Gazzetta n. 92 del 7 aprile 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 11 febbraio 2020
Determinazione dell'indennita' di abbattimento di bovini e bufalini infetti da tubercolosi e da brucellosi, di ovini e caprini infetti da brucellosi e di bovini e bufalini infetti da leucosi bovina enzootica per l'anno 2019.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

e

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, recante «Bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi», e successive modificazioni;
Visto l'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, e successive modificazioni, che stabilisce che il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, modifica a gennaio di ogni anno, con decreto, l'indennita' per l'abbattimento dei bovini infetti da tubercolosi e brucellosi e degli ovini e caprini infetti da brucellosi;
Visti i criteri e le modalita' stabiliti con decreto del Ministro della sanita' 30 luglio 1986 per la determinazione delle misure delle indennita' di abbattimento dei bovini, bufalini, ovini e caprini, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° ottobre 1986, n. 228;
Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, recante «Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali», e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 2 luglio 1992, n. 453, e successive modificazioni, recante regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1992, n. 276;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 27 agosto 1994, n. 651, e successive modificazioni, recante regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 novembre 1994, n. 277;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 15 dicembre 1995, n. 592, e successive modificazioni recante regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 maggio 1996, n. 125;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 2 maggio 1996, n. 358, e successive modificazioni, recante regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione della leucosi bovina enzootica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 luglio 1996, n. 160;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015, recante misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2015, n. 144, come da ultimo prorogata dall'ordinanza ministeriale 13 maggio 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2019, n. 146;
Visto il decreto del Ministro della salute 25 ottobre 2018, concernente la determinazione dell'indennita' di abbattimento di bovini e bufalini infetti da tubercolosi e da brucellosi, di ovini e caprini infetti da brucellosi e di bovini e bufalini infetti da leucosi bovina enzootica, per l'anno 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2018, n. 302;
Considerato che le regioni predispongono, in collaborazione con gli Istituti zooprofilattici sperimentali territorialmente competenti, specifici piani di sorveglianza per la tubercolosi, brucellosi e leucosi negli allevamenti bovini da ingrasso;
Ritenuto, pertanto, di non differenziare l'indennizzo di bovini da allevamento e da riproduzione rispetto a quelli da ingrasso, in considerazione dell'esiguo numero di questi ultimi eventualmente interessati dai provvedimenti di abbattimento;
Considerato che le spese relative alla corresponsione delle indennita' di cui trattasi gravano sugli stanziamenti previsti dal Fondo sanitario nazionale;
Ritenuto di procedere alla determinazione per l'anno 2019 della misura delle indennita' di abbattimento dei bovini e bufalini infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica e degli ovini e caprini infetti da brucellosi;
Tenuto conto del parere espresso dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, con nota prot. 14908 del 27 marzo 2019, sugli aggiornamenti delle indennita' di abbattimento per l'anno 2019 e, ai fini della determinazione dell'indennizzo per la categoria degli ovi-caprini, la conferma della decurtazione pari al 35% dell'indennita' riconosciuta per il 2019 per la categoria di ovi-caprini a fine produzione, in cui rientrano gli animali con eta' uguale o maggiore a sei anni;

Decreta:

Art. 1

Indennizzi previsti per i bovini e bufalini

1. La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini abbattuti perche' infetti da tubercolosi, da brucellosi e da leucosi enzootica dei bovini e' stabilita in euro 497,63.
2. La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bovini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti e' stabilita in euro 917,64.
3. La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bufalini abbattuti perche' infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi, e' stabilita in euro 425,58.
4. La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, e' stabilita in euro 779,93.
5. La misura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e' aumentata del 50% per capo negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi.
6. Nelle tabelle allegate al presente decreto, parte integrante dello stesso, sono fissate le indennita' per categoria, eta' e sesso dei capi della specie bovina e bufalina infetti e abbattuti o abbattuti e distrutti.
7. Le misure delle indennita' di cui al presente articolo decorrono dal 1° gennaio 2019 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2019.
 
TABELLA INDENNITA' PER CATEGORIA, ETA' E SESSO DI CAPI DELLA SPECIE
BOVINA INFETTI E ABBATTUTI O DISTRUTTI - ANNO 2019

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA INDENNITA' PER CATEGORIA, ETA' E SESSO DI CAPI DELLA SPECIE
BUFALINA INFETTI E ABBATTUTI O DISTRUTTI - ANNO 2019

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Indennizzi previsti per gli ovi-caprini

1. L'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modificazioni, da corrispondere ai proprietari degli ovini abbattuti perche' infetti da brucellosi, e' stabilita in euro 111,72 per i capi iscritti e in euro 89,26 per i capi non iscritti ai libri genealogici, con decorrenza dal 1° gennaio 2019 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2019.
2. L'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modificazioni, da corrispondere ai proprietari di caprini abbattuti perche' infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2018 in euro 145,87 a capo per i capi iscritti ai libri genealogici e in euro 101,74 a capo per i capi non iscritti, e' confermata sia per i capi iscritti che per i capi non iscritti ai libri genealogici, con decorrenza dal 1° gennaio 2019 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2019.
3. Le indennita' di abbattimento di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono pari al 35% del relativo valore nel caso di ovini e caprini con eta' maggiore o uguale a sei anni, con decorrenza dal 1° gennaio 2019 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2019.
 
Art. 3

Disposizioni finali

1. Le maggiorazioni dell'indennita' di abbattimento previste dall'art. 5 della legge 2 giugno 1988, n. 218 si applicano anche ai casi di reinfezione negli allevamenti ufficialmente indenni a condizione che venga accertato il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di profilassi della tubercolosi, brucellosi e leucosi.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto e' inviato agli organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2020

Il Ministro della salute
Speranza

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Gualtieri

Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
Bellanova
Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. ne n. 448