Gazzetta n. 61 del 9 marzo 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 26 febbraio 2020
Rinnovo dell'iscrizione e cancellazione di varieta' di specie ortive iscritte al relativo registro nazionale.


IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo rurale

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse;
Visto il regolamento d'esecuzione della citata legge n. 1096/1971, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle sementi;
Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varieta' di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;
Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varieta' di specie di piante ortive nei quali sono state iscritte le varieta' di specie ortive le cui denominazioni e decreti di iscrizione sono indicati nel dispositivo;
Visto in particolare l'art. 17, decimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, che stabilisce in dieci anni il periodo di validita' dell'iscrizione delle varieta' nei registri nazionali e prevede, altresi', la possibilita' di rinnovare l'iscrizione medesima per periodi determinati;
Visto in particolare l'art. 17-bis, commi quarto e quinto, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, che prevede la cancellazione di una varieta' dal registro, qualora la validita' dell'iscrizione medesima sia giunta a scadenza e la possibilita' di stabilire un periodo transitorio per la certificazione, il controllo e la commercializzazione delle relative sementi che si protragga al massimo fino al 30 giugno del terzo anno successivo alla scadenza dell'iscrizione;
Viste le istanze di rinnovo dell'iscrizione presentate ai sensi dell'art. 17, undicesimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;
Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2019, n. 25, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97;
Visto il decreto ministeriale 27 giugno 2019, n. 6834, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, registrato il 29 luglio 2019 al reg. n. 834 della Corte dei conti;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, inerente «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni», convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 novembre 2019, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2019, con il quale e' stato conferito al dott. Emilio Gatto, dirigente di prima fascia, l'incarico di direttore generale della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale;
Atteso che le varieta' indicate nell'art. 1 del dispositivo presentano i requisiti previsti dall'art. 17, decimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973;
Considerato che, per le varieta' indicate nell'art. 2 del presente dispositivo non sono state presentate le domande di rinnovo dell'iscrizione al registro nazionale secondo quanto stabilito dall'art. 17, ultimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, e che le varieta' stesse non rivestono particolare interesse in ordine generale;
Ritenuto di dover procedere in conformita';

Decreta:

Art. 1

1. Ai sensi dell'art. 17, decimo comma, del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche, l'iscrizione ai registri nazionali di varieta' di specie ortive delle sotto elencate varieta', iscritte ai predetti registri con i decreti ministeriali riportati, e' rinnovata fino al 31 dicembre 2028.

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

1. Ai sensi dell'art. 17-bis, quarto comma, lettera e), regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 e successive modifiche, le sotto elencate varieta', iscritte ai registri le varieta' di specie ortive con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna riportati, sono cancellate dai medesimi per mancata presentazione delle domande di rinnovo d'iscrizione.

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 3

1. Ai sensi dell'art. 17-bis, quarto comma, lettera e), del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche, le sotto elencate varieta', iscritte al registro delle varieta' di specie ortive con i decreti ministeriali riportati, sono cancellate dal medesimo per mancata presentazione della domanda di rinnovo dell'iscrizione e le relative sementi, a norma del sopracitato art. 17-bis, quinto comma, potranno essere certificate e commercializzate fino al 30 giugno 2022.

Parte di provvedimento in formato grafico

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 febbraio 2020

Il direttore generale: Gatto

Avvertenza:
Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.