti tra gruppi diversi;
2) l'attenta organizzazione degli spazi piu' idonei e sicuri, privilegiando quelli esterni ed il loro allestimento per favorire attivita' di piccoli gruppi;
3) l'attenzione particolare agli aspetti igienici e di sanificazione, al fine di ridurre i rischi tramite protocolli di sicurezza adeguati.
Con questi presupposti e finalita' generali, le linee guida trattano tre distinte tipologie di interesse, che troveranno realizzazione progressiva e nella fase temporale che ci separa dalla riapertura dei servizi educativi e delle scuole nel prossimo anno scolastico 2020-2021.
In particolare, ci si riferisce:
1) a decorrere dal mese di maggio 2020, alla riapertura regolamentata di parchi e giardini pubblici per la loro possibile frequentazione da parte di bambini anche di eta' inferiore ai 3 anni ed adolescenti con genitori o adulti familiari, anche non parenti;
2) a decorrere dal 18 maggio 2020 e per il periodo estivo, alla realizzazione di attivita' organizzate per bambini di eta' superiore ai 3 anni ed adolescenti, con la presenza di operatori addetti alla loro conduzione, nel contesto di parchi e giardini, anche attraverso sperimentazioni innovative nell'orizzonte dell'outdoor education;
3) a decorrere dal mese di giugno 2020 e per il periodo estivo, alla realizzazione di progetti di attivita' ludico-ricreative - i centri estivi - per bambini di eta' superiore ai 3 anni ed adolescenti, con la presenza di operatori addetti alla loro conduzione, utilizzando le potenzialita' di accoglienza di spazi per l'infanzia e delle scuole o altri ambienti similari.
La finalita' perseguita di ripristinare le condizioni per l'esercizio da parte di bambini e degli adolescenti del diritto alla socialita' ed al gioco anche oltre i confini della dimensione domestica e familiare si intreccia fortemente con le problematiche inerenti alla conciliazione delle dimensioni di cura e lavoro da parte dei genitori. Questi ultimi sono infatti chiamati, con maggiore intensita' a partire dalla fase 2 rispetto alla fase immediatamente precedente, a riprendere le proprie attivita' di lavoro.
Per questo motivo, nella circostanza in cui la richiesta di accesso alle opportunita' che prevedono un affidamento temporaneo del bambino o dell'adolescente siano superiori alle possibilita' ricettive offerte, non potra' che provvedersi a selezionare la domanda tenendo conto anche delle effettive esigenze delle famiglie in quanto legate al tema della conciliazione.
D'altra parte, poiche' il diritto dei bambini e degli adolescenti alla socialita' ed al gioco e' di natura universale e non derivante dalla condizione di lavoro dei genitori, sara' la pluralita' delle offerte previste a garantire che nessun bambino o adolescente sia escluso dalla possibilita' di vivere esperienze garantite e sicure al di fuori del contesto domestico.
1 Riapertura regolamentata di parchi e di giardini pubblici per la loro possibile frequentazione da parte di bambini, anche di eta' inferiore ai 3 anni, e di adolescenti con genitori o adulti familiari. Decorrenza: maggio 2020

I parchi ed i giardini pubblici rappresentano una risorsa disponibile di grande importanza per tutti, e certamente anche per i bambini e gli adolescenti, che possono godervi della possibilita' di realizzare esperienze all'area aperta sia orientate alla scoperta dell'ambiente che alla realizzazione di attivita' di gioco col supporto di attrezzature poste ad arredo dello spazio stesso.
La loro riapertura rappresenta indubbiamente un fatto positivo per il recupero di un equilibrio psicologico e fisico che ha risentito delle prescrizioni che hanno impedito di uscire di casa, sebbene richieda di essere regolamentata nelle forme di accesso, nelle modalita' di controllo delle condizioni igieniche degli arredi e delle attrezzature disponibili e con la garanzia, in carico alla responsabilita' degli adulti presenti, che sia rispettato il prescritto distanziamento fisico.
Gli aspetti considerati riguardano:
1) l'accessibilita' degli spazi;
2) i compiti del gestore;
3) la responsabilita' del genitore o dell'adulto familiare accompagnatore, o del ragazzo se almeno 14enne.

1.1 Accessibilita' degli spazi
1) Da parte di bambini ed adolescenti da 0 a 17 anni, con obbligo di accompagnamento da parte di un genitore o di un altro adulto familiare, anche non parente, in caso di bambini al di sotto dei 14 anni;
2) limitata esclusivamente dalla necessita' di non produrre assembramenti e di garantire il distanziamento fisico nell'area interessata.

1.2 Compiti del gestore
1) Mettere a disposizione personale per la realizzazione delle funzioni di:
a) manutenzione e controllo periodico;
b) pulizia periodica degli arredi;
c) supervisione degli spazi.
2) Eseguire manutenzione ordinaria dello spazio:
a) definendo e controllando dei suoi confini;
b) eseguendo controlli periodici dello stato delle diverse attrezzature in esso presenti con pulizia approfondita e frequente delle superfici piu' toccate, almeno giornaliera, con detergente neutro.
3) Eseguire la supervisione degli spazi, verificando in particolare che:
a) i bambini e gli adolescenti siano accompagnati da adulti;
b) tutte le persone che accedono siano dotate di mascherine se di eta' superiore ai 3 anni, e che non si determinino densita' fisico tali da pregiudicare il rispetto delle prescrizioni sul distanziamento fisico (almeno un metro fra ogni diversa persona presente nell'area).

1.3 Responsabilita' del genitore o dell'adulto familiare accompagnatore (o del ragazzo se almeno 14enne)
1) Attuare modalita' di accompagnamento diretto del bambino o dell'adolescente con particolare riguardo ai bambini nei primi 3 anni di vita e in caso di soggetti con patologie neuropsichiatria infantile (NPI), fragilita', cronicita', in particolare:
a) in caso di bambini da 0 a 3 anni, utilizzare una carrozzina, un passeggino o similari, oppure, se il bambino e' in grado di deambulare autonomamente, garantire il controllo diretto da parte dell'adulto accompagnatore;
b) in caso di bambini o adolescenti da 0 a 17 anni con patologie NPI, fragilita', cronicita', garantire la presenza di un adulto accompagnatore (nota bene: in caso di ragazzi di almeno 14 anni, non e' necessario l'accompagnatore adulto, mentre si attribuisce al ragazzo stesso, sotto la sorveglianza degli operatori che vigilano sull'area, la responsabilita' di mantenere il distanziamento fisico);
2) garantire in ogni caso il rispetto delle prescrizioni sul distanziamento fisico.
2 Attivita' organizzate per i bambini di eta' superiore ai 3 anni e gli adolescenti, con la presenza di operatori addetti alla loro conduzione, nel contesto di parchi e giardini o luoghi similari (fattorie didattiche, ecc.). Decorrenza: dal 18 maggio 2020 e per il periodo estivo

La realizzazione di esperienze ed attivita' all'aperto rappresenta un'opportunita' fondamentale nel quadro dello sviluppo armonico dei bambini e degli adolescenti e sempre di piu' il tema ha assunto centralita' e attenzione all'interno della definizione di outdoor education, con cui si sottolinea non solo l'aspetto ricreativo, ma innanzitutto il legame fra l'esperienza dell'ambiente e della natura e lo sviluppo di importanti dimensioni dell'esperienza individuale.
Dal 18 maggio 2020, gli enti interessati avranno l'opportunita' di avviare i percorsi per definire, sentiti i soggetti coinvolti e d'intesa con i gestori, la progettazione e l'organizzazione delle attivita'.
I progetti potranno essere realizzati dagli enti interessati, dai soggetti gestori da questi individuati nonche' da organizzazioni ed enti del Terzo Settore.
All'interno di questa prospettiva, molte sperimentazioni innovative si sono sviluppate non solo all'interno di esperienze internazionali nordeuropee di piu' lunga tradizione, ma per meritoria iniziativa di quelle realta' locali che hanno positivamente investito in questo settore.
La realizzazione di attivita' all'aperto - nella presente circostanza - rappresenta peraltro un importante elemento in ordine alla possibilita' di garantire che l'esperienza dei bambini e degli adolescenti si realizzi in un ambiente per sua natura areato ed in condizioni favorevoli al richiesto distanziamento fisico.
Si intende che il progetto di attivita' sia elaborato dal gestore ricomprendendo la relativa assunzione di responsabilita', condivisa con le famiglie, nei confronti dei bambini e degli adolescenti accolti, anche considerando il particolare momento di emergenza sanitaria in corso.
Gli aspetti considerati riguardano:
1) l'accessibilita';
2) gli standard per il rapporto fra i bambini o gli adolescenti accolti e lo spazio disponibile;
3) gli standard per il rapporto numerico fra personale ed i bambini e gli adolescenti e le strategie generali per il distanziamento fisico;
4) i principi generali di igiene e pulizia;
5) i criteri di selezione del personale e di formazione degli operatori;
6) gli orientamenti generali per la programmazione delle attivita';
7) l'accesso quotidiano, le modalita' di accompagnamento e ritiro dei bambini o degli adolescenti;
8) il triage in accoglienza;
9) il progetto organizzativo del servizio offerto;
10) le attenzioni speciali per l'accoglienza di bambini o adolescenti con disabilita'.

2.1 Accessibilita' degli spazi
Le condizioni di salute dei bambini e degli adolescenti che partecipano all'offerta delle attivita' devono essere considerate con l'aiuto del pediatra di libera scelta, anche per l'eventuale segnalazione della necessita' di applicare misure protettive aggiuntive individualizzate.
In via generale, l'accesso potra' realizzarsi alle seguenti condizioni:
1) da parte di tutti i bambini ed adolescenti a partire dai 3 anni di eta', si intende che il progetto deve preferibilmente essere circoscritto a sottofasce di eta' in modo da determinare condizioni di omogeneita' fra i diversi bambini e adolescenti accolti; a tale scopo, per esempio, possono essere distinte fasce relative alla scuola dell'infanzia (dai 3 ai 5 anni), alla scuola primaria (dai 6 agli 11 anni) ed alla scuola secondaria (dai 12 ai 17 anni);
2) mediante iscrizione e' il gestore a definire i tempi ed i modi d'iscrizione dandone comunicazione in modo pubblico e con congruo anticipo rispetto all'inizio delle attivita' proposte, con criteri di selezione della domanda da definirsi nel caso di domande superiori alla ricettivita' prevista.

2.2 Standard per il rapporto fra bambini ed adolescenti accolti e lo spazio disponibile
Il fatto che tutte le attivita' si svolgano all'aperto rappresenta certamente un'opportunita' privilegiata.
Cio' premesso, in considerazione delle necessita' di garantire il prescritto distanziamento fisico, e' fondamentale l'organizzazione in piccoli gruppi e l'organizzazione di una pluralita' di diversi spazi per lo svolgimento delle attivita' programmate.

2.3 Standard per il rapporto numerico fra personale ed i bambini ed adolescenti, e le strategie generali per il distanziamento fisico
Il rapporto numerico minimo fra operatori, bambini ed adolescenti sara' graduato in relazione all'eta' dei bambini o adolescenti stessi, come segue:
1) per i bambini in eta' di scuola dell'infanzia (da 3 a 5 anni) e' consigliato un rapporto di un adulto ogni 5 bambini;
2) per i bambini in eta' di scuola primaria (da 6 ad 11 anni) e' consigliato un rapporto di un adulto ogni 7 bambini;
3) per gli adolescenti in eta' di scuola secondaria (da 12 a 17 anni) e' consigliato un rapporto di un adulto ogni 10 adolescenti.

2.4 Principi generali d'igiene e pulizia
Considerato che l'infezione virale si realizza per droplets (goccioline di saliva emesse tossendo, starnutendo o parlando) o per contatto (toccare, abbracciare, dare la mano o anche toccando bocca, naso e occhi con le mani precedentemente contaminate), le misure di prevenzione da applicare sempre sono le seguenti:
1) lavarsi frequentemente le mani in modo non frettoloso;
2) non tossire o starnutire senza protezione;
3) mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro dalle altre persone;
4) non toccarsi il viso con le mani.
Particolare attenzione deve essere rivolta all'utilizzo corretto delle mascherine.
Le operazioni di pulizia approfondita dei materiali devono essere svolte di frequente sulle superfici piu' toccate, con frequenza almeno giornaliera, con detergente neutro.
I servizi igienici richiedono di essere oggetto di pulizia dopo ogni volta che sono stati utilizzati e di disinfezione almeno giornaliera con soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo o altri prodotti virucidi autorizzati seguendo le istruzioni per l'uso fornite dal produttore.

2.5 Criteri di selezione del personale e di formazione degli operatori
Oltre alla verifica dei requisiti di formazione e' opportuno prevedere un numero di operatori supplenti disponibili in caso di necessita'. In via complementare, costituira' un'opportunita' positiva la possibilita' di coinvolgimento di operatori volontari, opportunamente formati.
Tutto il personale, sia professionale che volontario, deve essere formato sui temi della prevenzione di COVID-19, nonche' per gli aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e delle misure d'igiene e sanificazione.
E' altresi' importante che tutti gli operatori conoscano per tempo lo spazio in cui andranno ad operare, le opportunita' che esso offre rispetto all'eta' dei bambini che accogliera' e cosi' in modo utile alla programmazione delle diverse attivita' da proporre e condividere con i bambini o gli adolescenti.

2.6 Orientamenti generali per la programmazione delle attivita' e la stabilita' nel tempo della relazione tra gli operatori ed i gruppi di bambini ed adolescenti
Sara' necessario lavorare per piccoli gruppi di bambini ed adolescenti, garantendo la condizione della loro stabilita' per tutto il tempo di svolgimento delle attivita'. Anche la relazione fra il piccolo gruppo di bambini ed adolescenti e gli operatori attribuiti dev'essere garantita con continuita' nel tempo.
Le due condizioni di cui sopra proteggono dalla possibilita' di diffusione allargata del contagio, nel caso tale evenienza si venga a determinare, garantendo altresi' la possibilita' di puntuale tracciamento del medesimo.
Le diverse attivita' programmate devono realizzarsi inoltre nel rispetto delle seguenti principali condizioni:
1) continuita' di relazione fra gli operatori ed i piccoli gruppi di bambini o gli adolescenti anche ai fini di consentire l'eventuale tracciamento di potenziali casi di contagio;
2) pulizia approfondita frequente delle attrezzature e degli oggetti utilizzati per la realizzazione delle attivita', almeno giornaliera, con detergente neutro;
3) lavaggio delle mani in concomitanza col cambio di attivita', dopo l'utilizzo dei servizi igienici e prima dell'eventuale consumo di pasti.

2.7 Accesso quotidiano e modalita' di accompagnamento e di ritiro dei bambini ed adolescenti
E' importante che la situazione di arrivo e rientro a casa dei bambini e degli adolescenti si svolga senza comportare assembramento negli ingressi delle aree interessate. Per questo e' opportuno scaglionarne la programmazione nell'arco di un tempo complessivo congruo. Meglio inoltre organizzare l'accoglienza all'esterno dell'area segnalando con appositi riferimenti le distanze da rispettare.
All'ingresso nell'area per ogni bambino ed adolescente va predisposto il lavaggio delle mani con acqua e sapone, o con gel igienizzante.
L'igienizzazione delle mani dovra' ovviamente essere realizzata anche nel caso degli operatori che entrano in turno.

2.8 Triage in accoglienza
I punti di accoglienza devono essere all'esterno o in un opportuno ingresso separato dell'area o della struttura per evitare che gli adulti accompagnatori entrino nei luoghi adibiti allo svolgimento delle attivita'. E' inoltre necessario che gli ingressi e le uscite siano scaglionati almeno tra i 5 ed i 10 minuti.
Quando possibile, e' opportuno che i punti di ingresso siano differenziati dai punti di uscita, con individuazione di percorsi obbligati.
Nel punto di accoglienza deve essere disponibile una fontana o un lavandino con acqua e sapone oppure di gel idroalcolico per l'igienizzazione delle mani del bambino o dell'adolescente prima che entri nella struttura. Similmente, il bambino o l'adolescente dovra' igienizzarsi le mani una volta uscito dalla struttura prima di essere riconsegnato all'accompagnatore.
Il gel idroalcolico deve essere conservato fuori dalla portata dei bambini per evitare ingestioni accidentali.
La procedura di triage deve prevedere in particolare le seguenti verifiche alternativamente:
1) chiedere ai genitori se il bambino o l'adolescente abbia avuto la febbre, tosse, difficolta' respiratoria o e' stato male a casa;
2) dopo aver igienizzato le mani, verifica della temperatura corporea con rilevatore di temperatura corporea o termometro senza contatto, da pulire con una salvietta igienizzante o del cotone imbevuto di alcool prima del primo utilizzo ed alla fine dell'accoglienza; ed in caso di possibile contaminazione, ad esempio se il bambino o l'adolescente inavvertitamente entra in contatto con lo strumento o si mette a tossire durante la misurazione.
La stessa procedura va posta in essere all'entrata per gli operatori, che, se malati, devono rimanere a casa ed allertare il loro medici di medicina generale (MMG) ed il soggetto gestore.

2.9 Progetto organizzativo del servizio offerto
Il gestore dell'attivita' deve garantire l'elaborazione di uno specifico progetto da sottoporre preventivamente all'approvazione del Comune nel cui territorio si svolge l'attivita', nonche', per quanto di competenza, da parte delle competenti autorita' sanitarie locali.
Il progetto organizzativo del servizio offerto deve essere coerente con tutti gli orientamenti contenuti nel presente documento e ha lo scopo di mostrare la loro applicazione coerente all'interno dello specifico contesto ambientale in cui le attivita' si svolgeranno.
Il progetto di cui sopra deve contenere le seguenti informazioni:
1) il calendario di apertura e l'orario quotidiano di funzionamento, con distinzione dei tempi di effettiva apertura all'utenza e di quelli - precedenti e successivi - previsti per la predisposizione quotidiana del servizio e per il suo riordino dopo la conclusione delle attivita' programmate;
2) il numero e l'eta' dei bambini ed adolescenti accolti, nel rispetto di un rapporto con lo spazio disponibile tale da garantire il prescritto distanziamento fisico
3) gli ambienti e gli spazi utilizzati e la loro organizzazione funzionale, mediante l'utilizzo di una piantina nella quale i diversi ambiti funzionali - ad esempio, gli accessi, le aree gioco, le aree servizio, ecc. - siano rappresentati in modo chiaro e tale da costituire la base di riferimento per regolare i flussi e gli spostamenti previsti, nonche' per verificarne preliminarmente la corrispondenza ai richiesti requisiti di sicurezza, igiene e sanita', distanziamento fisico;
4) i tempi di svolgimento delle attivita' ed il loro programma giornaliero di massima, mediante un prospetto che espliciti con chiarezza le diverse situazioni e le attivita' che si svolgono dall'inizio al termine della frequenza; ed individuando altresi' i momenti in cui e' previsto di realizzare routine di lavaggio delle mani e di igienizzazione degli spazi e dei materiali;
5) l'elenco del personale impiegato (nel rispetto del prescritto rapporto numerico minimo con il numero di bambini ed adolescenti accolti), ivi compresa la previsione di una figura di coordinamento educativo e organizzativo del gruppo degli operatori;
6) le specifiche modalita' previste nel caso di accoglienza di bambini ed adolescenti con disabilita' o provenienti da contesti familiari caratterizzati da fragilita', identificando le modalita' di consultazione dei servizi sociosanitari al fine di concordare le forme di individualizzazione del progetto di attivita' da proporre e realizzare;
7) le specifiche modalita' previste per l'eventuale utilizzo di mezzi per il trasporto dei bambini ed adolescenti, con particolare riguardo alle modalita' con cui verra' garantita l'accompagnamento a bordo da parte di una figura adulta, nonche' il prescritto distanziamento fisico;
8) le modalita' previste per la verifica della condizione di salute del personale impiegato, attraverso dichiarazioni e certificazioni da identificare in accordo con le competenti autorita' sanitarie locali;
9) l'elenco dei bambini ed adolescenti accolti e le modalita' previste per la verifica della loro condizione di salute, attraverso dichiarazioni e certificazioni da identificare in accordo con le competenti autorita' sanitarie locali;
10) il rispetto delle prescrizioni igieniche inerenti alla manutenzione ordinaria dello spazio, al controllo quotidiano dello stato dei diversi arredi ed alle attrezzature in esso presenti e la loro relativa pulizia approfondita periodica;
11) le previste modalita' di verifica quotidiana delle condizioni di salute delle persone che accedono all'area e del regolare utilizzo delle mascherine;
12) quanto eventualmente inerente alla preparazione e consumo di pasti.

