Gazzetta n. 31 del 7 febbraio 2020 (vai al sommario)
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI
PROVVEDIMENTO 4 febbraio 2020
Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita' di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni suppletive del Senato della Repubblica nel collegio uninominale 07 della Regione Campania, per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati nel collegio uninominale 01 della XV circoscrizione Lazio 1 e per l'elezione suppletiva del Senato della Repubblica nel collegio uninominale 02 della Regione Umbria. (Documento n. 10).


LA COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi

Premesso che con decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2020, sono stati convocati per il 23 febbraio 2020 i comizi elettorali, per l'elezione suppletiva del Senato della Repubblica nel collegio uninominale 07 della Regione Campania;
Premesso che con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 2020, sono stati convocati per il 1° marzo 2020 i comizi elettorali, per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati nel collegio uninominale 01 della XV circoscrizione Lazio 1;
Premesso che con decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 2020, sono stati convocati per l'8 marzo 2020 i comizi elettorali per l'elezione suppletiva del Senato della Repubblica nel collegio uninominale 02 della Regione Umbria;
Visto il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni;
Vista quanto alla potesta' di dettare prescrizioni atte a garantire l'accesso alla programmazione radiotelevisiva, in condizioni di parita', la legge 22 febbraio 2000, n. 28, in particolare gli articoli 2, 3, 4 e 5;
Visti quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, dell'obiettivita' e dell'apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonche' alla tutela delle pari opportunita' tra uomini e donne, l'art. 3 del testo unico dei servizi di media televisivi e radiofonici, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonche' gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione, in particolare, il 13 febbraio e il 30 luglio 1997, nonche' l'11 marzo 2003;
Consultata l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28;
Considerata la prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi, nonche' l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

Dispone
nei confronti della Rai Radiotelevisione italiana, societa' concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, come di seguito:
Art. 1

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente delibera, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonche' ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alla consultazione per le elezioni suppletive della Senato della Repubblica nel collegio uninominale 07 della Regione Campania, indette per il giorno 23 febbraio 2020, alla consultazione per le elezioni suppletive della Camera dei deputati nel collegio uninominale 01 della XV circoscrizione Lazio 1, indette per il giorno 1° marzo 2020, e alla consultazione per le elezioni suppletive del Senato della Repubblica nel collegio uninominale 02 della Regione Umbria, indette per il giorno 8 marzo 2020, e si applicano negli ambiti territoriali interessati dalle consultazioni.
2. Le disposizioni della presente delibera cessano di avere efficacia, con riferimento ai rispettivi ambiti territoriali, il giorno successivo alle votazioni relative alle consultazioni di cui al comma 1.
3. Le trasmissioni RAI relative alla presente consultazione elettorale, che hanno luogo esclusivamente nella sede regionale, sono organizzate e programmate a cura della testata giornalistica regionale.
 
Art. 2

Tipologia della programmazione RAI
in periodo elettorale

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera, la programmazione radiotelevisiva regionale della RAI per le consultazioni elettorali nelle regioni nelle quali sono situati i collegi oggetto delle consultazioni ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalita' indicate di seguito:
a) la comunicazione politica, di cui all'art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, puo' effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il raffronto in condizioni di parita' tra i soggetti aventi diritto ai sensi dell'art. 3. Le trasmissioni possono prevedere anche la partecipazione di giornalisti e giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti;
b) l'informazione e' assicurata, secondo i principi di cui all'art. 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e con le modalita' previste dal successivo art. 4 della presente delibera, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante caratterizzazione giornalistica, correlati ai temi dell'attualita' e della cronaca, purche' la loro responsabilita' sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'art. 32-quinquies, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;
c) in tutte le altre trasmissioni della programmazione regionale RAI nelle regioni nelle quali sono situati i collegi oggetto delle consultazioni elettorali non e' ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, ne' che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici, fatta eccezione per la campagna per il referendum costituzionale del 29 marzo 2020, nel rispetto delle disposizioni in materia adottate dalla Commissione.
 
Art. 3
Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale
autonomamente disposte dalla RAI

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la RAI programma nelle Regioni Campania, Lazio e Umbria trasmissioni di comunicazione politica.
2. Nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo e' garantito l'accesso ai candidati nel collegio oggetto di consultazione.
3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2 il tempo disponibile e' ripartito con criterio paritario tra tutti i soggetti concorrenti.
4. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni.
5. La responsabilita' delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate come definite dall'art. 2, comma 1, lettera b).
 
