Gazzetta n. 111 del 30 aprile 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
DECRETO 9 marzo 2020
Condizioni e modalita' di intervento del Fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.


IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e, in particolare, l'art. 18-quater, che, ai commi 1 e 2, estende l'ambito di operativita' del Fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'art. 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a tutti gli Stati non appartenenti dell'Unione europea o allo Spazio economico europeo, e indica che gli interventi del Fondo rotativo possono consistere anche nella sottoscrizione di strumenti finanziari o partecipativi, compreso il finanziamento soci;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, e, in particolare, l'art. 2, commi 10-ter e 10-quater, che attribuiscono al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le competenze prima spettanti al Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 18-quater del decreto-legge n. 34 del 2019 e ai sensi dell'art. 46 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare, l'art. 12 secondo il quale la concessione di ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi;
Vista la legge 24 aprile 1990, n. 100, che istituisce la Societa' italiana per le imprese all'estero - Simest S.p.a. e ne disciplina l'operativita', ed in particolare l'art. 1, comma 2, lettera h-quinquies) che attualmente dispone che la SIMEST provvede «in base ad apposite convenzioni con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a gestire i fondi di cui al comma 1 dell'art. 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, nonche' i fondi rotativi di cui all'art. 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001, n. 84, e quelli istituiti ai sensi dell'art. 46 della legge 12 dicembre 2002, n. 273»;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 19, che ha istituito la Societa' finanziaria di promozione della cooperazione economica con i Paesi dell'est europeo - Finest S.p.a. e ne disciplina l'operativita';
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, ed in particolare, l'art. 25 a norma del quale la gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo e' attribuita alla Simest S.p.a.;
Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 9 giugno 1999, n. 87 (Deliberazione n. 87/99), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 182 del 5 agosto 1999, recante «Attivita' della Simest S.p.a. - Deroghe ai limiti ordinari», ai sensi della quale, qualora Simest S.p.a. utilizzi risorse proprie unitamente a fondi affidati in gestione da terzi, la partecipazione complessiva non potra' eccedere il 49 per cento del capitale sociale di ciascuna impresa partecipata all'estero;
Vista la legge 21 marzo 2001, n. 84, ed, in particolare, l'art. 5, comma 2, lettera c), che ha istituito presso la Simest S.p.a. un fondo autonomo e distinto dal patrimonio della societa' medesima con finalita' di capitale di rischio, per l'acquisizione di partecipazioni societarie temporanee e di minoranza in societa' o imprese costituite o da costituire nei Paesi dell'area balcanica;
Visti i decreti del Vice Ministro delle attivita' produttive, emanati ai sensi dell'art. 46 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, istitutivi dei fondi rotativi di venture capital per l'acquisizione di partecipazioni aggiuntive a quelle acquisite in proprio dalla Simest S.p.a. ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100 e dalla Finest S.p.a. ai sensi della legge 9 gennaio 1991, n. 19 ed, in particolare:
il decreto 4 aprile 2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 110 del 14 maggio 2003) recante «Costituzione di un fondo rotativo per la gestione delle risorse deliberate dal CIPE per il sostegno degli investimenti delle piccole e medie imprese italiane nella Repubblica federale di Jugoslavia»;
il decreto 4 aprile 2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 110 del 14 maggio 2003) recante «Partecipazione azionaria della Simest, per conto del Ministero delle attivita' produttive, in imprese costituite o da costituirsi in Paesi del Bacino del Mediterraneo»;
decreto 3 giugno 2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 146 del 26 giugno 2003), recante «Utilizzo dello stanziamento di Euro 10.329.137,98 (lire venti miliardi), di cui alla legge n. 266/1999, per il sostegno degli interventi delle piccole e medie imprese italiane nella Repubblica federale di Jugoslavia»;
decreto 11 novembre 2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 287 dell'11 dicembre 2003), recante «Costituzione del fondo rotativo per il finanziamento di operazioni di venture capital nei Paesi del Bacino del Mediterraneo, in Iraq (o in Paesi confinanti con l'Iraq, purche' l'oggetto sociale preveda in via esclusiva o prevalente l'attivita' nel suddetto Paese) e nei Paesi dell'Africa a sud del Sahara. (Decreto n. 422).»;
decreto 11 novembre 2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 282 del 4 dicembre 2003) recante «Costituzione del fondo rotativo per il finanziamento di operazioni di venture capital nella Repubblica Popolare Cinese»;
decreto 19 novembre 2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 287 dell'11 dicembre 2003) recante «Fondo di cui all'art. 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001, n. 84, recante "Disposizioni per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo dei Paesi dell'area balcanica", per l'acquisizione temporanea di quote di capitale di rischio (venture capital) in societa' o imprese costituite o da costituire nei Paesi dell'area balcanica. (Decreto n. 428)»;
decreto 24 marzo 2004 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 88 del 15 aprile 2004) recante «Sostegno di operazioni di "venture capital" nella Federazione Russa, nell'Ucraina, nella Moldova, nell'Armenia, nella Azerbaijan e nella Georgia»;
decreto 27 aprile 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 124 del 30 maggio 2006), recante «Costituzione del Fondo rotativo per il finanziamento di operazioni di venture capital nei Paesi dell'America centrale e in quelli dell'America meridionale»;
Visto il decreto del Vice Ministro delle attivita' produttive 3 giugno 2003 che all'art. 5 ha istituito il Comitato di indirizzo e rendicontazione, organismo competente a deliberare sugli interventi a valere sulle disponibilita' dei predetti Fondi rotativi di venture capital, i cui compiti e la cui composizione sono stati definiti con decreto del Vice Ministro delle attivita' produttive 26 agosto 2003, e che da ultimo e' stato ricostituito con decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° dicembre 2016;
Visto l'art. 1, comma 12, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, in base al quale i benefici e le agevolazioni previsti ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e della legge 12 dicembre 2002, n. 273, non si applicano ai progetti delle imprese, che, investendo all'estero, non prevedano il mantenimento sul territorio nazionale delle attivita' di ricerca, sviluppo, direzione commerciale, nonche' di una parte sostanziale delle attivita' produttive;
Visto l'art. 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha unificato in un unico fondo tutti i fondi rotativi gestiti dalla Simest S.p.a., destinati ad operazioni di venture capital in Paesi non aderenti all'Unione europea, e il fondo di cui all'art. 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001, n. 84;
Visto l'art. 23-bis, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95 recante «Riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, a norma dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2016, n. 260 recante «Regolamento di attuazione dell'art. 20 della legge 11 agosto 2014, n. 125, nonche' altre modifiche all'organizzazione e ai posti di funzione di livello dirigenziale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale»;
Vista la Convenzione stipulata il 28 marzo 2014 tra il Ministero dello sviluppo economico e Simest S.p.a. concernente le modalita' di gestione dei predetti Fondi rotativi di venture capital unificati nel Fondo rotativo unico per le operazioni di venture capital di cui all'art. 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvata e resa esecutiva con decreto 28 marzo 2014 del direttore generale per le Politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi del Ministero dello sviluppo economico, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2014, e il relativo atto di proroga fino al 30 giugno 2020 tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e Simest S.p.a., sottoscritto il 24 gennaio 2020 e approvato con decreto del direttore generale per la Promozione del sistema Paese n. 0020154 del 5 febbraio 2020;
Considerata la necessita' di disciplinare con un unico decreto l'operativita' del Fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'art. 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in tutti gli Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo con sottoscrizione anche di strumenti finanziari o partecipativi, compreso il finanziamento soci, nonche' l'amministrazione e gestione del Fondo stesso, unificando e razionalizzando la disciplina in materia recata dai decreti indicati in premessa;