2.10 Attenzioni speciali per l'accoglienza di bambini ed adolescenti con disabilita'
Nella consapevolezza delle particolari difficolta' che le misure restrittive per contenere i contagi hanno comportato per bambini ed adolescenti con disabilita', e della necessita' di includerli in una graduale ripresa della socialita', particolare attenzione e cura vanno rivolte alla definizione di modalita' di attivita' e misure di sicurezza specifiche per coinvolgerli nelle attivita' estive.
Il rapporto numerico, nel caso di bambini ed adolescenti con disabilita', dovrebbe essere potenziato integrando la dotazione di operatori nel gruppo dove viene accolto il bambino o l'adolescente, anche favorendo il rapporto numerico 1 a 1.
Il personale coinvolto dovra' essere adeguatamente formato anche a fronte delle diverse modalita' di organizzazione delle attivita', tenendo anche conto delle difficolta' di mantenere il distanziamento, cosi' come della necessita' di accompagnare i bambini e gli adolescenti con disabilita' nel comprendere il senso delle misure di precauzione.
3 Attivita' ludico-ricreative - centri estivi - per i bambini d'eta' superiore ai 3 anni e gli adolescenti con la presenza di operatori addetti alla loro conduzione utilizzando le potenzialita' di accoglienza di spazi per l'infanzia e delle scuole o altri ambienti similari (ludoteche, centri per famiglie, oratori, ecc.). Decorrenza: da giugno 2020 e per il periodo estivo

L'utilizzo di sedi ordinariamente ospitanti i servizi educativi per l'infanzia e le scuole per realizzare i centri estivi che offrano un programma di attivita' ludico-ricreative, nel periodo estivo in cui gli stessi servizi educativi e scuole prevedono una fase di chiusura, ha una tradizione molto forte e radicata in numerosissime realta' locali.
Le sedi di servizi educativi e di scuole maggiormente utilizzate per questo scopo sono naturalmente quelle che sono dotate di un generoso spazio verde dedicato poiche' questo consente di realizzare attivita' anche all'aperto e diverse da quelle che caratterizzano l'attivita' didattica che si svolge durante il calendario scolastico.
Non e' naturalmente esclusa la possibilita' di utilizzare anche altre sedi similari, a patto che le stesse offrano le medesime funzionalita' necessarie, in termini di spazi per le attivita' all'interno e all'esterno, servizi igienici, spazi per servizi generali e per il supporto alla preparazione e distribuzione di pasti.
In generale, il progetto delle attivita' offerte predilige il riferimento ad attivita' ludiche che consentano di utilizzare il tempo della giornata in modo disteso e piacevole.
I progetti potranno essere realizzati dagli enti interessati, dai soggetti gestori da questi individuati, nonche' da organizzazioni ed enti del Terzo Settore.
Si intende che il progetto di attivita' sia elaborato dal gestore ricomprendendo la relativa assunzione di responsabilita', condivisa con le famiglie, nei confronti dei bambini e degli adolescenti accolti, anche considerando il particolare momento di emergenza sanitaria in corso.
Gli aspetti presi in considerazione riguardano:
1) l'accessibilita';
2) gli standard per il rapporto fra bambini ed adolescenti accolti e lo spazio disponibile;
3) gli standard per il rapporto numerico fra il personale ed i bambini ed adolescenti, e le strategie generali per il distanziamento fisico;
4) i principi generali d'igiene e pulizia;
5) i criteri di selezione del personale e di formazione degli operatori;
6) gli orientamenti generali per la programmazione delle attivita' e di stabilita' nel tempo della relazione fra gli operatori ed i gruppi di bambini ed adolescenti;
7) l'accesso quotidiano, le modalita' di accompagnamento e di ritiro dei bambini ed adolescenti;
8) i triage in accoglienza;
9) il progetto organizzativo del servizio offerto;
10) le attenzioni speciali per l'accoglienza di bambini ed adolescenti con disabilita'.

3.1 Accessibilita' degli spazi
Le condizioni di salute dei bambini che accedono ai centri estivi devono essere considerate con l'aiuto del pediatra di libera scelta.
Devono in ogni caso essere previsti criteri di priorita' nell'accesso ai servizi per assicurare il sostegno ai bisogni delle famiglie con maggiori difficolta' nella conciliazione fra cura e lavoro (per esempio situazioni con entrambi i genitori lavoratori, nuclei familiari monoparentali, incompatibilita' del lavoro dei genitori con lo smart-working, condizioni di fragilita', ecc.)
In via generale, l'accesso deve realizzarsi alle seguenti condizioni:
1) da parte di tutti i bambini e degli adolescenti, si intende che il progetto deve essere circoscritto a sottofasce di eta' in modo da determinare condizioni di omogeneita' fra i diversi bambini ed adolescenti accolti; a tale scopo, dovranno distinte fasce relative alla scuola dell'infanzia (dai 3 ai 5 anni), alla scuola primaria (dai 6 agli 11 anni) ed alla scuola secondaria (dai 12 ai 17 anni);
2) mediante iscrizione e' il gestore a definire i tempi ed i modi d'iscrizione dandone comunicazione in modo pubblico e con congruo anticipo rispetto all'inizio delle attivita' proposte;
3) con criteri di selezione della domanda, nel caso di domande superiori alla ricettivita' prevista, ove si determini la situazione in cui non sia possibile accogliere tutta la domanda espressa, deve essere redatta una graduatoria di accesso che tenga conto di alcuni criteri, quali ad esempio:
a) la condizione di disabilita' del bambino o adolescente;
b) la documentata condizione di fragilita' del nucleo familiare di provenienza del bambino ed adolescente;
c) il maggior grado di impegno in attivita' di lavoro da parte dei genitori del bambino ed adolescente.

3.2 Standard per il rapporto fra bambini ed adolescenti accolti e spazio disponibile
In considerazione delle necessita' di garantire il prescritto distanziamento fisico, e' fondamentale l'organizzazione in piccoli gruppi e l'organizzazione di una pluralita' di diversi spazi per lo svolgimento delle attivita' programmate.
Le verifiche sulla funzionalita' dell'organizzazione dello spazio ad accogliere le diverse attivita' programmate non possono prescindere dalla valutazione dell'adeguatezza di ogni spazio dal punto di vista della sicurezza.
In considerazione delle necessita' di distanziamento fisico e' opportuno privilegiare il piu' possibile le attivita' in spazi aperti all'esterno, anche se non in via esclusiva, e tenendo conto di adeguate zone d'ombra.
Vista l'organizzazione in piccoli gruppi, e' necessario uno sforzo volto ad individuare una pluralita' di diversi spazi per lo svolgimento delle attivita' dei centri estivi nell'ambito del territorio di riferimento.
In caso di attivita' in spazi chiusi, e' raccomandata l'aerazione abbondante dei locali, con il ricambio di aria che deve essere frequente: tenere le finestre aperte per la maggior parte del tempo.

3.3 Standard per il rapporto numerico fra personale e bambini ed adolescenti, e strategie generali per il distanziamento fisico
I criteri sotto riportati tengono in considerazione sia il grado di autonomia dei bambini e degli adolescenti nelle attivita' comuni come il pasto o l'uso dei servizi igienici, sia la loro capacita' di aderire alle misure preventive da attuarsi per ridurre il rischio di COVID-19.
Il rapporto numerico minimo fra operatori, bambini ed adolescenti sara' graduato in relazione all'eta' dei bambini ed adolescenti nel modo seguente:
1) per i bambini in eta' di scuola dell'infanzia (dai 3 ai 5 anni), un rapporto di un adulto ogni 5 bambini;
2) per i bambini in eta' di scuola primaria (dai 6 agli 11 anni), un rapporto di un adulto ogni 7 bambini;
3) per gli adolescenti in eta' di scuola secondaria (dai 12 ai 17 anni), un rapporto di un adulto ogni 10 adolescenti.
Oltre alla definizione organizzativa del rapporto numerico, occorre operare per garantire il suo rispetto per l'intera durata delle attivita', tenendo conto delle prescrizioni sul distanziamento fisico.

3.4 Principi generali d'igiene e pulizia
Considerato che l'infezione virale si realizza per droplets (goccioline di saliva emesse tossendo, starnutendo o parlando) o per contatto (toccare, abbracciare, dare la mano o anche toccando bocca, naso e occhi con le mani precedentemente contaminate), le misure di prevenzione da applicare sempre sono le seguenti:
1) lavarsi frequentemente le mani in modo non frettoloso;
2) non tossire o starnutire senza protezione;
3) mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro dalle altre persone;
4) non toccarsi il viso con le mani;
5) pulire frequentemente le superfici con le quali si vie a contatto;
6) arieggiare frequentemente i locali.
Tutto questo si realizza in modo piu' agevole nel caso di permanenza in spazi aperti. Particolare attenzione deve essere rivolta all'utilizzo corretto delle mascherine.
Le operazioni di pulizia approfondita dei materiali devono essere svolte di frequente sulle superfici piu' toccate, con frequenza almeno giornaliera, con un detergente neutro.
I servizi igienici richiedono di essere oggetto di pulizia dopo ogni volta che sono stati utilizzati, e di "disinfezione" almeno giornaliera con soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo o altri prodotti virucidi autorizzati seguendo le istruzioni per l'uso fornite dal produttore.

3.5 Criteri di selezione del personale e formazione degli operatori
Oltre alla verifica dei requisiti di formazione e' necessario prevedere un certo numero di operatori supplenti disponibili in caso di necessita'.
In via complementare, costituira' una opportunita' positiva la possibilita' di coinvolgimento di operatori volontari, opportunamente formati.
Tutto il personale, professionale e volontario, deve essere formato sui temi della prevenzione di COVID-19, nonche' per gli aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e delle misure di igiene e sanificazione.
Molto importante e' anche che tutti gli operatori conoscano per tempo lo spazio in cui andranno ad operare, le opportunita' che esso offre rispetto all'eta' dei bambini e degli adolescenti che accogliera', in modo utile alla programmazione delle diverse attivita' da proporre e condividere con gli stessi.

3.6 Orientamenti generali per la programmazione delle attivita' e di stabilita' nel tempo della relazione fra operatori ed i gruppi di bambini ed adolescenti
Sara' necessario lavorare per piccoli gruppi di bambini ed adolescenti, garantendo la condizione della loro stabilita' per tutto il tempo di svolgimento delle attivita'. Anche la relazione fra piccolo gruppo di bambini ed adolescenti ed operatori attribuiti deve essere garantita con continuita' nel tempo.
Le due condizioni di cui sopra proteggono dalla possibilita' di diffusione allargata del contagio, nel caso tale evenienza si venga a determinare, garantendo altresi' la possibilita' di puntuale tracciamento del medesimo.
La realizzazione delle diverse attivita' programmate deve realizzarsi inoltre nel rispetto delle seguenti principali condizioni:
1) continuita' di relazione fra gli operatori ed i piccoli gruppi di bambini ed adolescenti, anche ai fini di consentire l'eventuale tracciamento di potenziali casi di contagio;
2) pulizia approfondita frequente delle attrezzature e degli oggetti utilizzati per la realizzazione delle attivita' (almeno giornaliera) con detergente neutro;
3) lavaggio delle mani in concomitanza col cambio di attivita', dopo l'utilizzo dei servizi igienici e prima dell'eventuale consumo di pasti;
4) attenzione alla non condivisione dell'utilizzo di posate e bicchieri da parte di piu' bambini nel momento del consumo del pasto;
5) non previsione di attivita' che comprendano assembramenti di piu' persone, come le feste periodiche con le famiglie, privilegiando forme audiovisuali di documentazione ai fini della comunicazione ai genitori dei bambini.

3.7 Accesso quotidiano e modalita' di accompagnamento e ritiro dei bambini ed adolescenti
E' importante che la situazione di arrivo e rientro a casa dei bambini ed adolescenti si svolga senza comportare assembramento negli ingressi delle aree interessate. Per questo e' opportuno scaglionarne la programmazione nell'arco di un tempo complessivo congruo. Meglio inoltre organizzare l'accoglienza all'esterno dell'area segnalando con appositi riferimenti le distanze da rispettare.
All'ingresso nell'area per ogni bambino ed adolescente va predisposto il lavaggio delle mani con acqua e sapone o con del gel igienizzante.
L'igienizzazione delle mani deve essere realizzata anche nel caso degli operatori che entrano in turno.

3.8 Triage in accoglienza
I punti di accoglienza devono essere all'esterno o in un opportuno ingresso separato dell'area o struttura per evitare che gli adulti accompagnatori entrino nei luoghi adibiti allo svolgimento delle attivita'. E' inoltre necessario che gli ingressi e le uscite siano scaglionati almeno fra i 5 ed i 10 minuti.
Quando possibile, saranno opportunamente differenziati i punti di ingresso dai punti di uscita, con individuazione di percorsi obbligati.
Nel punto di accoglienza deve essere disponibile una fontana o un lavandino con acqua e sapone o, in assenza di questa, di gel idroalcolico per l'igienizzazione delle mani del bambino prima che entri nella struttura. Similmente, il bambino o adolescente deve igienizzarsi le mani una volta uscito dalla struttura prima di essere riconsegnato all'accompagnatore. Il gel idroalcolico deve ovviamente essere conservato fuori dalla portata dei bambini per evitare ingestioni accidentali.
La procedura di triage deve prevedere in particolare le seguenti verifiche alternativamente:
1) chiedere ai genitori se il bambino o l'adolescente ha avuto la febbre, tosse, difficolta' respiratoria o e' stato male a casa;
2) dopo aver igienizzato le mani, verifica della temperatura corporea con rilevatore di temperatura corporea o termometro senza contatto (da pulire con una salvietta igienizzante o cotone imbevuto di alcool prima del primo utilizzo e alla fine dell'accoglienza e in caso di possibile contaminazione, ad esempio se il bambino inavvertitamente entra in contatto con lo strumento o si mette a tossire durante la misurazione).
La stessa procedura va posta in essere all'entrata per gli operatori, che, se malati, devono rimanere a casa e allertare il loro MMG e il soggetto gestore.

3.9 Progetto organizzativo del servizio offerto
Il gestore dell'attivita' deve garantire l'elaborazione di uno specifico progetto da sottoporre preventivamente all'approvazione del Comune nel cui territorio si svolge l'attivita', nonche', per quanto di competenza, da parte delle competenti autorita' sanitarie locali.
Il progetto organizzativo del servizio offerto deve essere coerente con tutti gli orientamenti contenuti nel presente documento e ha lo scopo di mostrare la loro applicazione coerente all'interno dello specifico contesto ambientale in cui le attivita' si svolgeranno.
Il progetto di cui sopra deve contenere le seguenti informazioni:
1) il calendario di apertura e orario quotidiano di funzionamento, con distinzione dei tempi di effettiva apertura all'utenza e di quelli - precedenti e successivi - previsti per la predisposizione quotidiana del servizio e per il suo riordino dopo la conclusione delle attivita' programmate;
2) il numero e eta' dei bambini e degli adolescenti accolti, nel rispetto di un rapporto con lo spazio disponibile tale da garantire il prescritto distanziamento fisico;
3) gli ambienti e spazi utilizzati e loro organizzazione funzionale, mediante l'utilizzo di una piantina delle aree chiuse nella quale i diversi ambiti funzionali - ad esempio, accessi, aree gioco, aree servizio, ecc. - siano rappresentati in modo chiaro e tale da costituire base di riferimento per regolare i flussi e gli spostamenti previsti, nonche' per verificarne preliminarmente la corrispondenza ai richiesti requisiti di sicurezza, igiene e sanita', distanziamento fisico;
4) i tempi di svolgimento delle attivita' e loro programma giornaliero di massima, mediante un prospetto che espliciti con chiarezza le diverse situazioni e attivita' che si svolgono dall'inizio al termine della frequenza e individuando altresi' i momenti in cui e' previsto di realizzare routine di lavaggio delle mani e/o di igienizzazione degli spazi e materiali;
5) l'elenco del personale impiegato (nel rispetto del prescritto rapporto numerico minimo con il numero di bambini ed adolescenti accolti), ivi compresa la previsione di una figura di coordinamento educativo e organizzativo del gruppo degli operatori;
6) le specifiche modalita' previste nel caso di accoglienza di bambini ed adolescenti con disabilita' o provenienti da contesti familiari caratterizzati da fragilita', identificando le modalita' di consultazione dei servizi sociosanitari al fine di concordare le forme di individualizzazione del progetto di attivita' da proporre e realizzare;
7) le specifiche modalita' previste per l'eventuale utilizzo di mezzi per il trasporto dei bambini ed adolescenti, con particolare riguardo alle modalita' con cui verra' garantita l'accompagnamento a bordo da parte di figura adulta, nonche' il prescritto distanziamento fisico;
8) le modalita' previste per la verifica della condizione di salute del personale impiegato, attraverso dichiarazioni e certificazioni da identificare in accordo con le competenti autorita' sanitarie locali;
9) l'elenco dei bambini ed adolescenti accolti e modalita' previste per la verifica della loro condizione di salute, attraverso dichiarazioni e certificazioni da identificare in accordo con le competenti autorita' sanitarie locali;
10) il rispetto delle prescrizioni igieniche inerenti alla manutenzione ordinaria dello spazio, il controllo quotidiano dello stato dei diversi arredi e attrezzature in esso presenti e loro relativa pulizia approfondita periodica;
11) le previste modalita' di verifica quotidiana delle condizioni di salute delle persone che accedono all'area e del regolare utilizzo delle mascherine
12) quanto eventualmente inerente alla preparazione e consumo di pasti.

3.10 Attenzioni speciali per l'accoglienza di bambini ed adolescenti con disabilita'
Nella consapevolezza delle particolari difficolta' che le misure restrittive per contenere i contagi hanno comportato per bambini ed adolescenti con disabilita', e della necessita' di includerli in una graduale ripresa della socialita', particolare attenzione e cura vanno rivolte alla definizione di modalita' di attivita' e misure di sicurezza specifiche per coinvolgerli nelle attivita' estive.
Il rapporto numerico, nel caso di bambini ed adolescenti con disabilita', deve essere potenziato integrando la dotazione di operatori nel gruppo dove viene accolto il bambino ed adolescente, portando il rapporto numerico a 1 operatore per 1 bambino o adolescente.
Il personale coinvolto deve essere adeguatamente formato anche a fronte delle diverse modalita' di organizzazione delle attivita', tenendo anche conto delle difficolta' di mantenere il distanziamento, cosi' come della necessita' di accompagnare bambini ed adolescenti con disabilita' nel comprendere il senso delle misure di precauzione.

