Gazzetta n. 77 del 23 marzo 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 10 marzo 2020
Proroga delle carte di qualificazione del conducente e dei certificati di formazione professionale ADR, per mancato svolgimento dei corsi di formazione periodica a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante «Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dall'esercizio dell'attivita' di autotrasportatore»;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 maggio 1997, di attuazione della direttiva 96/86/CE del Consiglio dell'Unione europea che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE relativa al trasporto di merci pericolose su strada;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 ottobre 2006, recante «Attuazione delle norme concernenti la formazione professionale dei conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose su strada, con riferimento alla direttiva 94/55/CE»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013, recante «Disposizioni in materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente, delle relative procedure d'esame e dei soggetti erogatori dei corsi»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, concernente «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale», ed, in particolare, l'art. 1, lettera d), che sospende fino al 15 marzo 2020 i corsi professionali;
Tenuto conto che il mancato svolgimento dei corsi di formazione di cui all'art. 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 ottobre 2006, nonche' dei corsi di formazione di cui all'art. 20 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, impedisce ai conducenti delle imprese di autotrasporto di svolgere l'attivita' professionale, con conseguenti difficolta' ad assicurare i servizi di trasporto di persone o di merci;
Tenuto conto che, al fine di assicurare i servizi di trasporto di persone e di merci, e' necessario prevedere una proroga delle qualificazioni di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, scadute a partire dal 23 febbraio 2020, data in cui sono state adottate le prime misure di sospensione dei corsi professionali, poi estese all'intero territorio nazionale;

Decreta:

Art. 1
Proroga della validita' della carta di qualificazione del conducente

1. Le carte di qualificazione del conducente e i certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose, aventi scadenza dal 23 febbraio al 29 giugno 2020, sono prorogati, per il trasporto sul territorio nazionale, fino al 30 giugno 2020.
 
Art. 2

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 marzo 2020

Il Ministro: De Micheli