Decreta:

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) «Fondo»: il Fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'art. 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) «Ministero»: il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
c) «intervento di Simest»: acquisizione temporanea e di minoranza, da parte di Simest S.p.a. in nome e per conto proprio, di quote di capitale in imprese e societa' costituite o da costituire in Paesi non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo e sottoscrizione di strumenti finanziari o partecipativi, compreso il finanziamento soci, in conformita' a quanto previsto dalla legge 24 aprile 1990, n. 100 e successive modificazioni e integrazioni;
d) «intervento di Finest»: acquisizione temporanea e di minoranza, da parte di Finest S.p.a. in nome e per conto proprio, di quote di capitale in imprese e societa' costituite o da costituire in Paesi non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo e concessione di finanziamenti soci alle societa' partecipate, in conformita' a quanto previsto dalla legge 9 gennaio 1991, n. 19 e successive modificazioni e integrazioni;
e) «intervento del Fondo»: acquisizione temporanea di quote di capitale di minoranza in imprese e societa' costituite o da costituire in Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo e sottoscrizione di strumenti finanziari o partecipativi, compreso il finanziamento soci, a valere sulle disponibilita' del Fondo. L'intervento del Fondo e' aggiuntivo all'intervento di Simest e/o all'intervento di Finest;
f) «Comitato»: il Comitato di indirizzo e rendicontazione;
g) Simest: Societa' italiana per le imprese all'estero - Simest S.p.a., istituita dalla legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modifiche e integrazioni, soggetto gestore del Fondo.
 
