Gazzetta n. 108 del 27 aprile 2020 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DECRETO 17 marzo 2020
Misure per la definizione delle capacita' assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni.


IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

e

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i commi 557, 557-bis, 557-quater e 562 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che fissano i principi ed i vincoli in materia di contenimento di spesa del personale da parte dei comuni;
Visto l'art. 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
Visto l'art. 14-bis del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 ed in particolare il comma 3 secondo cui le previsioni di cui alla lettera a) del comma 1 del medesimo art. 14-bis si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto;
Visto l'art. 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina il regime ordinario delle assunzioni a tempo indeterminato dei comuni consentendo, considerato il disposto del citato art. 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dall'anno 2019, di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, nonche' la possibilita' di cumulare, a decorrere dall'anno 2014, le risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile e di utilizzare i residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facolta' di assunzione riferite al quinquennio precedente, fermo restando il disposto dell'art. 14-bis, comma 3, del citato decreto-legge n. 4 del 2019;
Visto l'art. 3, comma 5-sexies, del citato decreto-legge n. 90 del 2014 secondo cui «Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacita' assunzionali per ciascuna annualita', sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualita', fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over»;
Visto l'art. 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 che detta disposizioni in materia di assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilita' finanziaria;
Visto il comma 1 del predetto art. 33 del decreto-legge n. 34 del 2019 secondo cui la disciplina e' dettata «anche al fine di consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento a quelli in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione di scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria e agli altri programmi previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145»;
Visto il comma 2 del predetto art. 33 del decreto-legge n. 34 del 2019, come modificato dal comma 853, art. 1 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce: «A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalita' di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilita' stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonche' un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al disotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'art. 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unita' possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unita' in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalita' di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonche' delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018»;
Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e' adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare e' fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018;
Tenuto conto degli incontri tecnici e degli approfondimenti svolti presso il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio di segreteria della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali;
Vista l'intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali acquisita in data 11 dicembre 2019;
Vista la nota 17 gennaio 2020, con cui l'Anci ha chiesto, alla luce delle criticita' emerse, alla complessita' della disciplina e all'esigenza di definire le relative soluzioni, anche con apposita circolare interpretativa, di aggiornare la data di entrata in vigore del decreto;
Vista, la deliberazione, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, resa nella seduta del 30 gennaio 2020, con la quale e' stata fissata, come data di entrata in vigore del presente decreto, il 20 aprile 2020;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019, con il quale l'on. dott.ssa Fabiana Dadone e' stata nominata Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 settembre 2019 con il quale al predetto Ministro senza portafoglio e' stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2019, con il quale e' stata conferita la delega di funzioni al predetto Ministro, registrato alla Corte dei conti in data 3 ottobre 2019, Reg. n. 1882;

Decreta:

Art. 1

Finalita', decorrenza, ambito soggettivo

1. Il presente decreto e' finalizzato, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ad individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilita' stanziato in bilancio di previsione, nonche' ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia.
2. Le disposizioni di cui al presente decreto e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020.
 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto sono utilizzate le seguenti definizioni:
a) spesa del personale: impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;
b) entrate correnti: media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilita' stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualita' considerata.
 
Art. 3

Differenziazione dei comuni
per fascia demografica

1. Ai fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, i comuni sono suddivisi nelle seguenti fasce demografiche:
a) comuni con meno di 1.000 abitanti;
b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti;
c) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti;
d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;
e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;
f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti;
g) comuni da 60.000 a 249.999 abitanti;
h) comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti;
i) comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre.
 
Art. 4

Individuazione dei valori soglia
di massima spesa del personale

1. In attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, nella seguente Tabella 1, sono individuati i valori soglia per fascia demografica del rapporto della spesa del personale dei comuni rispetto alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2:

Tabella 1

=========================================
| Fasce demografiche |Valore soglia|
+=========================+=============+
|a) comuni con meno di | |
|1.000 abitanti | 29,5% |
+-------------------------+-------------+
|b) comuni da 1.000 a | |
|1.999 abitanti | 28,6% |
+-------------------------+-------------+
|c) comuni da 2.000 a | |
|2.999 abitanti | 27,6% |
+-------------------------+-------------+
|d) comuni da 3.000 a | |
|4.999 abitanti | 27,2% |
+-------------------------+-------------+
|e) comuni da 5.000 a | |
|9.999 abitanti | 26,9% |
+-------------------------+-------------+
|f) comuni da 10.000 a | |
|59.999 abitanti | 27,0% |
+-------------------------+-------------+
|g) comuni da 60.000 a | |
|249.999 abitanti | 27,6% |
+-------------------------+-------------+
|h) comuni da 250.000 a | |
|1.499.999 abitanti | 28,8% |
+-------------------------+-------------+
|i) comuni con 1.500.000 | |
|di abitanti e oltre | 25,3% |
+-------------------------+-------------+