 
Allegato 9
Spettacoli dal vivo e cinema
1. Mantenimento del distanziamento interpersonale, anche tra gli artisti.
2. Misurazione della temperatura corporea agli spettatori, agli artisti, alle maestranze e a ogni altro lavoratore nel luogo dove si tiene lo spettacolo, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
3. Utilizzo obbligatorio di mascherine anche di comunita' per gli spettatori.
4. Utilizzo di idonei dispositivi di protezione individuale da parte dei lavoratori che operano in spazi condivisi e/o a contatto con il pubblico.
5. Garanzia di adeguata periodica pulizia e igienizzazione degli ambienti chiusi e dei servizi igienici di tutti i luoghi interessati dall'evento, anche tra i diversi spettacoli svolti nella medesima giornata.
6. Adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria e rispetto delle raccomandazioni concernenti sistemi di ventilazione e di condizionamento.
7. Ampia disponibilita' e accessibilita' a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.
8. Divieto del consumo di cibo e bevande e della vendita al dettaglio di bevande e generi alimentari in occasione degli eventi e durante lo svolgimento degli spettacoli.
9. Utilizzo della segnaletica per far rispettare la distanza fisica di almeno 1 metro anche presso le biglietterie e gli sportelli informativi, nonche' all'esterno dei luoghi dove si svolgono gli spettacoli.
10. Regolamentazione dell'utilizzo dei servizi igienici in maniera tale da prevedere sempre il distanziamento sociale nell'accesso.
11. Limitazione dell'utilizzo di pagamenti in contanti, ove possibile.
12. Vendita dei biglietti e controllo dell'accesso, ove possibile, con modalita' telematiche, anche al fine di evitare aggregazioni presso le biglietterie e gli spazi di accesso alle strutture.
13. Comunicazione agli utenti, anche tramite l'utilizzo di video, delle misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire nei luoghi dove si svolge lo spettacolo.

 
Allegato 10
Criteri per Protocolli di settore
elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020
Nel premettere che le raccomandazioni di carattere sanitario del Comitato tecnico-scientifico (CTS) sono basate sullo stato attuale delle evidenze epidemiologiche e scientifiche e sono passibili di aggiornamento in base all'evoluzione del quadro epidemiologico e delle conoscenze, le stesse hanno la finalita' di fornire al decisore politico indicazioni utili al contenimento dell'epidemia da SARSCoV-2.
La realta' epidemiologica, produttiva, sociale ed organizzativa del Paese nonche' i fattori rilevanti nel determinare la dinamica dell'epidemia da SARS-CoV-2 (es. trasporti, densita' abitativa, servizi sanitari e sociali) differiscono e potranno differire significativamente nel corso dell'epidemia nelle diverse aree del paese, sia su base regionale che provinciale.
In questa prospettiva e considerata la specificita' tecnico organizzativa delle richieste e dei documenti provenienti dai diversi ministeri, il CTS individua il proprio compito specifico nella espressione di raccomandazioni generali di tipo sanitario sulle misure di prevenzione e contenimento rimandando ai diversi proponenti ed alle autorita' locali competenti la scelta piu' appropriata della declinazione di indirizzo ed operativa sulla base della piu' puntuale conoscenza degli aspetti tecnico organizzativi negli specifici contesti.
In ogni caso e' essenziale che a livello nazionale, regionale e locale vi sia una valutazione puntuale del possibile impatto in termini di circolazione del virus SARS-CoV-2 delle diverse azioni, cosi' da contenere la circolazione del virus al livello piu' basso possibile.
In tale contesto, relativamente alle ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive in vista della graduale riapertura, sono stati predisposti su richiesta dei ministeri competenti documenti tecnici e pareri per alcuni settori di maggiore complessita', finalizzati a supportare il processo decisionale con elementi di analisi e proposte di soluzioni tecnico-organizzative che necessariamente devono trovare poi una modulazione contestualizzata a livello regionale e locale con il coinvolgimento delle autorita' competenti.
Al fine di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e dell'utenza coinvolta nelle attivita' produttive e' necessario che i principi di declinazione di protocolli condivisi di settore tengano conto della coerenza con la normativa vigente, incluso il "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" aggiornato al 24 aprile 2020.
I principi cardine che hanno informato ed informano le scelte e gli indirizzi tecnici sono:
1. il distanziamento sociale: mantenendo una distanza interpersonale non inferiore al metro;
2. la rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti;
3. la capacita' di controllo e risposta dei servizi sanitari della sanita' pubblica territoriale ed ospedaliera.
Per garantire a tutti la possibilita' del rispetto di tali principi e' necessario prevedere specifiche misure di sistema, organizzative, di prevenzione e protezione, igieniche e comunicative declinate sullo specifico contesto produttivo e di vita sociale, tenendo presente i seguenti criteri anche facendo riferimento ai documenti di indirizzo prodotti da ISS e INAIL:
1. Il rischio di aggregazione e affollamento e la possibilita' di prevenirlo in maniera efficace nelle singole realta' e nell'accesso a queste;
2. La prossimita' delle persone (es. lavoratori, utenti, ecc.) rispetto a contesti statici (es. persone tutte ferme in postazioni fisse), dinamici (persone in movimento) o misti (contemporanea presenza di persone in posizioni fisse e di altre in movimento);
3. L'effettiva possibilita' di mantenere la appropriata mascherina da parte di tutti nei contesti raccomandati;
4. Il rischio connesso alle principali vie di trasmissione (droplet e contatto) in particolare alle contaminazioni da droplet in relazione alle superfici di contatto;
5. La concreta possibilita' di accedere alla frequente ed efficace igiene delle mani;
6. L'adeguata aereazione negli ambienti al chiuso;
7. L'adeguata pulizia ed igienizzazione degli ambienti e delle superfici;
8. La disponibilita' di una efficace informazione e comunicazione.
La capacita' di promuovere, monitorare e controllare l'adozione delle misure definendo i conseguenti ruoli.

 
Allegato 11
Misure per gli esercizi commerciali
1. Mantenimento in tutte le attivita' e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura.
3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria.
4. Ampia disponibilita' e accessibilita' a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.
5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
6. Uso dei guanti "usa e getta" nelle attivita' di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.
7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalita':
a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
b) per locali fino a quaranta metri quadrati puo' accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l'accesso e' regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

 
Allegato 12
Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19
negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali
24 aprile 2020
Oggi, venerdi 24 aprile 2020, e' stato integrato il "Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto il 14 marzo 2020 su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, che avevano promosso l'incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta all'articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che - in relazione alle attivita' professionali e alle attivita' produttive - raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.
Il Governo favorisce, per quanto di sua competenza, la piena attuazione del Protocollo.
Premessa
Il documento, tenuto conto dei vari provvedimenti del Governo e, da ultimo, del DPCM 10 aprile 2020, nonche' di quanto emanato dal Ministero della Salute, contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell'adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, ovverosia Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro.
La prosecuzione delle attivita' produttive puo' infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. La mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attivita' fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Pertanto le Parti convengono sin da ora il possibile ricorso agli ammortizzatori sociali, con la conseguente riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa, al fine di permettere alle imprese di tutti i settori di applicare tali misure e la conseguente messa in sicurezza del luogo di lavoro.
Unitamente alla possibilita' per l'azienda di ricorrere al lavoro agile e gli ammortizzatori sociali, soluzioni organizzative straordinarie, le parti intendono favorire il contrasto e il contenimento della diffusione del virus.
E' obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle attivita' produttive con la garanzia di condizioni di salubrita' e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalita' lavorative. Nell'ambito di tale obiettivo, si puo' prevedere anche la riduzione o la sospensione temporanea delle attivita'.
In questa prospettiva potranno risultare utili, per la rarefazione delle presenze dentro i luoghi di lavoro, le misure urgenti che il Governo intende adottare, in particolare in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale.
Ferma la necessita' di dover adottare rapidamente un Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus che preveda procedure e regole di condotta, va favorito il confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro, e per le piccole imprese le rappresentanze territoriali come previsto dagli accordi interconfederali, affinche' ogni misura adottata possa essere condivisa e resa piu' efficace dal contributo di esperienza delle persone che lavorano, in particolare degli RLS e degli RLST, tenendo conto della specificita' di ogni singola realta' produttiva e delle situazioni territoriali.
PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID - 19
L'obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione e' fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19.
Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorita' sanitaria.
Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate per il contenimento del COVID-19 e premesso che il DPCM dell'11 marzo 2020 prevede l'osservanza fino al 25 marzo 2020 di misure restrittive nell'intero territorio nazionale, specifiche per il contenimento del COVID - 19 e che per le attivita' di produzione tali misure raccomandano:
● sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalita' di lavoro agile per le attivita' che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalita' a distanza;
● siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonche' gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
● siano sospese le attivita' dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
● assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
● siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
● per le sole attivita' produttive si raccomanda altresi' che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni;
● si favoriscono, limitatamente alle attivita' produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali;
● per tutte le attivita' non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalita' di lavoro agile
si stabilisce che
le imprese adottano il presente protocollo di regolamentazione all'interno dei propri luoghi di lavoro, oltre a quanto previsto dal suddetto decreto, applicano le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate - da integrare con altre equivalenti o piu' incisive secondo le peculiarita' della propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali - per tutelare la salute delle persone presenti all'interno dell'azienda e garantire la salubrita' dell'ambiente di lavoro.
1-INFORMAZIONE
● L'azienda, attraverso le modalita' piu' idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorita', consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants informativi
● In particolare, le informazioni riguardano
o l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorita' sanitaria
o la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorita' impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorita' sanitaria e di rimanere al proprio domicilio
o l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorita' e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene)
o l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti
L'azienda fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio.
2-MODALITA' DI INGRESSO IN AZIENDA
● Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potra' essere sottoposto al controllo della temperatura corporea1 . Se tale temperatura risultera' superiore ai 37,5°, non sara' consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel piu' breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni
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 1 La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisto. E' possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali; 2) fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l'informativa puo' omettere le informazioni di cui l'interessato e' gia' in possesso e puo' essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla finalita' del trattamento potra' essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica puo' essere indicata l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione dei dati si puo' far riferimento al termine dello stato d'emergenza; 3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalita' di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorita' sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalita' tali da garantire la riservatezza e la dignita' del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attivita' lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi (v. infra).

● Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS
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 2 Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l'assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, si ricorda di prestare attenzione alla disciplina sul trattamento dei dati personali, poiche' l'acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dati. A tal fine, si applicano le indicazioni di cui alla precedente nota n. 1 e, nello specifico, si suggerisce di raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19. Ad esempio, se si richiede una dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a rischio epidemiologico, e' necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificita' dei luoghi.

● Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)
● L' ingresso in azienda di lavoratori gia' risultati positivi all'infezione da COVID 19 dovra' essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalita' previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
● Qualora, per prevenire l'attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l'autorita' sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l'esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornira' la massima collaborazione.
3-MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI
● Per l'accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalita', percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti
● Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non e' consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attivita' di approntamento delle attivita' di carico e scarico, il trasportatore dovra' attenersi alla rigorosa distanza di un metro
● Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera
● Va ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione.), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali aziendali di cui al precedente paragrafo 2
● Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento.
● le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all'interno dei siti e delle aree produttive
● in caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l'appaltatore dovra' informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l'autorita' sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti.
● L'azienda committente e' tenuta a dare, all'impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinche' i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.
4-PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA
● l'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago
● nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonche' alla loro ventilazione
● occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi
● l'azienda in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalita' ritenute piu' opportune, puo' organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche in deroga)
● nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attivita' di pulizia, e' necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020.
5-PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
● e' obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani
● l'azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani
● e' raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone
● I detergenti per le mani di cui sopra devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.
6-DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
● l'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione e' fondamentale e, vista l'attuale situazione di emergenza, e' evidentemente legata alla disponibilita' in commercio. Per questi motivi:
a. le mascherine dovranno essere utilizzate in conformita' a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanita'.
b. data la situazione di emergenza, in caso di difficolta' di approvvigionamento e alla sola finalita' di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorita' sanitaria
c. e' favorita la preparazione da parte dell'azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS (https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf)
● qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative e' comunque necessario l'uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc.) conformi alle disposizioni delle autorita' scientifiche e sanitarie.
● nella declinazione delle misure del Protocollo all'interno dei luoghi di lavoro sulla base del complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attivita' dell'azienda, si adotteranno i DPI idonei. E' previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l'utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1)
7. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK.)
● l'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi e' contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.
● occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilita' dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
● occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.
8-ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)
In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo cosi' le intese con le rappresentanze sindacali aziendali:
● disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali e' possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza
● Si puo' procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi
● assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili
● utilizzare lo smart working per tutte quelle attivita' che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre la possibilita' di assicurare che gli stessi riguardino l'intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni
a. utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati a consentire l'astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione
● nel caso l'utilizzo degli istituti di cui al punto c) non risulti sufficiente, si utilizzeranno i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti
● sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se gia' concordate o organizzate
Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessita' che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attivita' (assistenza nell'uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).
E' necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali. Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati ad esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni.
Per gli ambienti dove operano piu' lavoratori contemporaneamente potranno essere trovate soluzioni innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro ovvero, analoghe soluzioni.
L'articolazione del lavoro potra' essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilita' di orari.
E' essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all'utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l'uso del mezzo privato o di navette.
9- GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI
● Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il piu' possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa)
● dove e' possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni
10-SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE
● Gli spostamenti all'interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali
● non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessita' e urgenza, nell'impossibilita' di collegamento a distanza, dovra' essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei locali
● sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attivita' di formazione in modalita' in aula, anche obbligatoria, anche se gia' organizzati; e' comunque possibile, qualora l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work
● Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilita' a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, puo' continuare ad intervenire in caso di necessita'; il carrellista puo' continuare ad operare come carrellista)
11-GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA
● nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale, si dovra' procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorita' sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, l'azienda procede immediatamente ad avvertire le autorita' sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute
● l'azienda collabora con le Autorita' sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Cio' al fine di permettere alle autorita' di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'azienda potra' chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorita' sanitaria
● Il lavoratore al momento dell'isolamento, deve essere subito dotato ove gia' non lo fosse, di mascherina chirurgica.
12-SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS
● La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo)
● vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia
● la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perche' rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perche' puo' intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente puo' fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio
● nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST.
● Il medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilita' e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.
● Il medico competente applichera' le indicazioni delle Autorita' Sanitarie. Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglia sanitaria, potra' suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.
● Alla ripresa delle attivita', e' opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilita' e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19.
E' raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'eta'
Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalita' previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneita' alla mansione". (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosita' e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.
13-AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE
● E' costituito in azienda un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.
● Laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verra' istituito, un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.
● Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del presente Protocollo, comitati per le finalita' del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle autorita' sanitaria locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID19.

 
Allegato 13
Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento
della diffusione del COVID-19 nei cantieri
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali condividono con ANCI, UPI, Anas S.p.A., RFI, ANCE, Alleanza delle Cooperative, Feneal Uil, Filca - CISL e Fillea CGIL, ANAEPA-Confartigianato, CNA Costruzioni, Casartigiani, CLAAI il seguente:
PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID - 19 NEI CANTIERI
Il 14 marzo 2020 e' stato adottato il Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro (d'ora in poi Protocollo), relativo a tutti i settori produttivi", il cui contenuto e' stato integrato in data 24 aprile 2020, e alle cui previsioni il presente protocollo fa integralmente rinvio. Inoltre, le previsioni del presente protocollo rappresentano specificazione di settore rispetto alle previsioni generali contenute nel Protocollo del 14 marzo 2020, come integrato il successivo 24 aprile 2020.
Stante la validita' delle disposizioni contenute nel citato Protocollo previste a carattere generale per tutte le categorie, e in particolare per i settori delle opere pubbliche e dell'edilizia,, si e' ritenuto definire ulteriori misure.
L'obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione e' fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare nei cantieri l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19. Il COVID-19 rappresenta, infatti, un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione.
Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorita' sanitaria. Tali misure si estendono ai titolari del cantiere e a tutti i subappaltatori e subfornitori presenti nel medesimo cantiere
In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, i datori di lavoro potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo cosi' le intese con le rappresentanze sindacali:
● attuare il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalita' di lavoro agile per le attivita' di supporto al cantiere che possono essere svolte dal proprio domicilio o in modalita' a distanza;
● sospendere quelle lavorazioni che possono essere svolte attraverso una riorganizzazione delle fasi eseguite in tempi successivi senza compromettere le opere realizzate;
● assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;
● utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali generalmente finalizzati a consentire l'astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione;
● sono incentivate le ferie maturate e i congedi retribuiti per i dipendenti nonche' gli altri strumenti previsti dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva per le attivita' di supporto al cantiere;
● sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se gia' concordate o organizzate
● sono limitati al massimo gli spostamenti all'interno e all'esterno del cantiere, contingentando l'accesso agli spazi comuni anche attraverso la riorganizzazione delle lavorazioni e degli orari del cantiere;
Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessita' che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attivita' (assistenza nell'uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).
E' necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e con le dimensioni del cantiere. Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati.
Per gli ambienti dove operano piu' lavoratori contemporaneamente potranno essere assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile in relazione alle lavorazioni da eseguire rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, siano adottati strumenti di protezione individuale. Il coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, provvede ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi. I committenti,attraverso i coordinatori per la sicurezza,vigilano affinche' nei cantieri siano adottate le misure di sicurezza anticontagio;
L'articolazione del lavoro potra' essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilita' di orari.
E' essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all'utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l'uso del mezzo privato o di navette.
Oltre a quanto previsto dal il DPCM dell'11 marzo 2020, i datori di lavoro adottano il presente protocollo di regolamentazione all'interno del cantiere, applicando, per tutelare la salute delle persone presenti all'interno del cantiere e garantire la salubrita' dell'ambiente di lavoro, le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate - da integrare eventualmente con altre equivalenti o piu' incisive secondo la tipologia, la localizzazione e le caratteristiche del cantiere, previa consultazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato, delle rappresentanze sindacali aziendali/organizzazioni sindacali di categoria e del RLST territorialmente competente.
1 INFORMAZIONE
Il datore di lavoro, anche con l'ausilio dell'Ente Unificato Bilaterale formazione/sicurezza delle costruzioni, quindi attraverso le modalita' piu' idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri nel cantiere circa le disposizioni delle Autorita', consegnando e/o affiggendo all'ingresso del cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalita' di comportamento.
In particolare, le informazioni riguardano i seguenti obblighi:
● il personale, prima dell'accesso al cantiere dovra' essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risultera' superiore ai 37,5°, non sara' consentito l'accesso al cantiere. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel piu' breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni o, comunque, l'autorita' sanitaria;
__________
 1 La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisto. E' possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali; 2) fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l'informativa puo' omettere le informazioni di cui l'interessato e' gia' in possesso e puo' essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla finalita' del trattamento potra' essere indicata la prevenzione dal contagio da COYID-19 e con riferimento alla base giuridica puo' essere indicata l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. art. 1, n. 7, lett. d), del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione dei dati si puo' far riferimento al termine dello stato d'emergenza; 3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalita' di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorita' sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalita' tali da garantire la riservatezza e la dignita' del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante Fattivita' lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi.