Allegato A

1) decreto 4 aprile 2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 110 del 14 maggio 2003) recante «Costituzione di un fondo rotativo per la gestione delle risorse deliberate dal CIPE per il sostegno degli investimenti delle piccole e medie imprese italiane nella Repubblica federale di Jugoslavia.»;
2) decreto 4 aprile 2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 110 del 14 maggio 2003) recante «Partecipazione azionaria della Simest, per conto del Ministero delle attivita' produttive, in imprese costituite o da costituirsi in Paesi del Bacino del Mediterraneo»;
3) decreto 3 giugno 2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 146 del 26 giugno 2003), recante «Utilizzo dello stanziamento di Euro 10.329.137,98 (lire venti miliardi), di cui alla legge n. 266/1999, per il sostegno degli interventi delle piccole e medie imprese italiane nella Repubblica federale di Jugoslavia.»;
4) decreto del Vice Ministro delle attivita' produttive 26 agosto 2003, inerente il Comitato di indirizzo e rendicontazione;
5) decreto 11 novembre 2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 287 dell'11 dicembre 2003) recante «Costituzione del fondo rotativo per il finanziamento di operazioni di venture capital nei Paesi del Bacino del Mediterraneo, in Iraq (o in Paesi confinanti con l'Iraq, purche' l'oggetto sociale preveda in via esclusiva o prevalente l'attivita' nel suddetto Paese) e nei Paesi dell'Africa a sud del Sahara. (Decreto n. 422).»;
6) decreto 11 novembre 2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 282 del 4 dicembre 2003) recante «Costituzione del fondo rotativo per il finanziamento di operazioni di venture capital nella Repubblica Popolare Cinese»;
7) decreto 19 novembre 2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 287 dell'11 dicembre 2003) recante «Fondo di cui all'art. 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001, n. 84, recante «Disposizioni per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo dei Paesi dell'area balcanica», per l'acquisizione temporanea di quote di capitale di rischio (venture capital) in societa' o imprese costituite o da costituire nei Paesi dell'area balcanica. (Decreto n. 428)»;
8) decreto 19 novembre 2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 287 dell'11 dicembre 2003) recante «Aumento della dotazione dei fondi di cui ai decreti del Vice Ministro delle attivita' produttive n. 397 del 3 giugno 2003, n. 422 dell'11 novembre 2003 e n. 423 dell'11 novembre 2003 (Decreto n 429).»;
9) decreto 27 gennaio 2004 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 40 del 18 febbraio 2004), recante «Modifica del decreto n. 428 del 19 novembre 2003, relativo al Fondo di cui all'art. 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001, n. 84, recante "Disposizioni per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo dei Paesi dell'area balcanica", per l'acquisizione temporanea di quote di capitale di rischio (venture capital) in societa' o imprese costituite o da costituire nei Paesi dell'area balcanica.»;
10) decreto 27 gennaio 2004 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 40 del 18 febbraio 2004), recante «Modifica al decreto n. 397 del 3 giugno 2003 relativo all'utilizzo dello stanziamento di € 10.329.137,98 di cui alla legge n. 266/1999, per il sostegno degli interventi delle piccole e medie imprese italiane nella Repubblica Federale di Jugoslavia.»;
11) decreto 27 gennaio 2004 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 40 del 18 febbraio 2004), recante «Modifica al decreto n. 422 dell'11 novembre 2003 relativo la Fondo rotativo per l'acquisizione di quote capitale di rischio in societa' ed imprese miste nei Paesi del Bacino del Mediterraneo, in Iraq e nei Paesi dell'Africa e sud del Sahara.»;
12) decreto 27 gennaio 2004 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 40 del 18 febbraio 2004), recante «Modifica al decreto n. 423 dell'11 novembre 2003 relativo allo stanziamento di € 10.329.138 per l'acquisizione da parte della Simest S.p.a. di quote del capitale di rischio in societa' costituite o da costituire nella Repubblica Popolare Cinese.»;
13) decreto 24 marzo 2004 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 88 del 15 aprile 2004) recante «Sostegno di operazioni di "venture capital" nella Federazione Russa, nell'Ucraina, nella Moldova, nell'Armenia, nella Azerbaijan e nella Georgia»;
14) decreto 9 giugno 2004 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 151 del 30 giugno 2004), recante «Modifica dell'art. 1 del decreto 3 giugno 2003, concernente il Fondo rotativo, finalizzato al finanziamento di interventi aggiuntivi della Simest S.p.a., per favorire la costituzione di imprese miste nella Repubblica Federale Jugoslava (ora Stato di Serbia e Montenegro), in Albania, in Bosnia e in Macedonia.»;
15) decreto 21 giugno 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 161 del 13 luglio 2005), recante «Modifica del decreto n. 397 del 3 giugno 2003, relativo al sostegno degli interventi delle piccole e medie imprese italiane nella Repubblica federale di Jugoslavia.»;
16) decreto 21 giugno 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 161 del 13 luglio 2005), recante «Modifica del decreto n. 422 dell'11 novembre 2003, relativo alla costituzione del Fondo rotativo per il finanziamento di operazioni di "venture capital" nei Paesi del bacino del Mediterraneo, in Iraq (o in Paesi confinanti con l'Iraq, purche' l'oggetto sociale preveda in via esclusiva o prevalente l'attivita' nel suddetto Paese) e nei Paesi dell'Africa a Sud del Sahara»;
17) decreto 6 settembre 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 225 del 27 settembre 2005), recante «Estensione ai Paesi del sud-est asiatico colpiti dal maremoto del 2004, del Fondo destinato al finanziamento di operazioni di "venture capital" nei Paesi del Mediterraneo, in quelli dell'Africa Sub-Sahariana e in Iraq»;
18) decreto 24 ottobre 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 272 del 22 novembre 2005), recante «Modifica del decreto n. 429 del 19 novembre che ha incrementato per 30 milioni di euro gli stanziamenti, di cui ai decreti del vice Ministro delle attivita' produttive n. 397 del 3 giugno 2003, n. 422 dell'11 novembre 2003 e n. 423 del'11 novembre 2003.»;
19) decreto 14 febbraio 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 59 dell'11 marzo 2006), recante «Modifica del decreto n. 397 del 3 giugno 2003, relativo al sostegno degli interventi delle piccole e medie imprese italiane nella Repubblica federale di Jugoslavia, estensione alla Croazia»;
20) decreto 27 aprile 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 124 del 30 maggio 2006), recante «Costituzione del Fondo rotativo per il finanziamento di operazioni di venture capital nei Paesi dell'America centrale e in quelli dell'America meridionale».
 