2. A decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica.
 
Art. 5

Percentuali massime annuali
di incremento del personale in servizio

1. In sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni di cui all'art. 4, comma 2, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla seguente Tabella 2, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1:

Tabella 2
===================================================================== | Comuni | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | +=================+=========+=========+=========+=========+=========+ |a) comuni con | | | | | | |meno di 1.000 | | | | | | |abitanti | 23,0% | 29,0% | 33,0% | 34,0% | 35,0% | +-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+ |b) comuni da | | | | | | |1.000 a 1.999 | | | | | | |abitanti | 23,0% | 29,0% | 33,0% | 34,0% | 35,0% | +-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+ |c) comuni da | | | | | | |2.000 a 2.999 | | | | | | |abitanti | 20,0% | 25,0% | 28,0% | 29,0% | 30,0% | +-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+ |d) comuni da | | | | | | |3.000 a 4.999 | | | | | | |abitanti | 19,0% | 24,0% | 26,0% | 27,0% | 28,0% | +-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+ |e) comuni da | | | | | | |5.000 a 9.999 | | | | | | |abitanti | 17,0% | 21,0% | 24,0% | 25,0% | 26,0% | +-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+ |f) comuni da | | | | | | |10.000 a 59.999 | | | | | | |abitanti | 9,0% | 16,0% | 19,0% | 21,0% | 22,0% | +-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+ |g) comuni da | | | | | | |60.000 a 249.999 | | | | | | |abitanti | 7,0% | 12,0% | 14,0% | 15,0% | 16,0% | +-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+ |h) comuni da | | | | | | |250.000 a | | | | | | |1.499.999 ab. | 3,0% | 6,0% | 8,0% | 9,0% | 10,0% | +-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+ |i) comuni con | | | | | | |1.500.000 di | | | | | | |abitanti e oltre | 1,5% | 3,0% | 4,0% | 4,5% | 5,0% | +-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+

2. Per il periodo 2020-2024, i comuni possono utilizzare le facolta' assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del comma 1, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 dell'art. 4, comma 1, di ciascuna fascia demografica, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione.
3. Per il periodo 2020-2024, i comuni con meno di cinquemila abitanti, che si collocano al di sotto del valore soglia di cui alla Tabella 1 dell'art. 4, comma 1, di ciascuna fascia demografica, che fanno parte dell'«Unione di comuni» prevista dall'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e per i quali la maggior spesa per personale consentita dal presente articolo risulta non sufficiente all'assunzione di una unita' di personale a tempo indeterminato, possono, nel periodo 2020-2024, incrementare la propria spesa per il personale a tempo indeterminato nella misura massima di 38.000 euro non cumulabile, fermi restando i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione. La maggiore facolta' assunzionale ai sensi del presente comma e' destinata all'assunzione a tempo indeterminato di una unita' di personale purche' collocata in comando obbligatorio presso la corrispondente Unione con oneri a carico della medesima, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale previsto per le Unioni di comuni.
 
Art. 6

Individuazione dei valori soglia di rientro
della maggiore spesa del personale

1. I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 del presente comma adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento.

Tabella 3

=========================================
| Fasce demografiche |Valore soglia|
+=========================+=============+
|a) comuni con meno di | |
|1.000 abitanti | 33,5% |
+-------------------------+-------------+
|b) comuni da 1.000 a | |
|1.999 abitanti | 32,6% |
+-------------------------+-------------+
|c) comuni da 2.000 a | |
|2.999 abitanti | 31,6% |
+-------------------------+-------------+
|d) comuni da 3.000 a | |
|4.999 abitanti | 31,2% |
+-------------------------+-------------+
|e) comuni da 5.000 a | |
|9.999 abitanti | 30,9% |
+-------------------------+-------------+
|f) comuni da 10.000 a | |
|59.999 abitanti | 31,0% |
+-------------------------+-------------+
|g) comuni da 60.000 a | |
|249.999 abitanti | 31,6% |
+-------------------------+-------------+
|h) comuni da 250.000 a | |
|1.499.999 abitanti | 32,8% |
+-------------------------+-------------+
|i) comuni con 1.500.000 | |
|di abitanti e oltre | 29,3% |
+-------------------------+-------------+

2. A decorrere dal 2025, i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 del presente comma, applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia.
3. I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta compreso fra i valori soglia per fascia demografica individuati dalla Tabella 1 del comma 1 dell'art. 4 e dalla Tabella 3 del presente articolo non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.
 
Art. 7

Disposizioni attuative e finali

1. La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. I parametri individuati dal presente decreto possono essere aggiornati ogni cinque anni con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 2020

Il Ministro per la pubblica amministrazione
Dadone

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Gualtieri

Il Ministro dell'interno
Lamorgese
Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 2020 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri reg.ne n. 603