● la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorita' impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorita' sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
● l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorita' e del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere (in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni che non consentano di rispettare la distanza interpersonale di un metro e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
● l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
● l'obbligo del datore di lavoro di informare preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso nel cantiere, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS;
● Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)
2. MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI
● Per l'accesso di fornitori esterni devono essere individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalita', percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale presente nel cantiere, con integrazione in appendice nel Piano di sicurezza e coordinamento;
● Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non e' consentito l'accesso ai locali chiusi comuni del cantiere per nessun motivo. Per le necessarie attivita' di approntamento delle attivita' di carico e scarico, il trasportatore dovra' attenersi alla rigorosa distanza minima di un metro;
● Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera;
● Ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dal datore di lavoro per raggiungere il cantiere, va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, se del caso facendo ricorso a un numero maggiore di mezzi e/o prevedendo ingressi ed uscite dal cantiere con orari flessibili e scaglionati oppure riconoscendo aumenti temporanei delle indennita' specifiche, come da contrattazione collettiva, per l'uso del mezzo proprio. In ogni caso, occorre assicurare la pulizia con specifici detergenti delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio, etc. mantenendo una corretta areazione all'interno del veicolo.
3. PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE
● Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi e delle aree comuni limitando l'accesso contemporaneo a tali luoghi; ai fini della sanificazione e della igienizzazione vanno inclusi anche i mezzi d'opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio. Lo stesso dicasi per le auto di servizio e le auto a noleggio e per i mezzi di lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere;
● Il datore di lavoro verifica la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro impedendone l'uso promiscuo, fornendo anche specifico detergente e rendendolo disponibile in cantiere sia prima che durante che al termine della prestazione di lavoro;
● Il datore di lavoro deve verificare l'avvenuta sanificazione di tutti gli alloggiamenti e di tutti i locali, compresi quelli all'esterno del cantiere ma utilizzati per tale finalita', nonche' dei mezzi d'opera dopo ciascun utilizzo, presenti nel cantiere e nelle strutture esterne private utilizzate sempre per le finalita' del cantiere;
● nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno del cantiere si procede alla pulizia e sanificazione dei locali, alloggiamenti e mezzi secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonche', laddove necessario, alla loro ventilazione
● La periodicita' della sanificazione verra' stabilita dal datore di lavoro in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei locali e mezzi di trasporto, previa consultazione del medico competente aziendale e del Responsabile di servizio di prevenzione e protezione, dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente);
● Nelle aziende che effettuano le operazioni di pulizia e sanificazione vanno definiti i protocolli di intervento specifici in comune accordo con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente);
● Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione debbono inderogabilmente essere dotati di tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione individuale;
● Le azioni di sanificazione devono prevedere attivita' eseguite utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute;
4. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
● e' obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare assicurino il frequente e minuzioso lavaggio delle mani, anche durante l'esecuzione delle lavorazioni;
● il datore di lavoro, a tal fine, mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;
5. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
● l'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione e' di fondamentale importanza ma, vista la fattuale situazione di emergenza, e' evidentemente legata alla disponibilita' in commercio dei predetti dispositivi;
● le mascherine dovranno essere utilizzate in conformita' a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanita';
● data la situazione di emergenza, in caso di difficolta' di approvvigionamento e alla sola finalita' di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorita' sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
● e' favorita la predisposizione da parte dell'azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS (https://www.who.int/gpsc/5may/Guide to Local Production.pdf);
● qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative e' comunque necessario l'uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorita' scientifiche e sanitarie; in tali evenienze, in mancanza di idonei D.P.I., le lavorazioni dovranno essere sospese con il ricorso se necessario alla Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) ai sensi del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, per il tempo strettamente necessario al reperimento degli idonei DPI;
● il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi con tutti i dispositivi ritenuti necessari; il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, con il coinvolgimento del RLS o, ove non presente, del RLST, adegua la progettazione del cantiere alle misure contenute nel presente protocollo, assicurandone la concreta attuazione;
● il datore di lavoro provvede a rinnovare a tutti i lavoratori gli indumenti da lavoro prevedendo la distribuzione a tutte le maestranze impegnate nelle lavorazioni di tutti i dispositivi individuale di protezione anche con tute usa e getta;
● il datore di lavoro si assicura che in ogni cantiere di grandi dimensioni per numero di occupati (superiore a 250 unita') sia attivo il presidio sanitario e, laddove obbligatorio, l'apposito servizio medico e apposito pronto intervento; per tutti gli altri cantieri, tali attivita' sono svolte dagli addetti al primo soccorso, gia' nominati, previa adeguata formazione e fornitura delle dotazioni necessarie con riferimento alle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19;
6. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI)
● L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi e' contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano; nel caso di attivita' che non prevedono obbligatoriamente l'uso degli spogliatoi, e' preferibile non utilizzare gli stessi al fine di evitare il contatto tra i lavoratori; nel caso in cui sia obbligatorio l'uso, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento anche attraverso una turnazione dei lavoratori compatibilmente con le lavorazioni previste in cantiere;
● il datore di lavoro provvede alla sanificazione almeno giornaliera ed alla organizzazione degli spazi per la mensa e degli spogliatoi per lasciare nella disponibilita' dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
● Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera con appositi detergenti anche delle tastiere dei distributori di bevande;
7. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (TURNAZIONE, RIMODULAZIONE DEI CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI)
In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo cosi' le intese con le rappresentanze sindacali aziendali, o territoriali di categoria, disporre la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni anche attraverso la turnazione dei lavoratori con l'obiettivo di diminuire i contatti, di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili e di consentire una diversa articolazione degli orari del cantiere sia per quanto attiene all'apertura, alla sosta e all'uscita.
8. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE
● Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore ai 37,5° e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o al direttore di cantiere che dovra' procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorita' sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 e procedere immediatamente ad avvertire le autorita' sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute;
● Il datore di lavoro collabora con le Autorita' sanitarie per l'individuazione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID- 19. Cio' al fine di permettere alle autorita' di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, il datore di lavoro potra' chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere secondo le indicazioni dell'Autorita' sanitaria
9. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS o RLST
● La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo):
● vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia;
● la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perche' rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perche' puo' intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente puo' fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio;
● nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST nonche' con il direttore di cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
● Il medico competente segnala al datore di lavoro situazioni di particolare fragilita' e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e il datore di lavoro provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente applichera' le indicazioni delle Autorita' Sanitarie;
10. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE
● E' costituito in cantiere un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.
● Laddove, per la particolare tipologia di cantiere e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati per i singoli cantieri, verra' istituito, un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.
● Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del presente Protocollo, comitati per le finalita' del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle autorita' sanitaria locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID19.
Si evidenzia che rimangono, comunque, ferme le funzioni ispettive dell'INAIL e dell'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, "Ispettorato Nazionale del Lavoro", e che, in casi eccezionali, potra' essere richiesto l'intervento degli agenti di Polizia Locale.
TIPIZZAZIONE, RELATIVAMENTE ALLE ATTIVITA' DI CANTIERE, DELLE IPOTESI DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA' DEL DEBITORE, ANCHE RELATIVAMENTE ALL'APPLICAZIONE DI EVENTUALI DECADENZE O PENALI CONNESSE A RITARDATI O OMESSI ADEMPIMENTI
Le ipotesi che seguono, costituiscono una tipizzazione pattizia, relativamente alle attivita' di cantiere, della disposizione, di carattere generale, contenuta nell'articolo 91 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, a tenore della quale il rispetto delle misure di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19 e' sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilita' del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.
1) la lavorazione da eseguire in cantiere impone di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro, non sono possibili altre soluzioni organizzative e non sono disponibili, in numero sufficiente, mascherine e altri dispositivi di protezione individuale (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc..) conformi alle disposizioni delle autorita' scientifiche e sanitarie (risulta documentato l'avvenuto ordine del materiale di protezione individuale e la sua mancata consegna nei termini): conseguente sospensione delle lavorazioni;
2) l'accesso agli spazi comuni, per esempio le mense, non puo' essere contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano; non e' possibile assicurare il servizio di mensa in altro modo per assenza, nelle adiacenze del cantiere, di esercizi commerciali, in cui consumare il pasto, non e' possibile ricorrere ad un pasto caldo anche al sacco, da consumarsi mantenendo le specifiche distanze: conseguente sospensione delle lavorazioni;
3) caso di un lavoratore che si accerti affetto da COVID-19; necessita' di porre in quarantena tutti i lavoratori che siano venuti a contatto con il collega contagiato; non e' possibile la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni: conseguente sospensione delle lavorazioni;
4) laddove vi sia il pernotto degli operai ed il dormitorio non abbia le caratteristiche minime di sicurezza richieste e/o non siano possibili altre soluzioni organizzative, per mancanza di strutture ricettive disponibili: conseguente sospensione delle lavorazioni.
5) indisponibilita' di approvvigionamento di materiali, mezzi, attrezzature e maestranze funzionali alle specifiche attivita' del cantiere: conseguente sospensione delle lavorazioni
La ricorrenza delle predette ipotesi deve essere attestata dal coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori che ha redatto l'integrazione del Piano di sicurezza e di coordinamento.
Roma, 24 aprile 2020.

 
Allegato 14
Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della
diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica
Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti condivide con le associazioni datoriali Confindustria, Confetra, Confcoooperative, Conftrasporto, Confartigianato, Assoporti, Assaeroporti, CNA-FITA, AICAI, ANITA, ASSTRA, ANAV, AGENS, Confitarma, Assarmatori, Legacoop Produzione Servizi e con le OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl e UilTrasporti il seguente:

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE
PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID - 19
NEL SETTORE DEL TRASPORTO E DELLA LOGISTICA

Il 14 marzo 2020 e' stato adottato il Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro (d'ora in poi Protocollo), relativo a tutti i settori produttivi.
Stante la validita' delle disposizioni contenute nel citato Protocollo previste a carattere generale per tutte le categorie, e in particolare per i settori dei trasporti e della logistica, si e' ritenuto necessario definire ulteriori misure.
Il documento allegato prevede adempimenti per ogni specifico settore nell'ambito trasportistico, ivi compresa la filiera degli appalti funzionali al servizio ed alle attivita' accessorie e di supporto correlate.
Fermo restando le misure per le diverse modalita' di trasporto, si richiama l'attenzione sui seguenti adempimenti comuni:
- prevedere l'obbligo da parte dei responsabili dell'informazione relativamente al corretto uso e gestione dei dispositivi di protezione individuale, dove previsti (mascherine, guanti, tute, etc.);
- La sanificazione e l'igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro deve essere appropriata e frequente (quindi deve riguardare tutte le parti frequentate da viaggiatori e/o lavoratori ed effettuata con le modalita' definite dalle specifiche circolari del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanita').
- Ove possibile, installare dispenser di idroalcolica ad uso dei passeggeri.
- Per quanto riguarda il trasporto viaggiatori laddove sia possibile e' necessario contingentare la vendita dei biglietti in modo da osservare tra i passeggeri la distanza di almeno un metro. Laddove non fosse possibile i passeggeri dovranno dotarsi di apposite protezioni (mascherine e guanti).
- Nei luoghi di lavoro laddove non sia possibile mantenere le distanze tra lavoratori previste dalle disposizioni del Protocollo vanno utilizzati i dispositivi di protezione individuale. In subordine dovranno essere usati separatori di posizione. I luoghi strategici per la funzionalita' del sistema (sale operative, sale ACC, sale di controllo ecc) devono preferibilmente essere dotati di rilevatori di temperatura attraverso dispositivi automatizzati.
- Per tutto il personale viaggiante cosi come per coloro che hanno rapporti con il pubblico e per i quali le distanze di 1 mt dall'utenza non siano possibili, va previsto l'utilizzo degli appositi dispositivi di protezione individuali previsti dal Protocollo. Analogamente per il personale viaggiante (a titolo di esempio macchinisti, piloti ecc..) per i quali la distanza di 1 m dal collega non sia possibile.
- Per quanto riguarda il divieto di trasferta (di cui al punto 8 del Protocollo), si deve fare eccezione per le attivita' che richiedono necessariamente tale modalita'.
- Sono sospesi tutti i corsi di formazione se non effettuabili da remoto.
- Predisposizione delle necessarie comunicazioni a bordo dei mezzi anche mediante apposizione di cartelli che indichino le corrette modalita' di comportamento dell'utenza con la prescrizione che il mancato rispetto potra' contemplare l'interruzione del servizio.
- Nel caso di attivita' che non prevedono obbligatoriamente l'uso degli spogliatoi, e' preferibile non utilizzare gli stessi al fine di evitare il contatto tra i lavoratori, nel caso in cui sia obbligatorio l'uso, saranno individuate dal Comitato per l'applicazione del Protocollo le modalita' organizzative per garantire il rispetto delle misure sanitarie per evitare il pericolo di contagio.

ALLEGATO

SETTORE AEREO
- Gli addetti che dovessero necessariamente entrare a piu' stretto contatto, anche fisico, con il passeggero, nei casi in cui fosse impossibile mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro, dovranno indossare mascherine, guanti monouso e su indicazione del Medico Competente ulteriori dispositivi di protezione come occhiali protettivi, condividendo tali misure con il Comitato per l'applicazione del Protocollo di cui in premessa.
- Per gli autisti dei camion per il cargo aereo valgono le stesse regole degli autisti del trasporto merci.
SETTORE AUTOTRASPORTO MERCI
- Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi se sprovvisti di guanti e mascherine. In ogni caso, il veicolo puo' accedere al luogo di carico/scarico anche se l'autista e' sprovvisto di DPI, purche' non scenda dal veicolo o mantenga la distanza di un metro dagli altri operatori. Nei luoghi di carico/scarico dovra' essere assicurato che le necessarie operazioni propedeutiche e conclusive del carico/scarico delle merci e la presa/consegna dei documenti, avvengano con modalita' che non prevedano contatti diretti tra operatori ed autisti o nel rispetto della rigorosa distanza di un metro. Non e' consentito l'accesso agli uffici delle aziende diverse dalla propria per nessun motivo, salvo l'utilizzo dei servizi igienici dedicati e di cui i responsabili dei luoghi di carico/scarico delle merci dovranno garantire la presenza ed una adeguata pulizia giornaliera e la presenza di idoneo gel igienizzante lavamani.
- Le consegne di pacchi, documenti e altre tipologie di merci espresse possono avvenire, previa nota informativa alla clientela da effettuarsi, anche via web, senza contatto con i riceventi. Nel caso di consegne a domicilio, anche effettuate da Riders, le merci possono essere consegnate senza contatto con il destinatario e senza la firma di avvenuta consegna. Ove cio' non sia possibile, sara' necessario l'utilizzo di mascherine e guanti.
- Qualora sia necessario lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative - in analogia a quanto previsto per gli ambienti chiusi -, laddove la suddetta circostanza si verifichi nel corso di attivita' lavorative che si svolgono in ambienti all'aperto, e' comunque necessario l'uso delle mascherine.
- Assicurare, laddove possibile e compatibile con l'organizzazione aziendale, un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla predisposizione e alla ricezione delle spedizioni e al carico/scarico delle merci e con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili individuando priorita' nella lavorazione delle merci.

SETTORE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE STRADALE
E FERROVIE CONCESSE

In adesione a quanto previsto nell'Avviso comune siglato dalle Associazioni Asstra, Anav ed Agens con le OOSSLLL il 13 marzo 2020, per il settore considerato trovano applicazione le seguenti misure specifiche:
- L'azienda procede all'igienizzazione, sanificazione e disinfezione dei treni e dei mezzi pubblici, effettuando l'igienizzazione e la disinfezione almeno una volta al giorno e la sanificazione in relazione alle specifiche realta' aziendali.
- Occorre adottare possibili accorgimenti atti alla separazione del posto di guida con distanziamenti di almeno un metro dai passeggeri; consentire la salita e la discesa dei passeggeri dalla porta centrale e dalla porta posteriore utilizzando idonei tempi di attesa al fine di evitare contatto tra chi scende e chi sale.
- Sospensione, previa autorizzazione dell'Agenzia per la mobilita' territoriale competente e degli Enti titolari, della vendita e del controllo dei titoli di viaggio a bordo.
- Sospendere l'attivita' di bigliettazione a bordo da parte degli autisti.

SETTORE FERROVIARIO

- Informazione alla clientela attraverso i canali aziendali di comunicazione (call center, sito web, app) sia in merito alle misure di prevenzione adottate in conformita' a quanto disposto dalle Autorita' sanitarie sia in ordine alle informazioni relative alle percorrenze attive in modo da evitare l'accesso delle persone agli uffici informazioni/biglietterie delle stazioni.
- Nei Grandi Hub ove insistono gate di accesso all'area di esercizio ferroviario (Milano C.le, Firenze S.M.N., Roma Termini) ed in ogni caso in tutte le stazioni compatibilmente alle rispettive capacita' organizzative ed ai flussi di traffico movimentati:
o disponibilita' per il personale di dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti monouso, gel igienizzante lavamani);
o divieto di ogni contatto ravvicinato con la clientela ad eccezione di quelli indispensabili in ragione di circostanze emergenziali e comunque con le previste precauzioni di cui alle vigenti disposizioni governative;
o proseguimento delle attivita' di monitoraggio di security delle stazioni e dei flussi dei passeggeri, nel rispetto della distanza di sicurezza prescritta dalle vigenti disposizioni.
o restrizioni al numero massimo dei passeggeri ammessi nelle aree di attesa comuni e comunque nel rispetto delle disposizioni di distanziamento fra le persone di almeno un metro. Prevedere per le aree di attesa comuni senza possibilita' di aereazione naturale, ulteriori misure per evitare il pericolo di contagio;
o disponibilita' nelle sale comuni di attesa e a bordo treno di gel igienizzante lavamani anche eventualmente preparato secondo le disposizioni dell'OMS. Sino al 3 aprile p.v. e' sospeso il servizio di accoglienza viaggiatori a bordo treno.
- In caso di passeggeri che a bordo treno presentino sintomi riconducibili all'affezione da Covid-19, la Polizia Ferroviaria e le Autorita' sanitarie devono essere prontamente informate: all'esito della relativa valutazione sulle condizioni di salute del passeggero, a queste spetta la decisione in merito all'opportunita' di fermare il treno per procedere ad un intervento.
- Al passeggero che presenti, a bordo treno, sintomi riconducibili all'affezione da Covid-19 (tosse, rinite, febbre, congiuntivite), e' richiesto di indossare una mascherina protettiva e sedere isolato rispetto agli altri passeggeri, i quali sono ricollocati in altra carrozza opportunamente sgomberata e dovranno quindi essere attrezzati idonei spazi per l'isolamento di passeggeri o di personale di bordo.
- L'impresa ferroviaria procedera' successivamente alla sanificazione specifica del convoglio interessato dall'emergenza prima di rimetterlo nella disponibilita' di esercizio.
SETTORE MARITTIMO E PORTUALE
- Evitare per quanto possibile i contatti fra personale di terra e personale di bordo e comunque mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro. Qualora cio' non fosse possibile, il personale dovra' presentarsi con guanti e mascherina ed ogni altro ulteriore dispositivo di sicurezza ritenuto necessario.
- Al fine di assicurare la corretta e costante igiene e pulizia delle mani, le imprese forniscono al proprio personale sia a bordo sia presso le unita' aziendali (uffici, biglietterie e magazzini) appositi distributori di disinfettante con relative ricariche.
- Sono rafforzati i servizi di pulizia, ove necessario anche mediante l'utilizzo di macchinari specifici che permettono di realizzare la disinfezione dei locali di bordo e degli altri siti aziendali, quali uffici, biglietterie e magazzini.
- L'attivita' di disinfezione viene eseguita in modo appropriato e frequente sia a bordo (con modalita' e frequenza dipendenti dalla tipologia del locale) che presso gli altri siti aziendali ad opera di personale a tale scopo destinato. In particolare, a bordo delle navi la disinfezione avra' luogo durante la sosta in porto, anche in presenza di operazioni commerciali sempre che queste non interferiscano con dette operazioni. Nelle unita' da passeggeri e nei locali pubblici questa riguardera' in modo specifico le superfici toccate frequentemente come pulsanti, maniglie, o tavolini e potra' essere effettuata con acqua e detergente seguita dall'applicazione di disinfettanti d'uso comune, come alcol etilico o ipoclorito di sodio opportunamente dosati. Alle navi da carico impiegate su rotte in cui la navigazione avviene per diversi giorni consecutivi, tale procedura si applichera' secondo le modalita' e la frequenza necessarie da parte del personale di bordo opportunamente istruito ed in considerazione delle differenti tipologie di navi, delle differenti composizioni degli equipaggi e delle specificita' dei traffici. Le normali attivita' di igienizzazione delle attrezzature e dei mezzi di lavoro devono avvenire, con modalita' appropriate alla tipologia degli stessi, ad ogni cambio di operatore ed a cura dello stesso con l'uso di prodotti messi a disposizione dall'azienda osservando le dovute prescrizioni eventualmente previste (aereazione, etc.)
- Le imprese forniranno indicazioni ed opportuna informativa al proprio personale:
- per evitare contatti ravvicinati con la clientela ad eccezione di quelli indispensabili in ragione di circostanze emergenziali e comunque con le previste precauzioni di cui alle vigenti disposizioni governative;
- per mantenere il distanziamento di almeno un metro tra i passeggeri;
- per il TPL marittimo con istruzioni circa gli accorgimenti da adottare per garantire una distanza adeguata tra le persone nel corso della navigazione e durante le operazioni di imbarco e sbarco;
- per informare immediatamente le Autorita' sanitarie e marittime qualora a bordo siano presenti passeggeri con sintomi riconducibili all'affezione da Covid-19;
- per richiedere al passeggero a bordo che presenti sintomi riconducibili all'affezione da Covid-19 di indossare una mascherina protettiva e sedere isolato rispetto agli altri passeggeri;
- per procedere, successivamente allo sbarco di qualsiasi passeggero presumibilmente positivo all'affezione da Covid-19, alla sanificazione specifica dell'unita' interessata dall'emergenza prima di rimetterla nella disponibilita' d'esercizio.
- Per quanto possibile saranno organizzati sistemi di ricezione dell'autotrasporto, degli utenti esterni e dei passeggeri che evitino congestionamenti e affollamenti di persone. Per quanto praticabile sara' favorito l'utilizzo di sistemi telematici per lo scambio documentale con l'autotrasporto e l'utenza in genere.
- Le imprese favoriranno per quanto possibile lo scambio documentale tra la nave e il terminal con modalita' tali da ridurre il contatto tra il personale marittimo e quello terrestre, privilegiando per quanto possibile lo scambio di documentazione con sistemi informatici.
- Considerata la situazione emergenziale, limitatamente ai porti nazionali, con riferimento a figure professionali quali il personale dipendente degli operatori portuali, gli agenti marittimi, i chimici di porto, le guardie ai fuochi, gli ormeggiatori, i piloti, il personale addetto al ritiro dei rifiuti solidi e liquidi, sono sospese le attivita' di registrazione e di consegna dei PASS per l'accesso a bordo della nave ai fini di security.
- Nei casi in cui in un terminal operino, oltre all'impresa, anche altre ditte subappaltatrici il governo dei processi deve essere assunto dal terminalista.
- Risolvere con possibile interpretazione o integrazione del DPCM 11 marzo 2020 che nelle aree demaniali di competenza dell'ADSP e/o interporti i punti di ristoro vengano considerati alla stregua delle aree di sosta e/o mense. Nelle more dei chiarimenti da parte della Presidenza dovranno essere previsti i servizi sanitari chimici.
Servizi di trasporto non di linea
- Per quanto riguarda i servizi di trasporto non di linea risulta opportuno evitare che il passeggero occupi il posto disponibile vicino al conducente.
Sui sedili posteriori al fine di rispettare le distanze di sicurezza non potranno essere trasportati, distanziati il piu' possibile, piu' di due passeggeri.
Il conducente dovra' indossare dispositivi di protezione.
Le presenti disposizioni per quanto applicabili vanno estese anche ai natanti che svolgono servizi di trasporto non di linea.
Le presenti linee guida sono automaticamente integrate o modificate in materia di tutela sanitaria sulla base delle indicazioni o determinazioni assunte dal Ministero della Sanita e dall'Organizzazione mondiale della sanita' (OMS) in relazione alle modalita' di contagio del COVID-19.

