Gazzetta n. 120 del 11 maggio 2020 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 aprile 2020
Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 dicembre 2019 di ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'» anno 2019.



IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 «Legge di contabilita' e finanza pubblica»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010 concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e in particolare l'art. 16, concernente il Dipartimento per le pari opportunita';
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 aprile 2019, di riorganizzazione interna del Dipartimento per le pari opportunita', con efficacia a decorrere dall'8 maggio 2019, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2019, reg.ne - succ. n. 880;
Vista la direttiva del Segretario generale del 18 settembre 2019, per la formulazione delle previsioni di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2020 e per il triennio 2020-2022;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2019, concernente l'approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2019, recante «Ripartizione in capitoli delle unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 ottobre 2019, registrato dalla Corte dei conti in data 8 ottobre 2019, al n. 1956, che conferisce l'incarico di Capo del Dipartimento per le pari opportunita' alla dott.ssa Paola Paduano, dirigente di prima fascia, consigliere del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri e la titolarita' del centro di responsabilita' n. 8 «pari opportunita'» del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 4 settembre 2019 con il quale e' stato nominato Ministro senza portafoglio la prof.ssa Elena Bonetti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 settembre 2019, con il quale alla prof.ssa Elena Bonetti e' stato conferito l'incarico di Ministro per le pari opportunita' e la famiglia;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 settembre 2019, con il quale al Ministro per le pari opportunita' e la famiglia, prof.ssa Elena Bonetti, sono delegate le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di pari opportunita', famiglia e adozioni, infanzia e adolescenza;
Visto l'art. 2, comma 463, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 che istituisce un Fondo da destinare al Piano contro la violenza alle donne;
Visto l'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il quale istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo denominato «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'» al fine di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita';
Vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, cosiddetta «Convenzione di Istanbul», ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere nonche' in tema di protezione civile e di commissariamento delle province»;
Visto l'art. 5-bis, comma 1, del citato decreto-legge n. 93 del 2013 il quale prevede che, al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 5, comma 2, lettera d), del medesimo decreto, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita', di cui all'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2013, di 7 milioni di euro per l'anno 2014 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015;
Visto il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne, approvato dal Consiglio dei ministri il 23 novembre 2017;
Vista la legge 19 luglio 2019, n. 69 recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere» e, in particolare, l'art. 18, che modificando l'art. 5-bis, comma 2, lettera d) del citato decreto-legge n. 93, sopprime la riserva di un terzo dei fondi disponibili da destinare all'istituzione di nuovi Centri antiviolenza e di nuove Case-rifugio;
Visto il comma 2 del medesimo art. 5-bis, cosi' come modificato dal citato art. 18 dalla legge 19 luglio 2019, n. 69, il quale prevede che il Ministro delegato per le pari opportunita', previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, provveda annualmente a ripartire tra le regioni le risorse di cui al comma 1 dello stesso art. 5-bis, tenendo conto della programmazione regionale e degli interventi gia' operativi per contrastare la violenza nei confronti delle donne, del numero dei Centri antiviolenza pubblici e privati e del numero delle Case-rifugio pubbliche e private gia' esistenti in ogni regione, nonche' della necessita' di riequilibrare la presenza dei Centri antiviolenza e delle Case-rifugio in ogni regione;
Vista la nota preliminare al bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2019 di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 dicembre 2018 che destina al capitolo di spesa 496 «Somme da destinare al Piano contro la violenza alle donne», complessivi euro 33.134.276,00;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - del 30 gennaio 2020, n. 24, con cui sono state ripartite le risorse relative al «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'» per l'annualita' 2019 di cui all'art. 5-bis, comma 1, del citato decreto-legge n. 93 del 2013;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020 recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19»;
Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 recante «Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 marzo 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;
Visto il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11 recante «Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attivita' giudiziaria»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 marzo 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19»;
Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14 recante «Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza Covid-19»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili all'intero territorio nazionale»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 marzo 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili all'intero territorio nazionale»;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2020, recante «Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;
Vista la nota a firma del Coordinamento tecnico della Conferenza delle regioni del 13 marzo 2020, con la quale, in considerazione dell'emergenza da Covid-19 si chiede al Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei ministri di concedere una proroga di almeno un mese per l'invio delle schede programmatiche previste dall'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 dicembre 2019 sopra richiamato;
Considerato che l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e le misure restrittive conseguentemente adottate incidono anche sull'operativita' dei Centri antiviolenza e delle Case-rifugio, nonche' delle altre strutture pubbliche e private che costituiscono le reti territoriali a sostegno delle donne vittime di violenza;
Considerato che e' necessario assicurare il rispetto di tutte le prescrizioni igienico-sanitarie previste per il contenimento dell'epidemia, assicurando al contempo l'accoglienza per le donne che necessitano di protezione immediata;
Ritenuto necessario, per le finalita' sopra indicate, accelerare l'iter di trasferimento delle risorse ripartite alle regioni mediante il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 dicembre 2019 sopra richiamato, apportando opportune modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri medesimo;
Acquisita in data 31 marzo 2020 l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Art. 1

All'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 dicembre 2019 e' aggiunto il seguente comma:
«3-bis. Le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate, nel rispetto delle scelte programmatiche di ciascuna regione, prioritariamente per far fronte alle esigenze socio-sanitarie e alle difficolta' operative causate alle strutture deputate alla protezione e al sostegno delle donne vittime di violenza dall'epidemia da Covid-19».
 
Art. 2

L'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 dicembre 2019 e' sostituito dal seguente:
«Art. 4 (Modalita' di trasferimento delle risorse). - 1. Il Dipartimento per le pari opportunita' provvede a trasferire le risorse a ciascuna regione in un'unica soluzione, secondo gli importi indicati nelle tabelle 1 e 2 allegate al presente decreto, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, da parte dei competenti uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'avvenuta registrazione del presente decreto da parte della Corte dei conti.
2. Le regioni trasmettono entro il 30 giugno 2020 al Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei ministri una scheda programmatica, che deve recare per ciascuno degli interventi di cui agli articoli 2 e 3, del presente decreto:
la declinazione degli obiettivi che la regione intende conseguire mediante l'utilizzo delle risorse oggetto del riparto;
l'indicazione delle attivita' da realizzare per l'attuazione degli interventi;
il cronoprogramma delle attivita';
la descrizione degli interventi che si prevede di realizzare ai fini di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 5-bis, comma 2, lettera d) o l'indicazione che tali interventi non sono necessari;
un piano finanziario coerente col citato cronoprogramma.
3. Il mancato invio della scheda programmatica di cui al comma precedente nel previsto termine del 30 giugno 2020 comporta la ripetizione delle somme trasferite ai sensi del presente articolo».
 
Art. 3

L'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 dicembre 2019 e' modificato come segue:
a) al comma 3 le parole «30 marzo 2020» sono sostituite con «30 settembre 2020»;
b) al comma 4, dopo le parole «Entro il 30 settembre di ciascun anno» sono aggiunte le seguenti parole «, ad eccezione del 2020 il cui termine e' fissato al 31 dicembre 2020,».
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed assume efficacia a far data dalla registrazione degli organi di controllo.

Roma, 2 aprile 2020

p. il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Ministro per le pari opportunita'
e la famiglia
Bonetti
Registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 2020 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg.ne n. 594