Art. 2
Finalita'

1. Il presente decreto definisce le modalita' e le condizioni di intervento del Fondo nonche' le attivita' e gli obblighi del soggetto gestore del Fondo, le funzioni di controllo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e la composizione e i compiti del Comitato di indirizzo e rendicontazione competente all'amministrazione del Fondo.

 
Art. 3
Risorse del Fondo

1. Le risorse del Fondo, che ha carattere rotativo, sono attualmente costituite dalle disponibilita' finanziarie depositate sul conto corrente infruttifero n. 22046 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato a «Simest - Fondi venture capital».
2. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 e' costituita inoltre:
a) dai proventi derivanti dalla gestione e dagli impieghi delle liquidita' del Fondo;
b) dalle somme derivanti dalla remunerazione degli interventi del Fondo e dalla cessione delle relative partecipazioni comprese le eventuali plusvalenze, dalla remunerazione derivante dalla sottoscrizione di strumenti finanziari o partecipativi, compreso il finanziamento soci, nonche' dai rimborsi di qualsiasi natura spettanti al Fondo;
c) dalle risorse stanziate da provvedimenti normativi e dalla legge di bilancio.
3. Il Fondo e' gestito da Simest che impiega le risorse per gli interventi del Fondo deliberati dal Comitato, costituisce patrimonio autonomo e distinto a tutti gli effetti dal patrimonio di Simest ed e' gestito con contabilita' separata e con le modalita' stabilite dal presente decreto e dalla Convenzione di cui all'art. 11. Il soggetto gestore predispone il rendiconto annuale del Fondo per l'approvazione del Comitato.