 
Allegato 15
Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalita'
organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19
in materia di trasporto pubblico
Il 14 marzo 2020 e' stato adottato il Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro (d'ora in poi Protocollo), relativo a tutti i settori produttivi e successivamente in data 20 marzo 2020 il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid 19 negli ambienti di nel settore dei trasporti e della logistica. Le presenti linee guida stabiliscono le modalita' di informazione agli utenti nonche' le misure organizzative da attuare nelle stazioni, negli aeroporti e nei porti, al fine di consentire il passaggio alla successiva fase del contenimento del contagio, che prevede la riapertura scaglionata delle attivita' industriali, commerciali e di libera circolazione delle merci e delle persone.
Si premette che la tutela dei passeggeri che ne beneficiano non e' indipendente dall'adozione di altre misure di carattere generale, definibili quali "misure di sistema".
Si richiamano, di seguito, le principali misure, fatta salva la possibilita' per le Regioni e Province autonome di introdurre diverse prescrizioni in ragione delle diverse condizioni territoriali e logistiche, nonche' delle rispettive dotazioni di parco mezzi.

Misure "di sistema"

L'articolazione dell'orario di lavoro differenziato con ampie finestre di inizio e fine di attivita' lavorativa e' importante per modulare la mobilita' dei lavoratori e prevenire conseguentemente i rischi di aggregazione connessi alla mobilita' dei cittadini. Anche la differenziazione e il prolungamento degli orari di apertura degli uffici, degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici sono, altresi', un utile possibile approccio preventivo, incoraggiando al tempo stesso forme alternative di mobilita' sostenibile. Tale approccio e' alla base delle presenti linee guida. Tali misure vanno modulate in relazione alle esigenze del territorio e al bacino di utenza di riferimento, avendo come riferimento quantitativo la necessita' di ridurre in modo consistente i picchi di utilizzo del trasporto pubblico collettivo presenti nel periodo antecedente l'emergenza sanitaria e il lockdown.
La responsabilita' individuale di tutti gli utenti dei servizi di trasporto pubblico rimane un punto essenziale per garantire il distanziamento interpersonale, l'attuazione di corrette misure igieniche, nonche' per prevenire comportamenti che possono aumentare il rischio di contagio. Una chiara e semplice comunicazione in ogni contesto (stazioni ferroviarie, metropolitane, aeroporti, stazioni autobus, mezzi di trasporto, etc.), mediante pannelli ad informazione mobile, e' un punto essenziale per comunicare le necessarie regole comportamentali nell'utilizzo dei mezzi di trasporto.

a) Misure di carattere generale per il contenimento del contagio da covid-19

Si richiama, altresi', il rispetto delle sotto elencate disposizioni, valide per tutte le modalita' di trasporto:
- La sanificazione e l'igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro deve riguardare tutte le parti frequentate da viaggiatori e/o lavoratori ed essere effettuata con le modalita' definite dalle specifiche circolari del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanita';
- Nelle stazioni ferroviarie, nelle autostazioni, negli aeroporti, nei porti e sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza e' necessario installare dispenser contenenti soluzioni disinfettanti ad uso dei passeggeri.
- All'ingresso e nella permanenza nei luoghi di accesso al sistema del trasporto pubblico (stazioni ferroviarie, autostazioni, fermate bus ecc.) e all'interno dei mezzi, e' obbligatorio indossare una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca.
- E' necessario incentivare la vendita di biglietti con sistemi telematici.
- Nelle stazioni o nei luoghi di acquisto dei biglietti e' opportuno installare punti vendita e distributori di dispositivi di sicurezza.
- Vanno previste misure per la gestione dei passeggeri e degli operatori nel caso in cui sia accertata una temperatura corporea superiore a 37,5° C.
- Vanno adottati sistemi di informazione e di divulgazione, nei luoghi di transito dell'utenza, relativi al corretto uso dei dispositivi di protezione individuale, nonche' sui comportamenti che la stessa utenza e' obbligata a tenere all'interno delle stazioni e autostazioni, degli aeroporti, dei porti e dei luoghi di attesa, nella fase di salita e discesa dal mezzo di trasporto e durante il trasporto medesimo.
- Vanno adottati interventi gestionali, ove necessari, di regolamentazione degli accessi alle principali stazioni e autostazioni, agli aeroporti, e ai porti al fine di evitare affollamenti e ogni possibile occasione di contatto, garantendo il rispetto della distanza interpersonale minima di un metro.
- Vanno adottate misure organizzative, con predisposizione di specifici piani operativi, finalizzate a limitare ogni possibile occasione di contatto nella fase di salita e di discesa dal mezzo di trasporto, negli spostamenti all'interno delle principali stazioni e autostazioni, degli aeroporti e dei porti, nelle aree destinate alla sosta dei passeggeri e durante l'attesa del mezzo di trasporto, garantendo il rispetto della distanza interpersonale minima di un metro, escludendo da tale limitazione i minori accompagnati e i non vedenti se accompagnati da persona che vive nella stessa unita' abitativa. Per i non vedenti non accompagnati da persona che vive nella stessa unita' abitativa, dovra' essere predisposta un'adeguata organizzazione del servizio per garantire la fruibilita' dello stesso servizio, garantendo la sicurezza sanitaria.
- Sui mezzi di trasporto e' opportuno al fine di perseguire una migliore e funzionale capienza dei mezzi di trasporto pubblico e ottimizzare gli spazi, fermo restando l'obbligo di indossare una mascherina di protezione, procedere anche alla utilizzazione in verticale delle sedute. Tale modalita', ove realizzabile, consentira', escludendo un posizionamento c.d. faccia a faccia di ridurre la distanza interpersonale di un metro con un maggiore indice di riempimento dei mezzi.
- Il distanziamento di un metro non e' necessario nel caso si tratti di persone che vivono nella stessa unita' abitativa.
- Al fine di aumentare l'indice di riempimento dei mezzi di trasporto, dovra' essere valutata, dopo adeguata sperimentazione, la possibilita' dell'installazione, di separazioni removibili tipo plexiglass o altro materiale idoneo tra i sedili che non comportino modifiche strutturali sulle disposizioni inerenti la sicurezza;
- Realizzare, ove strutturalmente possibile, anche con specifici interventi tecnici, la massima areazione naturale dei mezzi di trasporto.

b) Raccomandazioni per tutti gli utenti dei servizi di trasporto pubblico

- Non usare il trasporto pubblico se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore)
- Acquistare, ove possibile, i biglietti in formato elettronico, on-line o tramite app
- Seguire la segnaletica e i percorsi indicati all'interno delle stazioni o alle fermate mantenendo sempre la distanza di almeno un metro dalle altre persone
- Utilizzare le porte di accesso ai mezzi indicate per la salita e la discesa, rispettando sempre la distanza interpersonale di sicurezza di un metro
- Sedersi solo nei posti consentiti mantenendo il distanziamento dagli altri occupanti
- Evitare di avvicinarsi o di chiedere informazioni al conducente
- Nel corso del viaggio, igienizzare frequentemente le mani ed evitare di toccarsi il viso

ALLEGATO TECNICO - SINGOLE MODALITA' DI TRASPORTO

SETTORE AEREO

Per il settore del trasporto aereo vanno osservate specifiche misure di contenimento per i passeggeri che riguardano sia il corretto utilizzo delle aerostazioni che degli aeromobili. Si richiede, pertanto, l'osservanza delle seguenti misure a carico, rispettivamente, dei gestori, degli operatori aeroportuali, dei vettori e dei passeggeri:
- gestione dell'accesso alle aerostazioni prevedendo, ove possibile, una netta separazione delle porte di entrata e di uscita, in modo da evitare l'incontro di flussi di utenti;
- interventi organizzativi e gestionali e di contingentamento degli accessi al fine di favorire la distribuzione del pubblico in tutti gli spazi comuni dell'aeroporto al fine di evitare affollamenti nelle zone antistanti i controlli di sicurezza;
- previsione di percorsi a senso unico all'interno dell'aeroporto e nei percorsi fino ai gate, in modo da mantenere separati i flussi di utenti in entrata e uscita;
- obbligo di distanziamento interpersonale di un metro a bordo degli aeromobili, all'interno dei terminal e di tutte le altre facility aeroportuali (es. bus per trasporto passeggeri). Con particolare riferimento ai gestori ed ai vettori nelle aree ad essi riservate, questi ultimi predispongono specifici piani per assicurare il massimo distanziamento delle persone nell'ambito degli spazi interni e delle infrastrutture disponibili. In particolare, nelle aree soggette a formazione di code sara' implementata idonea segnaletica a terra e cartellonistica per invitare i passeggeri a mantenere il distanziamento interpersonale;
- i passeggeri sull'aeromobile dovranno indossare necessariamente una mascherina;
- consentire gli spostamenti dei viaggiatori all'interno dell'aeromobili solo nei casi strettamente necessari;
- attivita' di igienizzazione e sanificazione di terminal ed aeromobili, anche piu' volte al giorno in base al traffico dell'aerostazione e sugli aeromobili, con specifica attenzione a tutte le superfici che possono essere toccate dai passeggeri in circostanze ordinarie. Tutti i gate di imbarco dovrebbero essere dotati di erogatori di gel disinfettante. Gli impianti di climatizzazione vanno gestiti con procedure e tecniche miranti alla prevenzione della contaminazione batterica e virale;
- introduzione di termo-scanner per i passeggeri sia in arrivo che in partenza, secondo modalita' da determinarsi di comune accordo tra gestori e vettori nei grandi hub aeroportuali. In linea di massima, potrebbero comunque prevedersi controlli della temperatura all'ingresso dei filtri di sicurezza o al terminal d'imbarco, per le partenze, ed alla discesa dall'aereo per gli arrivi in tutti gli aeroporti.

SETTORE MARITTIMO E PORTUALE

Trasporto marittimo di passeggeri
Con riferimento al settore del trasporto marittimo, specifiche previsioni vanno dettate in materia di prevenzione dei contatti tra passeggeri e personale di bordo, di mantenimento di un adeguato distanziamento sociale e di sanificazione degli ambienti della nave che peraltro sono gia' sostanzialmente previste nel protocollo condiviso del 20 marzo 2020. In particolare, si richiede l'adozione delle sotto elencate misure:
- evitare, per quanto possibile, i contatti fra personale di terra e personale di bordo e, comunque, mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro.
- I passeggeri dovranno indossare necessariamente una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca. Vanno rafforzati i servizi di pulizia, ove necessario anche mediante l'utilizzo di macchinari specifici che permettono di realizzare la disinfezione dei locali di bordo e degli altri siti aziendali, quali uffici, biglietterie e magazzini;
- l'attivita' di disinfezione viene eseguita in modo appropriato e frequente sia a bordo (con modalita' e frequenza dipendenti dalla tipologia del locale) che presso gli altri siti aziendali ad opera di personale a tale scopo destinato. In particolare, a bordo delle navi la disinfezione avra' luogo durante la sosta in porto, avendo cura che le operazioni di disinfezione non interferiscano o si sovrappongano con l'attivita' commerciale dell'unita'. Nei locali pubblici questa riguardera' in modo specifico le superfici toccate frequentemente come pulsanti, maniglie, o tavolini e potra' essere effettuata con acqua e detergente seguita dall'applicazione di disinfettanti d'uso comune, come alcol etilico o ipoclorito di sodio opportunamente dosati. Le normali attivita' di igienizzazione delle attrezzature e dei mezzi di lavoro devono avvenire, con modalita' appropriate alla tipologia degli stessi, ad ogni cambio di operatore ed a cura dello stesso con l'uso di prodotti messi a disposizione dall'azienda osservando le dovute prescrizioni eventualmente previste (aereazione, etc.);
- le imprese forniscono indicazioni ed opportuna informativa tramite il proprio personale o mediante display:
- per evitare contatti ravvicinati del personale con la clientela ad eccezione di quelli indispensabili in ragione di circostanze emergenziali e comunque con le previste precauzioni dei dispositivi individuali;
- per mantenere il distanziamento di almeno un metro tra i passeggeri;
- per il TPL marittimo con istruzioni circa gli accorgimenti da adottare per garantire una distanza adeguata tra le persone nel corso della navigazione e durante le operazioni di imbarco e sbarco, prevedendo appositi percorsi dedicati;
- per il TPL marittimo e' necessario l'utilizzo di dispositivi di sicurezza come previsto anche per il trasporto pubblico locale di terra.

Gestione di terminal passeggeri, stazioni marittime e punti di imbarco/sbarco passeggeri

Negli ambiti portuali e' richiesta particolare attenzione al fine di evitare una concentrazione di persone in quei luoghi soggetti a diffusa frequentazione, come le stazioni marittime, i terminal crociere e le banchine di imbarco/sbarco di passeggeri. Sono indicate, a tal fine, le seguenti misure organizzative e di prevenzione, da attuarsi sia a cura dei terminalisti, nelle aree in concessione, sia a cura dei vari enti di gestione delle aree portuali in relazione al regime giuridico delle aree stesse:
1. Predisposizione di apposito piano di prevenzione e protezione, contenente l'analisi del rischio e le misure necessarie alla sua mitigazione, in coerenza con le vigenti disposizioni nazionali in materia di emergenza da covid-19;
2. Corretta gestione delle infrastrutture portuali/terminal/stazioni marittime adibite alla sosta/transito di passeggeri avendo cura di:
a) informare l'utenza in merito ai rischi esistenti ed alle necessarie misure di prevenzione quali, il corretto utilizzo dei dispositivi individuali di protezione (mascherine, guanti), il distanziamento sociale, l'igiene delle mani. A tale scopo, puo' costituire utile strumento oltre a cartellonistica plurilingue, anche la disponibilita' di immagini "QR Code" associati a tali informazioni che consentono all'utente di visualizzare le stesse sul proprio smartphone o altro dispositivo simile;
b) promuovere la piu' ampia diffusione di sistemi on-line di prenotazione e di acquisto dei biglietti, limitando al minimo le operazioni di bigliettazione in porto;
c) evitare ogni forma di assembramento delle persone in transito attraverso il ricorso a forme di contingentamento e programmazione degli accessi, l'utilizzo di percorsi obbligati per l'ingresso e l'uscita;
d) far rispettare la distanza sociale di 1 (uno) metro tra le persone;
e) installare un adeguato numero di distributori di disinfettante per una costante e igiene e pulizia delle mani;
f) programmare frequentemente un'appropriata sanificazione degli ambienti nei quali transitano i passeggeri e delle superfici esposte al contatto, con particolare riguardo ai locali igienici;
g) rinforzare la presenza di personale preposto ai servizi di vigilanza, accoglienza e informazione dell'utenza all'interno delle aree portuali/terminal crociere/stazioni marittime.

SETTORE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AUTOMOBILISTICO, LACUALE,
LAGUNARE, COSTIERO E FERROVIE NON INTERCONNESSE ALLA RETE NAZIONALE

Per il settore considerato trovano applicazione le seguenti misure specifiche:
- l'azienda procede all'igienizzazione, sanificazione e disinfezione dei treni e dei mezzi pubblici e delle infrastrutture nel rispetto delle prescrizioni sanitarie in materia oltre che delle ordinanze regionali e del Protocollo siglato dalle associazioni di categoria, OO.SS. e MIT in data 20 marzo 2020, effettuando l'igienizzazione e la disinfezione almeno una volta al giorno e la sanificazione in relazione alle specifiche realta' aziendali come previsto dal medesimo protocollo condiviso;
- i passeggeri dovranno utilizzare necessariamente una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca;
- la salita e la discesa dei passeggeri dal mezzo deve avvenire secondo flussi separati:
- negli autobus e nei tram prevedere la salita da una porta e la discesa dall'altra porta, ove possibile;
- vanno rispettati idonei tempi di attesa al fine di evitare contatto tra chi scende e chi sale, anche eventualmente con un'apertura differenziata delle porte;
- nei vaporetti la separazione dei flussi sara' attuata secondo le specificita' delle unita' di navigazione lagunari, costiere e lacuali;
- sugli autobus e sui tram va garantito un numero massimo di passeggeri in modo da consentire il rispetto della distanza di un metro tra gli stessi, contrassegnando con marker i posti che non possono essere occupati. Per la gestione dell'affollamento del veicolo, l'azienda puo' dettare disposizioni organizzative al conducente tese anche a non effettuare alcune fermate;
- nelle stazioni della metropolitana:
- prevedere differenti flussi di entrata e di uscita, garantendo ai passeggeri adeguata informazione per l'individuazione delle banchine e dell'uscita e il corretto distanziamento sulle banchine e sulle scale mobili anche prima del superamento dei varchi;
- predisporre idonei sistemi atti a segnalare il raggiungimento dei livelli di saturazione stabiliti;
- prevedere l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza e/o telecamere intelligenti per monitorare i flussi ed evitare assembramenti, eventualmente con la possibilita' di diffusione di messaggi sonori/vocali/scritti;
- applicare marker sui sedili non utilizzabili a bordo dei mezzi di superficie e dei treni metro;
- sospendere, previa autorizzazione dell'Agenzia per la mobilita' territoriale competente e degli Enti titolari, la vendita e il controllo dei titoli di viaggio a bordo;
- sospendere l'attivita' di bigliettazione a bordo da parte degli autisti;
- installare apparati, ove possibile, per l'acquisto self-service dei biglietti, che dovranno essere sanificate piu' volte al giorno, contrassegnando con specifici adesivi le distanze di sicurezza;
- adeguare la frequenza dei mezzi nelle ore considerate ad alto flusso di passeggeri, nei limiti delle risorse disponibili;
- per il TPL lagunare l'attivita' di controlleria potra' essere effettuata anche sui pontili e pontoni galleggianti delle fermate.

SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO FUNIVIARIO (FUNIVIE,
FUNICOLARI E SEGGIOVIE)

Fermo restando che la responsabilita' individuale degli utenti costituisce elemento essenziale per dare efficacia alle generali misure di prevenzione, per il settore funiviario, ossia funivie, cabinovie, funicolari e seggiovie, trovano applicazione le seguenti misure minime di sicurezza:
A bordo di tutti i sistemi di trasporto o veicoli:
- Obbligo di indossare una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca;
- Disinfezione sistematica dei mezzi;
Sui sistemi di trasporto o veicoli chiusi:
- Limitazione della capienza massima di ogni mezzo, per garantire il distanziamento interpersonale di un metro. Sono esclusi dalla predetta limitazione le persone viaggianti nella stessa cabina che vivono nella stessa unita' abitativa in assenza di altri passeggeri;
- Distribuzione delle persone a bordo, anche mediante marker segnaposti, in modo tale da garantire il distanziamento di un metro nei mezzi;
- Areazione continua tramite apertura dei finestrini e delle boccole.

Nelle stazioni:

- Disposizione di tutti i percorsi nonche' delle file d'attesa in modo tale da garantire il distanziamento interpersonale di un metro tra le persone, escluse le persone che vivono nella stessa unita' abitativa;
- Disinfezione sistematica delle stazioni;
- Installazione di dispenser di facile accessibilita' per consentire l'igienizzazione delle mani degli utenti e del personale.

SETTORE FERROVIARIO

Per il settore considerato trovano applicazione le seguenti misure specifiche:
- informazioni alla clientela attraverso i canali aziendali di comunicazione (call center, sito web, app) in merito a:
- misure di prevenzione adottate in conformita' a quanto disposto dalle Autorita' sanitarie;
- notizie circa le tratte ferroviarie attive, in modo da evitare l'accesso degli utenti agli uffici informazioni/biglietterie delle stazioni;
- incentivazioni degli acquisti di biglietti on-line.
Nelle principali stazioni:
- gestione dell'accesso alle stazioni ferroviarie prevedendo, ove possibile, una netta separazione delle porte di entrata e di uscita, in modo da evitare l'incontro di flussi di utenti;
- interventi gestionali al fine di favorire la distribuzione del pubblico in tutti gli spazi della stazione onde di evitare affollamenti nelle zone antistanti le banchine fronte binari;
- previsione di percorsi a senso unico all'interno delle stazioni e nei corridoi fino ai binari, in modo da mantenere separati i flussi di utenti in entrata e uscita;
- attivita' di igienizzazione e disinfezione su base quotidiana e sanificazione periodica degli spazi comuni delle stazioni;
- installazione di dispenser di facile accessibilita' per permettere l'igiene delle mani dei passeggeri;
- regolamentazione dell'utilizzo di scale e tappeti mobili favorendo sempre un adeguato distanziamento tra gli utenti;
- annunci di richiamo alle regole di distanziamento sociale sulle piattaforme invitando gli utenti a mantenere la distanza di almeno un metro;
- limitazione dell'utilizzo delle sale di attesa e rispetto al loro interno delle regole di distanziamento;
- ai gate, dove presenti, raccomandabili controlli della temperatura corporea;
- nelle attivita' commerciali:
- contingentamento delle presenze;
- mantenimento delle distanze interpersonali;
- separazione dei flussi di entrata/uscita;
- utilizzo dispositivi di sicurezza sanitaria
- regolamentazione delle code di attesa;
- acquisti on-line e consegna dei prodotti in un luogo predefinito all'interno della stazione o ai margini del negozio senza necessita' di accedervi.

A bordo treno:

- distanziamento interpersonale di un metro a bordo con applicazione di marker sui sedili non utilizzabili;
- posizionamento di dispenser di gel igienizzanti su ogni veicolo, ove cio' sia possibile;
- eliminazione della temporizzazione di chiusura delle porte esterne alle fermate, al fine di facilitare il ricambio dell'aria all'interno delle carrozze ferroviarie;
- sanificazione sistematica dei treni;
- potenziamento del personale dedito ai servizi di igiene e decoro;
- individuazione dei sistemi di regolamentazione di salita e discesa in modo da evitare assembramenti in corrispondenza delle porte, anche ricorrendo alla separazione dei flussi di salita e discesa;
- I passeggeri dovranno indossare necessariamente una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca.

Sui treni a lunga percorrenza (con prenotazione on-line):

- distanziamento interpersonale di un metro a bordo assicurato anche attraverso un meccanismo di preventivo prenotazione;
- adozione del biglietto nominativo al fine di identificare tutti i passeggeri e gestire eventuali casi di presenza a bordo di sospetti o conclamati casi di positivita' al virus covid-19;
- sospensione dei servizi di ristorazione a bordo (welcome drink, bar, ristorante e servizi al posto).

SERVIZI DI TRASPORTO NON DI LINEA

Per quanto riguarda i servizi di trasporto non di linea, oltre alle previsioni di carattere generale per tutti i servizi di trasporto pubblico, va innanzi tutto evitato che il passeggero occupi il posto disponibile vicino al conducente.
Sui sedili posteriori nelle ordinarie vetture, al fine di rispettare le distanze di sicurezza, non potranno essere trasportati, distanziati il piu' possibile, piu' di due passeggeri qualora muniti di idonei dispositivi di sicurezza.
L'utilizzo della mascherina non e' obbligatorio per il singolo passeggero, che occupi i sedili posteriori, nel caso in cui la vettura sia dotata di adeguata paratia divisoria tra le file di sedili;
Nelle vetture omologate per il trasporto di sei o piu' passeggeri dovranno essere replicati modelli che non prevedano la presenza di piu' di due passeggeri per ogni fila di sedili, fermo restando l'uso di mascherine. E' preferibile dotare le vetture di paratie divisorie. Il conducente dovra' indossare dispositivi di protezione individuali.
Le presenti disposizioni per quanto applicabili, e comunque sino all'adozione di specifiche linee guida, vanno estese anche ai natanti che svolgono servizi di trasporto non di linea.
 
Allegato 16
Misure igienico-sanitarie
1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
3. evitare abbracci e strette di mano;
4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
5. praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
6. evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attivita' sportiva;
7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
11. e' fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.
 
Allegato 17 Linee guida per la riapertura delle attivita' economiche e produttive
della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
del 16 maggio 2020
20/81/CR01/COV19
Nuovo coronavirus SARS-CoV-2
Linee guida per la riapertura delle Attivita' Economiche e Produttive

Roma, 16 maggio 2020

SCOPO E PRINCIPI GENERALI
Le presenti schede tecniche contengono indirizzi operativi specifici validi per i singoli settori di attivita', finalizzati a fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale, per sostenere un modello di ripresa delle attivita' economiche e produttive compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori.
In particolare, in ogni scheda sono integrate le diverse misure di prevenzione e contenimento riconosciute a livello scientifico per contrastare la diffusione del contagio, tra le quali: norme comportamentali, distanziamento sociale e contact tracing.
Le indicazioni in esse contenute si pongono inoltre in continuita' con le indicazioni di livello nazionale, in particolare con il protocollo condiviso tra le parti sociali approvato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, nonche' con i criteri guida generali di cui ai documenti tecnici prodotti da INAIL e Istituto Superiore di Sanita' con il principale obiettivo di ridurre il rischio di contagio per i singoli e per la collettivita' in tutti i settori produttivi ed economici.
In tale contesto, il sistema aziendale della prevenzione consolidatosi nel tempo secondo l'architettura prevista dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 costituisce la cornice naturale per supportare la gestione integrata del rischio connesso all'attuale pandemia. In ogni caso, solo la partecipazione consapevole e attiva di ogni singolo utente e lavoratore, con pieno senso di responsabilita', potra' risultare determinante, non solo per lo specifico contesto aziendale, ma anche per la collettivita'.
Infine, e' opportuno che le indicazioni operative di cui al presente documento, eventualmente integrate con soluzioni di efficacia superiore, siano adattate ad ogni singola organizzazione, individuando le misure piu' efficaci in relazione ad ogni singolo contesto locale e le procedure/istruzioni operative per mettere in atto dette misure. Tali procedure/istruzioni operative possono coincidere con procedure/istruzioni operative gia' adottate, purche' opportunamente integrate, cosi' come possono costituire un addendum connesso al contesto emergenziale del documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Resta inteso che in base all'evoluzione dello scenario epidemiologico le misure indicate potranno essere rimodulate, anche in senso piu' restrittivo.
Le schede attualmente redatte saranno eventualmente integrate con le schede relative a ulteriori settori di attivita'.

SCHEDE TECNICHE
Si riportano nelle sezioni successive le schede tematiche relative ai principali settori di attivita', redatte tenendo in considerazione le priorita' condivise.
- RISTORAZIONE
- ATTIVITA' TURISTICHE (balneazione)
- STRUTTURE RICETTIVE
- SERVIZI ALLA PERSONA (parrucchieri ed estetisti)
- COMMERCIO AL DETTAGLIO
- COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)
- UFFICI APERTI AL PUBBLICO
- PISCINE
- PALESTRE
- MANUTENZIONE DEL VERDE
- MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE
Tutte le indicazioni riportate nelle singole schede tematiche devono intendersi come integrazioni alle raccomandazioni di distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione di SARS-CoV-2 in tutti i contesti di vita sociale. Per tutte le procedure di pulizia, disinfezione e sanificazione, di aerazione degli ambienti e di gestione dei rifiuti si rimanda alle indicazioni contenute rispettivamente: nel Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 "Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell'attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi", nel Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 "Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2", e nel Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 "Indicazione ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2", e nel Rapporto ISS COVID-19 n. 21/2020 "Guida per la prevenzione della contaminazione da Legionella negli impianti idrici di strutture turisticoricettive e altri edifici ad uso civile e industriale non utilizzato durante la pandemia COVID-19".

RISTORAZIONE*
Le presenti indicazioni si applicano per ogni tipo di esercizio di somministrazione di pasti e bevande, quali ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie (anche se collocati nell'ambito delle attivita' ricettive, all'interno di stabilimenti balneari e nei centri commerciali), nonche' per l'attivita' di catering (in tal caso, se la somministrazione di alimenti avviene all'interno di una organizzazione aziendale terza, sara' necessario inoltre rispettare le misure di prevenzione disposte da tale organizzazione).
- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalita'.
- Potra' essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5°C.
- E' necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti per i clienti e per il personale anche in piu' punti del locale, in particolare all'entrata e in prossimita' dei servizi igienici, che dovranno essere puliti piu' volte al giorno.
- Negli esercizi che dispongono di posti a sedere privilegiare l'accesso tramite prenotazione, mantenere l'elenco dei soggetti che hanno prenotato, per un periodo di 14 giorni. In tali attivita' non possono essere presenti all'interno del locale piu' clienti di quanti siano i posti a sedere.
- Negli esercizi che non dispongono di posti a sedere, consentire l'ingresso ad un numero limitato di clienti per volta, in base alle caratteristiche dei singoli locali, in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra le sedute.
- Laddove possibile, privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazze, plateatici), sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro.
- I tavoli devono essere disposti in modo che le sedute garantiscano il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro di separazione tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilita' individuale. Tale distanza puo' essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
- La consumazione al banco e' consentita solo se puo' essere assicurata la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilita' individuale.
- La consumazione a buffet non e' consentita.
- Il personale di servizio a contatto con i clienti deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima di ogni servizio al tavolo.
- Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell'aria.
- La postazione dedicata alla cassa puo' essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalita' di pagamento elettroniche, possibilmente al tavolo.
- I clienti dovranno indossare la mascherina tutte le volte che non si e' seduti al tavolo.
- Al termine di ogni servizio al tavolo andranno previste tutte le consuete misure di disinfezione delle superfici, evitando il piu' possibile utensili e contenitori riutilizzabili se non igienizzati (saliere, oliere, ecc). Per i menu' favorire la consultazione online sul proprio cellulare, o predisporre menu' in stampa plastificata, e quindi disinfettabile dopo l'uso, oppure cartacei a perdere.
*La Regione Campania ritiene che la distanza di un metro vada calcolata dal tavolo.

ATTIVITA' TURISTICHE (STABILIMENTI BALNEARI E SPIAGGE)
Le presenti indicazioni si applicano agli stabilimenti balneari, alle spiagge attrezzate e alle spiagge libere.
- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalita'. Si promuove, a tal proposito, l'accompagnamento all'ombrellone da parte di personale dello stabilimento adeguatamente preparato (steward di spiaggia) che illustri ai clienti le misure di prevenzione da rispettare.
- E' necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti per i clienti e per il personale in piu' punti dell'impianto
- Privilegiare l'accesso agli stabilimenti tramite prenotazione e mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 gg.
- Potra' essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5°C.
- La postazione dedicata alla cassa puo' essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalita' di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione.
- Riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso allo stabilimento in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilita' individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita.
- Assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 m2 per ogni ombrellone, indipendentemente dalla modalita' di allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a rombo).
- Tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1,5 m.
- Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, etc., comunque assicurata dopo la chiusura dell'impianto.
- Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo famigliare. In ogni caso la sanificazione deve essere garantita ad ogni fine giornata.
- Per quanto riguarda le spiagge libere, si ribadisce l'importanza dell'informazione e della responsabilizzazione individuale da parte degli avventori nell'adozione di comportamenti rispettosi delle misure di prevenzione. Al fine di assicurare il rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone e gli interventi di pulizia e disinfezione dei servizi eventualmente presenti si suggerisce la presenza di un addetto alla sorveglianza. Anche il posizionamento degli ombrelloni dovra' rispettare le indicazioni sopra riportate.
- E' da vietare la pratica di attivita' ludico-sportive di gruppo che possono dar luogo ad assembramenti.
- Gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia (es. racchettoni) o in acqua (es. nuoto, surf, windsurf, kitesurf) possono essere regolarmente praticati, nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale. Diversamente, per gli sport di squadra (es. beach-volley, beachsoccer) sara' necessario rispettare le disposizioni delle istituzioni competenti.

STRUTTURE RICETTIVE
Le presenti indicazioni si applicano alle strutture ricettive alberghiere, complementari e alloggi in agriturismo.
- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalita'.
- Potra' essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5°C.
- Garantire il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro in tutte le aree comuni e favorire la differenziazione dei percorsi all'interno delle strutture, con particolare attenzione alle zone di ingresso e uscita. Si suggerisce, a tal proposito, di affiggere dei cartelli informativi e/o di delimitare gli spazi (ad esempio, con adesivi da attaccare sul pavimento, palline, nastri segnapercorso, ecc.).
- La postazione dedicata alla reception e alla cassa puo' essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in ogni caso, favorire modalita' di pagamento elettroniche e gestione delle prenotazioni online, con sistemi automatizzati di check-in e check-out ove possibile.
- L'addetto al servizio di ricevimento deve provvedere, alla fine di ogni turno di lavoro, alla pulizia del piano di lavoro e delle attrezzature utilizzate.
- Gli ospiti devono sempre indossare la mascherina, mentre il personale dipendente e' tenuto all'utilizzo della mascherina sempre quando in presenza dei clienti e comunque in ogni circostanza in cui non sia possibile garantire la distanza interpersonale di almeno un metro.
- Garantire un'ampia disponibilita' e accessibilita' a sistemi per l'igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche in varie postazioni all'interno della struttura, promuovendone l'utilizzo frequente da parte dei clienti e del personale dipendente.
- Ogni oggetto fornito in uso dalla struttura all'ospite, dovra' essere disinfettato prima e dopo di ogni utilizzo.
- L'utilizzo degli ascensori dev'essere tale da consentire il rispetto della distanza interpersonale, pur con la mascherina, prevedendo eventuali deroghe in caso di componenti dello stesso nucleo familiare/gruppo di viaggiatori.
- Garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti e locali, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.).
- Per quanto riguarda il microclima, e' fondamentale verificare le caratteristiche di aerazione dei locali e degli impianti di ventilazione e la successiva messa in atto in condizioni di mantenimento di adeguati ricambi e qualita' dell'aria indoor. Per un idoneo microclima e' necessario:
- garantire periodicamente l'aerazione naturale nell'arco della giornata in tutti gli ambienti dotati di aperture verso l'esterno, dove sono presenti postazioni di lavoro, personale interno o utenti esterni (comprese le aule di udienza ed i locali openspace), evitando correnti d'aria o freddo/caldo eccessivo durante il ricambio naturale dell'aria;
- aumentare la frequenza della manutenzione / sostituzione dei pacchi filtranti dell'aria in ingresso (eventualmente anche adottando pacchi filtranti piu' efficienti);
- in relazione al punto esterno di espulsione dell'aria, assicurarsi che permangano condizioni impiantistiche tali da non determinare l'insorgere di inconvenienti igienico sanitari nella distanza fra i punti di espulsione ed i punti di aspirazione;
- attivare l'ingresso e l'estrazione dell'aria almeno un'ora prima e fino ad una dopo l'accesso da parte del pubblico;
- nel caso di locali di servizio privi di finestre quali archivi, spogliatoi, servizi igienici, ecc., ma dotati di ventilatori/estrattori meccanici, questi devono essere mantenuti in funzione almeno per l'intero orario di lavoro;
- per quanto riguarda gli ambienti di collegamento fra i vari locali dell'edificio (ad esempio corridoi, zone di transito o attesa), normalmente dotati di minore ventilazione o privi di ventilazione dedicata, andra' posta particolare attenzione al fine di evitare lo stazionamento e l'assembramento di persone, adottando misure organizzative affinche' gli stessi ambienti siano impegnati solo per il transito o pause di breve durata;
- negli edifici dotati di specifici impianti di ventilazione con apporto di aria esterna, tramite ventilazione meccanica controllata, eliminare totalmente la funzione di ricircolo dell'aria;
- Relativamente agli impianti di riscaldamento/raffrescamento che fanno uso di pompe di calore, fancoil, o termoconvettori, qualora non sia possibile garantire la corretta climatizzazione degli ambienti tenendo fermi gli impianti, pulire in base alle indicazioni fornite dal produttore, ad impianto fermo, i filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati.
- le prese e le griglie di ventilazione devono essere pulite con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e sapone, oppure con alcool etilico al 75%;
- evitare di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray direttamente sui filtri per non inalare sostanze inquinanti, durante il funzionamento.
Per le attivita' di ristorazione, si applica quanto previsto nella specifica scheda.

