Gazzetta n. 47 del 25 febbraio 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 23 febbraio 2020
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

d'intesa con

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA
FRIULI-VENEZIA GIULIA

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;
Visto l'art. 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante Istituzione del Servizio sanitario nazionale;
Tenuto conto inoltre che l'Organizzazione mondiale della sanita' il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanita' pubblica di rilevanza internazionale;
Visto che si sono verificati finora venticinque casi nel territorio della Regione Veneto nei Comuni di Vo' (PD) e in quello di Mira (VE) e che, per entrambi i comuni, non e' stato ancora identificato il caso indice;
Tenuto conto che tale evento potrebbe allargare i focolai epidemici anche ad altri territori della Regione Veneto e del territorio nazionale e che, essendo in corso la completa definizione della catena epidemiologica, non puo' escludersi il coinvolgimento di piu' ambiti del territorio nazionale in assenza di immediate misure di contenimento;
Considerata la contiguita' territoriale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia rispetto alla Regione Veneto, con conseguente rilevante rischio che l'emergenza epidemiologica da COVID-19, in atto sul territorio veneto, possa estendersi ed interessare la popolazione del Friuli-Venezia Giulia;
Ritenuto pertanto che ricorrono le condizioni di necessita' ed urgenza per emanare disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica globale, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanita';

Ordina:

Art. 1

Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19

1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19 nella Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, il Presidente della Regione adotta straordinarie misure per il contenimento adeguato per contrastare l'evolversi della situazione epidemiologica.
2. Le misure di cui al comma 1, sono le seguenti:
a) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi in luogo pubblico o privato sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, anche di natura culturale, ludico, sportiva, religiosa; discoteche e locali notturni;
b) chiusura dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado nonche' della frequenza delle attivita' scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie, corsi per educazione degli adulti e dei servizi per il diritto allo studio ad essi connessi, ad esclusione dei medici in formazione specialistica e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attivita' formative svolte a distanza;
c) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42/2004, nonche' dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti o luoghi;
d) sospensione di ogni viaggio di istruzione sia sul territorio nazionale che estero;
e) previsione dell'obbligo da parte di individui che hanno fatto ingresso nel Friuli Venezia-Giulia da zone a rischio epidemiologico come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanita' di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria competente per territorio per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.
Misure igieniche per le malattie a diffusione respiratoria sotto riportate:
1. Lavarsi spesso le mani, a tal proposito si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie, e altri luoghi di aggregazione soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani.
2. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute.
3. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani.
4. Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce.
5. Non prendere farmaci antivirali ne' antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico.
6. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcool.
7. Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o si assiste persone malate.
8. I prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi.
9. Contattare il numero unico di emergenza 112 se si ha febbre o tosse e se si e' tornati dalla Cina da meno di quattordici giorni.
10. Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus;
f) le Direzioni sanitarie ospedaliere devono predisporre la limitazione dell'accesso dei semplici visitatori alle aree di degenza, preferibilmente una persona per paziente al giorno;
g) le strutture sanitarie intermedie, (quali RSA), le residenze protette per anziani e le strutture socio-assistenziali dovranno anch'esse limitare l'accesso dei visitatori agli ospiti;
h) si raccomanda fortemente che il personale sanitario si attenga alle misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria nonche' alla rigorosa applicazione delle indicazioni per la sanificazione e disinfezione degli ambienti previste dalle circolari ministeriali;
i) deve essere predisposta dagli organismi competenti la disinfezione giornaliera dei treni regionali e di tutto il trasporto pubblico locale via terra, via aeree e via acqua;
j) sospensione delle procedure concorsuali ad esclusione dei concorsi per personale sanitario.
 
Art. 2

Durata delle misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19

I provvedimenti della presente ordinanza avranno efficacia dalla data della firma del presente documento fino a tutto il 1° marzo 2020.
Questa ordinanza potra' essere soggetta a modifiche al seguito del variare dello scenario epidemiologico.
Salvo il fatto che non costituisca piu' grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto e' punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale.
Copia dell'ordinanza viene inviata i prefetti e ai Nuclei Antisofisticazione (NAS).

Palmanova, Roma, 23 febbraio 2020

Il Ministro della salute
Speranza
Il Presidente della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia
Fedriga