 
Art. 4
Condizioni dell'intervento del Fondo

1. L'intervento del Fondo e' temporaneo, di minoranza e aggiuntivo rispetto all'intervento di Simest o all'intervento di Finest secondo i rispettivi ambiti di operativita'.
2. L'intervento del Fondo sommato all'intervento di Simest e all'intervento di Finest non supera la quota dell'investimento complessivo che fa capo ai soci italiani, fermi restando per i finanziamenti i limiti stabiliti dall'art. 1, comma 2, lettera h-bis), della legge 24 aprile 1990, n. 100, e dall'art. 2, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 19.
3. L'intervento del Fondo non puo' determinare l'acquisizione di quote di capitale in misura superiore al doppio della somma dell'intervento di Simest e dell'intervento di Finest e comunque, sommato all'intervento di Simest e all'intervento di Finest, non puo' superare il limite massimo del 49 per cento del capitale di ciascuna impresa partecipata.
4. I progetti di intervento proposti devono prevedere il mantenimento sul territorio nazionale delle attivita' di ricerca, sviluppo, direzione commerciale, nonche' di una parte sostanziale delle attivita' produttive, per l'intera durata dell'intervento del Fondo.

 
Art. 5
Richieste di intervento ed istruttoria

1. Le richieste di intervento del Fondo sono presentate a Simest, che svolge l'attivita' istruttoria e la valutazione di eleggibilita' delle richieste di intervento conformemente alle direttive, di cui all'art. 6, comma 6. Per gli interventi del Fondo aggiuntivi all'intervento di Finest l'istruttoria e i successivi aggiornamenti sono svolti dalla Finest e trasmessi al soggetto gestore.
2. Entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta di intervento del Fondo, la richiesta e la relativa istruttoria sono trasmesse da Simest al Comitato che le esamina nella prima riunione utile.
3. La richiesta di intervento del Fondo puo' essere presentata a Simest anche congiuntamente alla richiesta dell'intervento di Simest o dell'intervento di Finest. In tale caso, Simest trasmette al Comitato la richiesta e la relativa istruttoria entro il termine di trenta giorni dalla data della delibera del consiglio di amministrazione di Simest o di Finest S.p.a. sugli interventi di rispettiva competenza salvo il completamento della relativa documentazione.
 
Art. 6
Comitato di indirizzo e rendicontazione

1. E' costituito presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale un Comitato di indirizzo e rendicontazione.
2. Il Comitato e' nominato con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed e' composto da tre rappresentati del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di cui uno con funzioni di Presidente, un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico e da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze. I componenti durano in carica tre anni.
3. Per la validita' delle deliberazioni del Comitato e' necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri titolari o supplenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei membri e, salvo diversa determinazione del Comitato, sono immediatamente efficaci.
4. Il Comitato e' convocato dal presidente e di ciascuna riunione e' redatto processo verbale, soggetto ad approvazione dei membri del Comitato. In caso di assenza del presidente e del componente supplente del presidente, le funzioni sono svolte dal componente del Comitato con maggiore anzianita' di carica o, in caso di pari anzianita' di carica, dal piu' anziano di eta'.
5. La segreteria del Comitato e' affidata alla Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Alle riunioni del Comitato possono partecipare, a titolo di supporto tecnico, rappresentanti della Simest S.p.a. e della Finest S.p.a. in relazione agli argomenti sottoposti al Comitato. Il Comitato puo' adottare un regolamento interno per l'organizzazione dei propri lavori.
6. Il Comitato con proprie direttive, deliberate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, stabilisce i criteri e le modalita' operative cui Simest si attiene nello svolgimento delle attivita' di soggetto gestore disciplinate dal presente decreto, anche relativamente ai rapporti con Finest.
7. Il Comitato esamina le richieste di intervento del Fondo trasmesse da Simest conformemente all'art. 4 e delibera la concessione dell'intervento del Fondo a valere sulle disponibilita' del medesimo, nonche' i successivi aggiornamenti e le modifiche inerenti agli interventi del Fondo con riferimento anche a proroghe, dilazioni, recessi, transazioni, cessioni a terzi e subentri di altri soci.
 
