Gazzetta n. 51 del 29 febbraio 2020 (vai al sommario)
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
PROVVEDIMENTO 14 febbraio 2020
Modifiche e integrazioni al provvedimento n. 72 del 16 aprile 2018 in materia di responsabilita' civile auto, con particolare riguardo all'attestazione sullo stato del rischio, nonche' all'allegato 1 al provvedimento n. 35 del 19 giugno 2015, a seguito delle novita' introdotte all'art. 134, comma 4-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private - dal c.d. dl fiscale (decreto legge n. 124 del 26 ottobre 2019). (Provvedimento n. 95).



L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 303 del 31 dicembre 2012, che ha approvato lo Statuto dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;
Visto il regolamento di organizzazione dell'IVASS e il relativo organigramma, approvati dal Consiglio dell'Istituto con delibere n. 46 del 24 aprile 2013, n. 63 del 5 giugno 2013 e n. 68 del 10 giugno 2013 recanti il piano di riassetto organizzativo dell'IVASS, emanato ai sensi dell'art. 13, comma 34, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), dello statuto dell'IVASS;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il codice delle assicurazioni private;
Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007 (c.d. decreto Bersani) convertito nella legge n. 40 del 2 aprile 2007, che prevede il comma 4-bis all'art. 134 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private;
Visto il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto;
Visto il regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015 concernente «La disciplina della banca dati attestati di rischio di cui all'art. 134 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private - Dematerializzazione dell'attestato di rischio»;
Visto il provvedimento IVASS n. 35 del 19 giugno 2015 concernente le modalita' tecniche di trasmissione dei dati e di accesso alla banca dati attestati di rischio di cui al regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015, recante la disciplina della banca dati attestati di rischio e dell'attestazione sullo stato del rischio di cui all'art. 134 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private - Dematerializzazione dell'attestato di rischio;
Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124 «Legge annuale per il mercato e la concorrenza» recante disposizioni finalizzate a rimuovere ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori;
Visto il provvedimento n. 71 del 16 aprile 2018 concernente le modifiche al regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015 e al provvedimento IVASS n. 35 del 19 giugno 2015;
Visto il provvedimento n. 72 del 16 aprile 2018 concernente i criteri di individuazione e regole evolutive della classe di merito universale di cui all'art. 3 del regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015, recante la disciplina della banca dati attestati di rischio e dell'attestazione sullo stato del rischio di cui all'art. 134 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private - Dematerializzazione dell'attestato di rischio;
Visto il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. decreto fiscale), recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre, n. 157, in particolare l'art. 55-bis che ha introdotto modifiche all'art. 134, comma 4-bis, del codice delle assicurazioni private;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d. decreto Milleproroghe), in particolare l'art. 12 che ha disposto che la nuova disposizione dell'art. 134, comma 4-bis entrera' in vigore a partire dal 16 febbraio 2020;
Considerato che le nuove previsioni normative si riflettono sulle indicazioni relative «all'attestazione sullo stato di rischio» determinate, ai sensi dell'art. 134, comma 1, del codice delle assicurazioni private, da specifica regolamentazione IVASS, rendendo necessario un tempestivo adeguamento della disciplina di settore;

A d o t t a
il seguente provvedimento:

Art. 1
Modifiche agli articoli 2 e 7
del provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018

1. Al comma 1 dell'art. 2 dopo le parole «la classe di CU 14» sono aggiunte le seguenti parole «, fatto salvo quanto previsto dall'art. 134, comma 4-bis, del codice delle assicurazioni private».
2. Al comma 2 dell'art. 2 dopo le parole «fatto salvo quanto disposto» sono aggiunte le seguenti parole: «dall'art. 134, comma 4-bis, del codice delle assicurazioni private e».
3. Al comma 2 dell'art. 7 prima delle parole «Le seguenti regole» sono aggiunte le seguenti parole: «Fatto salvo quanto previsto dall'art. 134, comma 4-bis, del codice delle assicurazioni private,».
4. Al comma 2, lettera i), dell'art. 7 le parole «, salvo quanto previsto dal c.d. "decreto Bersani"» sono soppresse.
5. Il comma 3 dell'art. 7 e' cosi' sostituito: «In caso di applicazione dei benefici previsti dall'art. 134, comma 4-bis, del codice delle assicurazioni private, la sinistrosita' pregressa e' riportata nella relativa tabella dell'attestato di rischio.».
 
Allegato 1

Banca Dati Attestati di Rischio

(SITA-ATRC)

Modalita' Tecniche di Trasmissione dei Dati

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Modifiche all'allegato 1
al provvedimento IVASS n. 35 del 19 giugno 2015

1. L'allegato 1 al provvedimento IVASS n. 35 del 19 giugno 2015 e' sostituito dall'allegato 1 al presente Provvedimento.
 
Art. 3
Pubblicazione

1. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito istituzionale dell'Istituto.
 
Art. 4
Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2020

Il Consigliere: Cesari