SERVIZI ALLA PERSONA (ACCONCIATORI ED ESTETISTI)
Le presenti indicazioni si applicano al settore della cura della persona: servizi degli acconciatori, barbieri ed estetisti.
- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.
- Consentire l'accesso dei clienti solo tramite prenotazione, mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 gg.
- Potra' essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura>37,5°C.
- La permanenza dei clienti all'interno dei locali e' consentita limitatamente al tempo indispensabile all'erogazione del servizio o trattamento. Consentire la presenza contemporanea di un numero limitato di clienti in base alla capienza del locale (vd. punto successivo).
- Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra i clienti.
- L'area di lavoro, laddove possibile, puo' essere delimitata da barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
- Nelle aree del locale, mettere a disposizione soluzioni idro-alcoliche per l'igiene delle mani dei clienti e degli operatori, con la raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani. Eliminare la disponibilita' di riviste e materiale informativo di uso promiscuo.
- L'operatore e il cliente, per tutto il tempo in cui, per l'espletamento della prestazione, devono mantenere una distanza inferiore a 1 metro devono indossare, compatibilmente con lo specifico servizio, una mascherina a protezione delle vie aeree (fatti salvi, per l'operatore, eventuali dispositivi di protezione individuale ad hoc come la mascherina FFP2 o la visiera protettiva, i guanti, il grembiule monouso, etc., associati a rischi specifici propri della mansione).
- In particolare per i servizi di estetica, nell'erogazione della prestazione che richiede una distanza ravvicinata, l'operatore deve indossare la visiera protettiva e mascherina FFP2 senza valvola.
- L'operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima e dopo ogni servizio reso al cliente) e utilizzare camici/grembiuli possibilmente monouso per gli estetisti. I guanti devono essere diversificati fra quelli utilizzati nel trattamento da quelli usualmente utilizzati nel contesto ambientale.
- Assicurare una adeguata pulizia e disinfezione delle superfici di lavoro prima di servire un nuovo cliente e una adeguata disinfezione delle attrezzature e accessori. Igienizzazione delle postazioni di lavoro dopo ogni cliente. Assicurare regolare pulizia e disinfezione dei servizi igienici.
- Favorire il regolare e frequente ricambio d'aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell'aria.
- Sono inibiti, dove presenti, l'uso della sauna, il bagno turco e le vasche idromassaggio.
- La postazione dedicata alla cassa puo' essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalita' di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione.

COMMERCIO AL DETTAGLIO
Le presenti indicazioni si applicano al settore del commercio al dettaglio.
- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.
- In particolar modo per supermercati e centri commerciali, potra' essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5°C.
- Prevedere regole di accesso, in base alle caratteristiche dei singoli esercizi, in modo da evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti.
- Garantire un'ampia disponibilita' e accessibilita' a sistemi per l'igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche, promuovendone l'utilizzo frequente da parte dei clienti e degli operatori.
- In caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce.
- I clienti devono sempre indossare la mascherina, cosi' come i lavoratori in tutte le occasioni di interazione con i clienti.
- L'addetto alla vendita deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idroalcoliche (prima e dopo ogni servizio reso al cliente).
- Assicurare la pulizia e la disinfezione quotidiana delle aree comuni.
- Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell'aria.
- La postazione dedicata alla cassa puo' essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalita' di pagamento elettroniche.

COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)
Misure generali
- Anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi, dovra' essere assicurato il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020:
- Mantenimento in tutte le attivita' e le loro fasi del distanziamento interpersonale;
- Accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
- Ampia disponibilita' e accessibilita' a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento.
- Uso dei guanti "usa e getta" nelle attivita' di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.
- Utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, ove non sia possibile assicurata il distanziamento interpersonale di almeno un metro.
- Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti.
Competenze dei Comuni
- I Comuni, a cui fanno riferimento le funzioni di istituzione, regolazione e gestione dei mercati, delle fiere e dei mercatini degli hobbisti dovranno regolamentare la gestione degli stessi, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, individuando le misure piu' idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia di Covid-19, assicurando il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, sopra elencati nelle misure generali, tenendo in considerazione la loro localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell'area mercatale.
- In particolare i Comuni nella propria regolamentazione dovranno prevedere idonee misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale.
- Al fine di assicurare il distanziamento interpersonale potranno altresi' essere valutate ulteriori misure quali:
- Corsie mercatali a senso unico;
- Posizionamento di segnaletica (orizzontale e/o verticale) nelle zone prossimali ai singoli banchi e strutture di vendita per favorire il rispetto del distanziamento;
- Maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell'area mercatale;
- Individuazione di un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro.
- Ove ne ricorra l'opportunita' i Comuni potranno altresi' valutare di sospendere la vendita di beni usati.
Misure a carico del titolare di posteggio:
- pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- e' obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti puo' essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.
- Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- In caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;
- in caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.

UFFICI APERTI AL PUBBLICO
Le presenti indicazioni si applicano al settore degli uffici, pubblici e privati, degli studi professionali e dei servizi amministrativi che prevedono accesso del pubblico.
- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.
- Potra' essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5°C.
- Promuovere il contatto con i clienti, laddove possibile, tramite modalita' di collegamento a distanza e soluzioni innovative tecnologiche.
- Favorire l'accesso dei clienti solo tramite prenotazione, consentendo la presenza contemporanea di un numero limitato di clienti in base alla capienza del locale (vd. punto successivo).
- Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra i clienti (ed eventuali accompagnatori) in attesa. Dove questo non puo' essere garantito dovra' essere utilizzata la mascherina a protezione delle vie aeree.
- L'area di lavoro, laddove possibile, puo' essere delimitata da barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
- Nelle aree di attesa, mettere a disposizione soluzioni idro-alcoliche per l'igiene delle mani dei clienti, con la raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani soprattutto dopo il contatto con riviste e materiale informativo.
- L'attivita' di front office per gli uffici ad alto afflusso di clienti esterni puo' essere svolta esclusivamente nelle postazioni dedicate e dotate di vetri o pareti di protezione.
- L'operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima e dopo ogni servizio reso al cliente).
- Per le riunioni (con utenti interni o esterni) vengono prioritariamente favorite le modalita' a distanza; in alternativa, dovra' essere garantito il rispetto del mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro e, in caso sia prevista una durata prolungata, anche l'uso della mascherina.
- Assicurare una adeguata pulizia delle superfici di lavoro prima di servire un nuovo cliente e una adeguata disinfezione delle attrezzature.
- Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell'aria.

PISCINE
Le presenti indicazioni si applicano alle piscine pubbliche, alle piscine finalizzate a gioco acquatico e ad uso collettivo inserite in strutture gia' adibite in via principale ad altre attivita' ricettive (es. pubblici esercizi, agrituristiche, camping, etc.). Sono escluse le piscine ad usi speciali di cura, di riabilitazione e termale, e quelle alimentate ad acqua di mare.
- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione. I frequentatori devono rispettare rigorosamente le indicazioni impartite dagli istruttori e assistenti ai bagnanti. Il gestore dovra' prevedere opportuna segnaletica, incentivando la divulgazione dei messaggi attraverso monitor e/o maxi-schermi, per facilitare la gestione dei flussi e la sensibilizzazione riguardo i comportamenti, mediante adeguata segnaletica.
- Potra' essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5°C.
- Divieto di accesso del pubblico alle tribune. Divieto di manifestazioni, eventi, feste e intrattenimenti.
- Redigere un programma delle attivita' il piu' possibile pianificato in modo da dissuadere eventuali condizioni di aggregazioni e da regolamentare i flussi degli spazi di attesa e nelle varie aree per favorire il rispetto del distanziamento sociale di almeno 1 metro, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilita' individuale. Se possibile prevedere percorsi divisi per l'ingresso e l'uscita.
- Privilegiare l'accesso agli impianti tramite prenotazione e mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni.
- Organizzare gli spazi e le attivita' nelle aree spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro (ad esempio prevedere postazioni d'uso alternate o separate da apposite barriere).
- Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l'uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali.
- Dotare l'impianto/struttura di dispenser con soluzioni idroalcoliche per l'igiene delle mani dei frequentatori/clienti/ospiti in punti ben visibili all'entrata, prevedendo l'obbligo di frizionarsi le mani gia' in entrata. Altresi' prevedere i dispenser nelle aree di frequente transito, nell'area solarium o in aree strategiche in modo da favorire da parte dei frequentatori l'igiene delle mani
- La densita' di affollamento nelle aree solarium e verdi e' calcolata con un indice di non meno di 7 mq di superficie di calpestio a persona. La densita' di affollamento in vasca e' calcolata con un indice di 7 mq di superficie di acqua a persona. Il gestore pertanto e' tenuto, in ragione delle aree a disposizioni, a calcolare e a gestire le entrate dei frequentatori nell'impianto.
- Regolamentare la disposizione delle attrezzature (sedie a sdraio, lettino) attraverso percorsi dedicati in modo da garantire il distanziamento sociale di almeno 1,5 m tra persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare o conviventi.
- Al fine di assicurare un livello di protezione dall'infezione assicurare l'efficacia della filiera dei trattamenti dell'acqua e il limite del parametro cloro attivo libero in vasca compreso tra 1,0 - 1,5 mg/l; cloro combinato ? 0,40 mg/l; pH 6.5 - 7.5. Si fa presente che detti limiti devono rigorosamente essere assicurati in presenza di bagnanti. La frequenza dei controlli sul posto dei parametri di cui sopra e' non meno di due ore. Dovranno tempestivamente essere adottate tutte le misure di correzione in caso di non conformita', come pure nell'approssimarsi del valore al limite tabellare.
- Prima dell'apertura della vasca dovra' essere confermata l'idoneita' dell'acqua alla balneazione a seguito dell'effettuazione delle analisi di tipo chimico e microbiologico dei parametri di cui alla tabella A dell'allegato 1 all'Accordo Stato Regioni e PP.AA. 16.01.2003, effettuate da apposito laboratorio. Le analisi di laboratorio dovranno essere ripetute durante tutta l'apertura della piscina al pubblico a cadenza mensile, salvo necessita' sopraggiunte, anche a seguito di eventi occorsi in piscina, che possono prevedere una frequenza piu' ravvicinata.
- Si rammentano le consuete norme di sicurezza igienica in acqua di piscina: prima di entrarenell'acqua di vasca provvedere ad una accurata doccia saponata su tutto il corpo; e' obbligatorio l'uso della cuffia; e' vietato sputare, soffiarsi il naso, urinare in acqua; ai bambini molto piccoli far indossare i pannolini contenitivi.
- Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, cabine, attrezzature (sdraio, sedie, lettini, incluse attrezzature galleggianti, natanti etc.).
- Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo famigliare. Diversamente la sanificazione deve essere garantita ad ogni fine giornata. Evitare l'uso promiscuo di oggetti e biancheria: l'utente dovra' accedere alla piscina munito di tutto l'occorrente.
- Le piscine finalizzate a gioco acquatico in virtu' della necessita' di contrastare la diffusione del virus, vengano convertite in vasche per la balneazione. Qualora il gestore sia in grado di assicurare i requisiti nei termini e nei modi del presente documento, attenzionando il distanziamento sociale, l'indicatore di affollamento in vasca, i limiti dei parametri nell'acqua, sono consentite le vasche torrente, toboga, scivoli morbidi.
- Per piscine ad uso collettivo inserite in strutture gia' adibite in via principale ad altre attivita' ricettive (es. pubblici esercizi, agrituristiche, camping, etc.) valgono le disposizioni del presente documento, opportunamente vagliate e modulate in relazione al contesto, alla tipologia di piscine, all'afflusso clienti, alle altre attivita' presenti etc.
- Si raccomanda ai genitori/accompagnatori di avere cura di sorvegliare i bambini per il rispetto del distanziamento e delle norme igienico-comportamentali compatibilmente con il loro grado di autonomia e l'eta' degli stessi.
- Le vasche che non consentono il rispetto delle indicazioni suesposte per inefficacia dei trattamenti (es, piscine gonfiabili), mantenimento del disinfettante cloro attivo libero, o le distanze devono essere interdette all'uso. Pertanto si suggerisce particolare rigoroso monitoraggio nei confronti delle vasche per bambini.
- Tutte le misure dovranno essere integrate nel documento di autocontrollo in un apposito allegato aggiuntivo dedicato al contrasto dell'infezione da SARS-CoV-2.

PALESTRE
Le presenti indicazioni si applicano a enti locali e soggetti pubblici e privati titolari di palestre, comprese le attivita' fisiche con modalita' a corsi (senza contatto fisico interpersonale).
- Predisporre una adeguata informazione sulle tutte le misure di prevenzione da adottare.
- Redigere un programma delle attivita' il piu' possibile pianificato (es. con prenotazione) e regolamentare gli accessi in modo da evitare condizioni di assembramento e aggregazioni; mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni.
- Potra' essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5°C.
- Organizzare gli spazi negli spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro (ad esempio prevedere postazioni d'uso alternate o separate da apposite barriere), anche regolamentando l'accesso agli stessi.
- Regolamentare i flussi, gli spazi di attesa, l'accesso alle diverse aree, il posizionamento di attrezzi e macchine, anche delimitando le zone, al fine di garantire la distanza di sicurezza:
- almeno 1 metro per le persone mentre non svolgono attivita' fisica,
- almeno 2 metri durante l'attivita' fisica (con particolare attenzione a quella intensa).
- Dotare l'impianto/struttura di dispenser con soluzioni idroalcoliche per l'igiene delle mani dei frequentatori/clienti/ospiti in punti ben visibili, prevedendo l'obbligo dell'igiene delle mani all'ingresso e in uscita.
- Dopo l'utilizzo da parte di ogni singolo soggetto, il responsabile della struttura assicura la disinfezione della macchina o degli attrezzi usati.
- Gli attrezzi e le macchine che non possono essere disinfettati non devono essere usati.
- Garantire la frequente pulizia e disinfezione dell'ambiente, di attrezzi e macchine (anche piu' volte al giorno ad esempio atra un turno di accesso e l'altro), e comunque la disinfezione di spogliatoi (compresi armadietti) a fine giornata.
- Non condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare con altri utenti oggetti quali asciugamani, accappatoi o altro.
- Utilizzare in palestra apposite calzature previste esclusivamente a questo scopo.
- Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l'uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali.
- Per quanto riguarda il microclima, e' fondamentale verificare le caratteristiche di aerazione dei locali e degli impianti di ventilazione e la successiva messa in atto in condizioni di mantenimento di adeguati ricambi e qualita' dell'aria indoor. Per un idoneo microclima e' necessario:
- garantire periodicamente l'aerazione naturale nell'arco della giornata in tutti gli ambienti dotati di aperture verso l'esterno, dove sono presenti postazioni di lavoro, personale interno o utenti esterni (comprese le aule di udienza ed i locali openspace), evitando correnti d'aria o freddo/caldo eccessivo durante il ricambio naturale dell'aria;
- aumentare la frequenza della manutenzione / sostituzione dei pacchi filtranti dell'aria in ingresso (eventualmente anche adottando pacchi filtranti piu' efficienti);
- in relazione al punto esterno di espulsione dell'aria, assicurarsi che permangano condizioni impiantistiche tali da non determinare l'insorgere di inconvenienti igienico sanitari nella distanza fra i punti di espulsione ed i punti di aspirazione;
- attivare l'ingresso e l'estrazione dell'aria almeno un'ora prima e fino ad una dopo l'accesso da parte del pubblico;
- nel caso di locali di servizio privi di finestre quali archivi, spogliatoi, servizi igienici, ecc., ma dotati di ventilatori/estrattori meccanici, questi devono essere mantenuti in funzione almeno per l'intero orario di lavoro;
- per quanto riguarda gli ambienti di collegamento fra i vari locali dell'edificio (ad esempio corridoi, zone di transito o attesa), normalmente dotati di minore ventilazione o privi di ventilazione dedicata, andra' posta particolare attenzione al fine di evitare lo stazionamento e l'assembramento di persone, adottando misure organizzative affinche' gli stessi ambienti siano impegnati solo per il transito o pause di breve durata;
- negli edifici dotati di specifici impianti di ventilazione con apporto di aria esterna, tramite ventilazione meccanica controllata, eliminare totalmente la funzione di ricircolo dell'aria;
- Relativamente agli impianti di riscaldamento/raffrescamento che fanno uso di pompe di calore, fancoil, o termoconvettori, qualora non sia possibile garantire la corretta climatizzazione degli ambienti tenendo fermi gli impianti, pulire in base alle indicazioni fornite dal produttore, ad impianto fermo, i filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati.
- le prese e le griglie di ventilazione devono essere pulite con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e sapone, oppure con alcool etilico al 75%;
- evitare di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray direttamente sui filtri per non inalare sostanze inquinanti, durante il funzionamento.
- Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l'uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali.

MANUTENZIONE DEL VERDE
- La consegna a domicilio del cliente di piante e fiori per piantumazioni deve avvenire nel rispetto delle indicazioni fornite in relazione al trasporto dei prodotti. Se il personale effettua la consegna del prodotto, vige l'obbligo di mascherina (se non e' possibile rispettare la distanza di almeno 1 mero) e di guanti.
- Tutte le operazioni di pulizia devono essere effettuate indossando dispositivi di protezione (mascherina, guanti, occhiali) e aerando i locali chiusi, individuando il personale dedicato (lavoratori della stessa azienda o personale esterno).
- Le operazioni di pulizia di tutte le superfici (in particolare all'interno dei locali spogliatoi, dei servizi igienici e negli altri luoghi o spazi comuni) dovranno avere cadenza giornaliera utilizzando comuni detergenti; mezzi di trasporto, macchine (trattori con uomo a bordo o senza uomo a bordo, PLE) e attrezzature dovranno avere cadenza giornaliera utilizzando comuni detergenti.
- Le operazioni di disinfezione periodica devono interessare spogliatoi, servizi igienici e spazi comuni, comprese le macchine e le attrezzature (PLE, motoseghe, decespugliatori, rasaerba, scale, forbici) con particolare attenzione se a noleggio.
- L'azienda dovra' mettere a disposizione idonei mezzi detergenti, dovra' inoltre rendere disponibile all'interno dei locali e degli automezzi utilizzati per raggiungere i cantieri i dispenser di gel idroalcolici per le mani.
- Deve essere regolamentato l'accesso agli spazi comuni (quali, ad esempio, spogliatoi, zona pausa caffe') limitando il numero delle presenze contemporanee ed il tempo di permanenza, con il rispetto in ogni caso del criterio della distanza di almeno 1 metro fra le persone.
- Relativamente alla protezione delle mani, in considerazione del rischio aggiuntivo derivante da un errato impiego di tali dispositivi, si ritiene piu' protettivo consentire di lavorare senza guanti monouso e disporre il lavaggio frequente delle mani con soluzioni idroalcoliche secondo opportune procedure aziendali (fatti salvi i casi di rischio specifico associati alla mansione specifica o di probabile contaminazione delle superfici).
- Allestimento del cantiere: i lavoratori in tutte le fasi di delimitazione del cantiere, apposizione segnaletica, scarico materiali e attrezzature devono mantenere le distanze di sicurezza. Il distanziamento attraverso l'apposizione di idonea segnaletica e/o recinzione di cantiere deve essere garantito anche nei confronti di committenti e/o cittadini.
- Operazioni di potatura o abbattimento alberi: l'operatore alla guida del trattore o macchine semoventi cabinate deve trovarsi da solo, sia durante le fasi di spostamento sia durante le fasi di lavorazione. Evitare se possibile l'uso promiscuo di macchine semoventi cabinate o, preliminarmente, effettuare la pulizia e disinfezione della cabina e delle superfici della macchina. Anche nel caso di uso promiscuo delle attrezzature, ad esempio motoseghe, si consiglia, preliminarmente, la disinfezione delle parti che possono veicolare il contagio.
- Attivita' di sfalcio, piantumazione, creazione e cura di aree verdi: evitare se possibile l'uso promiscuo di trattorini o macchine semoventi quali escavatori, preliminarmente effettuare la pulizia e la disinfezione delle superfici delle attrezzature.

MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE
Le presenti indicazioni si applicano per enti locali e soggetti pubblici e privati titolari di musei, archivi e biblioteche e altri luoghi della cultura.
- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione da adottare.
- Definire uno specifico piano di accesso per i visitatori (giorni di apertura, orari, numero massimo visitatori, sistema di prenotazione, etc.) che dovra' essere esposto e comunque comunicato ampiamente (es. canali sociali, sito web, comunicati stampa).
- Potra' essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5°C.
- I visitatori devono sempre indossare la mascherina.
- Il personale lavoratore deve indossare la mascherina a protezione delle vie aeree sempre quando in presenza di visitatori e comunque quando non e' possibile garantire un distanziamento interpersonale di almeno 1 metro.
- L'area di contatto tra personale e utenza all'ingresso, laddove possibile, puo' essere delimitata da barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
- In tutti i locali mettere a disposizione soluzioni idro-alcoliche per l'igiene delle mani.
- Redigere un programma degli accessi pianificato (es. con prenotazione online o telefonica) che preveda il numero massimo di visitatori presenti e regolamentare gli accessi in modo da evitare condizioni di assembramento e aggregazione.
- Quando opportuno, predisporre percorsi ed evidenziare le aree, anche con segnaletica sul pavimento, per favorire il distanziamento interpersonale e che prevedano una separazione tra ingresso e uscito.
- Assicurare una adeguata pulizia e disinfezione delle superfici e degli ambienti, con particolare attenzione a quelle toccate con maggiore frequenza (es. maniglie, interruttori, corrimano, etc.). Assicurare regolare pulizia e disinfezione dei servizi igienici. La pulizia di ambienti ove siano esposti, conservati o stoccati beni culturali, devono essere garantiti con idonee procedure e prodotti
- Favorire, ove possibile, il regolare e frequente ricambio d'aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell'aria.
- L'utilizzo di ascensori, dove possibile, va limitato e riservato a persone con disabilita' motoria.
- Regolamentare l'utilizzo di eventuali depositi e guardaroba.
- Eventuali audioguide o supporti informativi potranno essere utilizzati solo se adeguatamente disinfettati al termine di ogni utilizzo. Favorire l'utilizzo di dispositivi personali per la fruizione delle informazioni.
- Eventuali attivita' divulgative dovranno tenere conto delle regole di distanziamento sociale e si suggerisce di organizzare le stesse attraverso turni, preventivamente programmati e privilegiando gli spazi aperti.
- Per quanto concerne il trattamento di fondi documentari e collezioni librarie, non potendo essere sottoposti a procedure di disinfezione poiche' dannosi per gli stessi, si rimanda alle procedure di stoccaggio in isolamento degli stessi dopo il loro utilizzo.
 
Art. 2
Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza
delle attivita' produttive industriali e commerciali

1. Sull'intero territorio nazionale tutte le attivita' produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 12, nonche', per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14.
 
Art. 3
Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale

1. Sull'intero territorio nazionale si applicano altresi' le seguenti misure:
a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure per la prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dalla normativa vigente e dal Ministero della salute sulla base delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanita' e i responsabili delle singole strutture provvedono ad applicare le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti fornite dal Ministero della salute;
b) e' fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilita' ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessita';
c) nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle universita', negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 16;
d) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 16 anche presso gli esercizi commerciali;
e) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonche' in tutti i locali aperti al pubblico, in conformita' alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonche' degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani;
f) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata;
g) e' raccomandata l'applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all'allegato 16.
2. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, e' fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonche' i soggetti con forme di disabilita' non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.
3. Ai fini di cui al comma 2, possono essere utilizzate mascherine di comunita', ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilita', forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.
4. L'utilizzo delle mascherine di comunita' si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.
 
Art. 4

Disposizioni in materia di ingresso in Italia

1. Chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, e' tenuto, ai fini dell'accesso al servizio, a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di:
a) motivi del viaggio nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 33 del 2020 e dall'articolo 6 del presente decreto;
b) indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in Italia dove sara' svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario di cui al comma 3 e il mezzo di trasporto privato che verra' utilizzato per raggiungere la stessa;
c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l'intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario.
2. I vettori e gli armatori acquisiscono e verificano prima dell'imbarco la documentazione di cui al comma 1, provvedendo alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri e vietando l'imbarco se manifestano uno stato febbrile, nonche' nel caso in cui la predetta documentazione non sia completa. Sono inoltre tenuti ad adottare le misure organizzative che, in conformita' alle indicazioni di cui al "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica" di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14, nonche' alle "Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalita' organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19" di cui all'allegato 15, assicurano in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati, nonche' l'utilizzo da parte dell'equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali, con contestuale indicazione delle situazioni nelle quali gli stessi possono essere temporaneamente ed eccezionalmente rimossi. Il vettore provvede, al momento dell'imbarco, a dotare i passeggeri, che ne risultino sprovvisti, dei mezzi di protezione individuale.
3. Le persone, che fanno ingresso in Italia con le modalita' di cui al comma 1, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora preventivamente indicata all'atto dell'imbarco ai sensi del comma 1, lettera b). In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestivita' all'Autorita' sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.
4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, ove dal luogo di sbarco del mezzo di trasporto di linea utilizzato per fare ingresso in Italia non sia possibile per una o piu' persone raggiungere effettivamente mediante mezzo di trasporto privato l'abitazione o la dimora, indicata alla partenza come luogo di effettuazione del periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario, fermo restando l'accertamento da parte dell'Autorita' giudiziaria in ordine all'eventuale falsita' della dichiarazione resa all'atto dell'imbarco ai sensi della citata lettera b) del comma 1, l'Autorita' sanitaria competente per territorio informa immediatamente la Protezione Civile Regionale che, in coordinamento con il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, determina le modalita' e il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone sottoposte alla predetta misura. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, i soggetti di cui al periodo precedente sono obbligati a segnalare tale situazione con tempestivita' all'Autorita' sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.
5. Fermo restando le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 33 del 2020 nonche' quelle dell'articolo 6 del presente decreto, le persone fisiche che entrano in Italia, tramite mezzo privato, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per il luogo in cui si svolgera' il periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora indicata nella medesima comunicazione. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestivita' all'Autorita' sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.
6. Nell'ipotesi di cui al comma 5, ove non sia possibile raggiungere l'abitazione o la dimora, indicata come luogo di svolgimento del periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, le persone fisiche sono tenute a comunicarlo all'Autorita' sanitaria competente per territorio, la quale informa immediatamente la Protezione Civile Regionale che, in coordinamento con il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, determina le modalita' e il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone sottoposte alla predetta misura.
7. Ad eccezione delle ipotesi nelle quali vi sia insorgenza di sintomi COVID-19, durante il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario effettuati secondo le modalita' previste dai commi precedenti, e' sempre consentito per le persone sottoposte a tali misure avviare il computo di un nuovo periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario presso altra abitazione o dimora, diversa da quella precedentemente indicata dall'Autorita' sanitaria, a condizione che sia trasmessa alla stessa Autorita' la dichiarazione prevista dal comma 1, lettera b), integrata con l'indicazione dell'itinerario che si intende effettuare, e garantendo che il trasferimento verso la nuova abitazione o dimora avvenga secondo le modalita' previste dalla citata lettera b). L'Autorita' sanitaria, ricevuta la comunicazione di cui al precedente periodo, provvede ad inoltrarla immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente in relazione al luogo di destinazione per i controlli e le verifiche di competenza.
8. L'operatore di sanita' pubblica e i servizi di sanita' pubblica territorialmente competenti provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui al presente articolo, alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalita' di seguito indicate:
a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il piu' possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;
b) avviata la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, l'operatore di sanita' pubblica informa inoltre il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto e' assistito anche ai fini dell'eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020 0000716 del 25 febbraio 2020);
c) in caso di necessita' di certificazione ai fini INPS per l'assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all'INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanita' pubblica e' stato posto in quarantena precauzionale, specificandone la data di inizio e fine;
d) accertano l'assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonche' degli altri eventuali conviventi;
e) informano la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosita', le modalita' di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi;
f) informano la persona circa la necessita' di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera), nonche' di mantenere:
1) lo stato di isolamento per quattordici giorni dall'ultima esposizione;
2) il divieto di contatti sociali;
3) il divieto di spostamenti e viaggi;
4) l'obbligo di rimanere raggiungibile per le attivita' di sorveglianza;
g) in caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:
1) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l'operatore di sanita' pubblica;
2) indossare la mascherina chirurgica fornita all'avvio della procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi;
3) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un'adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario;
h) l'operatore di sanita' pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver consultato il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, il medico di sanita' pubblica procede secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22 febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni.
9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 non si applicano:
a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto;
b) al personale viaggiante;
c) ai cittadini e ai residenti nell'Unione Europea, negli Stati parte dell'accordo di Schengen, in Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Citta' del Vaticano e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro;
d) al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di cui all'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
e) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
f) al personale di imprese aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore;
g) ai movimenti da e per la Repubblica di San Marino o lo Stato della Citta' del Vaticano;
h) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari;
i) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.
10. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei cittadini all'estero e di adempimento degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti dall'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di concerto con il Ministro della salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee alle disposizioni del presente articolo.
 
Art. 5

Transiti e soggiorni di breve durata in Italia

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, esclusivamente per le motivazioni di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 33 del 2020 e per un periodo non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore, chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, e' tenuto, ai fini dell'accesso al servizio, a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di:
a) motivi del viaggio di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 33 del 2020 ovvero dell'articolo 6 del presente decreto e durata della permanenza in Italia;
b) indirizzo completo dell'abitazione, della dimora o del luogo di soggiorno in Italia e il mezzo privato che verra' utilizzato per raggiungere la stessa dal luogo di sbarco; in caso di piu' abitazioni, dimora o luoghi di soggiorno, indirizzi completi di ciascuno di essi e indicazione del mezzo privato utilizzato per effettuare i trasferimenti;
c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in Italia.
2. Con la dichiarazione di cui al comma 1 sono assunti anche gli obblighi:
a) allo scadere del periodo di permanenza indicato ai sensi della lettera a) del comma 1, di lasciare immediatamente il territorio nazionale e, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione, la dimora o il luogo di soggiorno indicato ai sensi della lettera b) del medesimo comma 1;
b) di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale situazione con tempestivita' al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell'Autorita' sanitaria, ad isolamento.
3. I vettori e gli armatori acquisiscono e verificano prima dell'imbarco la documentazione di cui al comma 1, provvedendo alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri e vietando l'imbarco se manifestano uno stato febbrile o nel caso in cui la predetta documentazione non sia completa. Sono inoltre tenuti ad adottare le misure organizzative che, in conformita' alle indicazioni di cui al "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica" di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14, nonche' alle "Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalita' organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19", di cui all'allegato 15, assicurano in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati, nonche' l'utilizzo da parte dell'equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali, con contestuale indicazione delle situazioni nelle quali gli stessi possono essere temporaneamente ed eccezionalmente rimossi. Il vettore provvede, al momento dell'imbarco, a dotare i passeggeri, che ne risultino sprovvisti, dei mezzi di protezione individuale.
4. Coloro i quali fanno ingresso nel territorio italiano, per i motivi e secondo le modalita' di cui al comma 1, anche se asintomatici, sono tenuti a comunicare immediatamente tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale.
5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, esclusivamente per comprovate esigenze lavorative e per un periodo non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore, chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, mediante mezzo di trasporto privato, e' tenuto a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale, rendendo contestualmente una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte delle competenti Autorita', di:
a) motivi del viaggio di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 33 del 2020 ovvero dell'articolo 6 del presente decreto e durata della permanenza in Italia;
b) indirizzo completo dell'abitazione, della dimora o del luogo di soggiorno in Italia ed il mezzo privato che verra' utilizzato per raggiungere la stessa; in caso di piu' abitazioni, dimora o luoghi di soggiorno, indirizzi completi di ciascuno di essi e del mezzo privato utilizzato per effettuare i trasferimenti;
c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in Italia.
6. Mediante la dichiarazione di cui al comma 5, sono assunti, altresi', gli obblighi:
a) allo scadere del periodo di permanenza, di lasciare immediatamente il territorio nazionale e, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione, la dimora o il luogo di soggiorno indicata nella comunicazione medesima;
b) di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale situazione con tempestivita' al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell'Autorita' sanitaria, ad isolamento.
7. In caso di trasporto terrestre, e' autorizzato il transito, con mezzo privato, nel territorio italiano anche per raggiungere un altro Stato (UE o extra UE), fermo restando l'obbligo di comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale e, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, di segnalare tale situazione con tempestivita' all'Autorita' sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati. Il periodo massimo di permanenza nel territorio italiano e' di 24 ore, prorogabile per specifiche e comprovate esigenze di ulteriori 12 ore. In caso di superamento del periodo di permanenza previsto dal presente comma, si applicano gli obblighi di comunicazione e di sottoposizione a sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario previsti dall'articolo 4, commi 6 e 7.
8. In caso di trasporto aereo, gli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 4, nonche' quelli previsti dall'articolo 4, commi 1 e 3 non si applicano ai passeggeri in transito con destinazione finale in un altro Stato (UE o extra UE), fermo restando l'obbligo di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale situazione con tempestivita' al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell'Autorita' sanitaria, ad isolamento. I passeggeri in transito, con destinazione finale in un altro Stato (UE o extra UE) ovvero in altra localita' del territorio nazionale, sono comunque tenuti:
a) ai fini dell'accesso al servizio di trasporto verso l'Italia, a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di:
1) motivi del viaggio e durata della permanenza in Italia;
2) localita' italiana o altro Stato (UE o extra UE) di destinazione finale, codice identificativo del titolo di viaggio e del mezzo di trasporto di linea utilizzato per raggiungere la destinazione finale;
3) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in Italia;
b) a non allontanarsi dalle aree ad essi specificamente destinate all'interno delle aerostazioni.
9. In caso di trasporto aereo, i passeggeri in transito con destinazione finale all'interno del territorio italiano effettuano la comunicazione di cui al comma 4 ovvero quella prevista dall'articolo 4, comma 3, a seguito dello sbarco nel luogo di destinazione finale e nei confronti del Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente in base a detto luogo. Il luogo di destinazione finale, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 4, comma 4, si considera come luogo di sbarco del mezzo di trasporto di linea utilizzato per fare ingresso in Italia.
10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano:
a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto;
b) al personale viaggiante;
c) ai cittadini e ai residenti nell'Unione Europea, negli Stati parte dell'accordo di Schengen, in Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Citta' del Vaticano e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro;
d) al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di cui all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
e) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
f) al personale di imprese aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore;
g) ai movimenti da e per la Repubblica di San Marino o lo Stato della Citta' del Vaticano;
h) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari;
i) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.
11. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei cittadini all'estero e di adempimento degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti dall'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di concerto con il Ministro della salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee alle disposizioni del presente articolo.
 
Art. 6

Ulteriori disposizioni in materia di spostamenti da e per l'estero

1. A decorrere dal 3 giugno 2020, fatte salve le limitazioni disposte per specifiche aree del territorio nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 33 del 2020, nonche' le limitazioni disposte in relazione alla provenienza da specifici Stati e territori ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 33 del 2020, non sono soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da e per i seguenti Stati:
a) Stati membri dell'Unione Europea;
b) Stati parte dell'accordo di Schengen;
c) Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord;
d) Andorra, Principato di Monaco;
e) Repubblica di San Marino e Stato della Citta' del Vaticano.
2. Dal 3 al 15 giugno 2020, restano vietati gli spostamenti da e per Stati e territori diversi da quelli di cui al comma 1, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
3. A decorrere dal 3 giugno 2020, gli articoli 4 e 5 si applicano esclusivamente alle persone fisiche che fanno ingresso in Italia da Stati o territori esteri diversi da quelli di cui al comma 1 ovvero che abbiano ivi soggiornato nei 14 giorni anteriori all'ingresso in Italia.
 
Art. 7
Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera

1. Al fine di contrastare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono sospesi i servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana.
2. E' fatto divieto a tutte le societa' di gestione, agli armatori ed ai comandanti delle navi passeggeri italiane impiegate in servizi di crociera di imbarcare passeggeri in aggiunta a quelli gia' presenti a bordo, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al termine della crociera in svolgimento.
3. Assicurata l'esecuzione di tutte le misure di prevenzione sanitaria disposte dalle competenti Autorita', tutte le societa' di gestione, gli armatori ed i comandanti delle navi passeggeri italiane impiegate in servizi di crociera provvedono a sbarcare tutti i passeggeri presenti a bordo nel porto di fine crociera qualora non gia' sbarcati in precedenti scali.
4. All'atto dello sbarco nei porti italiani:
a) i passeggeri aventi residenza, domicilio o dimora abituale in Italia sono obbligati a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso la residenza, il domicilio o la dimora abituale in Italia. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligati a segnalare tale situazione con tempestivita' all'Autorita' sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati;
b) i passeggeri di nazionalita' italiana e residenti all'estero sono obbligati a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso la localita' da essi indicata all'atto dello sbarco in Italia al citato Dipartimento; in alternativa, possono chiedere di essere immediatamente trasferiti per mezzo di trasporto aereo o stradale presso destinazioni estere con spese a carico dell'armatore. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligati a segnalare tale situazione con tempestivita' all'Autorita' sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati;
c) i passeggeri di nazionalita' straniera e residenti all'estero sono immediatamente trasferiti presso destinazioni estere con spese a carico dell'armatore.
5. I passeggeri di cui alle lettere a) e b) del comma 4 provvedono a raggiungere la residenza, domicilio, dimora abituale in Italia ovvero la localita' da essi indicata all'atto dello sbarco esclusivamente mediante mezzi di trasporto privati.
6. Salvo diversa indicazione dell'Autorita' sanitaria, ove sia stata accertata la presenza sulla nave di almeno un caso di COVID-19, i passeggeri per i quali sia accertato il contatto stretto, nei termini definiti dall'Autorita' sanitaria, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario presso la localita' da essi indicata sul territorio nazionale oppure sono immediatamente trasferiti presso destinazioni estere, con trasporto protetto e dedicato, e spese a carico dell'armatore.
7. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 6 si applicano anche all'equipaggio in relazione alla nazionalita' di appartenenza. E' comunque consentito all'equipaggio, previa autorizzazione dell'Autorita' sanitaria, porsi in sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario a bordo della nave.
8. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei cittadini all'estero e di adempimento degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti dall'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di concerto con il Ministro della salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee alle disposizioni del presente articolo.
 
Art. 8

Misure in materia di trasporto pubblico di linea

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, le attivita' di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, sono espletate, anche sulla base di quanto previsto nel "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID- 19 nel settore del trasporto e della logistica" di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14, nonche' delle "Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalita' organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19", di cui all'allegato 15.
2. In relazione alle nuove esigenze organizzative o funzionali, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto puo' integrare o modificare le "Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalita' organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19", nonche', previo accordo con i soggetti firmatari, il "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica" di settore sottoscritto il 20 marzo 2020.
 
Art. 9

Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilita'

1. Le attivita' sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all'interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilita', qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario vengono riattivate secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.
2. Le persone con disabilita' motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilita' intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessita' di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista.
 
Art. 10

Esecuzione e monitoraggio delle misure

1. Il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure di cui al presente decreto, nonche' monitora l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il prefetto si avvale delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell'ispettorato nazionale del lavoro e del comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonche', ove occorra, delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della regione e della provincia autonoma interessata.
 
Art. 11

Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 18 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 e sono efficaci fino al 14 giugno 2020.
2. Restano salvi i diversi termini di durata delle singole misure previsti dalle disposizioni del presente decreto.
3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Roma, 17 maggio 2020

Il Presidente del Consiglio dei ministri
Conte Il Ministro della salute
Speranza

Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2020 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, registrazione n. 1058