Art. 7

Modalita' di acquisizione, gestione e cessione dell'intervento del
Fondo

1. Simest compie tutte le operazioni necessarie volte a sottoscrivere gli strumenti finanziari o partecipativi, compreso il finanziamento soci, ad acquisire e gestire le partecipazioni e gli strumenti finanziari o partecipativi relativi all'intervento del Fondo e ad effettuare la loro successiva cessione non oltre il periodo di permanenza dell'intervento di Simest o dell'intervento di Finest.
2. Simest puo' delegare a Finest le attivita' di cui al comma 1, relative agli interventi del Fondo aggiuntivi all'intervento di Finest, regolando e coordinando l'esercizio delle attivita' con convenzione non onerosa.
3. Il prezzo di cessione della partecipazione e di rimborso degli strumenti finanziari o partecipativi dell'intervento del Fondo e' determinato con gli stessi criteri relativi alla cessione della partecipazione e al rimborso degli strumenti finanziari o partecipativi dell'intervento di Simest o dell'intervento di Finest.
4. A fronte dell'obbligo di riacquisto della partecipazione e di rimborso degli strumenti finanziari o partecipativi dell'intervento del Fondo non sono di norma richieste garanzie reali o personali. Se alla scadenza prevista la partecipazione non e' riacquistata dall'impresa o non siano rimborsati gli strumenti finanziari o partecipativi, Simest puo' negoziare con terzi la cessione della partecipazione e degli strumenti finanziari o partecipativi. La cessione ha effetto dopo l'approvazione del Comitato.
5. Il contratto con l'impresa richiedente definisce le condizioni e le modalita' di sottoscrizione degli strumenti finanziari o partecipativi, compreso il finanziamento soci, e di acquisizione, gestione e successiva cessione delle partecipazioni e degli strumenti finanziari o partecipativi relativi all'intervento del Fondo.
6. Il Comitato, fermo restando quanto previsto al comma 5, puo' adottare schemi contrattuali di contenuto simile a quelli che caratterizzano l'intervento di Simest o l'intervento di Finest, tenuto conto del carattere unitario dell'intervento partecipativo e finanziario nell'impresa estera.
 
Art. 8
Vigilanza e controlli

1. La Direzione generale per la promozione del sistema Paese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale esercita una funzione di vigilanza e controllo sulla gestione del Fondo.
2. Il Comitato puo' sottoporre a controllo le operazioni oggetto di intervento del Fondo mediante ispezioni in loco presso le imprese e societa' estere da parte del Ministero. A tal fine il Comitato trasmette al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e a Simest il programma dei controlli che intende effettuare. Simest e' informata dell'esito dei controlli effettuati.
3. L'onere derivante dalle ispezioni di cui al comma 2 e' a carico del Fondo.
 
Art. 9
Ulteriori compiti di Simest

1. Simest cura la massima diffusione e pubblicizzazione dei contenuti del presente decreto e delle direttive del Comitato e trasmette periodicamente alla Direzione generale per la promozione del sistema Paese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale i dati disponibili disaggregati per singolo intervento del Fondo.
 
Art. 10
Convenzione

1. Con Convenzione sono regolati i rapporti tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e Simest S.p.a. per la gestione del Fondo, i conseguenti obblighi ed attivita' in capo a Simest S.p.a., nonche' i relativi compensi e le modalita' di rendicontazione.
2. I compensi riconosciuti al soggetto gestore, nonche' le spese legali, di promozione e gli oneri derivanti da imposte e tributi di ogni genere inerenti alle partecipazioni e agli strumenti finanziari e partecipativi relativi all'intervento del Fondo sono a carico del Fondo stesso.
 
Art. 11
Abrogazioni

1. Sono abrogati i provvedimenti indicati nell'Allegato A.
 
Art. 12
Disposizioni transitorie

1. Fino alla deliberazione delle direttive di cui all'art. 6, comma 6 si applicano i criteri e le modalita' operative di cui alle delibere del Comitato vigenti alla data di adozione del presente decreto.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle richieste di intervento presentate successivamente alla sua entrata in vigore.
 
Art. 13
Decorrenza

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2020

Il Ministro: Di Maio
Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 2020 Ufficio controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 839