Art. 4

Informazione

1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualita' e della cronaca.
2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari diffusi dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo debbono garantire la presenza paritaria, coerentemente con quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 28 del 2000, dei soggetti politici di cui all'art. 3 della presente delibera, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialita', della obiettivita', di parita' di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche. I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti ad acquisire settimanalmente i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta dall'istituto cui fa riferimento l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.
3. In particolare, i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonche' i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. Essi curano che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2. Essi curano inoltre che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno. Infine, essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali, prestando anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dagli altri ospiti; a tal fine, deve essere garantito il contraddittorio in condizioni di effettiva parita', in assenza del quale non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.
4. Per quanto riguarda i programmi di informazione di cui al presente articolo, i rappresentanti delle istituzioni partecipano secondo le regole stabilite dalla legge n. 28 del 2000 per tutti i candidati e gli esponenti politici, salvo nei casi in cui intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte.
5. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la piu' ampia ed equilibrata presenza e possibilita' di espressione ai diversi soggetti politici.
6. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica e dai programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilita' di specifiche testate giornalistiche, non e' ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici o di persone chiaramente riconducibili a soggetti politici, a partiti e alle liste concorrenti e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, ne' che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.
7. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti e il ripristino di eventuali squilibri accertati e' assicurato d'ufficio dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, anche su segnalazione della parte interessata e/o della Commissione secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
 
Art. 5

Illustrazione sulle modalita' di voto
e presentazione candidature

1. Nelle regioni interessate dalle consultazioni elettorali, nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, la RAI assicura l'informazione televisiva e radiofonica sulle principali caratteristiche delle consultazioni in oggetto, con particolare riferimento all'estensione territoriale del collegio oggetto di elezione suppletiva, ai sistemi elettorali e alle modalita' di espressione del voto, prevedendo altresi' che le stesse siano fruibili dalle persone non udenti.
2. Nell'ambito dell'informazione di cui al comma 1 sono altresi' illustrate le speciali modalita' di voto previste per gli elettori affetti da disabilita', con particolare riferimento a quelle previste per i malati intrasportabili.
 
Art. 6

Conferenze stampa dei candidati

1. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, in aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli precedenti, la RAI trasmette, nelle ultime due settimane precedenti il voto, una serie di conferenze-stampa riservate ai candidati nei collegi uninominali oggetto di elezioni suppletive.
2. Ciascuna conferenza-stampa ha durata non inferiore a venti minuti. A ciascuna di esse prende parte un numero uguale di giornalisti di testate regionali, entro il massimo di tre, individuati dalla RAI, eventualmente anche tra quelli non dipendenti dalle testate della RAI, sulla base del principio dell'equilibrata rappresentanza di genere.
3. La conferenza-stampa, moderata da un giornalista della RAI, e' organizzata e si svolge in modo tale da garantire il rispetto di principi di equilibrio, correttezza e parita' di condizioni nei confronti dei soggetti intervistati. I giornalisti pongono domande della durata non superiore a 30 secondi.
4. Le conferenze-stampa sono trasmesse in diretta.
 
Art. 7

Confronti tra candidati

1. Nell'ultima settimana precedente la data delle elezioni, la RAI trasmette confronti tra i candidati in condizioni di parita' di tempo, di parola e di trattamento, avendo cura di evitare la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti generaliste della RAI a contenuto specificamente informativo. Il confronto e' moderato da un giornalista della RAI e possono fare domande anche giornalisti non appartenenti alla RAI, scelti tra differenti testate e in rappresentanza di diverse sensibilita' politiche e sociali, a titolo non oneroso.
 
Art. 8

Trasmissione televideo per i non udenti

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la RAI, in aggiunta alle ulteriori modalita' di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone diversamente abili previste dal contratto di servizio e dalla presente delibera, cura la pubblicazione di pagine di televideo recanti l'illustrazione dei programmi dei candidati e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale e le trasmette a partire dal quinto giorno successivo al termine per la presentazione delle candidature.
 
Art. 9

Trasmissione per i non vedenti

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la RAI, in aggiunta alle ulteriori modalita' di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone con disabilita' previste dal contratto di servizio, cura la realizzazione dei programmi previsti dalla presente delibera per la fruizione dei non vedenti.
 
Art. 10

Comunicazioni e consultazione della Commissione

1. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale, la RAI comunica all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdi' precedente alla messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.
2. Con riferimento alle aree territoriali di cui all'art. 2, la RAI pubblica quotidianamente sul proprio sito web - con modalita' tali da renderli scaricabili - i dati e le informazioni del monitoraggio del pluralismo relativi a ogni testata, i tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente, il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), i temi trattati, i soggetti politici invitati, nonche' la suddivisione per genere delle presenze, la programmazione della settimana successiva e gli indici di ascolto di ciascuna trasmissione.
3. Il Presidente della Commissione, sentito l'ufficio di presidenza, tiene con la RAI i contatti necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui ai commi precedenti e definendo le questioni specificamente menzionate dalla presente delibera, nonche' le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.
 
Art. 11

Responsabilita' del consiglio di amministrazione
e dell'amministratore delegato

1. Il consiglio di amministrazione e l'amministratore delegato della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nella presente delibera, riferendone tempestivamente alla Commissione.
2. Qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi, considerati su base settimanale a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, emergessero costanti o comunque significativi disequilibri nei programmi a contenuto informativo non giustificati da oggettive esigenze informative, l'amministratore delegato e' chiamato a richiedere alla testata interessata misure di riequilibrio a favore dei soggetti politici danneggiati.
3. La inosservanza della presente disciplina costituisce violazione degli indirizzi della Commissione ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
 
Art. 12

Entrata in vigore

1. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2020

Il Presidente: Barachini