Gazzetta n. 110 del 29 aprile 2020 (vai al sommario)
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
COMUNICATO
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sodio Cloruro S.A.L.F.»



Estratto determina AAM/PPA n. 222 del 16 aprile 2020

Autorizzazione della variazione:
variazione di tipo IB: B.II.e.5.a.2) e conseguente autorizzazione a mettere in commercio il medicinale SODIO CLORURO S.A.L.F. anche nella forma e confezione: «3 meq/ml concentrato per soluzione per infusione» 5 flaconi in vetro da 30 ml.
Codice pratica: N1B/2020/71.
E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale «Sodio Cloruro S.A.L.F.», anche nella forma e confezione di seguito indicata.
Confezione:
«3 meq/ml concentrato per soluzione per infusione» 5 flaconi in vetro da 30 ml - A.I.C. n. 030684688 (in base 10) 0X8FJJ (in base 32);
forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione;
principio attivo: sodio cloruro.
Titolare A.I.C.: S.A.L.F. S.p.a. Laboratorio Farmacologico, codice fiscale 00226250165, con sede legale e domicilio fiscale in via Marconi n. 2 - 24069 Cenate Sotto (BG), Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilita'

Per la confezione di cui all'art. 1 e' adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilita':
classe di rimborsabilita': apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita', denominata classe «C (nn)».

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni di cui all'art. 1 e' adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:
classificazione ai fini della fornitura: RR: medicinali soggetti a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, cosi' come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.
In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.